COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E I CONSUMATORI

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1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E I CONSUMATORI Direzione F Ufficio alimentare e veterinario DG(SANCO) MR FINAL RELAZIONE FINALE DI UN AUDIT EFFETTUATO IN ITALIA DALL 11 AL 20 MARZO 2013 AL FINE DI VALUTARE L ATTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ANIMALI IN RELAZIONE ALLA PESTE SUINA AFRICANA E IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA IN SARDEGNA Il testo in lingua inglese è il solo facente fede

2 Sintesi La presente relazione descrive l esito di un audit condotto in Italia dall Ufficio alimentare e veterinario (UAV) dall 11 al 20 marzo Lo scopo dell audit era quello di verificare l attuazione di misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna con i seguenti obiettivi: valutare la conformità a disposizioni specifiche relative a misure minime di lotta contro la peste suina africana stabilite dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio; valutare l attuazione e l efficacia delle misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, conformemente alle disposizioni stabilite dalla decisione 2005/363/CE della Commissione; valutare l attuazione dei programmi di controllo e di sorveglianza della peste suina africana in Sardegna approvati dalla Commissione per gli ultimi mesi del 2012 (in appresso programma modificato per il 2012 ) e per il Nel complesso, le autorità competenti hanno creato un contesto giuridico completo e introdotto un ampia serie di misure intese a rafforzare i controlli ufficiali sui suini in Sardegna per combattere e debellare la peste suina africana; tuttavia non hanno ancora agito con sufficiente determinazione per garantire l uso efficace di tutti gli strumenti disponibili conformemente ai requisiti dell Unione europea e secondo quanto stabilito dai programmi di controllo e di sorveglianza approvati per la malattia. Di seguito sono specificate le principali carenze individuate. L inadeguato funzionamento dei meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e la mancanza di una chiara ed efficace catena di comando per garantire che le autorità competenti designate assolvano i loro compiti. Le principali conseguenze sono la mancata applicazione dei requisiti giuridici fondamentali e l inefficace attuazione delle misure di eradicazione e di vigilanza in base all evolversi della situazione epidemiologica della peste suina africana in Sardegna. L insoddisfacente gestione di fattori di rischio ben noti che contribuiscono alla trasmissione della PSA in Sardegna, come l allevamento illegale di suini allo stato brado e la non conformità ai requisiti fondamentali in materia di registrazione delle aziende, di identificazione degli animali e di notifica e registrazione dei movimenti degli animali. La situazione è aggravata dal fatto che tali fattori si presentano principalmente in zone infette da PSA, in cui i suini allo stato brado convivono con le popolazioni infette di cinghiali, aumentando considerevolmente il livello di circolazione del virus della PSA a livello locale e contribuendo in misura determinante alla diffusione e all endemicità della malattia nell isola. L inadeguata definizione degli obiettivi delle azioni di vigilanza nelle zone infette, che è causa di notevoli ritardi nel rilevamento di tutte le unità epidemiologiche infette in cui è presente il virus della PSA e impedisce alle autorità competenti di interromperne con efficacia le vie di trasmissione. Pertanto, anche le zone infette opportunamente circoscritte restano tali per periodi di tempo molto lunghi. L insufficiente consapevolezza tra gli allevatori di suini dell estrema importanza per la lotta contro la PSA della conformità ai requisiti di identificazione degli animali e di movimentazione dei suini e dell applicazione delle misure di biosicurezza fondamentali necessarie per evitare l esposizione della popolazione suina locale al virus della PSA. Nel corso del 2012 i controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare (OSA) che usufruiscono delle deroghe stabilite dalla decisione 2005/363/CE sono stati intensificati e dovrebbero contribuire ad attenuare il rischio di trasmissione del virus della PSA attraverso i prodotti spediti dalla Sardegna in base a detta decisione. Tuttavia, in questo ambito restano ancora alcuni problemi riguardo a: a) taluni prodotti a base di carne suina realizzati prima del dicembre 2011 con carne suina proveniente dalla Sardegna di cui è stata consentita l immissione sul mercato dell Unione europea con il consenso esplicito dell autorità centrale competente, b) il sistema utilizzato per aggiornare l elenco degli OSA autorizzati in questo contesto, c) l insufficiente coinvolgimento del servizio veterinario sardo nella programmazione e nell attuazione dei controlli ufficiali sui porti e gli aeroporti in modo da garantire che possano uscire dall isola soltanto i prodotti di origine animale autorizzati. Le autorità competenti avevano riscontrato la non conformità al divieto di trasportare al di fuori dell isola i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (ABP) contenenti materiale di origine suina

3 proveniente dalla Sardegna. Le autorità competenti hanno adottato provvedimenti per affrontare la situazione e al momento dell audit erano ancora in corso ulteriori indagini per determinare le responsabilità al riguardo e confermare la risoluzione delle irregolarità. La relazione comprende alcune raccomandazioni alle autorità competenti italiane con l obiettivo di correggere i difetti individuati e migliorare l attuazione e le misure di controllo in corso.

4 Indice 1 INTRODUZIONE OBIETTIVI BASE GIURIDICA CONTESTO LA PESTE SUINA AFRICANA IN SARDEGNA RELAZIONI PRECEDENTI DELL UAV RISULTANZE E CONCLUSIONI RISULTATI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI REQUISITI GIURIDICI RISULTANZE CONCLUSIONI REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE, IDENTIFICAZIONE E MOVIMENTI DEGLI ANIMALI REQUISITI GIURIDICI RISULTANZE CONCLUSIONI MISURE PER IL CONTROLLO E L ERADICAZIONE DELLA PSA REQUISITI GIURIDICI RISULTANZE CONCLUSIONI NORME IN MATERIA DI SALUTE ANIMALE APPLICATE ALLA SPEDIZIONE DI CARNE SUINA E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA PROVENIENTI DALLA SARDEGNA REQUISITI GIURIDICI RISULTANZE CONCLUSIONI CONCLUSIONI GENERALI RIUNIONE CONCLUSIVA RACCOMANDAZIONI...35 ALLEGATO 1 RIFERIMENTI GIURIDICI...35 IV

5 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE Abbreviazione Spiegazione AC Autorità competente ACC Autorità centrale competente AISAS Assessorato dell igiene e sanità e dell assistenza sociale ASL BDN CEREP CFVA DAIS DGS DGSAFV DIFT ELISA IZS LDCC MdS NAS OEVR OIE OSA PCR PSA RDCC SIMAN SM SNMA SP TI UAV UE UVAC VU Azienda sanitaria locale Anagrafe suina nella banca dati nazionale Centro di referenza per le pesti suine Corpo forestale e di vigilanza ambientale Decreto dell assessore dell igiene e sanità e dell assistenza sociale Direzione generale della sanità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Test di immunofluorescenza diretta Prova di immunoassorbimento enzimatico Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna Unità di crisi locale Ministero della Salute Comando Carabinieri per la protezione della salute - Nuclei antisofisticazioni e sanità Osservatorio epidemiologico veterinario regionale dell IZS Organizzazione mondiale della sanità animale Operatore del settore alimentare Reazione a catena della polimerasi Peste suina africana Unità di crisi regionale Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali Stati membri (dell UE) Sistema di notifica delle malattie animali Servizio di prevenzione Tavolo interassessoriale Ufficio alimentare e veterinario Unione europea Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari Veterinario ufficiale

6 1 INTRODUZIONE L audit si è svolto in Italia dall 11 al 20 marzo 2013 e rientrava nel programma di audit pianificato dell UAV. Il gruppo di audit comprendeva due auditor dell UAV e, nel corso della prima settimana, altri due funzionari dei servizi della Commissione di Bruxelles; per tutta la durata dell audit esso è stato coadiuvato da: rappresentanti dell autorità centrale competente (ACC), della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAFV) del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del ministero della Salute (MdS); rappresentanti del Servizio di prevenzione regionale (SP) della Direzione generale della Sanità (DGS) dell Assessorato dell igiene e sanità e dell assistenza sociale (AISAS) della Regione autonoma della Sardegna; rappresentanti delle autorità veterinarie locali coinvolte nei controlli ufficiali oggetto dell audit nelle province visitate nella Regione autonoma della Sardegna (aziende sanitarie locali ASL). L 11 marzo 2013 si è tenuta una riunione di apertura, con rappresentanti della DGSAFV, del Servizio di prevenzione regionale, del Centro di referenza per le pesti suine (CEREP) e dell Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR) dell Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS). Durante la riunione sono stati confermati gli obiettivi e l itinerario dell audit e sono state richieste ulteriori informazioni necessarie per il soddisfacente completamento dell audit. 2 OBIETTIVI Gli obiettivi dell audit erano i seguenti: valutare la conformità a disposizioni specifiche relative a misure minime dell UE per la lotta contro la PSA stabilite dalla direttiva 2002/60/CE; valutare l attuazione e l efficacia delle misure di protezione della salute animale contro la PSA in Sardegna, conformemente alle disposizioni stabilite dalla decisione 2005/363/CE; valutare l attuazione dei programmi di controllo e di sorveglianza della PSA in Sardegna approvati per i periodi di seguito indicati: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 con la decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione, in particolare riguardo alle ultime variazioni contenute nella versione del programma modificato per il 2012 inviata ai servizi della Commissione il 2 ottobre 2012, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 con la decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione. Gli argomenti principali rientranti nell ambito dell audit erano i seguenti: applicazione dei requisiti dell UE in materia di identificazione e registrazione dei suini e organizzazione e attuazione dei relativi controlli ufficiali; notifica dei casi di sospetto della presenza di PSA - campagne di sensibilizzazione e cooperazione di tutte le parti interessate pertinenti; adozione di misure specifiche in caso di sospetto e di conferma della presenza di PSA; diagnosi di laboratorio della PSA protocollo di diagnosi seguito per confermare o 1

7 escludere la presenza della malattia nei suini domestici e nei cinghiali; uso di indagini epidemiologiche per accertare le modalità di trasmissione della malattia e accelerarne il controllo e l eradicazione; vigilanza della PSA nella popolazione suina domestica; determinazione dello stato sanitario degli allevamenti in relazione al contagio da PSA negli allevamenti di suini domestici e della conformità ai principi di biosicurezza generali e ad altre misure di attenuazione del rischio di PSA; applicazione di misure relative agli allevamenti suini a ciclo semichiuso e alla popolazione di suini allo stato brado illegale; misure di vigilanza, controllo ed eradicazione adottate in relazione alla PSA nei cinghiali; misure di applicazione del divieto di spedizione di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) e gestione delle relative deroghe. La seguente tabella elenca i siti visitati e le riunioni tenutesi al fine di raggiungere gli obiettivi dell audit. Riunioni/visite Autorità competenti 9 Commenti Allevamenti 2 Due allevamenti di suini Operatori del settore alimentare 2 Riunione di apertura e riunione conclusiva con la DGSAFV e l AISAS. Altre riunioni con la DGS a Cagliari, con le ASL delle province visitate (Cagliari, Ogliastra, Nuoro, Sassari e Olbia-Tempio) e con rappresentanti del CFVA. Riunioni con i veterinari ufficiali durante le visite nelle aziende agricole e presso gli operatori del settore alimentare. Due OSA autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 della decisione 2005/363/CE Laboratori 2 L IZS a Sassari e la filiale locale dell IZS a Nuoro Altro 1 Una riunione con rappresentanti delle autorità comunali, del settore della carne e delle associazioni degli agricoltori. 3 BASE GIURIDICA L audit è stato condotto a norma delle disposizioni generali della legislazione dell Unione europea, e in particolare di quanto segue: articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; articolo 27, paragrafo 9, della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario. I riferimenti giuridici completi dei testi giuridici dell Unione europea menzionati nella presente relazione sono forniti nell allegato I e rimandano, ove applicabile, all ultima versione emendata. Oltre alle norme stabilite dalla legislazione pertinente dell Unione europea, sono state prese in considerazione altre norme internazionali, in particolare le norme, gli orientamenti e le raccomandazioni formulati dall Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). 2

8 4 CONTESTO 4.1 LA PESTE SUINA AFRICANA IN SARDEGNA La peste suina africana è una malattia endemica della popolazione di suini in Sardegna dal Dal punto di vista epidemiologico, la malattia ha presentato picchi di recrudescenza periodici con un elevata incidenza nei suini domestici e nei cinghiali, di cui gli ultimi si sono verificati nel periodo , nel corso del 2007 e, più di recente, a partire dalla metà del Si ritiene che la situazione sia il risultato dell allevamento estensivo di suini praticato da secoli e della presenza di cinghiali nei quali la malattia è endemica. In seguito all aumento dei focolai segnalati nel 2011, con un peggioramento nel primo semestre del 2012, sono stati presentati per l approvazione da parte della Commissione programmi modificati di controllo e di sorveglianza della PSA in Sardegna per gli ultimi quattro mesi del 2012 e per il I programmi prevedono attività di vigilanza e di controllo mirate in zone ad alto rischio per i cinghiali e i suini domestici, in particolare per l allevamento estensivo di suini, e un applicazione più rigorosa delle misure di biosicurezza. Inoltre, nel dicembre 2011, a causa del considerevole aumento del numero e dell estensione territoriale dei focolai di PSA, di cui più di 30 confermati nei suini domestici e in quelli selvatici in sette delle otto province della Sardegna, la decisione 2005/363/CE è stata modificata allo scopo di attenuare ulteriormente il rischio di trasmissione della malattia al di fuori dell isola. La decisione modificata vieta, con alcune deroghe, la spedizione di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dall isola. Nel 2012 alcuni operatori del settore alimentare specificamente autorizzati si sono avvalsi in larga misura delle deroghe. La Commissione e gli Stati membri dell UE sono stati tenuti informati della situazione della PSA in Sardegna, tra l altro, mediante varie presentazioni fatte al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sezione salute e benessere degli animali. Le presentazioni sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: RELAZIONI PRECEDENTI DELL UAV Gli ultimi tre audit condotti in Italia per valutare i controlli ufficiali sulla salute degli animali nel contesto dei programmi di controllo e di eradicazione della PSA in Sardegna sono stati effettuati nel 2004 (rif. DG(SANCO)/7369/2004 MR definitivo), nel 2005 (rif. DG(SANCO)/7706/2005 MR definitivo) e nel 2008 (rif. DG(SANCO)/ MR definitivo). Le relazioni di tali audit (in appresso le relazioni precedenti ) sono reperibili sul sito Internet dell UAV: Le conclusioni generali delle relazioni precedenti hanno evidenziato quali principali carenze del sistema di controlli ufficiali i seguenti aspetti: l insufficiente collaborazione tra tutte le autorità competenti coinvolte; la mancanza di attuazione in relazione ai suini allo stato brado clandestini e al movimento illegale di suini domestici, che ha contribuito in misura considerevole alla persistenza di una nicchia ecologica per il virus della PSA in alcune zone della Sardegna; l inadeguata applicazione delle misure di eradicazione nelle zone infette in cui sono stati rilevati focolai della malattia, che non è stata sufficiente per impedire l ulteriore circolazione del virus della PSA e il continuo contagio di nuovi allevamenti nella stessa zona. 3

9 In seguito, le AC si sono impegnate più volte ad affrontare le carenze menzionate, tra gli altri, e misure da applicare a questo proposito sono state inserite nei programmi annuali di eradicazione della PSA attuati dal Più di recente, le azioni volte ad affrontare questo tipo di problemi sono state ulteriormente poste in evidenza come pilastri dei programmi di eradicazione della malattia previsti per il 2012 e il RISULTANZE E CONCLUSIONI 5.1 RISULTATI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI Requisiti giuridici Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali. In particolare, è compreso quanto segue: l articolo 3 che riguarda gli obblighi generali in relazione all organizzazione di controlli ufficiali; l articolo 4 che riguarda la designazione delle autorità competenti, che assicurano di avere facoltà di effettuare i controlli ufficiali, l efficacia e l appropriatezza dei controlli ufficiali, ivi compresi un coordinamento e una cooperazione adeguati all interno delle autorità competenti designate e tra le stesse, e l esecuzione di audit per garantire il conseguimento degli obiettivi di detto regolamento; l articolo 6 che riguarda il personale che esegue controlli ufficiali e prevede disposizioni relative alla formazione e all aggiornamento delle competenze professionali; l articolo 8 che riguarda le procedure di controllo e verifica; l articolo 9 che riguarda le relazioni sui controlli ufficiali; gli articoli 54 e 55 che riguardano rispettivamente le azioni in caso di non conformità alla normativa e le sanzioni Risultanze Legislazione In Italia sono stati introdotti alcuni testi giuridici, applicabili in Sardegna, per recepire e applicare tutti i requisiti pertinenti dell Unione europea in materia di identificazione e di registrazione dei suini e di lotta contro la PSA, in particolare: nel 2004 sono state recepite nella legislazione nazionale le disposizioni dell UE relative alle misure minime per la lotta contro la PSA stabilite dalla direttiva 2002/60/CE con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione di tale direttiva; inoltre, nello stesso anno, la DGSAFV ha chiesto al CEREP di preparare un piano di emergenza aggiornato e orientamenti generali per la preparazione di piani operativi per la lotta contro la PSA in caso di epidemia; in linea con i requisiti dell UE di cui agli articoli 15 e 16 di detta direttiva, le AC hanno preparato uno specifico programma di eradicazione della PSA nei suini selvatici, approvato con la decisione 2005/362/CE della Commissione e restato valido fino a febbraio 2009, quando è stato dichiarato obsoleto; gli orientamenti per la preparazione di piani operativi definiti dal CEREP nel 2004 indicano che un programma di eradicazione specifico deve essere pronto entro 90 giorni dalla conferma della presenza della malattia nei suini selvatici; nel 2010 sono state recepite le disposizioni relative all identificazione e alla registrazione dei suini stabilite dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio con il decreto legislativo 26 4

10 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all identificazione e alla registrazione dei suini; i requisiti precedenti dell UE sullo stesso argomento stabiliti dalla direttiva 92/102/CE del Consiglio, principalmente in relazione alla registrazione delle aziende suinicole e al tatuaggio degli animali, erano stati recepiti nella legislazione nazionale nel 1996; inoltre, dal 1979 sono in vigore due decreti ministeriali che stabiliscono rispettivamente disposizioni nazionali per prevenire e combattere la PSA in Sardegna e nel resto dell Italia e il divieto di spedire prodotti di origine suina, compresi i sottoprodotti di origine animale, dall isola senza l approvazione del ministero della Salute; infine, in base alla sentenza 12/2004 della Corte costituzionale italiana, lo Stato italiano, rappresentato in questo contesto dal ministero della Salute, ha il potere esclusivo di legiferare nei casi di malattie animali altamente contagiose le cui ripercussioni possono oltrepassare i confini nazionali; la stessa sentenza conferisce al ministero della Salute anche la facoltà esclusiva di richiedere l intervento dei nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) del Comando Carabinieri per la protezione della salute negli stessi casi in modo da garantire che la situazione non sfugga al controllo. Inoltre, esistono vari testi giuridici pertinenti introdotti dalle AC in Sardegna nel corso del 2011 e del 2012 in risposta al peggioramento della situazione epidemiologica della PSA: alla fine del 2011 sono state introdotte misure per far fronte all aumento del numero di focolai confermati di PSA e per attuare il programma di controllo e di eradicazione approvato con la decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione - decreto del presidente della Giunta regionale n. 154 del 21 dicembre 2011 relativo a Misure straordinarie di lotta alla peste suina africana (in appresso decreto n. 154); nel maggio 2012 il presidente dell autorità regionale sarda ha emanato un decreto (n. 56), che stabilisce misure straordinarie di lotta alla PSA e crea a tale scopo una task force di coordinamento regionale (tavolo interassessoriale TI ). I punti principali del decreto n. 56 sono i seguenti: il tavolo interassessoriale è presieduto dal presidente della Giunta regionale della Sardegna; tuttavia, da agosto 2012 tale compito è stato delegato a un altra persona per suo conto; il tavolo interassessoriale comprende rappresentanti dell AISAS e delle autorità regionali per l agricoltura, lo sviluppo rurale, l ambiente, fra cui il Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), e del settore; il suo obiettivo principale è quello di adeguare tutti gli allevamenti illegali di suini ai requisiti nazionali e dell Unione europea in materia di identificazione e registrazione dei suini nelle zone comunali di nove comuni situati in zone ben note infette dalla PSA delle province di Ogliastra e Nuoro; tiene conto di stime secondo le quali nel maggio 2012 erano presenti circa 700 allevamenti illegali con un numero di suini compreso tra e nelle zone rientranti nel suo ambito di competenza; indica il sostegno finanziario che sarà fornito dalle autorità regionali per favorire lo sviluppo da parte dei comuni di impianti a ciclo semichiuso per l allevamento di suini di nuova registrazione; stabilisce i compiti di tutte le AC, ivi compresi quelli dei sindaci comunali e dei prefetti provinciali, nonché degli allevatori. Il CFVA ha il compito principale di vigilare e individuare i suini allo stato brado illegali nelle zone rientranti nell ambito del decreto dell assessore dell igiene e sanità e dell assistenza sociale. I comuni sono ritenuti responsabili della vigilanza e del corretto funzionamento degli impianti a 5

11 ciclo semichiuso di nuova istituzione per le aziende suinicole legalizzate; include prescrizioni per l applicazione di tutti i requisiti giuridici pertinenti nel contesto dei controlli relativi alla PSA, comprese informazioni sul livello delle sanzioni che le ASL devono imporre. Successivamente, nel giugno 2012 sono state introdotte misure per rafforzare l attuazione del programma di controllo e di eradicazione della PSA, in seguito all ulteriore aumento dell incidenza e della diffusione della malattia in Sardegna, con il decreto dell assessore dell igiene e sanità e dell assistenza sociale n. 30 del 4 giugno 2012 relativo a Decreto attuativo del piano di eradicazione della peste suina africana. Anno 2012 (in appresso DAIS n. 30 ). Tra gli altri, il decreto: ha aggiornato le disposizioni regionali che definiscono lo stato sanitario delle aziende suinicole accreditate per la PSA in base ad alcuni fattori, come la conformità ai requisiti di identificazione e di registrazione degli animali, le misure di biosicurezza esistenti e i risultati negativi di una prova sierologica annuale effettuata per accertare l eventuale presenza della PSA; ha introdotto misure, e chiarito ulteriormente le responsabilità, per organizzare l allevamento a ciclo semichiuso di suini in terreni comunali (pascolo semi-brado) e per gestire situazioni in cui sono stati individuati suini illegali detenuti allo stato brado (pascolo brado), come previsto dal DAIS n. 56. Infine, allo scopo di attuare il programma di controllo e di eradicazione per il 2013 approvato con la decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, e al tempo stesso di conferire validità giuridica alle azioni già intraprese per modificare il programma per il 2012 da ottobre, l AISAS ha introdotto un nuovo DAIS, ossia il DAIS n. 69 del 18 dicembre 2012 relativo a Decreto attuativo del piano di eradicazione della peste suina africana. Anni 2012 e 2013, che introduce alcune modifiche rispetto al DAIS n. 30: ridefinisce le categorie utilizzate per qualificare lo stato sanitario delle aziende suinicole in base al numero di test sierologici annuali della PSA negativi; dopo un test negativo, l azienda è considerata un azienda controllata e dopo due test negativi un azienda controllata certificata ; inoltre, il campionamento per i test sierologici è concepito in modo tale che possa essere rilevata una prevalenza del 5% di animali sieropositivi (con un livello di attendibilità del 95%), anziché del 10% come avveniva in precedenza; fissa il 30 giugno 2013 come termine per la regolarizzazione delle aziende suinicole non registrate; limita le dimensioni delle aziende private di allevamento di suini a ciclo semichiuso a tre ettari e chiede che applichino ulteriori misure di biosicurezza se sono situate in una zona infetta da PSA; vieta esplicitamente l attività di allevamento brado di suini e pertanto non contempla più la possibilità di legalizzare le aziende (gli animali) individuate dal CFVA, in quanto gli animali devono essere catturati e uccisi in base a un mandato comunale. Nello stesso contesto, nel 2009 l AISAS aveva introdotto un DAIS che precisava nei particolari le zone geografiche in Sardegna da considerare infette dal virus della PSA in relazione alla popolazione di suini selvatici, ossia il DAIS n. 67 del 23 dicembre 2009 relativo alla modifica della zona infetta per PSA nel cinghiale: le zone erano basate sui dati epidemiologici storici ottenuti nel corso dell epidemia verificatasi nel periodo (cfr ); una delle zone definite è stata leggermente modificata nell ottobre 2012 dopo una riunione a cui avevano partecipato rappresentanti di tutte le autorità competenti 6

12 pertinenti a livello regionale e nazionale, che occasionalmente svolgono il ruolo di gruppo di esperti ai sensi dell articolo 15 della direttiva 2002/60/CE. Il gruppo di audit ha rilevato quanto di seguito specificato. Tutti i requisiti giuridici summenzionati attualmente in vigore conferiscono a tutte le autorità competenti pertinenti, a livello locale, regionale o nazionale, poteri sufficienti per applicare la legislazione dell UE riguardante il controllo e l eradicazione della PSA e l identificazione e la registrazione dei suini. Tuttavia, la ripartizione delle responsabilità prevista in vari atti legislativi tra molte autorità competenti diverse in maniera non coordinata, che nella maggior parte dei casi richiede l intervento di due o tre autorità per applicare un atto legislativo fondamentale, insieme all applicazione limitata di alcuni dei requisiti giuridici, si è rivelata inefficace come ulteriormente indicato nelle sezioni successive. In base alla documentazione presentata dalla DGSAFV al gruppo di audit, avevano richiamato l attenzione degli organi di grado superiore del ministero della Salute sul fatto che le misure regionali introdotte con il decreto n. 154 alla fine del 2011 non erano adatte allo scopo e che l AISAS non vi aveva inserito le raccomandazioni formulate in collaborazione con il CEREP. Dalla stessa documentazione emerge che solo a metà del 2012, quando la Commissione è intervenuta per richiedere un azione decisiva per eradicare la PSA, l AISAS ha iniziato a valutare tali opzioni, incentrate principalmente sulla necessità di affrontare i problemi di lunga data dell allevamento brado illegale di suini e della mancata applicazione di altre disposizioni in materia di identificazione e di registrazione dei suini. L allevamento brado dei suini è stato reso illegale in Sardegna solo nel dicembre 2012, con il DAIS n Organizzazione, esecuzione e verifica dell efficacia dei controlli ufficiali Una descrizione del sistema di controllo della salute animale in vigore in Italia è inclusa nell ultima versione del profilo nazionale dello Stato membro in questione (maggio 2012), disponibile al seguente indirizzo: Inoltre, è opportuno menzionare che: a livello centrale, l unità III della DGSAFV è responsabile del Centro nazionale per il controllo e l eradicazione delle malattie animali e del Centro di crisi nazionale per le malattie; si tratta dell unità operativa dell autorità centrale competente incaricata del coordinamento di tutti gli sforzi di controllo e di eradicazione in caso di focolai di malattie altamente contagiose; il CEREP ha la responsabilità generale di fornire tutta la consulenza tecnica e scientifica necessaria nel contesto del controllo e dell eradicazione della PSA, in linea di principio alla DGSAFV, ma anche direttamente alle AC regionali se richiesto; il CEREP svolge inoltre il ruolo di laboratorio nazionale di riferimento per la PSA conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/60/EC relative alla sorveglianza delle attività dell IZS in Sardegna (cfr ); come indicato nella sezione precedente, i nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) del Comando Carabinieri per la protezione della salute, con i relativi uffici regionali e locali, sono disponibili a eseguire indagini mirate specifiche su richiesta del ministero della Salute in caso di necessità nel settore della salute umana o animale; nella Regione autonoma della Sardegna l AISAS ha la responsabilità generale di effettuare 7

13 controlli ufficiali in campo veterinario e di attuare i programmi di controllo e di eradicazione della PSA approvati: il Servizio di prevenzione è responsabile della pianificazione, del coordinamento generale e della verifica dei controlli a livello regionale; tali compiti sono svolti mediante tre unità veterinarie responsabili rispettivamente dei controlli sulla salute degli animali, della sicurezza alimentare e di altre questioni come l identificazione e la registrazione degli animali; i controlli ufficiali sono eseguiti a livello provinciale da otto ASL, organizzate in tre unità operative che rispecchiamo la ripartizione delle responsabilità effettuata dal Servizio di prevenzione a livello regionale; l OEVR è responsabile della valutazione epidemiologica regolare della situazione della PSA in Sardegna, che comprende l analisi dei dati derivanti dalla sorveglianza sierologica e virologica sui suini domestici e selvatici e dalle indagini effettuate nel contesto dell insorgenza di focolai della malattia; in particolare, l OEVR ha la responsabilità generale di aggiornare la situazione epidemiologica delle zone infette da PSA per quanto riguarda la popolazione di suini selvatici; l OEVR riferisce in merito e risponde direttamente del suo operato all AISAS; gli uffici veterinari del ministero della Salute incaricati dei controlli sugli scambi intraunionali in Sardegna (uffici veterinari per gli adempimenti comunitari UVAC) sono responsabili della verifica in loco delle misure adottate dagli operatori del settore alimentare che hanno presentato una richiesta al ministero della Salute per avvalersi delle deroghe contemplate dalla decisione 2005/363/CE (cfr ); il CFVA, come indicato nella sezione precedente, ha il compito principale di individuare e di notificare alle ASL i suini allo stato brado illegale. Nel 2013, in seguito alle carenze rilevate dalle ispezioni delle ASL e dai controlli dei NAS (cfr. di seguito), il presidente del tavolo interassessoriale ha ampliato l ambito delle attività di ispezione regolari svolte dal CFVA sugli agriturismi registrati e incentrate principalmente sulla verifica dell uso esclusivo di prodotti sardi alla verifica degli aspetti relativi alla PSA, come l adeguata rintracciabilità di tutti i suini allevati o macellati e della carne utilizzata. Il gruppo di audit ha anche rilevato quanto di seguito specificato. La pianificazione effettuata dal Servizio di prevenzione sulla base delle varie componenti dei programmi di controllo stabilite dai DAIS n. 30 e n. 69, rispettivamente per il 2012 e il 2013, stabilisce alcuni compiti mensili per ogni ASL, nonché gli obiettivi per vari ambiti, come il numero di aziende e di operatori del settore alimentare da sottoporre a ispezione. Ogni ASL pianifica e organizza a livello provinciale i controlli ufficiali assegnati mensilmente dal Servizio di prevenzione. I controlli sono eseguiti da veterinari ufficiali (VU), che possono essere funzionari permanenti o personale con contratto temporaneo; quest ultimo è stato assunto dal 2012 per aumentare il numero dei controlli ufficiali e i relativi contratti sono cofinanziati nell ambito dei programmi di controllo e di eradicazione approvati: in tutte le ASL visitate tranne una, il numero delle persone impiegate era ragionevole tenendo conto dei compiti che normalmente devono svolgere; tuttavia, per alcune ASL, e in particolare per quelle con meno personale (Olbia-Tempio), la situazione è divenuta più complicata in alcuni periodi del 2012 in seguito all individuazione di numerosi focolai di PSA e ai compiti aggiuntivi legati all esecuzione di controlli sulle zone di protezione e di sorveglianza stabilite; 8

14 i veterinari ufficiali temporanei devono dedicare 18 ore alla settimana ai compiti ufficiali (ispezioni e campionamento) e nel resto del tempo possono svolgere altre attività private in campo veterinario; firmano un contratto in cui dichiarano che non esiste un conflitto di interessi tra le due attività, tuttavia le ASL visitate non disponevano di un sistema di verifica per garantirne la veridicità; i veterinari incontrati dal gruppo di audit hanno sottolineato il fatto che nella maggior parte dei casi le loro attività private riguardavano altre specie animali, in quanto i proprietari di piccole aziende suinicole non fanno quasi mai uso dei loro servizi professionali; il personale incontrato nelle ASL era in larga misura adeguatamente preparato e competente per svolgere i compiti assegnati nel contesto dei controlli ufficiali legati alla PSA. Le ASL devono riferire mensilmente al Servizio di prevenzione indicando se sono stati conseguiti gli obiettivi ad esse assegnati: il gruppo di audit ha potuto verificare la documentazione relativa al processo di pianificazione svolto dal Servizio di prevenzione per il secondo semestre del 2012 e per il primo semestre del 2013, nonché le relazioni mensili redatte dalle ASL; in generale, le ASL riescono a conseguire i loro obiettivi quantitativi; resoconti sintetici del numero di controlli effettuati sono inviati regolarmente alla DFSAFV che, per quanto possibile sulla base dei dati quantitativi ricevuti, li analizza, per valutare se possano essere necessarie attività di verifica, e li trasmette alla Commissione; le sintesi includono dati sul numero di avvisi legali emessi e sulle sanzioni imposte dalle ASL. A questo proposito: esistono considerevoli differenze tra le procedure delle ASL, in quanto in alcuni casi quasi tutte le ispezioni rilevano non conformità e vengono emessi molti avvisi legali (nella provincia di Cagliari, circa per circa aziende), mentre in altri casi, con una persistenza ben nota di aziende non conformi, gli avvisi legali sono quasi inesistenti (come nella provincia di Ogliastra, con circa 25 avvisi per più di 700 aziende registrate, e in maggior parte riguardanti aziende visitate in relazione a focolai di PSA); dalle discussioni su tali discrepanze è emerso che la maggior parte dei veterinari ufficiali ritiene tale sistema inutile, in quanto gli allevatori non riescono a percepire la serietà dei requisiti giuridici verificati e le loro ripercussioni sulla prevenzione e il controllo della PSA (cfr. di seguito le risultanze delle ispezioni); le sanzioni imposte sono state molto poche, solo 44 per tutta la Sardegna su più di avvisi legali emessi, e quasi tutte riguardavano aziende in cui è stata rilevata la malattia. L AISAS organizza varie volte all anno, a seconda della situazione epidemiologica della PSA, ma nella maggior parte dei casi trimestralmente, riunioni dell Unità di crisi regionale (RDCC) per la PSA, alle quali sono convocati rappresentanti di tutte le AC coinvolte, compresa talvolta la DGSAFV. Dai verbali di varie di queste riunioni tenutesi tra marzo 2012 e la data dell audit è emerso con chiarezza che alcuni problemi continuano a pregiudicare il coordinamento generale delle azioni necessarie per accelerare i controlli sulla PSA, ossia: il livello di autonomia rivendicato dall AISAS e dal tavolo interassessoriale rispetto 9

15 alla DGSAFV e al CEREP, che ha mantenuto esclusivamente a livello regionale il potere di adottare decisioni sul livello di attuazione più adeguato per garantire l applicazione delle ulteriori misure stabilite dai programmi di controllo e di eradicazione della PSA approvati, come formalizzato nel DAIS n. 30 del 2012, nel decreto n. 56 e nel DAIS n. 69 del 2013; uno dei problemi principali spesso sottolineato è la riluttanza di alcune AC (sindaci e prefetti a livello locale e l AISAS a livello regionale) ad applicare tutti i requisiti giuridici necessari, in quanto dagli inizi del 2012 non è stata intrapresa quasi alcuna azione per porre fine alla pratica dell allevamento illegale di suini allo stato brado in alcune zone dell isola, in particolare nelle province di Nuoro e Ogliastra, ma anche in alcune zone delle province di Olbia-Tempio, Sassari e Oristano (cfr ). Nonostante il fatto che il decreto n. 56 del 2012 attribuisca al presidente del tavolo interassessoriale il potere complessivo di garantire l applicazione di tutte le misure previste dal decreto, tale potere non è stato utilizzato per garantire che le autorità competenti comunali e provinciali applichino i requisiti giuridici previsti; il personale delle ASL, in quanto responsabile della gestione del programma di controllo e di eradicazione, non ha alcun potere di affrontare il principale fattore di rischio di trasmissione del virus della PSA, ossia la presenza di suini allo stato brado clandestini, che rientra nella sfera di competenza di sindaci e prefetti; come testimoniato dal gruppo di audit, e riportato nei verbali menzionati in precedenza, ciò ha contribuito a creare un contesto in cui un numero sempre crescente di veterinari ufficiali che lavorano nelle zone infette da PSA più problematiche è deluso in quanto non si riesce a vedere alcun progresso a questo proposito; le gravi carenze individuate dal personale della DGSAFV durante gli audit condotti o dai NAS, in relazione al livello di conformità delle aziende suinicole e degli agriturismi ai requisiti fondamentali più importanti per la lotta contro la PSA, che avrebbe dovuto essere garantita grazie all intensificazione dei controlli ufficiali effettuati in Sardegna dagli inizi del 2012; a questo proposito, l AISAS o i rappresentanti del tavolo interassessoriale sono solitamente critici. Il Servizio di prevenzione ha organizzato varie iniziative per verificare e analizzare i controlli ufficiali effettuati dalle ASL e dai veterinari ufficiali che vi lavorano. Gli audit sono stati eseguiti da personale del Servizio di prevenzione e alcune ASL specificamente formati a tale scopo. Nel 2012 il Servizio di prevenzione ha effettuato quanto segue: in giugno un programma di audit riguardante tutto il sistema di controlli ufficiali sulla PSA esistente in tre ASL. In questo caso, le tre unità operative delle ASL sono state sottoposte ad audit e le poche raccomandazioni formulate includevano vari aspetti, quali: questioni pratiche come la necessità di ottenere ulteriori forniture di materiale di campionamento da utilizzare in caso di sospetto della presenza di PSA; la necessità di documentare in maniera più adeguata i controlli regolari e la relativa attività di sorveglianza, ivi comprese le procedure di certificazione. A questo proposito, ad esempio, in una ASL sono stati rilevati problemi riguardo alla segnalazione incompleta da parte dei veterinari ufficiali di tutte le non conformità individuate durante le loro ispezioni nelle aziende. Il gruppo di audit ha verificato le azioni intraprese per attuare parte delle raccomandazioni; alcune sono state attuate correttamente (ad esempio, nuova pianificazione documentata delle ispezioni, preparazione di un nuovo protocollo di 10

16 certificazione), ma quella relativa alla segnalazione limitata da parte dei veterinari ufficiali ha dovuto essere ribadita come confermato dalle risultanze di altri audit effettuati del Servizio di prevenzione e dalla DGSAFV (cfr. di seguito). Tra settembre e ottobre è stato attuato un programma di audit delle ispezioni eseguite da tutte le ASL su aziende suinicole accreditate per la PSA. Il motivo di questa serie di audit è stata la conferma di un focolaio di PSA in una di tali (grandi) aziende suinicole in agosto, che ha suscitato dubbi riguardo alla qualità e all attendibilità dei controlli effettuati su questo tipo di aziende, com è stato sottolineato anche dalla DGSAFV dopo un audit condotto sull azienda in questione dopo la conferma della presenza della malattia. Ne sono state interessate 61 aziende e in 34 di esse sono state rilevate 59 non conformità, alcune delle quali riguardavano requisiti molto significativi per questo tipo di aziende: nessuna indicazione di nascite o morti, né di movimenti di singoli animali, nel registro dell azienda; nessuna presenza di tatuaggi nei padiglioni auricolari dei suini o impossibilità di leggerli per verificare la cronologia dei movimenti degli animali; inadeguatezza delle misure di biosicurezza esistenti e considerevole mancanza di consapevolezza al riguardo. Ad ottobre il Servizio di prevenzione ha inviato una lettera alle ASL per chiedere la garanzia che le non conformità erano state affrontate; non essendo stata fornita alcuna risposta, nel febbraio 2013 è stato inviato un sollecito, anche in questo caso finora senza alcun risultato. Infine, il Servizio di prevenzione ha organizzato un programma di audit durante l ultimo trimestre del 2012 per verificare i controlli ufficiali eseguiti dalle ASL sugli operatori del settore alimentare autorizzati nel contesto della decisione 2005/363/CE (cfr ). Riguardo al coinvolgimento dell autorità centrale competente nella verifica generale dell attuazione dei programmi di controllo e di eradicazione, oltre ad aver partecipato alle riunioni dell unità di crisi regionale menzionate in precedenza, il personale della DGSAFV ha effettuato regolarmente audit a questo proposito nel 2012 e nel Inoltre, da un recente audit condotto a sorpresa dal personale della DGSAFV e dai NAS è emerso un livello molto elevato di non conformità negli agriturismi situati in zone ad alto rischio di PSA (presenza di suini selvatici infetti o zone di protezione istituite in caso di focolai), in particolare in relazione all assenza di dati sui movimenti in entrata e in uscita dallo stabilimento, ma anche gravi situazioni specifiche, come un luogo in cui 60 suini non sono stati riportati nel registro dell azienda e nell anagrafe suina nella banca dati nazionale (BDN). Nonostante il risultato di tutti gli audit e l ovvio peggioramento della situazione epidemiologica nel corso del 2011 e del 2012, il ministero della Salute ha deciso di non utilizzare tutti i suoi poteri per assumere il comando e il coordinamento generale delle misure adottate per garantire l eradicazione della PSA in Sardegna conformemente ai requisiti giuridici dell Unione europea, nazionali e regionali Conclusioni Da ottobre 2012 sono stati compiuti considerevoli sforzi per favorire l attuazione dei programmi di controllo e di eradicazione della PSA. Sono stati attribuiti poteri giuridici sufficienti alle AC in 11

17 modo che possano intraprendere tutte le azioni necessarie richieste dai risultati dei loro controlli ufficiali e dalla situazione epidemiologica della malattia in Sardegna. Permangono tuttavia importanti carenze che pregiudicano il funzionamento generale del sistema dei controlli ufficiali: i meccanismi di coordinamento e di cooperazione all interno delle AC e tra le stesse, a livello nazionale e regionale, si sono rivelati insufficienti e inefficienti; non esiste una catena di comando chiara ed efficace per garantire che tutte le AC designate assolvano i loro compiti, in particolare per quanto riguarda l applicazione tempestiva dei requisiti giuridici; l attuazione di controlli ufficiali non può garantire l individuazione e la risoluzione di tutte le non conformità pertinenti; nonostante i lodevoli miglioramenti circa la verifica dell efficacia dei controlli, i provvedimenti adottati in base ai loro risultati non si sono ancora tradotti in un miglioramento dell efficacia. Pertanto: il sistema dei controlli ufficiali attualmente esistente per la PSA in Sardegna non può essere considerato in linea con le regole generali stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 per l esecuzione di controlli ufficiali allo scopo di verificare la conformità alle regole intese a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi legati alla presenza della malattia; la mancata applicazione persistente dei requisiti giuridici fondamentali e l inefficace attuazione delle misure di eradicazione e di sorveglianza: mettono in seria discussione l effettiva attuazione nel 2012 del programma di controllo e di eradicazione della PSA in Sardegna approvato con la decisione 2011/807/UE; mette in discussione l attuale realizzazione del programma approvato per il 2013 con la decisione 2012/761/UE. 5.2 REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE, IDENTIFICAZIONE E MOVIMENTI DEGLI ANIMALI Requisiti giuridici La direttiva 2008/71/CE del Consiglio stabilisce disposizioni sull identificazione e la registrazione di suini, ivi compresi requisiti riguardanti quanto segue: la tenuta di elenchi di aziende registrate da parte delle AC; i marchi di identificazione da applicare agli animali; la tenuta da parte degli allevatori di registri aziendali in cui siano riportati tutti i movimenti di suini; la fornitura da parte degli allevatori di informazioni sui movimenti degli animali alle AC; le norme fondamentali per garantire la rintracciabilità di tutti gli animali spostati nella loro azienda di origine; l adozione da parte delle AC delle misure amministrative e/o penali necessarie per punire eventuali non conformità ai requisiti di detta direttiva. I requisiti dell UE summenzionati costituiscono parte integrante dei programmi per il controllo e la vigilanza della PSA in Sardegna approvati con: decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, e modifiche successive contenute nella versione del programma di controllo e di vigilanza sottoposto dall ACC ai servizi della Commissione il 2 ottobre 2012; 12

18 decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre Risultanze Come illustrato nella sezione , dal 2010 i requisiti giuridici nazionali in materia di identificazione e di registrazione dei suini e in relazione alla registrazione delle aziende suinicole e al tatuaggio degli animali, insieme alle disposizioni regionali che stabiliscono misure straordinarie per il controllo e l eradicazione della PSA, consentono alle AC di applicare tutti i requisiti dell Unione europea in materia che, se rispettati, possono facilitare l effettiva applicazione di altre misure specifiche di controllo della salute degli animali necessarie per l eradicazione della malattia. Inoltre: tutti i dati relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei suini sono conservati e regolarmente aggiornati nella banca dati nazionale, che comprende dati sulla salute animale per tutte le aziende suinicole registrate, compreso il relativo stato sanitario inerente alla PSA, e informazioni sul tipo di azienda, ossia se si tratta di aziende a ciclo chiuso, di locali semichiusi e così via; al momento dell audit, in Sardegna erano presenti circa aziende registrate con circa suini. La maggior parte delle aziende è di piccole dimensioni, di cui più di con quattro animali o meno, meno di 200 aziende con più di 50 animali e circa 500 con più di 25; l OEVR dispone di dati georeferenziati per tutte le aziende suinicole registrate in Sardegna; tutti gli allevatori di suini registrati devono comunicare ogni anno entro il 30 marzo il censimento degli animali nelle loro aziende; il censimento, insieme alla situazione aggiornata fornita dalla banca dati nazionale, è utilizzato come riferimento dai veterinari ufficiali quando eseguono le loro ispezioni nelle aziende; la maggior parte dei rappresentanti delle ASL incontrati ha sottolineato il fatto che senza un nuovo sistema di identificazione dei singoli animali per i suini in Sardegna, che dovrebbe impiegare un dispositivo di identificazione individuale anziché i tatuaggi, il controllo e l eradicazione della PSA continueranno a essere molto difficili. I rappresentanti dell AISAS hanno informato il gruppo di audit del fatto che stavano valutando l opzione e che entro breve tempo avrebbe potuto essere proposto un nuovo sistema a tutte le parti interessate. Il gruppo di audit ha anche rilevato quanto specificato di seguito. I rappresentanti di tutte le AC incontrati hanno riconosciuto che il principale problema cui devono far fronte è la presenza di: molte aziende suinicole clandestine, i cui proprietari aggravano l illegalità con pratiche rischiose come la liberazione dei suini in locali semichiusi di dimensioni variabili con recinzioni molto essenziali e nella maggior parte dei casi inadeguate per prevenire i contatti con suini selvatici o, semplicemente, fanno temporaneamente ricorso all allevamento allo stato brado in zone con elevata disponibilità stagionale di ghiande per nutrire i suini; gruppi di animali allo stato brado appartenenti a un certo numero di proprietari sconosciuti che vagano in continuazione in ampie aree di foresta e di territori montuosi, e che possono facilmente entrare a contatto con cinghiali. In base alle informazioni fornite al presidente del tavolo interassessoriale, negli ultimi mesi era stata effettuata la nuova registrazione di oltre aziende (1 071, al momento 13

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