Credito alle Piccole e Medie Imprese: in fase di avvio la moratoria regionale 2012
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- Domenica Pastore
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1 BANCHE E FINANZIAMENTI Suggerimento n. 230 del 6 giugno 2012 MR Credito alle Piccole e Medie Imprese: in fase di avvio la moratoria regionale 2012 Regione Lombardia ha aderito ad alcune delle misure previste nell accordo nazionale per il credito alle PMI, sottoscritto lo scorso 28 febbraio da ABI, dai Ministeri dell Economia e delle Infrastrutture e dalle organizzazioni delle imprese Con D.G.R. n. IX/3493 del 23 maggio 2012 la Regione Lombardia ha aderito all accordo nazionale Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese, siglato lo scorso 28 febbraio da ABI, Associazioni imprenditoriali, Ministero dell Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico. Due sono le linee di intervento alle quali la Regione aderisce: - Operazioni di sospensione dei finanziamenti: è prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota di capitale delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali, oltre alla sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare - Operazioni di allungamento della durata dei mutui. L adesione entrerà in vigore il prossimo 12 giugno. Allegata Delibera Regionale. Per informazioni rivolgersi a: - dr.ssa Valentina Piuma (tel ; v.piuma@assimpredilance.it). Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è reperibile dal 01 marzo 2012 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o ricerca agevolata, con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come tag ), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile contattare Jacopo Corsentino ( j.corsentino@assimpredilance.it).
2 8 Bollettino Ufficiale D.g.r. 23 maggio n. IX/3493 Adesione di Regione Lombardia ad alcune misure previste dalle Nuove misure per il credito delle PMI sottoscritte il 28 febbraio 2012 tra Ministero dell economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese LA GIUINTA REGIONALE Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 dicembre 2009 n. VIII/10671 relativa all adesione di Regione Lombardia all avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto tra Ministero dell Economia e delle Finanze, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione della moratoria regionale; Preso atto che la deliberazione richiamata prevedeva: l adesione all Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio sottoscritto il 3 agosto 2009 tra il Ministero dell Economia e delle Finanze, l ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese; l adesione all Avviso per le iniziative di agevolazione gestite in cofinanziamento con il sistema bancario, indicate nelle premesse del sopra citato provvedimento; la sospensione dei debiti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento, secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal medesimo Avviso; l applicabilità dell Avviso ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma del contributo in conto interessi; l avvio coerentemente con le finalità e lo spirito dell Avviso, di una autonoma iniziativa, denominata «Moratoria Regionale» finalizzata alla sospensione dei debiti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali, nella forma tecnica del finanziamento a medio/lungo termine; l applicazione della Moratoria Regionale ad iniziative di agevolazione finanziate esclusivamente a valere su risorse regionali indicate nelle premesse del sopra citato provvedimento; Preso atto che, per le iniziative di cui alla d.g.r. VIII/10671 del 2 dicembre 2009, con le deliberazioni della Giunta Regionale sotto riportate si è aderito : 1. alla proroga dell Avviso Comune, consentendo quindi, la presentazione delle richieste di sospensione sino al nuovo termine del 31 gennaio 2011 (d.g.r. n. IX/370 del 5 agosto 2010); 2. agli interventi n. 1 e 2 previsti dall»accordo per il credito alle piccole e medie imprese» sottoscritto il 16 febbraio 2011, (d.g.r. n. IX/1467 del 30 marzo 2011) consentendo: a) la presentazione, per chi non ne avesse già beneficiato, della richieste di sospensione dei debiti fino al 31 luglio 2011; b) l allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari; Preso atto che, l adesione alle precedenti moratorie dei debiti alle PMI, in Regione Lombardia, ha comportato la presentazione di: 1. n. 471 richieste di sospensione della quota capitale di cui 424 con esito positivo, 44 negative, 3 in sospeso per un importo complessivo di rate sospese pari a ,79 (d.g.r. n. VIII/10671 del 2 dicembre 2009 e d.g.r. IX/370 del 5 agosto 2010); 2. n. 40 richieste di sospensione della quota capitale/allungamento della durata del finanziamento di cui 27 con esito positivo (11 per la sospensione della quota capitale (per ,45), 16 per l allungamento di ulteriori 2 anni della durata dei mutui ) e 13 con esito negativo (d.g.r. n. IX/1467 del 30 marzo 211); Preso atto che, il 28 febbraio 2012 sono state sottoscritte dal MEF, dal Ministero delle infrastrutture, dall ABI e dalle principali associazioni di categorie rappresentanti le PMI le «Nuove misure per il credito delle PMI» che prevedono tre linee di intervento e precisamente: A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività Ritenuto quale segnale della continua attenzione di Regione Lombardia verso il mondo delle imprese, necessario aderire alle prime 2 linee di intervento ed, in particolare, ai sotto specificati interventi finanziari secondo le modalità definite dalla nuova moratoria: A.1.: Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (di seguito mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; A.2.:Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente «immobiliare» ovvero «mobiliare»; B.3.:Operazioni di allungamento della durata dei mutui; Ritenuto, pertanto di: disporre che, in conseguenza della sopradetta adesione, la sospensione dei debiti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento, e le operazione di allungamento dei mutui dovrà avvenire secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dalle nuove misure sottoscritte lo scorso 28 febbraio; proseguire, coerentemente con le finalità dell Avviso, con l autonoma iniziativa, denominata «Moratoria Regionale» finalizzata alla sospensione dei debiti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali; di estendere l applicabilità dell Avviso ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi; Viste le seguenti leggi regionali e i relativi provvedimenti attuativi: l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 «Interventi regionali per agevolare l accesso al credito alle imprese artigiane» che prevede all art. 2 interventi per agevolare l accesso al credito delle imprese artigiane ed interventi di garanzia; l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e successive modificazioni concernente l attuazione di interventi regionali finalizzati allo sviluppo delle imprese minori operanti sul territorio lombardo; l.r. 15 gennaio 1999, n.1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l impiego» che all art. 10, comma 7 istituisce il «Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo»; l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che prevede la promozione ed il sostegno da parte di Regione Lombardia di interventi finalizzati all avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo a iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati a valere sul Fondo rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo»; l.r. 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia» che all art. 5 prevede interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione; l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» che definisce obiettivi e strumenti per il sostegno alla crescita competitiva del sistema produttivo lombardo; l.r. del 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e in particolare l art. 10 inerente le misure di incentivazione e sostegno alle imprese; Preso atto che tali iniziative di agevolazione, sono gestite da Finlombarda s.p.a. in cofinanziamento con il sistema bancario e rientrano tra le tipologie previste per l applicazione dell Avviso; Viste, altresì, le seguenti leggi regionali e i relativi provvedimenti attuativi: l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 «Interventi regionali per agevolare l accesso al credito alle imprese artigiane», e in particolare l art.3, che dispone la costituzione di un Fondo il Fondo di garanzia finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il Fondo di rotazione per interventi finanziari;
3 Bollettino Ufficiale 9 l.r. 11 giugno 1998, n. 9 «Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l esercizio degli sport invernali» che prevede interventi a sostegno di soggetti esercenti gli impianti di risalita collegati alla pratica dello sci esistenti sul territorio regionale; l.r. 21 marzo 2000, n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e in particolare l art. 5 ai sensi del quale il Consiglio regionale, ha approvato il programma triennale a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali (norma oggi abrogata dalla l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»); l.r. 1 giugno 1993 n. 16 Attuazione dell art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali» l.r. 4 novembre 2005 n. 16 con cui si è stabilito che il fondo di rotazione Foncooper - Regione Lombardia, è gestito direttamente dalla Regione per gli interventi previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali»; l.r. 29 aprile 1995 n. 35 che all art. 4 bis lettera a) come modificata e integrata dall art. 7 comma 13 della l.r. 3 agosto 2004 n.19 che stabilisce interventi «attraverso l istituzione di un fondo di rotazione peri il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale»; l.r. 30 luglio 2008 n. 21 art. 5 «Legge sullo spettacolo» che all art. 5 istituisce un apposito «Fondo di rotazione» al fine di finanziare progetti inerenti alla ristrutturazione e all adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo; l.r. del 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e in particolare l art. 10 inerente le misure di incentivazione e sostegno alle imprese» che ha quale finalità il raggiungimento di elevati standard qualitativi, la realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici; l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» finalizzata allo sviluppo del comparto agricolo; l.r. del 27 giugno 1988 n. 36 «Incentivi per il potenziamento, l ammodernamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia»; l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 che istituisce il Fondo Unico regionale per la concessione di incentivi e benefici per le imprese operanti in Lombardia; Preso atto che tali iniziative di agevolazione sono gestite da Finlombarda s.p.a. e prevedono finanziamenti a medio/lungo termine esclusivamente a valere su risorse regionali; Ritenuto di confermare l estensione dell ambito di applicazione dell Avviso anche agli interventi finanziari che prevedono agevolazioni nella forma del contributo in conto interessi, gestiti da Finlombarda s.p.a., che vengono individuati negli interventi/ leggi di seguito elencati: d.c.r. del 1 ottobre 1997 n. 699 «Fondo abbattimento tassi a favore delle imprese artigiane»; d.d.g. del 30 luglio 2009 n «Fondo per le agevolazioni finanziarie all Artigianato» Misura B e Misura B regime transitorio; d.d.s. del 1 marzo 2005, n. 3048, «Misura A investimento singolo», art. 1, intervento agevolativo di cui al punto 1 «finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari»; d.d.u.o. del 27 gennaio 2009, n. 613, «Agevolazioni per l acquisto di macchinari»: art. 1, intervento agevolativo di cui al punto 1 «finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari»; d.d.u.o. del 6 agosto 2010, n e d.g.r. del 4 agosto 2011, n «Fondo per le imprese agricole per il credito di funzionamento»; d.c.r. 22 febbraio 2000 n. 1517/7001, d.c.r. del 18 novembre 2003 n. 914 e d.g.r. del 21 maggio 2004 n di cui alla l.r. 27 giugno 1988 n. 36 «Incentivi per il potenziamento l ammodernamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia»; Visti: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis»); il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categoria di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l Allegato A «Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale» e relativa Appendice, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ad unanimità di voti espresse nelle forme di legge; DELIBERA 1. di aderire all Accordo tra Ministero dell economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, ABI e le principali associazioni di categoria rappresentanti le PMI del 28 febbraio 2012, finalizzato all introduzione di «Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese», limitatamente alle Operazioni di sospensione dei finanziamenti e di allungamento dei finanziamenti, che prevedono rispettivamente: a) Operazioni di sospensione dei finanziamenti: Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito «mutui»), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente «immobiliare» ovvero «mobiliare»; b) Operazioni di allungamento dei finanziamenti: Operazioni di allungamento della durata dei mutui; 2. di disporre che, in conseguenza della sopradetta adesione, la sospensione dei debiti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento, avvenga secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal medesimo Avviso; 3. di proseguire, coerentemente con le finalità dell Avviso, con l autonoma iniziativa, denominata «Moratoria Regionale» finalizzata alla sospensione dei debiti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali; 4. di disporre che la Moratoria Regionale riguardi le iniziative di agevolazione finanziate esclusivamente a valere su risorse regionali indicate nelle premesse; 5. di estendere l applicabilità dell Avviso ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi; 6. di disporre, in virtù del presente provvedimento, la modifica dei provvedimenti attuativi citati nelle premesse alla presente deliberazione; 7. di approvare l Allegato A «Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale» e la relativa Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 8. di individuare in Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore delle iniziative di agevolazione in cofinanziamento con il sistema bancario e delle iniziative di agevolazione finanziate esclusivamente a valere su risorse regionali, indicate nelle premesse al presente provvedimento, e dare mandato per l attuazione della presente provvedimento mediante l adozione di tutti gli atti idonei allo scopo, autorizzando la medesima a disporre, in conseguenza dell applicazione della presente deliberazione, l eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali; 9. di disporre che la presente delibera entri in vigore il 15 giorno successivo dalla sua pubblicazione sul BURL regionale. Il segretario: Marco Pilloni
4 10 Bollettino Ufficiale ALLEGATO A Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale A. Soggetti ammissibili Piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, che alla data della presentazione della domanda risultino in bonis e pertanto, non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come sofferenze, partite incagliate, o esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Possono beneficiare degli interventi le PMI operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori. B. Operazioni ammissibili: 1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui). 1.1 Condizioni per l accesso alla sospensione dei finanziamenti: a) sono ammissibili alla richiesta di sospensione i finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012; b) sono ammissibili alla richiesta di sospensione (per la parte di quota capitale) i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell Avviso comune per la sospensione di debiti alle PMI del 3 agosto 2009, dell Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della moratoria regionale di cui alle DGR n del 2 dicembre 2009, DGR 370 del 5 agosto 2010 e DGR n del 30 marzo 2011; c) le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di sospensione non devono avere posizioni debitorie classificate come in sofferenza, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso; d) le rate oggetto di richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell impresa; e) le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie; f) le operazioni di sospensione non comportano l applicazione di commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione; g) le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario; h) in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell operazione; i) le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive; j) le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando, oltre che lo stesso tasso contrattuale, anche la stessa periodicità; k) l impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all attuale congiuntura negativa; l) le richieste di attivazione della sospensione devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012 utilizzando l apposita domanda di accesso (Appendice 1). 2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. 2.1 Condizioni per l accesso all allungamento della durata dei finanziamenti: a) sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012; b) sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti che abbiano fruito della sospensione prevista dall Avviso comune per la sospensione di debiti del 28 febbraio 2012 ed anche della presente moratoria regionale. c) sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della moratoria regionale di cui alla DGR n del 30 marzo 2011; d) le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di allungamento non devono avere posizioni debitorie classificate come in sofferenza, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso; e) nel periodo di sospensione dell ammortamento del mutuo, l impresa deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento; f) l impresa può richiedere l allungamento solo al termine del periodo di sospensione dell ammortamento del mutuo; g) le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario il cui periodo residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni; h) le operazioni di allungamento dei termini non comportano l applicazione di commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento; i) le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
5 Bollettino Ufficiale 11 j) in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell operazione; k) l impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all attuale congiuntura negativa; l) le richieste di attivazione dell allungamento devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012 utilizzando l apposita domanda di accesso (Appendice 1), qualora a tale data il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione, le richieste di attivazione dell allungamento potranno essere presentate entro il 30 giugno C. Modalità operative: iter istruttorio Ai fini della concessione della sospensione dei debiti, ovvero dell allungamento della durata dei finanziamenti a medio termine, l impresa deve inoltrare domanda a Finlombarda S.p.A., mediante la compilazione di uno specifico modello, contenuto in Appendice al presente allegato (Appendice A). Finlombarda S.p.A. provvede a dare riscontro all impresa, di norma, entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, dopo aver verificato: a) che l impresa alla data della presentazione della domanda, abbia esclusivamente posizioni classificate in bonis ; b) che l impresa, al momento di presentazione della domanda, non abbia posizioni debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti né procedure esecutive in corso; c) che nel periodo di sospensione dell ammortamento del mutuo, l impresa abbia pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento; d) che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate riguardi finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012; e) rideterminato l intensità di aiuto, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime; f) provveduto alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento. D. Modalità di presentazione delle domande Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del modulo in Appendice da inviarsi tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Finlombarda S.p.A: c/a Ufficio Contratti; Via Taramelli n, , Milano, specificando sulla Busta Richiesta di Moratoria Regionale. A tal fine farà fede la data del timbro postale di invio. Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata saranno considerate inammissibili.
6 12 Bollettino Ufficiale APPENDICE 1: MODELLO DI DOMANDA Spett.le Finlombarda S.p.A. Via Taramelli, Milano c/o Ufficio Contratti A mezzo Raccomandata DOMANDA DI ACCESSO ALLA MORATORIA REGIONALE (di cui alla d.g.r. n. del ) e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 Il sottoscritto C.F. nato a il nella propria qualità di legale rappresentante/procuratore dotato di opportuni poteri di firma (allegati in copia) dell Impresa (denominazione sociale) (codice fiscale/partita iva) (indirizzo sede) (telefono) (fax) ( ) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000; DICHIARA di avere preso visione della d.g.r. n. del e dei relativi Allegati e di conoscerne ed accettarne il contenuto; che la predetta impresa è intestataria del/i seguente/i finanziamento/i regionali (indicare i riferimenti normativi e dati richiesti dei finanziamenti regionali in essere per i quali si intende richiedere la concessione della Moratoria Regionale): sospensione dei debiti 1) rate scadute/scadenti il / / /e il / / / 2) rate scadute/scadenti il / / /e il / / / allungamento della durata del mutuo 3) 4) CHIEDE di usufruire dei benefici previsti dalla Moratoria Regionale di cui alla predetta d.g.r. n. del in particolare per: sospensione dei debiti (in quanto PMI che non ha già beneficiato delle Moratorie Regionali di cui alle d.g.r. VIII/10671 del 2 dicembre 2009, d.g.r. n. IX/370 del 5 agosto 2010 e d.g.r. n. IX/1467 del 30 marzo 2011) a fronte di un mutuo in essere alla data del 28 febbraio 2012; allungamento della durata del mutuo in quanto PMI che non ha usufruito di analoghe facilitazioni:
7 Bollettino Ufficiale 13 o o chirografario per anni (max 2 anni) ipotecario per anni (max 3 anni) l allungamento non potrà comunque essere richiesto per un periodo superiore alla durata residua del piano di ammortamento DICHIARA di essere una impresa (selezionare la casella di proprio interesse) micro piccola media secondo i parametri riportati nell Allegato I del Regolamento (CE) n.800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del , pag. 36); di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante Ie difficoltà finanziarie temporanee dovute all attuale congiuntura negativa; di non avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/ sconfinanti anche parzialmente da oltre 90 giorni; di aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione dei debiti, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento; che i crediti oggetto di anticipazione per i quale si chiede l allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso; di avere richiesto o ottenuto, alla data odierna, le seguenti agevolazioni relativamente a interventi agevolati di fonte statale, regionale, comunitaria o comunque concessi da Enti ed istituzioni pubbliche: Riferimento intervento agevolativo Legge/ Decreto/atto di (n. del..) Oggetto del programma(sintetica descrizione) Importo ( ) agevolazione Stato della richiesta* Data di concessione Regime di aiuto (specificare rif. normativo) Euro Euro Euro * Specificare la fase che ricorre: istruttoria, accolta, in erogazione, conclusa, etc. PRENDE ATTO CHE l esito della presente richiesta verrà comunicato in forma scritta all indirizzo sopra indicato; Ai sensi dell art. 38, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. In fede.,ii II/I richiedente/i Si allega: 1) fotocopia di un documento di identità del dichiarante; 2) copia di atto contenente i poteri di firma del dichiarante. [eventuali altri allegati]
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