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1 Num.cod.fiscale: Partita I.V.A.: REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL EMIGRAZIONE Il Dirigente Generale dell Agenzia regionale per l Impiego e la Formazione professionale, d intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Lavoro, emana la CIRCOLARE N. 82 /AG DEL 19 giugno 2007 Prot. n del 19 giugno 2007 Oggetto: Legge 68/99, artt. 5 e 14; Decreto ministeriale 357/2000, L.R. 24/2000, art. 21; L.R. 4/2003, art.139, comma 47. Circolare ministeriale 10/2003. Criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, sul Fondo regionale per l occupazione dei disabili, dei contributi esonerativi ex art. 5, comma 3, L.68/99 e delle sanzioni previste dagli artt. 5, comma 5, e 15 della legge medesima. All Area Interdipartimentale II All Area Interdipartimentale III Ai Servizi provinciali del Lavoro della Sicilia Ai Servizi Ispettorati provinciali del Lavoro della Sicilia All Assessorato regionale del Bilancio e Tesoro Al Banco di Sicilia, Direzione Centrale, Unità crediti Enti ed Amministrazione, Cassa regionale E p c Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Divisioni II e III ROMA Alle Associazioni datoriali della Sicilia Alle Organizzazioni sindacali della Sicilia Agli Ordini provinciali dei dottori commercialisti della Sicilia Agli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro della Sicilia

2 Com è noto con l art. 5, comma 3, della L. 68/99 è stata prevista la possibilità, da parte di enti pubblici economici e di soggetti privati, di ottenere, dietro richiesta agli Uffici 1 competenti, la concessione di esoneri parziali dall obbligo di assumere soggetti disabili. Ciò, naturalmente, in relazione a speciali condizioni della loro attività, che non consentono di occupare l intera quota d obbligo e comunque, dietro pagamento di un contributo. Lo stesso comma, infatti, prevede il pagamento di tale contributo nella misura di lire , pari ad euro 12,91, per ogni giornata lavorativa e per ogni disabile non occupato, da destinare, in ossequio all art. 14, comma 3, al Fondo regionale per l occupazione dei disabili, così come gli importi delle sanzioni irrogate dagli Ispettorati del Lavoro in applicazione dell art. 5, comma 5, e dell art. 15 della legge medesima. La Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui al precitato art. 14, comma 1, ha istituito, con L.R. 24/2000, art 21, il Fondo regionale per l occupazione dei disabili, effettuando degli appostamenti di risorse proprie e con l art. 25, comma 4, della stessa legge, come modificato dall art. 139, comma 47, della L.R. 4/2003, ha disposto a sua volta che i proventi di cui all art.14, comma 3, della L. 68/99, siano destinati, appunto, al Fondo di cui trattasi. Di conseguenza, in attuazione dell art. 2, comma 3, del D.M. 357/2000 ( Regolamento recante norme per la concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L.68/99, che nel prosieguo verrà indicato come DECRETO ), per consentire l afflusso delle risorse nel Fondo, la Regione ha istituito il capitolo di bilancio in entrata n. 1883, capo XVIII, cui è collegato il capitolo di spesa n , che consente di attingere al precitato capitolo per l attuazione di finalità volute dalla legge. Inoltre, con il Decreto Interassessoriale Lavoro-Bilancio, n del 14 settembre 2004, sono state emanate disposizioni sulle modalità di versamento delle somme di cui trattasi, al fine di poter avere contezza dei pagamenti effettuati e di potere disporre direttamente delle risorse acquisite, per favorire l inserimento lavorativo dei disabili. Con Circolare direttoriale n. 5/05/Lav. del 15 novembre 2005, con particolare riferimento al modello 17 ad essa allegato e come successivamente modificato alla luce del D.M. 12 dicembre 2005, si è proceduto, altresì, a dare disposizioni nel caso di violazioni agli artt.5, comma 5, e 15 della L. 68/99. Infine, con decreto Interdipartimentale Lavoro-Agenzia del 29 maggio 2006, sono state fissate le modalità di riscossione mediante ruoli delle sanzioni irrogate dagli Ispettorati del Lavoro e delle relative spese, per le violazioni dianzi citate, nel caso di datori di lavoro che non versano gli importi dovuti per sanzioni discendenti anche da esoneri concessi e non pagati, o tardati nei pagamenti, ovvero erroneamente versati. Posto quanto precede, occorre, in armonia con i criteri stabiliti dal DECRETO richiamato nella circolare assessoriale n. 4/2001, emanare le necessarie direttive, con rispetto ed esplicito richiamo delle precedenti disposizioni, sui criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento nel Fondo regionale per l occupazione dei disabili, dei proventi di cui all art 14 della legge 68/99, con particolare riguardo ai fini della presente, dell art. 5 della legge medesima, e sul relativo iter procedimentale da seguire per la concessione dell esonero parziale e della sua eventuale decadenza. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL ESONERO PARZIALE La domanda di esonero dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici è rivolta all Ufficio provinciale del Lavoro in cui ha sede l unità produttiva; se le unità produttive, per

3 le quali si chiede l esonero, sono localizzate in più province, la domanda è rivolta all Ufficio Provinciale del Lavoro in cui ha la sede legale la ditta richiedente l esonero, il quale provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, all inoltro delle istanze, agli altri Servizi provinciali del Lavoro interessati, che rilasceranno le eventuali autorizzazioni per la provincia di propria competenza. La domanda, presentata in bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, deve indicare e riportare: 2 - i dati di identificazione del datore di lavoro; - il numero di lavoratori per i quali si chiede l esonero; - il periodo per il quale si chiede l esonero; - le speciali condizioni che determinano la richiesta; - la relazione sulle caratteristiche dell attività svolta; - la relazione sintetica sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, come previsto dall art. 4, comma 2, lettera a), del D.lgs. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni; - le informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. I Servizi provinciali del Lavoro adotteranno, in sede di valutazione delle richieste di esonero parziale, i criteri stabiliti dal DECRETO, che disciplina dette procedure, adeguandoli alle esigenze locali, seppur nel rispetto dei limiti di legge ( 60% massimo, con l eccezione dei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato, dove possono concedere fino all 80%, dell intera quota di persone disabili, prescritta dall art. 3, comma 1, della legge 68/99, così come indicato all art. 5, comma 3 della legge medesima e agli artt. 1 e 2, comma 1, del DECRETO. Per calcolare le frazioni di unità si procederà ad arrotondamenti in analogia a quanto disposto dall art. 4, comma 2, della L.68/99 ( nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità ), tenendo, comunque, ferma la percentuale massima di esonero prevista dalla legge. Gli UU.PP.L. provvederanno a comunicare alle aziende le modalità di pagamento e le procedure per il versamento delle somme nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Interassessoriale n precitato e alla normativa richiamata. VERSAMENTO CONTRIBUTI ESONERATIVI Il contributo esonerativo di lire , pari a euro 12,91, per ogni giorno lavorativo, per singola unità, ( si precisa ai fini del computo, che le giornate lavorative settimanali da considerare sono quelle previste nel contratto collettivo aziendale, così come si è pronunciato in merito il competente Ministero ), sarà versato, obbligatoriamente, direttamente, presso le sedi provinciali della Cassa Regionale o in alternativa, presso gli sportelli postali, sul conto corrente postale n , intestato alla Regione Siciliana, con l obbligo di indicare nella causale la seguente dicitura: Bilancio della Regione Siciliana, CAPO 18, CAPITOLO 1883, contributo esonerativo ex art. 5, comma 3, della legge 68/99, specificando il periodo di riferimento. A tale riguardo gli Uffici provvederanno a fornire agli utenti, già prestampati, i bollettini di C/C o i moduli di versamento della Cassa regionale. Gli Uffici non riterranno validi i versamenti effettuati in difformità alle superiori disposizioni. Il contributo esonerativo verrà versato dai datori di lavoro in due rate semestrali, con scadenza 30 giugno, 31 ottobre.

4 La prima rata di tale contributo dovrà coprire l importo pregresso, maturato dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all esonero fino alla data del 30 giugno come appresso specificato: dalla data di richiesta di esonero fino alla data di concessione dell esonero ( sospensione parziale ) la somma dovuta dovrà essere commisurata alla percentuale dell esonero richiesto e, dalla data del provvedimento di autorizzazione e fino al 30 giugno, nella misura pari alla percentuale di esonero effettivamente concesso. L azienda deve comunicare, entro dieci giorni, dalle scadenze previste (30 giugno-prima rata, 31 ottobre-rata a saldo ), l avvenuto pagamento del contributo, al Servizio provinciale Lavoro competente territorialmente, allegando le ricevute di versamento. Tramite un prospetto riepilogativo annuale, da trasmettere entro il 30 novembre, l azienda comunicherà al Servizio, territorialmente competente: 3. il numero delle unità per le quali è stato richiesto l esonero;. il numero dei giorni lavorativi soggetti a contributo, computati secondo le superiori indicazioni. Nel caso di richiesta di certificazione ex art. 17 della legge 68/99, ove ricorrano le circostanze di cui alla relativa circolare ministeriale n. 10/2003, in concomitanza di richiesta di esonero, la stessa può essere rilasciata in conformità all art.5, comma 5, del DECRETO, seguendo le modalità di presentazione e di pagamento indicate all art. 2, comma 4 del DECRETO medesimo. CONTROLLI Qualora il controllo accerti delle omissioni totali o parziali dei versamenti dei contributi dovuti, la maggiorazione da applicare sarà quella stabilita al punto 2. del mod. 17 della circolare n. 5 soprarichiamata. Nel caso di mancato od inesatto versamento il Servizio provinciale del Lavoro invita il datore di lavoro al versamento del contributo stabilito entro trenta giorni; scaduto tale termine, l Ufficio segnalerà l inadempienza all Ispettorato provinciale del Lavoro, che procederà al calcolo della maggiorazione, di cui al mod. 17 più volte citato, tenendo conto della infrazione rilevata e procederà, previa notifica all interessato di verbale di contravvenzione, all irrogazione della sanzione, ex dell art. 5, comma 5 della L. 68/99. Laddove l azienda non provveda ancora al pagamento di quanto dovuto, entro i successivi 15 giorni, dandone dimostrazione agli Uffici cointeressati, il Servizio provinciale Lavoro, nei successivi 15 giorni, emetterà e notificherà il decreto di decadenza della concessione, alla ditta e all Ispettorato competente, per l applicazione delle sanzioni, ex tunc, previste dall art. 15 della L. 68/99 per le aziende inadempienti agli obblighi di assunzione, fatte salve le altre spese di notifica e di bollo. Permane, comunque, l obbligo in capo alla stessa azienda di procedere, immediatamente, alle assunzioni delle unità lavorative non coperte, secondo le modalità di legge, e qualora il datore di lavoro rimarrà ancora inadempiente, si procederà agli avviamenti d ufficio, così come dovrà acclararsi, nel decreto di decadenza. Dei superiori adempimenti dovrà farsi menzione nei provvedimenti concessori e prevedere, in caso di inottemperanza, la dichiarazione di decadenza della concessione dell esonero. Ciò per ovvie ragioni di monitoraggio, controllo e verifica di tutti gli adempimenti consequenziali alla concessione degli esoneri soprarichiamati, con particolare riguardo ai versamenti effettuati e per evitare possibili contenziosi su vizi di forma. PAGAMENTO SANZIONI PER TARDIVO, INESATTO OD OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

5 Qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 5, comma 5, e 15 della legge 68/99, gli Ispettorati provinciali del Lavoro, indicheranno nel verbale di contravvenzione le modalità di versamento delle sanzioni, cui i datori di lavoro, obbligatoriamente, dovranno uniformarsi, nel rispetto delle disposizioni emanate con Circolare direttoriale n. 5/05/Lav. del 15 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al modello 17 ad essa allegato e successivamente modificato alla luce del precitato D.M. 12 dicembre 2005, riguardante l adeguamento degli importi delle sanzioni. A tale riguardo, per evitare ogni disguido, gli Uffici medesimi provvederanno a fornire agli utenti, già prestampati, i bollettini di C/C postale o i moduli di versamento in uso agli Uffici provinciali di Cassa regionale. Gli stessi Ispettorati riterranno nulli i versamenti effettuati in violazione delle disposizioni rassegnate. Il Dipartimento Bilancio e Tesoro vorrà trasmettere con cadenza trimestrale i prospetti 4 riepilogativi delle somme riscosse, a titolo di versamento dei contributi, ex art. 5 comma 3 L. 68/99, al competente Servizio III dell Agenzia per l Impiego e in separato prospetto, le somme riscosse a titolo di sanzioni irrogate ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 15 della stessa legge. L Istituto cassiere in indirizzo, in sede di riversamento delle somme affluite sui conti correnti postali di utilizzo, vorrà curare di riportare dal bollettino i dati relativi al capo, al capitolo, e alla causale del versamento, così come sarà indicato nel bollettino o nei modelli di versamento, prestampati dall Amministrazione e pagati dagli utenti. Ciò per ovvie ragioni di controllo e monitoraggio delle entrate da parte del competente Servizio III Agenzia di questo Assessorato. RINNOVO RICHIESTA Entro la scadenza del periodo di esonero concesso, il rinnovo dell autorizzazione potrà avvenire mediante autocertificazione del datore di lavoro che attesti la permanenza della situazione già autorizzata ( riferimento art. 4, comma 3 del DECRETO ) che l Ufficio competente valuterà, attivando, laddove lo ritenga, le procedure di cui dall art. 5, comma 3, del DECRETO medesimo. Nel caso in cui l Ufficio attivi le procedure di cui all art. 5 comma 3, del DECRETO, la sospensione parziale applicata, in attesa degli esiti accertativi, sarà pari alla percentuale di esonero precedentemente autorizzato. MODIFICA DELL AUTORIZZAZIONE Nel caso di richiesta di modifica della consistenza dell esonero concesso per intervenute variazioni delle esigenze aziendali, con riferimento ai punti precedentemente esposti, nelle more della verifica ed eventuale concessione della variazione stessa, permarrà valida la misura esonerativa precedentemente concessa. Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si farà riferimento alle disposizioni di cui al DECRETO più volte menzionato, e per ciò che inerisce le emanande disposizioni ministeriali sull adeguamento degli importi giornalieri da versare per la concessione

6 degli esoneri, di cui all art.5, comma 6, della L.68/99, ci si riserva di fornire, con urgenza, ogni informazione utile a riguardo. I Servizi in indirizzo sono onerati della puntuale attuazione delle superiori disposizioni. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all indirizzo Il Dirigente del Servizio III Agenzia F.to ( Arch. Giuseppe Correnti ) Il Dirigente Generale Dipartimento Lavoro Il Dirigente Generale Agenzia F.to ( Bologna ) F.to ( Lo Nigro ) CG 5

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