Certificazione medica e responsabilità
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- Miranda Adamo
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1 LA FISCALITÀ E LA GESTIONE DELLE ASD E DELLE COOPERATIVE SPORTIVE Modena, 9 ottobre 2014 Certificazione medica e responsabilità
2 Renato Balduzzi, ex-ministro della Salute, di concerto con Piero Gnudi, ex- Ministro per lo Sport, ha firmato nel 2013 il decreto ministeriale Disciplina della certificazione dell attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita. L adozione del citato Decreto (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del ), prevista dall articolo 7 comma 11 del decreto Salute e Sviluppo del 2012, mirava a riordinare una disciplina vecchia di decenni in termini di certificazione medica (D.M. 18/2/1982 e D.M. 28/2/1983) fissando taluni punti certi che sciogliessero ogni dubbio. ECCO COS HA STABILITO IL DECRETO DEL 2013
3 CERTIFICATI PER L ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA Sotto questo profilo nulla è cambiato rispetto alla disciplina precedente del Infatti gli atleti che praticano attività sportiva agonistica dovranno, come da sempre previsto, sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici approfonditi esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello sport, siano esse pubbliche o private, finalizzate a certificare l idoneità alla pratica dell attività sportiva agonistica scelta.
4 CERTIFICATI PER L ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA AMATORIALE DEFINIZIONE - Art. 2 D.M : è definita amatoriale l'attività ludico - motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Tale obbligo è stato abrogato con il D.L n. 69, che all'art bis (intestato "Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria") ha stabilito che: "1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.
5 CERTIFICATI PER L ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA DEFINIZIONE - Art. 3 D.M : 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C). 3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
6 Il D.L. n. 101 del , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125, ha apportato alcune modifiche al secondo comma dell art bis dal momento che all'art. 4 comma 10 ha stabilito che "2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico - sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
7 A più di un anno dall entrata in vigore del Decreto, con il quale si rinviava per ulteriori chiarimenti ai fini del rilascio dei certificati medici a "linee guida approvate con decreto dal Ministero della salute", il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin l'8 agosto scorso ha firmato il tanto sospirato nuovo Decreto. Premesso che: - è stato ovviamente ribadito quanto disposto dal Decreto, senza stravolgere e/o modificare i soggetti obbligati a presentare il certificato medico per lo svolgimento di attività sportive; - le citate linee guida non riguardano ovviamente le attività ludico-motorie e amatoriali (per le quali il certificato medico risulta non obbligatorio così come stabilito dal D.L. n. 69 del 2013); ECCO IN SINTESI LE RISULTANZE DELLE LINEE GUIDA
8 Chi deve presentare il certificato medico per la pratica sportiva non agonistica: - gli alunni che svolgono attività fisico - sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole fuori dall'orario curricolare; - coloro che praticano attività sportiva presso Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e al CONI (ma che non siano considerati atleti agonisti); - coloro che partecipino ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Quali medici possono certificare l'idoneità sportiva non agonistica: - il medico di medicina generale per i propri assistiti; - il pediatra di libera scelta per i propri assistiti; - il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI.
9 Quanto dura il certificato medico? Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Quali esami clinici sono necessari? Per ottenere il rilascio del certificato medico è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita. Inoltre per coloro che abbiano superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente, così come per coloro che, a prescindere dall'età, abbiano patologie croniche conclamate che comportino un aumento del rischio cardiovascolare. Ovviamente il medico se lo riterrà opportuno potrà prescrivere ulteriori esami che ritenesse necessari o il consulto di uno specialista.
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