UNICO 2013 quadro RE: il reddito di lavoro autonomo
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1 1 di 5 16/01/ :57 UNICO 2013 quadro RE: il reddito di lavoro autonomo Pratica Fiscale e Professionale, 32 / 2013, p. 34 Dichiarazioni UNICO 2013 quadro RE: il reddito di lavoro autonomo Ribacchi Emiliano I redditi di lavoro autonomo relativi all'anno 2012 come di consueto devono essere indicati nel quadro RE del modello dichiarativo UNICO Persone Fisiche (PF) nonché, in ragione di un diverso contesto in cui vengono generati in presenza di associazioni professionali, in UNICO Società di Persone (SP). Il quadro RE andrà, quindi, utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni mentre nel quadro RL devono essere dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo occasionali, qualificati quali redditi diversi. Bisognerà, infine, prestare attenzione ai redditi dei soggetti che applicano il regime dell'imprenditoria giovanile e quello dei lavoratori in mobilità cui, diversamente, è riferito il quadro LM. - Riferimenti - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 53 e 54 - D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), art Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13 Riferimenti Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 53 Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 54 Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 Art. 27 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 13 Sommario: UNICO PF 2013 quadro RE: regole ordinarie e principio di cassa - Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - Nuove iniziative produttive - Quadro LM Nel quadro RE sono dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni disciplinati, circa l'individuazione, nel comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R. e (in via principale) dall'art. 54 per le relative regole di determinazione. Trattasi di quei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata. Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. Si ricorda che il quadro RE è utilizzato, ad esito di apposita indicazione contenuta nella colonna 1 del rigo RE22, anche per il regime delle nuove iniziative di cui all'art. 13 della Legge n. 388/2000 che risulta tuttora in vigore, prescindendo dall'introduzione di altri regimi aventi natura agevolativa. Diversamente, i redditi di lavoro autonomo vanno dichiarati in Unico PF 2013 nel quadro LM se si tratta di quei contribuenti che adottano il regime previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i.e. imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) ; i redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno invece dichiarati nel quadro RL. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del T.U.I.R.. Di seguito si rappresenteranno i principali aspetti dichiarativi riferiti alla categoria reddituale del lavoro autonomo, rinviando - per ragioni di sintesi e semplicità nell'esposizione - unicamente ai righi dichiarativi del modello UNICO PF UNICO PF 2013 quadro RE: regole ordinarie e principio di cassa
2 2 di 5 16/01/ :57 Nel quadro RE viene determinato il reddito del singolo professionista nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 54 del T.U.I.R.. Trova applicazione il criterio di cassa secondo cui il reddito di lavoro autonomo è pari alla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro od in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione del contribuente. Sul tema, in via preliminare è opportuno fornire alcuni spunti in forza di taluni orientamenti espressi dall'amministrazione finanziaria. In merito ai compensi incassati a cavallo d'anno, nella circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 (cfr. paragrafo 3.3) l'agenzia delle Entrate, avuto riguardo ai compensi regolati in prossimità della fine del mese di dicembre mediante bonifico bancario, si è infatti occupata dell'individuazione dell'anno in cui gli stessi assumono rilevanza fiscale, assegnando rilevanza al momento in cui vi è l'effettiva disponibilità delle somme sul relativo conto corrente (cfr. Tavola n. 1). Alla stregua della predetta impostazione, risulta evidente come, prescindendo da eventuali anomalie che potrebbe riscontrare il sistema automatizzato dell'agenzia delle Entrate (ad esito del presente "disallineamento"), il compenso deve considerarsi percepito da parte del professionista in un momento diverso rispetto a quello rilevante per il sostituto d'imposta. Compensi riscossi a mezzo assegno circolare (Risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009) L'Agenzia delle Entrate all'epoca si era anche occupata della questione dei compensi riscossi da un professionista tramite assegno circolare. Era stato chiarito che le somme rappresentate nel titolo di credito entrano nella disponibilità del professionista all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente e, quindi, rilevano ai fini IRPEF nel periodo d'imposta in cui l'assegno è stato materialmente ricevuto. Ne discende che sotto tale profilo nessuna rilevanza è stata attribuita alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo, ovvero nell'anno successivo. Rilevato quanto precede circa l'individuazione "temporale" dei redditi di riferimento e passando alla trattazione avente ad oggetto la compilazione del modello dichiarativo, si evidenzia che nel quadro RE in questione devono essere indicati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni ex comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R., rientranti nel regime analitico e, come in precedenza accennato, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della Legge n. 388/2000. In merito ai dati relativi all'attività, nel rigo RE1 (colonna 1) va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente così come desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007). Le colonne 2 e 3 vanno, invece, compilate dai soggetti per i quali operano cause d'esclusione rispettivamente dai parametri o dagli studi di settore. La colonna 4 dovrà essere barrata da contribuenti non tenuti alla compilazione del modello sugli studi di settore e sono altresì dispensati dalla presentazione del modello sugli indicatori di normalità economica. I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o tenuti alla compilazione del modello indicatori di normalità economica devono: (i) barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione"; (ii) compilare ed allegare gli appositi modelli. I compensi percepiti nel 2012 sono indicati nei righi da RE2 a RE4, mentre nei righi da RE7 a RE19 sono esposti i costi sostenuti dal professionista nell'ambito della propria attività professionale. Si segnala come la struttura del quadro non rechi differenze rispetto a quanto contenuto in UNICO PF Si ricorda, inoltre, che i compensi non annotati nelle scritture contabili devono essere indicati nel rigo RE5. Contributi addebitati in fattura Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali integrativi che il professionista iscritto ad autonoma Cassa di previdenza addebita in fattura. Diversamente, per i professionisti non iscritti ad alcuna Cassa ma alla Gestione separata INPS, l'addebito di tali contributi costituisce un provento da assoggettare a tassazione. Ritenute Nel rigo RE26 bisogna indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN. Con riferimento alle spese sostenute dai professionisti ai fini della partecipazione a convegni, si ricorda che l'agenzia delle Entrate nel corso della diretta MAP del 31 maggio 2012 ha fornito alcuni chiarimenti, che confermano l'interpretazione (restrittiva) circa la deducibilità limitata delle spese sostenute dai professionisti per la partecipazione a corsi e convegni. Il quesito sottoposto riguardava le spese sostenute per la c.d. formazione obbligatoria e, secondo
3 3 di 5 16/01/ :57 l'amministrazione finanziaria, la limitazione alla deduzione prevista nella misura del 50% è riferita sia alle spese di partecipazione al convegno che per le spese di vitto ed alloggio. In tal senso, si segnala che l'art. 54, comma 5 del T.U.I.R. non effettua alcuna distinzione né in relazione alla tipologia di spesa, né alla tipologia di formazione. Sul punto, tra l'altro, già nella circolare n. 53/E del 5 settembre 2008, era stato sostenuto che: "le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75% e saranno ammesse in deduzione, ai sensi del medesimo comma 5 dell'art. 54, nel limite del 50% (in sostanza occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo) ". Spese alberghiere e convegni Nel rigo RE15 sono indicate le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande e nel rigo RE16 le spese di rappresentanza. Per i costi sostenuti per le prestazioni alberghiere e di ristorazione opera il limite di deducibilità nella misura del 75%. Con riferimento alle spese di partecipazione per convegni e corsi di aggiornamento professionale, le stesse sono esposte nel rigo RE17. Con riguardo ai proventi di riferimento, per la cessione della clientela le istruzioni prevedono che nel rigo RE3 (altri proventi lordi) sono esposti gli eventuali corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma 1-quater del T.U.I.R.. Le istruzioni specificano altresì che qualora il relativo compenso sia riscosso nel medesimo periodo di imposta, il contribuente ha la facoltà di assoggettare tali importi a tassazione separata, per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. g-ter del T.U.I.R. Diversamente, se il corrispettivo per la cessione della clientela è riscosso in più periodi di imposta, le modalità di tassazione saranno quelle ordinarie in base all'anno di corresponsione ed incasso della relative somme. Si rammenta, inoltre, come assumano piena rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione dei beni strumentali rispetto all'ambito dell'attività di lavoro autonomo. Si renderà di conseguenza necessario calcolare la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo percepito nel 2012 ed il costo non ammortizzato oppure, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Le istruzioni al modello dichiarativo stabiliscono che nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione (ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del T.U.I.R.). Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18. Si segnala che per i beni aventi deducibilità limitata, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente. Per quanto concerne le altre spese documentate da indicare nel rigo RE19, nella colonna 1 e 2 bisogna rispettivamente indicare: - l'importo pari al 10% per cento dell'irap, versata nel periodo d'imposta 2012 sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, in quanto deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Gli acconti rilevano chiaramente nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per la medesima annualità e gli stessi criteri dovranno essere riscontrati per tener conto anche dell'irap versata a seguito di versamenti operati tramite ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute ad esito della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento; - l'ammontare dell'irap versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 201/2011. Infine, merita ricordare che nel 2012 per le spese riferite all'utilizzo degli autoveicoli rimane ferma la deducibilità parziale dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore nella misura del 40%. Qualora l'attività sia svolta da società semplici od associazioni professionali, la deducibilità è consentita per un veicolo per ogni socio o associato. Attenzione Tale limitazione, peraltro, dal 2013 è stata portata al 20% (dal precedente citato 40%) e di tale nuova percentuale bisogna(va) già tenere conto in sede di determinazione e versamento degli acconti dovuti per il 2013.
4 ottrina 4 di 5 16/01/ :57 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia In merito agli incentivi fiscali previsti dalla Legge n. 238/2010 sotto forma di minore imponibilità del reddito per i soggetti individuati con D.M. (MEF) 3 giugno 2011, i contribuenti che possono avvalersi dei relativi benefici devono barrare la casella posta a margine del quadro RE denominata "Rientro lavoratrici/lavoratori". Si specifica come sia escluso dal reddito imponibile: - l'80% del reddito percepito per le lavoratrici; - il 70% del reddito percepito per i lavoratori. Nuove iniziative produttive Sebbene non si riscontrino specifiche novità, è tuttavia utile segnalare che anche nel modello relativo all'anno 2012, rimane ferma la compilazione del rigo RE22 del quadro RE per contribuenti che hanno optato per il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive previsto dal suindicato art. 13 della Legge n. 388/2000 che consente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo, in presenza del rispetto dei relativi requisiti richiesti dalla citata norma ed in assenza del superamento della relative soglie, di applicare per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'irpef nella misura del 10% in base al reddito di lavoro autonomo generatosi nell'anno di riferimento. Con riguardo agli aspetti strettamente dichiarativi, nella colonna 1 del rigo RE22 deve essere indicato il codice 1 con riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, mentre nella colonna 2 è indicata l'imposta sostitutiva pari al 10% del reddito netto dell'anno Quadro LM Si rileva, in conclusione, che il quadro LM (e non quindi il quadro RE) denominato "Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011. È utile segnalare che il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: (i) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; (ii) b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell'anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro. Nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività. Tali contribuenti non devono aver: effettuato cessioni all'esportazione; erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2 lett. c) del T.U.I.R.; sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione (pure finanziaria) per un ammontare complessivo superiore a euro. Tra i soggetti esclusi dall'applicazione di tale regime si ricordano, tra gli altri, i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (si rinvia alle istruzioni per l'elencazione completa con riferimento ad ulteriori casistiche che precludono o prevedono l'utilizzo del regime de quo). Esonero adempimenti I contribuenti che si avvalgono del presente regime:
5 5 di 5 16/01/ :57 a) sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono di conseguenza esonerati dall'obbligo della relativa dichiarazione; b) sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati. Tavola n. 1 - Compensi corrisposti a cavallo d'anno Fattispecie Rileva il momento in cui l'ordine di bonifico è stato impartito oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul proprio conto corrente, prescindendo dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta, anche ai fini della compilazione del modello 770? Posizione dell'amministrazione finanziaria Nel caso di compensi corrisposti mediante bonifico bancario, il momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente. Non assumono rilevanza, pertanto: 1) né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi; 2) né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito. ESEMPIO Si consideri un compenso corrisposto il 30 dicembre 2012 ed entrato nelle disponibilità del percettore in data 3 gennaio 2013: - il sostituto d'imposta versa la ritenuta nel mese di gennaio 2013, posto che l'uscita finanziaria si è per lo stesso verificata nel mese di dicembre; - il percettore del compenso dichiara il relativo compenso nel 2013 e nel corso del medesimo anno scomputa la ritenuta che gli è stata applicata; - si verifica il conseguente disallineamento tra dati contenuti nel modello 770/2013 (per l'anno 2012) del sostituto d'imposta e le ritenute scomputate nel 2013 dal professionista ed esposte nel Modello UNICO PF 2013 (per l'anno 2013). Risulta, quindi, evidente il disallineamento che si genera tra il sostituto d'imposta ed il percettore del compenso. Per il primo, infatti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità, mentre il professionista scomputa la ritenuta subita nell'anno in cui il compenso al quale è correlato il prelievo attiene concorre a formare il relativo reddito professionale. Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati UTET Giuridica è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
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