Il versamento dell'irap (4)
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti Il versamento dell'irap (4) 17 Luglio 2007 L'impatto ultime disposizioni normative sul calcolo della prima rata di acconto Ai fini del calcolo della prima rata di acconto Irap occorre tenere conto seguenti disposizioni:1) i commi da 266 a 269 della legge n. 296/2006, in materia di deduzioni Irap, 2) i commi 401 e 402 della legge n. 296/2006 in materia di deducibilità dei costi di telefonia, 3) il comma 72 dell'articolo 2 del Dl n. 262/2006, in materia di deducibilità dei costi di acquisto e di impiego autovetture. Il comma 269 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 prevede che "nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268". Tali disposizioni prevedono, ai fini Irap, la deduzione dal valore della produzione di un importo forfetario di 5mila euro (elevabile fino a 10mila euro nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, e la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Le due nuove deduzioni introdotte presentano i seguenti aspetti comuni: entrambe sono immediatamente applicabili in sede di versamento della prima rata di acconto; il recente decreto legge n. 67/2007 ha infatti modificato il comma 267 della Finanziaria 2007, eliminando la necessità dell'"autorizzazione competenti autorità europee 1 di 5
2 " viene stabilita l'esclusione dall'ambito applicativo nuove agevolazioni del settore utilities. In base a quanto previsto dal comma 266 della Finanziaria sono, infatti, esclusi dai soggetti beneficiari agevolazioni previste dalla finanziaria "le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, della raccolta e depurazione acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti"; tuttavia la relazione illustrativa al decreto legge n. 67/2007 afferma che in sede di Consiglio dei ministri è stato assunto l'impegno di estendere i benefici derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale "alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario, provvedendo alla contestuale individuazione della necessaria copertura finanziaria a carico dei settori interessati"; qualora venisse confermata tale estensione, le banche e le assicurazioni potranno applicare le nuove deduzioni Irap in sede di versamento della seconda rata di acconto Irap, da versare entro il 30 novembre sia la deduzione forfetaria di base, nonché quella maggiorata, sia la deduzione a titolo di oneri sociali, in base a quanto previsto dal comma 268, si applicano a partire dal mese di febbraio 2007: in misura ridotta alla metà dal mese di febbraio fino al mese di giugno 2007 per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio. Solo a partire dalle retribuzioni di luglio, dunque, le nuove deduzioni sono fruibili per l'intero ammontare. Il comma 266 della legge finanziaria prevede inoltre un aumento della "ulteriore" deduzione per incremento della base occupazionale, di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 11 del Dlgs n. 446/1997, in caso di assunzione di lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato, come identificata dalla relativa disciplina recata dal Regolamento (Ce) n. 2204/2202 della Commissione europea. Viene, in sostanza, previsto che, nell'ipotesi in cui vengano effettuate tali assunzioni, l'importo della deduzione "base" per incremento della base occupazionale (minore importo tra il costo del lavoro e l'importo di 20mila euro) venga moltiplicato: per 5 (anziché per 3), nel caso le assunzioni vengano effettuate nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce. Si tratta di assunzioni effettuate in Molise, Abruzzo, e particolari zone di regioni del Centro- 2 di 5
3 nord(1) per 7 (anziché per 5) nel caso le nuove assunzioni avvengano nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato Ce. Si tratta di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia)(2). In base al comma 403 della Finanziaria 2007, ai fini del versamento dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della disposizione contenuta nell'articolo 1, commi 401 e 402, della stessa legge finanziaria, in materia di deducibilità spese relative agli impianti di telefonia. Le norme prevedono che, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e degli ammortamenti dei beni materiali deducibili dal reddito d'impresa, "le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento". La percentuale massima di deducibilità è stata, quindi, ridotta per gli impianti di telefonia fissi (in precedenza era del 100 per cento) ed è stata innalzata per i telefoni cellulari, in quanto per questi ultimi il precedente limite di deducibilità era del 50 per cento. Con particolare riferimento al reddito d'impresa, viene altresì previsto che "la percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". In base al comma 72 dell'articolo 2 del Dl n. 262/2006, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 e a quelli successivi, è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 dell'articolo 2 del citato decreto. L'articolo 2, commi 71 e 72, del decreto-legge n. 262/2006 ha modificato la disciplina della deduzione spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa, arti o professioni. Nell'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo le modifiche introdotte dal decreto hanno 3 di 5
4 interessato l'articolo 164 del Tuir e, in particolare: il regime dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali l'articolo 164 del Tuir, modificato dal decreto, dispone che "è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro". Viene quindi previsto che l'impresa potrà unicamente dedurre dal proprio reddito l'importo corrispondente al fringe benefit assoggettato a tassazione in capo al dipendente a titolo di retribuzione in natura ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir(2) il regime dei veicoli non strumentali all'attività propria dell'impresa. Con riferimento a tali veicoli non strumentali, il decreto, escludendoli dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del Tuir, prevede la totale indeducibilità (nella determinazione del reddito d'impresa), sia del costo d'acquisto che relative spese di gestione(2) il regime dei veicoli utilizzati nell'esercizio di arti o professioni. Per tali beni, l'ultima parte del comma 71, n. 3), lettera b), dell'articolo 2 del decreto ha ridotto dal 50 al 25 per cento la quota di deduzione spettante agli esercenti arti e professioni (sia in forma individuale che associata), in relazione ai medesimi veicoli indicati dall'articolo 164 del Tuir(2). Ai fini del calcolo dell'acconto Irap, occorre anche tener conto della modifica intervenuta all'articolo 51 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. I soggetti che, in sede di determinazione dell'acconto, possono continuare ad applicare la norma nella versione antecedente alle modifiche apportate dal Dl n. 262/2006, sono quelli che determinano la base imponibile con il metodo forfetario o con il cosiddetto metodo "retributivo", metodi che impongono l'indicazione retribuzioni dei dipendenti come dato di partenza per determinare il valore della produzione soggetto a Irap. In particolare per quanto concerne il reddito di lavoro dipendente, e più precisamente la valutazione della componente della retribuzione in natura di tale reddito derivante dalla messa a disposizione dei dipendenti, sia per fini personali che aziendali (cosiddetto uso promiscuo) - degli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del Dlgs n. 285/ dei motocicli e dei ciclomotori, il comma 71 dell'articolo 2 del Dl n. 262/2006 ha previsto l'aumento dal 30 al 50 per cento del costo forfetario, risultante dall'applicazione tabelle Aci, che concorre alla formazione dell'imponibile (si tratta del costo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione periodicamente dall'aci)(2). 4 - fine. Le prime tre puntate sono state pubblicate nei giorni 12, 13 e 16 luglio 4 di 5
5 NOTE: 1) Per l'elenco dettagliato aree ammissibili alla deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), vedasi le tabelle allegate alla circolare n. 32 del 3 giugno ) Per maggiori chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal Dl n. 262/2006, si rinvia al paragrafo 17 intitolato "Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli" della circolare n. 1/E del 19 gennaio di Flavio Ferrini URL: 5 di 5
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