Scritto da Redazione Martedì 24 Gennaio :35 -
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- Eduardo Rostagno
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1 Mi è stato chiesto un parere sulle ricadute, rispetto all utilizzo delle armi in servizio, nel caso in cui un Agente di Polizia Municipale, titolare di porto d armi ed anche Ausiliario di Pubblica Sicurezza, dopo essersi visto revocare, per vicende giudiziarie personali, sia la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza che il porto d armi, venga assolto con sentenza definitiva dalle accuse a suo carico e gli venga nuovamente conferita la qualifica di Agente di P.S.. 1. Per poter affrontare compiutamente il tema proposto sembra opportuno prendere in considerazione, preliminarmente, l aspetto relativo all armamento del Corpo della Polizia Municipale. Mi rendo conto che quello dell armamento delle forze di Polizia Municipale è un problema da voi molto sentito e, perciò, sicuramente anche noto, ma credo sia comunque utile passare in rassegna la normativa che lo governa. La disciplina della materia è contenuta nella Legge n. 65 del Legge quadro sull ordinamento della Polizia Locale e nel Decreto del Ministero dell Interno del n. 145 norme concernenti l armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Dalla lettura combinata di tali disposizioni si ricava che l art. 5, comma 5 della Legge quadro 65/1986 (così come modificato dall art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n.127) stabilisce che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell ambito territoriale dell ente di appartenenza e nei casi di cui all art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell interno, sentita l Associazione nazionale dei comuni d Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle 1 / 5
2 armi in dotazione e l accesso ai poligoni di tiro per l addestramento al loro uso. Il regolamento che stabilisce la tipologia delle armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza è, appunto, il Decreto del Ministero dell Interno 14 marzo 1987 n. 145 che, all art. 4 stabilisce che l arma in dotazione agli addetti di cui all art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. Lo stesso regolamento può altresì determinare: a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all art. 1. Ricapitolando, quindi, gli operatori di Polizia Municipale con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza possono portare soltanto la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione. Per i servizi di rappresentanza può essere prevista una sciabola. Per i soli servizi di polizia rurale e zoofila può essere loro attribuito un fucile. Ora, può essere interessante comprendere a quali condizioni ed in che modo agli addetti al servizio di polizia municipale viene conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza. Ebbene, l art. 5 della legge quadro 65/1986 rubricato Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, al comma 1 stabilisce che Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria,..; b) servizio di polizia stradale,..; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell art. 3 della presente legge ed al comma 2 stabilisce 2 / 5
3 A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Pertanto, allorché, su disposizione del Prefetto, viene conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, previa deliberazione del Consiglio Comunale, gli agenti possono portare l arma senza bisogno di licenza. Come detto, quindi, per il porto d arma non vi è necessità di licenza. 2. Fatta questa premessa chiarificatrice, si può ora passare a dare risposta al quesito tenendo presente che, nel caso prospettato, l Agente di Polizia Municipale era anche titolare di porto d armi rilasciatogli prima che conseguisse la qualifica di agente di P.S. - che gli era stato poi revocato, insieme alla qualifica di Agente di P.S., allorchè era incorso nelle vicende giudiziarie penali. Ciò che mi si chiede è capire cosa succede, rispetto all uso dell arma di servizio, nel momento in cui al soggetto, definitivamente assolto dalle accuse penali, viene nuovamente conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. La risposta più logica ed immediata sembrerebbe essere quella per la quale, una volta conseguita di nuovo la qualifica di Agente di P.S., il soggetto in questione possa automaticamente ottenere l assegnazione dell arma in forza del disposto dell art.5, comma 5 della Legge quadro 65/1986 per il quale, ricordiamo, gli addetti al servizio di polizia municipale cui è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica scurezza possono portare le armi in dotazione senza licenza, in quanto l autorizzazione consegue all attribuzione della qualifica di agente di P.S.. 3 / 5
4 Questa soluzione è appunto quella che la Terza Sezione del Consiglio di Stato, investito di una vicenda del tutto simile a quella oggetto del presente parere, ha adottato nella recente sentenza n. 690/16, depositata il 19 febbraio Il caso deciso dal Consiglio di Stato riguardava infatti un ufficiale di Polizia Municipale che aveva subito la revoca del porto d armi per pendenze penali poi conclusesi con una sentenza irrevocabile di assoluzione. Dopo che gli era stata di nuovo conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, aveva chiesto al Sindaco l assegnazione in via continuativa dell arma di servizio e, non ottenendo alcun riscontro, si era attivato amministrativamente chiedendo al Prefetto la revoca del divieto di detenere armi evidenziando nella relativa istanza: a) la conclusione favorevole delle vicende giudiziarie che lo avevano riguardato; b) la rinnovata attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza; c) la necessità dell arma per poter svolgere il proprio servizio in condizioni di sicurezza. Il Prefetto, senza tener conto della recente attribuzione della qualifica, aveva adottato un decreto di reiezione dell istanza. Avverso e per l annullamento di tale diniego l ufficiale aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale, che però respingeva il ricorso in quanto dall istruttoria sarebbero emersi, a carico del ricorrente, elementi tali da farlo ritenere secondo una valutazione probabilistica carente del requisito della buona condotta ed inaffidabile sul corretto uso delle armi. 4 / 5
5 3. Chiamato a decidere sull appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. Campania, il Consiglio di Stato, valorizzando il primo motivo di ricorso, ha ritenuto l illegittimità del diniego per palese contraddizione con il precedente provvedimento del Prefetto di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, che consente di portare armi senza licenza (art. 5, comma 5, L. n. 65/1986). Appare chiaro, quindi, che il Prefetto non può contemporaneamente riassegnare la qualifica di Agente di P.S. e negare l uso dell arma di ordinanza. Nella sentenza del Consiglio di Stato si legge infatti: È stato correttamente ritenuto in giurisprudenza che la valutazione sull attribuzione all interessato della qualifica di agente di P.S. ha un valore sicuramente assorbente rispetto a quella relativa alla possibilità per lui di detenere armi, tanto che in forza della più volte citata norma, le armi possono essere portate anche senza licenza, con una valutazione che resta di esclusiva spettanza del Consiglio Comunale. Sulla scorta di tali argomenti, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l appello ed ha annullato il provvedimento impugnato. Avv. Massimo Biffa Roma, 24 gennaio / 5
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