Le questioni poste dalla responsabilità penale da esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi
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1 Vicenza: Via del Commercio, 56! Tel Fax ! Milano: Via Bigli, 2 Telefono Fax ! - info@mtpenalisti.it - C.F. e P.IVA ! Le questioni poste dalla responsabilità penale da esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi Angelo Merlin (a.merlin@mtpenalisti.it) Confindustria Vicenza 25 Settembre 2013
2 Il problema della causalità e le rilevazioni epidemiologiche La causalità generale riguarda l astratta idoneità di un fattore di rischio a produrre un evento dannoso (es. idoneità dell amianto a cagionare asbestosi, tumori al polmone e mesotelioma pleurico) La causalità individuale riguarda l accertamento del tema causale rispetto al singolo caso al fine di verificare se il fattore di rischio abbia effettivamente cagionato l evento dannoso verificatosi nella sfera di una determinata persona Rapporto tra le due: se si accerta che un determinato soggetto, che ha contratto una malattia, è stato esposto ad un agente patogeno e che questo agente, secondo i risultati delle indagini epidemiologiche, è astrattamente correlato rispetto alla patologia in concreto verificatosi, questa situazione non è ancora sufficiente a dimostrare la causalità individuale, tra patologia contratta dalla persona e l esposizione 2!
3 Il problema dell accertamento causale: evoluzione giurisprudenziale Nella giurisprudenza degli anni Novanta sono numerose le sentenze penali di condanna dei datori di lavoro per malattie professionali insorte tra i lavoratori nei contesti in cui risulti scientificamente provato che la sostanza tossica ha aumentato l incidenza di una certa patologia nella popolazione degli esposti e di conseguenza il singolo lavoratore abbia visto aumentate le probabilità di ammalarsi (c.d. paradigma dell aumento del rischio): si imputa l evento a prescindere dalla ricostruzione del decorso causale reale, ragionando in termini di mera idoneità della condotta a cagionare o impedire un determinato evento La dottrina penalistica ha opposto una reazione molto decisa a questo criterio ed alcune sentenze dei primi anni 2000, accogliendo tali critiche, affermano che la probabilità prossima alla certezza, richiesta per l accertamento causale in sede penale, può reputarsi raggiunta solo quando il giudice abbia a disposizione una legge scientifica universale o quasi-universale (cioè con probabilità statistica vicina al 100%) 3!
4 (segue) la soluzione delle Sezioni Unite del 2002: la prova della causalità individuale mediante l eliminazione dei decorsi alternativi Per cercare di risolvere il contrasto venutosi a creare tra i due opposti indirizzi intervengono nel 2002 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U n.30328) in relazione ad una vicenda di responsabilità medica Centrale risulta l accertamento della causalità individuale tra condotta ed evento, da condurre attraverso l eliminazione di plausibili spiegazioni alternative dell evento: non basta più verificare l esistenza di una legge scientifica che correli in termini di maggior rischio l esposizione al fattore lavorativo, se non è altresì possibile escludere ogni ragionevole dubbio che quel singolo evento non si sarebbe verificato in mancanza dell esposizione Pur essendo stata pronunciata in relazione ad una vicenda di responsabilità medica la sentenza delle Sezioni Unite è stata presa come ineludibile punto di riferimento da tutta la giurisprudenza successiva in materia di malattie professionali 4!
5 (segue) i problemi ancora sul tappeto Le ipotesi di patologie multifattoriali e cioè riconducibili a una pluralità di possibili fattori causali (es. rapporto tra amianto e tumore al polmone in soggetto fumatore): difficoltà nel provare al di là di ogni ragionevole dubbio che l evento concreto non si è verificato per effetto di un fattore (il fumo) al quale il datore di lavoro è estraneo Le ipotesi di patologie monofattoriali e cioè quelle che hanno una incidenza trascurabile nella popolazione generale e si riscontrano in via pressochè esclusiva tra gli esposti ad un certo fattore di rischio (es. mesotelioma pleurico per gli esposti all amianto o angiosarcoma per gli esposti al CVM): difficoltà nell individuare, tra tutti coloro che si sono succeduti nella gestione dell impresa nel lungo arco temporale della c.d. latenza, il soggetto o i soggetti cui si debba attribuire l esposizione che abbia, in concreto, innescato il processo patologico 5!
6 (segue) i tentativi giurisprudenziali di superare le difficoltà: il ricorso alla categoria delle concause per le patologie multifattoriali: l esposizione all agente tossico addebitata all imputato ha quanto meno interagito con i fattori causali ulteriori e indipendenti dalla sua condotta (come può essere l abitudine al fumo) accorciando i tempi di latenza e la stessa virulenza della patologia così da incidere sulla stessa fisionomia dell evento (Cfr. Cass.pen., Sez.IV, , n.42519) nell ipotesi di successione di più soggetti nella gestione dell impresa la giurisprudenza è solita affermare che, anche ipotizzando che l azione patogenica si sia verificata nella prima fase dell esposizione in cui era in carica il soggetto A, l esposizione successiva (addebitabile ai soggetti B e poi C) ha comunque interagito con quella precedente, aggravandone gli effetti sulla patologia in ipotesi gia innescata, accorciandone i tempi di latenza e/o aggravandone la virulenza (Cfr. Cass.pen., Sez.IV, , n.30206) 6!
7 Il problema della prevedibilità dell evento all epoca in cui fu tenuta la condotta tra l asserita condotta inosservante e l evento lesivo si interpone, normalmente, un lungo e subdolo periodo di latenza e, quindi, il problema è quello di accertare la prevedibilità dell evento all epoca in cui fu tenuta la condotta le difficoltà dell accertamento sono accentuate dal fatto che le regole cautelari sono spesso formulate in modo del tutto indeterminato (es. art. 21 del d.p.r. 303/1956) queste difficoltà hanno innescato un lavorio giurisprudenziale che ha provocato una deformalizzazione verso il basso dell illecito colposo, rendendo praticamente osmotici i confini con la responsabilità oggettiva 7!
8 (segue) La prevedibilità dell evento all epoca in cui fu tenuta la condotta ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, non essendo necessario che l agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi. Non è quindi necessario che l agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della sua condotta posta in essere in violazione delle regole cautelari, non essendo necessario che l agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass.pen., sez.iv, , n.41184). In definitiva è la pericolosità della sostanza a formare ed esaurire il perimetro della prevedibilità l agente modello ha un obbligo di informazione anche in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, pur se non ancora patrimonio comune e anche se non ancora applicate nel circolo sociale di riferimento, a meno che non si tratti di studi isolati quanto al tema dell evitabilità dell evento si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l attuazione delle cautele esistenti all epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto la possibilità di contrarre la malattia (quindi è inevitabile quando il Giudice accerta che l adozione delle misure di prevenzione avrebbe comunque comportato il prodursi dell evento dannoso così come si è verificato) 8!
9 La virata verso i reati di pericolo comune Una strada diversa per attribuire rilievo penale ad eventi lesivi frutto di esposizione a sostanze tossico-chimiche è quella intrapresa da alcune Procure (es. Torino e Taranto) che hanno abbandonato l approccio tradizionale al tema della causalità individuale a favore di un accertamento avente ad oggetto l aumento dell incidenza di determinate patologie all interno di un gruppo di persone esposte alla sostanza:vengono quindi contestati i reati di disastro (art. 434 c.p.) e rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) Con sentenza Trib. Torino, 13 febbraio 2012, Pres. Casalbore, imp. Schmidheint e altro, sono stati condannati per delitti contro l incolumità pubblica gli Amministratori Delegati della Eternit Italia S.p.A. in quanto è stato accertato che l esposizione ha cagionato un pericolo per la vita o per l integrità fisica di un numero indeterminato di persone, pericolo che si è poi concretizzato in un evento dannoso a carico della popolazione stessa (valenza probatoria di indagini epidemiologiche che segnalavano l aumento delle patologie amiantocorrelate all interno del gruppo di persone esposte al fattore di rischio) 9!
10 L applicazione dell art. 25 septies del D.Lgs. n.231/01 alle malattie professionali: rischi interpretativi e difficoltà Possibile valorizzazione, portata sino alle estreme conseguenze, del principio dell autonomia della responsabilità dell Ente sancito dall art. 8 del D.Lgs. n.231/01 Qualora venisse adottato il modello di accertamento della responsabilità degli enti sinora utilizzato dalle corti di merito il giudizio potrebbe essere imperniato unicamente sulla verifica della sussistenza di un vantaggio in relazione alla violazione della regola cautelare, degradando l evento lesivo al rango di una mera condizione obiettiva di punibilità da attribuire all ente a prescindere dal nesso causale Difficoltà nel calibrare seriamente un protocollo cautelare a fronte di rischi incerti ed oggi sfuggenti alle piattaforme di controllo e previsione 10!
11 Alcune riflessioni conclusive Molte e impegnative sono le sfide che ancora attendono la giurisprudenza penale nel prossimo futuro in relazione al settore della responsabilità per le malattie professionali e che chiamano in causa prepotentemente il problema del rapporto tra sapere giuridico e sapere scientifico Sfide che inducono ad interrogarsi sulle funzioni reali del diritto penale e sui suoi limiti: quale strumento di tutela di beni e diritti fondamentali (come la vita e l integrità fisica) che, a sua volta, incide violentemente sui diritti fondamentali dell imputato e ancor prima sulla libertà e sicurezza delle scelte d azione dell imprenditore che pure svolge un essenziale funzione sociale a beneficio dell umanità 11!
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