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1 A cura di Vincent Cecchetti (*) e Andrea Vicari (**) REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Generalità Il regime fiscale sammarinese è delineato principalmente dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91, per quanto riguarda le imposte dirette, e dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 40, per quanto riguarda le imposte indirette. Oltre all imposta sulle importazioni (Imposta Monofase), la più importante delle imposte indirette, l ordinamento sammarinese disciplina anche l imposta di registro (Legge n. 85 del 29 ottobre 1981), l imposta di bollo (Legge n. 86 del 1981), l imposta di successione (Legge n. 84 del 1981) e l imposta ipotecaria (Legge n. 83 del 1981). Queste ultime, sono state recentemente modificate ed integrate dalla Legge 25 Luglio 2003 n. 99 (ratificata e modificata anch essa dal Decreto n. 143 del 30 ottobre 2003). Infine, a far data dal 1 gennaio 2004, è stata introdotta l imposta speciale di bollo 0,20% sui servizi (art. 74 Legge 18 dicembre 2003 n. 165, modificato con l art. 2 della Legge 30 aprile 2004 n. 55) e dal 1 gennaio 2006 l imposta speciale di bollo 6% sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari (art. 39 Legge 13 dicembre 2005 n. 179). 2. Le imposte sui redditi 2.1 Tassazione delle persone fisiche Come per l Italia e per molti altri paesi, il sistema fiscale sammarinese si ispira, tranne eccezioni espressamente previste, al principio della «imposizione dei redditi su base mondiale» (world-wide principle). Tutti i redditi conseguiti dalle persone fisiche residenti e solo quelli prodotti nello Stato per i non residenti, sono assoggettati ad imposta. I redditi che vanno a formare la base imponibile sono identificati dalla legge in: redditi di capitale; redditi di terreni; redditi di fabbricati; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi. Ai fini del calcolo dell imposta, dall ammontare complessivo dei redditi sopraelencati, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta e i redditi esenti, vanno detratte le passività e gli oneri deducibili previsti dalla Legge. L imposta generale è determinata applicando l aliquota progressiva per scaglioni di reddito, prevista dalla Tabella n. 1. Determinata l imposta, al soggetto passivo spettano detrazioni per familiari a carico ( 100,00 a persona), per quota esente ( 77,47) e detrazioni in so- (*) Dottore Commercialista nella Repubblica di San Marino (**) Avvocato e Notaio nella Repubblica di San Marino Tabella n. 1 REDDITO IMPOSTA Fino a 9.296,22 12% sull intero importo da 9.296,23 a ,71 +17% sulla parte eccedente 9.296,22 da ,72 a ,84 +23% sulla parte eccedente ,71 da ,85 a ,12 +29% sulla parte eccedente ,84 da ,13 a ,67 +35% sulla parte eccedente ,12 da ,68 a ,07 +40% sulla parte eccedente ,67 da ,08 a ,60 +45% sulla parte eccedente ,07 oltre ,61 +50% sulla parte eccedente ,60 Gennaio-Febbraio

2 stituzione delle passività deducibili, se non presenti ( 51,65). I coniugi non separati, a condizione che abbiano redditi complessivamente inferiori a , possono scegliere di tassare i propri redditi secondo il cosiddetto metodo dello splitting, cioè applicando l imposta per ciascuno di essi sulla metà del reddito familiare risultante dalla somma dei redditi percepiti da entrambi. Come già accennato, dal reddito complessivo si possono dedurre, se documentati, diversi oneri sostenuti dal contribuente o ad esso attribuibili, tra cui contributi previdenziali, assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, spese funebri, tasse scolastiche, spese mediche e altro ancora. Altri redditi sono soggetti ad imposizione separata con aliquote diverse, quali le plusvalenze patrimoniali (5%), gli emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti, le indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato, i redditi da pensione. Per i redditi prodotti all estero ed ivi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta è prevista la sola dichiarazione con la contestuale esenzione dall imposta. I diversi tipi di reddito sopraelencati, possono essere definiti come segue: Redditi di capitale Sono considerati redditi di capitale, quelli derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito definito. Sono inoltre redditi di capitale gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi, le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue, i dividendi e ogni altra somma derivante da partecipazioni in Società, Enti, Associazioni od altre Organizzazioni nonché gli interessi ed i frutti in genere di obbligazioni e di ogni altro titolo di credito diverso dalle azioni. L imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile avviene nel periodo d imposta in cui gli stessi sono percepiti. Redditi di terreni Il reddito dei terreni è quello derivante dal possesso di terreni atti alla produzione agricola ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Sono compresi nel reddito dei terreni anche quelli derivanti da attività di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti del fondo nonché, a particolari condizioni, l allevamento del bestiame, la pastorizia, l apicoltura, la floricoltura, la vivaistica. Redditi di fabbricati Tale categoria comprende i redditi dei fabbricati destinati a civile abitazione e quelli dei fabbricati destinati all esercizio di attività economiche. Per quanto riguarda i primi, a partire dal 1 gennaio 2006 è ammessa l esenzione delle rendite catastali fino ad 1.300,00 esclusivamente alla sola dimora abituale del contribuente. Se invece l unità immobiliare destinata a civile abitazione viene locata, il reddito netto imponibile è pari al 40% del canone di locazione. Il reddito dei fabbricati destinati all esercizio di attività economiche, è dato dal canone di affitto percepito dal locatore diminuito del 40%. Per la legge sono equiparati ai proprietari degli immobili, anche i conduttori di contratti di leasing e pertanto gli stessi sono tenuti a dichiarare i redditi catastali. Redditi di lavoro dipendente Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi percepiti, in danaro o in natura, per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Costituiscono inoltre reddito di lavoro dipendente o sono ad esso assimilati, le pensioni, le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, le indennità di trattamento di fine rapporto. Redditi di lavoro autonomo Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza fra tutti i compensi percepiti nel corso dell anno solare dall artista o professionista nell esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale esercizio, purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno. Le spese per l acquisto di beni strumentali di valore inferiore a 516,46 sono interamente deducibili nell esercizio di riferimento. Per i beni strumentali che superano tale importo, sono ammesse in detrazione quote annuali da ammortizzare gradualmente nella misura stabilita con apposita tabella predisposta dalla Amministrazione finanziaria. Inoltre è ammessa la deduzione forfetaria di 2.582,28 a titolo di costi ed oneri non documentati. 76 Gennaio-Febbraio 2007

3 Sono equiparati ai redditi di lavoro autonomo i compensi percepiti dagli amministratori, sindaci o revisori dei conti o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tali redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75% così come i redditi derivanti dall utilizzazione economica di marchi, di opere dell ingegno, di diritti d autore ed altro. Redditi d impresa È reddito d impresa quello derivante dall esercizio di attività commerciali, produttive di beni e servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria delle precedenti. Anche le attività agricole possono assumere il carattere di attività produttrici di reddito d impresa. È altresì considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali, di agenzia, di piccolo commercio e, in genere, di ogni altra attività economica diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi esclusi i redditi che derivano dall attività agricola non svolta a carattere d impresa. Le norme relative al reddito d impresa si applicano anche alle società e agli enti assimilati obbligati alla compilazione annuale del bilancio e saranno approfondite nella parte relativa alla tassazione delle persone giuridiche. I soggetti d imposta - persone fisiche - a particolari condizioni hanno facoltà di chiedere all Amministrazione finanziaria, entro il mese di settembre di ogni anno, la forfetizzazione del reddito imponibile per l anno successivo. Per le persone fisiche, la dichiarazione dei redditi con i relativi allegati deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno, con riguardo ai redditi prodotti nell anno solare precedente. Qualora i soggetti di imposta siano società od enti assimilati tenuti a redigere il bilancio, essi devono presentare la dichiarazione entro il 31 luglio di ogni anno. Tale termine si estende anche alle imprese maggiori (ditte individuali che abbiano conseguito nel corso dell anno di riferimento, ricavi d importo superiore a ,00) ed alle ditte individuali che, indipendentemente dal fatturato, optano per il regime di contabilità ordinaria. Redditi diversi Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche. Tra i redditi diversi, risultano di particolare importanza le plusvalenze non rientranti nel reddito d impresa, poste in essere con intenti speculativi. 2.2 Tassazione delle persone giuridiche Determinazione del reddito Il reddito d impresa viene determinato apportando all utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all esercizio chiuso nel periodo d imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione che derivano dall applicazione dei criteri stabiliti dalla legislazione tributaria. L imposta generale è ottenuta applicando l aliquota proporzionale del 19% sul reddito d impresa come sopra determinato. La perdita documentata di un periodo di imposta, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura del 90% nei tre periodi di imposta successivi. L imputazione dei ricavi e dei costi avviene nel periodo d imposta in cui ne è certa l esistenza e determinabile in modo obiettivo l ammontare (principio di competenza). Le componenti positive Ricavi ed altri componenti reddituali Sono considerati componenti positivi di reddito i ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi ed una serie di componenti di natura «non ordinaria». Tra queste ultime le sopravvenienze attive, l autoconsumo, le plusvalenze e altro. Le plusvalenze realizzate nell esercizio non concorrono a formare il reddito d impresa nella misura in cui sono accantonate in un apposito fondo del passivo e reinvestite in beni ammortizzabili, anche acquisiti attraverso un contratto di leasing, entro il secondo periodo d imposta successivo a quello di realizzo. Se il reinvestimento non avviene o non avviene per l intera somma accantonata, l importo non reinvestito concorre a formare il reddito di impresa del secondo periodo d imposta successivo a quello del realizzo; se invece il reinvestimento avviene nel termine previsto, l ammontare reinvestito viene imputato al fondo di ammortamento. Gennaio-Febbraio

4 Le componenti negative Costi Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all acquisizione di beni e servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive nonché delle minusvalenze patrimoniali nell anno in cui si sono realizzate. Ogni altro costo e onere è detraibile se è stato sostenuto nell esercizio dell impresa e se è inerente al conseguimento dei ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d impresa. Interessi passivi Gli interessi passivi sono deducibili quando vengono corrisposti a soggetti residenti nel territorio della Repubblica oppure ad aziende o istituti di credito. Sono inoltre deducibili gli interessi passivi pagati alle società finanziarie non residenti, da tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d esercizio con il conto dei profitti e delle perdite (società ed imprese maggiori) e quelli corrisposti sui prestiti obbligazionari. Minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive Sono deducibili le minusvalenze patrimoniali derivanti da cessioni di beni relativi all impresa per un valore inferiore a quello residuo da ammortizzare. Sono inoltre deducibili le sopravvenienze passive derivanti dal sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi o dal mancato conseguimento degli stessi ricavi o proventi. La determinazione del reddito d impresa è basata sul principio della competenza economica dei costi e dei ricavi relativi al periodo d imposta, con le rettifiche stabilite dalla Legge tributaria. Perdite sui beni e perdite su crediti Le perdite di beni e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e altro). Le perdite di beni sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato degli stessi, mentre le perdite su crediti devono essere precedentemente imputate al fondo rischi su crediti (fino a capienza di questo) e, per la parte eccedente, dedotte nell esercizio in cui si verificano i requisiti di certezza e di determinabilità dell ammontare. Ammortamenti ed accantonamenti Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l esercizio dell impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale o a fecondità ripetuta, sono ammortizzabili sulla base di coefficienti massimi annui contenuti nella tabella allegata (i coefficienti di ammortamento della tabella n. 2 riportata a pagina seguente sono estesi anche ai soggetti che esercitano arti e professioni). Le quote di ammortamento dei beni materiali sono deducibili a partire dal primo periodo d imposta nel quale i beni sono stati o potevano essere utilizzati. Sono inoltre, a certe condizioni, consentiti ammortamenti accelerati, decelerati e anticipati (esclusi per gli immobili); l ammortamento anticipato è ammesso per i primi due periodi d imposta nella misura massima del 20%. I beni immateriali (diritti di brevetto, marchi, avviamento, spese di costituzione e altro), sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% per ogni periodo d imposta. I costi relativi a studi e ricerche e le spese pubblicitarie, sono deducibili nel periodo d imposta in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei tre successivi. I costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di riparazione, di ammodernamento e trasformazione, relativi ai beni strumentali posseduti, sono deducibili nel periodo d imposta fino al limite massimo del 20% del costo complessivo lordo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante nei libri dei cespiti all inizio del periodo d imposta. L eccedenza è deducibile in quote costanti nei successivi quattro periodi. Nel caso di assenza di cespiti ammortizzabili all inizio del periodo d imposta, le spese di cui sopra, effettuate su cespiti ammortizzabili acquisiti nell esercizio, sono dedotte in quote costanti del 20% a partire dallo stesso periodo d imposta in cui sono state sostenute. I costi di ammodernamento e trasformazione dei beni che comportano un incremento di valore dei beni medesimi, possono essere patrimonializzati e in tal caso seguono il piano di ammortamento previsto dalla tabella dei coefficienti. I beni strumentali il cui costo unitario non è su- 78 Gennaio-Febbraio 2007

5 periore a 154,94 possono essere dedotti integralmente nell esercizio di acquisizione. Qualora il bene strumentale sia adibito anche ad uso promiscuo, la quota di ammortamento è ridotta del 30%. Sono inoltre deducibili: a) gli accantonamenti ai fondi di indennità di anzianità e quiescenza relativi ai dipendenti, nei limiti delle quote maturate nell esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro; b) fino alla concorrenza del 5%, a fronte dei rischi su crediti, gli accantonamenti dei soggetti in contabilità ordinaria riferiti all ammontare complessivo dei crediti commerciali. Se alla chiusura del periodo d imposta il fondo rischi esistente risulta essere superiore al 5% dell ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, l eccedenza concorre a formare il reddito imponibile. In caso di perdita su crediti, il relativo fondo deve essere necessariamente utilizzato nel periodo d imposta in cui la perdita è deducibile. Tabella n. 2 ATTIVITÀ ECONOMICHE A B C D E F G H I L Agricole Alimentari o affini Tessili e del vestiario Calzature, pelli, cuoio Del legno e arredamenti Meccaniche e metallurgiche Minerali non metallifere Chimiche e affini Della gomma, carta, plastica Poligrafiche, editoriali Edilizia Commercio Credito e assicurazione Trasporti e comunicazioni Alberghi, ristoranti e affini Diverse e varie L BENE AMMORTIZZABILE A= COSTRUZIONI LEGGERE B= MACCHINARI E IMPIANTI C= MACCHINARI E IMPIANTI ACCESSORI D= ATTREZZATURE VARIE E MINUTE E= MOBILI E ARREDI UFFICI F= MACCHINE ELETTRICHE PER UFFICIO G= MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO H= AUTOMEZZI I= FABBRICATI STRUMENTALI L= BIANCHERIA Si intendono comprese nella voce «diverse e varie» le attività non riconducibili nell ambito delle categorie omogenee indicate nella Tabella. In caso di variazione in aumento delle aliquote di ammortamento, i soggetti in regime di contabilità ordinaria non possono procedere a ricalcoli delle quote ammortizzate. Gennaio-Febbraio

6 Valutazione delle rimanenze Le rimanenze di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci, debbono essere valutate distintamente per categorie omogenee di beni della stessa natura, tipo e qualità. Nel primo esercizio di formazione, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell esercizio stesso per la loro quantità (costo unitario medio). Negli esercizi successivi, se le rimanenze finali sono aumentate rispetto a quelle iniziali, le maggiori quantità sono valutate al costo unitario medio calcolato come sopra. Se negli esercizi successivi la quantità in rimanenza è diminuita, si presumono esitati o utilizzati gli incrementi che si sono formati nel periodo d imposta più recente (metodo denominato LIFO). Se il valore unitario dei beni determinato con il procedimento sopra previsto risulta superiore a quello medio di mercato dell ultimo trimestre del periodo d imposta, la valutazione delle quantità in rimanenza può essere effettuata per tutti, indipendentemente dal periodo di formazione, in base a tale minore valore. L Amministrazione finanziaria può autorizzare, a richiesta del contribuente, sistemi di valutazione delle rimanenze diversi da quelli previsti. Le rimanenze finali di un periodo di imposta costituiscono giacenze iniziali per il periodo d imposta successivo. Imposte assolte all estero La disciplina dei redditi di impresa prodotti all estero è stata recentemente modificata dalla legge 30 aprile 2004 n. 55. La nuova normativa ha completamente rivisto i criteri di tassazione del reddito estero e ha introdotto il principio del «credito d imposta». In sostanza le imposte che le società hanno pagato all estero per i redditi ivi prodotti sono ammesse in detrazione dall imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero ed il reddito complessivo. 2.3 Incentivi fiscali allo svilluppo delle imprese La legge 20 luglio 2004 n. 102 prevede provvedimenti agevolativi in materia fiscale volti ad introdurre regimi opzionali per le attività relative a beni immateriali (società titolari di diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a opere dell ingegno, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti ed altro), in materia di partecipazioni e gruppi di imprese. Questi regimi fiscali rappresentano sistemi di incentivazione fondati sul riconoscimento di parziali esenzioni o di differimenti nel prelievo delle imposte riconducibili al reinvestimento degli utili realizzati ed al conseguente incremento dei livelli di patrimonializzazione. In questo modo, il prelievo fiscale viene effettivamente ridotto al 5,7%. Il Decreto 20 ottobre 2004 n. 133 definisce interventi fiscali per favorire il consolidamento delle imprese e lo sviluppo economico: in particolare prevede l esenzione fino ad un massimo del 50% degli utili annuali d esercizio, nella misura in cui gli stessi sono destinati ad un fondo speciale di bilancio, utilizzabile per effettuare interventi di reinvestimento in beni strumentali nella stessa impresa. 2.4 Determinazione e versamento dell imposta e tassazione dei dividendi Le società e gli enti assimilati soggetti passivi d imposta devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 luglio dell esercizio successivo a quello di riferimento. Come già accennato, l utile fiscale risultante dopo aver apportato all utile o alla perdita d esercizio le variazioni previste dalla legislazione tributaria, viene assoggettato ad una imposta proporzionale del 19%. L art. 33, della Legge 16 dicembre 2004, n. 172 ha previsto la possibilità di una graduale riduzione dell aliquota fino al 15%. L imposta netta da versare entro il termine di cui sopra, sarà pari all imposta lorda diminuita degli eventuali crediti d imposta (imposta già assolta sui redditi esteri, ritenute su interessi attivi percepiti da banche sammarinesi, acconti già versati). I soggetti di cui sopra devono versare nel corso dell anno due acconti di imposta, il primo entro il 31 luglio ed il secondo entro il 30 novembre, pari ciascuno al 35% dell imposta generale sui redditi lorda dell esercizio precedente Gli utili distribuiti dalle società di capitali non sono assoggettati a ritenuta alla fonte; l imposta generale sul reddito fiscale d esercizio pagata dalle predette società è liberatoria anche per i soggetti che percepiscono gli utili distribuiti. 2.5 Ritenute alla fonte e dichiarazione dei sostituti d imposta Tutti i soggetti obbligati alla compilazione annua- 80 Gennaio-Febbraio 2007

7 le del bilancio d esercizio con il conto dei profitti e delle perdite che corrispondono interessi passivi deducibili e/o proventi equivalenti a percipienti diversi dalle banche e dalle società finanziarie, devono operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 13% sugli interessi e proventi medesimi. La ritenuta alla fonte è del 10% se riguarda interessi passivi derivanti dalla emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata non sia inferiore a 36 mesi. Sugli interessi passivi e/o proventi equivalenti corrisposti dalle banche alla clientela è operata una ritenuta dell 11%. Gli interessi passivi corrisposti a fronte di operazioni «pronti contro termine» su titoli e valori di qualsiasi specie e natura sono soggetti ad una ritenuta del 5%. Anche a fronte della emissione di certificati di deposito è dovuta una ritenuta alla fonte del 5% a condizione che la loro durata sia inferiore a 18 mesi; la ritenuta si riduce al 4% se la durata è pari o superiore a 18 mesi. Gli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dalle banche o dalle società finanziarie, sono soggetti ad una ritenuta del 4%. Sugli interessi passivi, premi ed altri frutti derivanti da titoli obbligazionari esteri (di qualunque natura, tipo e durata) e di ogni altro titolo di credito estero diverso dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, corrisposti dalle aziende di credito e dalle società finanziarie, è applicata una ritenuta alla fonte del 4%. Le ritenute di cui sopra non si applicano se il percipiente è una banca; le ritenute si intendono operate a titolo di acconto se i percipienti degli interessi passivi ed altri proventi sono società o enti assimilati. Sono invece assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 15%, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate corrisposti a soggetti residenti all estero da parte di operatori economici sammarinesi; sui compensi per prestazioni di agenzia, di rappresentanza e similari è prevista una imposta speciale di bollo del 6%. Sono inoltre previste ritenute sui redditi da lavoro dipendente. I soggetti che corrispondono compensi soggetti a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente entro il 31 maggio ovvero, qualora si tratti di società o enti assimilati, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere sempre allegate le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute. 3. Le imposte indirette Come detto, la più importante delle imposte indirette è l imposta sulle importazioni che è stata introdotta con la Legge 22 dicembre 1972 n. 40 (Disposizioni generali delle imposte sulle importazioni e disciplina nei rapporti di scambio con l Italia). Rispetto all I.V.A., che com è noto è un imposta plurifase che grava su tutti gli stadi del processo commerciale, l imposta sammarinese è applicabile solo nel momento dell importazione del bene o del servizio nel territorio della Repubblica di San Marino da parte dell operatore economico ed è per questo detta «imposta monofase». In base alla Legge di cui sopra, in parte modificata con Legge 21 dicembre 1993 n. 134, l introduzione di beni e servizi connessi nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di soggetti operatori economici o da enti assimilati è soggetta al pagamento della imposta sulle importazioni. Da notare che la nozione di «servizio connesso» è stata intesa nel senso più ampio: ne consegue che risultano non imponibili solamente quei servizi per i quali non è configurabile alcuna connessione con i beni acquisiti o acquisibili (ad esempio i servizi di consulenza legale, amministrativa, ecc.); se così non fosse risulterebbero non imponibili tutti quei servizi che non sono direttamente connessi con l acquisto di materie prime come, ad esempio, i servizi resi in esecuzione di contratti di conto lavorazione, conto riparazione, ecc., che risultano invece imponibili. L aliquota ordinaria dell imposta sulle importazioni è pari al 17% della base imponibile. Per particolari categorie merceologiche di beni sono previste aliquote d imposta diverse (pari al 2%, 6%, 10% e 20%), secondo quanto stabilito dal Decreto 2 ottobre 1997 n 108 e s.m. Per taluni beni è prevista un imposta fissa di 2,00 per ogni documento, mentre la riscossione della imposta sulle importazioni relativamente ai beni usati, d occasione, di antiquariato e da collezione avviene sulla base di particolari disposizioni. Inoltre sui beni in omaggio e le regalie, l imposta è dovuta solamente se il valore di tali beni supera 25,82. L aliquota che grava sulle importazioni dei beni strumentali è disciplinata dai Decreti 27 ottobre 2003 n. 135 e 20 luglio 2004 n. 100 (quest ultimo relativamente all importazione di beni e servizi connessi per la costruzione, ristrutturazione e completa- Gennaio-Febbraio

8 mento di immobili direttamente strumentali all attività d impresa). Brevemente, in base ai decreti di cui sopra, le importazioni di beni materiali ed immateriali direttamente strumentali all esercizio delle attività industriali, artigianali, commerciali, professionali e agricole, nonché le parti sostitutive relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie il cui valore ecceda il 5% del costo storico del bene di riferimento, possono beneficiare di una aliquota agevolata del 1%. Le autovetture classificate «bene strumentale», considerate ai fini fiscali ad uso promiscuo, sono assoggettate all imposta sulle importazioni nella misura del 7%, mentre le opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati direttamente strumentali all attività dell impresa sono soggette ad un aliquota del 6%. 3.1 Importazioni in San Marino Come già detto in precedenza, l introduzione a San Marino di beni e servizi connessi provenienti dall estero è soggetta, in via ordinaria, all imposta monofase con aliquota del 17%. Per particolari tipi di merci sono previste aliquote differenziate, così come definito dal Decreto 02/10/97 n Per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione delle merci importate e dei relativi servizi connessi, vi sono delle differenze significative a seconda della loro provenienza. Le merci provenienti dall Italia devono essere accompagnate da idoneo documento di trasporto, così come definito da Decreto 23 settembre 1996 n. 119 («Disposizioni in materia di circolazione dei beni») che ha abrogato il Decreto 29 dicembre 1978 n. 62 («Istituzione della bolla di accompagnamento sulle merci viaggianti»). Entro 48 ore dall avvenuta introduzione dei beni nel territorio della Repubblica, l Amministrazione finanziaria, attraverso soggetti abilitati, dovrà eseguire il controllo della merce importata e dovrà apporre il proprio visto in calce al documento di consegna. Da tale incombenza sono stati esentati gli acquisti di merci il cui valore non superi i 5.000,00. Relativamente agli adempimenti connessi al controllo delle merci importate in territorio sammarinese, a partire dal 01/01/2000 è stata introdotta una nuova procedura denominata «VISTO MERCI TELEMATICO». Tale procedura, che intende velocizzare i tempi per «lo sdoganamento» delle merci importate, introdotte e/o reintrodotte in territorio sammarinese, non è valida per i beni provenienti dai paesi dell Unione Europea per i quali sussistono le modalità precedenti (ricorso a spedizionieri autorizzati). Le merci di provenienza UE debbono essere sottoposte alle operazioni di controllo, unitamente al documento di transito comunitario e ad ogni altro documento richiesto per lo svincolo delle merci e per la determinazione della base imponibile e della relativa imposta monofase. Come già anticipato, il controllo fisico delle merci importate, che è preventivo alla loro utilizzazione ed è effettuato in presenza del proprietario o del suo rappresentante, ed ogni altro adempimento, viene espletato attraverso gli spedizionieri autorizzati, figura professionale istituita con Decreto 24 marzo 1993 n. 51. Le merci provenienti da Paesi extracomunitari, dopo essere state messe in libera pratica da una delle dogane abilitate ed essere state introdotte nella Repubblica di San Marino, devono essere presentate agli addetti ai controlli e la relativa documentazione (bolletta d importazione, T2 SM vistato, fattura commerciale ed altri documenti eventualmente prescritti) deve essere consegnata all Amministrazione finanziaria per il pagamento dell imposta sulle importazioni, entro 30 giorni a decorrere da quello nel quale la dogana ha svolto le operazioni di sdoganamento. 3.2 Rimborso dell imposta sulle importazioni Le imprese operanti nella Repubblica di San Marino che effettuano cessioni ad operatori economici esteri, la cui partita IVA od analogo codice identificativo deve essere indicato obbligatoriamente sulla fattura di vendita, possono fruire del rimborso dell imposta sulle importazioni assolta sui beni ceduti (purché oggetto dell ordinaria attività del cedente), secondo quanto stabilito dal Regolamento dei rimborsi dell imposta sulle importazioni ex Art. 9 della Legge 1972, n. 40. Il rimborso viene legittimato mediante la presentazione all Amministrazione finanziaria delle fatture di vendita. L operatore dovrà inoltre redigere entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento la denuncia annuale riepilogativa agli effetti del rimborso dell imposta sulle importazioni. Il regolamento dei rimborsi dell imposta sulle importazioni determina, tra l altro, la misura e le modalità del rimborso, l utilizzo del credito risultante ed i termini per la liquidazione dell imposta a conguaglio. 4. Gli accordi economici internazionali Nell ambito dei rapporti internazionali per la realizzazione di stabili relazioni economiche, la Repubblica di San Marino ha posto in essere accordi di 82 Gennaio-Febbraio 2007

9 cooperazione e trattati contro le doppie imposizioni secondo il Modello di Convenzione OCSE con diversi Stati ed Organismi multilaterali. (Le leggi ed i decreti citati nel presente documento possono essere consultati sul sito Convenzioni per evitare le doppie imposizioni: AUSTRIA - convenzione ratificata con Decreto 04/07/2005 n MALTA - convenzione ratificata con Decreto 04/07/2005 n CROAZIA - convenzione ratificata con Decreto 04/07/2005 n LUSSEMBURGO - convenzione firmata il 27/03/2006. BELGIO - convenzione firmata il 21/11/2005. ITALIA - convenzione firmata il 21/03/2002. CIPRO - convenzione parafata il 09/05/2006. Accordi in materia di cooperazione bilaterale economia CROAZIA - accordo ratificato con Decreto 04/07/2005 n CUBA - accordo ratificato con Decreto 03/05/2005 n. 68. UCRAINA - accordo firmato il 13/01/2006. CIPRO - accordo parafato 12/12/2005. commercio UCRAINA - accordo ratificato con Decreto 04/07/2005 n AUSTRIA - Memorandum 15/07/2004. trasporti SLOVENIA - accordo firmato il 24/01/2006. ROMANIA - prossimo alla firma. Attività in corso: Convenzioni per evitare le doppie imposizioni PORTOGALLO - negoziazione tecnica in fase conclusiva. ROMANIA - in corso di negoziazione. Accordi in materia di cooperazione bilaterale LIBIA e ITALIA - Paesi con i quali è già conclusa la negoziazione tecnica. RUSSIA, CINA, SLOVENIA e BULGARIA - Paesi con i quali è avviata la negoziazione. Gennaio-Febbraio

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