Le ispezioni alla luce del nuovo dettato normativo italiano ed europeo e la linea guida sui criteri minimi
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- Gabriele Ugo Montanari
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1 Le ispezioni alla luce del nuovo dettato normativo italiano ed europeo e la linea guida sui criteri minimi Barbara Bellomo (barbara.bellomo@isprambiente.it) Nazzareno Santilli (nazzareno.santilli@isprambiente.it) Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Rimini 9 maggio 2014
2 Indice della presentazione Le ispezioni ambientali nel nuovo contesto normativo Le principali innovazioni introdotte in merito ai contenuti dell AIA che condizionano le ispezioni Le modifiche per i soggetti e le procedure ispettive Il regime sanzionatorio Il sistema agenziale: la Linea Guida sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (LGCMIA) Obiettivi della LGCMIA Aspetti salienti inerenti l omogeneizzazione delle procedure e delle prassi per le ispezioni ambientali 2
3 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Ispezioni ambientali: le innovazioni Le principali innovazioni introdotte nel D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 46/14 di recepimento della Direttiva IED 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali sul regime delle ispezioni ambientali in impianti soggetti ad AIA Le modifiche apportate ai contenuti dell AIA che condizionano le ispezioni L organo accertatore L ispezione ambientale Controllo documentale Visite in loco Il regime sanzionatorio 3
4 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Il Coordinamento nazionale Istituzione presso il MATTM di un Coordinamento nazionale a cui partecipano rappresentanti di: (Art. 29-quinquies) (NOVITA ) Ministero Regioni Province Unione delle province italiane ISPRA ARPA/APPA (su indicazione della Regione o Provincia autonoma) Obiettivo: garantire un attuazione coordinata ed omogenea delle nuove norme e prevenire situazioni di inadempimento Modalità operative Creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni Definizione di gruppi di lavoro per elaborazione di indirizzi e linee guida Opportunità Condivisione di problematiche tecniche e/o procedurali riscontrate durante le ispezioni dai vari organi accertatori e definizione di normativa tecnica 4
5 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 L ispezione ambientale Definizione di ispezione ambientale (Art. 5 comma v-quinquies): (NOVITA ) tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime. FASE PRECEDENTE CONTROLLO DOCUMENTALE PREPARAZIONE ISPEZIONE Coordinamento tra enti di controllo Lettera di avvio Piano e programma di ispezione Format verbali VISITA IN LOCO SOPRALLUOGO CONTROLLO DOCUMENTALE ACQUISIZIONE E/O RICHIESTA DOCUMENTI EVENTUALE MONITORAGGIO REDAZIONE VERBALI 5 FASE SUCCESSIVA CONTROLLO DOCUMENTALE ANALISI DI LABORATORIO VALUTAZIONE RELAZIONE ISPETTIVA ATTI CONSEGUENTI
6 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Autorità competente ed organo accertatore Autorità competente: In sede statale è il Ministero per l ambiente e la tutela del territorio e del mare In sede regionale è la pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. Organo accertatore: In sede statale è l ISPRA (art. 29-decies c.3) avvalendosi anche delle ARPA/APPA (art. 29-decies c.11) In sede regionale è l autorità competente, avvalendosi delle ARPA/APPA (art. 29-decies c.3) (NOVITA ) Gli organi accertatori devono verificare, : il rispetto delle condizioni dell AIA; la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione; il rispetto degli obblighi di comunicazione e in particolare di quelli previsti in caso di inconvenienti o incidenti 6
7 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Modalità e frequenza dei controlli I requisiti di controllo delle emissioni sono definiti nell Autorizzazione Integrata Ambientale che (art.29-sexies c.6) specifica la metodologia e la frequenza di misurazione specifica le condizioni per valutare la conformità (NOVITA ) specifica la relativa procedura di valutazione stabilisce la modalità e la frequenza dei controlli programmati a carico dell ente accertatore programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo (c. 6- bis) (NOVITA ) Modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell ambito della CdS per il rilascio dell AIA viene acquisito: (art.29-quater c.6) per gli impianti di competenza statale la proposta dell ISPRA (NOVITA ) per gli impianti di competenza regionale il parere delle ARPA/APPA 7
8 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Dati relativi ai controlli (1) Vengono definiti in modo molto più dettagliato gli obblighi per il Gestore di comunicazione dei dati dei controlli Obbligo di comunicare all autorità competente, ai comuni interessati e all ente responsabile degli accertamenti i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti in AIA, secondo le modalità e frequenze stabilite (art.29-sexies c.6, art.29-decies c.2) (NOVITA ) Obbligo di informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità (art.29-decies c.2) (NOVITA ) Obbligo di comunicare all autorità competente almeno una volta l anno i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di AIA nonché, quando si applica il c.4-bis lett.b) dell art. 29-sexies, una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle BAT, rendendo disponibili anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle BAT. (art.29-sexies c.6) (NOVITA ) 8
9 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Dati relativi ai controlli (2) Utilizzo dei dati dei controlli e delle ispezioni I dati di controllo trasmessi dal Gestore per verificare la conformità all AIA e i dati relativi ai controlli delle emissioni vengono utilizzati dall AC in sede di aggiornamento dell AIA per fissare i nuovi requisiti di controllo (art.29-sexies c.6) (NOVITA ) In occasione del riesame l autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni (art.29-octies c.5) (NOVITA ) Pubblicità dei dati dei controlli I dati relativi ai controlli delle emissioni vengono messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati dall AC per il deposito dei documenti o mediante pubblicazione sul sito internet dell AC (art.29-decies c.2) Incidenti ed imprevisti In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull ambiente il Gestore informa immediatamente l AC e l ente responsabile degli accertamenti e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l AC (art. 29-undecies) (NOVITA ) 9
10 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Attività ispettive in loco (1) Pianificazione delle ispezioni Vengono modificate le modalità di pianificazione delle ispezioni presso impianti di competenza statale (art. 29-decies c.11-bis ) PRIMA: non esisteva una regolamentazione ufficiale. La pianificazione veniva emanata dal MATTM, su proposta dell ISPRA, previa condivisione con le Agenzie Ambientali territorialmente competenti OGGI: le attività ispettive in sito sono definite in un piano d ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o Provincia autonoma, sentito il MATTM per garantire coordinamento con quanto previsto nelle AIA statali (NOVITA ) Il piano d ispezione regionale è caratterizzato da: analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti indicazione della zona geografica coperta dal piano registro delle installazioni coperte dal piano procedure per l elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie procedure per le ispezioni straordinarie 10
11 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Attività ispettive in loco (2) Frequenza delle ispezioni Nell ambito dei controlli è espressamente prevista un attività ispettiva presso le installazioni, svolta con oneri a carico del gestore dall autorità di controllo, che preveda l esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. (art.29-sexies c.6-ter) (NOVITA ) Il periodo tra due visite in loco non supera: (art.29-decies c.11-ter) (NOVITA ) un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati tre anni per le istallazioni che presentano i rischi meno elevati sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza dell AIA Frequenza determinata sulla base di una valutazione sistematica effettuata da Regione o Provincia autonoma sui rischi ambientali che consideri impatti potenziali e reali su salute e ambiente livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione registrazione EMAS Possibilità per le Regioni di prevedere il coordinamento tra le attività ispettive in materia di AIA con quelle previste in materia di VIA e di incidenti rilevanti. 11
12 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Attività ispettive in loco (3) Criticità Opportunità di definire nell ambito del Coordinamento di cui all art. 29- quinquies Procedure per le ispezioni straordinarie Procedure per l elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie Necessità per gli impianti di competenza statale di condivisione tra: ISPRA che, come ente accertatore, anche avvalendosi delle Agenzie territoriali, ne conosce criticità e necessità ispettive Regioni e Province autonome, cui spetta il compito di definire la pianificazione Individuazione delle priorità d azione e delle frequenze tra le visite in loco sulla base di un analisi di rischio che consideri criticità ambientali del territorio potenziali rischi connessi all esercizio dell impianto gravità delle inosservanze rilevate durante le precedenti ispezioni e controlli documentali, segnalate dall ente accertatore 12
13 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Rendicontazione delle visite in loco (1) Relazione ispettiva (art. 29-decies c.5) (NOVITA ) Vengono introdotti significativi cambiamenti rispetto alla situazione precedente che non era regolamentata nelle tempistiche. PRIMA: era prevista la comunicazione all AC ed al Gestore degli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare (art. 29-decies c.6) OGGI: almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione con i pertinenti riscontri in merito alla conformità alle conclusioni dell AIA e le conclusioni sulle eventuali azioni da intraprendere. (art.29-decies c.5) (NOVITA ) La relazione entro due mesi dalla visita in loco è notificata al Gestore interessato e all autorità competente entro quattro mesi dalla visita in loco è resa disponibile al pubblico 13
14 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Rendicontazione delle visite in loco (2) Criticità Opportunità di definire nell ambito del Coordinamento di cui all art. 29- quinquies Tempistiche di invio della relazione ( entro due mesi dalla visita in loco ) La visita in loco può non esaurirsi con la visita ispettiva vera e propria programmata, ma può richiedere accessi successivi presso l installazione, necessari in relazione allo stato operativo dell impianto, alla disponibilità di personale specializzato e risorse strumentali delle agenzie esecuzione di campionamenti ed analisi esecuzione di campagne di misure fonometriche esecuzione di altri rilievi richiesti in AIA I due mesi per l invio della relazione dovrebbero partire dall ultimo accesso in loco relativo alla stessa ispezione. Formato e contenuti della relazione Necessità di individuare un formato condiviso e semplificato di relazione ispettiva, compatibile con i tempi stringenti imposti dalla norma 14
15 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Azioni successive dell Autorità Competente Azioni dell AC successive alle visite ispettive L autorità competente provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione ispettiva (art. 29- decies c.5 ) (NOVITA ) In caso di inosservanze l AC procede, a seconda della gravità delle infrazioni (art. 29-decies c.9) (MODIFICATO) alla diffida, assegnando un termine entro cui devono essere eliminate le inosservanze alla diffida e contestuale sospensione dell attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte nell anno alla revoca dell autorizzazione e alla chiusura dell installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla diffida e di reiterate violazioni alla chiusura dell installazione in caso di esercizio in assenza di autorizzazione 15
16 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Il regime sanzionatorio Il regime sanzionatorio viene profondamente modificato (art. 29-quattordecies) (MODIFICATO) Depenalizzazione di alcune violazioni di prescrizioni imposte dall AIA o dall Autorità Competente Indicazione di fattispecie di illeciti prima non esplicitamente normati, che rientravano genericamente tra le violazioni dell AIA Modifiche sostanziali e non sostanziali Comunicazione di incidenti ed imprevisti Comunicazioni incomplete di dati relativi alle emissioni Consistente aumento dei casi di illeciti puniti con sanzioni amministrative Le modifiche all articolo 29-quattordecies: Tabella di sintesi 16
17 Le modifiche al D.Lgs. 152/06 Il Regolamento per le sanzioni amministrative Opportunità di definire nell ambito del Coordinamento di cui all art. 29-quinquies un Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative Frequente possibilità per l ente di controllo di dover accertare un illecito amministrativo, sia durante le attività ispettive in campo che durante il controllo documentale Necessità di definire procedure e formati di verbali condivisi ed omogenei D.Lgs. 61/2013 convertito in L.89/2013 (imprese di interesse strategico nazionale e commissariamento ILVA di Taranto). L art. 2 c.3-bis prevede che, con decreto di natura regolamentare a firma del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio federale istituito presso ISPRA, vengano definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all art. 29-quattordecies del D.Lgs. 152/06. Richiesta del MATTM ad ISPRA, previo coinvolgimento delle Agenzie ambientali, di predisporre una proposta tecnica recante i suddetti contenuti minimi e formati, riguardanti sia le AIA rilasciate dal Ministero che da altre AC, anche alla luce dell esperienza finora matura nell esercizio dei controlli di competenza. 17
18 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Redazione a cura del Gruppo interagenziale (GdL) Ispezioni e Controlli (ISP) Coordinamento del GdL: ISPRA - Servizio ISP Partecipano al GdL: ARPA Emilia Romagna, ARPA Toscana, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Liguria, ARPA Calabria, ARPA Basilicata, ARPA Molise 18
19 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Obiettivo riferimento, dal punto di vista dell indirizzo e del coordinamento procedurale e tecnico, per quanto riguarda le attività ispettive inerenti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC; Metodo descrizione dei requisiti tecnici propri di un efficace ispezione ambientale 19
20 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Limiti non ha lo scopo di definire in maniera univoca le modalità di gestione dei processi ispettivi nelle singole amministrazioni; Struttura votata alla definizione di aspetti tecnici ANDIAMO A VEDERE 20
21 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Affronteremo i seguenti aspetti salienti Elementi del controllo di conformità. Tipologie di ispezioni ambientali. Elementi minimali delle diverse tipologie di ispezioni. Schematizzazione delle fasi tipiche di una ispezione ambientale ordinaria. 21
22 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Elementi del controllo di conformità gli autocontrolli del gestore le relazioni del gestore le ispezioni programmate, i campionamenti e le analisi in esse svolte la verifica di conformità dell impianto le ispezioni non ordinarie 22
23 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Tipologie di ispezioni ambientali ispezione ordinaria programmata per conformità ispezione per rilascio/rinnovo/modifica autorizzazione ispezione straordinaria su esposto ispezione straordinaria su richiesta dell autorità 23
24 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Volendo schematizzare, è possibile suddividere l'ispezione ambientale nelle seguenti fasi tipiche 1. Preparazione dell'ispezione 2. Esecuzione dell'ispezione 3. Conclusione dell'ispezione 4. Redazione e invio della relazione ispettiva 24
25 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Volendo schematizzare, la documentazione prodotta nell ambito dell ispezione ambientale è la seguente 1. Liste di controllo (o piani di ispezione) 2. Verbali di ispezione 3. Relazione conclusiva dell ispezione 25
26 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Elementi minimali Gli elementi minimali possono differenziarsi in funzione del tipo di ispezione ambientale che si effettua, anche sulla base di valutazioni specifiche effettuate dal Gruppo Ispettivo (GI) ANDIAMO A VEDERE 26
27 Le Linee Guida sui criteri minimi per le ispezioni ambientali Schema di flusso Nell ambito del lavoro svolto per la redazione della Linea Guida, è stato individuato un possibile schema di flusso per le ispezioni ambientali ordinarie. ANDIAMO A VEDERE 27
28 Problematiche aperte e sviluppi futuri (1) Necessità di chiarire i dubbi interpretativi della nuova normativa e definire modalità condivise di azione, utilizzando lo strumento del Coordinamento Nazionale. Elevata interdisciplinarietà delle ispezioni ambientali AIA con le conseguenti necessità di formazione del personale Limitate risorse umane e strumentali disponibili per le attività ispettive con la conseguente necessità di ottimizzazione delle stesse in fase di pianificazione 28
29 Problematiche aperte e sviluppi futuri (2) Omogeneizzazione delle procedure e delle prassi operative, anche alla luce degli elementi minimi individuati nella LGCMIA Per le ispezioni AIA statali, aggiornamento delle modalità di coordinamento tra ISPRA e ARPA/APPA alla luce delle novità normative Per le ispezioni AIA statali, assumono grande importanza le fasi di pianificazione e di coordinamento del sistema agenziale alla luce della limitata disponibilità di risorse umane e strumentali 29
30 Dalla teoria alla pratica: storie di ordinaria ispezione
31 Dalla teoria alla pratica: storie di ordinaria ispezione - 1 La risposta giusta? 1. Sono rifiuti 2. Sono veicoli in grado di marciare 3. Non so come ci sono finiti 4. Sono di ditte fallite 5. Erano posizionati su aree acquisite TUTTE (nell arco di 24 ore) 31
32 Dalla teoria alla pratica: storie di ordinaria ispezione - 2 La valvola che non chiude. Prima della cura 32
33 Dalla teoria alla pratica: storie di ordinaria ispezione - 2 Dopo la cura. La valvola che ora chiude. 33
34 Dalla teoria alla pratica: cosa pensano degli ispettori. Certo, con il lavoro che fate, dovete avere degli amuleti molto potenti!! GRAZIE PER L ATTENZIONE 34
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