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1 A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Torino, 3, 11 e 17 ottobre 2012

2 giovedi 11 ottobre ARGOMENTI RELATORE Relazione sulla videoconferenza INPS sulla riforma del mercato del lavoro del 5 ottobre 2012 Luisella Fontanella Dimissione / licenziamento / art.18 Giuseppe Goffi Tirocini e stage Luisella Fontanella

3 I tirocini nascono con la Legge 196/1997 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") che, all articolo 18, introduce, per l appunto: I tirocini formativi e di orientamento. Sono creati al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

4 I tirocini, così come previsti dalla normativa del 1997, si dividono in 2 categorie: tirocini curriculari : inseriti in programmi di alternanza scuolalavoro o legati a istituti professionali tirocini non curriculari : realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante: a. la conoscenza diretta del mondo del lavoro al fine di favorirne l occupazione b. la creazione di una opportunità per acquisire una specifica professionalità. L obiettivo principale del tirocinio è: la realizzazione di una esperienza formativa - presso aziende pubbliche o private - a tempo limitato.

5 La sua natura giuridica è atipica, in quanto, avendo finalità esclusivament e formative, non si configura come attività lavorativa subordinata In considerazione di ciò, il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Si può eventualmente decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che è assoggettato alla ritenuta d acconto a fini IRPEF del 20%.

6 Gli elementi basilari per l attivazione e la definizione di un tirocinio formativo sono: 1. Ente promotore (colui il quale promuove il tirocinio formativo) 2. Ente ospitante (l azienda presso la quale avviene il tirocinio) 3. Tirocinante (il giovane stagista) 4. Convenzione (contratto Ente promotore Ente ospitante) 5. Progetto formativo 6. Coperture assicurative

7 Gli enti promotori 1. Centri per l impiego; 2. Università ed istituzioni universitarie anche non statali; 3. Ex Provveditorato agli Studi; 4. Istituzioni Scolastiche Statali e non statali parificati (che rilasciano titoli di studio con valore legale); 5. Enti di Formazione Professionale e/o orientamento accreditati; 6. Comunità Terapeutiche, Enti Ausiliari e Cooperative Sociali (purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti); 7. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; 8. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, appositamente autorizzate dalla Regione; 9. i Consulenti del lavoro per i propri studi professionali e le aziende clienti, purché delegati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (dal 1 gennaio 2010).

8 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto 12 luglio 2012 Il Ministro del Lavoro ha autorizzato, per l anno 2012, l ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per la frequenza di tirocini e corsi di formazione professionale. In particolare, il suddetto decreto autorizza, per l anno 2012, ingressi in Italia di stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi (articolo 44 bis, comma 5 del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004); ingressi in Italia di stranieri per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale (articolo 40, comma 9, lettera a) del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004).

9 I soggetti ospitanti Sono i datori di lavoro pubblici e privati. Questi soggetti possono ospitare tirocinanti in relazione all attività aziendale. Al fine della genuinità del tirocinio, i soggetti ospitanti hanno alcuni obblighi che possiamo così sintetizzare: favorire l esperienza dei tirocinanti nell ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro. designare il responsabile aziendale incaricato di seguire il tirocinante (Tutor tecnico).

10 I limiti numerici Esistono dei limiti numerici ai quali i datori di lavoro debbono attenersi. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei sottoindicati limiti, in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato: fino a 5 dipendenti 1 tirocinante da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti oltre 20 dipendenti un numero di tirocinanti che rappresenti massimo il 10%dei dipendenti a tempo indeterminato.

11 I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati (soggetti ospitanti) sulla base di un apposito modello, allegato al Decreto Ministeriale n. 142 del E possibile stipulare convenzioni quadro a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo individuale.

12 Il progetto formativo è una pianificazione, realizzata tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sui contenuti del tirocinio. E individuale e va costruito in base alla valutazione delle esperienze e delle caratteristiche professionali del tirocinante, individuando le capacità e conoscenze che lo stesso dovrà acquisire attraverso l esperienza formativa e di orientamento. Accompagna il tirocinante ed il tutor per tutta la durata del tirocinio. E il punto di riferimento per le verifiche intermedie e le valutazioni finali.

13 1. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio o per gli studenti, la corrispondenza tra il tirocinio e lo studio effettuato i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor tecnico; 2. gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; 3. la durata del tirocinio; 4. i tempi di presenza giornalieri in azienda; 5. il settore aziendale di inserimento; è possibile svolgere il tirocinio in più settori operativi della medesima organizzazione.

14 Falsi tirocini - sanzioni Di conseguenza, afferma implicitamente il Ministero, posto che con l attivazione di un tirocinio determinati dati non vengono comunicati al Servizio competente, la riqualificazione dello stesso ad un rapporto di lavoro necessariamente comporta l applicazione della sanzione, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista dal D.Lgs n. 276/2003. In risposta all Interpello n. 3 del 27 gennaio 2012, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla possibilità di applicare la sanzione prevista dal D.Lgs n. 276/2003 (art. 19, comma 3) nel caso in cui, a seguito di verifica ispettiva, un rapporto instaurato sotto la forma del tirocinio formativo e di orientamento venga riqualificato come rapporto di lavoro vero e proprio. In breve, il Ministero afferma che tale sanzione è da ritenersi applicabile in quanto riguarda non solo l omissione della comunicazione, ma anche l errata indicazione dei dati contenuti nella stessa. Tale obbligo, precisa il Ministero, è stato esteso anche ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Diversamente, l obbligo di effettuare la comunicazione non sussiste in presenza di tirocini curriculari, cioè quelli effettuati nell ambito di un percorso di studi. E obbligatoria l effettuazinoe della comunicazione al Servizio competente in caso di instaurazione e cessazione del rapporto lavorativo, ovvero qualora intervenga un qualsiasi evento che modifichi la situazione precedentemente comunicata.

15 DL 138/2011, conv. con modif. in Legge 148/2011 I cambiamenti previsti dalla nuova normativa riguardano esclusivamente i «tirocini formativi e di orientamento» legati ai percorsi di transizione dalla scuola o dall'università al lavoro, e cioè quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

16 i tirocini formativi e di orientamento c.d. non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

17 TIPOLOGIE NON RIENTRANTI NELLE VALUTAZIONI DELLA NUOVA NORMATIVA i tirocini curriculari : inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Devono essere promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti. I cosiddetti «tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro». Quellisvolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati. La disciplina di questi rapporti resta integralmente affidata alle Regioni i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall articolo 11, comma 2, Legge n. 68/1999) i tirocini promossi a favore degli immigrati nell ambito dei decreti flussi (previsti dall articolo 27, lettera f), del T.U. n. 286 del 1998) I periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore.

18 Altro importante chiarimento, fornito dalla nota ministeriale, attiene alla validità di quei tirocini formalmente approvati (ad esempio con bandi o convenzioni) prima I chiarimenti 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del Decreto legge n. 138/2011). Infatti, precisa che a questi tirocini dovrà essere applicata la vecchia normativa. Stessa risposta è stata data anche per quei tirocini non curriculari avviati e che sono ancora in essere dopo il 13 agosto Questi potranno proseguire fino alla scadenza con le disposizioni della vecchia normativa. Unica modifica riguarda le eventuali proroghe che saranno, comunque, soggette ai nuovi limiti di durata

19 Il decreto che attua la riforma delle professioni (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) ha reso operative le nuove disposizioni in materia di tirocinio professionale la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi, per i primi sei mesi può essere svolto con la presenza di apposite convenzioni che sono stipulate tra i diversi Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell università concomitanti con il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello o magistrale o specialistica. La nuova disciplina non si applica alle professioni sanitarie per le quali rimane valida la normativa vigente. Addestramento teorico/pratico - Le nuove regole sul tirocinio professionale identificano il tirocinio come l'addestramento, teorico/pratico, del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. E previsto il registro dei praticanti che deve essere tenuto presso il Consiglio dell'ordine o del collegio territoriale, e per lo svolgimento del tirocinio bisogna essere iscritti al suddetto registro. Per l iscrizione è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall ordinamento universitario.

20 Il professionista affidatario - Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può avere più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale, previo parere del ministro vigilante, sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l organizzazione della stessa. Il tirocinio può essere svolto per un periodo non superiore a 6 mesi, anche presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Concomitanza di lavoro subordinato - Il tirocinio può essere svolto in concomitanza di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, ma le relative discipline devono prevedere modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l effettivo svolgimento. Si ricorda che lo stesso non determina un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, ma vi è l obbligo di corrispondere al tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi. Obblighi del tirocinante I praticanti sono sottoposti agli stessi doveri e alle nome dei professionisti per cui vi è lo stesso potere disciplinare. Vi è la possibilità di frequentare anche per un periodo non superiore a sei mesi, corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini. Alla fine del periodo di tirocinio verrà rilasciato dal Consiglio dell ordine un certificato che vale per cinque anni (dopo tale termine perde efficacia se non si è superato l esame di Stato e il tirocinante viene cancellato dal registro dei tirocinanti).

21 Interruzione - L interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l inefficacia, ai fini dell accesso, di quello previamente svolto, se invece ricorre un giustificato motivo, l interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi. La retroattività - Tra i diversi punti che restano ancora da chiarire, c è sicuramente quello della retroattività (o meno) del periodo di tirocinio. Sull argomento il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), lo scorso luglio ha emanato una nota informativa (n. 61 del 27 luglio 2012), con riferimento alla circolare interpretativa del 4 luglio 2012 del Ministero della Giustizia sull art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012. Nella circolare, cambiando radicalmente orientamento rispetto al precedente parere del 18 aprile scorso, il Ministero della Giustizia ha affermato la retroattività delle disposizioni che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio che, dunque, devono trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012 (data in cui entrata in vigore del D.L. n. 1/2012). Tuttavia anche con questo chiarimento, la questione evidenziata da alcuni ordini professionali, in particolar modo dagli avvocati, non sembra ancora risolta.

22 Il decreto si occupa di definire il tirocinio quale istituto che consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Coerentemente con tale finalità é previsto al comma 6 del citato articolo 6 che il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Rimane peraltro ferma la previsione contenuta all'articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2012 in cui é previsto che al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Un rimborso quindi, senza diritto a compensi o remunerazioni per l'attività svolta in quanto la frequenza é finalizzata all'apprendimento delle capacità necessarie per il futuro svolgimento dell'attività. E' importante sottolineare che il decreto riverbera i propri effetti sui tirocini avviati dal 15 agosto data di entrata in vigore del provvedimento.

23 Resta invece applicabile anche ai tirocini avviati precedentemente, la previsione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012 che prevede da una lato la durata del tirocinio previsto per l'accesso alla professione non superiore a diciotto mesi ed inoltre che per i primi sei mesi il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica a condizione che risulti stipulata un'apposita convenzione tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

24 Le novità, contenuti nell art. 1, c. 34 e 35 della riforma Fornero, prevedono in favore dei tirocinanti una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. In caso di mancata corresponsione dell'indennità, il trasgressore sarà punito con una sanzione che va da un minimo di euro a un massimo di 6.000, variabile in base alla gravità dell illecito commesso.

25 Al fine di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento, con l obiettivo di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e pervenire gli abusi a un loro utilizzo distorto, il Governo, le Regioni e le parti sociali, in data 27 ottobre 2010, hanno sottoscritto un accordo, ribadito successivamente nella Conferenza del 7 luglio Sulla base di tale principio, ora il Governo è delegato a concludere, entro 180 giorni dall entrata in vigore della riforma, un accordo con le Regioni per definire le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto, tra l altro, dei seguenti criteri: revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

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