RESPONSABILITA DELL OPERATORE SANITARIO DEGLI AMBULATORI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI. ULSS 20 VERONA SERVIZIO LEGALE Novembre 2006
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1 RESPONSABILITA DELL OPERATORE SANITARIO DEGLI AMBULATORI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI ULSS 20 VERONA SERVIZIO LEGALE Novembre 2006
2 Art. 32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
3 Art del codice civile Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo. Art. 28 della Costituzione I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende anche allo Stato ed agli enti pubblici.
4 dpr n. 3 t.u. impiegati civili dello Stato Art. 22. Responsabilità verso i terzi. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto. è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo.omissis
5 Colpa Negligenza: si è ha agito con superficialità, svogliatezza, disattenzione, trascuratezza Imprudenza: si è agito senza adottare le dovute cautele dettate dalla ordinaria esperienza. Si è agito con eccessiva fretta o avventatezza Imperizia: è la mancanza di esperienza o carenza di nozioni tecniche e scientifiche nonché della sufficiente esperienza pratica richiesta per l esercizio dell attività medica e sanitaria in genere
6 Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.
7 Cass., sez. III, , n La responsabilità del medico dipendente deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell ente gestore del servizio sanitario, non già per l esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal «contatto» sociale.
8 Responsabilità contrattuale - Art cc - Diligenza nell adempimento nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata (c.d. diligenza del buon professionista) Art cc Comportamento secondo correttezza Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza Art cc Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
9 Possibili conseguenze della responsabilità contrattuale rispetto a quella extracontrattuale: su onere prova (a carico del medico - art cc) su prescrizione (10 e non 5 anni)
10 L. 25 febbraio 1992, n. 210 (1). Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati Ovvero : il diritto ad un equo indennizzo, discendente direttamente dall'art. 32 Cost. in correlazione all'art. 2, qualora si tratti di danno, non derivante da fatto illecito, che sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge (4) I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda.. 2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
11 L n. 229 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio.. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
12 Giurisprudenza precedente alla legge 229/2005 La liquidazione dei danni risarcibili ad una vittima di epatite posttrasfusionale, che, lamentando la negligente gestione delle politiche di emovigilanza, abbia promosso nei confronti del ministero della sanità un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni conseguenti al contagio, deve tener conto di quanto l'attore abbia visto riconoscersi a titolo di indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, posto che questa attribuzione indennitaria, pur avendo nominalmente un titolo giuridico diverso rispetto al risarcimento del danno, trova causa diretta nell'interesse dello Stato a venire incontro alle esigenze economiche di quanti abbiano riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, con l'effetto di rendere operante la "compensatio lucri cum damno" (nella specie, in applicazione di questo principio, è stata respinta la richiesta di risarcimento, poiché i danni astrattamente liquidabili in esito all'azione risarcitoria promossa contro il ministero sono stati quantificati dal giudicante in una somma inferiore all'importo dell'indennizzo già riconosciuto all'attore ai sensi della l. n. 210 del 1992). Tribunale Roma, 08 gennaio 2003
13 Giurisprudenza precedente alla legge 229/2005 Cassazione Civile Natura dell'indennizzo (sentenza) 1. L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant'è che esso è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano in quelle previste dall'art. 442 c.p.c.. Sez. Lav., sent. n del , Tasinato c. Min. Sanità (rv ). CONFORMI: (1) Sez. Lav., sent. n del , Ministero della sanità c. Alessandri (rv ). (2) Sez. Lav., sent. n del , Ministero della sanità c. Alessandri (rv ). (3) Sez. Lav., sent. n del , Ministero della sanità c. Tagliaferri (rv ).
14 L'informazione al paziente costituisce una vera e propria integrazione della prestazione sanitaria finalizzata alla tutela della salute e trova in tale diritto (art. 32 cost.) il suo fondamento. Essa è parte integrante della prestazione medica primaria e nei confronti di essa il paziente vanta un diritto soggettivo perfetto ( omissis). (Tribunale Pordenone, 18 marzo 1992) L'"an" ed il "quantum" del dovere di informazione gravante sul sanitario variano a seconda del coefficiente di rischio corso dal paziente, tanto più aumentando la quantità di informazioni da comunicarsi e accentuandosi il dovere del "clare loqui" quanto maggiori siano i rischi e meno favorevoli le prospettive di guarigione del paziente. (Tribunale Firenze, 7 gennaio 1999)
15 Ancora legge 210/92 a proposito della informazione 5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto. 2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere. 3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
16 Art. 29 cod. deontologico il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena ed idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al ine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. omissis Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero o ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante
17 PAROLE CHIAVE Diritto alla salute Danno ingiusto Responsabilità dell ente diritto di rivalsa Negligenza imprudenza imperizia Copertura assicurativa Responsabilità contrattuale Diligenza correttezza buona fede Onere della prova prescrizione Indennizzo e risarcimento danno Informazione e coefficiente di rischio Scheda informativa
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