in data 30 aprile 2013 ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza promossa da contro e nei confronti di *********
|
|
- Alfonsina Bevilacqua
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PRONUNCIA N. 44/2013 Il Giurì, composto dai Signori: Prof. Avv. Paolo Spada Prof. Avv. Anna Genovese Dr.ssa Carmen Manfredda Presidente Relatore in data 30 aprile 2013 ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza promossa da Comitato di Controllo Arav Fashion SpA Damir Srl contro e nei confronti di ********* 1. Su affissioni nella città di Palermo nel mese di febbraio 2013 è apparso un messaggio pubblicitario volto a reclamizzare il marchio di abbigliamento Silvian Heach. Il messaggio ritrae una giovane donna, con lo sguardo perso nel vuoto, seduta sul bordo di una vasca da bagno in cui si trovano due uomini, uno dei quali le bacia il fianco, accarezzandole l interno della coscia scoperto, mentre l altro la immobilizza con una mano per la caviglia, tirando verso di sé, con l altra mano, una manica della maglietta della donna. 2. Il Presidente del Comitato di Controllo, esaminato il messaggio pubblicitario e ritenutolo manifestamente contrario agli artt. 9 e 10 del CA, con atto del 26 marzo 2013, ha intimato ai legali rappresentanti della Arav Fashion SpA, titolare del marchio pubblicizzato, e della Damir Srl, agenzia di pubblicità e affissioni, di desistere dalla diffusione di detta pubblicità su ogni mezzo, ai sensi dell art. 39 del CA. 3. Con atto del 27 marzo 2013 la società di pubblicità Damir Srl comunicava che la campagna in parola, eseguita secondo le indicazioni del committente, risultava da tempo cessata. 4. Con atto del 5 aprile 2013, l avv. Domenico Ruocco dello Studio Legale Giugliano, Ruggiero, Ruocco, in nome e per conto della Arav Fashion s.p.a., produceva opposizione all ingiunzione di desistenza e, dopo avere evidenziato che l immagine pubblicitaria in contestazione era stata ideata e realizzata da un noto fotografo e regista (Terrence 1
2 Richardson), per rappresentare, in modo artistico, una donna libera, consapevole del proprio fascino e della propria sensualità, capace di manifestare in modo disinibito compiacimento nell essere contesa fra due uomini da lei affascinati, respingeva le contestazioni del Comitato di Controllo come frutto di suggestioni puramente soggettive e chiedeva la modifica del provvedimento adottato dal Presidente del Comitato di Controllo (di seguito anche CdC). 5. Con atto del 12 aprile 2013, il CdC riteneva non convincenti le ragioni della suddetta opposizione e trasmetteva gli atti al Presidente del Giurì, evidenziando che la pubblicità contestata, integrando comunicazione commerciale, non poteva essere valutata come espressione artistica fine a sé stessa e doveva sottostare a limiti e controlli, incluso il sindacato autodisciplinare. 6. Il Presidente del Giurì, vista la nota del Comitato sopradetta, esaminati gli atti, ritenuto che l articolato complessivo dell opposizione proposta dall inserzionista facesse apparire opportuna una pronuncia del Giurì, a norma dell ultima parte del quarto comma dell art. 39 del Codice di Autodisciplina, con atto del 15 aprile 2013, convocava le parti davanti al Giurì per il 30 aprile 2013, revocando frattanto l ingiunzione di desistenza. 7. Con atto del 26 aprile 2013 la Arav Fashion SpA chiedeva il rinvio della trattazione della vertenza fissata per il 30 aprile 2013, adducendo a motivo della richiesta l impossibilità a partecipare all udienza a causa di concomitanti, pregressi e improcrastinabili impegni propri e del proprio difensore. Il CdC si pronunciava contro l accoglimento della richiesta e, in base a quanto stabilito dall art. 27 del CA, il Presidente del Giurì, respinta l istanza di rinvio, confermava la discussione della vertenza nell udienza del 30 aprile ********** All udienza del 30 aprile 2013 sono comparsi: - per l istante (Comitato di Controllo): il Prof. Avv. Antonio Giovati - per le parti convenute (Arav Fashion spa): l Avv. Francesco Frusci Dopo la relazione svolta dalla Prov. Avv. Anna Genovese, su invito del Presidente, prendono la parola, illustrando le rispettive tesi: - per il CdC, il Prof. Avv. Antonio Giovati, il quale, richiamando le motivazioni dell atto di ingiunzione di desistenza, si sofferma soprattutto a contestare la tesi difensiva secondo la quale il messaggio pubblicitario in esame, raccontando di una donna vincente e dominante nel rapporto con l altro sesso, per ciò stesso non risulterebbe lesivo della dignità della persona o volgare e violento. A giudizio del CdC, infatti, proprio i dati estetici e oggettivi presenti nel messaggio - raffigurante in ambiente squallido oltre che disadorno una donna contesa da due individui di aspetto poco rassicurante, e senza la presenza di elementi di seduzione o gioco, ma al contrario in una atmosfera di angoscia e costrizione - sarebbero in contrasto con la tesi difensiva, ammesso e non concesso che il mero rovesciamento dei ruoli (femmina dominante 2
3 sul maschio invece di maschio dominante sulla femmina, come vuole una cultura maschilista ancora largamente dominante) possa bastare a rendere la rappresentazione utilizzata per una comunicazione commerciale di per sé idonea a salvaguardare la dignità della persona e segnatamente la dignità della donna. - Per la società Arav Fashion SpA, l Avv. Francesco Frusci il quale, richiamandosi alle argomentazioni difensive agli atti del procedimento, si sofferma soprattutto a respingere, come puramente soggettiva, la lettura del messaggio proposta dal CdC, posto che invece la rappresentazione contenuta nella pubblicità rispecchierebbe il comune sentire che attribuisce alla donna, grazie all avvenenza, la capacità di attrarre sessualmente l uomo e quindi dominarlo. Nel messaggio, il ruolo dominante della donna sull uomo sarebbe evidenziato dalla posizioni delle mani della modella, che poggia la propria mano sulla testa di uno degli uomini, mentre l espressione del viso della modella espressione assente sarebbe del tutto incompatibile con l asserita condizione di sofferenza fisica o psicologica che il CdC ascrive alla figura. La difesa respinge altresì ogni accusa di volgarità o indecenza del messaggio pubblicitario, che segnala essere stato diffuso solo tramite cartellonistica, anche alla luce di quello che comunemente sarebbe possibile vedere e ascoltare in televisione. L Avv. Francesco Frusci conclude perciò chiedendo che il messaggio pubblicitario sia riconosciuto non in contrasto con gli artt. 9 e 10 del CA, senza rinunciare a segnalare che le società destinatarie dell ingiunzione di desistenza del CdC mai avrebbero, né direttamente né indirettamente, aderito al CA e non sarebbero perciò tenute e soggette alla giurisdizione del Giurì. Esaurita la discussione, il Presidente invita le parti a ritirarsi, allo scopo di consentire al Giurì di deliberare. *************** Giova preliminarmente considerare se sia rilevante la generica pregiudiziale sollevata dal legale della società Arav Fashion SpA in udienza, in merito al presunto difetto di legittimazione passiva delle società alle quali è stata indirizzata l ingiunzione di desistenza e a cui operato pubblicitario il Giurì si deve pronunciare. In proposito, nel segnalare come l eccezione sia in ogni caso tardiva e pertanto inammissibile in quanto prospettata per la prima volta in udienza e dopo che le società hanno accettato il contradditorio con l Istituto, producendo comunicazioni e atti difensivi che presuppongono la competenza del Giurì, si precisa anche che sebbene la Arav Fashion SpA in effetti non aderisca né direttamente né indirettamente al Codice, la società di affissione Damir Srl vi aderisce. Pertanto la soggezione all Autodisciplina pubblicitaria della Damir Srl è fuori discussione e, in forza del contratto di pubblicità in essere fra le società, son pure certe legittimazione passiva e soggezione alla giurisdizione del Giurì anche in capo alla Arav Fashion SpA (committente), posto che il contratto non esclude espressamente l integrazione del rapporto con la clausola d uso d accettazione dell ordinamento autodisciplinare (conf. Pronuncia n. 121/2007). Vi è quindi piena giurisdizione del Giurì sulla conformità o meno della pubblicità contestata al CA. 3
4 Passando al merito della vertenza, mette conto considerare che il Giurì è più volte intervenuto su richiesta del Comitato di Controllo per contrastare messaggi pubblicitari lesivi della dignità della persona e, in particolare, della dignità della donna. In tale azione di contrasto, fermo l assunto per cui la pubblicità, in quanto comunicazione commerciale, non inerisce alla sfera della libera manifestazione del pensiero e dell arte, tutelata anche dall art. 21 Cost., ma è soggetta a limiti di legittimità che includono quelli dell Autodisciplina (conf., fra le altre, pronuncia Giurì n. 121/07), occorre stabilire quali criteri valutativi debbano essere seguiti quando la lesione della dignità della persona possa scaturire da una comunicazione commerciale a sfondo sessuale. Sembra in proposito meritevole di essere confermato un indirizzo interpretativo del Giurì secondo cui, nel tentativo di suscitare il desiderio di un oggetto o di un servizio, la pubblicità può fare leva sul desiderio sessuale come su altri appetiti, e può quindi contenere anche messaggi sessuali più o meno espliciti rivolti al pubblico maschile o femminile. Ciò posto, si deve in tali casi valutare la modalità concreta del trattamento iconografico e verbale dell appetito sessuale in seno alla pubblicità, per verificare se la sua strumentale utilizzazione risulti in concreto degradante e lesiva della dignità della persona, uomo o donna che sia. Occorre in particolare stabilire se la condotta, la postura della modella o dei modelli o il contesto narrativo in cui è inserito il richiamo sessuale finalizzato a scopi pubblicitari siano degradanti e tali da qualificare come illegittima (o meno) la traslazione del desiderio di appagamento dalla sfera sessuale a quella commerciale (conf. Pronunce n. 80/10 e n. 133/10). Nella fattispecie il messaggio pubblicitario appare seguire tale schema e utilizzare il desiderio di gratificazione sessuale maschile e femminile per suscitare nel pubblico (femminile) a cui si rivolge interesse e desiderio per il prodotto reclamizzato (capo di abbigliamento femminile a marchio Silvian Heach). Tale desiderio di gratificazione derivante da una relazione sessuale, peraltro, viene rappresentato secondo modalità che contemplano la donna come un oggetto conteso e come strumento - passivo e indifferente - dell altrui piacere (maschile), piuttosto che come co-protagonista della relazione. La rappresentazione pubblicitaria perciò si rifà a un cliché di considerazione del piacere sessuale di per sé degradante e tale da penalizzare la dignità di genere della donna, in un contesto culturale e sociale nel quale essa fa fatica ad affermarsi. Nei confronti di simili utilizzazioni dell immagine della donna nella pubblicità si rende necessario perciò un contro-regolamento, ossia un intervento correttivo di una riprovevole sintesi culturale che nella autodisciplina pubblicitaria si può opportunamente fondare sul disposto dell art. 10 del CA il quale recita che la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili, religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere ; il quale risulta frequentemente applicato a tale scopo (conf., fra le altre, pronuncia n. 26/11; 133/10, ). Nell ambito del messaggio esaminato infatti la connotazione degradante della rappresentazione della donna è presente e da ascrivere a diversi elementi oggettivi della rappresentazione, fra cui mette conto segnalare, come particolarmente eloquenti, l espressione assente (né sofferente, ma neppure partecipe) del viso della donna fatta oggetto di contesa sessuale fra due uomini; la postura dei protagonisti della scena - che vede i modelli 4
5 maschi attivi e partecipi nella ricerca del piacere sessuale che può dare un corpo femminile e la modella femmina statica e passivamente esposta alle attenzioni, se non alle coercizioni violente, dei due maschi; il contesto narrativo in cui è inserita la scena che è squallido (si intravede nello sfondo dell immagine una parete di piastrelle annerite dallo sporco e uno sgabello di metallo bianco arrugginito) e angosciante (anche per le fredde tonalità cromatiche utilizzate e per il muro chiuso di sfondo), contribuendo a dare una rappresentazione della relazione sessuale uomo -donna in cui il maschio ha un ruolo attivo e la femmina un ruolo passivo, quale corpo - oggetto asservito all altrui piacere o per via dalla situazione (che non offre vie d uscita, come lascia intendere il muro di fondo della rappresentazione) o per il divario di forze (due uomini da una parte e una donna dall altra). Tale messaggio, pertanto, pur senza arrivare a veicolare un idea di gratificazione sessuale connessa all esercizio di violenza fisica o psicologica del partner maschio sulla femmina, presenta una immagine della donna degradante perché ridotta ad oggetto di una contesa fisica e sessuale di cui è succube e non parte attiva. Inoltre il messaggio risulta tanto più offensivo della dignità della persona in quanto veicolato da cartellonistica che è mezzo di diffusione privo di filtri e tale da enfatizzare, con l utilizzo delle grandi dimensioni, la portata negativa della comunicazione veicolata per il concetto di dignità della persona e dignità della donna nel rapporto con l altro sesso. P.Q.M. Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio contestato non è conforme all art. 10 del CA e ne ordina la cessazione. Milano, 30 aprile 2013 f.to Il Relatore Prof. Avv. Anna Genovese f.to Il Presidente Prof. Avv. Paolo Spada Tutti i diritti di riproduzione sono riservati 5
6
L uso dell immagine femminile in pubblicità
Ist it ut o dell Aut odisciplina Pubblicit aria LA TUTELA DELLA PERSONA L uso dell immagine femminile in pubblicità Vincenzo Guggino Segretario Generale Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria Ist it
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente GIULIO
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRISOLUZIONE N. 323/E
RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico
DettagliZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150
ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria Via Dell Annunciata 27 20121 Milano Codice fiscale 97475750150 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 In data odierna alle ore 15.00 a seguito
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
DettagliIl curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando. al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che
Il curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che verranno compilate dal gd in udienza (v. presenza parti) Il curatore
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCOPIA COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. Deliberazione della Giunta Comunale PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA Deliberazione della Giunta Comunale N. 142 del 21/11/2014 OGGETTO: 25 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2014. PROVVEDIMENTI.
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliCOMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi
DettagliSEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliChe volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile
Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Premessa All arrivo di un nuovo volontario l intero sistema dell associazione viene in qualche modo toccato. Le relazioni si strutturano diversamente
DettagliProvincia di Modena. Deliberazione della Giunta Comunale
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO Provincia di Modena Deliberazione della Giunta Comunale N. 21 del 20/02/2012 OGGETTO: STAGES FORMATIVI PER STUDENTI (PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO). ATTO DI INDIRIZZO
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliBIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015
BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015 Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione relativa alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art.
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE
REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SOSTEGNO DELL APT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NAZIONALI SUL TERRITORIO DELLA BASILICATA
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SOSTEGNO DELL APT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NAZIONALI SUL TERRITORIO DELLA Premessa Visto l art. 3, comma 2, della L.R. 7/2008, secondo il
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliDirettiva del Consiglio delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliCOMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 30/11/2009 OGGETTO: Convenzione con la per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori e i
DettagliPREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCOMUNE DI NUVOLERA PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI NUVOLERA PROVINCIA DI BRESCIA Codice ente Protocollo n. 10370 0 DELIBERAZIONE N. 47 Soggetta invio capigruppo COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Concessione del patrocinio
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ
DettagliCollegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO LEGGE 22 giugno 2009 n.76 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale
Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi di Napoli Parthenope Pos. A.G Decreto n. 647 IL RETTORE PREMESSO che la definizione delle sedute in modalità telematica, o semplicemente sedute telematiche prevede che le riunioni
DettagliPROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
DettagliSERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141
SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 15 aprile 2014 47/ER/om Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione Circolare congiunta del Dipartimento dell Economia e delle Finanze e del
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliGli attributi di STUDENTE saranno: Matricola (chiave primaria), Cognome, Nome.
Prof. Francesco Accarino Raccolta di esercizi modello ER Esercizio 1 Un università vuole raccogliere ed organizzare in un database le informazioni sui propri studenti in relazione ai corsi che essi frequentano
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliProvincia di Modena. Deliberazione della Giunta Comunale
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO Provincia di Modena Deliberazione della Giunta Comunale N. 67 del 11/06/2012 OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE ARCA DI NOE PER LA REALIZZAZIONE
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliAllegato A REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE ART.1
Allegato A REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE ART.1 La celebrazione del matrimonio, come regolato degli art.101 e 106 e seguenti del Codice Civile, è attività istituzionale garantita.
DettagliGUIDA ALLA RILEVANZA
GUIDA ALLA RILEVANZA Posizionamento per Rilevanza Suggerimenti per una migliore visibilità su ebay www.egolden.it Vers. 1.1 Questa guida puo essere ridistribuita con l obbligo di non modificarne contenuto
DettagliS E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti
DettagliREGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2013 Pagina 1 SOMMARIO ART. 1 OGGETTO 3 ART. 2 MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3 ART. 3 UTENTI
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliCome nasce una legge: dalla presentazione all approvazione definitiva
Un giorno in SENATO Come nasce una legge: dalla presentazione all approvazione definitiva Presentazione L iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato o alla Camera, di un progetto di legge;
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliBIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 21 gennaio 2008
BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 21 gennaio 2008 alla proposta di acquisto di azioni proprie 1 Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e di disposizione di azioni
DettagliCOMUNE DI VILLA D'OGNA
COMUNE DI VILLA D'OGNA Provincia di Bergamo Codice Ente 10245 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Sigla Numero Data G.C. 57 27-05-2014 COPIA OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI
DettagliEnti non commerciali acquisti intracomunitari: aspetti Iva
N. 186 del 03.05.2012 La Memory A cura di Francesca Marzia Enti non commerciali acquisti intracomunitari: aspetti Iva Le disposizioni normative, in materia di Iva, riguardanti gli acquisti intracomunitari
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliRisoluzione n. 106/E. Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216 del 1961.
Risoluzione n. 106/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2004 Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliRISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004
RISOLUZIONE N.12/E Roma, 09 febbraio 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza d interpello art. 25 del DPR n. 600 del 1973 Applicabilità della ritenuta sui compensi a titolo di diritto
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliREGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE
REGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17/02/2010 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2010, nel rispetto dei principi di imparzialità,
DettagliIl Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici
Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO
DettagliCostituzione della Repubblica Italiana
Artt. 123, 127, 134, 135, 136, 137 della Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298) [ ] TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 123 Ciascuna
Dettagli