CITTA' DI LEGNAGO PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE APPROVATO CON D.G.R.V. 23 MAGGIO 2006, N 1590 V.G. P.R.G. - VARIANTE N 34

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1 REGIONE VENETO PROVINCIA DI VERONA CITTA' DI LEGNAGO PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE APPROVATO CON D.G.R.V. 23 MAGGIO 2006, N 1590 V.G. P.R.G. - VARIANTE N 34 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 4 LETTERA L) E DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 ART. 48 COMMA 1 ADOZIONE Timbro delibera APPROVAZIONE Timbro delibera DESCRIZIONE ELABORATO Relazione ELAB. n. 1 CODICE FILE ORIGINE CODICE STAMPA 13dc 1.doc 13dc 1.pdf DATA EMISSIONE: GIUGNO 2013 CONTROLLATO PROGETTAZIONE COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3 LL.PP. ED URBANISTICA VIA XX SETTEMBRE N. 29 TEL 0442/ FAX 0442/ I PROGETTISTI IL DIRIGENTE SETTORE 3 Il Capo Servizio 1 LL.PP. ED URBANISTICA Edilizia Privata ed Urbanistica ing. Gianni Zerbinati Dott. Maurizio Bonfante

2 Indice elaborati: Piano regolatore generale vigente approvato dalla Giunta regionale con provvedimento interlocutorio n del 13 maggio 2006 ed in forma definitiva con deliberazione n del 24 luglio Relazione 2. Elenco dei beni patrimoniali disponibili; 3. Schedatura dei beni patrimoniali disponibili; Elaborati grafici: 4. fabbricato residenziale Cavetto (scheda n. 2) modifica da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a zona B4: residenziale di completamento, di cui agli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione stato di fatto a.1 tavola 13.2 d - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale sud a.2 tavola 13.3 i - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Canove Torretta a.3 articolo 69 Norme tecniche di attuazione variante in progetto b.1 tavola 13.2 d - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale sud b.2 tavola 13.3 i - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Canove Torretta b.3 articoli Norme tecniche di attuazione 5. locali museali ex Cantine Petternella (scheda 6) modifica da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive-museo a zona D2.1: commerciali e terziarie esistenti e di completamento, di cui agli articoli 47 e 48 delle Norme tecniche di attuazione stato di fatto a.1 tavola 13.2 b - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale capoluogo a.2 tavola 13.3 b - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Porto a.3 tavola 13.3 c - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Casette a.4 particolare Pianta piano terra - scala 1: 400 Programma di Recupero Urbano Ex Cantine Petternella a.5 articolo 69 Norme tecniche di attuazione variante in progetto b.1 tavola 13.2 b - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale capoluogo b.2 tavola 13.3 b - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Porto b.3 tavola 13.3 c - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Casette b.4 particolare Pianta piano terra - scala 1: 400 Programma di Recupero Urbano Ex Cantine Petternella b.5 articoli Norme tecniche di attuazione

3 6. chiosco B del Parco comunale (scheda n. 8) modifica da zona territoriale omogenea F1.1: verde pubblico attrezzato - parco urbano a zona D2.1: commerciale e terziaria esistente e di completamento, di cui agli articoli 47 e 48 delle Norme tecniche di attuazione stato di fatto a.1 tavola 13.2 b - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale capoluogo a.2 tavola 13.3 a - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Terranegra a.3 articolo 66 Norme tecniche di attuazione variante in progetto b.1 tavola 13.2 b - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale sud b.2 tavola 13.3 a - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Terranegra b.3 articoli Norme tecniche di attuazione 7. terreno edificabile di via G. B. Giudici (scheda n. 9) modifica da zona territoriale omogenea D5: aree ferroviarie a zona D1.1: artigianale e industriale esistente o di completamento, di cui all articolo 44 delle Norme tecniche di attuazione stato di fatto a.1 tavola 13.2 b - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale capoluogo a.2 tavola 13.3 d - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Zona Corradina a.3 articolo 71 Norme tecniche di attuazione variante b.1 tavola 13.2 b - scala 1: 5000 (estratto) Zonizzazione Territorio comunale sud b.2 tavola 13.3 d - scala 1: 2000 (estratto) Zonizzazione Terranegra b.3 articolo 44 Norme tecniche di attuazione 8. tabelle dimensionamento Piano regolatore generale

4 RELAZIONE Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all articolo 58, come sostituito dall articolo 27, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successiva legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, come segue: comma 1 Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell economia e delle finanze-agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. comma 2 L inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. comma 3 Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. comma 4 Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. comma 5 Contro l' iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. La norma richiamata prevede pertanto che il Comune, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare, individui i singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L individuazione di tali beni è demandata ad un apposito elenco da definire sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi ed uffici dell Ente. In relazione ai beni individuati viene quindi richiesta al Comune la redazione di un e valorizzazioni immobiliari da approvare in allegato al bilancio di previsione. piano delle alienazioni Il provvedimento consiliare di approvazione del piano di alienazione determina altresì la destinazione urbanistica degli stessi immobili, anche in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (nota 1)

5 Le varianti allo strumento urbanistico generale non sono peraltro soggette a valutazione ambientale strategica qualora rientranti nelle previsioni di cui all articolo 3, comma 3, della direttiva comunitaria 2001/42/CE e dell articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n La legge consente pertanto agli enti locali di proporre eventuali modifiche alle destinazioni d uso degli immobili, mediante una procedura semplificata di variante urbanistica, al fine di conferire la funzione più idonea a perseguire la maggiore valorizzazione degli immobili stessi e quindi l interesse pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma. Gli immobili inseriti nel piano sono conseguentemente classificati come patrimonio disponibile, nel rispetto comunque delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano viene quindi trasmesso agli Enti competenti i quali sono tenuti ad esprimersi in merito entro trenta giorni; decorsi inutilmente il termine la classificazione degli immobili quale patrimonio disponibile è da intendersi definitiva. Gli immobili individuati dal piano, al fine di costituire ulteriori entrate finanziarie per il Comune, possono essere venduti o comunque valorizzati attraverso le seguenti modalità: - concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad evidenzia pubblica e per un periodo non superiore trenta anni, ai sensi dell articolo 3 del decreto legge 2001, n. 351, ai fini anche della loro riqualificazione edilizia e funzionale; (nota 2) - affidamento in concessione a terzi ai sensi dell articolo 143 del decreto legislativo 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; (nota 3) - altre forme di valorizzazione funzionali al perseguimento dell interesse pubblico, da attivare mediante strumenti competitivi. La norma ammette altresì il conferimento a fondi comuni d investimento immobiliare, anche appositamente costituiti, ai sensi dell articolo 4 del decreto legge 351/2001. In tale caso nonché di dismissione degli immobili è previsto l esonero da parte dell Ente dalla consegna della documentazione attinente alla proprietà dei beni ed alla regolarità urbanistica, edilizia e fiscale, con conseguenti e corrispondenti esoneri anche per la eventuale società a cui sono conferiti i beni, in applicazione dell articolo 3, commi 18 e 19, del medesimo decreto legge 351/2001. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari sono ridotti della metà, così come quelli relativi alla stipulazione dei mutui collegati agli atti di vendita medesimi. La normativa richiamata ed illustrata consente pertanto di attivare una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e quindi di perseguire il miglioramento dei conti pubblici, il contenimento dell indebitamento e la ricerca di proventi da destinare al finanziamento degli investimenti dell Ente. In applicazione delle disposizioni normative descritte si è proceduto quindi ad una ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale, individuando un insieme di immobili suscettibili di dismissione o di valorizzazione comprendente: 1. terreno edificabile fondo Serraglio, in località Torretta; 2. fabbricato residenziale Cavetto in località Torretta; 3. autorimessa fabbricato ex Bagni pubblici ; 4. fabbricato Centro modulare in Zona Industriale S. Pietro; 5. fabbricato Centro polifunzionale in Zona Industriale S. Pietro; 6. locali museali ex Cantine Petternella ; 7. chiosco A del Parco comunale di viale dei Tigli n. 1; 8. chiosco B del Parco comunale di viale dei Tigli n. 3; 9. terreno edificabile di via G. B. Giudici. come descritti nelle specifiche schede e riportati in sintesi nell elenco allegato. Gli immobili in elenco sono da ritenersi non indispensabili per le finalità istituzionali del Comune e quindi suscettibili di essere venduti o comunque valorizzati mediante concessione o locazione a soggetti privati, a titolo oneroso. La legge, come visto, consente agli enti locali di proporre eventuali modifiche alle destinazioni d uso degli immobili, mediante una procedura semplificata di variante urbanistica, al fine di conferire la funzione

6 più idonea a perseguire la maggiore valorizzazione degli immobili stessi e quindi pubblico prevalente, in coerenza alle finalità della norma. l interesse 10. Per gli immobili in elenco si ritiene peraltro di mantenere le attuali destinazioni urbanistiche già previste dal Piano regolatore generale vigente, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n del 24 luglio 2007, ad esclusione del fabbricato residenziale Cavetto (n. 2), i locali museali ex Cantine Petternella (n. 6), il chiosco B del Parco comunale (n. 8) ed il terreno edificabile di via G. B. Giudici. (n. 9) per i quali, allo scopo di conferire loro funzioni più articolate ed utili alla valorizzazione degli, si propongono le seguenti modifiche: - fabbricato residenziale Cavetto (n. 2) da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a zona B4: residenziale di completamento, di cui agli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione; - locali museali ex Cantine Petternella (n. 6) da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive-museo a zona D2.1: commerciali e terziarie esistenti e di completamento, di cui agli articoli 47 e 48 delle Norme tecniche di attuazione; - chiosco B del Parco comunale (n. 8) da zona territoriale omogenea F1.1: verde pubblico attrezzato - parco urbano a zona D2.1: commerciale e terziaria esistente e di completamento, di cui agli articoli 47 e 48 delle Norme tecniche di attuazione; - terreno edificabile di via G. B. Giudici (n. 9) da zona territoriale omogenea D5: aree ferroviarie a zona D1.1: artigianale e industriale esistente o di completamento, di cui all articolo 44 delle Norme tecniche di attuazione; Per il Centro polifunzionale (n. 5), con destinazione d uso F3: attrezzature collettive, si ritiene invece di mantenere l attuale destinazione a servizio pubblico in quanto ritenuta coerente con la complessiva organizzazione urbanistica del contesto territoriale di riferimento e comunque funzionale alla valorizzazione dello stesso bene, in considerazione delle relative modalità e potenzialità di utilizzo già ammesse dalla specifica disciplina di zona, di cui all articolo 69 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale. Nell elenco e nelle specifiche schede i valori degli immobili sono riportati in forma necessariamente preliminare e presuntiva; i valori definitivi di vendita/concessione dei singoli immobili saranno quantificati mediante apposite perizie di stima. Negli stessi elaborati sono altresì indicate le modalità di alienazione o concessione degli immobili; le modalità di scelta del contraente potranno peraltro essere modificate in relazione all eventuale variazione del quadro giuridico di riferimento o della valutazione economica del bene, da verificare al momento dell effettiva alienazione/concessione di ciascun immobile in elenco. NOTE nota 1 articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 articolo 25 - Semplificazione delle procedure

7 Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che: a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. nota 2 articolo 3 del decreto legge 2001, n. 351 Articolo 3 - Modalita' per la cessione degli immobili 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolodefinitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e lemodalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essererappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'attodi ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli,approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione; c) l' immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita'; e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti. 1-bis Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1,lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. 3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari a euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. 5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad

8 un acquisto in blocco.i decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria. 7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe.i terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5. 7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell' 8 per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/ del 3 giugno Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni' previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'agenzia del territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. 11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad usoprevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all' INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche 'dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell' Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell' Agenzia del territorio che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

9 14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto diprelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell' economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all' approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobiliindividuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati 16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblic. 18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione. 19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per vizi per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite. 20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. nota 3 articolo 143 del decreto legislativo 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; Articolo Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. 2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario. 3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

10 5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni. 7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. 8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. 9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell' opera. 10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell' utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredandole stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

11 Appendice: Estratto delle norme tecniche di attuazione oggetto di variante urbanistica:

12 Fabbricato residenziale Cavetto (n.2) modifica da zona territoriale omogenea F3: attrezzature collettive a zona B4: residenziale di completamento di cui gli articoli 34 e 36 delle norme tecniche di attuazione

13 Norme tecniche di attuazione adeguate alle D.G.R.V. 1590/06 e D.G.R.V. 2293/07 CAPITOLO VII - ZONE B E C: RESIDENZIALE E MISTA, DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO Art Definizione e destinazioni ammesse 1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi quali: autorimesse private o pubbliche, cantine, centrali termiche e tecnologiche, locali diversi di uso comune. 2. In tali aree, al fine dell integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti categorie di destinazione d uso: - servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; - attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, artigianato di servizio, laboratori artigianali, purché non rumorosi né comunque classificati insalubri di prima classe; - ristoranti, bar, locali di spettacolo e divertimento, banche, alberghi, pensioni; - depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq 150, purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza. Non sono consentite attività incompatibili con la residenza, quale industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali e in genere tutte le attività che comportino disturbo e che contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona, così come prescritto dalla legge n 349/86 e dal D.M. 2/3/ Gli interventi ammessi sono specificatamente precisati per ogni singola zona. Gli interventi di adeguamento igienico-sanitario dei locali, in conformità ai requisiti di altezza prescritti dal regolamento edilizio, comportanti un aumento dell altezza complessiva degli edifici, non sono considerati nella verifica delle distanze da confini, strade e fabbricati; non sono altresì considerati nella verifica della densità edilizia, purché non comportino un aumento della superficie utile. Le sopraelevazioni in corrispondenza delle mura preesistenti sono ammesse nel rispetto delle distanze minime prescritte dai fabbricati. Nelle zone di completamento sono ammesse distanze tra fabbricati antistanti inferiori a quelle prescritte per ciascuna zona, in presenza di pareti non finestrate, garantendo una distanza minima pari all altezza del fabbricato più alto, in ogni caso superiore a mt. 5, Nei casi di interventi su lotti già edificati sono sempre ammessi interventi di demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti in conformità alle prescrizioni 28 D.C. N 48/ V.G. P.R.G. PARZIALE RIADOZIONE. E stato stralciata la negazione nella seguente frase non comportino disturbo e che non contrastino ; 29 D.C. N 48/ V.G. P.R.G. PARZIALE RIADOZIONE. E stata modificata la frase seguente: Sono in ogni caso ammesse distanze inferiori tra fabbricati, fino ad un massimo di mt. 5,00 in presenza di pareti non finestrate per la parte fronteggiante, limitatamente ad edifici principali, e con esclusione di corpi di fabbricati separati e/o attigui, costituti da accessori alla residenza quali autorimesse, ripostigli, lavanderie, e simili. Allegato alla det. dir. n 164/3 del 22 luglio 2008 Pagina 38 di 82

14 Norme tecniche di attuazione adeguate alle D.G.R.V. 1590/06 e D.G.R.V. 2293/07 del Regolamento Edilizio. Negli interventi di ristrutturazione e di demolizione con ricostruzione di capannoni produttivi, comportanti trasformazione residenziale e o direzionale, il volume computabile corrisponde all indice di densità fondiaria di ciascuna sottozona, maggiorata del 20% Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: Zone B1 - edificate sature; Zone B2 - di completamento; Zone B3 - di completamento Zone B4 - di completamento Zone B5 - in corso di attuazione Zone C2 - residenziali di nuovo impianto Zone C3 - residenziali in ambiti di ristrutturazione urbanistica Zone C4 - residenziali in ambiti PEEP Zone C5 - residenziali e miste soggette a PdR Art Zone B1: edificate sature 1. Comprendono le zone prevalente destinazione residenziale in cui é vietato qualsiasi aumento del volume esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione. In quest ultimo caso, la distanza dai confini dovrà essere pari a metà dell altezza delle fronti prospettanti, con un minimo di metri 5,00, e non possono essere superati il volume e la superficie coperta dell edificio esistente. Ove gli allineamenti non siano indicati dal P.R.G, devono essere mantenuti quelli esistenti. L altezza massima é pari a metri 16,50. Le destinazioni non residenziali sono ammesse nel limite del 40% del volume esistente o di progetto, nei primi due piani degli edifici. 31 Art Zone B2-B3-B4 di completamento 1. Comprendono le aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale già edificate o libere, in cui possono essere ammessi ampliamenti, sopraelevazioni e nuove edificazioni, anche previa demolizione dei volumi esistenti. Esse si articolano in tre zone B2 e B3 e B4, perimetrate nelle planimetrie di Piano. 2. In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi i seguenti interventi - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia; 30 D.C. N 48/ V.G. P.R.G. PARZIALE RIADOZIONE. E stato aggiunto il capoverso seguente: Negli interventi di ristrutturazione e di demolizione con ricostruzione di capannoni produttivi, comportanti trasformazione residenziale e o direzionale, il volume computabile corrisponde all indice di densità fondiaria di ciascuna sottozona, maggiorata del 20%. 31 D.C. N 48/ V.G. P.R.G. PARZIALE RIADOZIONE. E stato parzialmente modificato il seguente capoverso: Comprendono le zone prevalente destinazione residenziale in cui é vietato qualsiasi aumento del volume esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione. In quest ultimo caso, la distanza dai confini dovrà essere pari a metà dell altezza delle fronti prospettanti, con un minimo di metri 5,00, e non possono essere superati il volume e la superficie coperta dell edificio esistente, o comunque non superiore a 3mc/mq. Ove gli allineamenti non siano indicati dal P.R.G, devono essere mantenuti quelli esistenti. L altezza massima é pari a metri 16,50. Allegato alla det. dir. n 164/3 del 22 luglio 2008 Pagina 39 di 82

15 Norme tecniche di attuazione adeguate alle D.G.R.V. 1590/06 e D.G.R.V. 2293/07 - nuova edificazione relativa ad ampliamenti, a sopraelevazioni ed a nuove costruzioni, nell ambito dello stesso lotto e/o in lotti interclusi, nel rispetto dei seguenti limiti: Zone B2 - indice di densità fondiaria = 3,00 mc/mq - altezza massima = 13,50m (4 piani fuori terra) - distanza tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza - distanza minima dai confini = 5 m o in aderenza - distanza dalle strade = 5 m o in allineamento - Rapporto di copertura = 0,6 mq/mq - destinazioni non residenziali = 40% del volume esistente o di progetto, nei primi due piani degli edifici Zone B3 - indice di densità fondiaria = 2,00 mc/mq - altezza massima = 10,50 m (3 piani fuori terra) - distanza tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza - distanza minima dai confini = 5 m o in aderenza - distanza dalle strade = 5 m o in allineamento - rapporto di copertura = 0,5 mq/mq - destinazioni non residenziali = 40% del volume totale, a PT e 1 Piano a) Zone B indice di densità fondiaria = 1,20 mc/mq - altezza massima = 7,50 m (2 piani fuori terra) - distanza tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza - distanza minima dai confini = 5 m o in aderenza - distanza dalle strade = 5 m o in allineamento - Indice di copertura = 0,3 mq/mq - destinazioni non residenziali = 20% del Volume totale nel PT dell edificio 3. Nei casi di demolizione e ricostruzione la ricostruzione non può superare il volume né l altezza massima del fabbricato esistente, qualora fossero superiori ai valori massimi consentiti dal precedente comma. 4. E ammessa la costruzione in aderenza a pareti cieche esistenti, e limitatamente all estensione orizzontale delle stesse: l altezza dei nuovi edifici non può essere superiore o inferiore di 4,00 m. rispetto a quelle dell edificio preesistente. E ammessa altresì la costruzione a confine in aderenza ad edifici esistenti. 5. Gli edifici potranno attestarsi a distanze inferiori dalla strada nel rispetto dell allineamento così come definito dal Regolamento edilizio. 6. Nei casi di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione e di variazione di destinazione d uso, tutte le costruzione dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati nella misura e con le modalità fissate dal seguente art D.C. N 48/ V.G. P.R.G. PARZIALE RIADOZIONE. E stato stralciato il capoverso: - tipologia edilizia = edifici mono-bifamiliari Allegato alla det. dir. n 164/3 del 22 luglio 2008 Pagina 40 di 82

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