IL PERCORSO NORMATIVO. Dott. Rossana Prola

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1 IL PERCORSO NORMATIVO Dott. Rossana Prola

2 NUOVO ASSETTO COMPETENZE modifica Titolo V Costituzione leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 e il successivo referendum confermativo del 7 ottobre 2001 la sanità è materia concorrente Lo Stato non ha più potestà legislativa in tutte le materie (prima non si limitavano a fissare i principi fondamentali ma una disciplina completa della materia) Le Regioni possono avere potestà legislativa Stato e Regione hanno autonomia ma devono collaborare per realizzare sistemi efficienti a tutela di un interesse pubblico

3 Evoluzione della normativa sugli impianti natatori Circolare n 16 del Ministero dell Interno 15/02/1951 Circolare n 128 Ministero della Sanità 16/02/1971 Circolare n 86 Ministero della Sanità 15/06/1972 Atto di Intesa Stato e Regioni 11/07/1991 Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 Norma UNI emanata nel 1997 e modificata nel 2006

4 Atto di Intesa Stato e Regioni 11/07/1991 Documento importante e completo, stabilisce i criteri di progettazione dei locali e le caratteristiche chimico-fisiche dell acqua di approvvigionamento e di vasca. L intento legislativo è quello di farlo recepire da ogni Regione. A causa di numerose preoccupazioni emerse da parte degli operatori del settore, soprattutto piccoli costruttori e proprietari di alberghi, camping, residence, il Ministro della Sanità chiede alle Regioni di non applicare l Atto in attesa di una prossima revisione, che non arriverà mai. Molte Regioni recepiscono ugualmente l Atto; Altre (come il Veneto e la Lombardia) tengono fede alla Circolare 128; Altre, come l Emilia Romagna, emanano un proprio atto legislativo regionale; In moltissimi regolamenti ASL a livello locale vengono recepite le indicazioni di tipo strutturale previste nell Atto.

5 Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi Ambito di applicazione: impianti omologabili nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI Art. 14: Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 mq. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq. Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore in possesso di detta abilitazione.

6 Norma UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione è : Associazione senza fine di lucro avente lo scopo di emanare e di promuovere la diffusione e l adozione delle norme tecniche Gruppo di lavoro: CONI FIN Gestori Costruttori piscine AUSL e altri esperti regionali

7 Che cosa sono? NORME UNI Documenti che definiscono le caratteristiche ( dimensionali, prestazionali, ambientali, ecc.) di un prodotto processo o servizio secondo lo stato dell arte e sono il risultato del lavoro di esperti in Italia e nel mondo. Che valore hanno? Norme di applicazione volontaria, che forniscono elementi certi agli operatori e possono avere rilevanza contrattuale. Solo se richiamate nei documenti legislativi diventano cogenti.

8 La normazione attuale ACCORDO 16/01/2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Traccia linee comuni che le singole Regioni devono recepire. L Allegato1 delinea i requisiti igienici dell acqua e tecnici di illuminazione, termoventilazione ed acustica che sono validi su tutto il territorio nazionale.

9 ACCORDO 16/01/2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine a uso natatorio Parti dell accordo Testo (articolato in 9 punti): Definizione Classificazione delle piscine Campo di applicazione e finalità Dotazione di personale attrezzature e materiali Controlli Controlli interni Controlli esterni Sanzioni Riserva per campeggi, strutture turistiche etc. Allegato 1 e Tabella A: livelli essenziali minimi da garantire su tutto il territorio nazionale fissati dal Ministero Salute, modificabili solo con nuovo accordo. ( Requisiti igienico-ambientali testo allegato ha valore tecnico)

10 Definizione Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi. Classificazione Destinazione: Destinata ad utenza pubblica Inserite in condomini Ad usi specili (terme, riabilitazione, cura etc.) Caratteristiche ambientali e strutturali: Scoperte Coperte Tipo misto Convertibili

11 Classificazione Tipologia vasche: Per nuotatori (norme Fin-Fina) Per tuffi o attività subacquee Ricreative Per bambini (profondità 60 cm) Polifunzionali Ricreative attrezzate (acquascivoli, onde, fondi mobili etc.) Per usi riabilitativi (controllo sanitario specialistico) Per usi curativi e termali (controllo sanitario specialistico)

12 Campo di applicazione Piscine pubbliche o private destinate utenza pubblica: Piscine pubbliche Piscine ad uso collettivo Impianti finalizzati al gioco acquatico Tutte le piscine tranne: Piscine terapeutiche Piscine alimentate con acqua di mare Piscine termali Finalità Dettare i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

13 Dotazione di personale Il titolare dell impianto individua i soggetti: Responsabile della piscina Responsabile della sicurezza dei bagnanti Responsabile degli impianti tecnologici Le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni. L assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l orario di funzionamento della piscina. L assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

14 Controlli Interni ( Responsabile della gestione della piscina) Esterni ( Azienda Unita' Sanitaria Locale) Controlli Interni Secondo protocolli di gestione e autocontrollo DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIO a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari b) Individuazione dei pericoli e delle misure preventive c) Individuazione dei punti o delle fasi critiche d) Sistema di monitoraggio; e) Individuazione delle azioni correttive; f) Verifiche del piano e riesame periodico, delle analisi dei rischi,ecc..

15 Altri compiti del responsabile della piscina Garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio; Redigere un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l indicazione: Della dimensione e del volume di ciascuna vasca Il numero e la tipologia dei filtri La portata delle pompe. Il sistema di manutenzione, ecc. Redigere un registro dei controlli dell acqua in vasca contenente: Gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, ph La lettura del contatore di mandata dell acqua di immissione Le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati per la disinfezione dell acqua La data di prelievo dei campioni per l analisi dell acqua Il numero dei frequentatori dell impianto Provvedere per la soluzione dei problemi e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute deve darne tempestiva comunicazione all Azienda unità sanitaria locale. Disporre per un periodo di almeno due anni della documentazione per le verifiche dell'azienda sanitaria

16 Controlli Esterni Saranno effettuati dall'azienda unita' sanitaria locale ( secondo criteri stabiliti da ciascuna regione): Sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza Secondo modalità e frequenza tarate sugli impianti esistenti Protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto. CAMBIANO I RAPPORTI TRA USSL E GESTORI Da vessatorio tra controllore e controllato A un processo di collaborazione e di crescita tecnica

17 Sanzioni Al responsabile della piscina Stabilite con criteri e modalità indicate dalle regioni Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale ACCORDO NON È ATTO NORMATIVO E un accordo politico-istituzionale che impegna le Regioni a produrre atti coerenti con la disciplina concordata

18 Riserva per piscine turistico-ricettive Le piscine delle strutture: Turistico recettive Campeggi e villaggi turistici Delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati Sono normate dalle Regioni con propri atti specifici, potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

19 Allegato 1 Tabella A Requisiti chimico-microbiologici dell acqua Acqua di approvvigionamento: (campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione) Acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti. (campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento) Acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti. (campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca)

20 PARAMETRO Tabella A Requisiti dell acqua in immissione e contenuta in vasca ACQUA DI IMMISONE ACQUA DI VASCA Requisiti fisici Temperatura: Vasche coperte in genere Vasche coperte bambini Vasche scoperte PH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il ph dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l azione disinfettante. Torbidità in Si O2 Solidi grossolani Solidi sospesi Colore Requisiti chimici Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono Acido isocianurico Sostanze organiche (analisi al permanganato) Nitrati Flocculanti Requisiti microbiologici Conta batterica a 22 Conta batterica a 36 Eschericchia coli Enterococchi Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa 24 C - 32 C 26 C- 35 C 18 C 30 C mg/l SiO2 (o unità equivalenti di formazina) Assenti 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm) Valore dell acqua potabile 0,6 1,8 mg/l Cl2 0,2 mg/l Cl2 0,4 1,6 mg Cl2 0,05 mg/l Cl2 0,01 mg/l O3 75 mg/l 2 mg/l di O2 oltre l acqua di approvvigionamento Valore dell acqua potabile 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato) 100 ufc/1 ml 10 ufc/1 ml 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml 24 C - 30 C 26 C - 32 C 18 C - 30 C mg/l Si O2 (o unità equivalenti di formazina) Assenti 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 µm) 5mg/l Pt/Co oltre quello dell acqua di approvvigionamento 0,7 1,5 mg/l Cl2 0,4 mg/l Cl2 0,4 1,0 mg/l Cl2 0,2 mg/l Cl2 0,01mg/l O3 75 mg/l 2 mg/l di O2 oltre l acqua di immissione. 20 mg/l NO3 oltre l acqua di approvvigionamento 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato) 200 ufc/1ml 100 ufc/1ml 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml 1 ufc/100 ml 1ufc/100 ml

21 Sostanze da utilizzare per il trattamento dell acqua Disinfettanti Ozono, Cloro liquido, Ipoclorito di sodio, Ipoclorito di calcio, Dicloroisocianurato sodico anidro, Dicloroisocianurato sodico biidrato, Acido tricloroisocianurico. Flocculanti Solfato di alluminio (solido), Solfato di alluminio (soluzione), Cloruro ferrico, Clorosolfato ferrico, Polidrossicloruro di alluminio, Polidrossiclorosolfato di alluminio, Alluminato di sodio (solido), Alluminato di sodio(soluzione). Correttori di ph Acido cloridico, Acido solforico, Sodio idrossido, Sodio bisolfato, Sodio bicarbonato. Antialghe N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro, Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro) Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

22 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione Temperatura dell aria non inferiore alla temperatura dell acqua in vasca; Umidità relativa dell aria non superiore in nessun caso a 70%; Velocità dell aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non superiore a 0,10 m/s; Ricambio di aria esterna di almeno 20 m 3 /h per metro quadrato di vasca; Il ricambio dell aria non inferiore a 4 volumi/h e temperatura non inferiore a 20 C nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso).

23 Requisiti Illuminotecnici Condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d acqua non inferiore in nessun punto a 150 lux. Livello medio di illuminazione artificiale almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici, nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) Negli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Impianto di illuminazione di emergenza. per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica

24 Requisiti acustici Tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec.; I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

25 Regioni Hanno recepito l Accordo ( nota, delibera di giunta ) ma è entrato in vigore subito solo l Allegato 1 e tabella A ( livelli essenziali )

26 I punti principali sono: LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 La legge NON si applica a: Piscine in strutture di cura Piscine destinate alla riabilitazione Piscine destinate ad usi estetici Piscine termali La classificazione delle piscine, seppure semplificata, è dell Accordo Stato Regioni del 2003; la stessa Le sezioni pubblico, vasche natatorie e di balneazione, servizi, attività ausiliarie devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull abbattimento delle barriere architettoniche;

27 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 Viene istituito un regolamento regionale (non ancora emanato) che definisce: a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, vi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili; b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca; c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli; d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all'articolo 16 e) le deroghe ai sensi dell'articolo 9, comma 5; (Requisiti igienico-sanitari dell acqua, deroga alla potabilità dell acqua di approvvigionamento) f) le deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 3 (nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme).

28 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 I regolamenti comunali hanno 180 giorni di tempo per adeguarsi a quanto previsto dal regolamento regionale; Per quanto riguarda le caratteristiche generali delle piscine praticamente tutti i punti vengono demandati al regolamento regionale, tranne la richiesta che l area di insediamento della piscina sia raggiungibile dai mezzi di servizio e di soccorso e la necessità che l acqua di approvvigionamento risponda alle esigenze di potabilizzazione, fatto salvo le deroghe previste dal regolamento regionale; Per quanto riguarda i requisiti impiantistici sono incluse nelle disposizioni della legge anche le piscine alimentate con acqua di mare; Le vasche vanno completamente svuotate almeno una volta l anno e comunque all inizio di ogni apertura stagionale;

29 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 Sono previste dal regolamento regionale forme di incentivazione per sistemi a basso impatto ambientale nella gestione (che verranno meglio specificati nel regolamento); Deve essere redatto e chiaramente esposto un regolamento interno della piscina; Deve essere individuata dal titolare dell impianto la figura del responsabile della piscina (che può essere il titolare stesso) che deve garantire l igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine; Vengono inoltre individuate le figure dell assistente bagnanti (brevetto FIN o SNS) e dell addetto agli impianti tecnologici; Il numero di assistenti bagnanti è determinato dal regolamento regionale;

30 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 NON E OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELL ASSTENTE BAGNANTI per le piscine private ad uso collettivo:sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa; in questo caso il responsabile della piscina deve informare gli utenti del fatto che la piscina non è sorvegliata e deve impedirne l accesso ai minori di 14 anni non accompagnati;

31 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 Per quanto riguarda l addetto agli impianti tecnologici non è richiesta nessuna abilitazione specifica, in merito la legge riporta solamente la frase: L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti; Per quanto riguarda le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico (articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3)) il titolare della piscina deve richiedere al comune in cui ha sede l impianto l autorizzazione all esercizio. Entro 90 giorni il comune, previo parere favorevole della ASL, rilascia l autorizzazione o comunica e motiva il diniego; Per le piscine private ad uso collettivo (art. 3, comma 1, lettera a) numero 2)) è sufficiente presentare una DIA, che entro 60 giorni, sentito il parere della ASL, viene accettata o respinta;

32 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 Per quanto riguarda i controlli interni ed esterni non vi sono novità rispetto a quanto indicato dall Accordo Stato Regioni del 2003, fermo restando il fatto che le modalità di redazione del piano di autocontrollo sono demandate al regolamento regionale; LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE È QUELLA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (che ancora non c è )

33 SANZIONI LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 Esercizio della attività senza autorizzazione o senza DIA : da euro 500 a euro più l immediata chiusura dell impianto; Mancanza della documentazione relativa all autocontrollo: da euro 500 a euro più l immediata chiusura dell impianto; Mancanza dei requisiti strutturali previsti dal regolamento regionale per le piscine pubbliche (articolo 3 comma 1 lettera a)) : da euro 500 ad euro (solo sanzione) più sospensione dell attività da tre a trenta giorni; Non rispetto dei requisiti chimico-batteriologici dell acqua per le piscine pubbliche (articolo 3 comma 1 lettera a)) : da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui non si adempia a ripristinare le condizioni ottimali nei termini indicati dalla ASL più sospensione dell attività da tre a trenta giorni ; Piscine prive del personale addetto all assistenza ai bagnanti durante l orario di apertura: da euro 500 ad euro (solo per le piscine nelle quali l assistente è obbligatorio) più sospensione dell attività da tre a trenta giorni; Per le piscine pubbliche (articolo 3 comma 1 lettera a)) sanzione da versare al comune in cui ha sede la piscina da 200 a euro nei casi: a) mancato svuotamento periodico della vasca; b) mancata esposizione del regolamento interno; c) presenza di bagnanti in numero superiore a quello previsto dal regolamento; L accertamento delle violazioni è di competenza delle aziende USL, mentre la competenza dell applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata;

34 LEGGE REGIONALE TOSCANA 9 marzo 2006, n.8 Le piscine già funzionanti hanno un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni (a partire dalla entrata in vigore del regolamento regionale) più una ulteriore proroga di un anno che può essere concessa dal comune. L adeguamento va comunicato al comune stesso. E prevista una proroga definitiva per i casi di accertata impossibilità tecnica di adeguamento, concessa dal comune, previa acquisizione del parere USL, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti non inferiore al 25 percento; Le piscine condominiali devono essere alimentate con acqua da acquedotto pubblico o comunque potabile. La piscina deve essere accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso. I requisiti igienico-sanitari dell acqua sono gli stessi previsti per le piscine pubbliche. Il responsabile della piscina è l amministratore del condominio, salvo che non venga segnalata un altra persona, e va individuato l addetto agli impianti tecnologici. L assistente bagnanti non è obbligatorio. Nel caso non sia presente, la piscina deve essere recintata e non accessibile ai minori di 14 anni se non accompagnati. Deve essere esposto il regolamento interno;

35 I punti principali sono: DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA 18 luglio 2005, n.1092 Adottare specifiche disposizioni per le strutture turistico-ricettive; L obbligo di dotarsi entro il 30 aprile 2006 per le strutture già in funzione del regolamento interno, che deve essere esposto, del piano di autocontrollo e di quanto concerne i controlli esterni; La classificazione delle piscine è sostanzialmente la stessa dell Accordo Stato Regioni del 2003; Devono essere indicate la figura del responsabile della piscina, degli impianti tecnologici e dell assistente ai bagnanti che possono essere lo stesso soggetto;

36 DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA 18 luglio 2005, n.1092 Il responsabile della piscina è la persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura che: a) risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista b) igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori; c) assicura il rispetto dei requisiti igienico ambientali; d)è responsabile della valutazione, della corretta esecuzione e dell aggiornamento delle procedure di autocontrollo. Vengono inoltre individuate le figure dell assistente bagnanti (brevetto FIN o SNS) e dell addetto agli impianti tecnologici; Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnologici devono essere in possesso di requisiti formativi che saranno definiti con successivo provvedimento regionale; La presenza dell assistente ai bagnanti dovrà essere assicurata durante tutto l orario di apertura della struttura secondo quanto previsto dal DM 18 marzo 1996;

37 DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA 18 luglio 2005, n.1092 Il responsabile degli impianti tecnologici e l assistente bagnanti non sono obbligatorie nelle piscine condominiali, ma è compito del responsabile della piscina garantire l igiene e la sicurezza; Il piano di autocontrollo è nell accordo stato regioni 2003; redatto conforme a quanto indicato I controlli esterni competono all Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Questa deve procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti; Obbligo di comunicazione di inizio attività da presentare all Autorità Sanitaria e all Azienda Sanitaria Locale

38 DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA 18 luglio 2005, n.1092 Obbligo di attenersi a disposizioni tecniche molto specifiche che fanno riferimento essenzialmente alla normativa uni per la sezione vasche, servizi ed impianti tecnici. Tale normativa non si applica alle piscine al servizio di attività ricettive turistiche e agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, camping villaggi turistici, agriturismi e similari per le quali sono previste norme specifiche tra le quali ricordiamo: a) Obbligo del Regolamento interno con punti definiti b) Nelle vasche per bambini (profondità massima cm 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore a 1 ogni mq 1,5 di specchio d acqua. In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti, non potrà essere superiore a 1 ogni mq 2 di specchio d acqua. c) La presenza dell assistente bagnante può non essere obbligatoria purché in presenza delle seguenti condizioni

39 DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA 18 luglio 2005, n.1092 Condizioni particolari per cui può non essere obbligatoria la presenza del bagnino (non piscine pubbliche): a)piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140cm; b)almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli; c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati; d)presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

40 DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17 Maggio 2006, n.8/2552 Classifica le piscine come l Accordo Stato Regioni del 2003 indicando di rivolgersi alla commissione di vigilanza competente per il rilascio dell agibilità. Obbliga la presenza di un responsabile pro-tempore durante tutto l orario di funzionamento della piscina e dispone in 30 giorni di tempo, dopo la data di pubblicazione sul BURL, per l entrata in vigore. Il termine viene posticipato in 120 giorni per la redazione del documento di valutazione del rischio. Le piscine il cui progetto sia presentato dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni, debbono rispettare quanto in esse previsto salvo deroga dell ASL. Le piscine già in funzione o in fase di realizzazione possono continuare la loro attività previa notifica all ASL ed espressione di parere favorevole.

41 DELIBERA REGIONE LOMBARDIA 17 Maggio 2006, n.8/2552 In sintesi è possibile differenziare tra tre diverse tipologie di piscine che devono rispettare requisiti differenti. Le tipologie sono: a) piscine pubbliche e parchi acquatici; b) piscine turistico ricettive; c) piscine condominiali. Per ogni tipologia quindi identifica i requisiti: a) termoigrometrici e di ventilazione; b) acustici ed illuminotecnici; c) igienico-sanitari e le aree di tutela; d) strutturali; e) organizzativi e gestionali. I requisiti sono molto differenti ed è opportuno analizzarli approfonditamente secondo le esigenze.

42 CONCLUONI Non è semplice riassumere la situazione normativa; Esistono accordi fra stato e regioni sui principi da seguire ma ogni singola regione ha potestà di legiferare in materia rendendo impossibile ricavare delle linee guida che possano riferirsi a tutte le realtà. Come dimostrato dall analisi effettuata sulle normative regionali ad oggi vigenti la scelta del legislatore passa da semplici indicazioni e richiami agli accordi precedenti (come nel caso della regione Umbria o della legge regionale Toscana) a normative molto complesse e specifiche (come quella della regione Lombardia e della regione Emilia Romagna). Occorre conoscere i principi ispiratori espressi negli accordi tra stato e regioni per poi analizzare e comprendere nello specifico la singola normativa di interesse. Non di meno è utile consultare i regolamenti di igiene locale e le ASL.

43 Piscine turistico-ricettive Toscana Emilia Romagna Liguria Lombardia Marche Umbria Atto L.R. n.8 D.G.R. n.1092 D.G.R. n.852 D.G.R. n.8/2552 D.G.R. n.874 D.G.R. n.1003 Data 09/03/ /07/ /08/ /05/ /06/ /06/2006 Piscine esistenti con possibili deroghe Non si applicano i requisiti strutturali Non si applicano i requisiti strutturali con possibili deroghe NO Comunicazione ASL (inizio attività) NO Responsabile piscina Titolare attività o nominato Titolare attività o nominato Titolare attività o nominato Titolare attività o nominato Titolare attività o nominato Titolare attività o nominato Bagnino NO A seconda delle misure della vasca A seconda delle misure della vasca Con competenze diverse a seconda della misura della vasca sempre NO Addetto impianti anche aziende esterne anche aziende esterne Regolamento interno Sono indicate le disposizioni Sono indicate le disposizioni Recinzione Demandata al Regolamento Saranno oggetto di specifico provvedimento Almeno 1 mt di altezza Demandata al Regolamento

44 Toscana Emilia Romagna Liguria Lombardia Marche Umbria Vaschetta lavapiedi Demandata al Regolamento Saranno oggetto di specifico provvedimento Demandata al Regolamento Piano di autocontrollo Demandata al Regolamento NO (solo per A1) Impianti Demandata al Regolamento Ben specificate le caratteristiche Va osservata la norma UNI Saranno oggetto di specifico provvedimento Citata la Norma UNI Adeguamento Norma UNI Ben specificate le caratteristic he Va osservata la norma UNI Ben specificate le caratteristiche Va osservata la norma UNI Registro giornaliero Demandata al Regolamento Non chiarito Capienza delle vasche Demandata al Regolamento 1 bagnante ogni 2 m2 Nelle vasche bambini 1 ogni 1.5 m2 1 bagnante ogni 2 m2 Nelle vasche bambini 1 ogni 1.5 m2 1 bagnante ogni 2 m2 1 bagnante ogni 2.5 m2 Nelle vasche bambini 1 ogni 2 m2 Demandata al Regolamento Servizi per la piscina Demandata al Regolamento Non obbligatori Saranno oggetto di specifico provvedimento Non obbligatori Obbligatori, possono essere conteggiati quelli della struttura solo se vicini Demandata al Regolamento Autorizzazione allo scarico Non citata Non citata Non citata Non citata Requisiti acqua di vasca ed immissione Svuotamento annuale Conformi alla Tabella A dell Allegato1 dell Accordo Stato-Regioni 2003

45 Dott. Rossana Prola

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