A tutte le Aziende. Circolare n Fiscale del Sommario 1. Il rimborso del credito IVA 2017
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- Casimiro Antonini
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1 Circolare n Fiscale del A tutte le Aziende Sommario 1. Il rimborso del credito IVA In alternativa all utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, verticale e/o orizzontale, il contribuente può richiedere il rimborso dello stesso. A tal fine è necessario il rispetto di determinati requisiti e la necessità di prestare un apposita garanzia, salvo gli specifici casi di esonero ad esempio, dichiarazione munita del visto di conformità. Il limite del rimborso erogabile senza il visto di conformità/garanzia è stato aumentato a euro anziché i euro precedenti. Modalità di utilizzo I soggetti che presentano il modello IVA 2018 a credito possono optare per: - l utilizzo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2018; - l utilizzo in compensazione nel modello F24, a partire dall per il pagamento di tributi, controbuti o premi. In tal caso: - la compensazione nel mod. F24, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata, esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (in precedenza giorno 16 del mese successivo); - l utilizzo del credito IVA per importi superiori a euro annui richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; - richiederlo a rimborso, al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell attività. Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere in parte destinato alla compensazione (o detrazione) ed in parte richiesto a rimborso. Il mod. IVA 2018, relativo al 2017, contenente la richiesta di rimborso del credito, può essere presentato in forma autonoma, previa compilazione del quadro VX, entro il Requisiti per la richiesta di rimborso Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti di cui all art. 30, comma 3, DPR n. 633/72: - aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; - operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate; - acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche; - prevalenza di operazioni non soggette ad IVA; - soggetti non residenti. Via Cocconcelli, 4 - Parma Tel Fax info@studiobroglia.com C. F. e P. IVA
2 Il credito IVA deve essere superiore a 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo. Infine, il credito IVA può essere richiesto, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato art. 30, a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti in caso di cessazione dell attività ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio. Regole per il rimborso del credito IVA 1. Rimborso fino a euro. Il rimborso di importo fino a euro: - è erogato senza prestazione di alcuna garanzia; - non richiede il visto di conformità. L Agenzia nella Circolare , n. 32/E, confermando quanto già illustrato nella Risoluzione , n. 165/E, ha precisato che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero anno e non alla singola richiesta. 2. Rimborso superiore a euro erogabile senza garanzia. Il rimborso di importo superiore a euro, richiesto da un soggetto non a rischio, è erogato alternativamente: - previa prestazione di garanzia; ovvero - senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (sottoscrizione dell organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. Con riguardo alla verifica del limite di euro, va considerato che lo stesso va calcolato separatamente, per la compensazione e per il rimborso. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il contribuente deve attestare le condizioni di solidità patrimoniale/continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. 3. Rimborso superiore a euro erogabile con garanzia. Il rimborso di importo superiore a euro, richiede l obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei soggetti a rischio, ossia dai soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni: - esercizio dell attività d impresa da meno di 2 anni (tale requisito non interessa i lavoratori autonomi). - notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al: - 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; - 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; - 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro, se gli importi dichiarati superano euro. - presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (sottoscrizione dell organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell attività. Caratteristiche della garanzia La durata della garanzia è di 3 anni dall erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72. La garanzia può essere costituita da: - cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa; [2]
3 - fideiussione rilasciata da una banca o un impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell Amministrazione finanziaria; - polizza fideiussoria rilasciata da un assicurazione. Termine per l esecuzione dei rimborsi Il termine di 3 mesi per l esecuzione del rimborso decorre dalla data di effettiva presentazione della stessa (ad esempio, per il mod. IVA presentato l 8.2, il termine di 3 mesi per l esecuzione dei rimborsi decorre da tale data). L Agenzia ha precisato che in caso di presentazione di più dichiarazioni riferite allo stesso anno (correttive nei termini, integrative), il termine di 3 mesi inizia a decorrere nuovamente dall ultima dichiarazione presentata. Il termine per il computo degli interessi (2%) sulla somma da rimborsare decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. A tal fine non va computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, qualora superi i 15 giorni. La stessa Agenzia precisa che se il visto di conformità è apposto sulla dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto. RIMBORSO CREDITO IVA 2017 Importo fino a Importo superiore a euro euro 1. no visto di conformità Soggetti non a rischio Soggetti a rischio 2. no garanzia 1. obbligo di garanzia o visto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio 1. obbligo di garanzia Modalità di erogazione del rimborso Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite: - procedura ordinaria, entro 3 mesi dalla richiesta. Il rimborso è erogato dall Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall Agenzia delle Entrate; - procedura semplificata, direttamente dall Agente della riscossione, nel limite massimo di euro (per i subappaltatori nel settore edile con un volume d affari 2017 costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto il predetto limite massimo è elevato euro). L erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso. In caso di rimborso in conto fiscale, l Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. Tale procedura è preclusa per i soggetti che hanno cessato l attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali. Rimborso credito iva in via prioritaria L art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72 riconosce l erogazione del rimborso in via prioritaria ai seguenti soggetti: - subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a); - soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN (codice ATECO ), ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; [3]
4 - soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN (codice ATECO ), ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi; - soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN (codice ATECO ), ossia che producono alluminio e semilavorati; - soggetti che svolgono attività individuate dal codice ATECOFIN (ATECO ), ossia che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; - soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all IVA relativa a tali operazioni). L art. 8, DM prevede che le operazioni soggette a split payment danno diritto all erogazione in via prioritaria: - soltanto se il presupposto del rimborso è quello dell aliquota media; - tenendo conto del limite dell IVA applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento; - soggetti esercenti l attività individuate dal codice ATECO , ossia di proiezione cinematografica. L effettuazione del rimborso del credito IVA accelerato spetta nel rispetto dei requisiti contenuti nel DM , ossia: - esercizio dell attività da almeno 3 anni; - credito richiesto a rimborso pari ad almeno euro (per il rimborso trimestrale) o euro (per il rimborso annuale); - credito richiesto a rimborso almeno pari al 10% dell importo complessivo dell IVA a credito degli acquisti/importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) di riferimento. L erogazione in via prioritaria del rimborso presuppone che sia soddisfatto il requisito dell aliquota media di cui al citato art. 30, comma 3, lett. a); - soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter); - soggetti che hanno optato: - per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse/ricevute e delle variazioni ex art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015; - per la predetta trasmissione all Agenzia delle Entrate e per la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ex art. 2, D.Lgs. n. 127/2015. Cessione parziale del credito iva richiesto a rimborso Il rimborso del credito IVA: - è effettuato direttamente dall Agente della riscossione entro il limite massimo di euro; - è liquidato dal competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate per l eccedenza. Come specificato dall Agenzia nella Risoluzione , n. 103/E la parte del credito IVA rimborsabile dall Ufficio può essere oggetto di cessione a terzi. Tale possibilità non può essere rappresentata dal frazionamento della stessa tra più acquirenti, potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria. Sospensione del rimborso Il pagamento del credito vantato nei confronti dell Amministrazione finanziaria può essere sospeso se è notificato atto di contestazione/irrogazione della sanzione ovvero un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all atto o alla decisione della Commissione tributaria/altro organo. [4]
5 Alla luce di quanto sopra, è quindi prevista la possibilità di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo, compensare il credito chiesto a rimborso non solo con le sanzioni, bensì con tutti gli importi dovuti in base all atto (imposta e interessi). Di conseguenza, in caso di atti, ancorché non definitivi, relativi a tributi, sanzioni ed interessi, il rimborso del credito può essere temporaneamente sospeso e, una volta che l atto sia divenuto definitivo, il credito può essere compensato. In alternativa, al contribuente può essere richiesto di garantire i carichi pendenti mediante una fideiussione a tempo indeterminato. La sospensione può essere disposta dal competente Ufficio sulla base degli elementi/dati risultanti agli atti d ufficio o dall Anagrafe Tributaria ed il relativo provvedimento deve essere notificato all autore della violazione e agli obbligati in solido. Cordiali saluti. Gianluca Broglia [5]
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