Le Normative europee e la loro valenza. Le norme di buona tecnica. Le Direttive di prodotto

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1 Le Normative europee e la loro valenza Le norme di buona tecnica Le Direttive di prodotto Direttive europee Per direttiva si intende un atto legislativo previsto dal Trattato sull'unione Europea. Si tratta di un documento vincolante nel suo complesso che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella legislazione nazionale entro il termine stabilito. L'entrata in vigore di una direttiva è segnata dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ue. 1

2 Le direttive dell'ue concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro trovano la propria base giuridica nell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (ex articolo 137 del TCE), che conferisce all'ue la competenza in materia di adozione delle direttive in questo ambito. Nel recepire le direttive europee nella legislazione nazionale, gli Stati membri sono liberi di adottare norme più severe per la tutela dei lavoratori; pertanto gli obblighi giuridici nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro possono variare tra i diversi paesi dell'ue. 2

3 La strategia comunitaria per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro stabilisce il quadro di riferimento per la politica europea in materia di salute e sicurezza. Il punto di partenza per le iniziative legislative a livello europeo è costituito da una proposta legislativa redatta dalla Commissione Europea Direttive europee Il Consiglio e il Parlamento europeo adottano le direttive dell'ue secondo la "procedura legislativa ordinaria" (nota in precedenza come procedura di codecisione). In alcuni casi, essi delegano alla Commissione europea il potere legislativo di adeguare le direttive al progresso tecnico. 3

4 PROCEDURA DI CODECISIONE Le parti sociali europee rivestono un ruolo cruciale nel processo decisionale europeo in merito al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, poiché la loro consultazione si rivela necessaria in diverse fasi. Il Trattato prevede anche la possibilità di concludere accordi autonomi. Finora il dialogo sociale europeo ha portato all'adozione di diversi accordi autonomi. 4

5 Sulla base della direttiva quadro è stata adottata una serie di direttive particolari incentrate su specifici aspetti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tuttavia, la direttiva quadro continua ad essere applicata a tutti gli ambiti oggetto delle direttive particolari. Disposizioni più severe e specifiche eventualmente previste dalle direttive particolari prevalgono quali disposizioni speciali. Le direttive particolari adattano i principi della direttiva quadro a: mansioni specifiche (movimentazione manuale di carichi); rischi specifici sul lavoro (esposizione a sostanze pericolose e ad agenti fisici); luoghi di lavoro e settori specifici (luoghi di lavoro temporanei, industrie estrattive ecc.); gruppi specifici di lavoratori (donne in stato di gravidanza, giovani lavoratori, lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato); alcuni aspetti legati all'attività lavorativa (l'organizzazione dell'orario di lavoro). 5

6 Una serie di direttive dell'ue basate sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (ex articolo 95 del TCE) fa riferimento agli del TCE) fa riferimento agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza. Su questa base giuridica sono state adottate numerose direttive tecniche secondo il cosiddetto "nuovo approccio", con il quale gli organismi europei di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), stabiliscono e aggiornano regolarmente le norme europee. Le prime direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state adottate sulla base delle disposizioni generali relative all'armonizzazione del mercato mancando di un'esplicita competenza legislativa nel Trattato in materia di salute e sicurezza sul lavoro fino alla metà degli anni '80. Fino ad allora, la salute e la sicurezza sul lavoro erano viste come un'appendice dell'armonizzazione del mercato e delle politiche economiche della Comunità economica europea. Ad esempio, la direttiva 77/576 CEE sull'armonizzazione delle leggi nazionali in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro o la direttiva 78/610 CEE concernente l'armonizzazione dei limiti di esposizione al cloruro di vinile monomero negli ambienti di lavoro sono state adottate su questa base. 6

7 L'Atto unico europeo del 1987 ha rappresentato un grande passo avanti grazie all'introduzione di una nuova disposizione giuridica sulla politica sociale nel Trattato, volta a promuovere "il miglioramento, in particolare dell ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori". L'introduzione di questa disposizione nel Trattato ha reso più evidente l'importanza rivestita dalle condizioni sicure di lavoro. Il nuovo capitolo sociale ha autorizzato la Commissione europea a favorire il dialogo sociale fra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori a livello europeo. Con il Trattato di Amsterdam del 1997, la competenza legislativa negli ambiti delle politiche sociali europee è stata ulteriormente rafforzata grazie all'inclusione dell'accordo sociale nel Trattato CE. Oltre a rinumerare gli articoli sulla politica sociale, il Trattato di Lisbona ha conservato l'essenza delle disposizioni degli ex articoli 136 e seguenti del TCE (attualmente articoli 151 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'unione europea). 7

8 La direttiva quadro sulla SSL La direttiva quadro europea 89/391 CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1989, ha rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa garantisce prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe. La direttiva quadro sulla SSL: innovazioni l'espressione "ambiente di lavoro" è stata l'espressione " stata coniata conformemente alla convenzione n 155 dell'organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) indica un approccio moderno che tiene conto della sicurezza tecnica, nonché della prevenzione generale delle malattie; 8

9 la direttiva mira a stabilire un equo livello di salute e sicurezza a vantaggio di tutti i lavoratori (le uniche eccezioni sono costituite da lavoratori domestici e da lavoratori che operano nel servizio pubblico o che prestano servizio militare) la direttiva obbliga i datori di lavoro ad adottare adeguate misure preventive per rendere il luogo di lavoro più sano e sicuro; 9

10 la direttiva introduce quale elemento chiave il principio di valutazione dei rischi specificandone gli elementi principali (individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorità l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro) il nuovo obbligo di mettere a punto misure preventive sottolinea implicitamente l'importanza di nuove forme di gestione della salute della sicurezza come parte dei processi di gestione generale 10

11 La direttiva quadro sulla SSL: effetti Nel 2004 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione, COM(2004) 62, sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, vale a dire le direttive: 89/391 CEE (direttiva quadro), 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezzature di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale). Tale comunicazione metteva in luce come la legislazione europea avesse influito positivamente sulle norme nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, un'influenza che si rifletteva tanto nella legislazione attuativa nazionale quanto nell'applicazione pratica nelle industrie e nelle istituzioni del settore pubblico. La relazione giungeva alla conclusione che: la legislazione dell'ue aveva contribuito a infondere una cultura della prevenzione in tutto il territorio dell'unione europea, nonché a razionalizzare e semplificare i sistemi legislativi nazionali.. Tuttavia, la relazione evidenziava varie pecche nell'applicazione della legislazione, che ne determinavano il rallentamento nel pieno raggiungimento del suo potenziale, rilevando anche casi in cui erano state avviate procedure di infrazione. 11

12 15 Ottobre 2012 Approvato definitivamente il regolamento europeo sulla normazione Il Consiglio dell'unione europea ha approvato, giovedì 4 ottobre 2012, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea. Il Regolamento è destinato a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema normativo europeo. Il testo approvato riconosce il ruolo fondamentale svolto da CEN e CENELEC e dagli organismi normatori nazionali - e rafforza i principi fondamentali quali coerenza, trasparenza, non discriminazione alla la partecipazione, consenso e applicazione volontaria, oltre ad aggiungere una maggiore apertura alla fase di partecipazione ai lavori normativi attraverso la rappresentanza delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni sociali e dei consumatori Ottobre 2012 Approvato definitivamente il regolamento europeo sulla normazione Il provvedimento finalizzato alla modernizzazione e al miglioramento del sistema europeo di normazione tecnica ha quindi concluso il suo iter approvativo ed entro un paio di settimane sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. Il regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio Il Regolamento adatta e semplifica l attuale l quadro legislativo (che per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti nella UE si basa principalmente, ma non solo, sul paradigma direttiva-requisiti requisiti essenziali-mandato mandato-normenorme armonizzate) per coprire nuovi aspetti al fine di comprendere i più recenti sviluppi e le future sfide della normazione tecnica, in particolare prevedendo strumenti per l elaborazione di norme nel settore dei servizi. 12

13 15 Ottobre 2012 Approvato definitivamente il regolamento europeo sulla normazione Il nuovo quadro legislativo contribuirà a ridurre i tempi di normazione,, faciliterà la partecipazione delle parti interessate più deboli storicamente (micro e PMI, consumatori, organizzazioni sociali) e terrà maggiormente in conto temi quali l impatto l ambientale del ciclo di vita di prodotti e servizi, nonché l uso efficiente delle risorse. Un ulteriore elemento qualificante del regolamento consiste nella possibilità di fare migliore uso delle specifiche tecniche elaborate per il settore dell IT in occasione di acquisti pubblici di hardware, software e servizi informatici. 15 Ottobre 2012 Approvato definitivamente il regolamento europeo sulla normazione Le basi per questa riforma della normazione europea sono state poste dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell economia economia europea entro il 2020 nella convinzione che la normazione contribuisce in modo determinante all innovazione e alla competitività del sistema economico europeo, poiché facilita l accesso l ai mercati, permette l interoperabilità tra componenti e prodotti (nuovi e già esistenti), riduce i costi e aumenta il valore per i clienti/consumatori. 13

14 Le norme di buona tecnica Il D.Lgs. 81/08, con riferimento ai luoghi di lavoro, ha introdotto il seguente disposto: Art. 81. Requisiti di sicurezza 1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. d 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell allegato IX. Le norme di buona tecnica 14

15 ALLEGATO IX Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Le norme di buona tecnica ALLEGATO IX.. L applicazione delle suddette norme è finalizzata all individuazione delle misure di cui all articolo articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi: 1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. 2. L adozione L di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. Le norme di buona tecnica 15

16 Il riferimento alle norme di buona tecnica nel Testo Unico oltre che nelle definizioni viene fatto esplicitamente anche in altre parti del testo stesso art. 42 comma 3 per i luoghi di lavoro, art. 46 comma 7 per le attrezzature di lavoro, ecc. e limitatamente agli elementi di natura tecnica e costruttiva Le norme di buona tecnica 16

17 Le Direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità. Esse sono vincolanti per gli stati membri e devono essere recepite senza alcuna modifica. Gli atti, stabiliti in sede comunitaria, che hanno portato alla attuale modalità di emissione e di utilizzo delle Direttive di prodotto sono i seguenti: la Direttiva 83/189 ( prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, oltre al divieto per ogni Stato di emettere norme se non di provenienza comunitaria) la risoluzione detta del Nuovo Approccio del maggio 85 la decisione dei Consiglio n.93/465 (concernente i moduli relativi alle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle Direttive di prodotto) 17

18 La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è garantita dalla normativa comunitaria che tutela in maniera elevata e uniforme la salute e la sicurezza dei consumatori. L'Unione europea (UE) ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave (RAPEX), nonché disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori. 18

19 Direttiva 2001/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti. Questa direttiva interviene sulla scia della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 marzo 2000, sull'esperienza acquisita nell'applicazione della già abrogata direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti Applicazione della direttiva La direttiva 2001/95/CEE ha abrogato, a partire dal 15 gennaio 2004, la direttiva 92/59/CEE (già abrogata) relativa alla sicurezza generale dei prodotti [COM5200]. Essa si applica in assenza di specifiche disposizioni sulla sicurezza dei prodotti in questione nella normativa comunitaria e quando vi siano lacune in tale legislazione settoriale. La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi 19

20 Requisito generale di sicurezza La direttiva impone un requisito generale di sicurezza a ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell'ambito di un servizio. Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone. 20

21 Conformità col requisito di sicurezza Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. La marcatura CE è stata istituita dalla legislazione comunitaria nel quadro delle iniziative per l attuazione del grande Mercato Interno Comunitario. Essa è costituita da una etichetta che deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto (o sul suo imballaggio, o sui documenti commerciali di accompagnamento, a condizione che la Direttiva lo preveda). Costituisce lo strumento per comunicare agli utilizzatori che quel prodotto rispetta i sei requisiti essenziali di sicurezza (cogenti) contenuti nella Direttiva. 21

22 L ordine con cui queste possibilità sono state indicate (marcatura CE e informazioni di accompagnamento affisse sul prodotto stesso, su un etichetta allegata ad esso o sul suo imballo, oppure far parte dei Documenti di Trasporto) riflette chiaramente le preferenze gerarchicamente espresse. Quindi, se possibile, la marcatura CE e le informazioni di accompagnamento devono essere affisse sul prodotto stesso. Se ciò non fosse praticabile, per ragioni di tipo fisico, tecnico od economico, per la marcatura CE e per le informazioni di accompagnamento si deve scegliere la soluzione immediatamente successiva nella lista indicata. 22

23 Per taluni prodotti appare appropriato specificare una combinazione di tali possibilità. Per esempio, un informazione minima può apparire sul prodotto stesso, mentre l informazione completa può essere inserita nei Documenti di Trasporto. Il responsabile dell apposizione della Marcatura CE è il fabbricante, l importatore o comunque colui che immette in commercio il prodotto. Il rivenditore e/o installatore, prima di acquistare un prodotto, deve accertarsi che ci sia la marcatura CE. In caso contrario la legislazione comunitaria e/o nazionale prevede specifiche sanzioni. 23

24 In termini pratici esistono 3 casi in cui un produttore può trovarsi e le relative conseguenze: 1) Il proprio prodotto è coperto da una norma; in questo caso (più semplice) non bisogna fare altro che scegliersi un Organismo Notificato a cui affidare le procedure per la marcatura CE; 2) Il proprio prodotto non è coperto da una norma ma c è la guida tecnica; il produttore deve in questo caso scegliere un Organismo di Approvazione che prepara un ETA (specifica europea per il prodotto) e solo a questo punto si torna a scegliere un ON per le procedure conseguenti; 3) Il proprio prodotto non è coperto da una norma e non c è una guida; il produttore avrà bisogno in questo caso di farsi fare un ETA, scegliendo un organismo membro dell EOTA che stabilisce una procedura di valutazione assieme agli altri organismi. Dopo di che per poter procedere con le relative procedure per la marcatura CE bisogna passare da un ON. 24

25 In mancanza di tali disposizioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi: le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti e le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato; i i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute; le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica; la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi. Obblighi dei fabbricanti I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti). 25

26 Obblighi dei distributori I distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti. I manuali di uso e manutenzione macchine sono indispensabili per il buon funzionamento e per un utilizzo in piena sicurezza. 26

27 Obblighi Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della proposta. Obblighi degli Stati membri Gli Stati membri devono garantire che i fabbricanti e i distributori rispettino i propri obblighi. Essi devono creare strutture incaricate di controllare che i prodotti soddisfino il requisito di sicurezza e di intervenire in maniera opportuna nel caso di prodotti a rischio (ad esempio vietandone la commercializzazione) secondo modalità da comunicare alla Commissione. Essi devono inoltre determinare le sanzioni da irrogare in caso di infrazione e far sìs che i consumatori possano informarsi sul corso seguito dalle pratiche di reclamo. 27

28 Ruolo della Commissione La Commissione tiene conto del requisito generale di sicurezza nella definizione dei mandati degli enti europei di normazione e in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei riferimenti a norme europee comportanti presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza Ruolo della Commissione La Commissione gestisce il sistema di allarme rapido e adotta gli opportuni provvedimenti di intervento. La Commissione promette inoltre di istituire, fra le autorità degli Stati membri competenti per la sorveglianza del mercato dei prodotti di consumo, una rete europea per la sicurezza dei prodotti mirante a potenziare la collaborazione tra tali autorità nonché gli scambi di informazioni e di competenze. 28

29 Clausole di salvaguardia Mediante notifica alla Commissione gli Stati membri possono adottare disposizioni che limitino la libera circolazione dei beni di consumo. La Commissione comunica l'informazione agli altri Stati membri, tranne nel caso in cui stabilisca che il provvedimento non sia conforme al diritto comunitario. Direttiva Comunitaria 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" La direttiva europea 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione ha imposto per gli stati membri l obbligo l di assicurarsi che, sul proprio territorio, le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell interesse generale, quali la sicurezza delle opere, la salute, la durabilità,, i risparmi energetici, la tutela dell ambiente. 29

30 Direttiva Comunitaria 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" Nella direttiva, si parla di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico europeo e di aprire al maggior numero possibile di produttori l accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione. Direttiva Comunitaria 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" Il DM del 14/09/2005 raggruppa le norme che disciplinano la progettazione, l esecuzione l ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire prestabiliti livelli di sicurezza nei riguardi della pubblica incolumità. 30

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