Opzioni per la collaborazione della Svizzera con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Opzioni per la collaborazione della Svizzera con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)"

Transcript

1 Il Consiglio federale 30 marzo 2011 Opzioni per la collaborazione della Svizzera con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Sommaruga Simonetta

2 Indice Sommario Introduzione Riforma del sistema di vigilanza finanziaria in seno all UE Organizzazione del CERS Compiti Struttura Collaborazione con il CERS Attuale collaborazione in materia di stabilità finanziaria Opzioni per una collaborazione con il CERS Valutazione Allegato A Elenco delle abbreviazioni B Rappresentanza nel consiglio generale e nei comitati /13

3 Sommario Nel postulato presentato da Simonetta Sommaruga il 2 dicembre 2009 il Consiglio federale è stato «invitato a esaminare se, e a quali condizioni, la Svizzera potrebbe partecipare al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)». Con il presente rapporto il Consiglio federale intende esporre in modo approfondito le opzioni relative alla collaborazione della Svizzera con il CERS e propone lo stralcio del postulato. A seguito della recente crisi finanziaria l Unione europea (UE) ha individuato i punti deboli dell attuale sistema di vigilanza finanziaria. Mancherebbe ad esempio una vigilanza adeguata sul rischio sistemico del sistema finanziario dell UE nonché un meccanismo in grado di limitare i rischi sistemici individuati. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell UE hanno quindi istituito il CERS, al quale compete la vigilanza macroprudenziale sul sistema finanziario all interno dell UE. Scopo del CERS è impedire o contenere i rischi sistemici. Uno dei suoi compiti prioritari consiste quindi nell identificare tali rischi. Il CERS può emettere segnalazioni in presenza di rischi sistemici significativi e raccomandare misure correttive, vigilando sulla loro osservanza. In caso di crisi incombente il CERS sostiene inoltre il Consiglio dell UE mediante l elaborazione di un analisi della situazione. L organo decisionale centrale del CERS è il consiglio generale, i cui membri aventi diritto di voto sono perlopiù designati dalle banche centrali degli Stati membri dell UE e dalla Banca centrale europea (BCE). Il comitato direttivo assiste il consiglio generale, mentre il segretariato si occupa della gestione corrente del CERS ed è designato dalla BCE. Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo forniscono ulteriori conoscenze di alto livello ai fini delle analisi del CERS. L economia nazionale svizzera e in particolare il settore finanziario del nostro Paese sono strettamente legati all economia dell UE. La Svizzera ha quindi un interesse immanente alla stabilità del sistema finanziario europeo. Un eventuale collaborazione del nostro Paese con il CERS andrebbe realizzata in primo luogo tramite la Banca nazionale svizzera (BNS), che tra le sue competenze annovera il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. Per quanto riguarda una possibile collaborazione con il CERS sussistono due opzioni, ovvero (1) la creazione di contatti informali e (2) una forma diretta di partecipazione al CERS per singole questioni di particolare interesse. Allo stato attuale non sussiste la possibilità di una forma di collaborazione più intensa della BNS alle attività del CERS. Il Consiglio federale si pronuncia a favore della cura di contatti informali con il CERS per permettere la discussione su temi di interesse reciproco. Questa forma di collaborazione non vincolante viene assicurata primariamente dalla BNS e offre alla Svizzera la possibilità di fornire le sue valutazioni in merito alla stabilità finanziaria e di avere a sua volta accesso alle valutazioni del CERS. Il Consiglio federale è fondamentalmente pure favorevole all idea di sfruttare la possibilità di partecipazione puntuale, nella misura in cui la collaborazione sia di interesse reciproco. Allo stato attuale appare tuttavia prematuro esprimere una raccomandazione definitiva. Sarebbe perlomeno necessario attendere l elaborazione di condizioni quadro relative alla collaborazione di Paesi terzi con il CERS che è in funzione solo dal mese di dicembre del 2010 nonché la presentazione di valori empirici riguardanti le procedure in seno al CERS. Attualmente una partecipazione alle attività del CERS che vada oltre non è né possibile né auspicabile. Da un lato l adesione al CERS vincolerebbe la BNS a obblighi di informazione potenzialmente molto estesi. Dall altro, qualora dovesse ricevere una raccomandazione nel quadro della sua partecipazione al CERS, la Svizzera dovrebbe sottostare all obbligo di rendere conto agli organi dell UE. 3/13

4 1 Introduzione Nel postulato presentato da Simonetta Sommaruga il 2 dicembre 2009 il Consiglio federale è stato «invitato a esaminare, se, e a quali condizioni, la Svizzera potrebbe partecipare al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)». Nella sua risposta del 27 gennaio 2010 il Consiglio federale ha sottolineato che una rappresentanza diretta della Svizzera in seno al CERS non è possibile poiché il nostro Paese non soddisfa la condizione dell appartenenza all Unione europea (UE). In quell occasione il Governo ha quindi proposto di respingere il postulato. Il 17 marzo 2010 il Consiglio degli Stati ha tuttavia deciso di accettarlo. Con il presente rapporto il Consiglio federale intende esporre in modo approfondito le opzioni per la collaborazione della Svizzera con il CERS e propone lo stralcio del postulato. In considerazione dell ampiezza e delle conseguenze della recente crisi finanziaria, l Unione europea ha individuato i punti deboli dell attuale sistema di vigilanza finanziaria. Mancherebbe ad esempio una vigilanza adeguata sui rischi sistemici del sistema finanziario dell UE (la cosiddetta vigilanza macroprudenziale) nonché un meccanismo in grado di limitare i rischi sistemici individuati. Le diverse regolamentazioni nazionali delle competenze spettanti alle autorità di vigilanza finanziaria renderebbero difficoltosa la collaborazione. Sarebbe inoltre necessario migliorare in modo fondamentale la vigilanza istituzionale (denominata microprudenziale) e armonizzarla a livello dell UE. Nella loro forma attuale, i comitati di terzo livello nel settore della regolamentazione dei mercati finanziari 1 non sono in grado di eliminare questi punti deboli, poiché nella loro qualità di consulenti della Commissione europea giuridicamente non sono dotati di potere decisionale. In data 24 novembre 2010, su proposta della Commissione europea il Parlamento europeo e il Consiglio dell UE hanno perciò decretato l istituzione del CERS. 2 Quest ultimo è parte del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che deve garantire la vigilanza sul sistema finanziario nell UE. In questo contesto al CERS compete la vigilanza macroprudenziale sul sistema finanziario dell UE. Le sue valutazioni in merito ai rischi sistemici che si profilano in seno al sistema finanziario dell UE completano in tal modo i mandati di vigilanza a livello microprudenziale o nazionale di altre autorità competenti in ambito di vigilanza finanziaria. L economia nazionale svizzera e in particolare il suo settore finanziario sono strettamente legati all economia dell UE. Accanto a molteplici vantaggi, da questa integrazione economica si aprono tuttavia pure numerosi canali attraverso i quali può avvenire il trasferimento di rischi presenti in singoli Stati o settori del mercato verso la Svizzera o viceversa. Per questi motivi la Banca nazionale svizzera (BNS) e l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in passato hanno intrattenuto stretti contatti con le diverse autorità competenti in materia di vigilanza finanziaria, con le banche centrali e i comitati dell UE e dei suoi Stati membri. Con la creazione del SEVIF vengono ora istituiti nuovi attori nell ambito della vigilanza, e vanno quindi verificate le possibilità di ottimizzare ulteriormente la collaborazione della Svizzera con l UE nel settore della vigilanza finanziaria. Di seguito viene presentata la riforma del sistema di vigilanza finanziaria in seno all UE (capitolo 2) e la struttura del CERS (capitolo 3). In sede conclusiva (capitolo 4) vengono esposte e valutate le opzioni riguardanti il coinvolgimento della Svizzera nelle attività del CERS. 1 Si tratta del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), del comitato delle autorità europee delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR). Nella regolamentazione dei mercati finanziari dell UE questi comitati si situano al «livello 3» della cosiddetta procedura Lamfalussy. 2 Vedi il Regolamento (UE) N. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15 dicembre 2010, pp. 1-11, di seguito «regolamento CERS». 4/13

5 2 Riforma del sistema di vigilanza finanziaria in seno all UE La recente crisi finanziaria ha rivelato notevoli lacune nella vigilanza finanziaria della maggior parte delle economie nazionali avanzate. Nel mese di novembre del 2008 la Commissione europea ha quindi incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière, già direttore generale del Fondo monetario internazionale (FMI) e presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di elaborare raccomandazioni per una riforma del sistema di vigilanza finanziaria a livello europeo. Nelle sue raccomandazioni, presentate nel mese di febbraio del 2009, il gruppo si pronuncia a favore dell istituzione di un organo di sorveglianza dei rischi sistemici nell UE e dello sviluppo di un efficace sistema di allarme preventivo. 3 Il gruppo motiva queste raccomandazioni con la mancanza di una vigilanza macroprudenziale adeguata nell UE. 4 L attuale vigilanza finanziaria nell UE sarebbe eccessivamente orientata alla sorveglianza di singoli istituti, trascurando quindi rischi sistemici che riguardano l intero settore finanziario. Inoltre mancherebbe un meccanismo efficace in grado di segnalare l insorgere di rischi sistemici. Sulla base delle raccomandazioni di questo gruppo nel mese di maggio del 2009 la Commissione europea ha presentato le sue proposte di riforma, che nel settore della vigilanza finanziaria macroprudenziale dell UE prevedevano la creazione del CERS. Per quanto riguarda la vigilanza microprudenziale sono state istituite tre autorità europee di vigilanza finanziaria (cfr. figura 1) 5, integrate da un comitato congiunto. CERS, EBA, EIOPA, ESMA, il comitato congiunto delle AEV e le autorità nazionali di vigilanza finanziaria degli Stati membri dell UE formano il Sistema europeo di vigilanza finanziaria SEVIF. Figura 1: struttura del Sistema europeo di vigilanza finanziaria; fonte: SFI 3 Cfr. le raccomandazioni 16 e 17, relazione finale del gruppo de Larosière del 25 febbraio La relazione è disponibile in versione italiana al sito seguente: 4 Relazione finale del gruppo de Larosière, par. 153 segg. 5 Le AEV sono state istituite mediante i seguenti regolamenti: Regolamento (UE) N. 1093/2010 che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) GU L 331 del 15 dicembre 2010, pp , Regolamento (UE) N. 1094/2010 che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), GU L 331 del 15 dicembre 2010, pp e Regolamento (UE) N. 1095/2010 che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15 dicembre 2010, pp /13

6 3 Organizzazione del CERS 3.1 Compiti Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all UE (art. 3 par. 1 del regolamento CERS, vedi nota 2 del presente rapporto). La vigilanza macroprudenziale si riferisce all analisi e alla sorveglianza dei rischi sistemici inerenti al sistema finanziario. Questi ultimi comprendono ogni rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze per il mercato interno e l economia reale dell UE (art. 2 lett. c regolamento CERS). Rischi simili possono fondamentalmente provenire da ogni soggetto attivo nel mercato finanziario. Le analisi del CERS non si limitano perciò al settore bancario, ma comprendono tutti gli aspetti del mercato finanziario. Il CERS ha come obiettivo la prevenzione o l attenuazione del rischio sistemico, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Così facendo il CERS contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno dell UE. Per raggiungere questo obiettivo, i principali compiti del CERS sono i seguenti (art. 3 par. 2 regolamento CERS): definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti: un elemento centrale per lo svolgimento dei compiti del CERS consiste nell accesso ai dati rilevanti per la valutazione dei rischi sistemici. Su richiesta il CERS può in particolare ricorrere ai dati delle tre autorità europee di vigilanza finanziaria (EBA, EIOPA ed ESMA, che insieme formano le AEV) nonché ai dati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Commissione dell UE. Può inoltre richiedere informazioni alle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza e statistica. In casi motivati il CERS può chiedere dati riguardanti singoli attori del mercato. A sua volta il CERS trasmette alle AEV le informazioni concernenti rischi rilevanti per i loro settori di compiti; identificare e classificare i rischi sistemici in base a un ordine di priorità: l attività principale del CERS consiste nell analisi dei dati riguardanti il mercato, al fine di individuare rischi sistemici esistenti o insorgenti. La struttura del CERS (vedi capitolo 3.2) permette di accedere ad ampie competenze e pareri di esperti; emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi: in caso di individuazione di rischi sistemici significativi, il CERS emana segnalazioni indirizzate alle autorità di vigilanza competenti e agli Stati membri dell UE. Tali segnalazioni sono pure trasmesse alla Commissione europea e al Consiglio, allo scopo di conferire loro maggiore autorità e legittimità. Al fine di consentire ai destinatari una più facile valutazione della natura dei rischi, le AEV e il CERS elaborano un sistema basato su un codice cromatico che associa le segnalazioni a diversi livelli di rischio; emettere raccomandazioni per l adozione di misure correttive: il CERS può integrare le sue segnalazioni e raccomandazioni proponendo misure correttive. Le raccomandazioni prevedono un termine specifico per l adozione dei provvedimenti richiesti; emettere una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio dell UE e fornire allo stesso un analisi della situazione in caso di crisi incombente: qualora il CERS dovesse constatare che il funzionamento regolare e l integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell UE siano seriamente compromessi, il CERS formula una segnalazione confidenziale indirizzata al Consiglio dell UE. Il CERS elabora quindi un analisi della situazione destinata al Consiglio, che sulla base della stessa decide se sussiste una situazione d emergenza ai sensi dei regolamenti ap- 6/13

7 plicabili. 6 In caso affermativo, alle AEV vengono attribuiti ulteriori poteri d intervento. Questi possono comportare misure che giungono fino alla richiesta di chiusura di singoli istituti finanziari; 7 sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni del CERS: i destinatari di segnalazioni e raccomandazioni sono tenuti a comunicare al CERS e al Consiglio dell UE i provvedimenti adottati per limitare i rischi individuati e dar seguito alle raccomandazioni. In caso di inazione essi devono fornire giustificazioni adeguate. Il CERS informa il Consiglio, le eventuali AEV interessate e i destinatari di segnalazioni e raccomandazioni qualora sia del parere che i provvedimenti o le spiegazioni sono insufficienti; collaborare strettamente con le autorità europee di vigilanza, con le autorità di regolamentazione e vigilanza finanziaria internazionale nonché con Paesi terzi: alla luce delle strette relazioni esistenti tra mercati finanziari internazionali e del conseguente pericolo di propagazione di rischi sistemici, una stretta collaborazione dei principali organi di vigilanza finanziaria a livello internazionale appare indispensabile. Per quanto riguarda questioni inerenti alla stabilità finanziaria internazionale, il CERS si accorda perciò con il FMI e il Financial Stability Board (FSB). Inoltre partecipa nelle vesti di osservatore alle riunioni del comitato congiunto delle AEV, in modo da garantire anche all interno dell UE un flusso ottimale di informazioni. È pure prevista una coordinazione con i competenti organismi di Paesi terzi in materia di vigilanza macroprudenziale. 3.2 Struttura Il CERS ha sede a Francoforte sul Meno ed è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo (art. 4 par. 1 regolamento CERS). La composizione del consiglio generale e dei comitati è descritta nell allegato B (cfr. figura 3). Il consiglio generale è l organo decisionale centrale del CERS. Emette in particolare decisioni riguardanti le segnalazioni e l elaborazione di raccomandazioni per l adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati. È inoltre competente per le decisioni in merito alla pubblicazione di segnalazioni e all adeguatezza dei provvedimenti decisi dalle autorità di vigilanza destinatarie di tali raccomandazioni. I membri del consiglio generale conformemente all articolo 7 del regolamento CERS agiscono in modo imparziale e soltanto nell interesse dell UE in generale. Essi non accettano istruzioni da terzi e non possono essere attivi nel settore finanziario. In questo modo si intende rafforzare la credibilità e l indipendenza del CERS. Il presidente della BCE presiede il consiglio generale per il primo periodo di cinque anni. Le modalità relative alla designazione o all elezione del presidente per i periodi successivi verranno stabiliti entro il 17 dicembre 2013 nel quadro di un riesame complessivo del CERS (art. 20 regolamento CERS). Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale. Prepara le riunioni del consiglio generale, esamina le analisi fornite dal segretariato e dai comitati che vanno sottoposte a discussione e sorveglia l andamento dei lavori in corso del CERS. Grazie alla forte sovrapposizione personale tra i membri del consiglio generale e del comitato direttivo, è possibile garantire che un flusso costante di informazioni sulla gestione corrente del CERS pervenga a buona parte del consiglio generale. 6 In questo caso sono determinanti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/ Cfr. art. 18. par. 4 del regolamento (UE) n. 1093/ /13

8 La BCE assicura il segretariato, responsabile della gestione corrente del CERS. 8 Così facendo è possibile utilizzare in modo ottimale le nozioni tecniche attuali nonché i dati della BCE rilevati dal SEBC nell ambito della vigilanza macroprudenziale a livello dell UE. Già oggi, nel quadro del comitato di vigilanza bancaria del SEBC (Banking Supervision Committee), la BCE è confrontata regolarmente con la stabilità e la struttura del sistema bancario e finanziario europeo e dal 2004 pubblica un rapporto semestrale sulla stabilità della zona euro. La BCE dispone inoltre delle necessarie risorse umane e finanziarie indispensabili per garantire che il CERS possa eseguire con successo i propri compiti. Il CERS non possiede personalità giuridica propria né risorse amministrative o finanziarie. Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo forniscono al CERS consulenza e assistenza. Mentre il primo è composto da esperti non appartenenti alle autorità di vigilanza finanziaria e selezionati in base alle loro competenze ed esperienze nelle discipline accademiche, nelle piccole e medie imprese, nelle organizzazioni sindacali o in quanto destinatari di servizi finanziari, nel secondo siedono prevalentemente esperti che rappresentano autorità di vigilanza finanziaria nazionali ed europee. Entrambi i comitati permettono al CERS di integrare nelle sue analisi, oltre ai pareri forniti dalla BCE, anche un ampio ventaglio di valutazioni supplementari. Il CERS ove opportuno può inoltre avvalersi del parere di attori dell economia privata. Figura 2: struttura del CERS; fonte: SFI Le riunioni del CERS sono confidenziali e i suoi membri sono fondamentalmente obbligati a rispettare il segreto d ufficio. Il CERS concorda inoltre con le AEV procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative a singoli istituti finanziari. È invece possibile la divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata. Le segnalazioni e raccomandazioni del CERS possono essere di natura generale (ad es. la segnalazione relativa al pericolo di una bolla nel mercato immobiliare di uno Stato membro dell UE) oppure specifica (ad es. la segnalazione riguardante il rischio sistemico derivante dalla situazione compromessa di un istituto finanziario). Il CERS indirizza tali segnalazioni e 8 Cfr. art. 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15 dicembre /13

9 raccomandazioni in particolare all intera UE, a uno o più Stati membri interessati o alle competenti autorità nazionali ed europee di vigilanza finanziaria. Il consiglio generale decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o raccomandazione (art. 18 par. 1 regolamento CERS). La pubblicazione necessita del quorum di due terzi dei membri del consiglio generale nonché la presenza di almeno due terzi dei membri. In tale modo si intende garantire che la pubblicazione di valutazioni potenzialmente di grande rilevanza per i mercati finanziari sia sostenuta da una larga maggioranza in seno al consiglio generale. Il CERS pubblica una relazione annuale contenente informazioni sulle segnalazioni e raccomandazioni rese pubbliche. Il presidente del CERS è inoltre invitato a un audizione dinanzi al Parlamento europeo almeno una volta l anno, in periodi di crisi finanziarie ciò può avvenire più frequentemente. 4 Collaborazione con il CERS 4.1 Attuale collaborazione in materia di stabilità finanziaria In passato sia la BNS che la FINMA hanno curato intensi contatti con le autorità competenti in materia di vigilanza finanziaria, con le banche centrali, i comitati dell UE e i suoi Stati membri. Questa modalità di scambio a livello specialistico è vista con favore dal Consiglio federale. La piazza finanziaria svizzera e gli istituti finanziari del nostro Paese hanno molteplici legami con i mercati finanziari dell UE. Da tale stretta relazione deriva un interesse immanente della Svizzera alla stabilità del sistema finanziario europeo. Allo stesso modo anche la stabilità del sistema finanziario elvetico riveste importanza per l UE. Il dialogo a livello specialistico avviene pertanto sulla base di un interesse reciproco. La BNS intrattiene scambi frequenti con la BCE e le banche centrali di singoli Stati membri dell UE. Tali contatti si svolgono prevalentemente tramite i diversi comitati della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), ai cui lavori partecipano tanto la BNS quanto la FINMA. In seno al Comitato sul sistema finanziario globale (CSFG), le più importanti banche centrali, tra le quali anche la BNS, dibattono ad esempio di questioni inerenti alla stabilità finanziaria. Il CSFG si occupa dell osservazione regolare del sistema finanziario mondiale allo scopo di identificarne tempestivamente debolezze e distorsioni. Sulla base di analisi esso emette raccomandazioni volte a promuovere la stabilità nel sistema finanziario globale. Accanto alla sua partecipazione internazionale tramite i comitati della BRI, la FINMA continua a curare in modo attivo i rapporti con i comitati di terzo livello, ora confluiti nelle AEV. La FINMA persegue inoltre il dialogo con la Commissione europea in merito a questioni riguardanti la vigilanza sul settore assicurativo, dialogo che dovrebbe prevedere pure temi inerenti alla vigilanza sulle banche e sui mercati. La Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla BNS, siede inoltre in seno al FSB. La FINMA vi è rappresentata a livello di organismi specializzati. Il FSB è l organismo centrale a livello internazionale nel settore della stabilità finanziaria. Il suo scopo consiste nel coordinare le attività delle autorità nazionali di vigilanza finanziaria e degli organismi deputati alla definizione degli standard internazionali e nel promuovere lo sviluppo e l attuazione di misure atte a migliorare la regolamentazione del settore finanziario. Il FSB a- nalizza inoltre le debolezze e il rischio sistemico del sistema finanziario internazionale, sostiene gli Stati membri nell elaborazione di piani d emergenza per la risoluzione di crisi finanziarie transfrontaliere e nella costituzione di collegi congiunti di supervisori per gli istituti ban- 9/13

10 cari di importanza sistemica. La Svizzera (tramite il DFF e la BNS) partecipa a lavori relativi alla stabilità finanziaria globale anche nel quadro della sua adesione al FMI, che ad esempio congiuntamente al FSB effettua esercizi di segnalazioni precoci ai fini della valutazione del rischio sistemico. BRI, FMI e FSB collaborano inoltre allo sviluppo di strumenti macroprudenziali e di una regolamentazione quadro sulla vigilanza macroprudenziale. In questo contesto si rivela la possibilità di raggiungere miglioramenti decisivi nella valutazione del rischio, in particolare mediante una migliore armonizzazione a livello globale, ad esempio per quanto riguarda la rilevazione dei dati e la metodologia volta a individuare il rischio sistemico. Alla luce degli stretti intrecci esistenti nel sistema finanziario internazionale, in particolare in seno a istituti finanziari attivi a livello globale come Credit Suisse e UBS, la valutazione del rischio deve considerare sempre più i canali di trasmissione dei vari mercati finanziari nazionali. Una prospettiva regionale, ad esempio concentrata sull UE, rischierebbe di non considerare rischi importanti. Nel caso della recente crisi non avrebbe ad esempio rilevato il formarsi di un rischio sistemico negli Stati Uniti. All impegno della Svizzera negli organismi internazionali va pertanto attribuita un importanza centrale. 4.2 Opzioni per una collaborazione con il CERS L articolo 5 capoverso 2 lettera e della Legge sulla Banca nazionale 9 conferisce alla BNS il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. A sua volta anche il CERS si occupa di vigilanza macroprudenziale sul sistema finanziario. Le sue decisioni sono adottate da rappresentanti delle banche centrali, che detengono la quota maggioritaria in seno al consiglio generale del CERS (cfr. fig. 3, allegato B). Un eventuale collaborazione della Svizzera con il CERS andrebbe pertanto realizzata principalmente attraverso la BNS. Il nuovo Memorandum of Understanding del 23 febbraio 2010 concluso da FINMA e BNS nell ambito della stabilità finanziaria prevede di conseguenza che i contatti con il CERS siano garantiti dalla BNS. Una prima opzione relativa alla collaborazione consiste nella creazione di contatti informali per permettere la discussione di contenuti di interesse reciproco. Una simile forma di scambio non è vincolante e corrisponde alla tradizione attuata finora dalla BNS nell ambito della sua collaborazione con le banche centrali del SEBC. La BNS e il segretariato del CERS hanno già allacciato primi contatti informali. Una forma di collaborazione più intensa a livello istituzionale potrebbe invece instaurarsi attraverso la partecipazione diretta in seno al CERS in merito a singole questioni che rivestono un ruolo particolare per la Svizzera. La partecipazione di Paesi terzi ai lavori del CERS è possibile qualora siano trattate questioni di particolare rilevanza per tali Paesi (art. 9 par. 5 regolamento CERS). Tale possibilità è prevista segnatamente ma non in modo e- sclusivo per i Paesi del SEE. Le modalità di tale partecipazione possono prevedere ad hoc la presenza alle riunioni del consiglio generale di rappresentanti di alto livello delle competenti autorità di Paesi terzi in veste di osservatori. L articolo 9 paragrafo 5 del regolamento CERS limita tuttavia in modo esplicito tale partecipazione. I Paesi terzi sono in particolare esclusi da discussioni riguardanti singoli istituti finanziari o singoli Stati membri dell UE. L articolo 9 paragrafo 5 del regolamento CERS apre quindi una possibilità limitata di partecipazione ai lavori del CERS per la Svizzera. È previsto che il CERS elabori modalità che precisano la natura, l ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione di Paesi terzi alle sue attività. 9 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera, RS /13

11 Attualmente non sussistono possibilità per una collaborazione più intensa della BNS ai lavori del CERS (ad es. status di osservatore permanente, adesione in qualità di membro). Il CERS oggi è costituito esclusivamente da rappresentanti dell UE e dei suoi Stati membri (cfr. fig. 3, allegato B). Un apertura nei confronti di rappresentanti di altri Stati necessiterebbe una modifica sostanziale del regolamento CERS da parte dell UE. 4.3 Valutazione Come già esposto, la concretizzazione della collaborazione della Svizzera con il CERS spetta primariamente alla BNS. In considerazione dell indipendenza della BNS, la definizione della natura e dell estensione di tale collaborazione risulta quindi di sua competenza. Dopo aver esaminato le opzioni possibili ai sensi del postulato presentato ( ), il Consiglio federale giunge alla seguente valutazione: Il Consiglio federale si esprime a favore della promozione di contatti informali con il CERS per permettere la discussione di temi che rivestono interesse reciproco. La BNS si occuperà della creazione di tali contatti informali, continuando così la sua tradizione di scambi a livello specialistico con rappresentanti di altre banche centrali. I contatti dovrebbero realizzarsi sia a livello tecnico, con il segretariato del CERS, sia a un adeguato livello gerarchico, con il consiglio generale e il comitato direttivo del CERS, per garantire l appoggio più ampio possibile allo scambio. Il DFF e la FINMA verranno coinvolti in modo adeguato nello scambio di informazioni. Questa forma di collaborazione non vincolante offre alla Svizzera la possibilità di fornire le sue valutazioni in merito alla stabilità finanziaria e di avere a sua volta accesso alle valutazioni operate dal CERS. Fondamentalmente il Consiglio federale è pure favorevole alla possibilità di una partecipazione puntuale, conformemente a quanto previsto dall articolo 9 paragrafo 5 del regolamento CERS, nella misura in cui i criteri della collaborazione siano di interesse reciproco. Allo stato attuale appare tuttavia prematuro pronunciare una raccomandazione definitiva. Sarebbe perlomeno necessario attendere l elaborazione delle condizioni quadro relative alla collaborazione del CERS che ha iniziato la sua attività solo nel mese di dicembre del 2010 con Paesi terzi, e in particolare il chiarimento di questioni riguardanti lo scambio di dati e informazioni nonché gli obblighi di riservatezza. Si dovrebbero pure attendere valori empirici inerenti le procedure in seno al CERS. Allo stato attuale una forma di partecipazione più intensa alle attività del CERS non è né possibile né auspicabile. Anche se la BNS potesse divenire membro del CERS, tale i- potesi non sarebbe scevra da problemi. Da un lato l adesione al CERS vincolerebbe la BNS a obblighi di informazione potenzialmente molto ampi e dall altro la Svizzera, qualora le venisse indirizzata una raccomandazione, dovrebbe sottostare all obbligo di rendere conto agli organi dell UE. Andrebbe quindi verificata la compatibilità della limitazione in termini di indipendenza che ne potrebbe risultare per la BNS con l articolo 99 capoverso 2 della Costituzione federale. L aspirazione a una maggiore partecipazione al CERS non appare del resto prioritaria. Come menzionato, le autorità svizzere di vigilanza finanziaria oggi sono già rappresentate in numerosi organismi internazionali che hanno lo scopo di promuovere la stabilità finanziaria e di analizzare il rischio sistemico nel settore finanziario. Questo impegno è da valutare positivamente, in particolare in considerazione dell orientamento internazionale della piazza finanziaria svizzera. 11/13

12 Allegato A Elenco delle abbreviazioni AEV Autorità europee di vigilanza European Supervisory Authorities BCE Banca centrale europea European Central Bank BNS Banca nazionale svizzera Swiss National Bank BRI Banca dei regolamenti internazionali Bank for International Settlements CEBS CEIOPS Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali Committee of European Banking Supervisors Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors CERS Comitato europeo per il rischio sistemico European Systemic Risk Board CESR Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari Committee of European Securities Regulators CSFG Comitato sul sistema finanziario globale Committee on the Global Financial System DFF Dipartimento federale delle finanze Federal Department of Finance EBA Autorità bancaria europea European Banking Authority EIOPA ESMA FINMA Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari European Insurance and Occupational Pensions Authority European Securities and Markets Authority Swiss Financial Market Supervisory Authority FMI Fondo monetario internazionale International Monetary Fund FSB Financial Stability Board Financial Stability Board SEBC Sistema europeo di banche centrali European System of Central Banks SEVIF Sistema europeo di vigilanza finanziaria European System of Financial Supervision UE Unione europea European Union 12/13

13 B Rappresentanza nel consiglio generale e nei comitati Figura 3: rappresentanza nel consiglio generale e nei comitati del CERS; fonte: SFI 13/13

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI 15.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 331/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativo alla vigilanza

Dettagli

Rapporto annuale 2011

Rapporto annuale 2011 Rapporto annuale 2011 Rapporto annuale 2011 Indice Prefazione...4 Sintesi...5 Rapporto annuale 2011 del CERS - Indice 3 Prefazione Mario Draghi Presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.9.2017 COM(2017) 538 final 2017/0232 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 20.1.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 13/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell 8 gennaio 2010 relativo a tre proposte

Dettagli

Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario, LAMO)

Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario, LAMO) Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario,

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2008 relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2008 relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini 18.7.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 190/17 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2008 relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini (Versione

Dettagli

LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI DI VIGILANZA

LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI DI VIGILANZA LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI DI VIGILANZA IL PERCHÉ DELLA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA La ragione fondante della regolamentazione risiede nella circostanza di prevenire, ed eventualmente gestire situazioni

Dettagli

Rapporto annuale 2012

Rapporto annuale 2012 Rapporto annuale 2012 Rapporto annuale 2012 Indice Prefazione...4 Sintesi...5 Rapporto annuale 2012 del CERS Indice 3 Prefazione Mario Draghi Presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico È

Dettagli

DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA

DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA 13 gennaio 2011 DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) Gennaio 2011 Comunicazione esterna Pubblicazione delle Decisioni assunte dal

Dettagli

Rapporto annuale 2013

Rapporto annuale 2013 Rapporto annuale 2013 Rapporto annuale 2013 Indice Prefazione... 4 Sintesi... 5 Rapporto annuale 2013 del CERS Indice 3 Prefazione Mario Draghi Presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 18.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 251/9 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2018 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Gruppo direttivo per la promozione della

Dettagli

10 Aprile 2014 Milano,Italy. Revisione della MiFID Il ruolo dell ESMA Salvatore Gnoni Investment & Reporting Division

10 Aprile 2014 Milano,Italy. Revisione della MiFID Il ruolo dell ESMA Salvatore Gnoni Investment & Reporting Division 10 Aprile 2014 Milano,Italy Revisione della MiFID Il ruolo dell ESMA Salvatore Gnoni Investment & Reporting Division Outline ESMA visione d insieme ESMA nel Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria Il

Dettagli

Mandato del Comitato di audit

Mandato del Comitato di audit BCE - PUBBLICO Novembre 201 7 Mandato del Comitato di audit Il Comitato di audit è stato istituito ad alto livello dal Consiglio direttivo ai sensi dell articolo 9 bis del Regolamento interno della Banca

Dettagli

LA REGOLAMENTAZIONE DELL ATTIVITA BANCARIA

LA REGOLAMENTAZIONE DELL ATTIVITA BANCARIA LA REGOLAMENTAZIONE DELL ATTIVITA BANCARIA IL QUADRO REGOLAMENTARE DI VIGILANZA L ordinamento (insieme organico delle regole che disciplinano le attività e le istituzioni del sistema finanziario) ricomprende

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA C 374/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.12.2012 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 6 novembre 2012 in merito alla proposta

Dettagli

Orientamenti per l utilizzo dell identificativo dei soggetti giuridici (LEI)

Orientamenti per l utilizzo dell identificativo dei soggetti giuridici (LEI) EIOPA(BoS(14(026 IT Orientamenti per l utilizzo dell identificativo dei soggetti giuridici (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Dettagli

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO C 58/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.2.2011 COMATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO DECISIONE DEL COMATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 20 gennaio 2011 che adotta il regolamento interno

Dettagli

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. Cooperazioni internazionali nell ambito dell istruzione militare e dell armamento; rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2015 Parere del Consiglio federale dell

Dettagli

Rapporto sulle misure consecutive all inchiesta 2014 sul personale dell Amministrazione federale

Rapporto sulle misure consecutive all inchiesta 2014 sul personale dell Amministrazione federale Rapporto sulle misure consecutive all inchiesta 2014 sul personale dell Amministrazione federale Novembre 2015 Indice 1 Situazione iniziale... 3 2 Misure a livello di Confederazione... 3 3 Misure specifiche

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 11.11.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 270/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 ottobre 2009 su una proposta

Dettagli

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO C 39/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 8.2.2011 COMATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO DECISIONE DEL COMATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 20 gennaio 2011 concernente le procedure e i requisiti

Dettagli

Dipartimento delle finanze

Dipartimento delle finanze Dipartimento delle finanze Obiettivo 1: Mantenere l'equilibrio delle finanze della Confederazione Il rapporto sugli effetti del freno all indebitamento (in adempimento del postulato Graber 10.4022) è approvato

Dettagli

Orientamenti Sulle misure sul margine di antiprociclicità EMIR per le controparti centrali

Orientamenti Sulle misure sul margine di antiprociclicità EMIR per le controparti centrali Orientamenti Sulle misure sul margine di antiprociclicità EMIR per le controparti centrali 15/04/2019 ESMA70-151-1496 IT Indice I. Campo d applicazione... 2 II. Riferimenti legislativi e abbreviazioni...

Dettagli

Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO. sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro

Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO. sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro IT IT Raccomandazione

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 1.4.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 87/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 marzo 2010 relativamente ad una

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana (Ordinanza sull organizzazione relativa alla LRUm, Org-LRUm) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Avamprogetto del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge del 22 giugno 2007 1 sulla vigilanza

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 3.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 252/3 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2017 che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione

Dettagli

Regolamento dell Organismo di Vigilanza

Regolamento dell Organismo di Vigilanza Regolamento dell Organismo di Vigilanza Novembre 2018 1 Aggiornamenti Versione Data di approvazione Descrizione sintetica modifiche 1 06/02/2019 Emanazione 2 SOMMARIO 1. Composizione... 4 2. Competenze...

Dettagli

1. Introduzione. 2. LA BCE e la Commissione amministrativa del riesame. 3. Composizione della Commissione amministrativa ECB-PUBLIC

1. Introduzione. 2. LA BCE e la Commissione amministrativa del riesame. 3. Composizione della Commissione amministrativa ECB-PUBLIC IT ECB-PUBLIC Invito a manifestare interesse per la nomina di esperti esterni a membro supplente della Commissione amministrativa del riesame della Banca centrale europea (Francoforte sul Meno, Gemania)

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI)

Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI) Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione (OCPPMI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo

Dettagli

L attribuzione delle funzioni di vigilanza alla BCE: aspetti istituzionali

L attribuzione delle funzioni di vigilanza alla BCE: aspetti istituzionali Chiara Zilioli Avvocato Generale, Banca Centrale Europea L attribuzione delle funzioni di vigilanza alla BCE: aspetti istituzionali Il Meccanismo di Vigilanza Unico: Banca Centrale Europea e Autorità di

Dettagli

Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi. Vigilanza finanziaria europea

Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi. Vigilanza finanziaria europea COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Commissione VI del Senato (Finanze e tesoro) Indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi. Vigilanza

Dettagli

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali 974.0 del 19 marzo 1976 (Stato 1 giugno 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

RIVISTA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

RIVISTA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA www.rivistabancaria.it ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» Gennaio-Febbraio 2011 1 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento

Dettagli

Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria. Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013

Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria. Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013 Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013 INDICE Pilastri Banking Union e Obiettivi framework europeo di supervisione bancaria (SSM)

Dettagli

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA) del 21 agosto 2008 Approvato il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche La Commissione delle offerte pubbliche

Dettagli

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA) del 21 agosto 2008 (Stato 1 gennaio 2016) Approvato il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche 1 La Commissione

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (2008/591/CE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (2008/591/CE) L 190/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 18.7.2008 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (Testo rilevante ai

Dettagli

2/6. 1 GU L 158 del , pag GU L 335 del , pag GU L 331 del , pagg

2/6. 1 GU L 158 del , pag GU L 335 del , pag GU L 331 del , pagg EIOPA16/858 IT Orientamenti in merito all agevolazione di un dialogo efficace tra le autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di assicurazione e i revisori legali e le imprese di revisione

Dettagli

su morosità e pignoramenti

su morosità e pignoramenti EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Orientamenti ABE su morosità e pignoramenti 1 Indice Sezione 1 Conformità e obblighi di comunicazione 3 Sezione 2 Oggetto, ambito d applicazione e definizioni 4 Sezione 3 Attuazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2016 C(2016) 6867 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 31.10.2016 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 1 o dicembre 2009 relativa all adozione del suo regolamento interno (2009/882/UE)

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 1 o dicembre 2009 relativa all adozione del suo regolamento interno (2009/882/UE) 2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/51 DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 1 o dicembre 2009 relativa all adozione del suo regolamento interno (2009/882/UE) IL CONSIGLIO EUROPEO, HA

Dettagli

ALLEGATO - REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO

ALLEGATO - REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO ALLEGATO - REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO In ottemperanza dell art. 17 della L.R. n.1 del 30 gennaio 2007, presso l'azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza opera il Comitato Consultivo

Dettagli

Mandato del Comitato di audit

Mandato del Comitato di audit BCE - PUBBLICO Mandato del Comitato di audit Il Comitato di audit, istituito ad alto livello dal Consiglio direttivo ai sensi dell articolo 9 bis del Regolamento interno della BCE, rafforza ulteriormente

Dettagli

RELAZIONE (2017/C 417/18)

RELAZIONE (2017/C 417/18) 6.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 417/115 RELAZIONE sui conti annuali dell Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all esercizio finanziario 2016, corredata della risposta

Dettagli

Orientamenti Cooperazione tra le autorità ai sensi degli articoli 17 e 23 del regolamento (UE) n. 909/2014

Orientamenti Cooperazione tra le autorità ai sensi degli articoli 17 e 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 Orientamenti Cooperazione tra le autorità ai sensi degli articoli 17 e 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 IT Indice 1 Campo d applicazione... 2 2 Scopo... 4 3 Conformità e obblighi

Dettagli

Comunicazioni e informazioni

Comunicazioni e informazioni Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 4 A Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 58 o anno 9 gennaio 2015 Sommario V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Comitato europeo per il rischio

Dettagli

BANKPEDIA. Abstract. Nell ambito del processo di rafforzamento dell integrazione economica, finanziaria e fiscale dell Unione Europea,

BANKPEDIA. Abstract. Nell ambito del processo di rafforzamento dell integrazione economica, finanziaria e fiscale dell Unione Europea, Il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza * Meccanismo di vigilanza unico - MVU di Giovanni Aversa Voci Pubblicate Abstract Nell ambito del processo di rafforzamento dell integrazione

Dettagli

PROPOSTA METODOLOGICA E QUESTIONARIO CONTENUTI GRUPPO DI LAVORO STRUTTURA DELLA RETE EUROPEA DEI CONSIGLI DI GIUSTIZIA

PROPOSTA METODOLOGICA E QUESTIONARIO CONTENUTI GRUPPO DI LAVORO STRUTTURA DELLA RETE EUROPEA DEI CONSIGLI DI GIUSTIZIA PROPOSTA METODOLOGICA E QUESTIONARIO CONTENUTI GRUPPO DI LAVORO STRUTTURA DELLA RETE EUROPEA DEI CONSIGLI DI GIUSTIZIA La Rete europea dei Consigli di Giustizia, il cui Statuto è stato adottato il 20 maggio

Dettagli

Technogym S.p.A. Regolamento del comitato controllo e rischi

Technogym S.p.A. Regolamento del comitato controllo e rischi Technogym S.p.A. Regolamento del comitato controllo e rischi 1 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento (di seguito il Regolamento ) disciplina i compiti e

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI SNAM S.P.A.

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI SNAM S.P.A. REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI SNAM S.P.A. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 Maggio 2016, disciplina la composizione

Dettagli

contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;

contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo; Risk & Audit Committee Il Risk & Audit Committee svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni e di valutazione del corretto utilizzo dei

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE L Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART o, congiuntamente all Agenzia

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.10.2015 C(2015) 8000 final DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21.10.2015 che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche IT IT DECISIONE

Dettagli

Verso l'unione bancaria: gli effetti sul sistema italiano

Verso l'unione bancaria: gli effetti sul sistema italiano ATTIVITA DI RICERCA 2014 Verso l'unione bancaria: gli effetti sul sistema italiano PROPOSTA DI ADESIONE 1 TEMI E MOTIVAZIONI Dopo l attuazione della riforma che ha istituito il Sistema Europeo di Vigilanza

Dettagli

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/79/CE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/79/CE) L 25/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.1.2009 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2009 che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni

Dettagli

RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1

RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1 Raccomandazione 197 RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

Regolamento di funzionamento del Comitato Controllo Interno e Rischi di Gala S.p.A.

Regolamento di funzionamento del Comitato Controllo Interno e Rischi di Gala S.p.A. Regolamento di funzionamento del Comitato Controllo Interno e Rischi di Gala S.p.A. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gala S.p.A. in data 27/02/2014 Premessa Il presente Regolamento, approvato

Dettagli

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI

AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI Studio Legale Losappio Via Ferrucci, 94 www.studiolegalelosappio.it GIUSEPPE LOSAPPIO AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI La disciplina regolamentare delle

Dettagli

Regolamento del Comitato per la Remunerazione di UBI Banca S.p.A.

Regolamento del Comitato per la Remunerazione di UBI Banca S.p.A. Regolamento del Comitato per la Remunerazione di UBI Banca S.p.A. 3 dicembre 2015 1/7 Regolamento del Comitato per la Remunerazione di UBI Banca S.p.A. Articolo 1 (Composizione) 1.1 Il Consiglio di Sorveglianza,

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 22.4.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 103/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 marzo 2010 relativo a una proposta

Dettagli

Ordinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1

Ordinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1 Ordinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1 431.835 del 15 agosto 1994 (Stato 1 novembre 2012) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 105 dell ordinanza

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000

Dettagli

Rapporto annuale 2017

Rapporto annuale 2017 Rapporto annuale 2017 Indice Prefazione 2 Sintesi 3 Indice 1 Prefazione Mario Draghi, Presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico fisici sugli immobili non residenziali. Il settimo Rapporto

Dettagli

Articolo 1. Modifiche

Articolo 1. Modifiche 20.6.2019 L 163/103 DECISIONE (UE) 2019/1006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 giugno 2019 che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri

Dettagli

Validazione degli apprendimenti acquisiti

Validazione degli apprendimenti acquisiti Validazione degli apprendimenti acquisiti Guida per la formazione professionale di base Sviluppo e garanzia della qualità per le procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti Lista di controllo

Dettagli

02011Y0224(01) IT

02011Y0224(01) IT 02011Y0224(01) IT 01.04.2017 002.001 1 Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell Unione non assumono alcuna responsabilità per

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODI- FICATO IL 22 APRILE 1999

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODI- FICATO IL 22 APRILE 1999 L 125/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 5. 1999 REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODI- FICATO IL 22 APRILE 1999 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto

Dettagli

DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE)

DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) 22 novembre 2013 DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) Operazioni di mercato Novembre 2013 Istituzione di una rete di accordi di swap

Dettagli

RELAZIONE (2016/C 449/20)

RELAZIONE (2016/C 449/20) 1.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 449/107 RELAZIONE sui conti annuali dell Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all esercizio finanziario

Dettagli

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari [Signature] [QR Code] Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) Modifica del Il Consiglio federale

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 13.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 73/5 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 ottobre 2012 in merito alla proposta di regolamento della

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (adottato ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l attuazione del

Dettagli

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) del 19 aprile 2007 Approvato dal Dipartimento federale dell interno il 20 agosto 2007 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO),

Dettagli

Regolamento Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (che svolge anche la Funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate)

Regolamento Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (che svolge anche la Funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) Regolamento Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (che svolge anche la Funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20.04.2017 1. COSTITUZIONE

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE DI ITALGAS S.P.A.

REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE DI ITALGAS S.P.A. REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE DI ITALGAS S.P.A. Il presente regolamento ( Regolamento ), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2017, disciplina la composizione

Dettagli

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che abroga la decisione 2009/415/CE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che abroga la decisione 2009/415/CE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2009/415/CE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia IT IT Raccomandazione

Dettagli

C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 12.3.2014 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014 che aggiorna l allegato della Convenzione monetaria tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Introduzione. Crisi finanziaria e reazione del sistema... Pag. 1

INDICE-SOMMARIO. Introduzione. Crisi finanziaria e reazione del sistema... Pag. 1 Introduzione. Crisi finanziaria e reazione del sistema... Pag. 1 PARTE PRIMA LA DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE. IL CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO CAPITOLO I CRISI BANCARIE E GENESI

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

Regolamento del Comitato per le nomine di Eni S.p.A.

Regolamento del Comitato per le nomine di Eni S.p.A. Regolamento del Comitato per le nomine di Eni S.p.A. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2011, e successivamente modificato in data 29 ottobre 2012,

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE APPROVATO DAL CONSIGLIO METROPOLITANO CON DELIBERAZIONE N. 51\2015 DEL 30 NOVEMBRE 2015 INDICE GENERALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1

Dettagli

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Orientamenti sui limiti contrattuali

Orientamenti sui limiti contrattuali EIOPA-BoS-14/165 IT Orientamenti sui limiti contrattuali EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS) JAI 705 COSCE 18 COHOM 133 COEST 336 FIN 625 NOTA del: al: n. doc. prec.:

Dettagli

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge

Dettagli

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio

Dettagli

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce

Dettagli