Maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni nel nord Italia

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1 Pubblicata su FiscoOggi.it ( Attualità Regione che vai, Irap che trovi (4) Maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni nel nord Italia La regione Friuli Venezia Giulia ha previsto, con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2006, una particolare agevolazione, consistente nell'applicazione dell'aliquota Irap nella misura pari al 3,25 per cento, a favore dei soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino: un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini Irap, realizzato nel territorio regionale, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini Irap e attribuibili alla produzione regionale, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente. I criteri e le modalità di attuazione della presente agevolazione (da cui sono comunque esclusi gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata) sono determinati con apposito regolamento di esecuzione, approvato con Dgr n dell'1/12/2006 ed emanato con Dpgr n. 372 del 6/12/2006. La stessa legge regionale n. 2 del 2006 ha previsto, al comma 6, una esenzione a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Rimane inoltre applicabile l'agevolazione a favore delle nuove imprese artigiane che si iscrivono all'albo delle imprese artigiane (Aia). Tale agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota, rispetto a quella base ordinaria del 4,25 per cento, nelle seguenti misure: 1 per cento (aliquota quindi al 3,25 per cento) per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 991/52 ("Provvedimenti in favore dei territori montani") 0,8 per cento (aliquota quindi al 3,45 per cento) per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale. Sono altresì applicabili l'esenzione Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/92, che una norma interpretativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005 ha esteso anche a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)(1), e l'esenzione per le onlus. La Regione Emilia Romagna non ha disposto alcuna variazione alle aliquote Irap per 1

2 l'anno d'imposta 2006 per cui rimangono in vigore le agevolazioni già specificate nelle istruzioni al modello dello scorso anno: a favore delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/87(2), è prevista una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota (dal 4,25 al 3,25 per cento) per gli enti non commerciali considerati onlus e per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(3), l'aliquota applicabile è del 3,50 per cento. La Regione Liguria ha previsto, con l'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 28 novembre 2005, a decorrere dal periodo d'imposta 2006, una maggiorazione di aliquota Irap a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (banche e altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazioni). L'aliquota è elevata al 5,25 per cento. Con l'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2006, è stata invece introdotta una agevolazione a favore di cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali)(4), iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale). L'aliquota Irap è determinata nella misura del 3,25 per cento. Oltre a quest'ultima, sono applicabili all'anno d'imposta 2006 anche altre agevolazioni previste da precedenti leggi regionali. Si tratta delle agevolazioni a favore dei seguenti soggetti: le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(5), iscritte al registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge medesima. L'aliquota è fissata al 3,25 per cento gli organismi di volontariato di cui alla legge 266/91(6) e le cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91(7), iscritti nell'apposito registro-albo regionale. Per questi soggetti, l'aliquota è stata fissata al 3 per cento. La Regione Veneto, con legge n. 19 del 26 novembre 2005, ha prorogato per il periodo d'imposta 2006 le agevolazioni e le esenzioni previste dalla precedente legge regionale n. 29 del L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 19/2005, conferma l'esenzione dall'irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/94(8), iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 24/94. L'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 3, confermano invece le agevolazioni per i seguenti soggetti: le nuove imprese giovanili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 57/99(9) ("Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta"), e le nuove imprese femminili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2000(10) ("Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile"). Per queste imprese, l'aliquota è del 3,25 per cento per il primo anno d'imposta e per i due successivi le nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/94(11) ("Norme in materia di cooperazione sociale"), e loro nuovi 2

3 consorzi che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 24/94. Anche per tali soggetti, l'aliquota è del 3,25 per cento per il primo anno d'imposta e per i due successivi le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 24/94(12), iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale. Per tali cooperative, a differenza di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/94, che sono esenti dall'irap, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 3,70 per cento. Infine, rimane anche confermata per il periodo d'imposta 2006, la maggiorazione dell'aliquota per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/97 (banche e altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazioni). L'aliquota per tali soggetti è fissata nella misura del 5,25 per cento. La Regione Lombardia non ha previsto alcuna modifica alle aliquote Irap. Per l'anno d'imposta 2006 rimangono comunque confermate le agevolazioni, le esenzioni e le maggiorazioni già in vigore lo scorso anno. Si tratta delle seguenti fattispecie: l'agevolazione, consistente nella riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap (che quindi si applica nella misura del 3,25 per cento), per le nuove imprese costituite nei piccoli comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2mila abitanti e in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sottosviluppo socio-economico è stata effettuata dalla Giunta regionale sulla base di determinati fattori (demografia, livello di benessere, dotazione di servizi e infrastrutture comunali, orientamento turistico) e sulla base di parametri e indicatori stabiliti dalla Giunta stessa e coerenti con i suddetti fattori(13). Tale agevolazione è riconosciuta per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e, per ulteriori tre periodi d'imposta, alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. L'agevolazione si applica anche alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2mila abitanti. la maggiorazione dell'1 per cento dell'aliquota per le banche e altri enti e società finanziari e per le imprese di assicurazione; l'aliquota Irap è quindi applicabile nella misura del 5,25 per cento l'esenzione per le onlus. La regione Piemonte ha previsto, con l'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006, a decorrere dall'anno 2006, una maggiorazione dell'1 per cento dell'aliquota per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446 del 1997 (banche e altri enti e società finanziarie e per le imprese di assicurazione). Tale legge regionale è stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 che ha previsto l'applicazione della maggiorazione di aliquota per le banche e le assicurazioni, a decorrere dall'anno L'aliquota Irap applicabile per tali soggetti per l'anno 2006 continua quindi a essere pari al 4,25 per cento. Rimane, inoltre, applicabile l'agevolazione prevista per le cooperative sociali di cui alla 3

4 legge 381/91(14). L'aliquota per il 2006, in base a quanto previsto con legge regionale 2/2003, è stabilita nella misura del 2,25 per cento. La Provincia di Bolzano non ha disposto modifiche alle aliquote Irap. Rimangono quindi applicabili: l'esenzione alle organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(15) iscritte nel registro provinciale l'esenzione prevista per le onlus, deliberata ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 460/97. La Provincia di Trento, con l'articolo 27 della legge n. 20 del 29 dicembre 2005, ha prorogato per l'anno d'imposta 2006: l'agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, e persone fisiche esercenti attività commerciali), che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree cosiddette phasing-out (che sono "in uscita" dalle cosiddette aree "obiettivo 2", destinatarie di fondi comunitari in quanto hanno raggiunto determinati parametri di sviluppo). Per i soggetti suindicati, operanti in tali aree e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale, l'aliquota è del 3,25 per cento l'agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Dpr 601/73(16). Per tali soggetti, l'aliquota è ridotta di un punto percentuale rispetto a quella prevista dall'articolo 45 del Dlgs n. 446/97 (0,90 per cento). La stessa legge provinciale n. 20/2005, e la precedente legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2005, prevedono anche l'aliquota al 3,25 per cento per i soggetti che hanno intrapreso negli anni nuove iniziative produttive sul territorio provinciale (sempreché non si tratti di soggetti che operano nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi, banche e imprese di assicurazioni). L'agevolazione compete per il periodo d'imposta di inizio attività e per i due successivi e si applica anche alle nuove iniziative produttive che saranno intraprese nel 2007 e nel Rimane inoltre in vigore, sulla base di quanto previsto da una precedente legge regionale, l'esenzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2005, per le onlus individuate dall'articolo 10 del Dlgs 460/97. La Regione Valle d'aosta ha previsto, con l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 3 ottobre 2006, e con l'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 19 dicembre 2005, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2006, l'esenzione dal pagamento dell'irap a favore dei seguenti soggetti: le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i centri polifunzionali di servizio di cui agli articoli 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 114/1998 e 12 della legge regionale n. 12/1999(17). Il regime di esenzione coinvolge, per effetto di una precedente disposizione regionale, anche le onlus di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/97. Rimangono altresì in vigore per l'anno d'imposta 2006: l'agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4

5 2135 del Codice civile. L'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del Dlgs 446/97, è ridotta di un punto percentuale ed è stabilita, quindi, nella misura dello 0,90 per cento l'agevolazione per le società cooperative iscritte alla "Sezione produzione lavoro e mista" del registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/98(18) ("Testo unico in materia di cooperazione"), costituite dopo il 1 gennaio 2004 o che, costituite prima del 1 gennaio 2004, siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte nell'apposito registro regionale. L'aliquota è del 3,25 per cento. 4 - fine. Le prime tre puntate sono state pubblicate giovedì 14, venerdì 15 e lunedì 18 NOTE: 1) Ai sensi della legge regionale n. 1/2005, le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gestiscono "servizi socio - sanitari ed educativi", mentre quelle di cui alla successiva lettera b) svolgono "attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione". 2) Ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, "le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto dal ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative". 3) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". 4) Vedi nota 3. 5) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383, sono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, movimenti, gruppi e federazioni "costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". Ai sensi del comma 2 del suindicato articolo, non sono invece considerati associazioni di promozione sociale i "partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati". 6) Ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, "è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 (attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà), che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti". 7) Vedi nota 3. 8) Ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, le cooperative sociali di cui 5

6 all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgono "attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381". 9) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, "la Regione concede finanziamenti per la costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti, costituite da giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti e residenti nel Veneto da almeno 5 anni". 10) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, "sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne". 11) Ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gestiscono "servizi socio - sanitari ed educativi". 12) Ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gestiscono "servizi socio - sanitari ed educativi" 13) Vedasi circolare n. 43 del 13 dicembre ) Vedi nota 3. 15) Vedi nota 5. 16) Ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 601/73 "sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all' art. 8 del D.P.R. n del 1968 o la pesca in acque interne". 17) In base all'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 12 del 1999 "i centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di: a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali valdostane; b) servizi per la promozione del territorio; c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione". Al comma 3 è previsto che "per i centri polifunzionali la Regione o i comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono: a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva; b) l'esenzione da tributi locali e regionali". 18) In base all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, gli enti cooperativi che, ai sensi dell'articolo 2 "perseguono effettivamente uno scopo mutualistico consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai propri soci", possono chiedere l'iscrizione all'apposito registro regionale degli enti cooperativi, tenuto 6

7 dalla Regione e istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura e attività degli enti, e le cooperative interessate dall'agevolazione sono quelle iscritte nella sezione II, riservata alle cooperative di produzione e lavoro, e III, in cui sono iscritte le cooperative "miste". Flavio Ferrini pubblicato Martedì 19 Giugno

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