REGOLAMENTO CONTROLLO ELETTRONICO DELLE PRESENZE SEDE AMMINISTRATIVA S.E.A. S.P.A. Art. 1 Fonti e campo di applicazione

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1 REGOLAMENTO CONTROLLO ELETTRONICO DELLE PRESENZE SEDE AMMINISTRATIVA S.E.A. S.P.A. Art. 1 Fonti e campo di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilevazione dell orario di lavoro del personale tecnico e amministrativo in servizio presso la S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. - con rapporto a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale. Art. 2 Finalità e obiettivi 1. Il Regolamento, oltre ad ottemperare alle normative dirette a regolamentare i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all organizzazione dell orario di servizio e alla sua rilevazione, si pone l obiettivo di introdurre modalità di organizzazione che contemperino l esigenza di adottare la tempistica necessaria per la realizzazione del servizio stesso e l ottimale funzionamento delle strutture, prestando particolare attenzione alle esigenze dell utenza servita. 2. Il Regolamento intende, inoltre, rendere consapevoli e responsabilizzare le figure apicali e chiunque partecipi all organizzazione aziendale, sul rispetto della contrattazione collettiva nazionale e individuale di lavoro. Art. 3 Definizioni 1. L orario di lavoro rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente, nell ambito dell orario d obbligo contrattuale, assicura la prestazione lavorativa. 2. L orario di servizio, all interno dell orario di lavoro definito, è l articolazione giornaliera di prestazioni garantite dal dipendente nell ambito dei previsti obblighi contrattuali, necessarie per assicurare la funzionalità delle strutture e l erogazione dei servizi all utenza. 3. L orario di apertura al pubblico rappresenta il periodo durante il quale le strutture devono essere accessibili all utenza. 4. Lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. Pagina 1 di 8

2 Art. 4 Norme generali 1. L orario di lavoro è di norma suddiviso in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi da parte degli utenti nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l ottimale svolgimento delle funzioni svolte dalla struttura. 2. L orario di lavoro si articola dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 8,00 alle 19,00 e al sabato dalle 8,00 alle 13, L orario di servizio si articola, in funzione delle necessità di Settore, dell organizzazione del lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali applicati, all interno delle fasce orarie di lavoro di cui al comma che precede. 4. L orario di apertura al pubblico della sede amministrativa della S.E.A. S.p.A. è di norma il seguente, dal lunedì al venerdì: 8,30-13,00; 15,00-17, Il Direttore Generale assicura il coordinamento dell orario di lavoro delle unità amministrative e interviene con proprie disposizioni anche per eventuali ampliamenti dettati da specifiche esigenze. 6. Il periodo di servizio continuativo per ciascuna unità non può superare le 6 (sei) ore; l intervallo tra l orario antimeridiano e quello pomeridiano deve poter consentire una pausa che comunque non può essere inferiore a 60 minuti. 7. L orario di apertura al pubblico è definito dal Direttore Generale, sentiti i responsabili delle singole strutture, assicurando che questo sia razionale, omogeneo e coordinato tra le singole strutture. Art. 5 Tipologie di orario 1. L articolazione dell orario di servizio deve inserirsi all interno del previsto orario di lavoro e comprendere l orario di apertura al pubblico previsto per la struttura di assegnazione. 2. La pausa pranzo dovrà essere effettuata in accordo con il responsabile della struttura e compatibilmente con le esigenze di lavoro, nella fascia oraria 13,30/15,00, fatte salve specifiche esigenze da autorizzare. 3. Negli orari di servizio articolati secondo i 5 giorni lavorativi il secondo giorno festivo, oltre alla domenica, dovrà di norma, salvo eccezioni giustificate da comprovate esigenze lavorative, coincidere con il sabato. 4. Agli effetti di congedi e scioperi giornalieri, la giornata con orario frazionato viene valutata al pari di una giornata con orario continuato. Pagina 2 di 8

3 5. È ammessa una tolleranza in entrata e uscita dal servizio stabilito individualmente, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7. Art. 6 Procedure per la definizione dell orario di lavoro 1. L articolazione dell orario di servizio del personale tecnico e amministrativo viene concordata per iscritto con la Direzione Generale e da questa autorizzata, se coerente con le tipologie di cui ai precedenti articoli. 2. Modificazioni dell orario di servizio del personale possono essere richieste dai coordinatori di settore, per esigenze di organizzazione del lavoro, o dal dipendente per esigenze personali; in ogni caso devono essere concordate per iscritto secondo la procedura di cui al precedente comma. Art. 7 Tolleranza Orario di Servizio 1. I dipendenti della sede amministrativa possono posticipare fino a 30 minuti l orario di inizio giornaliero del servizio; è altresì consentito anticipare fino a 30 minuti l orario di termine dello stesso, fatta salva la possibilità di derogare dalla tolleranza prestabilita per motivate esigenze di lavoro. La tolleranza dell orario individuale di servizio, passibile di recupero compensativo in entrata/uscita, non può in ogni caso essere superiore a 60 minuti giornalieri. 2. Il ricorso alla tolleranza oraria non deve determinare un debito orario giornaliero complessivo a carico del dipendente, nel qual caso si applicano le regole di cui ai successivi artt. 12 e E considerato ritardo, da giustificare di volta in volta, l inizio del servizio oltre la prevista tolleranza in ingresso e/o uscita dal servizio, con gestione amministrativa conforme a quanto previsto per i permessi brevi. 4. I programmi di attività lavorativa in periodi prestabiliti con orari giornalieri superiori, ovvero inferiori, all orario normale di lavoro, dovranno essere oggetto di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali. 5. Per il personale dipendente direttivo che rivesta qualifica di quadro e operi in autonomia gestionale, organizzativa e professionale ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in materia di orario di lavoro si applica il solo rispetto della durata minima della prestazione lavorativa settimanale prevista Pagina 3 di 8

4 contrattualmente, con possibilità di articolazione dell orario di servizio in funzione delle esigenze organizzative e lavorative. Art. 8 Rilevazione presenze 1. La presenza in servizio e l orario delle prestazioni garantite dal personale appartenente agli uffici amministrativi vengono rilevate attraverso un sistema automatizzato. 2. L Ufficio preposto fornirà al personale, al momento dell assunzione, un tesserino magnetico (badge) strettamente personale e non cedibile ad altri. Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l eventuale smarrimento all Ufficio preposto, chiedendo immediatamente il rilascio di un duplicato. Il personale interessato, ogni volta che entri o esca dalla propria sede di lavoro, deve far rilevare l evento per il tramite del tesserino e secondo le indicazioni che saranno fornite dall Ufficio preposto. 3. Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. dimenticanza o smarrimento del badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura, i dipendenti dovranno comunicare la circostanza all Ufficio preposto, provvedendo alla surroga della vidimazione elettronica attraverso compilazione di scheda cartacea di ingresso ed uscita. Tale modulo dovrà essere controfirmato dalla Direzione Generale. 4. Qualora l orario di servizio giornaliero ecceda il limite delle 6 ore, il lavoratore deve effettuare una pausa di almeno 60 minuti non retribuita. L esercizio di tale diritto è indisponibile da parte del lavoratore, in quanto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all eventuale consumazione del pasto. E obbligo del dipendente effettuare le timbrature relative alla pausa pranzo. In ogni caso l eventuale mancata timbratura verrà calcolata e detratta in automatico dall Ufficio preposto nella misura minima prevista di 60 minuti, fatto salvo l obbligo per il dipendente di dichiarare l eventuale maggiore periodo di interruzione che sarà computato nella fascia oraria indicata. Art. 9 Assenze 1. Al fine di consentire una puntuale verifica delle presenze, ciascun dipendente, se Pagina 4 di 8

5 impossibilitato a prestare servizio, dovrà comunicare, entro un ora dall inizio del proprio turno di lavoro del primo giorno di assenza, la propria assenza al Responsabile dell Ufficio di appartenenza, che avrà cura di darne tempestiva comunicazione all Ufficio del Personale. Il dipendente, per giustificare la propria assenza per malattia sopravvenuta o prosecuzione della stessa, dovrà far pervenire il certificato medico attestante l incapacità lavorativa entro 2 giorni dal suo rilascio; lo stesso certificato deve essere redatto entro 24 ore dall inizio dell evento morboso (o necessità di sua prosecuzione). 2. Il dipendente, per tutti gli altri motivi di assenza, dovrà compilare un apposito modulo, vistato dal coordinatore dell Ufficio di appartenenza. 3. Le procedure indicate ai commi che precedono dovranno seguire, in ogni caso, quanto previsto dalla normativa vigente in tema di infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. Art. 10 Lavoro Straordinario 1. Il lavoro prestato al di fuori del profilo orario prefissato deve essere sempre disposto dai Responsabili di Settore, con autorizzazione della Direzione Generale. 2. Il ricorso al lavoro non ordinario per ciascun dipendente è ammesso per non più di 250 ore annuali, o nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. Le ore eccedenti il lavoro ordinario che non siano espressamente autorizzate dalla Direzione, non saranno comunque computate ai fini delle elaborazioni delle buste paga. Art. 11 Ferie 1. Le ferie sono stabilite per ciascun anno solare come previsto dal C.C.N.L. di categoria. 2. Le ferie estive vanno godute per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del dipendente, nel corso dell anno di maturazione e, per le restanti, nei 18 mesi successivi al termine dell anno di maturazione. Dopo tale termine, le ferie non godute a causa di inerzia del dipendente o mancata predisposizione del piano annuale, possono essere assegnate anche d ufficio. Pagina 5 di 8

6 3. I dipendenti devono concordare la propria assenza dal lavoro con i Responsabili di Settore, che successivamente comunicheranno all Ufficio preposto il piano ferie relativo all anno in corso entro il 31 maggio di ogni anno. 4. Non è ammesso il pagamento sostitutivo di ferie non godute; è ammesso il pagamento sostitutivo di ferie, non godute per esigenze di servizio, esclusivamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 12 Permessi 1. Su richiesta del dipendente e sulla base di apposita documentazione prodotta, sono concessi permessi retribuiti per i casi previsti dai vigenti C.C.N.L. di categoria. 2. Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare la soglia stabilita contrattualmente. 3. La richiesta deve essere formulata in tempo utile per consentire l adozione di misure organizzative all uopo necessarie. 4. I premessi individuali non fruiti entro i termini indicati contrattualmente, possono essere assegnati d ufficio, al pari delle ferie non godute. Art. 13 Computo tolleranza nell orario di servizio 1. Il dipendente è tenuto a recuperare l ora (o frazione di questa) non lavorata nell ambito della prevista tolleranza lavorativa di cui all art. 7, entro la giornata lavorativa nella quale ha usufruito della stessa. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato nella giornata di riferimento, il debito orario sarà computato quale permesso breve personale. 2. Il debito orario dovuto alla tolleranza lavorativa non recuperato nei termini indicati, qualora il dipendente abbia esaurito il totale delle ore di permesso fruibili individualmente, sarà considerato quale orario non lavorato e decurtato dalla retribuzione mensile. Pagina 6 di 8

7 3. I permessi individuali non fruiti entro i termini indicati contrattualmente, possono essere assegnati d ufficio, al pari delle ferie non godute. Art. 14 Verifica e responsabilità 1. Rientra tra gli obblighi del dipendente rispettare l orario di servizio ed adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze mediante badge personalizzato presso il rilevatore collocato nella sede di lavoro. Il dipendente avrà cura di verificare, con tutti gli strumenti disponibili, le proprie timbrature e giustificazioni di assenza. 2. Il badge costituisce documento strettamente personale e pertanto non può essere ceduto neppure temporaneamente ad alcuno ed ogni uso non conforme sarà perseguito a norma di legge. 3. Il dipendente che per qualunque causa ometta o sia impossibilitato ad eseguire una o più timbrature deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio del Personale, utilizzando l apposita modulistica, debitamente vistata dal Responsabile dell ufficio di appartenenza. Tale procedura riveste comunque carattere di eccezionalità. 4. Qualora il dipendente non adempia alla regolarizzazione delle timbrature di presenza o non comunichi e giustifichi tempestivamente la propria assenza, si opererà la decurtazione della retribuzione per il periodo non regolarizzato, fermo restando quanto previsto in tema di responsabilità disciplinare. 5. I coordinatori di Settore verificano la regolarità dell orario effettuato dal personale assegnato. 6. Mensilmente l Ufficio Personale trasmette alla Direzione Generale il riepilogo di presenze del personale amministrativo; con lo stesso documento, redatto in conformità ad uno schema predisposto dal predetto ufficio, la Direzione indica, su segnalazione dei coordinatori di Settore, le ore di straordinario effettuate autorizzate. 7. Il responsabile dell Ufficio autorizza il dipendente a prestare la propria attività fuori dall ufficio per ragioni di servizio; in tal caso il tempo trascorso per tali fini viene computato nell orario di lavoro. Pagina 7 di 8

8 Art. 15 Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione organizzativa relativa all orario di servizio. 3. Le mansioni svolte dal personale tecnico/amministrativo che rientrino in progetti, piani di lavoro o servizi aggiuntivi oggetto di contrattazione individuale incentivante, possono essere escluse dalle regole previste dal presente Regolamento in tema di controllo elettronico delle presenze. 4. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica qualora esigenze organizzative aziendali presuppongano la sua ridefinizione. Pagina 8 di 8

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