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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 03/10/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale (lel Venelo N del 03/10/2016 Prot: Taolario CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della Prima Commissione Consiliare e per con. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Al Signor Presidente della Giunta regionale All Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Alla Segreteria Generale della Programmazione LORO SEDI oggetto: Progetto di legge statale n. 29 Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Alessandro Montagnoli, Riccardo Barbisan, Fabrizio Boron, Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Finco, Franco Gidoni, Silvia Rizzotto e Luciano Sandonà relativa a: "ESTENSIONE Al RISPARMIATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A. DEL FONDO Dl SOLIDARIETÀ Dl CUI ALLA ARTICOLO 1, COMMA 855 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE Dl STABILITÀ 2016)": MODIFICHE AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÈ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119". Trasmetto - ai sensi degli articoli del 44 e 61 Regolamento - la proposta di legge statale indicata in oggetto. La Prima Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio ai sensi dell articolo 49 del Regolamento. Cordialmente. IL P "SÌRENTE ENERALE Valente) SERVIZIO ATTIVITA Unità E RAPPORTI atti istituzionali ISTITUZIONALI San Marco 232 Palazzo Ferro Fini Venezia tel fax uai@consighoveneto.it

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 29 PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell articolo 121 della Costituzione d iniziativa dei Consiglieri Montagnoli, Sandonà, Gidoni, Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Ciambetti, Boron, e Calzavara ESTENSIONE AI RISPARMIATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A. DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 855 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016)": MODIFICHE AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, n. 59 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119 Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 settembre 2016.

3 ESTENSIONE AI RISPARMIATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A. DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 855 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016)": MODIFICHE AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, n. 59 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119 Relazione: 11 dramma economico del Veneto, esito del dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca - circa 20 miliardi di euro perduti, a carico di azionisti, con I azzeramento del valore delle azioni (11 miliardi), le perdite per 4 miliardi di patrimonio negli ultimi tre anni e gli aumenti di capitale per 4,9 miliardi - è forse il più pesante del secolo per il territorio regionale ma, ad oggi, non ha suscitato dovuta attenzione, da parte dello Stato, verso i risparmiatori. L allarme sociale provocato dallo sconvolgimento del mercato bancario per le gravi vicende che hanno coinvolto le così dette "banche del territorio", ha indotto il Consiglio regionale del Veneto a dar vita, con deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2016, ad una Commissione d indagine sui gravi fatti riguardanti i I sistema bancario in Veneto. L attività della Commissione - ora conclusa - si è sviluppata nei mesi drammatici interessati dai fatti di svolta dei due Istituti di credito. L assemblea del 5 marzo scorso con cui la Banca popolare di Vicenza si è trasformata in società per azioni, ciò che Veneto Banca aveva fatto nell assemblea del 19 dicembre La mancata approvazione, da parte dell assemblea del 5 marzo dell azione di responsabilità, nei confronti dei vertici societari, proposta dai soci. La formula del prezzo di emissione dell aumento di capitale di BPVi, defìnita da un minimo di 0,10 euro ad un massimo di 3 euro per azione, diffusa il 19 aprile. La bocciatura della quotazione in borsa di BPVi del 2 maggio e la conseguente affermazione totalitaria del fondo Atlante. L assemblea del 5 maggio per l approvazione del bilancio 2015 ed il rinnovo dei vertici del consiglio di amministrazione di Veneto Banca. La formula del prezzo di emissione dell aumento di capitale di VB, definita da un minimo di 0,10 euro ad un massimo di 0,50 euro per azione, diffusa il 30 maggio e l attesa dell ammissione o non ammissione in borsa dell Istituto. Le azioni penali e civili annunciate ed intentate dai risparmiatori e la class action contro BPVi e VB, giunta a quota 8000 soci. I tavoli di conciliazione richiesti, attesi, promessi e tentati fra banche ed associazioni di tutela dei consumatori. Per gli azionisti di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca - oltre per BPVI e circa per VB - il "bail in" si è di fatto consumato, poiché l intervento del Fondo Atlante presso i due Istituti di credito certo non ha modificato le sorti di un numero tanto elevato di soggetti, in gran parte risparmiatori, non speculatori. Famiglie, lavoratori, aziende ed artigiani il cui 1

4 patrimonio mobiliare, spesso l unico posseduto, è andato in fumo, per responsabilità gravi in massima parte ascrivibili a passate scelte gestionali delle due banche coinvolte, inscritte in un panorama di crisi,finanziaria nazionale ed internazionale. 11 numero imponente di persone che hanno patito e stanno patendo pregiudizi patrimoniali, rende evidenti la compromissione della fiducia dei risparmiatori, oltre all enorme danno al "sistema imprese", all economia ed alle famiglie del Veneto. Come, del resto, tacere che tanta parte di questi azionisti sottoscrisse gli aumenti di capitale precedenti al 2016 per accedere a finanziamenti necessari alla vita ed alle attività economiche? Per non parlare delle conversioni forzate di obbligazioni subordinate cui BPVI ricorse, a fine 2014, a conseguire il superamento degli stress test della BCE. Gli azionisti risparmiatori, negli ultimi anni, sono stati vittime delle comunicazioni sociali mistificatrici da parte dei consigli di amministrazione attualmente oggetto dell accertamento delle Autorità di vigilanza e della magistratura. A fi-onte della tragedia che ha travolto i risparmiatori vittime del dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, risponde ad equità ed a ragioni di giustizia sostanziale, l estensione della disciplina degli indennizzi forfettari a carico del Fondo di solidarietà - attualmente prevista dal D.L. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016 a favore dei soli investitori delle banche in risoluzione Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti - agli azionisti di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguite alla riduzione del controvalore a 0,10 euro dei titoli azionari posseduti al 31 dicembre 2015, dei quali risultino titolari nel È questo il senso e lo scopo dell odierna proposta di legge statale d iniziativa regionale. Con essa: - in primo luogo, (articolo I), si novella il comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutivo del Fondo di solidarietà - alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi - estendendone l erogazione delle prestazioni ai "risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro"; - in secondo, (articolo 2), introducendo l articolo 9 bis nel D.L. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, si pongono, a favore di tali risparmiatori, qualora versino in condizioni d indigenza o di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all azzeramento del valore delle azioni possedute, disposizioni che dettano i presupposti, le modalità ed i criteri d accesso all indennizzo forfettario, mediante istanza diretta al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 2

5 ESTENSIONE AI RISPARMIATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A. DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 855 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016)": MODIFICHE AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, n. 59 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119 Art. 1 - Modifica al comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". 1. Il comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è sostituito dal seguente: "855. È istituito il Fondo di solidarietà per l erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori azionisti di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. che siano persone lìsiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.". Art. 2 - Modifica al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n Dopo l articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto il seguente articolo 9 bis: "Ar I. 9 bis - Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. I. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo l erogazione di un indennizzo forfettario dell ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d indigenza 3

6 o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguite a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell imposta sul reddito delle persone fìsiche nell anno 2015 inferiore ad euro ,00; b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della predetta riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro. 2. L importo dell indennizzo forfettario è pari all 80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all operazione di acquisto. 3. L istanza di erogazione dell indennizzo forfettario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo e deve indicare: a) il nome, l indirizzo e l elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice IS1N 4. Il risparmiatore allega all istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d ordine di acquisto; c) lattestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del Ai fìni del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmialore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.". Art. 3 - Termine per la presentazione dell istanza al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 1. L istanza di erogazione dell indennizzo forfettario previsto dall articolo 9 bis introdotto dalla presente legge nel decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. Art. 4 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 4

7 INDICE Art. 1 - Modifica al comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" 3 Art. 2 - Modifica al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n Art. 3 - Termine per la presentazione dell istanza al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 4 Art. 4 - Entrata in vigore. 4

8 PDLS n. 29 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208(1) (2). DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016). Art. 1 Comma 855 In vigore dal 1 gennaio E istituito il Fondo di solidarietà per l erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. (2) Per il triennio vedi il D.M. 2 settembre Nota all articolo 2 Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59(1) (2). DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE. Art. 9. Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta In vigore dal 3 luglio Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l erogazione di un indennizzo forfettario dell ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

9 a) patrimonio mobiliare di proprietà dell investitore di valore inferiore a euro; b) ammontare del reddito complessivo dell investitore ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche nell anno 2014 inferiore a euro (3). 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l inclusione e le politiche sociali di concerto con Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) il corrispettivo pagato per l acquisto degli strumenti finanziari di cui all articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all operazione di acquisto. 3. L importo dell indennizzo forfetario è pari all 80 per cento del corrispettivo pagato per l acquisto degli strumenti finanziari di cui all articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di: a) oneri e spese direttamente connessi all operazione di acquisto; b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina. 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 5. L importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro: a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; b) gli anni e la frazione d anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; c) il corrispettivo pagato per l acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all operazione di acquisto. 6. L istanza di erogazione dell indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente ricorso alla procedura arbitrale di cui all articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n (4) 7. L istanza di erogazione dell indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell istanza sono indicati:

10 a) il nome, l indirizzo e l elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione presso la quale l investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 8. L investitore allega all istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d ordine di acquisto; c) attestazione degli ordini eseguiti; [d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati; (5)] e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta. (6) 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l importo dell indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l istanza di erogazione dell indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n L attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L istanza di erogazione dell indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2016, n (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 30 giugno 2016, n (3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n (4) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n (5) Lettera soppressa dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n (6) Comma inserito dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119.

11 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (TESTO A) (2) Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (3) 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all istanza, sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 1) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l indicazione dell ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell archivio dell anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (4) bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (5) cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

12 Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà (6) 1. L atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell articolo 46 sono comprovati dall interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. (2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R». (3) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all intero testo unico: comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998). (4) Lettera così modificata dall art. 49, comma 1, lett. a), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. (5) Lettera inserita dall art. 49, comma 1, lett. b), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. (6) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all intero testo unico: comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968); comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998); comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998); comma 4: (-).

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