NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione Rami Danni / INFORTUNI E MALATTIA

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1 NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Rami Danni / INFORTUNI E MALATTIA

2 NOTA INFORMATIVA Assicurazione Rami Danni / INFORTUNI E MALATTIA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale dell'istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia Piazza delle Donne Lavoratrici, 2. Telefono itas.direzione@gruppoitas.it ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell apposito albo IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 299 milioni di euro, di cui 101 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 189 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 4,04 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. AVVERTENZA In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione degli infortuni e di una indennità da ricovero per infortunio, malattia e parto. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. AVVERTENZA Sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei vari articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 16 Esclusioni relative alla garanzia Infortuni Art. 17 Persone non assicurabili Art. 44 Esclusioni relative alla garanzia Indennità da ricovero per infortunio e malattia AVVERTENZA Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 2 di 25

3 NOTA INFORMATIVA Infortuni L assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, oppure una invalidità permanente. Sono compresi in garanzia anche: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; la folgorazione; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, rapine, aggressioni a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; le affezioni conseguenti a morsi di animali, a punture di insetti o aracnidi; gli infortuni determinati da guerre o insurrezioni per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi; gli infortuni determinati da terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, ed altri eventi catastrofici. Art. Garanzia prestata Operatività Limite di indennizzo per Franchigia Scoperto per sinistro e/o anno per sinistro sinistro assicurativo 20 morte da infortunio somma assicurata 21 morte presunta 22 indennizzo per figli minori ,00 euro; ,00 euro per portatore di handicap 23 recovery hope 24 invalidità permanente da infortunio 5% per invalidità fino al 20% somma assicurata rimborso spese trasporto rimpatrio salma in Europa rimpatrio salma da paesi extraeuropei invalidità permanente per figli minori; garanzia prestata in forma nucleo 5% per invalidità fino al 20% 2.000,00 euro 2.000,00 euro 4.000,00 euro importo pari alla somma assicurata dell Assicurato ma comunque non superiore a ,00 euro e purchè i figli non abbiano una copertura personale. Qualora entrambi i genitori abbiano stipulato con la Società un contratto con la medesima previsione, ai fini del riconoscimento della maggiore indennità a favore dei figli minori, sarà preso in considerazione l Assicurato con la somma più elevata. 29 a) 29 b) tutela Donna: esame mammografico, termografia o ecografia tutela Donna: indennizzo forfetario in 100,00 euro 5.000,00 euro Pagina 3 di 25

4 NOTA INFORMATIVA 30 a) 30 b) caso di intervento chirurgico per isterectomia totale o mastectomia uni- o bilaterale o per ricostruzione tutela Uomo: esami clinici e strumentali (ecografia, esami laboratoristici, etc.) sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica tutela Uomo: indennizzo forfetario per intervento resezione totale prostata morte ed invalidità permanente di figli minorenni del Contraente, trasportati su ciclomotori contro la volontà del Contraente stesso, a condizione che la guida sia effettuata da persona di età non superiore a 18 anni e non inferiore a 14 anni indennizzo forfetario per aspettativa non retribuita del genitore a seguito infortunio di un figlio grandi invalidità: nel caso di invalidità permanente accertata > 60% verrà indennizzato il 100% del capitale assicurato rimborso spese infermieristiche nel caso di IP > 20% nei primi sei mesi dal giorno dell infortunio rimborso spese per adeguamento locali in caso di IP > 50% rimborso spese per sostegno psicologico in caso di IP > 50% rimborso forfetario spese per collaboratrice domestica, baby sitter, recapito domiciliare della spesa, pagamento utenze domestiche a seguito di infortunio con fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate 20% con il minimo di euro 100,00 20% con il minimo di euro 100,00 100,00 euro 5.000,00 euro ,00 euro morte ,00 euro invalidità permanente purchè superiore al 50% 1.000,00 euro 1.500,00 euro 5.000,00 euro 1.500,00 euro 500,00 euro Pagina 4 di 25

5 NOTA INFORMATIVA a) 40 b) 40 c) Indennizzo forfetario per lesioni tendinee Indennizzo forfetario rottura tendine d Achille Rimborso spese di cura da infortunio: rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero; Rimborso spese di cura da infortunio: interventi chirurgici, onorari del chirurgo, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento; Rimborso spese di cura da infortunio: visite specialistiche, accertamenti medici, compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed accertamenti diagnostici conseguenti all infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell infortunio oppure alla data di dimissione dall istituto di cura 100,00 euro per massimale euro 2.500,00; 200,00 euro per massimale euro 5.000,00 100,00 euro per massimale euro 2.500,00; 200,00 euro per massimale euro 5.000,00 100,00 euro per massimale euro 2.500,00; 200,00 euro per massimale euro 5.000,00 Per assicurati fino a 40 anni: indennizzo in base alle Condizioni Generali di Assicurazione. Per Assicurati tra 40 e 55 anni: indennizzo pari al 5% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Per Assicurati oltre 55 anni: indennizzo pari al 3% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Indennizzo pari al 3% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 5.000,00 euro. massimale assicurato massimale assicurato massimale assicurato Pagina 5 di 25

6 NOTA INFORMATIVA 40 d) 40 e) 40 f) rimborso spese di cura da infortunio: trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica a seguito dell infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell infortunio oppure alla data di dimissione dall istituto di cura Rimborso spese di cura da infortunio: acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle Rimborso spese di cura da infortunio: le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani intendendo denti non affetti da patologie preesistenti o trattati da carie precedenti Indennità da ricovero a seguito di infortunio o malattia Indennità da ricovero a seguito di parto 100,00 euro per massimale euro 2.500,00; 200,00 euro per massimale euro 5.000,00 massimale assicurato e comunque massimo 5.000,00 euro 1.000,00 euro 2.500,00 euro 3 notti Diaria assicurata 3 notti Diaria assicurata, massimo sette giorni Condizioni particolari per Artigiani: Aumento 50% somme assicurate morte, invalidità permanente e indennità da ricovero Supervalutazione perdita dita indice, pollice e medio Ernie traumatiche o da sforzo Indennità giornaliera per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dall Istituto di cura Indennità giornaliera per ingessatura Operatività garanzia con garanzia con garanzia con garanzia con garanzia con Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo Aumento 50% somme assicurate morte, invalidità permanente e indennità da ricovero Se ernia operabile indennizzo da Invalidità permanente; se non operabile indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente totale Ricovero per intervento chirurgico o, se per altre cause, ricovero con pernottamento di per almeno 5 notti, indennità pari a quella assicurata per indennità da ricovero con un massimo di 20 venti giorni Diaria giornaliera pari all indennità per ricovero, massimo trenta giorni Pagina 6 di 25

7 NOTA INFORMATIVA Condizioni particolari per titolari aziende commercio/turismo: Aumento 50% somme assicurate morte, invalidità permanente e indennità da ricovero Raddoppio indennità giornaliera da ricovero, dal 16 giorno, nel caso di ricoveroper un periodo superiore a 15 giorni Indennità giornaliera per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dall Istituto di cura Ernie traumatiche o da sforzo Operatività Garanzia con Garanzia con Garanzia con Garanzia con Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo Aumento 50% somme assicurate morte, invalidità permanente e indennità da ricovero Ricovero per intervento chirurgico o, se per altre cause, ricovero con pernottamento di per almeno 5 notti, indennità pari a quella assicurata per indennità da ricovero con un massimo di 20 venti giorni Se ernia operabile indennizzo da Invalidità permanente; se non operabile indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente totale Condizioni particolari per Agricoltori: Indennità forfetaria in caso di infortunio con invalidità permanente superiore al 2% che abbia come conseguenza una forzata assenza dal lavoro dell Assicurato nei periodi di semina, potatura o raccolta Aumento 50% somme assicurate morte, invalidità permanente e indennità da ricovero Ernie traumatiche o da sforzo Indennità giornaliera per ingessatura Operatività Garanzia con Garanzia con Garanzia con Garanzia con Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo 1.000,00 euro Aumento 50% somme assicurate morte, invalidità permanente e indennità da ricovero Se ernia operabile indennizzo da Invalidità permanente; se non operabile indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente totale Diaria giornaliera pari all indennità per ricovero, massimo trenta giorni Esempi di applicazione di franchigia sulla invalidità permanente: primo esempio: somma assicurata euro - invalidità riconosciuta 2% - nessun indennizzo in quanto è prevista la franchigia del 5% secondo esempio: somma assicurata euro - invalidità riconosciuta 10% - indennizzo pari a 5.000,00 euro, così determinato: 10% invalidità accertata - 5% franchigia = 5% di invalidità da riconoscere da calcolare sulla somma assicurata di ,00 euro terzo esempio: somma assicurata euro - invalidità riconosciuta 30% - indennizzo pari a ,00 euro, così determinato: 30% invalidità accertata da calcolare sulla somma assicurata di ,00 euro; trattandosi di invalidità superiore al 20% non si applica la franchigia. AVVERTENZA E previsto un limite massimo di età di 80 anni; si veda l art. 19 Limiti di età - delle Condizioni Generali di assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA La garanzia indennità giornaliera da ricovero è valida trascorsi i periodi di carenza previsti dall art. 43 Termini di Pagina 7 di 25

8 NOTA INFORMATIVA aspettativa carenze - delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario - Nullità AVVERTENZA Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - delle Condizioni Generali di assicurazione. AVVERTENZA L Assicurato deve rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dall eventuale questionario sanitario. AVVERTENZA La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato non deve dare comunicazione scritta ad ITAS Mutua di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in quanto il premio di polizza non è stabilito in funzione dell attività professionale esercitata. 7. Premi Il contratto ha durata annuale e il premio può avere frazionamento annuale o semestrale a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, Addebito Diretto SEPA (SDD CORE), vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa vigente. AVVERTENZA Il premio non è soggetto a sconti. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA Diritto di recesso In caso di contratto annuale entrambe le parti Contraente/assicurato e ITAS Mutua - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le parti Contraente/Assicurato e ITAS Mutua - possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di ITAS Mutua essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso come previsto dall art. 46 Recesso in caso di sinistro - delle Condizioni Generali di assicurazione. Pagina 8 di 25

9 NOTA INFORMATIVA 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. 11. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 12. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Il sinistro deve essere denunciato a ITAS Mutua entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art.1913 del codice civile, come stabilito dall art. 45 Denuncia del sinistro e obbligo dell Assicurato - delle Condizioni Generali di assicurazione. 14. Reclami Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, Trento Fax: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, Roma) o fax ( o ), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito al link Come presentare un reclamo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all IVASS come sopra specificato e/o di interessare l Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale: 1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato. Pagina 9 di 25

10 NOTA INFORMATIVA 3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Maggiori informazioni in merito sono disponibili su nella sezione Reclami. ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS MUTUA Pagina 10 di 25

11 NOTA INFORMATIVA ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. GLOSSARIO BENEFICIARIO Gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili. INVALIDITA PERMANENTE La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani, le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, gli stabilimenti termali. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO Permanenza in istituto di cura con pernottamento. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETA ITAS Mutua Pagina 11 di 25

12 Polizza Rami Danni / INFORTUNI E MALATTIA Edizione 05/2016 Pagina 12 di 25

13 Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: ASSICURATO ASSICURAZIONE BENEFICIARIO CONTRAENTE INDENNIZZO INFORTUNIO INVALIDITÀ PERMANENTE ISTITUTO DI CURA MALATTIA POLIZZA PREMIO RICOVERO SCI ESTREMO SINISTRO SOCIETÀ SPORT PROFESSIONISTICO TERMINI DI ASPETTATIVA il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione gli eredi dell Assicurato, o le altre persone designate dal Contraente, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte il soggetto che stipula il contratto di assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabilimenti termali ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura discesa con sci su pendii superiori a 55 gradi di pendenza il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione ITAS Mutua attività svolta in maniera continuativa e che costituisce fonte di reddito per l Assicurato il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell assicurazione e l inizio della garanzia Pagina 13 di 25

14 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se i premi o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l indennizzo. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 5 Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 6 Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 7 Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. COPERTURE PREVISTE Art. 10 Oggetto dell assicurazione La polizza prevede la copertura per il caso di morte da infortunio, invalidità permanente da infortunio, rimborso spese mediche a seguito di infortunio, indennità da ricovero a seguito di infortunio e malattia. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 11 Rischio assicurato L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. Sono compresi in garanzia anche: 1) l asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3) l annegamento; Pagina 14 di 25

15 4) l assideramento o il congelamento; 5) i colpi di sole o di calore; 6) la folgorazione; 7) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, salvo che il malore o l alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall art Persone non assicurabili - delle Condizioni Generali di assicurazione e fermo l art Esclusioni - delle Condizioni Generali di assicurazione; 8) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 9) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, rapine, aggressioni a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva; 10) i morsi di animali e le affezioni ad essi conseguenti, le punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori sani. Art. 12 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell art del codice civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell art del codice civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari o da atti di terrorismo ai quali l assicurato non abbia partecipato. Art. 13 Infortuni occorsi durante viaggi aerei L assicurazione comprende gli infortuni che l assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore ad un anno. Art. 14 Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell art del codice civile, l assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di ,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. Art. 15 Infortuni cagionati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell art del codice civile, sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da guerra, guerra civile, da insurrezione o lotta armata che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art. 16 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore o imbarcazione, se l assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2) dalla guida di veicoli per i quali è prescritta patente superiore alla categoria B - ad eccezione dei camper -, di macchine agricole ed operatrici salvo che l uso di tali mezzi non rientri nello svolgimento dell attività professionale, principale o secondaria, dell Assicurato; 3) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, volo in mongolfiera, salvo quanto disposto dall art Infortuni occorsi durante viaggi aerei delle Condizioni Generali di Assicurazione; 4) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori allo 0,80 gm se l Assicurato si trova alla guida di veicoli e velocipedi in genere; 5) da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni in genere, comprovati da accertamenti biumorali; 6) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 7) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 8) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art Infortuni cagionati da guerra e insurrezione delle Condizioni Generali di Assicurazione; Pagina 15 di 25

16 9) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 10) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; 11) dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare e prove automobilistiche, motoristiche salvo quelle di regolarità pura, e di natanti a motore; 12) dalla pratica dei seguenti sport: alpinismo oltre il 3 grado della scala di Monaco, scalata su ghiaccio, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill, football americano, freestyle non praticato in snowpark, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, motonautica, kitesurfing, paracadutismo, parkour, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, salto con elastico, sci acrobatico, sci estremo discesa con sci su pendii superiori a 55 gradi di pendenza, slittino su pista intendendo una piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate -, skeleton, snowboard estremo, snowkite, sollevamento pesi, speleologia, wakeboard, wingsuit e dalla pratica di sport estremi in genere (a titolo di esempio bungee jumping, torrentismo, idrospeed, free solo, scalata cascata di ghiaccio); 13) dalla partecipazione a competizioni, gare ed allenamenti di qualsiasi sport salvo che non abbiano carattere puramente ricreativo; 14) dalla pratica di sport professionistici. Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica delle seguenti attività professionali: a) sommozzatore, palombaro e, in genere, lavori subacquei; lavoro marittimo al di fuori del Mediterraneo; b) collaudo di veicoli a motore; c) comportanti contatto o maneggio di sostanze esplodenti, corrosive e tossiche; d) acrobata, artista di circo, controfigura, cascatore e simili; e) militari e forze dell ordine per quanto riguarda qualsiasi missione al di fuori dei confini italiani. Gli infarti sono sempre esclusi. Art. 17 Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che l assicurato non risulta affetto da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi a essa correlate. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Il manifestarsi nell assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa all assicurato la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art. 18 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall art Invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 19 Limiti di età La garanzia si intende prestata per persone di età non superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Pagina 16 di 25

17 PRESTAZIONI Art. 20 Morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal Contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 21 Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell art. 211 del codice della navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell indennizzo. Art. 22 Indennizzo per figli minori In caso di morte dell Assicurato la Società riconosce, esclusivamente ai figli minori, un ulteriore somma pari a quella assicurata e comunque non superiore a ,00 euro. Nel caso in cui un minore fosse portatore di handicap con invalidità civile superiore al 60%, il limite di indennizzo si intende elevato a ,00 euro. In caso di decesso di entrambi i genitori assicurati nel medesimo contratto, ai fini del riconoscimento della maggiore indennità a favore dei figli minori, sarà preso in considerazione l Assicurato con la somma più elevata. Art. 23 Recovery Hope Qualora, trascorsi 5 mesi dall infortunio, l Assicurato si trovi ancora in stato di coma riconosciuto dai sanitari con GCS (Glasgow Coma Scale) inferiore a 5, verrà liquidata allo stesso, previa indicazione del soggetto legittimato ad incassare per suo conto, l indennità prevista per il caso di morte, fermo quanto disposto all art. 20 Morte delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 24 Invalidità permanente A) Se l infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale verificatasi entro due anni dal giorno dell infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata. B) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata in base alle percentuali indicate nell allegato n. 1 alla legge degli infortuni sul lavoro del n. 1124, della quale si riporta un parziale estratto nella tabella che segue: Perdita totale Destro Sinistro di un arto superiore 85% 75% di un avambraccio 75% 65% di una mano 70% 60% di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% di un arto inferiore all altezza o sotto il ginocchio 50% di un piede 50% del pollice 28% 23% dell indice 15% 13% Perdita totale del mignolo 12% del medio 12% dell anulare 8% dell alluce 7% di ogni altro dito del piede 3% della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% della facoltà visiva di un occhio 35% della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% della capacità uditiva di un orecchio 15% Pagina 17 di 25

18 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. C) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Art. 25 Franchigia sulla invalidità permanente La liquidazione dell indennità per invalidità permanente viene determinata applicando una franchigia fissa ed assoluta del 5%. La franchigia qui prevista non si applica nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale. Art. 26 Rimborso spese trasporto In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro il limite di 2.000,00 euro per sinistro ed annualità assicurativa, rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell Assicurato, con qualsiasi mezzo, all Istituto di cura o alla propria abitazione. Art. 27 Rimpatrio salma In caso di morte dell Assicurato all estero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma entro il limite di 2.000,00 euro se il rimpatrio avviene in Europa e di 4.000,00 euro in caso di rimpatrio da paesi extraeuropei. Art. 28 Invalidità permanente per figli minori Ai figli minori dell Assicurato è riconosciuta una copertura per invalidità permanente, per un importo pari alla somma assicurata dello stesso e comunque non superiore a ,00 euro. La suddetta garanzia viene prestata in forma nucleo, con applicazione della franchigia di cui all art. 25 Franchigia sulla invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione - e purché i figli non abbiano una copertura personale. Qualora entrambi i genitori abbiano stipulato con la Società un contratto con la medesima previsione, ai fini del riconoscimento della maggiore indennità a favore dei figli minori, sarà preso in considerazione l Assicurato con la somma più elevata. Art. 29 Tutela donna a) La Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurata per esame mammografico e relativa termografia od ecografia, fino ad un massimo di 100,00 euro per ciascun anno assicurativo. b) La Società, in caso di intervento chirurgico per isterectomia totale o mastectomia totale uni- o bilaterale oppure per ricostruzione, corrisponde all Assicurata un indennizzo forfetario di 5.000,00 euro. Art. 30 Tutela uomo a) La Società rimborsa le spese sostenute per esami clinici e strumentali (ecografia, esami laboratoristici, etc.) sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica, fino ad un massimo di 100,00 euro per anno assicurativo. b) In caso di intervento di resezione totale, la Società corrisponde all Assicurato un indennizzo forfetario pari a 5.000,00 euro. Pagina 18 di 25

19 Art. 31 Trasportati minorenni su ciclomotori contro la volontà del contraente La Società assicura per il caso di morte una somma assicurata pari a ,00 euro e per invalidità permanente superiore al 50% una somma assicurata pari a ,00 euro, i figli minorenni del Contraente in quanto trasportati su ciclomotori a condizione che la guida sia effettuata da persona di età non superiore a 18 anni e non inferiore a 14 anni e contro la volontà del Contraente. Art. 32 Indennizzo per aspettativa del genitore Qualora a seguito di infortunio dell Assicurato, purché minorenne, un genitore debba ricorrere ad aspettativa non retribuita per un periodo minimo di tre mesi allo scopo di prestare assistenza al figlio, la Società corrisponde un indennizzo forfettario di 1.000,00 euro. La corresponsione di tale indennizzo viene effettuata a condizione che il genitore dell assicurato produca documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro comprovante la suindicata astensione dal lavoro. Art. 33 Grandi invalidità Qualora l invalidità permanente conseguente ad infortunio, accertata con i criteri di indennizzabilità di cui all art. 18 Criteri di indennizzabilità delle Condizioni Generali di Assicurazione, sia superiore al 60%, verrà indennizzato il 100% del capitale assicurato. Art Rimborso spese infermieristiche Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, residuino postumi di invalidità permanente superiori al 20%, verranno rimborsate, previa presentazione di fattura, le spese sostenute nei primi sei mesi dal giorno dell infortunio per assistenza infermieristica fino ad un massimo di 1.500,00 euro per evento e per anno assicurativo con uno scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro. Art Rimborso spese adeguamento locali Qualora a seguito di infortunio l Assicurato riporti una invalidità permanente superiore al 50%, la Società rimborsa le spese documentate in relazione al suo stato di salute, che l Assicurato abbia sostenuto per i lavori di adeguamento della propria abitazione fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Art Sostegno psicologico Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, residuino postumi di invalidità permanente superiori al 50%, verranno rimborsate, previa presentazione di fattura, le spese sostenute per assistenza psicologica dovuta ai postumi dell infortunio fino ad un massimo di 1.500,00 euro per evento e per anno con uno scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro. Art Collaborazioni Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a sensi di polizza, l assicurato riporti fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici la Società rimborsa, a titolo forfetario ed entro il limite di 500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, le spese per: collaboratrice domestica: qualora l Assicurato sia impossibilitato a svolgere le faccende domestiche; baby sitter: qualora l Assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente dei figli minori di anni 13; recapito domiciliare della spesa: rimborso delle spese per la consegna a proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità (farmaci); pagamento utenze domestiche: rimborso delle spese per un collaboratore, escluso un familiare risultante sullo stato di famiglia del Contraente, che provvede al pagamento di utenze domestiche in scadenza. Art. 38 Liquidazione lesioni tendinee Se l infortunio ha come conseguenza lesioni tendinee della spalla documentate con RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) l indennizzo sarà effettuato nei seguenti termini: in base a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione infortuni per assicurati fino a 40 anni; un indennizzo forfetario, comprensivo di tutte le garanzie, pari al 5% della somma assicurata per invalidità permanente e fino ad un massimo di 5.000,00 euro, in caso l Assicurato abbia un età compresa tra i 40 e i 55 anni; un indennizzo forfetario, comprensivo di tutte le garanzie, pari al 3% della somma assicurata per invalidità permanente e fino ad un massimo di 5.000,00 euro, in caso l Assicurato abbia un età superiore a 55 anni. Relativamente a quanto sopra rimane convenuto che si intende annullata la franchigia prevista all art. 25 Franchigia sulla invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pagina 19 di 25

20 Art. 39 Rottura del tendine d Achille Se l infortunio ha come conseguenza la rottura (violenta e/o diretta) del tendine d Achille la Società provvederà al pagamento di un indennizzo forfetario comprensivo di tutte le garanzie pari al 3% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di indennizzo di euro 5.000,00 euro. Relativamente a quanto sopra rimane convenuto che si intende annullata la franchigia prevista all art. 25 Franchigia sulla invalidità permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 40 Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro i limiti del massimale assicurato, rimborsa, per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per: a. rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero; b. interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento; c. visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed accertamenti diagnostici conseguenti all infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data di dimissione dall istituto di cura oppure dalla data dell infortunio in tal caso comprovato da documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso; d. trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica a seguito dell infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell infortunio oppure alla data di dimissione dall istituto di cura nel limite, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale assicurato indicato in polizza; e. acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle entro il limite di 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo; f. le spese dentarie di natura post traumatica nel limite, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale assicurato indicato in polizza. Art. 41 Liquidazione rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di una franchigia di 100,00 euro se la polizza prevede un massimale di 2.500,00 euro e di 200,00 euro se la polizza, invece, prevede un massimale di 5.000,00 euro. NORME CHE REGOLANO LA INDENNITA DA RICOVERO PER INFORTUNIO E MALATTIA Art. 42 Rischio assicurato In caso di ricovero dell Assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, da malattia o parto, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per ricovero e per anno assicurativo. L indennizzo verrà corrisposto con applicazione di una franchigia fissa, per ciascun evento, di tre notti consecutive. Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre notti consecutive. In caso di ricovero dell assicurata in Istituto di cura per parto, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza, con il massimo di sette giorni per ricovero. Art. 43 Termini di aspettativa - carenze La garanzia decorre dalle ore 24: 1. del giorno di effetto dell assicurazione per gli infortuni e per l aborto post-traumatico; 2. del 180 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall assicurato, insorti anteriormente alla stipulazione della polizza; 3. del 300 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le patologie varicose fermo quanto previsto dall art. 44 punto 1) Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione per il parto, per l aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; 4. del 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le altre malattie. In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: Pagina 20 di 25

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