Quadro C REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

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1 Quadro C REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ADEMPIMENTO NOVITÀ 2017 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE COME SI COMPILA CASI PRATICI Il Quadro C va compilato dai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR. Il Modello per il 2017 contiene alcune importanti novità: - nella casella Casi particolari è stato previsto il codice 4 da utilizzare se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall estero (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%; - ricompare il Rigo C4 nel quale vanno indicate le somme percepite, nel 2016, per premi di risultato o sotto forma di partecipazione agli utili d impresa, alle quali si applica la tassazione sostitutiva. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto del lavoro (art. 49 TUIR). Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente: - le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; - le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro; - i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zona di frontiera. Il Quadro C è suddiviso in sei Sezioni. - Sezione I - Righi da C1 a C5: Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro o pensione e somme per premi di risultato. Sezione II - Righi da C6 a C8: Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro. Sezione III - Righi C9 e C10: Ritenute subite a titolo di IRPEF ed addizionale regionale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente. Sezione IV- Righi da C11 a C13: Ritenute subite a titolo di addizionale comunale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente. Sezione V - Righi C14: Dati relativi al Bonus IRPEF. Sezione VI - Righi C15: Dati relativi al reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici e al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro. - Lavoratore impatriato. - Rientro ricercatori - agevolazione non riconosciuta dal datore di lavoro. - Redditi di lavoro dipendente percepiti da un unico sostituto d imposta. - Redditi di lavoro dipendente - lavoratore frontaliero. - Redditi di lavoro dipendente - imposta sostitutiva sui premi di risultato. - Redditi di lavoro dipendente - Bonus IRPEF. - Redditi di lavoro dipendente - Bonus IRPEF - anticipo quota TFR. CASI PARTICOLARI - Pensioni di guerra. - Pensioni erogate alle vittime di atti di terrorismo. - Consulenze medico legali. - Una tantum sostitutiva di pensione. - Servizio di volontariato civile. - Membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di Tribunale di sorveglianza. - Commissari ad acta. - Difensori civili degli enti locali. - Compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predefiniti. - Servizi di sorveglianza davanti alle scuole. - Bonus IRPEF - casi particolari. - Rimborsi spese per servizi di car sharing. RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt DICHIARAZIONI FISCALI

2 ADEMPIMENTO I contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente, pensione o alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono, in generale, compilare il Quadro C del Mod In particolare, il Quadro in commento va compilato dai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR. In presenza di assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta, tale Quadro va sempre compilato a cura del dichiarante, anche con riferimento ai redditi erogati dal soggetto che presta assistenza. NOVITÀ 2017 Il Quadro C del Mod. 730/2017 contiene importanti novità rispetto allo scorso anno. In particolare, si segnalano: nella casella Casi particolari è stato inserito il codice 4 da utilizzare se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall estero (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%; inoltre, nei casi in cui sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati, quest anno si deve utilizzare il codice 5 (scompare il codice 3 che lo scorso anno serviva per tali ipotesi); è ricomparso il Rigo C4 nel quale vanno indicate le somme percepite, nel 2016, per premi di risultato o sotto forma di partecipazione agli utili d impresa, soggette a tassazione sostitutiva, in quanto l agevolazione è stata riaperta, anche se con alcune importanti modifiche, per il 2016, dalla Legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Inoltre, dal 1 gennaio 2016 si equipara, ai fini dell IRPEF, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 1, comma 114 Legge 28 dicembre 2015, n. 208). REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49 TUIR). Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto del lavoro. Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente: le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro; i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zona di frontiera. Sono, inoltre, assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati. Ad esempio, la cassa integrazione, l indennità di disoccupazione, la mobilità, l indennità di maternità ecc. REDDITI ESCLUSI Sono, invece, esclusi: i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di Regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della 248 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Salute 31 marzo 2008 (art. 10, comma 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 917/1986) per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. e-ter); le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, le prestazioni e le indennità sostitutive fino all importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, innalzato a 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, con esclusione, quindi, delle indennità corrisposte a dipendenti continuamente adibiti a mansioni esterne, senza sede fissa; il requisito della temporaneità ricorre anche nei casi di stagionalità; le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi; i compensi reversibili di cui alle lett. b) e f) dell art. 50 TUIR; l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di Regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell art. 12 per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell art. 12; il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni a favore dei prestatori di lavoro, anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa fino all importo di 2.065,83 euro nel periodo d imposta. Ai fini della non imponibilità, le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e devono rimanere in loro possesso per almeno tre anni; le somme trattenute al dipendente per oneri detraibili, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n Questi importi devono essere attestati dal datore di lavoro; le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell ammontare percepito nel periodo di imposta (art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314); le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa; per l intera durata del programma Erasmus plus, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM (art. 1, commi 50 Legge 28 dicembre 2015, n. 208). La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell ambito dell Erasmus Plus, anche in considerazione dell unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali. STIPENDI E PENSIONI PRODOTTI ALL ESTERO Devono essere dichiarati gli stipendi, pensioni e i redditi assimilati, percepiti da contribuenti residenti in Italia: prodotti in un Paese estero con cui non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia che nello Stato estero; prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. In genere, ciò si DICHIARAZIONI FISCALI

4 verifica quando il lavoratore ha prestato la propria opera all estero per un periodo inferiore a 183 giorni, quando il compenso è corrisposto da un datore di lavoro residente in Italia e quando l onere non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nello Stato dove si è svolto il lavoro. Nei primi due casi, il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all estero a titolo definitivo; nell ultimo caso, le somme eventualmente pagate a titolo d imposta possono essere chieste a rimborso all autorità competente del Paese estero. Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato. In genere, le pensioni pubbliche sono tassate solo nello Stato da cui provengono, mentre quelle private sono tassate nel Paese di residenza del beneficiario. Le borse di studio devono essere dichiarate in Italia, a prescindere dalla nazionalità del soggetto erogante. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA Relativamente alla determinazione del credito d imposta, è previsto che le disposizioni di cui al comma 10 dell art. 165, TUIR, devono intendersi riferite anche ai crediti d imposta relativi ai redditi di cui al comma 8- bis dell art. 51 del medesimo D.P.R. In altre parole, poiché: il comma 10 dell art. 165 prevede che nel caso in cui il reddito prodotto all estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l imposta estera va ridotta in misura corrispondente; il comma 8-bis dell art. 51 prevede che, il reddito di lavoro dipendente, prestato all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale; ne consegue che anche il calcolo del credito d imposta deve tener conto delle predette retribuzioni convenzionali. Pertanto, secondo la disposizione in esame, il credito per le imposte pagate all estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota-parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall art. 165, comma 10, TUIR (per maggiori dettagli sul credito d imposta per le imposte pagate all estero si rimanda al Capitolo dedicato al Quadro G). LAVORO PRESTATO IN VIA CONTINUATIVA ALL ESTERO Il reddito di lavoro dipendente, prestato all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che pur soggiornando nello stato estero nell arco dei dodici mesi per un periodo superiore ai 183 giorni, continuano ad essere qualificati come soggetti residenti in Italia, è determinato non con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita, bensì sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-bis, TUIR). Per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali del 2016, si fa riferimento al D.M. 25 gennaio Il reddito di lavoro dipendente, risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero, da indicare nel Quadro C deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stato estero (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E). TRANSFRONTALIERI I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l importo eccedente euro. 250 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Inoltre, ai fini IRPEF, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d Italia concorrono a formare il reddito complessivo per l importo eccedente euro (art. 188-bis, comma 3-bis, TUIR). DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51 TUIR). In tal modo, il legislatore ha inteso, in primo luogo, considerare reddito in capo al lavoratore, sia le somme liquide di denaro, che i c.d. fringe benefits, che, a tutti gli effetti, costituiscono reddito a fini fiscali. Inoltre, si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono. Con riguardo al criterio di imputazione, i redditi di lavoro sono imputati al loro percettore secondo il momento del loro pagamento, cioè secondo il criterio di cassa. Però, come appena accennato, tra i redditi percepiti nel periodo d imposta dal lavoratore devono essere considerate, secondo la disposizione, anche le retribuzioni maturate nel periodo di riferimento, ma materialmente pagate entro il 12 gennaio dell anno successivo (c.d. criterio di cassa allargato). CRITERIO DI CASSA ALLARGATO Data di percezione dei compensi Periodo d imposta Entro il 12 gennaio Dal 13 gennaio 2016 al 12 gennaio Dal 13 gennaio 2017 al 12 gennaio ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO Sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente: gli oneri deducibili di cui all art. 10 TUIR, sostenuti per il tramite del datore di lavoro; in sostanza, tali spese sono state pagate dal datore di lavoro che ha poi trattenuto l importo corrispondente dalle somme corrisposte al dipendente; le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali delle spese sanitarie di cui alla lett. b), dell art. 10 TUIR (spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione). Il datore di lavoro è tenuto all automatico riconoscimento degli oneri sostenuti per il suo tramite e delle erogazioni effettuate, senza alcuna richiesta del dipendente. Ove il datore di lavoro acconsenta, è possibile effettuare il riconoscimento anche di oneri che non sono stati sostenuti per il suo tramite: quindi il dipendente che, ad esempio, ha direttamente sostenuto delle spese per assistenza ad un familiare portatore di handicap può chiedere al proprio datore di lavoro di riconoscerne la relativa deduzione. ONERI PER I QUALI È PREVISTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sia di fine d anno che in corso d anno, e non nei singoli periodi di paga, il datore di lavoro deve riconoscere le detrazioni d imposta tra cui: pari al 19% dell importo degli oneri indicati nell art. 15 TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, che sono stati sostenuti per il suo tramite; tali spese sono state pagate dal datore di lavoro che ha poi trattenuto l importo corrispondente dalle somme corrisposte al dipendente; pari al 19% dell importo delle spese mediche e dei premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni, per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali; DICHIARAZIONI FISCALI

6 pari al 26% dell importo delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS e di iniziative unitarie e a favore dei partiti politici. Il datore di lavoro è tenuto all automatico riconoscimento degli oneri sostenuti per il suo tramite e delle erogazioni effettuate, senza alcuna richiesta del dipendente. Come già avviene per gli oneri deducibili dal reddito, ove il datore di lavoro acconsenta, è possibile effettuare il riconoscimento anche di detrazioni per oneri che non sono stati sostenuti per il suo tramite: quindi il dipendente che, ad esempio, ha direttamente sostenuto delle spese mediche specialistiche, può chiedere al proprio datore di lavoro di riconoscerne la relativa detrazione. INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI RICERCATORI Con la Legge 30 dicembre 2010, n. 238 sono state previste alcune agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei ricercatori che si trovano all estero. In particolare, con il fine di contribuire allo sviluppo dell Italia, si intende valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell Unione Europea che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei predetti soggetti. L agevolazione è stata oggetto di importanti chiarimenti con la circolare 4 maggio 2012, n. 14/E con la quale, l Agenzia delle Entrate ne ha, di fatto, fornito la piena operatività. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI Le agevolazioni fiscali di cui si discute si applicano ai cittadini dell Unione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall assunzione o dall avvio dell attività e che a partire dalla data del 20 gennaio 2009 (D.M. 3 giugno 2011): sono in possesso di un titolo di laurea; hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa. Sono, altresì, destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell Unione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall assunzione o dall avvio dell attività e che a partire dalla data del 20 gennaio 2009: hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Sono esclusi dal beneficio, i soggetti che, essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. Con la circolare 4 maggio 2012, n. 14/E è stato chiarito che il termine assunzione assorbe non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa che l agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. IN COSA CONSISTONO I BENEFICI I benefici consistono, sostanzialmente, in un abbattimento del reddito soggetto a tassazione. In particolare, è previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui sopra concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 252 DICHIARAZIONI FISCALI

7 20%, per le lavoratrici; 30%, per i lavoratori. I benefici di cui sopra sono riconosciuti nel rispetto delle regole de minimis (fissate dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore). La fruizione dei benefici è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori scientifici (art. 17 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché del credito d imposta previsto dall art. 1, commi da 271 a 279, della Legge 27 dicembre 2006, n Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Inoltre, è previsto che: ai soggetti interessati sarà riservata una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica; si provvederà a stipulare accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori, finalizzati a riconoscere agli stessi il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. MODALITÀ OPERATIVE PER IL RIENTRO IN ITALIA Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia dei soggetti interessati ai benefici sono curate dagli Uffici consolari italiani all estero, anche d intesa con la società Italia Lavoro S.p.A. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all estero, attraverso il rilascio della documentazione Europass (decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004). Per usufruire delle agevolazioni in sede di applicazione delle ritenute è previsto che (provvedimento Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, prot /2011) i lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall art. 2 della Legge n. 238/2010, appartenenti alle categorie individuate dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), entro 3 mesi dalla data di assunzione, contenente: le generalità (nome, cognome e data di nascita); l indicazione dello Stato dell Unione Europea di cui è cittadino; il codice fiscale; l indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza; l indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall avvio dell attività; la dichiarazione di possedere, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell art. 1 del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione di cui al successivo comma 3, ovvero i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 1; la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall art. 17 del D.L. n. 185/2008; la dichiarazione di non beneficiare del credito d imposta previsto dall art. 1, commi da 271 a 279, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; l impegno a comunicare tempestivamente l avvenuta iscrizione nell anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro. DICHIARAZIONI FISCALI

8 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA I sostituti d imposta, dal canto loro, devono: operare le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all art. 51 del TUIR, ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta; a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali indicate nel punto precedente corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall Italia della propria residenza o del proprio domicilio. Nel CU sono indicati separatamente l ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l ammontare ridotto alle percentuali sopra indicate. A tal fine la Certificazione Unica 2017 risulta così compilata: Punto 1: rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale in sede di applicazione delle ritenute; Punto 466: va indicato, il codice 2; Punto 467: va indicato, l ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell ammontare erogato). Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l abbattimento, rispettivamente dell 80% e del 70% dell imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. È comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta. CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi, se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. DURATA In base alle regole attualmente in vigore, l agevolazione si applica per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, in favore dei soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, previa specifica opzione in tal senso da parte degli interessati. INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI DOCENTI E RICERCATORI SCIENTIFICI I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dal 29 novembre 2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell imposta regionale sulle attività produttive (art. 17 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2). L incentivo si applica nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Inoltre, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di stu- 254 DICHIARAZIONI FISCALI

9 dio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010) ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 122/2010). Gli emolumenti di cui sopra non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell IRAP. Le predette disposizioni si applicano, nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Come chiarito con la circolare 15 febbraio 2011, n. 6/E, il nuovo incentivo previsto dal D.L. n. 78/2010 trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovano nelle seguenti condizioni: siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato; non siano occasionalmente residenti all estero; abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi; acquistino e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell agevolazione. Comunque, valgono ancora i precedenti documenti di prassi e in particolare i chiarimenti forniti in materia dalla circolare 8 giugno 2004, n. 22/E. A tal fine la Certificazione Unica 2017 risulta così compilata: Punto 1: va indicato solo il 10% dei redditi corrisposti; Punto 466: va indicato, il codice 1; Punto 467: va indicato, l ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell ammontare erogato). Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l abbattimento del 90% dell imponibile, nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. LAVORATORI IMPATRIATI Il c.d. Decreto internazionalizzazione (art. 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) ha introdotto una importante novità in vigore dal In pratica, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 2 D.P.R. n. 917/1986, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% (la percentuale passerà al 50% nel 2017) del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; b) l attività lavorativa viene svolta presso un impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa; c) l attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Le condizioni di cui alle lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi. Il criterio di determinazione del reddito di cui sopra si applica anche ai soggetti di cui all art. 2, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con apposito Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. DICHIARAZIONI FISCALI

10 Il criterio di determinazione del reddito di cui sopra si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all Unione Europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un attività di studio fuori dall Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. Le disposizioni di cui si discute si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 2 D.P.R. n. 917/1986 e per i quattro periodi successivi. Il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% per i periodi d imposta dal 2017 al 2020, anche per i lavoratori dipendenti che nell anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l opzione secondo le modalità previste dal provvedimento Agenzia delle Entrate 29 marzo 2016 (art. 16, comma 4 D.Lgs. n. 147/2015). A tal fine la Certificazione Unica 2017 risulta così compilata: Punto 1: va indicato solo il 10% dei redditi corrisposti; Punto 468: va indicato, il codice 5; Punto 469: va indicato, l ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell ammontare erogato). Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l abbattimento del 30% dell imponibile, nelle annotazioni (cod. BD), deve essere indicato l ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. RICHIESTA DEGLI INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA NEL MOD. 730/2017 Nel Mod. 730/2017 è presente la Casella Casi particolari in cui, mediante l utilizzo di appositi Codici, il lavoratore può fruire in dichiarazione delle suddette agevolazioni e precisamente degli incentivi per il rientro in Italia: dei lavoratori dipendenti che si trovano all estero (Legge 30 dicembre 2010, n. 238); dei ricercatori che si trovano all estero e dei docenti e ricercatori scientifici (art. 17 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2); dei lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Infatti, nei casi ordinari, come detto sopra, i benefici sono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro. Pertanto la Casella Casi particolari va compilata esclusivamente nell ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione e il contribuente intenda fruirne in presenza dei requisiti descritti nei paragrafi precedenti, direttamente nella dichiarazione dei redditi. Infatti, in tal caso, la Certificazione Unica è così compilata: a) rientro lavoratori ex Legge n. 238/2010: - punto 1: va indicato rispettivamente il 100% dei redditi corrisposti; - annotazioni (cod. BM): va indicato l 80% o il 70% delle somme che non hanno fruito dell abbattimento della base imponibile; b) rientro lavoratori ex D.L. n. 185/2008: - punto 1: va indicato rispettivamente il 100% dei redditi corrisposti; - annotazioni (cod. BC): va indicato il 90% delle somme che non hanno fruito dell abbattimento della base imponibile. c) rientro lavoratori ex D.Lgs. n. 147/215: - punto 1: va indicato rispettivamente il 100% dei redditi corrisposti; - annotazioni (cod. BD): va indicato il 30% delle somme che non hanno fruito dell abbattimento della base imponibile. (Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo dedicato alle modalità di compilazione). 256 DICHIARAZIONI FISCALI

11 DISCIPLINA GENERALE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Ai fini della determinazione dei redditi assimilati, le norme rinviano alle disposizioni stabilite per i redditi di lavoro dipendente, salvo alcune deroghe. In particolare, per i redditi assimilati, la ritenuta d acconto è applicata dal sostituto d imposta sulla parte imponibile di tutti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo a quello cui si riferiscono, tenendo conto delle aliquote previste per i differenti scaglioni di reddito. Se vengono corrisposti anche redditi in natura e la ritenuta non trova capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il percettore è tenuto a versare al sostituto l importo corrispondente all ammontare della ritenuta. I sostituti d imposta devono effettuare, inoltre, il conguaglio di fine anno, tenendo conto anche delle addizionali IRPEF e rilasciare la certificazione CU. Di seguito si analizzano i diversi redditi assimilati, evidenziandone le particolarità. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di cooperative di servizi, di cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), TUIR). L assimilazione è subordinata alle seguenti condizioni (art. 50 TUIR): la cooperativa deve essere iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione; nello statuto devono essere indicati inderogabilmente i principi della mutualità, che devono poi essere effettivamente osservati. COMPENSI A CARICO DI TERZI Si tratta dei compensi corrisposti da terzi per incarichi svolti in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro (art. 50, comma 2, lett. b), TUIR). Sono esclusi tutti quei compensi che devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato. Pertanto, in tale categoria rientrano le indennità e i compensi corrisposti ai dipendenti, privati e pubblici, da soggetti diversi dal loro datore di lavoro, per incarichi svolti in relazione alla propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro. È, quindi, necessario che l incarico sia reso in connessione con la carica del dipendente o in rappresentanza dell ente di appartenenza, altrimenti i compensi percepiti vanno qualificati, a seconda delle caratteristiche, redditi di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Per quanto attiene agli adempimenti a carico del sostituto d imposta terzo che eroga i compensi, le indennità e i compensi in parola devono essere conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente (art. 24 D.P.R. n. 600/1973). Pertanto, i terzi che corrispondono i compensi non sono tenuti a comunicare entro il 12 gennaio dell anno successivo l ammontare dei compensi dovuti. Inoltre, non sussiste l obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il conseguente versamento del contributo. BORSE DI STUDIO Tale categoria reddituale comprende le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c), TUIR). Sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle Regioni agli studenti universitari in base al D.Lgs. n. 68/2012; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, ecc., in base alla Legge n. 398/1989; DICHIARAZIONI FISCALI

12 le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, in base al D.Lgs. n. 527/1991; le borse di studio erogate dal 1 gennaio 2000 nell ambito del programma Socrates (art. 6, comma 13, Legge n. 488/1999); le somme aggiuntive corrisposte dalle università, se di importo non superiore a 7.746,85 euro (C.M. n. 238/E del 22 dicembre 2000); le borse di studio corrisposte dall Osservatorio astronomico di Capodimonte (R.M. n. 163/E del 2 novembre 2000); gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni in base al D.Lgs. n. 262/2007 (risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E). Tale interpretazione sostituisce quanto affermato con la risoluzione 12 giugno 2009, n. 156/E, secondo la quale i riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli in base al D.Lgs. n. 262/2007 costituivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. c), TUIR. Borse di studio Erasmus La Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus. In pratica, è prevista l esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all estero erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Andando un po più nel dettaglio, per l intera durata del programma Erasmus plus, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, si applicano alcune specifiche agevolazioni fiscali (previste all art. 1, comma 3, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105). Si tratta delle seguenti norme: per quanto riguarda le Università e le Istituzioni che erogano le borse di studio, queste ultime sono escluse dalla base imponibile IRAP (art. 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); per i percipienti, è prevista l esenzione IRPEF di tali borse (art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476); sotto il profilo contributivo, per i soggetti titolari dei richiamati assegni è prevista l iscrizione, ai sensi dell art. 1, comma 3, del D.L. n. 105/2003, alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della Legge 335/1995), con contestuale applicazione dell aliquota contributiva di riferimento (pari, nel 2015, al 27% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al 30% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e al 23,50% per i professionisti ed i collaboratori provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione). Si segnala che la relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che scopo della norma è, in continuità con quanto avvenuto per i programmi comunitari precedenti (Socrates e Lifelong Learning Programme), di confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus il medesimo regime fiscale e previdenziale per-le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari. Per il periodo , la normativa europea di riferimento è il Regolamento UE 1288/2013 che ha istituito programma Erasmus plus. Il Regolamento citato, erede dei precedenti programmi per il settore universitario Socrates/Erasmus e LLP/Erasmus, include le borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell apprendimento degli studenti universitari e AFAM (art. 6, comma 1, lett. a) e specifica che la mobilità ai fini dell apprendimento si estende anche i tirocini curricolari (art. 7, comma 1). Nelle premesse del regolamento (premessa n. 40) si chiarisce tra l altro che per migliorare l accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati. 258 DICHIARAZIONI FISCALI

13 La normativa comunitaria di riferimento, quindi, richiede espressamente l esenzione da imposte e oneri e, con la norma in esame, si procede in tale direzione per gli studenti universitari. In materia previdenziale, poi, alle somme in esame si applicano le disposizioni contenute nell art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (circolare 18 maggio 2016, 20/E). La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell ambito dell Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali. Inoltre, mediante l introduzione di un comma 6-bis all art. 6 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, si esenta da IRPEF in favore dei percipienti le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all estero erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni di cui si discute si applicano per i periodi d imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione. Adempimenti Tornando agli adempimenti per i sostituti d imposta, occorre ricordare che sulle somme corrisposte a titolo di borsa di studio devono essere applicate le ritenute a titolo d acconto, così come previsto per i lavoratori dipendenti, utilizzando le aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito. Al borsista deve essere rilasciato una apposita Certificazione Unica, riportante i dati riepilogativi dell anno precedente. Per quanto riguarda, infine, il trattamento previdenziale, si deve rilevare che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio (limitatamente alla relativa attività) non rientrano nel campo di applicazione del contributo INPS dovuto alla gestione separata. L unica eccezione è data dai compensi erogati a titolo di borsa di studio ai ricercatori universitari; infatti, per costoro, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 315/1998 e dalla circolare INPS 5 maggio 1999, n. 101, è dovuto il contributo INPS alla gestione separata. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E LAVORATORI A PROGETTO Il reddito derivante dalle collaborazioni coordinate e continuative e dal lavoro a progetto è assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR). Va ricordato che non si qualificano come collaborazioni né le attività svolte dal professionista (vale a dire, il titolare di partita IVA), se l oggetto della prestazione rientra nei compiti istituzionali dell arte o professione di cui al comma 1 dell art. 53, concernente il reddito di lavoro autonomo, né le attività svolte dal dipendente se rientranti nei compiti istituzionali del rapporto di lavoro subordinato. Per la determinazione del reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, come peraltro per il reddito di lavoro autonomo, vige il principio di cassa allargato: pertanto, i compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepiti all anno precedente se sono a questo riferiti. Il soggetto che eroga i compensi deve applicare le ritenute fiscali in base agli scaglioni progressivi IRPEF ragguagliati a periodo di paga (riconoscendo anche le detrazioni di lavoro dipendente spettanti) e operare il conguaglio, trattenendo anche le imposte locali (addizionale regionale, provinciale e comunale all IRPEF). Ai fini della determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, salvo diversa indicazione del soggetto, il datore di lavoro deve fare generalmente riferimento all ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel corso dell anno e alla durata del rapporto (C.M. 6 luglio 2001, n. 67/E). A tale proposito, si possono verificare tre situazioni particolari: DICHIARAZIONI FISCALI

14 È prevista la corresponsione di un unico compenso annuale Il committente eroga periodicamente i compensi, ma non è in grado di conoscere (nemmeno presuntivamente) l ammontare complessivo degli stessi Il committente conosce l importo complessivo annuo dei compensi che erogherà al collaboratore, ma non ne conosce la cadenza periodica Le ritenute devono essere commisurate all intero ammontare del compenso erogato, senza alcuna necessità per il sostituto d imposta di operare proiezioni riguardo ai compensi del periodo d imposta; le detrazioni devono essere attribuite interamente al momento dell effettuazione delle ritenute, con riferimento all intera durata del rapporto nel periodo d imposta e non risulterà, quindi, necessario effettuare alcun ragguaglio al periodo di paga Le ritenute vanno applicate sulla base delle aliquote progressive in funzione della somma dei compensi complessivamente erogati fino a quel momento; anche in questo caso, non si presenta la necessità di effettuare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni mensili di riferimento Deve essere seguita la procedura esposta al punto precedente Il conguaglio deve essere compiuto al momento della cessazione del rapporto (entro 12 giorni) e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta considerato. La carica di amministratore rientra nell attività professionale (e, quindi, il reddito derivante è considerato di lavoro autonomo) nel caso in cui sia considerata oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (ad esempio, nel caso di dottore commercialista o ragioniere). In tutte le altre ipotesi, l attività deve essere comunque considerata come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, quindi, ai fini fiscali inquadrata quale reddito assimilato al lavoro dipendente (C.M. 12 dicembre 2001, n. 105/E). COLLABORATORI NON RESIDENTI I redditi di collaborazione vengono considerati prodotti in Italia, se sono erogati ad un soggetto non residente da un soggetto residente in Italia; in tal caso, devono essere assoggettati a ritenuta del 30% a titolo d imposta dal sostituto d imposta erogante. In altre parole, il collaboratore non residente, se non ha altri redditi soggetti a imposta in Italia, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, sussistendo soltanto l obbligo, gravante sul committente di certificare i compensi. È naturalmente fatta salva l applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni, dai quali potrebbe derivare un regime diverso. A tale proposito, si ricorda, comunque, che l art. 16 del Modello OCSE e delle Convenzioni ad esso conformi, con riguardo ai rapporti di collaborazione relativi alla partecipazione ad organismi sociali (amministratore, sindaco) prevede, in senso conforme alla disciplina interna, che i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe, ricevute dai soggetti residenti di uno Stato che esercitano le suddette funzioni in una società dell altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato. COLLABORAZIONI EDITORIALI È configurabile il reddito di collaborazione coordinata e continuativa, quando l oggetto della prestazione è una collaborazione generica, come la correzione delle bozze o la redazione di informative. Si ha, invece, reddito derivante dall utilizzo di opere dell ingegno, quando oggetto della collaborazione è la cessione di un opera tutelata dalle norme sul diritto d autore. INDENNITÀ PERCEPITE PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientrano come i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. 260 DICHIARAZIONI FISCALI

15 Qualora il diritto alla percezione di tali somme risulti da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto, può essere assoggettato a tassazione separata. In questo caso: se il soggetto erogante è un sostituto d imposta (e, quindi, ha applicato le ritenute), l indennità non va indicata in dichiarazione, in quanto procederà direttamente l Ufficio alla liquidazione delle imposte ancora dovute, procedendo al confronto tra le imposte calcolate ordinariamente e le imposte calcolate secondo le regole della tassazione separata; se il soggetto erogante non è un sostituto d imposta (e, quindi, non ha effettuato le ritenute), l indennità deve essere indicata nel Quadro RM del Mod. Redditi PF. INDENNITÀ CESSAZIONE RAPPORTI CO.CO.CO. Atto scritto avente data certa anteriore a quella di inizio del rapporto NO Tassazione ordinaria Mod.730/ Quadro C, Sezione I C è un sostituto d imposta che effettua le ritenute Non va indicata nella dichiarazione dei redditi RENDITE SI NON c è un sostituto d imposta che effettua le ritenute Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le rendite vitalizie e le rendite costituite per un lasso di tempo determinato a titolo oneroso, per mezzo, in genere, di contratti assicurativi (art. 50, comma 1, lett. h), TUIR). Le somme si presumono percepite alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Vi rientrano, pertanto: le rendite costituite per un periodo inferiore alla vita del beneficiario, per esempio le rendite derivanti da contratti di assicurazione in caso di sopravvivenza, nel caso in cui l assicuratore si impegna a corrispondere una rendita periodica per un limitato periodo di tempo; il c.d. vitalizio alimentare, che assicura al beneficiario il diritto ad un vero e proprio mantenimento. Sono escluse: le rendite perpetue e le prestazioni perpetue annue, che rientrano tra i redditi di capitale; le rendite aventi funzione previdenziale, soggette a imposta sostitutiva. Le rendite si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente tutti i sussidi corrisposti con carattere di ricorrenza, che non costituiscono remunerazioni di capitale o di lavoro. Sono, inoltre, inclusi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in seguito a separazione legale, oppure quelli corrisposti al beneficiario in forza del testamento. COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA Va a tassazione separata Mod. Redditi Quadro RM Sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l attività intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali: il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale; il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dall Università; il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria; DICHIARAZIONI FISCALI

16 il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all art. 4, comma 12, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l istituto dell attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all art. 1, commi da 5 a 19, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e a quelli contenuti nel Decreto del Ministro della Sanità 31 luglio Tali compensi costituiscono reddito nella misura del 75%. La disciplina fiscale relativa all attività libero-professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente. Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale (art. 53, comma 1, TUIR). Per quanto concerne i criteri di applicazione delle ritenute sui redditi derivanti da attività intramuraria, per tutti i redditi assimilati le ritenute vanno applicate sulla parte imponibile di tali redditi, determinata a norma dell art. 52 TUIR, con le stesse modalità previste per i redditi di lavoro dipendente (art. 24 D.P.R. n. 600/1973). Va inoltre precisato che, la natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell art. 11 D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l esercizio di qualsiasi attività professionale (art. 1, comma 818, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). I compensi per l attività libero-professionale intramuraria corrisposti ai medici in formazione specialistica devono essere assoggettati a tassazione quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, né possono essere ricondotti tra i redditi di lavoro autonomo (risoluzione 29 settembre 2009, n. 254/E). COMPENSI PER ATTIVITÀ INTRAMURARIA Attività intramuraria svolta da personale dipendente del SSN Reddito imponibile IRPEF 75% COMPENSI PERCEPITI DAI SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI Sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, comma 1, lett. l), TUIR). Tali redditi godono di una particolare disciplina (art. 52, lett. d-bis), TUIR). In particolare, l agevolazione si applica ai compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l età pensionabile pari a: 60 anni per le donne; 65 anni per gli uomini, e che possiedono un reddito complessivo, assunto al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 9.296,22 euro, al netto della deduzione per l abitazione principale e relative pertinenze e al netto degli stessi compensi per lavori socialmente utili percepiti. In presenza di tali requisiti è prevista: l esenzione fino a 3.098,74 euro; l applicazione della ritenuta d imposta IRPEF del 23% e addizionale regionale per la parte eccedente 3.098,74 euro. 262 DICHIARAZIONI FISCALI

17 ALTRI REDDITI ASSIMILATI Sono, inoltre, considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: 1) le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica (art. 50, comma 1, lett. d), TUIR); Rientrano in tale categoria anche gli assegni corrisposti dall Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto e dall Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto. 2) il trattamento speciale di disoccupazione; 3) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato e dagli enti locali per l esercizio di pubbliche funzioni, compresi i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelli che devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f), TUIR); 4) le indennità corrisposte per cariche elettive incluso l assegno corrisposto al Presidente della Repubblica. Non concorrono a formare il reddito imponibile i rimborsi spese, purché l erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti (art. 50, comma 1, lett. g), TUIR); 5) le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR); 6) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell art. 10 TUIR tra gli oneri deducibili - si tratta degli assegni periodici corrisposti all ex coniuge e di quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale di mantenimento (art. 50, comma 1, lett. i), TUIR). Con riferimento alle indennità di cui al punto 3), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un arte o professione di cui all art. 53, comma 1, TUIR e non siano state effettuate nell esercizio di impresa commerciale (art. 50, lett. f), TUIR). È stato pertanto risolto il problema dell inquadramento dei compensi percepiti dai consulenti e periti penali nominati dal Tribunale che, anche a causa di contrastanti orientamenti di prassi e giurisprudenza, stava generando numerosi dubbi nei soggetti interessati. In particolare, si contestava, da più parti, l indirizzo espresso dall Amministrazione finanziaria secondo cui l inquadramento di tali compensi era tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a differenza di quelli percepiti per incarichi in sede civile, che, sempre ad avviso dell Amministrazione finanziaria, rimanevano inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo. Con la modifica si è, pertanto, cercato di risolvere il problema, ribaltando la tesi espressa dall Agenzia delle Entrate, stabilendo che anche i compensi percepiti dai consulenti e periti penali costituiscono reddito di lavoro autonomo (circolare 10 giugno 2004, n. 24/E). Sono esclusi dall IRPEF i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali. In un ottica di contenimento della spesa per il funzionamento degli enti locali, i rimborsi devono essere strettamente collegati agli impegni istituzionali degli amministratori. Una relazione che va opportunamente documentata e valutata in concreto volta per volta, tenendo conto sia della durata della missione che dei tempi necessari per il viaggio. In base a queste considerazioni, i rimborsi forfetari agli amministratori locali non concorrono alla determinazione del reddito ai fini IRPEF, essendo classificabili come rimborsi spese (risoluzione 13 agosto 2009, n. 224/E). Invece, con riferimento al punto 4) è stato chiarito che l imponibilità delle somme erogate da soggetti diversi, quali i gruppi politici, anche a titolo di rimborso spese, deve essere verificata di volta in volta in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il soggetto erogatore e il percipiente. In particolare, la stessa formulazione dell art. 50, comma 1, lett. g), TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate dalla disposizione, non consente di comprendervi anche le somme corrisposte dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall art. 52 TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese (Came- DICHIARAZIONI FISCALI

18 ra dei Deputati, Commissione Finanze, Interrogazione 31 ottobre 2012, n e Interrogazione 19 dicembre 2012, n ). SOCI DI COOPERATIVE ARTIGIANE Dal 1 gennaio 2016 si equipara, ai fini dell IRPEF, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 1, comma 114 Legge 28 dicembre 2015, n. 208). La disposizione specifica tuttavia che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello attualmente vigente. Si ricorda che, secondo quanto previsto dall art. 1 Legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) i soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Inoltre, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla Legge n. 142/2001, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Con la norma di cui si discute, dunque, ai soci delle cooperative artigiane che stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, per i redditi derivanti da tale attività: ai fini IRPEF, si applicano le regole del lavoro assimilato a quello dipendente contenute nel D.P.R. n. 917/1986; ai fini previdenziali, si applicano le regole ordinarie, per cui, se la società cooperativa è iscritta all Albo delle Imprese Artigiane, i soci, proprio per la loro qualità di coimprenditori, dovranno essere iscritti ai ruoli previdenziali IVS artigiani. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO O SUI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL IMPRESA Dopo un anno (il 2015) in cui la norma non è stata operativa, dal 2016, è nuovamente possibile applicare, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, una tassazione sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (art. 1, commi Legge 28 dicembre 2015, n. 208) nel caso in cui abbiano percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d impresa. CONTRIBUENTI INTERESSATI I soggetti interessati sono i datori di lavoro del settore privato. Si tratta di una vasta platea di soggetti che riguarda persino le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle Pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e 264 DICHIARAZIONI FISCALI

19 professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma. Pertanto si richiama la circolare n. 59/E/2008, laddove si afferma che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Sono per contro assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici. Il beneficio invece può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Sul fronte dei dipendenti, l agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. L ammontare deve essere calcolato tenendo in considerazione i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell anno precedente a quello di applicazione dell agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate, come già chiarito nell ambito della circolare n. 49/E del Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate. Devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (cfr. circolare n. 59/E del 2008 par. 8). Rientra nel computo della soglia reddituale di euro anche la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga. Ai fini dell applicazione dell agevolazione, risulta parimenti irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di euro nell anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che determinerà l esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell anno successivo La misura indicata richiede quindi, analogamente alle precedenti agevolazioni due requisiti: uno di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale. IN COSA CONSISTE L AGEVOLAZIONE Dal punto di vista oggettivo, l imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10% si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con Decreto, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. Il Decreto, come si dirà di seguito, ha definito i premi di risultato e ha individuato alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i predetti premi devono essere commisurati. L attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla c.d. retribuzione di produttività. Dunque è necessario tenere presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. La strutturazione dei premi è l insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione può essere in vario modo ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell applicazione del beneficio fiscale all ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell arco di un periodo congruo definito nell accordo, sia stato realizzato l incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti DICHIARAZIONI FISCALI

20 dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella Sezione 6 del modello allegato al Decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità. La Legge di stabilità prevede espressamente che ai fini della determinazione dei premi di risultato sia computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità, escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità. Una novità riguarda la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. L Agenzia, nella circolare 15 giugno 2016 n. 28/E, ha precisato che in base alla formulazione della norma e dello stesso Decreto, la partecipazione agli utili dell impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita. Il richiamo esplicito ai contratti aziendali o territoriali esclude dall agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3/E del Il limite di euro dei primi di risultato è elevabile a euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell organizzazione del lavoro. Al fine di beneficiare dell incremento dell importo su cui applicare l imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno dal basso che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. L imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali è prevista nella misura del 10%, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Per l accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano all imposta sostitutiva, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. La agevolazione, sia per la natura sostitutiva dell imposta da applicare sia per il livello della aliquota, risulta analoga a quella prevista dalle precedenti disposizioni di favore in materia. Se ne differenzia, tuttavia, in quanto nonostante non sia stata inserita nel TUIR, è divenuta oggi una misura strutturale del sistema, avendo perso il carattere di provvisorietà che l aveva in passato connotata. Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d imposta l insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro o se nell anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente può anche comunicare al proprio datore di lavoro l eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l imposta sostitutiva. BENEFIT NON SOGGETTI A TASSAZIONE La Legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il c.d. welfare aziendale. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. 266 DICHIARAZIONI FISCALI

21 Per questo, l eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel welfare aziendale consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all imposta sostitutiva del 10%. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l educazione, l istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi integrati ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti. Il benefit può essere erogato anche in forma di voucher, cosicché si apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni. DECRETO ATTUATIVO Con Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 sono stati disciplinati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. Nello specifico il Decreto disciplina: i criteri di misurazione per i premi di risultato, stabilendo che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. la partecipazione agli utili dell impresa chiarendo che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell art del Codice civile e che l applicazione dell imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al il coinvolgimento paritetico dei lavoratori stabilendo che l incremento del limite a euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. L applicazione dell imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del Decreto. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità doveva avvenire entro il 15 luglio Il deposito dei contratti di secondo livello e relative dichiarazioni di conformità, richiesto ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato sulle somme erogate ai lavoratori per premi di risultato e partecipazione agli utili d impresa, doveva essere effettuato in via telematica utilizzando la procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nota 22 luglio 2016, n. 4274). DICHIARAZIONI FISCALI

22 RIFLESSI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI In generale, l imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Nel Quadro C, Sezione I, è presente il Rigo C4 la cui compilazione, in base alla situazione del singolo contribuente, è obbligatoria o facoltativa (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo dedicato alle modalità di compilazione). Come verrà detto meglio di seguito, l indicazione nel Rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus IRPEF di cui al Rigo C14. Pertanto, il Rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2017 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576. Se nella Certificazione Unica 2017 risultano compilati anche i punti da 577 a 582 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del Quadro C. FRINGE BENEFITS Il trattamento fiscale dei compensi in natura (c.d. fringe benefits ) è contenuto nell art. 51 TUIR che prevede: la fissazione di una regola generale (comma 3); la determinazione del valore convenzionale di alcuni beni e servizi in natura (comma 4). La determinazione opera su un piano oggettivo e soggettivo. Sul piano oggettivo, si ricava che gli elementi da valorizzare sono costituiti sia dai beni ceduti e dai servizi prestati dal datore di lavoro, sia dal diritto di ottenerli da terzi. Sul piano soggettivo, i beneficiari dei suddetti valori sono il dipendente, il coniuge del dipendente ed i familiari del dipendente identificati nell art. 12 TUIR. Le regole con cui vengono valorizzati i vari elementi divergono a seconda della natura di tali elementi. Con riferimento alle cessioni di beni, la valorizzazione in esame deve seguire le seguenti regole: applicazione del prezzo mediamente praticato dall azienda nelle cessioni al grossista, nell ipotesi di cessione di beni prodotti dall azienda medesima; applicazione delle disposizioni sul valore normale genericamente previste dall art. 9 TUIR, in ogni altra ipotesi (cessione di beni prodotti dall azienda ma non commercializzati all ingrosso, cessione di beni non prodotti dall azienda e, in ogni caso, prestazioni di servizi). QUANTIFICAZIONE DEI BENI IN NATURA Tipologia Cessione di beni prodotti dall azienda Cessione di beni prodotti dall azienda ma non commercializzati all ingrosso dalla stessa Cessione di beni non prodotti dall azienda Prestazione di servizi Valorizzazione Prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista Valore normale di cui all art. 9 TUIR Valore normale di cui all art. 9 TUIR Valore normale di cui all art. 9 TUIR LIMITE DI ESENZIONE Una volta quantificati i valori, gli stessi concorrono interamente, o meno, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a seconda che l importo complessivo determinato con riferimento al periodo d imposta ecceda, o meno, l importo di euro 258,23. Con riferimento alle erogazioni liberali, il limite di euro 258,23 è stabilito con riferimento all intero periodo d imposta del singolo dipendente, non rendendosi necessario alcun ragguaglio temporale nell ipotesi in cui tale periodo d imposta sia inferiore all anno solare. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del 268 DICHIARAZIONI FISCALI

23 suddetto limite, considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d imposta. Vale la pena di ricordare che la disposizione agevolativa non introduce una franchigia. Infatti, una volta superato il limite indicato, il valore dei fringe benefits deve essere assoggettato a tassazione interamente. A tal proposito la verifica del limite, deve essere effettuata considerando gli importi eventualmente addebitati al dipendente (sottraendoli dal valore normale). Di seguito si riporta una sintesi dei principali fringe benefits. AUTO AZIENDALI Per gli autoveicoli indicati nell art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada ) i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Il veicolo dato in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile. Invece, l attribuzione del veicolo per uso esclusivamente personale del dipendente determina, in capo allo stesso, un fringe benefit, tassabile come reddito di lavoro dipendente, pari al compenso in natura. Pertanto, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall art. 9 TUIR. AUTO AZIENDALE Utilizzo Fringe benefit Modalità di tassazione Personale SI Valore normale Aziendale NO Promiscuo SI 30% costo chilometrico ACI x Km PRESTITI In caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale regola non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell usura ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n DICHIARAZIONI FISCALI

24 Interessi calcolati al TUR vigente al termine dell anno Fringe benefit 50% Interessi calcolati al tasso applicato sul prestito FABBRICATI Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Pertanto si avrà: Fringe benefit = rendita catastale del fabbricato + eventuali spese inerenti somma versata o trattenuta al dipendente Per i fabbricati concessi in connessione all obbligo di dimorare nell alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza. Quindi: Fringe benefit = (rendita catastale del fabbricato + eventuali spese inerenti somma versata o trattenuta al dipendente) x 30% Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. Pertanto: Fringe benefit = Canone di locazione somma versata o trattenuta al dipendente TRASPORTO FERROVIARIO Per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l importo corrispondente all introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per una percorrenza media convenzionale di chilometri. TRASFERTE E MISSIONI Il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese a seguito delle trasferte va analizzato a seconda che: la trasferta sia effettuata nel territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro; la trasferta sia effettuata fuori del territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro. Nella tabella che segue si riportano le varie ipotesi. 270 DICHIARAZIONI FISCALI

25 Ambito territoriale Trasferta nel territorio comunale Trasferta fuori dal territorio comunale - indennità forfettaria Trasferta fuori dal territorio comunale - rimborso misto Trasferta fuori dal territorio comunale - rimborso analitico Trattamento fiscale Le indennità e i rimborsi spese concorrono integralmente a formare il reddito di lavoro dipendente. Non concorrono, in ogni caso, i rimborsi spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore (biglietti, autobus, ricevuta taxi) È esclusa dal reddito imponibile fino all importo di: - 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale; - 77,47 euro al giorno per le trasferte all estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito imponibile a condizione che vi sia un idonea documentazione. Sono imponibili tutti i rimborsi di spese, anche analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all indennità di trasferta Se al dipendente viene corrisposto, oltre all indennità di trasferta (forfetaria), anche il rimborso analitico di spese di vitto e spese di alloggio, l indennità forfetaria esente, di cui al precedente punto, è ridotta: - a 1/3 (euro 30,99 per le trasferte effettuate nel territorio nazionale o euro 51,65 se effettuate all estero) se vengono rimborsate le spese di vitto o quelle di alloggio; - a 2/3 (euro 15,49 per le trasferte effettuate nel territorio nazionale o euro 25,82 se effettuate all estero) se vengono rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio Non sono imponibili i rimborsi analitici di: - spese di vitto e alloggio; - spese di viaggio; - spese di trasporto; - altre spese se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta fino ad un importo massimo di euro 15,49 al giorno nel territorio nazionale e euro 25,82 al giorno per le trasferte all estero. Qualsiasi altra indennità corrisposta in aggiunta al rimborso analitico concorre a formare interamente il reddito Per i lavoratori che per contratto svolgono la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi (c.d. trasfertisti), le indennità e le maggiorazioni di retribuzione sono imponibili nella misura del 50% del loro ammontare. Tale norma, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni (art. 7-quinquies D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modif., dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225): a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui sopra, non è applicabile la disposizione di cui si discute è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta (art. 51 comma 5 TUIR). INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO, DI PRIMA SISTEMAZIONE ED EQUIPOLLENTI È prevista una particolare disciplina delle indennità erogate al dipendente per effetto del trasferimento di sede in Italia o all estero (art. 51, comma 7, TUIR). Tali indennità prescindono dallo status del dipendente (straniero o italiano), ma ciò che rileva è la corresponsione da parte del datore di lavoro di somme e rimborsi spese in connessione con uno spostamento del dipendente ad un altra sede (in Italia o all estero). DICHIARAZIONI FISCALI

26 In base a quanto stabilito dalla norma in commento, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti non concorrono a formare il reddito in misura pari al 50% fino ad un importo complessivo annuo pari a: 1.549,37 euro per i trasferimenti all interno del territorio nazionale; 4.648,11 euro per i trasferimenti al di fuori del territorio nazionale (trasferimenti dall Italia all estero) o per i quali avviene il trasferimento nel territorio nazionale (dall estero all Italia). ESEMPIO DI CALCOLO INDENNITÀ DI TRASFERTA Per un trasferimento avvenuto nel territorio nazionale, è stata stabilita una indennità di euro 5.164,57. La quota teoricamente esente dovrebbe essere di euro 2.582,28, ma poiché superiore all importo massimo esentabile, la detta quota esente va ridotta a euro 1.549,37. Supponendo che l indennità, per esigenze di liquidità del datore di lavoro, venga corrisposta in due rate, la prima nell anno di trasferimento, pari a euro 1.032,91, e la seconda, pari a euro 3.615,20 l anno successivo, nel primo anno tutto l importo erogato sarà escluso da tassazione e nel secondo anno sarà esentato solo l importo pari a euro 516,46. BONUS IRPEF È previsto un credito (una sorta di bonus che però non concorre al reddito imponibile IRPEF) concesso solo ai dipendenti con un reddito da lavoro non superiore a euro (art. 1 D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 e art. 1, commi Legge n. 190/2014). La norma è stata oggetto di alcuni chiarimenti con la C.M. 28 aprile 2014, n. 8/E, la C.M. 14 maggio 2014, n. 9/E e la circolare INPS 29 maggio 2014, n. 67. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI Il bonus spetta solo ai percettori di reddito di lavoro dipendente e ad alcune categorie di soggetti con redditi assimilati a lavoro dipendente. Infatti, possono beneficiare della misura coloro i quali percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati (sono escluse i redditi per attività intramoenia, le indennità e gettoni per cariche pubbliche, le prestazioni di previdenza complementare e gli assegni periodici al coniuge). Tra i redditi assimilati vi rientrano: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 917/1986); le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 917/1986); le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986); le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a 272 DICHIARAZIONI FISCALI

27 favore di un determinato soggetto nel Quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli Uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente o nell oggetto dell arte o professione (art. 50, comma 1, lett. c-bis) D.P.R. n. 917/1986); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 917/1986); le prestazioni pensionistiche per previdenza complementare, comunque erogate (art. 50, comma 1, lett. h-bis) D.P.R. n. 917/1986); i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, comma 1, lett. l) D.P.R. n. 917/1986). Sono esclusi i pensionati e i titolari di partita IVA per i quali sono allo studio altre misure simili. CONDIZIONI DA RISPETTARE Per fruire del bonus si devono verificare due condizioni: 1) l imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti a IRPEF zero o incapienti ); non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico; 2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a euro. In pratica, sono esclusi coloro i quali percepiscono redditi inferiori a euro (limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l IRPEF lorda) e superiori a euro. CONDIZIONI Condizioni per fruire del bonus Imposta lorda su reddito da lavoro dipendente > detrazioni per lavoro Reddito complessivo <= NO soggetti con redditi inferiori a euro Nella circolare n. 8/E/2014 è stato precisato che non rileva la circostanza che l imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall art. 12 del medesimo TUIR. Inoltre, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del Bonus IRPEF concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del Bonus IRPEF non concorre l ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR) ex art. 1, commi 26-34, Legge 23 dicembre 2014, n A tal fine, nella Colonna 3 va indicata la tipologia di esenzione, nella Colonna 4 la parte di reddito esente e nella Colonna 5 la quota di TFR, dati tutti desumibili dal Mod. CU. In pratica, per verificare il rispetto del limite dei euro occorre fare riferimento ad un reddito complessivo determinato secondo le disposizioni dei commi 13 e 27 della Legge di stabilità Pertanto, occorre aumentare l importo del reddito complessivo determinato ai fini IRPEF dell ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia. Occorre, invece, sottrarre dal reddito complessivo l ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR). DICHIARAZIONI FISCALI

28 AMMONTARE DEL BONUS Il bonus è di importo pari: a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. In quest ultimo caso la formula da applicare sarà: bonus spettante = 960 x [ ( reddito complessivo)/2.000] Inoltre, l importo spettante va rapportato al periodo di lavoro del dipendente durante il 2015 (deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno). MODALITÀ DI CALCOLO L iter procedurale può essere riassunto attraverso i seguenti passaggi (circolare n. 9/E/2014): Passo n. 1: verifica della capienza dell imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro; i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In pratica, l imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l imposta lorda stessa; Passo n. 2: calcolo dell importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell anno; per far ciò occorre attenersi agli importi previsti dalla norma e quindi se il reddito complessivo non è superiore a euro, il credito è di importo pari a 960 euro, se è superiore a euro ma non a euro, il credito di 960 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. ESEMPIO Per un lavoratore impiegato per l intero 2016 il cui reddito complessivo è di euro, l importo del credito spettante è pari a: credito = 960 x [ ( )/2.000] = 960 x 1.200/2000 = 960 x 0,6 = 576. Chiaramente se il periodo di lavoro nell anno 2016 è inferiore a 365 giorni, l importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere rapportato al numero dei giorni di lavoro dell anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l applicazione delle detrazioni da lavoro. 274 DICHIARAZIONI FISCALI

29 ESEMPIO Un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro e che: ha cessato il rapporto di lavoro il 19 aprile 2016 (120 giorni di lavoro nel 2016) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 960/365 x 120 = euro 315,62; ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2016 (212 giorni di lavoro del 2016) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 960/365 x 212 = euro 557,59. Passo n. 3: determinazione dell importo da erogare in ciascun periodo di paga; per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga, il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell anno. In pratica, la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. La stessa procedura di calcolo si applica anche per i periodi di lavoro infrannuali. Comunque, per semplicità, si possono usare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell anno. MODALITÀ OPERATIVE Il bonus è automatico e va calcolato ed erogato dal sostituto d imposta. Ai fini del calcolo di quanto spettante, occorre seguire un iter che viene sintetizzato di seguito. In primo luogo, occorre tener d occhio due valori che possono divergere anche di molto, valori a cui sono legate le condizioni per fruire del bonus. Da un lato, il bonus spetta se l imposta lorda sui redditi interessati (lavoro e assimilati) è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente spettante. In pratica, la prima condizione da verificare è: IRPEF lorda su redditi di lavoro dipendente e assimilati maggiore detrazioni lavoro dipendente. Si tenga conto che mentre per la determinazione dell imposta lorda si deve considerare solo il reddito di lavoro dipendente, per la determinazione delle detrazioni, ai sensi dell art. 13, comma 1 TUIR, il parametro di calcolo è il reddito complessivo. Fatto ciò, il sostituto d imposta deve determinare il reddito complessivo del dipendente per capire se lo stesso rientra o meno delle suddette fasce di reddito. In pratica, il calcolo è stato fatto mese per mese e si tratta di una stima, più o meno attendibile, che poi deve essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se la cessazione avviene prima del 31 dicembre È possibile, quindi, che qualche dipendente debba restituire parte del bonus che ha indebitamente percepito. ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO Il credito spettante ai lavoratori interessati viene attribuito dai datori di lavoro sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. Le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi l INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperano i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario. DICHIARAZIONI FISCALI

30 Inoltre, il sostituto d imposta deve: indicare il bonus nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Mod. CU); indicare gli importi non versati per effetto delle nuove disposizioni nel Mod Nella circolare n. 8/E/2014, l Agenzia ha chiarito che: - rientrano nell ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà; - i contributi utilizzati per l erogazione del bonus, determinati dall incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall INPS dall ammontare delle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto d imposta; - l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto d imposta; - per quanto riguarda le modalità per il recupero da parte dei datori di lavoro va usato il codice tributo 1655 denominato Recupero da parte dei sostituti d imposta delle somme erogate ai sensi dell art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E). COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA Nella Certificazione Unica, sono stati previsti i punti da 391 a 399 (da 391 a 393 nella versione sintetica del Mod. CU). In particolare: per la compilazione del punto 391 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: 1. se il sostituto d imposta ha riconosciuto al dipendente il Bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte; 2. se il sostituto d imposta non ha riconosciuto al dipendente il Bonus IRPEF ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte; nel punto 392 va indicato l importo del Bonus IRPEF che il sostituto d imposta ha erogato al lavoratore dipendente; nel punto 393 va indicato l importo del Bonus IRPEF che il sostituto d imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della Certificazione Unica, il sostituto d imposta che rilascia tale modello deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti. Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del Bonus IRPEF precedentemente riconosciuto va indicato nel punto 394 l ammontare di detto bonus recuperato. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente Sezione, il sostituto d imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d imposta. CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D IMPOSTA I soggetti titolari nel corso dell anno 2016 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati rientranti nel bonus, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 (Mod. Redditi PF 2017) secondo due diverse modalità: utilizzo in compensazione; richiesta di rimborso. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 8/E/2014 ed è rivolto a coloro, come le colf, che non hanno sostituto d imposta. CREDITO NON SPETTANTE I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto 276 DICHIARAZIONI FISCALI

31 d imposta, devono comunicarlo al sostituto d imposta il quale può recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. LAVORATORE CON PIÙ RAPPORTI DI LAVORO O CON PRECEDENTI RAPPORTI L Agenzia con la circolare n. 9/E/2014 è andata più a fondo rispetto a quanto anticipato con la circolare n. 8/E/2014, affrontando anche alcune questioni spinose come quella relativa ai lavoratori con più rapporti di lavoro o con rapporti cessati e/o iniziati in corso d anno. Premesso che è stato chiarito (circolare n. 8/E/2014) che spetta ai lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, l onere di avvisare il sostituto d imposta il quale può recuperare il credito eventualmente erogato, nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma l importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere ecceda i euro, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito. Pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconoscono il credito. ESEMPIO Se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro e di euro , i due sostituti d imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di euro e non ha diritto al credito. Pertanto, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d imposta di non aver diritto al credito. Se, invece, l importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda euro, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d imposta. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ In considerazione dell eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2016, è stato istituito un contributo di solidarietà, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore a euro lordi annui, del 3% sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011 e art. 1, comma 590, Legge 2013, n. 147/2013) Ai fini della verifica del superamento del limite di euro rilevano anche i redditi di lavoro dipendente dei dipendenti pubblici soggetti al contributo del 5%-10%, al lordo della riduzione ivi prevista (art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, nella Legge n. 122/2010) e i trattamenti pensionistici (c.d. pensioni d oro ) soggetti al contributo di solidarietà di analogo tenore al lordo del contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011). DICHIARAZIONI FISCALI

32 Va ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (pubblicata sulla G.U. 17 ottobre 2012, n Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l altro, l illegittimità costituzionale dell art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010; pertanto, tale norma non incide più ai fini della verifica del calcolo. MODALITÀ OPERATIVE Il contributo di solidarietà, le cui modalità operative sono state rese note con il D.M. 21 novembre 2011: non si applica sul reddito dei dipendenti pubblici e alle c.d. pensioni d oro soggetti ai contributi di cui sopra; è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo (impatta, quindi anche sul reddito imponibile ai fini delle addizionali regionale e comunale); è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo IRPEF. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d imposta all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell IRPEF dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d imposta riconosce la deduzione dell importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella Certificazione Unica (Mod. CU). In particolare, il sostituto d imposta, nella Certificazione Unica, indica: nel punto 451: l importo trattenuto dal sostituto d imposta a titolo di contributo di solidarietà. Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2016, il sostituto d imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) della Certificazione Unica 2017, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà; nel punto 452 l importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 451. Per il versamento, con Mod. F24, i sostituti d imposta utilizzano il Codice tributo 1618 denominato Contributo di solidarietà di cui all art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (risoluzione 9 gennaio 2012, n. 4/E). Se si tratta di sostituti d imposta pubblici che utilizzano il Mod. F24 Enti Pubblici, il Codice da usare è 145E. CONTRIBUTO PENSIONI A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari (art. 1, commi Legge n. 147/2013): al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS; al 12% per la parte eccedente l importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS; al 18% per la parte eccedente l importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l anno considerato. L INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. 278 DICHIARAZIONI FISCALI

33 In merito alla compilazione della Certificazione Unica, il sostituto d imposta indica: nel punto 453: l ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di solidarietà applicato in base all art. 1, comma 486 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; nel punto 454: l ammontare del contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto 453. DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO Le detrazioni spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono: uno o più redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 TUIR, ad esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lett. a) del medesimo art. 49 per le quali, come si dirà appresso, sono previste altre detrazioni; compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), TUIR); indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b), TUIR); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c), TUIR); compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per rapporti co.co.pro. (art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR); remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d), TUIR); prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR); compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, comma 1, lett. l), TUIR). Per i soggetti che percepiscono i suddetti redditi spetta una detrazione dall imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, che viene riepilogata nella Tavola che segue. DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Reddito complessivo in euro Importo detrazione (2) (1) Non superiore a (3) Compreso tra e [902 x ( reddito complessivo) / ] Compreso tra e x [ ( reddito complessivo) / ] Oltre Note: (1) Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenza. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Ai fini del calcolo, nel reddito complessivo, assunto al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. Ai fini dell attribuzione delle detrazioni in parola, l anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile. DICHIARAZIONI FISCALI

34 In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 dell art. 13 TUIR né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso art. 13. Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, può scegliere di applicare quella favorevole. REDDITI DI PENSIONE Le detrazioni applicabili ai titolari di redditi di pensione variano a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età. In caso di coesistenza nello stesso periodo d imposta di redditi di lavoro dipendente e di redditi di pensione, la non cumulabilità delle rispettive detrazioni deve essere intesa con riferimento alle medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione. DETRAZIONI PER PENSIONATI CON ETÀ INFERIORE A 75 ANNI Reddito complessivo in euro Importo detrazione (2) (1) Non superiore a (3) Compreso tra e [528 x ( reddito complessivo) / 7.250] Compreso tra e x [ ( reddito complessivo) / ] Oltre Note: (1) Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Ai fini del calcolo, nel reddito complessivo, assunto al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. La detrazione sopra descritta si applica anche ai contribuenti che percepiscono assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell art. 10, comma 1, lett. c), TUIR (art. 50, comma 1, lett. l), TUIR). DETRAZIONI PER PENSIONATI CON ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI Reddito complessivo in euro (1) Non superiore a (3) Importo detrazione (2) Compreso tra e [583 x ( reddito complessivo) / 7.000] Compreso tra e x [ ( reddito complessivo) / ] Oltre Note: (1) Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. 280 DICHIARAZIONI FISCALI

35 Ai fini del calcolo, nel reddito complessivo, assunto al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. Le predette maggiori detrazioni si applicano a partire dall inizio dell anno in cui il pensionato compie i 75 anni. Le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i pensionati di età inferiore a 75 anni e di 713 euro per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni non devono essere rapportate al periodo di pensione. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra di loro, né con quelle minime previste per i lavoratori dipendenti pensionati di cui al comma 2 dell art. 13 TUIR, né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso art. 13. Il contribuente che si trovi nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole. RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL ANNO Le modalità di determinazione delle ritenute e delle detrazioni indicate nei precedenti paragrafi sono applicabili anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per i quali l art. 23 D.P.R. n. 600/1973 non prevede specifiche differenti regole. Si ritiene che anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell anno, in applicazione dell art. 23, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973. Naturalmente il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio. Resta fermo che, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. A tal fine il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un applicazione più precisa della nuova detrazione. La detrazione minima deve quindi essere applicata per l intero ammontare previsto e ragguagliata al periodo di paga. ALTRI REDDITI Per tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50 TUIR, diversi da quelli di cui al comma 1 dell art. 13, nonché, per i redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), per i redditi d impresa minore (art. 66 TUIR) e per i redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i) ed l), TUIR) sono previste apposite detrazioni. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all art. 50 TUIR, cui si applicano le detrazioni in commento sono i seguenti: compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e); indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett. f); indennità per cariche elettive (art. 50, comma 1, lett. g); rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (art. 50, comma 1, lett. h); mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) (art. 50, comma 1, lett. i). Sono esclusi i redditi derivanti dagli assegni periodici indicati nell art. 10, comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili. In particolare, i titolari dei redditi suddetti possono fruire di una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione riportata nella Tavola che segue. DICHIARAZIONI FISCALI

36 DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Reddito complessivo in euro (1) Non superiore a Importo detrazione (2) Compreso tra e x ( reddito complessivo) / Oltre Note: (1) Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. Ai fini del calcolo, nel reddito complessivo, assunto al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. Le detrazioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati e dei lavoratori autonomi e delle imprese minori e redditi diversi non sono cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate dall art. 13 TUIR, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più favorevole. ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell art. 10, comma 1, lett. c), TUIR spetta una detrazione dall imposta lorda nella stessa misura prevista per i pensionati di età non superiore a 75 anni, senza, però, alcun rapporto a periodo nell anno e non cumulabile con le altre (art. 1, comma 11, Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto nel paragrafo dedicato alla suddetta detrazione. COME SI COMPILA Il Quadro C del Mod. 730/2017 si compone di 6 Sezioni, precisamente: Sezione Righi Cosa va indicato I C1 e C5 Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro o pensione I C4 Somme per premi di risultato per lei quali è prevista la tassazione con imposta sostitutiva II Da C6 a C8 Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro III C9 e C10 Ritenute subite a titolo di IRPEF ed addizionale regionale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente IV Da C11 a C13 Ritenute subite a titolo di addizionale comunale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente V C14 Dati relativi al Bonus IRPEF VI C15 Dati relativi al reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici e al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro 282 DICHIARAZIONI FISCALI

37 CASELLA CASI PARTICOLARI La Casella Casi particolari permette al lavoratore di fruire in dichiarazione delle suddette agevolazioni e precisamente degli incentivi per il rientro in Italia: dei lavoratori dipendenti che si trovano all estero (Legge n. 238/2010); dei docenti e ricercatori scientifici che non siano occasionalmente residenti all estero (art. 17 D.L. n. 185/2008); dei lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015). Infatti, nei casi ordinari, i benefici sono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro (riportando i dati nella Certificazione Unica - vedi sopra). Pertanto la Casella Casi particolari va compilata esclusivamente nell ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione e il contribuente intenda fruirne in presenza dei requisiti di legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tale proposito, va indicato uno dei seguenti Codici: 1 se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione prevista dalla Legge n. 238/2010 per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall estero. Si ricorda che in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori; 2 se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione prevista dal D.L. n. 185/2008 per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia. In tal caso, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%. 4 se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall estero. In presenza dei requisiti previsti dall art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 (vedi apposito paragrafo), i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. Poiché, in via generale, il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, la presente casella va compilata esclusivamente nell ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione. In tale caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato nei Righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% al 30% o al 70%). Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2017, codice BM per lavoratori e lavoratrici, codice BC per docenti e ricercatori e codice BD per i lavoratori impatriati, è indicato l ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l abbattimento. Inoltre, la casella va utilizzata in caso di superamento dei limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più Certificazioni Uniche non conguagliati. In questo caso nei Righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti. In tale evenienza va indicato il Codice 5. SEZIONE I: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Nella Sezione I vanno indicati i redditi: di lavoro dipendente e pensione; assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali sono previste le detrazioni d imposta di cui all art. 13, comma 1, TUIR da rapportare al periodo di lavoro. DICHIARAZIONI FISCALI

38 REDDITI DA RIPORTARE NELLA SEZIONE I Tipo di reddito Riferimento TUIR Lavoro dipendente art. 49 Pensione art. 49 Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative art. 50, comma 1, lett. a) Indennità e compensi percepiti a carico di terzi art. 50, comma 1, lett. b) Borse di studio art. 50, comma 1, lett. c) Rapporti di co.co.co e co.co.pro. art. 50, comma 1, lett. c-bis) Remunerazioni dei sacerdoti art. 50, comma 1, lett. d) Prestazioni pensionistiche complementari art. 50, comma 1, lett. h-bis) Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente art. 50, comma 1, lett. l) utili I dati necessari per la compilazione della presente Sezione sono desumibili dalla Certificazione Unica (Mod. CU 2017). RIGHI C1, C2, C3 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Nelle Colonne 1, 2 e 3 dei Righi C1, C2 e C3 vanno indicati i redditi ed alcune informazioni utili ai fini della corretta tassazione. Colonna 1 È necessario indicare i seguenti Codici: 1, qualora si indichino redditi di pensione, si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad esempio: quelli corrisposti dai Fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252/2005) deve riportare il Codice 2; 2, qualora si indichino redditi di lavoro dipendente o assimilati e trattamenti pensionistici integrativi; 3, in presenza di compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l età prevista dalle vigenti legislazioni per la pensione di vecchiaia si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste da specifiche disposizioni normative. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalla Certificazione Unica In essa sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente al punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile al punto 497) nonché le ritenute dell IRPEF (punto 498) e dell addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro. In tale caso indicare: - nella Colonna 3 dei Righi C1-C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile); - nella Colonna 7 del Rigo F2 del Quadro F (e non nel Rigo C9 del Quadro C), l importo delle ritenute IRPEF; - nella Colonna 8 del Rigo F2 del Quadro F (e non nel Rigo C10 del Quadro C) l importo delle ritenute addizionale regionale. Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 della Certificazione Unica 2017 e le ritenute IRPEF e l addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica. In questo caso: l importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 deve essere riportato nella Colonna 3 di uno dei Righi da C1 a C3, riportando, nella relativa casella di Colonna 1, il Codice 2; le ritenute IRPEF e l addizionale regionale trattenuta devono essere riportate rispettivamente, nei Righi C9 e C10 del Quadro C. Se il reddito complessivo del contribuente, al netto della deduzione per l abitazione principale, risulta superiore a 9.296,22 euro, i suddetti compensi saranno assoggettati normalmente ad IRPEF e all addizionale regionale e comunale all IRPEF anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (Codice 3 indicato nella Colonna 1 dei Righi da C1 a C3). 4, in caso di redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusiva del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da persone fisiche residenti nel terri- 284 DICHIARAZIONI FISCALI

39 torio dello Stato. A tale proposito, si ricorda che, in tali casi, è tassato il reddito che eccede l importo di euro; 5, in caso di redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d Italia. A tale proposito, si ricorda che, in tali casi, è tassato il reddito che eccede l importo di euro; 6, in caso di redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d Italia. A tale proposito, si ricorda che, in tali casi, è tassato il reddito che eccede l importo di euro. Colonna 2 La casella di Colonna 2 deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d Italia, indicando: 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato (nella CU risulta compilato il Punto 1); 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato (nella CU risulta compilato il Punto 2). Colonna 3 Deve essere indicato l ammontare dei redditi percepiti come desunti dal punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione) della Certificazione Unica (Mod. CU 2017). Valgono le seguenti regole particolari: se nella Colonna 1 è stato indicato il Codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia a quanto è stato detto sopra in merito ai compensi per lavori socialmente utili ; se nella Colonna 1 è stato indicato il Codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), occorre riportare l intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In particolare: - se è compilato il punto 455 della Certificazione Unica 2017, riportare nella Colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella Colonna 3 l importo indicato nel punto 455; - se è compilato il punto 456 della Certificazione Unica 2017, riportare nella Colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella Colonna 3 l importo indicato nel punto 456. Chi presta l assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente euro; se nella Colonna 1 è stato indicato il Codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro da residenti a Campione d Italia), occorre riportare l intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In particolare: - se è compilato il punto 457 della Certificazione Unica 2017, riportare nella Colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella Colonna 3 l importo indicato nel punto 457; - se è compilato il punto 458 della Certificazione Unica 2017, riportare nella Colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella Colonna 3 l importo indicato nel punto 458; - se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d Italia) riportare nella colonna 3 l importo indicato nel punto 459. Chi presta l assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente euro; in presenza di una Certificazione Unica 2017 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti Righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica In presenza di una Certificazione Unica 2017 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti Righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica In entrambi i casi, nel Rigo C5 va riportato nella Colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2017 e nella Colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica RIGO C4 - SOMME PER PREMI DI RISULTATO Il Rigo C4 è una novità della dichiarazione di quest anno. Esso va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili DICHIARAZIONI FISCALI

40 d impresa e che nell anno d imposta 2015 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d importo non superiore a euro. A partire dall anno d imposta 2016, infatti, come detto nell apposito paragrafo, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali d importo complessivamente: non superiore a euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 577 della Certificazione Unica 2017); fino a euro se l azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 577 della Certificazione Unica 2017). In base alle suddette norme, le retribuzioni premiali possono essere erogate, in alternativa: sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell impresa: in tal caso si applica un imposta sostitutiva del 10%; a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell importo del premio agevolabile. In generale l imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 578 Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva della Certificazione Unica 2017 e i punti 574 e/o 580 Imposta sostitutiva o 575 e/o 581 Imposta sostitutiva sospesa ), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 576 e/o 582). Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti: Situazione n. 1 Il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei euro (fino a se l azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro). Nell eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro, il limite fino a euro può essere applicato solo se l importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573 e 576 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 578, 579 e 582 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 577) è di ammontare superiore ai euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei euro. Al fine di consentire a chi presta l assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Situazione n. 2 Il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2017, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 582 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell anno 2015 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. 286 DICHIARAZIONI FISCALI

41 In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni: a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l imposta sostitutiva (punti 572, 574, 578 e 580 della Certificazione Unica 2017 compilati). In tal caso il soggetto che presta l assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d acconto; b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 576 e/o 582 della Certificazione Unica 2017 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell anno 2015 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro. In tal caso il soggetto che presta l assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di o euro lordi) e calcolerà sugli stessi l imposta sostitutiva del 10%. Le somme percepite per premi di risultato vanno obbligatoriamente inserite nel Rigo C4, in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus IRPEF di cui al rigo C14. Pertanto, il Rigo C4 va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2017 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576. Se nella Certificazione Unica 2017 risultano compilati anche i punti da 577 a 582 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del Quadro C. In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in sui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 577 a 582 In merito alle modalità di compilazione del Rigo C4 occorre seguire le seguenti istruzioni: Colonna 1 (Codice): va indicato il codice risultante dal punto 571 (o 577) della Certificazione Unica 2017 tenendo presente che nella Certificazione Unica è riportato uno dei seguenti codici: - codice 1, se il limite dell importo dei premi di risultato da assoggettare a tassazione è pari a euro; - codice 2 se il limite dell importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a euro poiché l azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro. Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): va indicato l importo risultante dal punto 576 (o 582) della Certificazione Unica 2017; Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): va indicato l importo risultante dal punto 572 (o 578) del modello di Certificazione Unica 2017; Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): va indicato l importo risultante dal punto 574 (o 580) del modello di Certificazione Unica 2017; Colonna 5 (Benefit): va indicato l importo risultante dal punto 573 (o 579) del modello di Certificazione Unica 2017; Colonne 6 (Tassazione ordinaria) e 7 (Tassazione sostitutiva): si tratta di due Colonne fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe. È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se intenda confermarla. In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato. DICHIARAZIONI FISCALI

42 Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest ultima sia più favorevole. Opzione 1 - conferma della tassazione operata dal datore di lavoro: Colonna 6: barrare se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 576 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato; Colonna 7: barrare se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 572 e/o 578 (Premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato. Opzione 2 - modifica della tassazione operata dal datore di lavoro: Colonna 6: barrare se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 572 e/o 578 (Premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva; Colonna 7: barrare se nella Certificazione Unica 2017 è compilato il punto 576 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria. Chi presta l assistenza fiscale assoggetta le somme percepite per incremento della produttività alla tassazione richiesta con la compilazione delle Colonne 6 o 7. RIGO C5 - PERIODO DI LAVORO Il Rigo C5 è composto da due Colonne nelle quali indicare, rispettivamente: Colonna 1: il numero di giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato; Colonna 2: il numero di giorni relativi al periodo di pensione. Per individuare il numero dei giorni si può fare riferimento a quanto indicato nella Certificazione Unica. Più precisamente, il numero dei giorni: di lavoro dipendente è riportato nel punto 6 della Certificazione Unica; di pensione è riportato nel punto 7 della Certificazione Unica. Casi particolari Per la corretta compilazione del Rigo si ricorda che: se sono stati compilati diversi Righi, nel Rigo C5 deve essere indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta; se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che pensione, la somma dei giorni riportati non può superare 365 (anche in questo caso i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta); nel caso di indennità o somme erogate dall INPS o da altri Enti come ad esempio, l indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell anno in cui si dichiarano i relativi redditi. Pertanto, nel Rigo C5 vanno indicati i giorni che danno diritto a questa indennità, anche se relativi ad anni precedenti (circolare 15 maggio 1997, n. 137/E, punto 3.2.1); nel caso di lavori a tempo determinato con prestazioni a giornata, per la determinazione dei giorni festivi, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi per i quali spetta la detrazione, deve essere, dapprima, effettuato il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e quelli previsti come lavorativi dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie, il risultato ottenuto, se decimale, deve essere arrotondato all unità successiva; per le borse di studio il numero dei giorni per i quali spetta la detrazione corrisponde all intero anno, nel caso in cui la stessa sia erogata per il rendimento scolastico/accademico, e al numero dei giorni della frequenza obbligatoria in caso di borse di studio concesse per particolari corsi. 288 DICHIARAZIONI FISCALI

43 SEZIONE II: ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Nella Sezione II, Righi C6, C7 e C8, vanno indicati alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (redditi di cui all art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h), i), TUIR). In presenza della Certificazione Unica, l importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. REDDITI DA RIPORTARE NELLA SEZIONE I Tipo di reddito Attività intramuraria personale SSN Riferimento TUIR art. 50, comma 1, lett. e), Indennità per pubbliche funzioni art. 50, comma 1, lett. f) Indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentari e per cariche pubbliche elettive e dai giudici costituzionali art. 50, comma 1, lett. g), Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato art. 50, comma 1, lett. h) Assegni periodici corrisposti all ex coniuge art. 50, comma 1, lett. i) Per i contribuenti titolati di redditi di cui: - - all art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h), TUIR spetta la detrazione prevista per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, lavoro autonomo e diversi (art. 13, comma 5, TUIR); - all art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, spetta la detrazione prevista per i pensionati con età inferiore a 75 anni (art. 13, comma 3, TUIR). I Righi C6, C7 e C8 si compongono di due Colonne. COLONNA 1 La casella va barrata se il soggetto percepisce assegni periodici in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio (Punto 5 della Certificazione Unica compilato). COLONNA 2 Nella casella di Colonna 2 va indicato il reddito percepito. Tale dato può essere ricavato dal punto 4 (altri redditi assimilati) o nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica (Mod. CU 2017). Il sostituto d imposta, nella Certificazione Unica deve indicare ulteriori categorie di redditi. In particolare, facendo riferimento al Mod. CU 2017, nel punto 468 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: - codice 3, nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette; - codice 4, nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; - codice 6, nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d istruzione universitaria previste dalla Legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post lauream, previsti dalla Legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010); - codice 7, nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell INAIL; - codice 8, nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell INPS. Nel punto 469 va indicato l ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 468. DICHIARAZIONI FISCALI

44 SEZIONE III: RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Nella Sezione III vanno indicate le ritenute relative: all IRPEF; all addizionale regionale all IRPEF. Nel caso in cui: - il contribuente abbia intrattenuto nel corso del 2016 più rapporti di lavoro dipendente; e - l ultimo datore di lavoro non abbia effettuato il conguaglio di tali redditi e delle relative ritenute nella Certificazione Unica, - il dato relativo alle ritenute da indicare nella Sezione III del Quadro C è pari alla somma dei singoli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche. RIGO C9 - RITENUTE IRPEF Nel Rigo C9 va indicato l ammontare complessivo delle ritenute applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 21 della Certificazione Unica. Nel caso in cui nella Sezione I del Quadro C siano stati dichiarati redditi agevolati derivanti dai lavori socialmente utili, contrassegnati con il Codice 3 - Colonna 1, le relative ritenute IRPEF risultanti dalla Certificazione Unica devono essere indicate nel Rigo F2, Colonna 7. RIGO C10 - ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Nel Rigo C10 va indicato l ammontare complessivo dell addizionale regionale IRPEF applicata sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 22 della Certificazione Unica. Nel caso in cui nella Sezione I del Quadro C siano stati dichiarati redditi agevolati derivanti dai lavori socialmente utili, contrassegnati con il Codice 3 - Colonna 1, le relative ritenute dell addizionale regionale IRPEF risultanti dalla Certificazione Unica devono essere indicate nel Rigo F2, Colonna 8. RITENUTE SOSPESE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale all IRPEF per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono riportare: nei Righi C9 e C10 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale all IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione; nel Rigo F5 del Quadro F l importo che non è stato trattenuto. SEZIONE IV: RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Nella Sezione IV vanno indicate le ritenute relative: all acconto dell addizionale comunale all IRPEF 2016; al saldo dell addizionale comunale all IRPEF 2016; all acconto dell addizionale comunale all IRPEF 2017, effettuate dal datore di lavoro. La Sezione non deve essere compilata con riferimento ai percipienti domiciliati in comuni che non hanno disposto l applicazione dell addizionale. Nel caso in cui: - il contribuente abbia intrattenuto nel corso del periodo d imposta più rapporti di lavoro dipendente; e - l ultimo datore di lavoro non abbia effettuato il conguaglio di tali redditi e delle relative ritenute nella Certificazione Unica, 290 DICHIARAZIONI FISCALI

45 - il dato relativo alle ritenute da indicare nella Sezione IV del Quadro C è pari alla somma dei singoli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche. RIGO C11 - RITENUTE SULL ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 Nel Rigo C11 va indicato l importo dell acconto dell addizionale comunale all IRPEF Tale ammontare può essere desunto dal punto 26 della Certificazione Unica RIGO C12 - RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 Nel Rigo C12 va indicato l importo del saldo dell addizionale comunale all IRPEF Tale ammontare può essere desunto dal punto 27 della Certificazione Unica RIGO C13 - RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 Nel Rigo C13 va indicato l acconto dell addizionale comunale per l anno 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 29 della Certificazione Unica 2017). RITENUTE SOSPESE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute sulle addizionali comunali all IRPEF per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono riportare: nei Righi da C11, C12 e C13 gli importi relativi al totale delle ritenute delle addizionali comunali all IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione; nel Rigo F5 del Quadro F l importo che non è stato trattenuto. SEZIONE V: BONUS IRPEF La Sezione V, Rigo C14, è riservata all indicazione dei dati necessari alla determinazione del c.d. Bonus IRPEF, che consiste in un credito nella misura massima di 960 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a e con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro. Chi presta l assistenza fiscale deve ricalcolare l ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, Mod (Rigo 66), che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus IRPEF, chi presta l assistenza fiscale riconosce l ammontare spettante nella dichiarazione (importo da indicare nel Rigo 67 Mod ). Se dal calcolo effettuato da chi presta l assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a euro), viene recuperato con la dichiarazione (importo da indicare nel Rigo 68 Mod ). Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione (importo da indicare nel Rigo 67 Mod ). Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (Codice 2, 3, 4 o 5 nella Colonna 1 dei Righi da C1 a C3) devono compilare il Rigo C14. Per maggiori dettagli si rinvia all apposito paragrafo Bonus IRPEF. Il Rigo C14 si compone di cinque Colonne e, quest anno, è stato arricchito con le Colonne 3, 4 e 5, per tener conto dei nuovi dati richiesti ai fini del calcolo. COLONNA 1 - CODICE BONUS Va riportato il Codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica DICHIARAZIONI FISCALI

46 Nella Certificazione Unica è riportato: il Codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella Colonna 2 del Rigo C14 va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta (punto 392 della Certificazione Unica); il Codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la Colonna 2 del Rigo C14. Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, nella Colonna 1 deve riportare il Codice 2. COLONNA 2 - BONUS EROGATO Va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel Mod. 730 l importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica. COLONNA 3 - TIPOLOGIA ESENZIONE Nella Colonna 3, va riportato il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica. COLONNA 4 - PARTE REDDITO ESENTE Nella Colonna 4, va riportato l importo del reddito esente indicato nel punto 467 della Certificazione Unica. COLONNA 5 - QUOTA TFR Nella Colonna 4, novità di quest anno, va riportato l importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica In nessun caso, invece, deve essere riportato nel Mod. 730 l importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica. PRESENZA DI PIÙ CERTIFICAZIONI 1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati: nella Colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391; nella Colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391. nella Colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati; se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466, per la compilazione delle Colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti Righi per ciascun codice. nella Colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 4787 dei modelli di Certificazione Unica; 2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle Colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 466, 467 e 478). Nelle Colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d imposta che ha effettuato il conguaglio. 3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle Colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati. 292 DICHIARAZIONI FISCALI

47 RIENTRO CERVELLI Come detto in precedenza, alla formazione del reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF concorrono le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per: i ricercatori e docenti universitari (D.L. 29 novembre 2008, n. 185); i lavoratori rientrati in Italia (Legge 30 dicembre 2010, n. 238). Nei casi ordinari il beneficio previsto per i lavoratori dipendenti o ricercatori e docenti è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. In tale ipotesi, le istruzioni ai modelli forniscono le indicazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi anche ai fini della determinazione del bonus IRPEF. Nell eventualità in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, ne può fruire direttamente nella dichiarazione dei redditi. Riguardo alle modalità da adottare nella compilazione del Mod. 730, il contribuente deve indicare (circolare 6 maggio 2016, n. 18/E): a) nella casella Casi particolari presente nella Sezione I del Quadro C del modello 730/2017 uno dei seguenti codici: 1 se fruisce in dichiarazione dell agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti; 2 se fruisce in dichiarazione dell agevolazione prevista per i docenti e ricercatori; b) nei righi da C1 a C3 (o da RC1 a RC3): la sola parte imponibile del reddito di lavoro dipendente. Per i lavoratori dipendenti tale ammontare è pari al 20% dell importo indicato nel punto 1 della CU 2017 per le lavoratrici e al 30% di tale importo per i lavoratori. Per i docenti e ricercatori l importo da indicare è pari al 10% dell importo indicato nel punto 1 della CU 2017; c) nel rigo C14, colonna 3 uno dei seguenti codici: 1 se nella citata casella Casi particolari è stato indicato il codice 2 ; 2 se nella citata casella Casi particolari è stato indicato il codice 1. d) nel rigo C14, colonna 4: la parte di reddito esente corrispondente all importo indicato nelle annotazioni alla CU 2017: con il codice BC nel caso di somme percepite dai docenti e dai ricercatori; con il codice BM nel caso di somme percepite dai lavoratori. Per quanto riguarda i lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015), non ci sono ancora chiarimenti ufficiali ma si presume che valgano le stesse regole sopra esposte. SEZIONE VI: ALTRI DATI La Sezione VI, Rigo C15, è riservata all indicazione del reddito al netto del contributo pensioni (art. 1, commi 486 e 487, Legge 27 dicembre 2013, n. 147) e dei dati necessari alla determinazione del c.d. Contributo di solidarietà sui redditi complessivi superiori a euro (art. 2, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e D.M. 21 novembre 2011). Per maggiori dettagli si rinvia ai paragrafi Contributo di solidarietà e Contributo pensioni. Il Rigo C15 si compone di due Colonne: COLONNA 1 - REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI Va riportato l importo indicato nel punto 453 della Certificazione Unica 2017, relativo all ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo pensioni già trattenuto (art. 1, commi 486 e 487, Legge 27 dicembre 2013 n.147). DICHIARAZIONI FISCALI

48 COLONNA 2 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TRATTENUTO Va riportato l importo indicato nel punto 451 della Certificazione Unica 2017, relativo all ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d imposta. CASI PRATICI LAVORATORE IMPATRIATO Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2016, abbia ricevuto una Certificazione Unica (Mod. CU 2017) riportante i seguenti dati (per semplicità si omettono i dati relativi alle addizionali regionale e comunale): punto 1 - redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 8.896; punto imposta lorda: 9.620; punto detrazione per lavoro dipendente: 724; punto totale detrazioni: 724. Il contribuente ha i requisiti per usufruire dell agevolazione di cui all art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 (abbattimento del reddito imponibile del 30%) ma il datore di lavoro non l ha applicata (Codice BD annotazioni Certificazione Unica compilato). Si riporta lo stralcio della Certificazione Unica compilata. 294 DICHIARAZIONI FISCALI

49 Il contribuente decide di avvalersi dell agevolazione. La compilazione del Quadro C avviene come segue: Casella Casi particolari : Codice 4; Rigo C1: - Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU 2017); - Colonna 3: (70% del reddito imponibile); Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU 2017); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU 2017). Supponendo che il contribuente non abbia altri redditi, il soggetto che presta assistenza fiscale ricalcolerà sia l imposta lorda che l imposta netta e le detrazioni per lavoro dipendente sul reddito indicato dal contribuente (24.500). Pertanto, riporterà nel Mod : al Rigo 4: ; al Rigo 11: ; al Rigo 14: ; al Rigo 16: (imposta lorda ricalcolata); al Rigo 25: (detrazione lavoro dipendente ricalcolata); al Rigo 48: 1.136; al Rigo 50: 4.879; al Rigo 59: 8.896; al Rigo 60: DICHIARAZIONI FISCALI

50 296 DICHIARAZIONI FISCALI

51 RIENTRO RICERCATORI - AGEVOLAZIONE NON RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2016, abbia ricevuto una Certificazione Unica (Mod. CU 2017) riportante i seguenti dati (per semplicità si omettono i dati relativi alle addizionali regionale e comunale): punto 1 - redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 8.896; punto imposta lorda: 9.620; punto detrazione per lavoro dipendente: 724; punto totale detrazioni: 724. Il contribuente ha i requisiti per usufruire dell agevolazione di cui al D.L. n. 185/2008 (abbattimento del reddito imponibile del 90%) ma il datore di lavoro non l ha applicata (Codice BC annotazioni Certificazione Unica compilato). Si riporta lo stralcio della Certificazione Unica compilata. Il contribuente decide di avvalersi dell agevolazione. DICHIARAZIONI FISCALI

52 La compilazione del Quadro C avviene come segue: Casella Casi particolari : Codice 2; Rigo C1: - Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU 2017); - Colonna 3: (10% del reddito imponibile); Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU 2017); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU 2017). Supponendo che il contribuente non abbia altri redditi, il soggetto che presta assistenza fiscale ricalcolerà sia l imposta lorda che l imposta netta e le detrazioni per lavoro dipendente sul reddito indicato dal contribuente (3.500). Pertanto, riporterà nel Mod : al Rigo 4: 3.500; al Rigo 11: 3.500; al Rigo 14: 3.500; al Rigo 16: 805 (imposta lorda ricalcolata); al Rigo 25: (detrazione lavoro dipendente ricalcolata); al Rigo 48: 1.880; al Rigo 50: 0; al Rigo 59: 8.896; al Rigo 60: DICHIARAZIONI FISCALI

53 DICHIARAZIONI FISCALI

54 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI DA UN UNICO SOSTITUTO D IMPOSTA Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2016, abbia ricevuto un Mod. CU 2017 riportante i seguenti dati: punto 1 - redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 8.896; punto 22 - addizionale regionale IRPEF: 400; punto 26 - acconto 2016 addizionale comunale: 30; punto 27 - saldo 2016 addizionale comunale: 70; punto 29 - acconto 2017 addizionale comunale: 200; punto imposta lorda: 9.620; punto detrazione per lavoro dipendente: 724; punto totale detrazioni: 724. La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: - Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU); - Colonna 3: (Punto 1 Mod. CU); Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU); Rigo C10: 400 (punto 22 del Mod. CU); Rigo C11: 30 (punto 26 del Mod. CU); Rigo C12: 70 (punto 27 del Mod. CU); Rigo C13: 200 (punto 29 del Mod. CU). 300 DICHIARAZIONI FISCALI

55 Supponendo che il contribuente non abbia altri redditi, il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel Mod : al Rigo 4: (da riportare anche nel Rigo 11); al Rigo 25: 724; al Rigo 59: 8.896; al Rigo 73: 400; al Rigo 76: 100 ( ); al Rigo 79: 200. DICHIARAZIONI FISCALI

56 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - LAVORATORE FRONTALIERO Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, residente fiscalmente in Italia, abbia lavorato, nel 2016, in via continuativa, in zone di frontiera. Ha, pertanto, ricevuto un Mod. CU 2017 riportante i seguenti dati (per semplicità si omettono i dati relativi alle addizionali regionale e comunale): punto 1 - redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 8.896; punto imposta lorda: 9.620; punto detrazione per lavoro dipendente: 724; punto totale detrazioni: 724; punto reddito frontalieri - contratto a tempo indeterminato: La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: - Colonna 1: Codice 4 (reddito di lavoro dipendente di frontiera); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU); 302 DICHIARAZIONI FISCALI

57 - Colonna 3: (punto 455 del Mod. CU); Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU). Supponendo che il contribuente non abbia altri redditi, il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel Mod : al Rigo 4: ( , da riportare anche nel Rigo 11); al Rigo 25: 724 (detrazione lavoro dipendente calcolata su ); al Rigo 59: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2016, abbia ricevuto un Mod CU 2017 riportante i seguenti dati: punto 1 - redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 8.896; punto 22 - addizionale regionale IRPEF: 400; DICHIARAZIONI FISCALI

58 punto 26 - acconto 2016 addizionale comunale: 30; punto 27 - saldo 2016 addizionale comunale: 70; punto 29 - acconto 2017 addizionale comunale: 200; punto imposta lorda: 9.620; punto detrazione per lavoro dipendente: 724; punto totale detrazioni: 724. Inoltre risulta compilata la Sezione dedicata alle somme erogate per premi di risultato, nel seguente modo: punto codice: 1 punto premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva: 2.000; punto imposta sostitutiva: 200. Il dipendente, decide, in relazione alle somme erogate per premi di risultato, di optare per la tassazione ordinaria. La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: - Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU); - Colonna 3: (Punto 1 Mod. CU); Rigo C4: - Colonna 1: Codice 1 (limite da assoggettare ad agevolazione pari a euro); - Colonna 3: (Punto 572 del Mod. CU); - Colonna 4: 200 (Punto 574 Mod. CU); - Colonna 6: barrata (tassazione ordinaria) 304 DICHIARAZIONI FISCALI

59 Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU); Rigo C10: 400 (punto 22 del Mod. CU); Rigo C11: 30 (punto 26 del Mod. CU); Rigo C12: 70 (punto 27 del Mod. CU); Rigo C13: 200 (punto 29 del Mod. CU). Avendo il contribuente optato per la tassazione ordinaria, il soggetto che presta assistenza fiscale farà confluire il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (nell esempio pari a 2.000) nel reddito complessivo da tassare secondo le ordinarie aliquote IRPEF, considerando le imposte sostitutive trattenute (nell esempio, pari a 200) quali ritenute IRPEF a titolo d acconto. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - BONUS IRPEF Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2016, abbia ricevuto un Mod. CU 2017 riportante i seguenti dati (per semplicità si omettono quelli relativi alle addizionali regionale e comunale): punto 1 - redditi di lavoro dipendente: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 4.406; punto imposta lorda: 5.160; punto detrazione per lavoro dipendente: 1.204; punto totale detrazioni: 1.204; punto Codice bonus: 1 (il sostituto ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto); punto bonus erogato: 960. DICHIARAZIONI FISCALI

60 La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: - Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU); - Colonna 3: (Punto 1 Mod. CU); Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU); - Rigo C14: - Colonna 1: Codice 1 (Punto 391 del Mod. CU); - Colonna 2: 960 (Punto 392 del Mod. CU). Si riporta il Quadro C compilato: 306 DICHIARAZIONI FISCALI

61 Si supponga che il contribuente, nel 2016, oltre a quelli di lavoro dipendente, abbia conseguito altri redditi imponibili per un ammontare di euro. In questo caso, chi presta assistenza fiscale rideterminerà l importo del bonus spettante effettuando il conguaglio nel Mod I calcoli da effettuare sono i seguenti: Passo n. 1: verifica Imposta lorda sui redditi dal lavoro> detrazioni per lavoro l imposta lorda su euro = detrazioni su redditi da lavoro (reddito complessivo euro) = euro Poiché la condizione si verifica, si procede al calcolo del Bonus spettante Passo n. 2: calcolo del Bonus 960 x [ ( )/2.000] = 960 x 1.000/2000 = 960 x 0,5 = 480 euro Al contribuente spetta un bonus effettivo di 480 euro. Avendo, però, usufruito in busta paga di un bonus di 960 euro, dovrà restituire, in sede di dichiarazione, la differenza (480 euro). Chi presta assistenza fiscale compilerà il Mod nel seguente modo: DICHIARAZIONI FISCALI

62 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - BONUS IRPEF - ANTICIPO QUOTA TFR Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2016, abbia ricevuto un Mod. CU 2017 riportante i seguenti dati (per semplicità si omettono quelli relativi alle addizionali regionale e comunale): punto 1 - redditi di lavoro dipendente: ; punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365; punto 21 - ritenute IRPEF: 4.406; punto imposta lorda: 5.160; punto detrazione per lavoro dipendente: 1.204; punto totale detrazioni: 1.204; punto Codice bonus: 1 (il sostituto ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto); punto bonus erogato: 960; punto Quota TFR: DICHIARAZIONI FISCALI

63 La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: - Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente); - Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU); - Colonna 3: (Punto 1 Mod. CU); Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU); Rigo C9: (punto 21 del Mod. CU); Rigo C14: - Colonna 1: Codice 1 (Punto 391 del Mod. CU); - Colonna 2: 960 (Punto 392 del Mod. CU); - Colonna 5: (Punto 478 del Mod. CU). Si riporta il Quadro C compilato: Si supponga che il contribuente, nel 2016, oltre a quelli di lavoro dipendente, abbia conseguito altri redditi imponibili per un ammontare di euro. In questo caso, chi presta assistenza fiscale rideterminerà l importo del bonus spettante effettuando il conguaglio nel Mod Da tener presente che la quota di TFR richiesta in busta paga dal dipendente non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini del calcolo del Bonus. Pertanto, il reddito complessivo, ai fini del calcolo sarà: = I calcoli da effettuare sono i seguenti: Passo n. 1: verifica Imposta lorda sui redditi dal lavoro> detrazioni per lavoro l imposta lorda su euro = detrazioni su redditi da lavoro (reddito complessivo euro) = euro Poiché la condizione si verifica, si procede al calcolo del Bonus spettante Passo n. 2: calcolo del Bonus 960 x [ ( )/2.000] = 960 x 1.000/2000 = 960 x 0,5 = 480 euro Al contribuente spetta un bonus effettivo di 480 euro. DICHIARAZIONI FISCALI

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