CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

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1 Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Galilei» Liceo Classico Aldo Moro Liceo Scientifico Galileo Galilei Via dei Mandorli, Manfredonia (FG) PEO PEC Sito WEB: Codice Fiscale Codice Meccanografico FGIS04200A CUU UF1YOG Prot Manfredonia, 17 maggio 2016 CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO Visto il CCNL ; visto il Decreto Legislativo 30/05/01 n.165; l anno 2016, il giorno diciassette del mese di maggio, presso la sede dell Istituto Superiore Galilei di Manfredonia, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra il Dirigente scolastico, e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che si sono sottoscritti, si stipula il presente Contratto integrativo di Istituto. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali, campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l obiettivo di contemperare la valorizzazione professionale dei lavoratori con l esigenza del miglioramento continuo dell efficacia e dell efficienza del servizio scolastico. 2. Il presente contratto si applica a tutto il personale in servizio dell Istituto Superiore Galilei di Manfredonia (FG). 3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l anno scolastico 2015/ Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti. Art. 2 Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all altra parte, con l indicazione delle clausole controverse. 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga l accordo, questo ha efficacia retroattiva dall inizio della vigenza contrattuale. 1

2 Art. 3 Competenze degli OOCC Nella definizione di tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa di Istituto, le parti sono obbligate a tenere conto delle delibere degli OOCC, per quanto di competenza. TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Art. 4 Attività sindacali 1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l Amministrazione. Art. 5 Rapporti tra Dirigente e RSU 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, l RLS può essere designato anche all interno del restante personale in servizio e rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, fatti salvi casi di particolare urgenza e/o gravità. 3. L indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l incontro, nonché il luogo e l ora dello stesso. 4. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: a. per la parte pubblica: dal Dirigente scolastico; b. per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL La riunione è valida quando ad essa partecipino il Dirigente scolastico e la maggioranza della RSU, o, in difetto della stessa per obiettivi impedimenti (ad esempio dimissioni, decadenza ), la RSU viene integrata da rappresentanti delle OO.SS. territoriali. Gli accordi devono essere sottoscritti dal Dirigente scolastico e dalla parte sindacale. Art. 6 Contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa d istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all applicazione della clausola di salvaguardia di cui all articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/ Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo 2

3 sull attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d istituto e per l attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l); d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). Art. 7 Informazione preventiva e successiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e. utilizzazione dei servizi sociali; f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g. tutte le materie oggetto di contrattazione. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani; c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Il Dirigente fornisce l informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l eventuale documentazione. Art. 8 Informazione successiva 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 3

4 b. verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse. Il Dirigente fornisce l informazione preventiva e successiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l eventuale documentazione. L informazione preventiva e successiva si intende resa anche tramite comunicazione scritta, salva la facoltà della RSU di richiedere integrazione di informazioni. Art. 9 Bacheca sindacale La RSU e le OOSS rappresentative dispongono di una bacheca sindacale in ciascun plesso dell Istituto. La bacheca è posta in luogo visibile e di comune passaggio, in modo da fornire la massima visibilità e pubblicità alle informazioni ivi riportate. La RSU e i rappresentanti delle OOSS rappresentative sono responsabili dell affissione in essa dei documenti relativi all attività sindacale. Alla RSU è assegnato uno spazio bacheca sindacale sul sito istituzionale della scuola di propria competenza. Art 10 - Agibilità sindacale Alla R.S.U è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla R.S.U. ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in segreteria. Per le comunicazioni esterne è consentito l uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e fotocopiatore, nonché l uso del personal computer, compreso l uso della posta elettronica, previa comunicazione al Dirigente scolastico. Art Contingente di personale in attuazione legge 146/90 Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessarie a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero si fa riferimento alla normativa vigente. 1) Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla organizzazione del servizio, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni essenziali: Per garantire l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n 2 assistenti amministrativi, n 1 assistente tecnico e n 2 collaboratori scolastici; Per garantire lo svolgimento degli esami finali:n 2 assistenti amministrativi, n 1 assistente tecnico e n 2 collaboratori scolastici; Per garantire il Pagamento degli stipendi: DSGA, 2 assistenti amministrativi, 1 collaboratore scolastico, 1 assistente tecnico 2) In caso di assemblee sindacali, qualora non si dia luogo all interruzione delle lezioni e l assemblea riguardi anche il personale ATA, saranno in ogni caso assicurati i servizi minimi essenziali tramite: n. 2 collaboratori scolastici presso il plesso Scientifico, n. 1 collaboratore scolastico per il plesso Classico ; per il funzionamento del centralino telefonico, n. 1 unità di personale amministrativo presso il plesso Scientifico ; per il funzionamento amministrativo generale essenziale, n. 1 unità di personale amministrativo presso il plesso Scientifico. Il presente comma integra l Art. 12 del CII. 3) Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all albo della scuola l ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. 4) Ai fini dell individuazione del personale di cui al comma 3, il Dirigente scolastico e la RSU si avvalgono della disponibilità dichiarata dagli interessati; in assenza della stessa si procede mediante sorteggio con rotazione. 4

5 Art. 12 Assemblea in orario di lavoro Possono indire, ai sensi dell art. 8 del CCNL 24/07/2003, a livello di istituzione scolastica le assemblee sindacali i seguenti soggetti: la RSU unitariamente; una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto singolarmente o congiuntamente; la RSU congiuntamente ad una o più delle organizzazioni sindacali citate al precedente punto; L indizione dell assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo. La mancata comunicazione di adesione implica la rinuncia a partecipare e l obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. Il personale che partecipa all'assemblea, alla scadenza della stessa, riprende il servizio di competenza. La dichiarazione individuale di partecipazione alle assemblee di Istituto e cittadine regolarmente convocate, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell orario di assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo delle 10 ore annuali pro capite ed è irrevocabile. Il giorno delle assemblee sindacali sarà applicato un orario di lavoro convenzionale che è dalle ore 8.00 alle ore Nel caso in cui la riunione sindacale venga convocata per le prime due ore sarà richiesto il rientro in servizio alle ore Art. 13 Permessi retribuiti e non retribuiti della RSU Ai sensi dell art. 4, comma1, lett. a) del CCNQ 17 ottobre 2013, spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La RSU comunica al Dirigente l intenzione di usufruire dei permessi con almeno due giorni di anticipo. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La richiesta di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti va inoltrata al Dirigente almeno due giorni prima, a cura dell organizzazione sindacale di appartenenza. TITOLO TERZO AREA DEL PERSONALE Art. 14 Ferie e permessi 1. Per il personale docente la fruizione dei giorni di ferie avviene, esclusivamente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. L eventuale concessione di ferie al personale docente durante il periodo di attività didattiche, avviene comunque senza aggravio di oneri per l Amministrazione. 2. Tutto il personale ha diritto ad usufruire di permessi per motivi personali o familiari, tramite domanda inoltrata di norma al Dirigente entro due giorni dalla fruizione. 3. Tutto il personale ha diritto ad usufruire di permessi per l aggiornamento. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente funzionamento del servizio, le parti stabiliscono quanto segue: a. potranno usufruire di permessi per l aggiornamento, coincidenti nello stesso giorno, al massimo due docenti per ciascun indirizzo dell Istituto e due unità di personale ATA. b. in caso di eccedenza di richieste, sarà soddisfatta la domanda prodotta in relazione all ordine di tempo e, in caso di contestualità, l anzianità di servizio del beneficiario; c. in relazione alle effettive circostanze, il Dirigente può derogare ai vincoli di cui ai punti precedenti concedendo un maggior numero di permessi concomitanti. 5

6 4. I permessi di cui all art. 33, comma 3 della L 104/1992 devono essere usufruiti in giornate non ricorrenti. Il personale beneficiario è tenuto ad inviare al Dirigente, entro il secondo giorno lavorativo del mese, un piano di utilizzo mensile dei permessi. Eventuali deroghe saranno concesse solo in casi motivati. Art. 15 Personale docente 1. I docenti sono assegnati alle classi e ai plessi con provvedimento del Dirigente, nel rispetto delle norme di legge, dei Regolamenti, delle Ordinanze e dei criteri stabiliti dagli OOCC. 2. L attività di insegnamento è distribuita in non meno di cinque giorni settimanali. Il Dirigente provvede alla definizione dell orario settimanale e giornaliero dei docenti in rapporto alle esigenze organizzative, didattiche e di servizio, sentiti i desiderata degli interessati che comunque non potranno costituire vincolo alle sue prerogative, stabilite dalla legge. 3. Il servizio dovuto ma non prestato a causa di eventuale riduzione di servizio dovuta ad attivazione di orario provvisorio, sarà recuperato da ciascun docente nel corso dell anno scolastico per la copertura di supplenze brevi e/o per l ampliamento dell offerta formativa finalizzata al recupero, secondo un piano orario concordato con il Dirigente. Il recupero del servizio dovuto ma non prestato potrà essere effettuato entro i due mesi successivi all entrata in vigore dell orario definitivo di servizio e non potrà superare le 2 ore eccedenti l orario settimanale. 4. Per la sostituzione del personale assente si procederà secondo il seguente ordine di priorità: a) docente con disponibilità oraria per completamento cattedra; b) docente con obbligo di recupero di permesso; c) docente con disponibilità ad effettuare ore eccedenti; d) docenti di potenziamento, con variazione del programma di attività fino a 10 giorni consecutivi. e) docente di sostegno, in caso di assenza dello studente coaffidato; 5. La sostituzione del personale potrà essere effettuata dai docenti a seguito di disposizione di servizio del Dirigente o di altri da questi delegato, salva la corresponsione della retribuzione per l orario di servizio eccedente. Art Personale docente di potenziamento 1. I docenti di potenziamento sono utilizzati per le attività deliberate dal Collegio dei docenti in relazione agli obiettivi del comma 7 della legge 107/2015, così come individuati nel fabbisogno di cui alla nota ministeriale del Il collegio dei docenti può apportare eventuali revisioni del POF in corso di anno tenendo conto delle competenze dei docenti, delle classi di concorso loro assegnate e dei bisogni formativi emergenti in sede di valutazione iniziale, intermedia e finale. 3. Il dirigente scolastico assegna i docenti alle classi/attività e alle aree di intervento, rispettando i criteri generali del Consiglio d Istituto e le proposte del Collegio, e definisce inoltre le attività funzionali di cui all art.29 del CCNL. In sede di Collegio docenti si farà specifico riferimento in merito al ruolo/contributo sulla valutazione degli alunni ai sensi del DPR 122/ Il docente di potenziamento può essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni. L utilizzo per le supplenze fino a 10 giorni sarà utilizzato in relazione alle priorità definite nell art. 15, con priorità per le classi nelle quali è già prevista un attività programmata, e nei limiti della necessità di assicurare al docente neo-immesso l effettuazione del servizio per almeno 180 giorni e lo svolgimento di insegnamento/attività didattiche per i 120 gg previsti dal DM 850/15. 6

7 Art. 17 Collaborazione plurime del personale docente 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall art. 35 del vigente CCNL. 2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell istituzione scolastica che conferisce l incarico. Art. 18 Personale ATA 1. Il Dirigente assegna il personale ATA alle sedi e ai reparti dell IS secondo i seguenti criteri: - continuità di servizio; - competenze e attitudini specifiche; - disponibilità. Restano salve le prerogative del Dirigente, stabilite dalla legge, di derogare ai principi di cui sopra al fine di assicurare la più efficace ed efficiente organizzazione del servizio. 2. L orario di servizio è disposto dal Dirigente sulla base della proposta del Piano delle attività del personale ATA elaborata dal DSGA, in coerenza al POF, e pubblicato all Albo della scuola. 3. L orario di servizio, pari a 36 ore settimanali, può essere articolato per l intero anno scolastico o, compatibilmente con le esigenze organizzative, per porzioni di esso in modo flessibile, ovvero con anticipazioni e posticipazioni dell orario di servizio, da comunicare con un piano mensile di attività. Il servizio dovuto ma non prestato sarà recuperato con rientri pomeridiani disposti secondo principi di rotazione e disponibilità. Art. 19 Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente sentito il DSGA può disporre l effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l orario d obbligo. 2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 4. Per particolari attività il Dirigente sentito il DSGA può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI Art. 20 Fondo per la contrattazione integrativa 1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da: a. Fondo dell istituzione scolastica erogato dal MIUR; b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; c. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici precedenti; d. altre risorse provenienti dall Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; e. eventuali contributi dei genitori; 7

8 2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell art. 6, co. 1, lett. b. Art. 21 Fondi finalizzati 1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: Funzioni strumentali al POF 3.025,66 Incarichi specifici del personale ATA 1.768,80 Attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 2007) 1.749,97 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti ,78 Ulteriori finanziamenti Corsi di recupero a.s. 2013/ /15 (L/S ,73 pagabili fuori Cedolino Unico) 8.565,73 CAPO II UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO Art. 22 Finalizzazione del salario accessorio 1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l efficienza dell istituzione scolastica, riconoscendo l impegno individuale e i risultati conseguiti. Art. 23 Criteri per la suddivisione del Fondo dell istituzione scolastica 1. Le risorse del Fondo dell istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente ,28(74%) e per le attività del personale ATA 9.858,66 (26%). 2.Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell anno scolastico successivo. 3. Dalla disponibilità destinata ai docenti saranno accantonati gli importi previsti per la retribuzione dei collaboratori del dirigente scolastico ai sensi dell art. 25 comma 5 del D. Lvo 165/01 e dell art. 34 del CCNL. 4. Dalla disponibilità destinata al personale ATA saranno accantonati gli importi previsti per la retribuzione della sostituzione del DSGA. 5. In caso di assenza o mancato svolgimento dell incarico (nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno), il compenso sarà rapportato al periodo di effettivo svolgimento (in decimi). 8

9 Art. 24 Stanziamenti 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all articolo 19, sulla base della delibera del Consiglio d istituto, di cui all art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: a. supporto alle attività organizzative (CCNL 88, 2f - art. 25 c5 del D. Lvo 165/01 e dell art. 34 del CCNL.): 7.700,00 (20% del FIS) b. incarichi aggiuntivi di supporto alla organizzazione della didattica (art. 88, comma 1 e comma 2K del CCNL/2007): 8.855,00 (23% del FIS) c. progetti e attività di arricchimento dell offerta formativa e del curricolo (CCNL 88, comma 2b - art 19 lettere q e r : 2.765,00 (7% del FIS). d. Corsi di recupero e sportello didattico (CCNL 88, comma 2c): 8.540,00 (23% del FIS). 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: A. Prestazioni aggiuntive (art 88 c2 lett E): 4.580,50 (13% del FIS) B. Funzione vicaria del DSGA (Art 88 c2 lett i e J): 858,66 (2% del FIS) C. Compensi POF (art. 88 c2 lett K) (12% del FIS) 3. Le attività del Fondo riservate al personale docente e ATA sono ripartite secondo le specificità indicate nell Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Contratto Art. 25 Attività sportiva Ai sensi dell Art. 3 del presente contratto viene stabilito che i compensi accessori per le attività sportive complementari saranno corrisposti così come previsto dall Art. 87 del CCNL in vigore, e verranno erogati al personale docente di scienze motorie fino alla concorrenza massima di 6 ore settimanali oltre l orario di servizio di 18 ore, per uno stanziamento complessivo non superiore ad 1.749,97. Art. 26 Funzioni Strumentali Le Funzioni strumentali al POF sono attribuite secondo la procedura prevista dall art. 33 del CCNL 06/09. Per quanto riguarda il compenso, si stabilisce di ripartire le risorse sulla base della complessità e dei compiti assegnati a ciascuna Funzione Strumentale.Viste le Funzioni Strumentali designate dal Collegio dei docenti con delibera del 9 ottobre Funzione Strumentale Compenso Orientamento 705,00 3 INVALSI 550,00 1 Visite guidate e viaggi di istruzione 500,00 1 Sito Web 750,00 1 Gruppo H 520,00 2 Numero persone Art. 27 Valorizzazione del merito del personale docente 9

10 1. L attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. Art Conferimento degli incarichi 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Art Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 1. Le attività aggiuntive, svolte nell ambito dell orario d obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all orario d obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio. Art. 30 Prestazioni aggiuntive del personale ATA. Riposo compensativo Le prestazioni aggiuntive del personale ATA possono essere compensate, in alternativa alla corresponsione della retribuzione accessoria, tramite recupero compensativo. Analogamente, per le prestazioni aggiuntive del personale ATA non previste nel Piano delle Attività predisposto dal DSGA, ma che si dovessero comunque rendere necessarie per garantire la regolare ed efficace erogazione del servizio, il Dirigente, sentito il DSGA, disporrà i corrispondenti recuperi compensativi. Art Incarichi specifici 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare ai sensi dell Art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL in vigore. 2. Il Dirigente, sentito il DSGA, conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità degli interessati b) comprovata professionalità specifica c) continuità di servizio d) anzianità di servizio e) turnazione 3. Gli incarichi specifici attribuiti al personale ATA beneficiario della posizione di cui all Art. 7 del CCNL 2005, ovvero titolari della seconda posizione economica Art. 2 comma 3 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, non sono retribuiti. 4. Per l a.s. in corso, visto il Piano delle Attività predisposto dal DSGA, si dispongono i seguenti incarichi specifici: Assistenti amministrativi UNITA Retribuzione 1 Collaborazione sito web, implementazione protocollo 1 SI informatico 2 Gestione Registro elettronico 1 SI 3 Espletamento orario di servizio su due plessi 1 SI 4 Coordinamento dell'area alunni e dell'area patrimoniale con piena autonomia anche nelle trasmissioni telematiche 1 NO 10

11 5 Funzioni vicariali, coordinamento e raccordo uffici e sedi 1 NO 6 Diretta collaborazione con DSGA di coordinamento dell'area personale con piena autonomia 1 NO Assistenti tecnici UNITA Retribuzione 1 Assistenza tecnica straordinaria della strumentazione 2 NO informatica 2 Assistenza tecnica straordinaria lab fisica e chimica dei due plessi 1 NO Collaboratori scolastici UNITA Retribuzione 1 Assistenza alla persona, ai diversabili, 1 SI 2 Attività di primo soccorso 1 SI Assistenza alla persona, ai diversabili, attività di primo 4 NO 3 soccorso 4 Centralino e servizio di portineria 1 NO 2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono così destinate: ,80 per n. 3 unità di assistenti amministrativi ,00 per n. 2 unità di collaboratori scolastici. CAPO V FUNZIONI STRUMENTALI AL POF E INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA TITOLO QUINTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/ Al RSPP, se interno, compete il compenso attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR Art Le figure sensibili 1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: - addetto al primo soccorso - addetto al primo intervento sulla fiamma 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso 3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. TITOLO SESTO DISPONIBILITA RESIDUE E SALVAGUARDIA FINANZIARIA Art. 34 Disponibilità residue e ulteriori risorse 11

12 Le eventuali ulteriori risorse non vincolate assegnate all IS con competenza contabile relativa all a.s. in corso, nonché le disponibilità residue non finalizzate rinvenenti dal mancato utilizzo, totale o parziale, delle attività e progetti di cui alla ripartizione del trattamento economico accessorio di cui agli Artt. 19 e 20 del Contratto, saranno utilizzate dal Dirigente per l attivazione di ulteriori corsi di recupero a valere sull a.s. in corso e/o su quello successivo. Art. 35 Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente potrà sospendere, parzialmente o totalmente, l esecuzione delle clausole del contratto dalle quali derivino oneri di spesa esorbitanti le effettive disponibilità finanziarie dell Istituto. 2. Nel caso in cui l incapienza del MOF, a qualsiasi causa dovuta, sia accertata quando le attività previste siano state già svolte, parzialmente o totalmente, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. TITOLO SETTIMO - PIANO DELLE PERFORMANCE E NORME FINALI Art. 36 Natura premiale della retribuzione accessoria. Piano delle performance 1. In applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 150/2009, le attività e i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 3. In coerenza con gli obiettivi generali del POF, il sistema di Autovalutazione di Istituto provvede a stilare, su base annuale o pluriannuale, il Piano delle performance, comprensivo dei relativi indicatori di efficacia per i corsi di recupero e per i progetti finanziati tramite FIS. 4. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente può disporre, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi programmati e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente, fornendo informazione preventiva agli interessati e alle RSU. 5. Sulla scorta degli indicatori di cui al precedente punto 3, i progetti didattici finanziati tramite FIS che saranno oggetto di valutazione negativa da parte degli OOCC competenti, saranno rimossi dal Piano dell offerta formativa a valere sull a.s. successivo. Art. 37 Stipula ed entrata in vigore del Contratto. Entro cinque giorni dall Accordo tra le parti, il Contratto viene inviato ai Revisori dei conti per il parere di compatibilità economico-finanziaria, corredato dalla Relazione illustrativa del Dirigente e dalla Relazione tecnico-finanziaria del DSGA. Qualora i Revisori dei conti esprimano parere positivo, o non esprimano rilievi negativi entro trenta giorni dall invio, le parti si impegnano formalmente a sottoscrivere la stipula definitiva del Contratto senza ulteriori modifiche dello stesso. A far data dalla stipula definitiva, il Contratto produce i suoi effetti, viene inviato entro cinque giorni all ARAN e al CNEL congiuntamente alla Relazione 12

13 illustrativa del Dirigente e dalla Relazione tecnico-finanziaria del DSGA, e pubblicato all Albo online dell Istituto. PARTE SINDACALE RSU F.to Bottalico Anna Maria f.to Esposto Giuseppe f.to Rinaldi Apollonia PARTE PUBBLICA f.to Il Dirigente scolastico (Prof. Francesco Di Palma) RSA UIL Saracino Antonio ORGANIZZAZIONI SINDACALI CISL UIL SNALS CGIL 13

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