Ultime evoluzioni normative

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1 Ultimi aggiornamenti: legge 23 giugno 2014, n. 89; legge 11 agosto 2014, n. 114; legge 11 novembre 2014, n. 164; legge 27 febbraio 2015, n. 11; Giurisprudenza rilevante al 1 giugno 2015 Ultime evoluzioni normative Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (poi convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) E stato soppresso l obbligo di pubblicazione degli avvisi sui giornali quotidiani ed è stato introdotto l obbligo, per l aggiudicatario, di rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 L articolo 12, ha superato il d.m. (infrastrutture) 24 aprile 2014, e il d.p.r. 30 ottobre 2013 (che aveva concluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato su parere dell Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n del 26 giugno 2013, annullando gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento generale, nonché la tabella riepilogativa di cui all Allegato A al predetto d.p.r.) Lo stesso articolo ha abrogato l intero articolo 109 del Regolamento generale (comma 3), ha individuato ex novo le categorie a qualificazione obbligatoria (al comma 2, lettera b)) e le categorie superspecializzate di cui all articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti (con il comma 1). Ha poi soppresso il comma 13 dell articolo 37 dello stesso Codice dei contratti (comma 8) e novellato (comma 9) il comma 2 dell articolo 92 del Regolamento generale modificando parzialmente il regime dei raggruppamenti temporanei di imprese. La legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 In sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 è stato nuovamente modificato il regime della pubblicità di bandi e avvisi, per gli appalti di lavori, come segue: - per bandi pubblicati dal 24 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2015: --- pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: invariata, con spese di pubblicazione a carico della Stazione appaltante; --- pubblicità sui giornali quotidiani (due nazionali e due locali per appalti comunitari, uno nazionale e uno locale per appalti nazionali): invariata, con spese posto a carico dell aggiudicatario, ai sensi dell articolo 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012; - per bandi pubblicati a partire dal 1 gennaio 2016: --- pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: invariata, con spese di pubblicazione a carico dell aggiudicatario; --- pubblicità sui giornali quotidiani: facoltativa.

2 La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Con l introduzione del comma 2-bis all articolo 38 e del comma 1-ter all articolo 46, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è stato modificato il regime del soccorso istruttorio e delle esclusioni per carenza documentale, introducendo per quest ultima una sanzione pecuniaria. Malgrado la difficoltà interpretative e applicative del nuovo sistema (e della sua scarsa compatibilità con la procedura ristretta), si tratta di modifiche sostanziali. La legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 E soppressa la verifica dei requisiti a sorteggio di cui all articolo 48, comma 1, per gli appalti aventi per oggetto la bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tali casi (come nelle procedure ristrette con riduzione del numero dei candidati) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi non devono essere dichiarati bensì comprovati dall offerente in sede di offerta. Modifica di scarso impatto per i lavori da a euro, in quanto per tali lavori è sufficiente l attestazione SOA. La legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 Con la modifica e il differimento del regime transitorio sulle anticipazioni. Inoltre: Si tiene conto (criticamente) dei seguenti atti dell ANAC: - determinazione 8 gennaio 2015, n. 1 «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell art. 38, comma 2-bis e dell art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 2006»; - comunicato 25 marzo 2015 «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell art. 38, comma 2-bis e dell art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 2006». Si tiene altresì conto della (scarsa) giurisprudenza prodotta sul punto specifico. 2/25

3 NOTE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE CARTELLE, DELLE SOTTOCARTELLE E DEI FILES Combinazioni alfanumeriche nella denominazione delle cartelle, delle sottocartelle e dei files L individuazione delle sottocartelle e dei files è facilitata dai seguenti criteri, in base alla loro denominazione specifica; se il nome contiene: «_a_» oppure «_lett.a_) appalto di sola esecuzione lavori ex articolo 53, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006; «_b_» oppure «_lett.b_) appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo ex articolo 53, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006; «_c_» oppure «_lett.c_) appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori con progetto definitivo offerto in gara sulla base del progetto preliminare ex articolo 53, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006; «_82_» oppure «_prezzo» si tratta di atti relativi a gare con il criterio dell offerta di prezzo ex articolo 82 del d.lgs. n. 163 del 2006; «_83_» oppure «_oepv» si tratta di atti relativi a gare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006; «_pn_» o «negoziata» si tratta di atti relativi a gare con procedura negoziata ex articolo 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006; «_pa_» oppure «aperta» si tratta di atti relativi a gare con procedura aperta ex articolo 55, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006; «_pr_» o «ristretta» si tratta di atti relativi a gare con procedura ristretta ex articolo 55, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006; «_0_150_» atti relativi a gare con importo a base di gara inferiore a euro (esenzione dall attestazione SOA); «_150_1000_» atti relativi a gare con importo a base di gara pari o superiore a euro e pari o inferiore a di euro (obbligo di attestazione SOA salvo che per categorie ex art. 12, comma 1, legge n. 80 del 2014, di importo superiore al 15% del totale e inferiore a euro); «_1000_5186_» atti relativi a gare con importo a base di gara superiore a di euro e inferiore alla soglia comunitaria di euro; «_5186_20658_» atti relativi a gare con importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria di euro e pari o inferiore a euro (obbligo di pubblicità comunitaria; possibili concorrenti stranieri); «_oltre_20658» atti relativi a gare con importo a base di gara superiore a euro (obbligo di cifra d affari; possibili concorrenti stranieri); «A_*dich_offerente» dichiarazione cumulativa dell offerente (nelle procedure aperte o negoziate); «A_*dich_candidato» dichiarazione cumulativa del candidato (nelle procedure ristrette); «B_*dich_b_c_m_ter» dichiarazione soggettiva, articolata in due fattispecie: B.1 (anche cumulata per più soggetti) di assenza di cause ostative ex articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); B.2 (individuale) di presenza di una causa ostativa ex articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); «C_*dich_consorziato» dichiarazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; 3/25

4 «D_*dich_ausiliario» «E_*dich_cooptato» «R_*riepilogo_RTI» Lavori pubblici al 10 giugno 2015 dichiarazione cumulativa dell operatore economico ausiliario; dichiarazione cumulativa dell operatore economico cooptato; prospetto di riepilogo delle partecipazioni in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (art. 92, commi 2 e 3, d.p.r. n. 207 del 2010) (allegato facoltativo); «S_*dich_subappaltatore» dichiarazione cumulativa del subappaltatore «necessario» (si veda l apposito paragrafo nelle note che seguono) «V_» atti attinenti alla verbalizzazione del procedimento. Files comuni ai soli appalti di progettazione ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lettera b) e lettera c): (appartenenti alle famiglie «_b_» oppure «_lett.b_) e «_c_» oppure «_lett.c_)) «P_*dich_progettisti» dichiarazione cumulativa dei progettisti indicati, associati o strutturati in forma di società, incaricati della progettazione; «P_*dich_staff_tecnico» dichiarazione cumulativa dei progettisti che costituiscono lo staff tecnico dell impresa qualificata per la progettazione; all interno dei due files «P_*dich_progettisti» e «P_*dich_staff_tecnico» sono incluse le due sezioni seguenti, alternative tra di loro, relative ai requisiti per la progettazione, da scegliere, caso per caso: P.267 distinta dei requisiti (eventuali in quanto facoltativi) di cui all articolo 267, comma 3 o comma 7, del d.p.r. n. 207 del 2010, in caso di corrispettivo per la progettazione inferiore a euro; P.263 distinta dei requisiti di cui all articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d), del d.p.r. n. 207 del 2010, in caso di corrispettivo per la progettazione pari o superiore a euro. Cartelle comuni a tutte le procedure Cartelle di 1 livello 2015_Lavori_lett.a) cartelle con le tipologie di cui all articolo 53, comma 2, lettera a) (appalti di sola esecuzione); 2015_Lavori_lett.b) cartelle con le tipologie di cui all articolo 53, comma 2, lettera b) (appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto definitivo); 2015_Lavori_lett.c) cartelle con le tipologie di cui all articolo 53, comma 2, lettera c) (appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione previa progetto definitivo in gara sulla base del progetto preliminare). 4/25

5 Cartelle di 2 livello (appalto ordinario) lett.a)_aperta lett.a)_negoziata lett.a)_ristretta solo esecuzione art. 53, comma 2, lettera a), procedura aperta solo esecuzione art. 53, comma 2, lettera a), procedura negoziata solo esecuzione art. 53, comma 2, lettera a), procedura ristretta (appalto integrato semplice) lett.b)_aperta progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera b), procedura aperta lett.b)_negoziata progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera b), procedura negoziata lett.b)_ristretta progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera b), procedura ristretta (appalto integrato complesso) lett.c)_aperta progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera c), procedura aperta lett.c)_negoziata progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera c), procedura negoziata lett.c)_ristretta progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera c), procedura ristretta Cartelle di 3 livello all interno delle cartelle «lett.a)_aperta/negoziata/ristretta» sono presenti le cartelle di 3 livello: lett.a)_ aperta/negoziata/ristretta_art_82_prezzo» per offerta con il criterio del prezzo ex art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006; lett.a)_ aperta/negoziata/ristretta_art_83_oepv» per offerta con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006; all interno delle cartelle «lett.b)_ aperta/negoziata/ristretta» sono presenti le cartelle di 3 livello: lett.b)_ aperta/negoziata/ristretta_art_82_prezzo» per offerta con il criterio del prezzo ex art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006; lett.b)_ aperta/negoziata/ristretta_art_83_oepv» per offerta con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006; all interno delle cartelle «lett.c)_aperta/negoziata/ristretta» non sono presenti le cartelle di 3 livello in quanto per tale fattispecie è possibile esclusivamente il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n. 163 del /25

6 Files di ultimo livello Nel seguito si tenga presente che: «_?_» indica la presenza delle seguenti fattispecie: «_a_» appalti ordinari ex art. 53, comma 2, lettera a) «_b_» appalti integrati semplici ex art. 53, comma 2, lettera b) «_c_» appalti integrati complessi ex art. 53, comma 2, lettera c) «N_NNN» indica l intervallo tra la soglia minima e la soglia massima della singola serie. «_px_» indica: «_pa_» procedure aperte; «_pr_» procedure ristrette; «_pn_» procedure negoziate. «_8Y_» indica: «_82_» offerta di solo prezzo; «_83_» offerta economicamente più vantaggiosa. 1_pX_8Y_N_NNN_bando procedure aperte e ristrette (bando per albo e GUUE) 1_pX_8Y_N_NNN_bando_GURI_bollo procedure aperte e ristrette oltre euro (bando per GURI) 2_pX_8Y_N_NNN_disciplinare procedure aperte e ristrette (norme integrativa al bando di gara) 3_pr_8Y_N_NNN_invito procedure ristrette (lettera di invito) 1_pn_8Y_N_NNN_invito procedure negoziate (lettera di invito) A_?_pX_N_NNN_dich_offerente procedure aperte e negoziate (dichiarazione cumulativa dell offerente) A_?_pr_N_NNN_dich_candidato procedure ristrette (dichiarazione cumulativa del candidato) B_?_pX_N_NNN_dich_b_c_M_ter tutte le procedure (dichiarazione misure prevenzionali e penali per soggetti che dichiarano personalmente in luogo della dichiarazione cumulativa fatta dall offerente per conto terzi) il modello è suddiviso in due sezioni: B1 = assenza di misure prevenzionali e penali B2 = presenza di misure prevenzionali penali C_?_pX_N_NNN_dich_consorziato tutte le procedure (dichiarazione cumulativa del consorziato) D_?_pX_N_NNN_dich_ausiliario tutte le procedure (dichiarazione cumulativa dell ausiliario) E_?_pX_N_NNN_dich_cooptato tutte le procedure (dichiarazione cumulativa del cooptato) O_?_pr_N_NNN_dich_offerente solo procedure ristrette (dichiarazione confermativa dell offerente) R_?_pX_N_NNN_riepilogo RTI tutte le procedure (facoltativo: riepilogo partecipazioni in RTI) S_?_pX_N_NNN_dich_subappaltatore tutte le procedure (dichiarazione cumulativa del subappaltatore necessario) (solo per appalti integrati «_b_» e «_c_» ex art. 53, comma 2, lettera b) e lettera c)) P_?_pX_N_NNN_dich_progettisti P_?_pX_N_NNN_dich_staff_tecnico tutte le procedure (dichiarazione cumulativa del progettista esterno) tutte le procedure (dichiarazione cumulativa dello staff tecnico dell impresa) Files comuni a TUTTE le procedure 0_preinfo_da_5186_GUUE avviso di preinformazione per la GUUE 4_verifica_requisiti_0_150 lettera richiesta verifica requisiti per appalti fino a euro 4_verifica_requisiti_oltre_20658 lettera richiesta verifica requisiti per appalti oltre euro 6_pX_8Y_oltre_500_esito_GURI avviso di avvenuta aggiudicazione per la GURI (oltre i euro) 6/25

7 6_pX_8Y_da_5186_esito_GUUE avviso di avvenuta aggiudicazione per la GUUE (da di euro) L_certificati_lavori S_sopralluogo 7_lettera_contratto dichiarazioni art. 106 del d.p.r. n. 207 del 2010: di appaltabilità (comma 1) e di cantierabilità (comma 3) attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e/o presa visione degli elaborati posti a base di gara invito alla stipula del contratto Files comuni alle procedure con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa 5_pX_83_dich_commissari dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice di cui all art. 84 del d.lgs. n. 163 del _pX 83_schede_all_G_hor_10 scheda-tipo per il confronto a coppie di cui all allegato G al d.p.r. n. 207 del 2010, predisposto in orizzontale per il confronto tra 10 offerte 5_pX 83_schede_all_G_hor_20 scheda-tipo per il confronto a coppie di cui all allegato G al d.p.r. n. 207 del 2010, predisposto in orizzontale per il confronto tra 20 offerte 5_pX 83_schede_all_G_vert scheda-tipo per il confronto a coppie di cui all allegato G al d.p.r. n. 207 del 2010, predisposto in verticale per il confronto tra 9 offerte V_pX 83_verbale_allegato_2 scheda di ricognizione della presenza della documentazione dell offerta tecnica nella prima seduta della Commissione giudicatrice (art. 120, comma 2, primo periodo, d.p.r. n. 207 del 2010) Le schede in *.pdf (files «V_p*scheda_1.pdf») riepilogative delle condizioni di ammissione, da allegare ai verbali, hanno il medesimo contenuto delle schede in *.docx ma consentono la stampa sia in formato A4 che in formato A3 (se la stampate supporta quest ultimo formato). Cartella «Lavori_modelli_offerte_economiche» sottocartella «a_offerte_lavori_lett_a)» appalti di sola esecuzione (articolo 53, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 de 2006) nell ambito degli appalti col criterio del solo prezzo ex art. 82 del Codice contratti: file «O_82_ribasso_corpo_ lett_a)» offerta di ribasso sull importo dei lavori appalti a corpo file «O_82_ribasso_misura_ lett_a)» offerta di ribasso sull elenco prezzi unitari appalti a misura file «O_82_lista_corpo_ lett_a)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo file «O_82_lista_misura_ lett_a)» offerta di prezzi unitari appalti a misura file «O_82_lista_corpomisura_lett_a)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo e misura nell ambito degli appalti col criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Codice contratti, per gli elementi prezzo e tempo: file «O_83_ribasso_corpo_ lett_a)» offerta di ribasso sull importo dei lavori appalti a corpo file «O_83_ribasso_misura_ lett_a)» offerta di ribasso sull elenco prezzi unitari appalti a misura file «O_83_lista_corpo_ lett_a)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo file «O_83_lista_misura_ lett_a)» offerta di prezzi unitari appalti a misura file «O_83_lista_corpomisura_lett_a)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo e misura 7/25

8 sottocartella «a_offerte_lavori_lett_b)» appalti integrati semplici (articolo 53, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 de 2006) nell ambito degli appalti col criterio del solo prezzo ex art. 82 del Codice contratti: file «O_82_ribasso_corpo_ lett_b)» offerta di ribasso sull importo dei lavori appalti a corpo file «O_82_ribasso_misura_ lett_b)» offerta di ribasso sull elenco prezzi unitari appalti a misura file «O_82_lista_corpo_ lett_b)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo file «O_82_lista_misura_ lett_b)» offerta di prezzi unitari appalti a misura file «O_82_lista_corpomisura_lett_b)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo e misura nell ambito degli appalti col criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Codice contratti, per gli elementi prezzo e tempo: file «O_83_ribasso_corpo_ lett_b)» offerta di ribasso sull importo dei lavori appalti a corpo file «O_83_ribasso_misura_ lett_b)» offerta di ribasso sull elenco prezzi unitari appalti a misura file «O_83_lista_corpo_ lett_b)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo file «O_83_lista_misura_ lett_b)» offerta di prezzi unitari appalti a misura file «O_83_lista_corpomisura_lett_b)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo e misura sottocartella «a_offerte_lavori_lett_c)» appalti integrati complessi (ex appalto concorso) (articolo 53, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163 de 2006) nell ambito degli appalti col criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Codice contratti, per gli elementi prezzo e tempo: file «O_83_ribasso_corpo_ lett_c)» offerta di ribasso sull importo dei lavori appalti a corpo file «O_83_ribasso_misura_ lett_c)» offerta di ribasso sull elenco prezzi unitari appalti a misura (Opzione A: oneri di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso) file «O_83_lista_corpo_ lett_c)_opzione_a» offerta di prezzi unitari appalti a corpo file «O_83_lista_misura_ lett_c)_opzione_a» offerta di prezzi unitari appalti a misura file «O_83_lista_corpomisura_lett_c)_opzione_A)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo e misura (Opzione B: oneri di sicurezza solo stimati dalla Stazione appaltante ma lasciati all autonoma determinazione dell offerente e pertanto soggetti a ribasso; si vedano Consiglio di Stato, sez.vi, 4 giugno 2007, n IV e sez. V, 17 settembre 2008, n e più recentemente da T.A.R. Bologna, sez. II, 10 marzo 2015, n. 237) file «O_83_lista_corpo_ lett_c)_opzione_b» offerta di prezzi unitari appalti a corpo file «O_83_lista_misura_ lett_c)_opzione_b» offerta di prezzi unitari appalti a misura file «O_83_lista_corpomisura_lett_c)_opzione_B)» offerta di prezzi unitari appalti a corpo e misura per l organizzazione dei files su CD o nella cartella originale si rinvia alle rappresentazioni che seguono. 8/25

9 ***************************************** QUESTIONI CONTROVERSE Vi sono questioni controverse che non sembrano aver trovato una soluzione stabile o, comunque, dove la soluzione prevalente potrebbe rivelarsi non condivisibile in caso di ripensamenti da parte della giustizia amministrativa. Tutte e le questioni controverse si prestano ad una duplice interpretazione; i modelli tengono in considerazione le soluzioni alternative, con apposite annotazioni. Resta alla sensibilità dell operatore e dell interprete scegliere, per tutte le questioni, quelle che ritiene di applicare. ***************************************** 9/25

10 ***************************************** QUESTIONE n. 1 - COSTO DEL PERSONALE E COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI Premessa. Va premesso che questo problema NON riguarda gli oneri di sicurezza classici (ovvero quelli necessari all attuazione del PSC o da interferenze, e comunque quelli i cui costi sono descritti al punto 4 dell allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, determinati mediante un apposito computo metrico estimativo, con apposite voci, quantità e prezzi unitari da applicare. Questi oneri, da preventivare a corpo, a misura, o in forma mista a corpo e misura, nonché se del caso ricorrendone le condizioni, in economia, costituiscono parte integrante del contratto e del prezzo contrattuale, costituiscono voci di prestazioni autonome, con proprie quantità e propri prezzi, senz altro NON sono soggetti a ribasso bensì contrattualizzati nell importo predeterminato dalla Stazione appaltante e liquidati coerentemente alla loro tipologia, a corpo, a misura o in economia in relazione alle previsioni progettuali. Sul punto si condivide la determinazione dell AVCP 26 luglio 2006, n. 4, che conclude in favore dell esposizione separata, negli atti progettuali e poi negli atti di gara, dei soli oneri per l attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e degli oneri ancillari specifici del singolo cantiere, sottratti al ribasso. Su questa tipologia di oneri di sicurezza NON è cambiato nulla rispetto alla prassi ormai consolidata. Introduzione del comma 3-bis all articolo 82 del Codice dei contratti Questa norma, in vigore per i bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013, recita «Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». La nuova disposizione, che ripropone in modo pressoché identico una norma già introdotta nel luglio 2011 e poi fortunatamente soppressa nel dicembre dello stesso anno, dà luogo a diverse interpretazioni sulle quali non si è ancora sviluppato un orientamento univoco e per il quale dobbiamo rifarci alla (scarsa) dottrina prodotta in quel limitato periodo storico. Qui appare inutile approfondire la questione, per chi volesse farlo si rimanda a ITACA («Costo del personale e sicurezza nella selezione delle offerte negli appalti», linee-guida del 18 luglio 2011, ancora consultabili sul relativo sito web) e all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, «Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» Audizione del 29 settembre 2011). Oggi la stessa ITACA ritorna sull argomento, seppure in maniera per molti aspetti non condivisibile, con le «Prime indicazioni per l applicazione delle modificazioni introdotte all art. 82 del Codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del dl 69/2013» ad opera del Gruppo di lavoro interregionale contratti pubblici 25 settembre Incidentalmente si ritiene, in contrasto con quanto sostenuto da ITACA, che la norma, in qualunque forma sia applicata, sia mediante la sottrazione al ribasso del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, sia mediante la loro rilevanza solo in fase di verifica e quindi la loro inclusione nell importo soggetto a ribasso (con l obbligo o meno dell indicazione di costi di sicurezza aziendali sull offerta da pare del concorrente), malgrado sia 10/25

11 inserita all interno dell articolo 82 (rubricato Criterio del prezzo più basso ) debba essere applicata anche alle gare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all articolo 83, per almeno due ragioni: - il prezzo (ovvero il prezzo più basso) è sempre e comunque un elemento determinante (e spesso decisivo) dell offerta economicamente più vantaggiosa; non si vede perché lo stesso elemento economico, valutato in due sistemi diversi ma con il medesimo contenuto, debba in un caso coinvolgere il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali e in un altro caso no; - i principi che si ritengono o si pretendono tutelati dalla norma (appunto il personale e la sicurezza, valori costituzionali ex articoli 36, 33 e 117, terzo comma, Cost.) non possono trovare un trattamento radicalmente diverso solo in base e mere questioni di diversità procedurali; Tale conclusione è indirettamente confermata dall articolo 8, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dove nel prevedere la riduzione dei contratti, nell ambito della cosiddetta spending review, impone «la salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 12 aprile 2006, n. 163»; ebbene, sarebbe quantomeno stravagante che la salvaguardia del costo del personale e delle misure di sicurezza aziendali, in sede di revisione contrattuale, fosse garantita solo per i contratti affidati con il criterio del prezzo più basso. Costo del personale. E inteso come costo del personale, calcolato tenendo conto dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (territoriale e aziendale), comprensivo dei cosiddetti oneri riflessi (previdenziali, assicurativi, assistenziali, mutualità paritetica ecc.) in quanto parte integrante e inscindibile del costo del personale. In tutti i casi tale costo DEVE essere evidenziato negli atti tecnici progettuali (articolo 39, comma 3, del Regolamento generale) e comunque in ottemperanza all obbligo previsto dall articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all articolo 86, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del Costi di sicurezza aziendali (incorporati nei prezzi) Per Costi di sicurezza aziendali si intendono i costi per l attuazione delle misure di sicurezza specifici propri dell impresa, incorporati nei prezzi in quanto immanenti alle singole lavorazioni e posti senz altro a carico dell impresa esecutrice; in altri termini i costi DIVERSI dagli Oneri di sicurezza di cui alla premessa che precede. Si tratta di una quota dei prezzi dedicata a tale incombenza, senza autonomia, nel senso che le quantità computabili sono quelle delle singole lavorazioni alle quali sono incombenti. Anche tale costo DEVE essere evidenziato negli atti tecnici progettuali (articolo 34, comma 4, lettera o), del Regolamento generale) diversamente non sarebbe possibile ricostruire l eventuale coerenza con le prescrizioni dei già citati articoli 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del Evoluzione Senza altri approfondimenti sul punto, pare ormai consolidato, sia dall ANAC che dalla giurisprudenza amministrativa (si omettono gli estremi in quanto si tratta di orientamento che non sembra più in discussione), che il costo del personale e i costi di sicurezza aziendale sono incorporati nel prezzo offerto e, ferma restando la loro subordinazione alle future giustificazioni, sono soggetti al ribasso offerto. 11/25

12 Restava un ultima questione controversa: se, fermo restando che costo del personale e costi di sicurezza aziendali sono ricompresi nell importo offerto, quindi soggetti a ribasso, sussista o meno l obbligo della specifica indicazione nell offerta dei costi di sicurezza aziendale, da parte del concorrente, secondo i contrastanti orientamenti giurisprudenziali. Anche perché l articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 si riferiva ai soli appalti di servizi e forniture «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». Ora la questione è stata risolta da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 marzo 2015, n. 3: L'obbligo di indicazione costi sicurezza aziendali (interni) sussiste anche per gli appalti di lavori, a prescindere dalla mancata richiesta nel bando di gara, affermando il seguente principio di diritto: «Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l esclusione dell offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara». Per tale motivo tutti gli atti, sul punto specifico, sono stati adeguati a tale pronuncia. La questione appare applicabile a tutto il territorio nazionale, anche se si deve notare che la Regione Umbria, ha adottato la deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 569 del 7 giugno 2011, attuativa dell articolo 23, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, secondo la quale non solo il costo della manodopera deve essere estrapolato dai prezzi e sottratto al ribasso, ma anche i costi di sicurezza aziendali, così come definiti in precedenza, devono essere sommati agli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza e non assoggettati a ribasso. Si tratta tuttavia di un caso particolare che, peraltro, appare di problematica applicazione in caso di offerta di prezzi unitari (non essendo compatibile con la lista per l offerta di cui all articolo 119 del d.p.r. n. 207 del 2010), inoltre non si comprende se tali costi (manodopera e costi di sicurezza aziendali) seppure intangibili in sede di offerta (intangibilità che la norma regionale trasmette anche ai subappaltatori, annullando ogni convenienza al subappalto), possono essere compressi in sede di giustificazione delle offerte anomale, essendo del tutto ammissibile che, fermi restando i costi orari della manodopera e la idoneità delle misure di sicurezza aziendali, ogni impresa possa legittimamente organizzarsi in modo autonomo, anche in termini di produttività, con possibili legittimi risparmi sul pezzo dell appalto. Altra annotazione è l articolo 4, comma 4, della legge regionale delle Marche 18 novembre 2008, n. 33, che prevede che non siano soggetti a ribasso non solo gli oneri di sicurezza da PSC e interferenze (quelli classici mai messi in discussione, lì chiamata sicurezza aggiuntiva ) ma anche i costi di sicurezza aziendali (lì chiamati sicurezza inclusa ), in difformità da tutto quanto detto in precedenza. Risulta comunque che tali disposizioni regionali siano pianamente disapplicate nella pratica, anche se non sono mai passate al vaglio della Corte costituzionale in quanto in contrasto con i principi di concorrenza riservati alla legislazione statale. 12/25

13 ***************************************** QUESTIONE n. 2 - RIPARAMETRAZIONE ASSOLUTA (FINALE) DELL OFFERTA TECNICA La questione assume rilievo solo negli appalti banditi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è relativa al trattamento dell offerta tecnica ai fini dell attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria. Come noto gli elementi di valutazione dell offerta tecnica (ai quali corrispondono i relativi pesi) normalmente sono più di uno e, di solito, sono scomposti in due o più sub-elementi (con i relativi sub-pesi). E altrettanto noto che più dettagliata è la scomposizione (in modo da avere sub-pesi di entità modesta), maggiormente è tollerata e, di norma, accettata dalla giurisprudenza, l attribuzione di giudizi in termini di valutazioni numeriche senza obbligo di altra motivazione (semplificando: la motivazione sarebbe in re ipsa dato l elevato dettaglio dei subelementi oggetti del giudizio); con ciò facilitando l uso delle diverse metodologie previste dal d.p.r. n. 207 del 2010 (quali il confronto a coppie di cui all allegato «G» per gli appalti di lavori, richiamato espressamente anche negli allegati «M» e «P» per gli appalti, rispettivamente, di servizi tecnici e di servizi e forniture). Diversamente, qualora gli elementi o sub-elementi di valutazione avessero un peso elevato, sarebbe necessaria una motivazione di tipo descrittivo al fine di ricostruire l iter logico seguito nell attribuzione dei giudizi e limitare non tanto la discrezionalità (che a certe condizioni è intrinseca al sistema) ma l arbitrarietà. Fatta questa premessa non vi sono dubbi che se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell elemento medesimo previsto dal bando (o dalla lettera di invito), deve essere effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell elemento all offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all elemento intero. E questa sarebbe la riparametrazione semplice. Se il discorso si fermasse qui la questione sarebbe conclusa. Tuttavia si sta consolidando una giurisprudenza (per tutte: Consiglio di Stato, sezione VI, 14 novembre 2012, n. 5754) che ritiene di dover applicare tale riparametrazione ( riparametrazione assoluta ) anche al primo livello, cioè all offerta tecnica nel suo insieme, nel senso che se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l intera offerta tecnica, la somma dei valori massimi dei pesi attribuiti a tutti gli elementi prevista dal bando, dovrebbe essere effettuata una nuova riparametrazione dei punteggi, assegnando la somma dei valori massimi dei pesi attribuiti a tutti gli elementi all offerta che ha ottenuto complessivamente il massimo punteggio quale somma dei punteggi degli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La motivazione di tale riparametrazione esasperata è basata sulla necessità di dare la stessa dignità all offerta tecnica rispetto all offerta economica (che, a dire di chi sostiene questa tesi, diversamente ne sarebbe svilita), sulla coerenza con le previsioni di cui agli allegati «G», «M» e «P» e, infine, che tale conclusione sarebbe sostenuta anche dalla A.V.C.P. Nessuno dei tre argomenti appare pienamente convincente. Se è vero che i pesi sono attribuiti in base ad una analisi di sensitività, consegue che i pesi attribuiti agli elementi dell offerta tecnica hanno già un loro equilibrio rispetto all offerta economica; la distinzione tra offerta tecnica e offerta economica è di natura pratica (la prima incardinata su valutazioni discrezionali, la seconda su calcoli aritmetici e automatici) e procedimentale (la prima valutata in sedute riservate, la seconda in sedute pubbliche), ma null altro. Tanto che le formule degli allegati «G» e «P» per la formazione del punteggio finale sono costituite dalla sommatoria dei punteggi dei n elementi (dove n è un numero indeterminato specifico per ogni gara) e non sommatoria dei punteggi di 2 elementi (uno tecnico e uno economico). Anche la formula dell allegato «M» richiamata come prova principe a sostegno della tesi della riparametrazione assoluta depone in senso esattamente contrario: i due elementi dell offerta tecnica (numero fisso per i soli appalti di servizi tecnici, che surroga il numero n delle formule ex allegati «G» e «P») mantengono la loro autonomia e non sono affatto riparametrati (mantenendo invece la riparametrazione semplice al loro interno). 13/25

14 Del resto non si comprende perché l offerta tecnica debba essere considerata un tutt uno (come un unico elemento), anche quando gli elementi che la compongono sono tra loro oggettivamente eterogenei). Infine nelle determinazioni della A.V.C.P. chiamate a corroborare la tesi della riparametrazione assoluta (finale, o doppia riparametrazione), in realtà, si limitano a disporre l applicazione della riparametrazione semplice, interna ai singoli elementi (questa sì incontestabile) mentre in nessuna parte giustificano o accennano alla riparametrazione assoluta. Più recentemente, Consiglio di Stato, sez. V, 17marzo 2015, n. 1371, ha offerto una soluzione condivisibile (anche se non consolidata e con riferimento agli appalti di servizi e forniture): la riparametrazione assoluta (finale o doppia riparametrazione) non è prevista né dall articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, né dal metodo aggregativo-compensatore degli allegati G e P al d.p.r. n. 207 del Ma nemmeno è vietata. Parrebbe ragionevole concludersi che debba essere la Stazione appaltante, in base a proprie valutazioni discrezionali iniziali (da cristallizzare nel bando di gara) a decidere se si debba procedere alla riparametrazione assoluta il bando di gara. Si deve supporre che tale decisione sia stata basata sulla ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità che ha trovato la sua espressione nella previsione della lex specialis. Per tale motivo in corrispondenza della procedura di valutazione dell offerta tecnica, nei disciplinari di gara e nelle lettere di invito delle gare con l offerta economicamente più vantaggiosa, sul punto specifico (all articolo 5.1.2), sono riportate le seguenti opzioni: (scegliere una delle seguenti opzioni:) (i) (opzione 1: nessuna riparametrazione assoluta o di secondo livello) a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull autonomia dei singoli elementi di valutazione; (opzione 2: riparametrazione assoluta o di secondo livello) (ii) a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell articolo 6.6, lettera a); E rimessa alla responsabilità dell operatore scegliere quale opzione adottare e, a tale scopo, sarà sufficiente la soppressione della clausola non condivisa. Della scelta dovrà essere tenuto conto negli atti di gara e nel verbale di gara. 14/25

15 ***************************************** QUESTIONE n. 3 - SUBAPPALTO NECESSARIO (OBBLIGATORIO) E SUBAPPALTO FACOLTATIVO La questione assume rilievo solo se nell appalto sono presenti categorie scorporabili che l articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014 (già allegato A al d.p.r. n. 207 del 2010) definisce a qualificazione obbligatoria e che non ricadono nella fattispecie di cui all articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006). In altri termini solo se sono presenti categorie scorporabili elencate al predetto articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014 (già articolo 107, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010) di importo superiore a euro o superiore al 10% dell importo dell appalto ma non superiore al 15% dell importo dell appalto, oppure altre categorie a qualificazione obbligatoria di importo superiore a euro o superiore al 10% dell importo dell appalto (irrilevante per queste ultime che superino o meno anche il 15%). Come noto l interpretazione del combinato disposto degli articoli 92, commi 1 e 3, 108, commi 1, 2 e 3, e 109, comma 1, del d.p.r. n. 207 del 2010, portava a concludere che per tali categorie scorporabili, il concorrente aveva tre possibilità per qualificarsi: 1) possedere la qualificazione specifica nella categoria scorporabile; 2) organizzarsi in raggruppamento temporaneo con un impresa mandante in possesso della qualificazione specifica nella categoria scorporabile; 3) obbligarsi, con apposita dichiarazione, a subappaltare a terzi le predette categorie scorporabili; in tal caso il loro importo era assorbito nella categoria prevalente, ai fini della qualificazione (articolo 92, comma 1, secondo periodo, e comma 3, secondo periodo, del d.p.r. n. 207 del 2010). Malgrado tale interpretazione sia stata condivisa dalla A.V.C.P. (parere n. 11 del 30 gennaio 2014, determinazione n. 4 del 2012 sui bandi tipo, determinazione n. 1 dell 8 gennaio 2015), recentemente la giustizia amministrativa si è orientata in un senso molto più restrittivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508; Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224). In base a tale orientamento (che configura il subappalto quasi alla stregua dell avvalimento di cui all articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006) è imposto, nell ipotesi sub. 3) di cui al capoverso precedente, che il concorrente oltre ad obbligarsi a subappaltare a terzi le predette categorie scorporabili, debba anche individuare i subappaltatori e, questi ultimi, debbano possedere (e quindi dichiarare) il possesso dei requisiti prescritti sia in relazione alla cause di esclusione di cui all articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sia in relazione alla qualificazione S.O.A. pertinente alle categorie subappaltate. A questa conclusione il giudice amministrativo giunge argomentando nel senso che la semplice dichiarazione di obbligarsi a subappaltare non garantisce la stazione appaltante circa l eseguibilità delle opere essendo troppo aleatorio un simile impegno, tanto da configurare la carenza di qualificazione. Naturalmente nulla si dice sulle problematiche in insorgono in seguito a tale orientamento; se ne accennano solo tre: a) se un subappaltatore possa essere indicato da più concorrenti; si ritiene che in questo caso la risposta sia positiva, non potendo intravvedersi uno specifico conflitto tra le due posizioni; b) se un subappaltatore indicato da un concorrente possa concorrere in proprio alla medesima gara; si ritiene che in questo caso la risposta debba essere negativa, in quanto sembra evidente il conflitto di interesse tra le due posizioni; tuttavia sul punto l operatore potrà ovviamente arrivare ad una conclusione diversa adattando allo scopo il punto 5) della dichiarazione del subappaltatore; c) se successivamente il subappaltatore indicato possa essere sostituito; a tale domanda si dovrebbe dare risposta positiva, essendo comunque applicabile l articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, diversamente opinando il subappaltatore sarebbe indebitamente equiparato ad un impresa mandante o ad un impresa ausiliaria; tuttavia si tratta di questione che si pone dopo l appalto quindi non riguarda direttamente la procedura di gara. 15/25

16 La questione non rileva per il subappalto cosiddetto facoltativo, cioè relativo a categorie scorporabili non definite a qualificazione obbligatoria o relativo a qualunque categoria scorporabile per la quale il concorrente (direttamente o tramite mandante in raggruppamento temporaneo) sia adeguatamente qualificato. La questione è controversa in quanto sia l A.V.C.P. (atti citati), che lo stesso giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963, Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 944; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449; Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760; T.A.R. Brescia, 10 marzo 2015, n. 387), unitamente ad autorevole dottrina, hanno perentoriamente escluso l obbligo (in gara) di adempimenti ulteriori alla semplice indicazione delle categorie che si intendono subappaltare (nel caso di specie: si devono obbligatoriamente subappaltare ). Peraltro se è vero che l articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sembra esaurire la disciplina del subappalto (così apparentemente dando ragione alla A.V.C.P. e alla tesi giurisprudenziale minoritaria) è altresì vero che l articolo 25, primo paragrafo, della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, prevede che «l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti»; analoga disposizione si trova all articolo 71, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che recita «Nei documenti di gara l amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti»; la disciplina comunitaria è integrata con il considerando 105 (penultimo paragrafo) e con il paragrafo 6, lettera b), del citato articolo 71, dove sembra che l aggiudicatario possa (in realtà debba ) sostituire il subappaltatore se questi è carente dei requisiti morali. In conclusione anche questa problematica resta aperta. Nell incertezza attuale è lasciata al R.U.P. la scelta se aderire alla tesi del subappalto necessario oppure non aderire. Per tale motivo negli atti proposti, con particolare riferimento ai bandi di gara (per le procedure aperte) e per le lettere di invito (per le procedure negoziate e ristrette), nonché nelle dichiarazioni degli offerenti (per tutte le procedure) la disciplina del subappalto necessario è introdotta con caratteri di colore verde. Se si sceglie di adottare la tesi del subappalto necessario tali parti in caratteri di colore verde devono essere stabilizzate e deve essere utilizzato anche il file «S_x_px_N_NNN_dich_subappaltatore.docx»,. Se si sceglie di non adottare la tesi del subappalto necessario tali parti in caratteri di colore verde devono essere soppresse e non deve essere utilizzato anche il file «S_x_px_N_NNN_dich_subappaltatore.docx». Tuttavia il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 3 giugno 2015, n ha rimesso all Adunanza plenaria la questione del "subappalto necessario, per cui si ritiene che nei prossimi si giungerà ad una soluzione definitiva. In base alle conclusioni che saranno raggiunte dall Adunanza Plenaria, gli atti potranno essere facilmente adeguati consolidando il testo in colore verde e il file «S_x_px_N_NNN_dich_subappaltatore.docx» se il massimo consesso opterà per la tesi del subappalto necessario oppure sopprimendo il testo in colore verde e il file «S_x_px_N_NNN_dich_subappaltatore.docx» se opterà per la sufficienza della dichiarazione di impegnarsi a subappaltare. 16/25

17 QUESTIONE n. 4 - ONERI DI SICUREZZA DA P.S.C. NELL APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI ALL ART. 53, comma 2, lettera c) (cosiddetto appalto integrato complesso, già appalto-concorso) E universalmente noto che gli oneri di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di norma sono predeterminati dalla Stazione appaltante, evidenziati negli atti di gara e, anche se concorrono alla definizione delle categorie e classifiche SOA (oltre che all importo contrattuale), non sono soggetti a ribasso. Tale condizione appare ovvia negli appalti di sola esecuzione ex articolo 53, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, essendo il PSC parte integrante del progetto esecutivo redatto dalla Stazione appaltante e posto a base di gara. La stessa condizione appare meno ovvia ma accettata consolidata anche negli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione ex articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto appalto integrato semplice), in quanto il PSC, in questo solo caso, è prescritto a corredo del progetto definitivo posto a base di gara in forza dell articolo 24, comma 3, del d.p.r. n. 207 del La medesima condizione non può oggettivamente verificarsi negli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione ex articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto appalto integrato complesso), in quanto il progetto preliminare posto a base di gara non può comprendere il PSC e, anche nel caso fosse redatto un PSC sul progetto preliminare sarebbe poco più che un PSC virtuale, necessariamente approssimativo e, in conclusione, inidoneo ad ottemperare all obbligo di trasmissione di cui all articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del Si pensi ad esempio alla possibilità di varianti radicali in sede di offerta, che renderebbero del tutto inservibile il PSC redatto dalla Stazione appaltante. Si pone dunque la questione, per quest ultima tipologia di appalti gli oneri di sicurezza (da interferenze ma in una fase di assenza momentanea di PSC) debbano essere predeterminati dalla Stazione appaltante (e quindi non soggetti a ribasso) o debbano essere lasciati all autonoma determinazione dell offerente nell ambito dell offerta economica (quindi, indirettamente, oggetto di ribasso). Quest ultima soluzione, apparentemente in contrasto con il principio della non ribassabilità degli oneri di sicurezza da PSC, è stata autorevolmente condivisa da Consiglio di Stato, sez.vi, 4 giugno 2007, n IV e sez. V, 17 settembre 2008, n e più recentemente da T.A.R. Bologna, sez. II, 10 marzo 2015, n. 237; essa è ragionevolissima in relazione all elevata autonomia dell offerente nella redazione del progetto definitivo in fase di gara (si pensi ad un possibile estensione del perimetro delle varianti ammesse), al quale solo può conseguire una accettabile determinazione degli oneri di sicurezza. Si tratta, peraltro di fattispecie comune ai contratti di PPP (concessioni, leasing, finanza di progetto, contratti di disponibilità) dove è assodato che il PSC e i relativi oneri sono a cura del contraente privato. In ogni caso gli oneri di sicurezza, sia che siano predeterminati dalla Stazione appaltante (quindi non soggetti a ribasso) sia che siano determinati autonomamente dall offerente (quindi compresi nell importo dei lavori soggetto a ribasso) devono essere determinati secondo quanto previsto dal Capo 4 dell Allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal capitolo «Stima dei costi della sicurezza» dell allegato II al decreto interministeriale 9 settembre Per tale motivo è lasciata al RUP la responsabilità della scelta (al punto II.2.1), numero 2), e al punto VI.3), lettera b), del bando di gara; nonché all articolo 2.1, numero 2; all articolo 4.1.1, lettera b), punto sub. b.3); all articolo 4.1.2, lettera e), punto sub. e.3); all articolo 4.2.3, lettera e), e all articolo 7.2.3, lettera b), punto sub. b.1), del disciplinare di gara e della lettera di invito), tra: - far presentare all offerente, unitamente al progetto definitivo nell offerta tecnica, il PSC, oppure fargli presentare solo un documento illustrante le misure di sicurezza proposte, finalizzate al futuro recepimento nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008; - predeterminare gli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso, oppure lasciarne la determinazione all autonomia dell offerente nell ambito dell offerta economica. 17/25

18 DESCRIZIONE DEI FILES PRINCIPALI 1_*_bando.docx file editabile mediante WORD, redatto sullo schema obbligatorio previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione del 19 agosto Al punto VI.3), lettera b), prevede l opzione tra la gara tradizionale e la gara telematica su piattaforma di e-procurement. Una volta editato può essere: - trasformato in PDF per le varie pubblicazioni on line; - stampato per una eventuale versione cartacea; - per appalti di importo pari o superiore a euro: utilizzato mediante il normale copia e incolla per la compilazione semplificata dei campi modulo per la pubblicazione sulla GUUE dal sito Simap.europe.eu / e-notices. 1_*_bando_GURI_bollo.docx file editabile mediante WORD, redatto in formato uso bollo (77 battute x 25 righe) in base alle «Regole tipografiche e redazionali» previste dalla Gazzetta Ufficiale (solo appalti a partire da euro). Al punto VI.3), lettera b), prevede l opzione tra la gara tradizionale e la gara telematica su piattaforma di e-procurement. Una volta editato può essere utilizzato per l invio all IPZS (o alla concessionaria competente) per la richiesta di preventivo e la conseguente pubblicazione sulla GURI (5.a serie speciale). 2_*_disciplinare.docx 2_*_disciplinare_WEB.docx file editabile mediante WORD, del Disciplinare di gara, per le gare tradizionali (off-line). file editabile mediante WORD, del Disciplinare di gara, per le gare telematiche su piattaforma di e-procurement. 3_*_invito.docx 3_*_invito_WEB.docx file editabile mediante WORD, della lettera di invito (solo procedure ristrette), per le gare tradizionali (off-line). file editabile mediante WORD, della lettera di invito (solo procedure ristrette), per le gare telematiche su piattaforma di e-procurement. 1_*_invito.docx 1_*_invito_WEB.docx file editabile mediante WORD, della lettera di invito (solo procedure negoziate), per le gare tradizionali (off-line). file editabile mediante WORD, della lettera di invito (solo procedure negoziate), per le gare telematiche su piattaforma di e-procurement. 18/25

19 Aggregazioni delle categorie scorporabili (dal 28 maggio 2014) Quadro sintetico della ripartizione delle categorie aggiornato dall art. 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n /25

20 Organizzazione dei files: files per modelli di offerta e files di interesse comune 20/25

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