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1 ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARETICA ACP-UE Commissione per gli affari politici PROGETTO DI RELAZIONE sulla sfida della riconciliazione nazionale nei paesi in situazione di postconflitto e di post-crisi Correlatori: Komi Selom Klassou (Togo) e Joachim Zeller DR\ doc AP v02-00

2 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE...3 PROPOSTA DI RISOLUZIONE...4 AP v /8 DR\ doc

3 PAGINA REGOLAMENTARE Nella riunione del 24 novembre 2013, l'ufficio di presidenza dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha autorizzato la commissione per gli affari politici a elaborare una relazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo regolamento, sulla sfida della riconciliazione nazionale nei paesi in situazione di post-conflitto e di post-crisi. Nella riunione del 15 marzo 2014, la commissione per gli affari politici ha nominato correlatori Filip Kaczmarek e Komi Selom Klassou (Togo). La commissione per gli affari politici ha esaminato il progetto di relazione nella riunione del 29 novembre 2014 e approvato il progetto di proposta di risoluzione di accompagnamento. [Erano presenti al momento della votazione:... La risoluzione è stata depositata il...] DR\ doc 3/8 AP v02-00

4 PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla sfida della riconciliazione nazionale nei paesi in situazione di post-conflitto e di post-crisi L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE riunita a Port Vila (Vanuatu) dal 1 al 3 dicembre 2014, visto l'articolo 18, paragrafo 1, del suo regolamento, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, visto l'accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou e in particolare il suo articolo 11, vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, vista la risoluzione 235 sulla giustizia di transizione in Africa della commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, riunitasi in occasione della sua 53 sessione ordinaria a Banjul (Gambia), dal 9 al 22 aprile 2013, vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto (2005/2215(INI)) visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Patti internazionali sui diritti dell'uomo, le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977, vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sul primato del diritto e della giustizia di transizione nei conflitti e nelle società post-conflitto (S/2004/616), comprese le relative raccomandazioni ivi contenute; viste la relazione del Segretario generale sul rafforzamento dell'azione dell'onu a favore dello Stato di diritto (A/61/636/,-S/2006/980), nonché la sua relazione sul rafforzamento della mediazione e delle sue attività di sostegno (S/2009/189), viste le risoluzioni della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sui diritti umani e la giustizia di transizione (2005/70 del 20 aprile 2005) sull'impunità (2005/81 del 21 aprile 2005) e sul diritto alla verità (2005/66 del 20 aprile 2005), AP v /8 DR\ doc

5 viste la risoluzione 60/147 del 16 dicembre 2005 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi di base e gli orientamenti concernenti il diritto a un ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto umanitario, nonché le risoluzioni 9/10 del Consiglio dei diritti umani del 24 settembre 2008 sui diritti umani e la giustizia di transizione e 9/11, sempre del 24 settembre 2008, sul diritto alla verità, vista la risoluzione 12/12 del 12 ottobre 2009 del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto alla verità, vista la Dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 aprile 2010 sul tema denominato "Consolidamento della pace dopo i conflitti", vista la dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 giugno 2010 dal titolo "Promozione e rafforzamento dello Stato di diritto nelle attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza del 31 ottobre 2000 sulle donne, la pace e la sicurezza, vista la risoluzione 2122 del Consiglio di sicurezza del 18 ottobre 2013 volta a rafforzare il ruolo delle donne in tutte le fasi della prevenzione dei conflitti, vista la risoluzione 2151 del Consiglio di sicurezza del 28 aprile 2014 sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionali riforma del settore della sicurezza: ostacoli e possibilità, vista la relazione della Commissione per la verità e la riconciliazione (Sudafrica) volta ad individuare tutte le violazioni dei diritti umani commesse a partire dal massacro di Sharpeville nel 1960, al fine di consentire una riconciliazione nazionale tra le vittime di atrocità e i loro autori, vista la guida intitolata "Riconciliazione dopo un conflitto violento", elaborata dall'istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA), visto il manuale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla riforma dei sistemi di sicurezza: sostenere la sicurezza e la giustizia, pubblicato nel 2007, vista la risoluzione dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla diffusione del terrorismo su scala mondiale e il ruolo di Internet e dei social network, approvata a Strasburgo 19 marzo 2014, A. considerando che i conflitti armati interni, generati da tensioni interne di ordine politico, etnico o religioso, esistono o sono esistiti in molti paesi ACP e dell'unione europea; DR\ doc 5/8 AP v02-00

6 B. considerando che è essenziale per lo sviluppo di un paese, non solo risolvere i conflitti, ma anche attuare un processo di riconciliazione al fine di evitare la duplicazione di tali conflitti in futuro; C. considerando che la difficoltà nella risoluzione di questi conflitti e nel conseguimento di una vera riconciliazione è proporzionale alla portata degli abusi e al numero delle vittime; D. considerando che l'impatto negativo dei conflitti su donne e bambini, e quindi sulla pace e la riconciliazione, è una minaccia per lo sviluppo; E. considerando che la tutela dei diritti delle donne e la loro partecipazione al processo di composizione dei conflitti e di riconciliazione nazionale favoriscono l'instaurazione della pace e della sicurezza; F. considerando che la riconciliazione costituisce sia un obiettivo che una speranza e che, di conseguenza, una vera riconciliazione è un processo lungo che può estendersi su più generazioni e richiede una comune volontà di riuscire e un'organizzazione indipendente che riscuota la fiducia di tutti; G. considerando che non ci sarà riconciliazione senza un'attenta individuazione delle violazioni e dei crimini commessi da tutte le parti, una seria indagine su questi fatti, il riconoscimento di tali avvenimenti e delle loro circostanze da parte degli autori e delle loro vittime, nonché una giusta forma di riparazione; H. considerando che le misure volte ad una riconciliazione possono essere efficaci solo se conformi al diritto internazionale, in particolare in materia di diritti umani; I. considerando che taluni reati rientrano nell'ambito della competenza della Corte penale internazionale che, in alcuni casi, è l'unico organo che permetta di perseguire i reati, impedire l'impunità e dissuadere i criminali; J. considerando che i crimini e gli errori costituiscono l'espressione estrema di intensi risentimenti in un ampio segmento della popolazione e che è, pertanto, preferibile affrontare le cause profonde di questi risentimenti; K. considerando che, in alcuni casi, si è fatto riferimento ad una complicità silenziosa di una parte significativa della popolazione, o addirittura ad una corresponsabilità internazionale; L. considerando che, parallelamente ai tribunali, è stata sviluppata un'altra via attraverso la creazione di più di venti commissioni "verità e riconciliazione" nel mondo, segnatamente in Africa, tra cui la più famosa è quella del Sudafrica; M. considerando che, sebbene la verità sia la prima condizione per la giustizia, i rapporti tra giustizia e riconciliazione, memoria e pace sociale sono complessi; considerando che l'impunità è spesso al centro del dibattito tra la logica dell'"oblio" che anima l'ex oppressore e la ricerca di giustizia cui aspira la vittima; AP v /8 DR\ doc

7 N. considerando che le circostanze socio-politiche che hanno provocato la crisi e quelle che hanno permesso la fine della crisi sono specifiche di ogni caso ed è quindi necessario adottare una strategia adeguata che porti alla riconciliazione; O. considerando che, poiché la riconciliazione è un processo a lungo termine, è fondamentale rafforzare lo Stato di diritto e sostenere il processo di recupero e rafforzamento della fiducia con misure sociali ed economiche specifiche; 1. esorta vivamente gli attori coinvolti in un processo di normalizzazione post-conflitto, e in particolare i responsabili politici, a partecipare alla costruzione di un processo di riconciliazione nazionale attraverso un dialogo costruttivo, inclusivo e permanente, poiché il ripristino della pace in un paese significa anche l'eliminazione di un elemento di rischio per l'intera sub-regione; 2. insiste, presso tali attori, sull'importanza di sostenere, attraverso una vigorosa campagna d'informazione e di sensibilizzazione, i messaggi di riconciliazione in modo tale da creare un forte sostegno delle popolazioni e la loro mobilitazione a favore delle attività previste a tal fine; 3. raccomanda, in caso di sovraccarico del sistema giudiziario, l'istituzione di meccanismi di giustizia transitoria, giudiziari e non giudiziari; 4. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla Corte penale internazionale nella lotta contro l'impunità; 5. insiste sulla necessità di dotare le commissioni "verità e riconciliazione" di una totale indipendenza, di adeguate risorse e dei poteri necessari per il corretto svolgimento della loro missione; 6. sollecita i negoziatori di pace a resistere alla tentazione di inserire clausole di amnistia nell'accordo globale, perché pur costituendo un catalizzatore a breve termine, l'impunità può essere il germe di un nuovo conflitto; 7. sottolinea il ruolo che la comunità internazionale dovrebbe svolgere nel mantenimento di un giusto equilibrio tra il bisogno di pace e la necessità di giustizia nelle situazioni postconflitto e chiede una facilitazione imparziale, corredata da un'assistenza tecnica sufficiente; 8. invita le organizzazioni internazionali, tra cui l'unione europea, ad adottare un approccio globale nel sostegno al processo di normalizzazione negli Stati fragili; insiste, tuttavia, sulla specificità di ogni singolo caso e sottolinea la necessità di garantire che il processo sia guidato dalla popolazione e da tutti i soggetti interessati; DR\ doc 7/8 AP v02-00

8 9. invita gli Stati a sostenere le iniziative di pace adottate a livello locale e a tener conto delle esigenze delle donne nel processo di riabilitazione, di reinserzione e di ricostruzione postbellico; 10. ricorda il ruolo fondamentale che la società civile potrebbe svolgere come interfaccia tra i poteri pubblici e le strutture di riconciliazione; 11. sottolinea l'importanza di media pluralistici, liberi e indipendenti, di cui non si può fare a meno come strumenti di sensibilizzazione, sostegno e adesione al processo di riconciliazione, contribuendo anche al controllo democratico e alla trasparenza del processo; 12. riconosce che il risarcimento per i crimini e le violazioni costituisce un aspetto importante di qualsiasi processo di riconciliazione e chiede pertanto l'iscrizione di una linea specifica nei bilanci statali; 13. raccomanda fortemente il rafforzamento delle strutture e delle istituzioni dello Stato, in particolare quelle legate al sistema giudiziario; chiede alle autorità nazionali di prevedere i mezzi necessari a tal fine; 14. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni dell'unione africana e dell'unione europea, al Consiglio ACP, alle organizzazioni di integrazione regionale del gruppo ACP e al Segretario generale delle Nazioni Unite. AP v /8 DR\ doc

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