Anno 2013 N. RF208. La Nuova Redazione Fiscale DECRETO ENERGIA - I CHIARIMENTI DELL AGENZIA SUI NUOVI BONUS

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1 Anno 2013 N. RF208 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO DECRETO ENERGIA - I CHIARIMENTI DELL AGENZIA SUI NUOVI BONUS RIFERIMENTI CM N. 29 DEL 18/09/2013; DL 63/2013 CONV. IN L.90/2013 INFO FISCO 186/2013 CIRCOLARE DEL 20/09/2013 Sintesi: con la recente CM 29/2013 l Agenzia fornisce importanti chiarimenti in merito alle novità relative alle detrazioni del 50-65% e al nuovo "bonus arredamento". In particolare, per quest ultima agevolazione viene precisato che: per fruire della detrazione, l acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici deve riguardare beni nuovi ed acquistati nel periodo 06/06-3/12/2013 (sono detraibili anche le spese di trasporto e montaggio) il limite di spesa agevolabile fissato in è riferito alla singola unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) o alla parte comune dell'edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa per usufruire della nuova detrazione i pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario/postale, oppure mediante carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Come noto, con il cd Decreto Energia (DL 63/2013) sono state previste agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio. Con la recente CM 29/2013, l Agenzia, nel ripercorrere le novità prevista dal citato decreto, fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative riguardanti l applicazione delle detrazioni. PRINCIPALI NOVITÀ DEL CD DECRETO ENERGIA proroga fino al 31/12/2013 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, elevando contestualmente dal 55% al 65% l aliquota della detrazione; la proroga è fino al 30/06/2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio detrazione del 65% delle spese sostenute dal 04/08 al 31/12/2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità proroga fino al 31/12/2013 della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di introduzione di una ulteriore detrazione per l acquisto di mobili, nonché di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 06/06 al 31/12/ 2013, fino a un limite massimo di ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI L art. 16 c. 2 DL 63/2013 riconosce, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, una nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione (cd bonus arredamento ) Detta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a Nota: la detrazione presenta sostanziali analogie con quella prevista dal DL 5/2009 anch essa diretta ad agevolare le ulteriori spese sostenute per l acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione

2 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 2 / 10 SOGGETTI INTERESSATI I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono gli stessi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tuir). GLI INTERVENTI EDILIZI PRESUPPOSTI Possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l effettuazione di interventi di recupero edilizio: su singole unità immobiliari residenziali: per i mobili destinati al loro arredamento sia su parti comuni di edifici residenziali (art c.c.): per immobili destinati all arredamento delle parti comuni (es: arredamento dell appartamento del custode, di una sala riunione, i lavatoi condominiali, ecc.). N.B.: l effettuazione di lavori sulle parti comuni non consente ai singoli condomini di fruire dell agevolazione per l acquisto di mobili/ elettrodomestici destinati all arredamento della propria unità. Tipologia: non è necessaria una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, ma è sufficiente l effettuazione dei seguenti interventi: TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMMOBILE RESIDENZIALE INTERESSATO DESTINAZIONE MOBILI / ELETTRODOMESTICI MANUTENZIONE ORDINARIA sulle parti comuni arredo delle parti comuni MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUZIONE/RIPRISTINO DELL IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI RESTAURO / RISANAM. CONSERVATIVO o RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA sulle parti comuni su singole unità non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturaz. (o cooperative edilizie) che provvedono entro 6 mesi dalla fine lavori alla successiva alienazione (o assegnazione) delle unità arredo rispettivamente: delle parti comuni delle singole unità arredo: delle parti comuni delle singole unità arredo dell unità residenziale acquistata DATA DI AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO O A differenza dell analoga agevolazione del 2009, l art. 16 c. 2 del decreto non individua espressamente la data a decorrere dalla quale: devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione vanno sostenute le spese per detti interventi Considerato, tuttavia, il richiamo alla fruizione della detrazione del 50%, secondo l Agenzia: i lavori devono essere stati sostenuti (dunque pagati) a decorrere dal 26/06/2012. Dubbio: non è chiaro se la detrazione per l acquisto dei mobili sia fruibile anche per spese solo parzialmente sostenute dal 26/06/2012.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 3 / 10 E possibile che le spese per l acquisto di mobili/grandi elettrodomestici siano sostenute: anche prima di quelle per gli interventi sull immobile ma questi devono già essere stati avviati. In altri termini: la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili/grandi elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano pagate prima di quelle per l arredo dell abitazione. Data di avvio: può essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all Asl, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 Dpr 445/2000). Esempio1: il sig. Rossi ha iniziato al 30/04/2012 la ristrutturazione del proprio appartamento, ultimati in data 31/05/2013. In data 10/06/2013 procede all acquisto di alcuni mobili destinati all arredo. Pur avendo avviato i lavori prima del 26/07/2012, ha pagato parte dei lavori successivamente a quest ultima data (espone in Unico2013 una detrazione del 50%, oltre che del 36%) e pertanto è ammesso alla detrazione anche per l arredamento. Esempio2: il sig. Verdi ha iniziato una manutenzione straordinaria del proprio appartamento al 1/07/2013, ultimata il 30/09/2013 con pagamento eseguito totalmente a saldo in tale data. Il 1/09/2013 ha acquistato dei mobili destinati all arredo: la detrazione del 50% in relazione a questi ultimi spetta, in quanto la manutenzione straordinaria è iniziata prima del pagamento dei mobili. pagamento arredo 01/01/12 26/06/12 06/06/13 31/12/13 BENI AGEVOLABILI SOSTENIMTO SPESE DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE La detrazione compete: per le spese sostenute nel periodo 06/06-31/12/2013 per l acquisto di: mobili grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica. Sul punto, l Agenzia, precisa che: possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi l acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. Esempio3: i lavori straordinari effettuati nelle camere di un appartamento daranno diritto alla detrazione per l acquisto di un elettrodomestico da cucina.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 4 / 10 INDIVIDUAZIONE DEI MOBILI AGEVOLATI: i beni acquistati devono riferirsi: a beni con funzione di arredo dell unità (non vanno dunque riferiti a elementi strutturali dell immobile, come porte, pavimentazioni, ecc.) pare inoltre debba trattarsi di beni con una autonoma funzionalità (l agenzia esclude infatti i cd. complementi di arredo ). La CM 29/2013 porta i seguenti esempi: MOBILI AGEVOLABILI Letti Scrivanie Divani e poltrone Armadi e cassettiere Tavoli e sedie Credenze Librerie Porte Comodini MOBILI NON AGEVOLABILI Pavimentazioni (es. parquet) Materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell arredo Tende e tendaggi altri complementi di arredo INDIVIDUAZIONE DEI GRANDI ELETTRODOMESTICI : deve trattarsi dei seguenti beni: a) classe energetica: occorre distinguere tra elettrodomestici: con obbligo di etichetta energetica : deve trattarsi di (v. Info Fisco 186/2013) elettrodomestici di classe energetica A+ o superiore elettrodomestici di classe energetica A o superiore per i forni senza obbligo di etichetta energetica : non vi sono particolari limitazioni b) definizione di grande elettrodomestico: l agenzia fa riferimento all elenco di cui all all. 1B Dlgs n. 151/2005; a tal fine la CM 29/2013 porta i seguenti esempi: GRANDI ELETTRODOMESTICI Frigoriferi e congelatori Apparecchi di cottura forni a microonde Lavatrici e Asciugatrici Lavastoviglie Stufe elettriche Piastre riscaldanti elettriche Apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Televisori e PC: il decreto citato classifica gli impianti televisivi tra le Apparecchiature di consumo e impianti telefonici e computer tra le Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Considerato riferimento alla sola categoria dei grandi elettrodomestici, dovrebbero risultare non agevolati. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE L importo massimo di su cui calcolare la detrazione si riferisce alla spesa complessiva sostenuta per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici Detto importo è riferito: alla singola unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali vanno riportati in Unico, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. RISTRUTTURAZIONE SU PIU UNITA : al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte; l importo massimo di dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione

5 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 5 / 10 COSTI ACCESSORI: tra le spese sostenute per l acquisto di mobili/grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. ADEMPIMENTI Il nuovo beneficio fiscale è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio; pertanto, il contribuente, per avvalersene dovrà fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando i presupposti e gli adempimenti ivi previsti. Nota: si rammenta che: - dal 2011 è soppressa la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, sostituito dall indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi - l obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi agevolati mediante l apposito bonifico, ad eccezione dell acquisto di unità da imprese che hanno eseguito la ristrutturazione di un intero fabbricato. BONIFICO PARLANTE: i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. In particolare, nei bonifici dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati il codice fiscale del beneficiario della detrazione la partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tuttavia, ai fini del pagamento: E CONSENTITO NON E COSENTITO effettuare il pagamento degli acquisti di mobili/grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; in tal caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul c/c del titolare stesso. effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. DOCUMENTAZIONE: le spese sostenute devono essere documentate conservando: la documentazione attestante l effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, di avvenuta transazione per pagamenti mediante carte di credito/debito, documentazione di addebito su c/c) le fatture di acquisto dei beni (con la usuale specificazione di natura, qualità e quantità). N.B: si deve ritenere non ammesso documentare la spesa tramite scontrino/ricevuta fiscale, neppure se: integrati del codice fiscale dell acquirente (cd. scontrino parlante indicanti la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati. ADEMPIMENTI BONIFICO PARLANTE FATTURA conservati fino alla prescrizione della annualità

6 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 6 / 10 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI La CM 29/2013 procede infine ad una panoramica per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 63/2013, che confermano nella sostanza le precedenti informative della Redazione. Come noto, l art. 14 del DL 63/2013, nel prorogare le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, ha lasciato inalterato il relativo l impianto normativo; restano, quindi, valide le disposizioni istitutive di detta agevolazione. INTERVENTI INTERESSATI DALLA PROROGA DELLE DETRAZIONI La proroga al 31/12/2013 della detrazione in esame riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all art. 1 commi da 344 a 347 L. 296/2006, ovvero: Tipo di intervento Riqualificazione energetica di edifici esistenti Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o impianti occorre realizzare; pertanto, qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica è ammesso al beneficio Limite max detrazione Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria Per quanto riguarda le ultime 2 tipologie di interventi, l Agenzia: nel ribadire che: mentre nella formulazione entrata in vigore il 6/06/2013, queste erano escluse dalla proroga con la legge di conversione è stata soppressa la suddetta esclusione; pertanto dette tipologie di interventi rientrano nuovamente tra quelli agevolabili con l aliquota del 65% precisa che: la modifica operata in sede di conversione è applicabile dal 6/06/2013 (data di entrata in vigore del decreto) e non dal 4/08/2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione). FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE: si rammenta che la detrazione spettante è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. DECORRENZA ALIQUOTA DEL 65% Per gli interventi indicati, l aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal contribuente nel periodo 06/06-31/12/2013. In relazione alla natura del soggetto che effettua i lavori, occorre procedere alla seguente differenziazione:

7 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 7 / 10 SOGGETTO PERSONE FISICHE PROFESSIONISTI ENTI NON COMMERCIALI IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETÀ ENTI COMMERCIALI CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE Criterio di cassa: data dell effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Es.: un intervento iniziato a maggio 2013 confine lavori a settembre 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l applicazione dell aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre Criterio di competenza: data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Es.: nell esempio sopra, ove i lavori fossero commissionati da un impresa, quest ultima avrà la detrazione del 65% sull intero importo dei lavori, considerato che risultano ultimati a settembre Nota: i medesimi principi vanno applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese entro il 31/12/2013 ovvero entro il 30/06/2014, per gli interventi su edifici condominiali. INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI La detrazione spettante si applica nella misura del 65% anche alle spese sostenute: dal 6/06/2013 al 30/06/2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per quanto concerne la nozione di parti comuni degli edifici condominiali, si rammenta che le disposizioni del codice civile sono state recentemente modificate ad opera della L. 220/2012 in vigore dallo scorso 18/06/2013; in particolare occorre ora fare riferimento alle disposizioni di cui all art c.c. Parti comuni dell'edificio e dell art bis c.c. Ambito di applicabilità (che, nella sostanza, non si discostano in modo significativo dalle previsioni del previgente all art c.c.). INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Come noto, per effetto delle disposizioni di cui al DL 83/2012 (innalzamento della detrazione dal 36% al 50% ed incremento delle spese ammissibili), gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono ora oggetto di una detrazione dall imposta lorda pari al 50% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad per unità immobiliare. Detta detrazione, precisa l Agenzia, è applicabile anche alle spese sostenute per gli interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art. 16-bis co.3 TUIR), assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell unità immobiliare. INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ Il comma 1-bis del citato art. 16, aggiunto in sede di conversione in legge, stabilisce che: per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del [ TUIR] su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).. riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 8 / 10 Detti interventi riguardano l'esecuzione di opere: per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione Nota: gli interventi relativi l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Per quanto riguarda le unità immobiliari che possono essere oggetto dei suddetti interventi queste sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità il tipo di utilizzo. Sul punto, si osserva che: PROFILO TERRITORIALE TIPO DI UTILIZZO gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell allegato A dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 rileva la circostanza che la costruzione sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. A tal fine: - per costruzione adibita ad abitazione principale: si intende l abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente. - per costruzioni adibite ad attività produttive: si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. ECCEZIONI: non rileva, invece, la categoria catastale dell unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo. DESTINATARI DELLA DETRAZIONE Possono beneficiare della detrazione in esame i soggetti passivi IRPEF/IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, qualora le stesse spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento). UNICO EDIFICIO CON UNITÀ ABITATIVE E PRODUTTIVE Secondo l Agenzia la circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate a: attività produttive abitazioni principali altre abitazioni comporta che:

9 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 9 / 10 l aliquota del 65% potrà essere fruita solo: per le spese sostenute fino al 31/12/2013 per le unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale si applica l aliquota del 50%: alle altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, qualora le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione IRPEF DECORRENZA Le spese sostenute per i suddetti interventi possono fruire fino al 31/12/2013 dell aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4/08/2013. Inoltre, viene ribadito che: il tetto di spesa agevolata è pari ad per ciascuna unità immobiliare dell edificio la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. LE DIVERSE DETRAZIONI EVOLUZIONE TEMPORALE PERIODO SOSTENIMENTO SPESE dal 1/01/2012 al 25/06/2012 dal 26/06/2012 al 30/06/2013 dal 6/06/2013 al 31/12/2013 dal 01/01/2014 RIPRISTINO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE detrazione del 36%; limite di spesa detrazione del 50%; limite di spesa detrazione del 36%; limite di spesa riqualificazione complessiva: limite di spesa riqualificazione complessiva: limite di spesa RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA sostituz. infissi e coibentazioni: limite di sostituz. infissi e coibentazioni: limite di detrazione 55% detrazione 65% installazione pannelli solari: limite di installazione pannelli solari: limite di detrazione del 36% nel limite di spesa (*) per le opere di cui all'art. 16-bis lett. h) Tuir sostituzione caldaie/scaldacqua: limite di sostituzione caldaie/scaldacqua: limite di (*) Parti comuni: per le opere effettuate sulle parti comuni fino al 30/06/2014 si applica il regime previgente.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 208/2013 Pag. 10 / 10 ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI IN SINTESI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE SOGGETTI INTERESSATI BENI USATI COLLOCAZIONE DEI BENI SPESE TRASPORTO E MONTAGGIO LIMITE DI PAGAMENTI L art. 16 co. 2 del DL 63/2013 riconosce, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, una nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione (cd bonus arredamento ) Detta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono gli stessi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis,TUIR). Sul punto, la circolare chiarisce che: l effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare. le spese per l acquisto di mobili e di grandi possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, purché siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile al quale essi sono destinati. Non spetta la detrazione, in quanto la stessa è riferito ai soli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. L acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi in commento. Sono comprese nell'agevolazione Si riferisce alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione (i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi). A tal fine non rileva il numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario/postale, carta di credito o di debito (in tal caso la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso). In ogni caso, non on sono ammessi pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. PICCOLI ELETTRODOMESTICI - ESCLUSI DALLA DETRAZIONE (All. 1B Dlgs n. 151/2005) 2.1. Aspirapolvere 2.2 Scope meccaniche 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti 2.6 Tostapane 2.7 Friggitrici 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti 2.9 Coltelli elettrici 2.10 Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo 2.12 Bilance

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