REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LARCIANO

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1 REGOLAMENTO SULL ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LARCIANO (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 21/02/2009 Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 21/03/2009 Variato con deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 17/04/2010 Variato con deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 20/11/2010 Variato con deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 9/04/2011 Variato con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 3/10/2015) Variato con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 6/04/2016) REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 1 DI 15

2 QUADRO NORMATIVO... 3 ART. 1 OGGETTO... 4 ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI... 4 ART. 3 ORARIO DI SERVIZIO... 4 ART. 4 RIDUZIONE DELL ORARIO... 6 ART. 5 RISPETTO DELL ORARIO DI SERVIZIO... 7 ART. 6 ALLONTANAMENTO DALLA SEDE DI LAVORO PER MOTIVI DI SERVIZIO... 7 ART. 7 PERMESSI RETRIBUITI... 7 ART. 8 PERMESSI BREVI... 8 ART. 9 PAUSE... 8 ART. 10 RIPOSI... 8 ART. 11 FERIE... 9 ART. 12 ASSEMBLEA SINDACALE ART. 13 REPERIBILITA ART. 14 ORARIO DI LAVORO PLURISETTIMANALE ART. 15 LAVORO STRAORDINARIO ART. 16 DIRITTO ALLA MENSA ART. 17 LA BANCA DELLE ORE ART. 18 ASSENZE PER MALATTIA ART. 19 CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO ART. 20 IL REGISTRO MENSILE ART. 21 NORME FINALI REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 2 DI 15

3 QUADRO NORMATIVO Art. 36della Costituzione della Repubblica Italiana Artt del Codice Civile Art.50 comma 7 T.U. EE.LL. n.267/2000 Art.2 DLGS n.165/2001 DLGS n.66/2003 Vigenti CC.CC.NN.LL. Artt. 3, 6, 16 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 3 DI 15

4 ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, disciplina i tempi e le modalità della prestazione lavorativa del dipendente. ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI 1. Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro, nell esercizio della sua attività e delle sue funzioni. L orario di lavoro è funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico. 2. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare l erogazione dei servizi ai cittadini. L articolazione dell orario, previo esame con le Organizzazioni sindacali, è stabilita dai Responsabili di Area delle posizioni Organizzative e delle Unità Organizzative Autonome, nell ambito degli indirizzi emanati dal Sindaco, sulla base dei seguenti criteri: ottimizzazione delle risorse umane miglioramento della qualità delle prestazioni ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell utenza miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni rispetto dei carichi di lavoro. 3. Per orario di apertura al pubblico si intende quella parte dell orario di servizio in cui è possibile l accesso agli uffici da parte degli utenti. 4. La distribuzione dell orario di servizio è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando i diversi sistemi di articolazione dell orario di lavoro, che possono anche coesistere, secondo le seguenti tipologie: orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l orario di inizio o di anticipare l orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura; orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento (vedi successivo art.15); turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall art. 22 del CCNL del 14/09/2000. ART. 3 ORARIO DI SERVIZIO 1. I Responsabili di Area e U.O.A. (d ora in poi indicati come R.d.A.). provvedono a definire l articolazione dell orario di servizio e dell orario di apertura al pubblico, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell utenza. 2. L orario ordinario settimanale dei dipendenti è pari a 36 ore. REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 4 DI 15

5 3. L orario di lavoro è articolato su sei giorni settimanali onde garantire la massima fruizione dei servizi erogati da parte dei cittadini (popolazione dedita in massima parte ad attività imprenditoriali ed artigianali). 4. L apertura al pubblico degli uffici comunali è articolata su sei giorni la settimana nella fascia oraria antimeridiana, per un totale di 27 ore di apertura. L orario di apertura al pubblico sarà dalle ore 8,30 alle ore 13,00 per tutti gli uffici. Per gli Uffici Urbanistica e Suap è previsto in via sperimentale per un periodo di sei mesi il seguente orario di apertura al pubblico: il martedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 mentre il lunedì, giovedì e sabato l ufficio resterà chiuso. Fuori da detti orari gli Uffici Urbanistica e Suap riceveranno solo previo appuntamento. Per L U.O.S. Cultura e Pubblica Istruzione è previsto il seguente orario di servizio: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 il martedì, giovedì e sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30. La Biblioteca Comunale è aperta al pubblico con il seguente orario: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00. L Ufficio Pubblica Istruzione è aperto al pubblico il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00. In casi eccezionali il R.d.A. può autorizzare, in accordo con l amministrazione, una riduzione temporanea dell orario di apertura al pubblico in modo da poter efficacemente affrontare la criticità intervenuta 5. L orario di lavoro del personale dipendente del Comune di Larciano si articola di norma su sei giorni la settimana, per sei ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore 13,30. Nel periodo 01 maggio / 30 settembre il personale esterno effettuerà l orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 13,00. Per il personale addetto alla Biblioteca Comunale l orario di lavoro sarà stabilito dal Responsabile di Area prevedendo un alternanza tra mattina e pomeriggio in modo tale da coprire interamente l orario di servizio. 6. Viene prevista una flessibilità oraria giornaliera fino ad un massimo di 60 minuti per il personale interno, dalle ore 7:15 alle ore 8:15, e di dieci minuti per il restante personale, che si estende di ulteriori quindici minuti per il personale che deve provvedere ad accompagnare il figlio/i in età fra 0 e sei anni presso strutture educative (asilo nido e scuola dell infanzia), da recuperare di norma nell arco della stessa giornata, mediante pari anticipo o slittamento dell orario di uscita, o successivamente secondo quanto previsto all art. 19, commi 6 e 7 del presente regolamento. Il dipendente dovrà comunque registrare l uscita dopo non più di 6 ore giornaliere di servizio continuativo. Il personale addetto alla biblioteca comunale in servizio nel pomeriggio potrà beneficiare di una flessibilità di 60 minuti tenendo comunque conto dell orario di apertura al pubblico. 7. Qualora il dipendente richieda di anticipare o posticipare l ingresso in servizio fino ad un massimo di 30,00 minuti, oltre a quanto previsto nel comma precedente, facendo decorrere le sei ore lavorative dall entrata effettiva, di il R.d.A. può autorizzare il dipendente solo per particolari motivi e per periodi di tempo limitati perché tale deroga non comprometta lo svolgimento ottimale del servizio. 8. Ai servizi mensa e trasporto è applicato l orario plurisettimanale (l orario è di norma su sei giorni la settimana nel periodo scolastico) da concertare annualmente tenendo conto delle variabili derivanti dai calendari scolastici, REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 5 DI 15

6 nonché dei servizi organizzati dall Amministrazione Comunale fuori dal periodo scolastico. 9. L Unità di Polizia Municipale, facente parte del Corpo Unico di PM istituito fra questo Comune ed i Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio e Pieve a Nievole seguirà le direttive del Comandante del Corpo Unico emanate sentiti gli indirizzi della conferenza dei Sindaci. CASI PARTICOLARI E prevista un articolazione dell orario di lavoro che faciliti i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, quelli impegnati in attività di volontariato, come previsto dall art. 7, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. Il R.d.A., vista la richiesta presentata dal dipendente, debitamente motivata e corredata da idonea documentazione, accertata l ininfluenza di tale variazione di orario sullo svolgimento del servizio, può autorizzare la diversa articolazione dell orario di lavoro. RESPONSABILI DI AREA E UNITA ORGANIZZATIVE AUTONOME Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore. Non sono retribuite le prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero effettuare, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all incarico affidato e agli obiettivi da conseguire. L orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Il controllo dell orario di lavoro dei R.d.A. è demandato al Segretario Comunale. Allo scopo di rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze delle Unità Operative si concorda che i lavoratori incaricati di Posizione Organizzativa sono tenuti a garantire una presenza giornaliera minima di 4 ore nella fascia oraria 9,00 13,00, ma comunque nell ambito delle 36 ore settimanali rapportate con il debito orario annuale. La presente intesa è soggetta ad una sperimentazione trimestrale. Resta inteso, come da norme contrattuali relative al divieto di recupero di eventuali ore a credito da parte di incaricati di posizioni organizzative, al 31 Dicembre di ogni anno le ore a credito vengono automaticamente azzerate mentre le ore a debito verranno recuperate sullo stipendio del mese di gennaio dell anno successivo Commento [l1]: commi inseriti con deliberazione della giunta n.33 del 21/03/2009 ART. 4 RIDUZIONE DELL ORARIO 1. Ai sensi dell art. 22 del CCNL dell 01/04/1999 al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, finalizzati al miglioramento dell efficienza e dell efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all ampliamento dei servizi all utenza, è applicata una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. La conseguente articolazione oraria settimanale, predisposta dal responsabile del servizio, dovrà conformarsi alle seguenti tipologie: REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 6 DI 15

7 riduzione di 10 minuti del lavoro ordinario giornaliero, in entrata e/o uscita, per regimi orari articolati su sei giorni settimanali (12 minuti per regimi orari articolati su cinque giorni settimanali); riduzione di 60 minuti del lavoro ordinario giornaliero, in un giorno prestabilito della settimana, eventualmente anche in forma frazionata in entrata e/o uscita; istituzione di un conto individuale per ciascun lavoratore nel quale far confluire le ore eccedenti il limite orario di cui trattasi. Le ore accantonate nell arco temporale massimo di tre mesi devono essere utilizzate in recupero, di norma, entro i tre mesi successivi in misura frazionata non inferiore a tre ore. Il recupero può essere fruito dal dipendente previa richiesta e relativa autorizzazione del responsabile del servizio. 2. L applicazione delle suddette tipologie sarà concordata dal Responsabile con i lavoratori. ART. 5 RISPETTO DELL ORARIO DI SERVIZIO 1. Oltre la fascia di flessibilità di cui all art. 3 non è consentito effettuare ritardi rispetto all orario di ingresso, né uscite anticipate rispetto al completamento dell orario di servizio, fatto salvo che il dipendente non sia opportunamente autorizzato dal R.d.A. Il dipendente che dopo due avvertimenti sul mancato rispetto dell orario di servizio continua nella sua azione non conforme a quanto regolamentato sarà oggetto dell inizio di un provvedimento disciplinare; 2. Sempre con l autorizzazione del R.d.A. il dipendente potrà interrompere il lavoro per uscire dalla propria sede di lavoro per non più di 15 minuti per la fruizione della colazione o quant altro. Detto permesso, non retribuito, dovrà risultare dalla timbratura in uscita ed in entrata, pena l avvio di procedimento disciplinare dopo il secondo avvertimento. 3. Se il dipendente, durante l orario di servizio non si presenta o si assenta per motivi personali senza autorizzazione e/o giustificazione, il R.d.A. avvierà un procedimento disciplinare a suo carico. ART. 6 ALLONTANAMENTO DALLA SEDE DI LAVORO PER MOTIVI DI SERVIZIO 1. Il dipendente che per motivi di servizio debba assentarsi, nel corso o per tutta la mattinata, dalla propria sede di lavoro, deve provvedere all annotazione della circostanza sull apposito registro, allegato al presente regolamento, in dotazione a tutti gli uffici e/o servizi. 2. Dell osservanza della sopra citata disposizione sono dispensati i dipendenti esterni ed il corpo di Polizia Municipale. ART. 7 PERMESSI RETRIBUITI 1. Atteso che per quanto riguarda tali fattispecie si rimanda a quanto previsto all art. 19 del CCNL del 6/07/1995, la richiesta del permesso, da effettuare mediante REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 7 DI 15

8 l utilizzo dell apposito stampato, allegato al presente regolamento, deve essere presentata prima possibile al R.d.A. per la necessaria autorizzazione ed in tempo utile per porre in grado lo stesso di adottare le misure necessarie per garantire la continuità del servizio. ART. 8 PERMESSI BREVI 1. Il dipendente che voglia utilizzare un permesso breve per assentarsi dal posto di lavoro, dovrà preventivamente ricevere l autorizzazione dal proprio R.d.A. Per consentire l adozione delle misure necessarie a garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e comunque non oltre un ora dall inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati di volta in volta dal R.d.A. 2. Tali permessi, che non potranno superare la metà dell orario di lavoro giornaliero ed usufruibili fino al limite massimo di 36 ore annue, dovranno essere recuperati esclusivamente nei seguenti modi: 3. nello stesso giorno, mediante pari slittamento dell orario di uscita; 4. entro il mese successivo mediante prestazione equivalente. 5. Ove il dipendente non proceda nei modi e nei termini anzidetti l importo corrispondente alle ore del permesso concesso sarà decurtato dallo stipendio. ART. 9 PAUSE 1. Qualora l orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve benificiare di un intervallo, non retribuito, per pausa di durata non inferiore a 10 minuti, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. La pausa, deve essere riscontrabile dalla registrazione elettronica in uscita ed in entrata. ART. 10 RIPOSI 1. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore ed ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive. 2. La fruizione del riposo settimanale, di regola, coincide con la domenica. Può cadere in altro giorno della settimana, diverso dalla domenica, per il personale impegnato in turni. 3. Il dipendente ha altresì il diritto di non lavorare il giorno del Patrono o qualora una festività ricada in periodo infrasettimanale. Qualora la ricorrenza del Patrono cada in giorno non lavorativo la festività non potrà essere recuperata in altro modo. 4. Qualora una prestazione lavorativa venga richiesta per particolari esigenze organizzative al lavoratore spetta, a richiesta: il diritto ad equivalente riposo compensativo, cioè nella stessa misura delle ore prestate in detto giorno, o il diritto alla corresponsione del compenso per prestazioni straordinarie. 5. Il dipendente ha diritto di non lavorare anche il giorno feriale non lavorativo (ad es. il sabato), salvo che non vi ostino particolari esigenze di servizio, qualora REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 8 DI 15

9 l articolazione oraria della sua prestazione lavorativa sia impostata su cinque giorni. Tuttavia, in caso di prestazione lavorativa al dipendente, a richiesta, spetta alternativamente: 6. diritto ad un equivalente riposo compensativo. 7. diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. ART. 11 FERIE 1. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente ed assicurando il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 Giugno 30 Settembre. 2. Le richieste riguardanti le ferie da usufruire nel periodo 1 giugno - 30 settembre devono essere presentate al proprio R.d.A. entro il 31 marzo. 3. Entro il 30 di Aprile i R.d.A. dovranno predisporre la programmazione della fruizione ferie dell anno in corso e degli eventuali residui riferiti all anno precedente, per tutti i dipendenti compresi nella propria Area o U.O.A., mediante l utilizzo del modello allegato al presente regolamento. Tale programmazione dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza al Sindaco, agli Assessori di riferimento ed al Segretario-Direttore Generale. 4. In caso di motivate necessità di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente potrà fruire delle ferie residue al 31 Dicembre dell anno di maturazione, entro il mese di aprile dell anno successivo. 5. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell anno successivo. 6. Qualora, alla scadenza del 31 dicembre, il dipendente non abbia fatto richiesta di fruire delle ferie, il R.d.A. è tenuto ad assegnare le ferie medesime d ufficio in modo che vengano fruite entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di spettanza. 7. La richiesta di uno o più giorni di ferie dovrà essere inoltrata formalmente al R.d.A. almeno ventiquattro ore prima nel caso che la richiesta sia riferita ad un solo giorno ed almeno tre giorni prima nel caso che la richiesta sia riferita a due o più giorni. 8. In casi del tutto eccezionali debitamente motivati, previa informazione verbale al R.d.A. e dell acquisizione del relativo consenso, il dipendente può usufruire di un giorno di ferie senza la prevista richiesta scritta. E ovvio che la richiesta dovrà essere effettuata ed autorizzata in sanatoria nel giorno successivo. 9. Le richieste per usufruire delle ferie devono essere inoltrate al R.d.A. sull apposito modello. Per i R.d.A. le ferie devono essere autorizzate dal Segretario Comunale. REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 9 DI 15

10 ART. 12 ASSEMBLEA SINDACALE 1. I lavoratori hanno diritto di partecipare, durante l orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l amministrazione nei limiti consentiti e senza decurtazione della retribuzione. 2. Il soggetto o l organizzazione che indice l assemblea deve comunicare, con preavviso scritto di almeno tre giorni prima dell evento, la convocazione, la sede, l orario di inizio e di fine dell assemblea stessa, l ordine del giorno e l eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. 3. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino l esigenza per l amministrazione di uno spostamento della data dell assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. I lavoratori che partecipano all assemblea, sia prima dell inizio che alla fine, devono strisciare il badge. I lavoratori che partecipano all assemblea saranno indicati in un verbale sottoscritto dai componenti della R.S.U. che sarà consegnato all Ufficio Personale per la conservazione agli atti. ART. 13 REPERIBILITA 1. L istituto della reperibilità consiste nel porre a disposizione di un servizio dell ente un determinato contingente di personale, che resta disponibile presso il proprio recapito telefonico in modo da garantire la possibilità di intervento nel posto di lavoro assegnato, nell arco di trenta minuti, su chiamata telefonica. 2. Il R.d.A. interessato stabilisce i turni di reperibilità, su base mensile, con l indicazione dei dipendenti tenuti ad effettuarla e individua il modulo del turno da garantire con la pubblicazione degli stessi in apposito spazio accessibile a tutti. ART. 14 ORARIO DI LAVORO PLURISETTIMANALE 1. Ferma restando la disciplina relativa agli orari di apertura al pubblico dei singoli servizi, al fine di limitare il ricorso a prestazioni di lavoro straordinarie, ai R.d.A. è consentito, in relazione ai ciclici, ovvero straordinari purché prevedibili, picchi di attività dei servizi di competenza, modulare l orario di lavoro di parte dei propri collaboratori su base settimanale, mensile o annuale nel rispetto del monte orario del periodo di riferimento. Il R.d.A. ha la più ampia facoltà di articolazione in relazione alle esigenze del servizio e delle attività programmate, fermo restando l obbligo contrattualmente previsto delle 35 ore di lavoro settimanali su base settimanale,mensile o annuale dei singoli dipendenti a tempo pieno. Analogamente, ove possibile, il R.d.A. potrà procedere, con riguardo ai dipendenti a tempo parziale, fermo restando il limite orario contrattualmente stabilito nei singoli contratti di lavoro. 2. I R.d.A. devono concordare con i propri collaboratori le concrete modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative, tenendo conto delle assenze programmate per ferie e, nei limiti del possibile, delle altre assenze impreviste e imprevedibili, in relazione al programma di attività del periodo. REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 10 DI 15

11 3. Nel caso di attività per il cui svolgimento si renda necessaria la collaborazione di personale appartenente a servizi diversi, di competenza di più R.d.A., la programmazione delle predette attività sarà disposta dal Segretario/Direttore Generale d intesa con i R.d.A. interessati. 4. Ai R.d.A. spetta la periodica verifica della funzionalità dei servizi affidati, le conseguenti ed eventuali opportune correzioni ed il rispetto dell orario plurisettimanale dei propri collaboratori. 5. L istituzione dell orario plurisettimanale, in presenza di una efficace ed oculata programmazione delle attività da parte del R.d.A. e nei periodi dell anno nei quali viene istituito, deve tendenzialmente rendere estremamente eccezionale, o comunque comportare una riduzione stabile del monte ora annuo per prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato. In ogni caso la relativa autorizzazione all effettuazione di lavoro straordinario comporta la necessità di rivedere l articolazione oraria plurisettimanale dei collaboratori interessati in funzione della programmazione delle attività. La gestione di tale strumento e l efficacia dello stesso è parte integrante della valutazione del responsabile incaricato di posizione organizzativa. 6. A livello di ente, su iniziativa dell Amministrazione o della RSU dell ente, si realizzano incontri tra le parti, almeno una volta all anno, finalizzati al monitoraggio dei provvedimenti concernenti orari plurisettimanali consentiti e dell andamento delle attività e del ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. ART. 15 LAVORO STRAORDINARIO 1. Lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l orario normale di servizio. Le prestazioni straordinarie sono ammesse soltanto previo accordo tra R.d.A. ed il dipendente e sono rivolte a fronteggiare esigenze eccezionali debitamente motivate, pertanto non possono essere utilizzate come strumento ordinario di programmazione del lavoro. 2. Il dipendente che prosegue la prestazione lavorativa dopo l orario di servizio dovrà interrompere l attività per almeno dieci minuti dopo le sei ore ordinarie, fatte salve esigenze di carattere eccezionale opportunamente documentate. 3. La prestazione di lavoro straordinario è di volta in volta espressamente autorizzata dal R.d.A. sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. L autorizzazione in sanatoria è possibile solo in caso di urgenza. 4. Ogni R.d.A. non può richiedere né autorizzare l effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il budget complessivo assegnato all inizio dell anno per i propri collaboratori, indipendentemente che, da parte del dipendente, ne venga richiesta la liquidazione oppure il recupero, fermo restando il limite massimo individuale di 180 ore previsto dai vigenti CCNL. 5. Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da concordare con il R.d.A. e da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 11 DI 15

12 ART. 16 DIRITTO ALLA MENSA 1. Il buono pasto o servizio mensa viene attribuito per ogni singola giornata lavorativa nella quale il dipendente a tempo determinato o indeterminato presti attività lavorativa, con rientro ordinario, straordinario o a progetto nelle ore pomeridiane di almeno due ore, fino al raggiungimento minimo delle otto ore di servizio, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a centoventi minuti. 2. Per avere diritto al buono mensa quindi è obbligatorio che il dipendente effettui le timbrature relative alla suddetta pausa rispettando i limiti minimo e massimo sopra indicati. Se l intervallo è inferiore a trenta minuti o superiore a centoventi minuti non viene riconosciuto il buono mensa. La medesima disciplina si applica nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario. 3. In deroga a quanto sopra stabilito gli autisti del servizio trasporto scolastico, che osservano un particolare orario plurisettimanale, potranno usufruire del buono pasto o servizio mensa, in tutti i giorni in cui svolgano servizio per il rientro pomeridiano della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 4. Il pasto va consumato al di fuori dell orario di servizio. ART. 17 LA BANCA DELLE ORE 1. Ai sensi dell art. 38-bis del Ccnl integrativo del 14/9/2000 è istituita la banca delle ore, per consentire ai lavoratori dell ente di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, entro l anno successivo a quello di maturazione. 2. I R.d.A. sono tenuti a comunicare all U.O.S. Personale ad inizio anno (o comunque dopo l autorizzazione del monte ore annuo di straordinario di cui disporranno per le attività della propria area) il numero massimo delle ore da contabilizzare nell ambito della banca delle ore per ogni dipendente assegnato. 3. E ugualmente compito dei singoli R.d.A., tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, individuare il numero dei lavoratori che possono essere ammessi contemporaneamente a fruire dei riposi compensativi a fronte delle ore di straordinario effettuate e inserite nella banca delle ore di ciascuno. 4. L U.O.S. Personale provvederà ad erogare ai dipendenti che abbiano effettuato prestazioni di lavoro straordinario autorizzate per le quali i R.d.A. non abbiano richiesto la liquidazione, le maggiorazioni orarie dovute, entro il mese successivo all effettuazione. 5. Le prestazioni di lavoro straordinario accantonate nella banca delle ore, per le quali il dipendente intende fruire dei riposi compensativi, possono anche essere cumulate. In ogni caso la fruizione dei suddetti riposi compensativi comporta la decurtazione dal budget assegnato all Area/servizio cui il dipendente appartiene, della corrispondente somma, calcolata nei modi previsti per la liquidazione delle ore di straordinario. 6. La contrattazione decentrata stabilisce, in via preventiva, il numero delle ore di lavoro straordinario che possono essere destinate alla banca delle ore REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 12 DI 15

13 ART. 18 ASSENZE PER MALATTIA 1. Per tali assenze si rimanda a quanto previsto dall art. 21 del CCNL L assenza per malattia deve essere comunicata al proprio R.d.A. tempestivamente e comunque all inizio dell orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell assenza, salvo comprovato impedimento. 3. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro tramite (ad esempio fax), il certificato medico di giustificazione dell assenza entro i due giorni successivi all inizio della malattia od alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 4. Il R.d.A. dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo giorno di assenza, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Il Responsabile dell U.O.S. personale è comunque incaricato, anche in assenza di specifica richiesta da parte del R.d.A., ad attivare la visita fiscale di controllo. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20 di tutti i giorni compresi i festivi. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che possono essere a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione all U.O.S. Personale. 5. Il dipendente, che durante la malattia, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l indirizzo dove può essere reperibile. ART. 19 CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO 1. La contabilizzazione dell orario di lavoro viene effettuata mediante apposito programma informatico, in dotazione all U.O.S. Personale, collegato telematicamente con gli orologi rilevatori, situati presso: la Sede Comunale in Piazza Vittorio Veneto n. 15, il Magazzino in Via Amendola n. 138 e la Scuola Materna in Via Matteotti n Ogni dipendente, mediante il badge, assegnato al momento dell assunzione, dovrà personalmente registrare l entrata e l uscita dal servizio. L uso del badge è esclusivamente personale. Il dipendente che consegni il proprio badge ad altra persona è perseguibile secondo quanto previsto dal codice disciplinare, fatta salva l azione penale. Analogamente è perseguibile chiunque timbri con il badge di altri. 3. Sono obbligatorie le registrazioni relative alle assenze intermedie per permessi autorizzati. 4. Il lavoro straordinario, come quello ordinario, deve essere sempre riscontrato da apposita marcatura elettronica, per la dovuta verifica della prestazione. REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 13 DI 15

14 5. In caso di mancanza della marcatura, per dimenticanza o per altri motivi, il dipendente dovrà informare della circostanza il proprio R.d.A. che provvederà alle dovute annotazioni sul registro individuale del dipendente. 6. Nel caso in cui un dipendente in regime di orario flessibile non compia le sei ore giornaliere o, per esigenze contingibili di servizio, effettui un orario più lungo delle sei ore, fino ad un massimo di 30 minuti, la differenza oraria scaturita verrà conteggiata nel suo saldo individuale. 7. I saldi negativi dovranno essere recuperati, previa autorizzazione del R.d.A., entro i due mesi successivi alla quantificazione mensile del saldo. In caso di mancato recupero entro i termini suddetti, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 8. Entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento ad ogni R.d.A. è trasmessa la stampa delle strisciate del badge del personale assegnato, per il controllo del credito o debito orario dello stesso. Le schede dei R.d.A. sono trasmesse al Segretario/Direttore Generale. 9. Ogni R.d.A. dovrà presentare all U.O.S. Personale i registri mensili delle presenze/assenze del personale della propria area, contenenti tutte le informazioni ed i giustificativi richiesti, nonché l indicazione delle ore di straordinario e se queste dovranno essere liquidate od essere accantonate per futuri recuperi e/o nella banca delle ore. ART. 20 IL REGISTRO MENSILE 1. Il R.d.A. dovrà tenere per ogni dipendente il registro mensile, come da allegato al presente regolamento, da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere, nel quale dovranno essere indicate giornalmente tutte le variazioni rispetto al normale orario di servizio. 2. Tale registro comprende altresì le richieste di liquidazione e/o accantonamento dello straordinario effettuato e la liquidazione delle varie indennità previste dal CCNL giornalmente spettanti al personale (rischio, turno, disagio, maggiorazione lavoro festivo, reperibilità). 3. I registri mensili devono pervenire all U.O.S. Personale entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. 4. L U.O.S. Personale procederà alla registrazione nell archivio informatico dei giustificativi per le assenze, per i permessi, per le variazioni di orario, ecc. Eventuali discordanze fra quanto indicato e le registrazioni presenti nell archivio delle timbrature, saranno comunicate dall UOS Personale al R.d.A. interessato, e dovranno essere chiarite entro due giorni dal ricevimento della richiesta. ART. 21 NORME FINALI 1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del comune di Larciano a decorrere dal 16/03/2009. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed in contrasto con la disciplina del presente regolamento. REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 14 DI 15

15 2. I R.d.A. sono responsabili della osservanza da parte del personale assegnato dei doveri di ufficio e in modo specifico, dell orario di lavoro e degli adempimenti connessi. ALLEGATI: Registro uscite dalla sede di lavoro per motivi di servizio Domanda permessi retribuiti Prospetto programmazione annuale ferie Modello per richiesta ferie Registro mensile individuale presenze REGOLAMENTO ORARIO PAGINA 15 DI 15

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