LA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP
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- Aniello Gallo
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2 DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL IRAP (ART. 2 CO. 1 DL 201/2011) ( ) è ammesso in deduzione ai sensi dell articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ( ) un importo pari all imposta regionale sulle attività produttive ( ), relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ( ) 2
3 DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL IRAP: AMBITO SOGGETTIVO La deduzione analitica spetta ai seguenti soggetti: società di capitali e enti commerciali (art. 5 DLgs. 446/97); società di persone e imprese individuali (art. 5-bis); banche e altri enti e società finanziari (art. 6); imprese di assicurazione (art. 7); persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8). La deduzione dell IRAP spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che determinino la base imponibile IRAP secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata). 3
4 LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP: LA DECORRENZA periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e seguenti Deducibilità forfetaria dell IRAP in presenza di interessi passivi o spese per il personale dipendente Deducibilità analitica dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente Deducibilità forfetaria dell IRAP per interessi passivi 4
5 DEDUCIBILITÀ ANALITICA: ESEMPIO DI CALCOLO Periodo d imposta 2011 Periodo d imposta 2012 Costo del personale netto Costo del personale netto Base imponibile IRAP Base imponibile IRAP Saldo IRAP 2011 (versato nel 2012) Acconto IRAP 2012 (versato nel 2012) Deduzione spettante nel Modello UNICO % ( / ) di % ( / ) di
6 DEDUCIBILITÀ ANALITICA: IL CRITERIO DI CASSA E DI COMPETENZA Periodo d imposta Acconto versato Imposta dovuta Importo rilevante per la deduzione L IRAP versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l imposta effettivamente dovuta per il periodo d imposta di riferimento (cfr. circolare n. 16/E del 2009). 6
7 DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP: LA NORMA DI RIFERIMENTO (ART. 6 CO. 1 DL 185/2008) ( ) è ammesso in deduzione ai sensi dell articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ( ) un importo pari al 10 per cento dell imposta regionale sulle attività produttive ( ), forfetariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ( ) È necessario che nei periodi d imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, i predetti oneri per il personale o per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile IRAP (cfr. circolare n. 16/E del 2009) 7
8 DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP: ESEMPIO DI CALCOLO (ART. 6 CO. 1 DL 185/2008) Periodo d imposta 2011 Periodo d imposta 2012 Interessi passivi netti Interessi passivi netti Base imponibile IRAP Base imponibile IRAP Saldo IRAP 2011 (versato nel 2012) Acconto IRAP 2012 (versato nel 2012) IRAP versata 2012 = Deduzione spettante nel Modello UNICO (10% di ) 8
9 DEDUCIBILITÀ FORFETARIA E ANALITICA: IL COORDINAMENTO DELLE NORME Periodo d imposta 2012 Spese per il personale Interessi passivi netti Deduzione forfetaria Deduzione analitica SÌ NO NO SÌ NO SÌ SÌ NO NO NO NO NO SÌ SÌ SÌ SÌ 9
10 DEDUCIBILITÀ FORFETARIA E ANALITICA: IL COORDINAMENTO DELLE NORME Periodo d imposta 2012 Deducibilità analitica IRAP versata Deduzione forfetaria (10% di ) 10
11 DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL IRAP (ART. 2 CO. 1-QUATER DL 201/2011 INTRODOTTO DALL ART. 4 CO. 12 DL 16/2012) ( ) con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo ( ) 11
12 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI L istanza di rimborso è presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando anche il software denominato RimborsoIrapSpesePersonale, reso disponibile gratuitamente sul sito internet a partire dal 3 gennaio La trasmissione telematica è effettuata per ciascuna area geografica determinata in base al domicilio fiscale del contribuente (rileva quello indicato nell ultima dichiarazione dei redditi presentata), secondo il programma riportato nella slide successiva. La diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà nella determinazione dell ordine di trasmissione. [Provv. Agenzia Entrate prot. n. 2012/140973] 12
13 DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL IRAP 13
14 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI L istanza di rimborso è presentata: in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 DPR 602/73); entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60 giorno successivo alla predetta data di attivazione. 14
15 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI DATA RILEVANTE PER IL CALCOLO DEI 48 MESI 28 dicembre sovrapposizione con l'istanza presentata ai sensi dell art. 6 DL 185/2008 PERIODI D'IMPOSTA RIMBORSABILI Il contribuente può quindi richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, cfr. ris n. 459/E) 15
16 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI Saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell ambito del medesimo periodo d imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l ordine di presentazione, determinato in base al tempo intercorso tra l attivazione della procedura telematica e l invio dell'istanza stessa. Qualora le risorse finanziarie di un esercizio non consentano l integrale erogazione dei rimborsi relativi ad uno o più periodi d imposta, si procederà dapprima al pagamento dei rimborsi residui relativi all annualità eventualmente non già completata e poi di quelli relativi al primo periodo d imposta interamente non pagato, ripartendo proporzionalmente le residue disponibilità in base all ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste. 16
17 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI Determinazione imposta rimborsabile Spese per il personale SÌ Interessi passivi netti NO Determinazione imposta rimborsabile imposta relativa alla differenza (positiva) tra deduzione analitica e quella forfetaria fruita NO SÌ nessuna imposta rimborsabile NO NO nessuna imposta rimborsabile SÌ SÌ imposta relativa alla deduzione analitica 17
18 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI Periodi d'imposta in perdita fiscale Se per effetto della maggiore deducibilità dell IRAP si determina un incremento della perdita fiscale dichiarata, l istanza va comunque presentata anche se nella stessa non sarà evidenziato alcun importo da rimborsare. Se la perdita è stata nel frattempo utilizzata, il contribuente potrà richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate nel periodo di imposta di utilizzo della perdita. Nel caso, invece, in cui la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata la medesima perdita potrà essere utilizzata in compensazione nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo. 18
19 RIMBORSI PER I PERIODI D'IMPOSTA PREGRESSI 19
20 L'INCREMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP PER IL PERSONALE E PER I SOGGETTI "MINORI"
21 NORME IN MATERIA DI IRAP DEDUZIONI IRAP PER IL PERSONALE (ART. 2 CO. 2 DL 201/2011) Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al aumentano le deduzioni previste dall art. 11 co. 1 del DLgs. 446/97 per alcune categorie di dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel corso del periodo d imposta Lavoratore impiegato Sino al 2011 Dal 2012 Generalità dei dipendenti euro euro Donne e lavoratori con meno di 35 anni Generalità dei dipendenti (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) Donne e under 35 (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) euro euro euro euro 21
22 NORME IN MATERIA DI IRAP DEDUZIONI IRAP PER IL PERSONALE Dal 2014 aumentano le deduzioni previste dall art. 11 co. 1 del DLgs. 446/97 per i dipendenti a tempo inde-terminato impiegati nel corso del periodo d imposta Lavoratore impiegato Sino al 2013 Dal 2014 Generalità dei dipendenti euro euro Donne e lavoratori con meno di 35 anni Generalità dei dipendenti (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) Donne e under 35 (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) euro euro euro euro euro euro 22
23 NORME IN MATERIA DI IRAP DEDUZIONI IRAP PER SOGGETTI MINORI Dal 2014 aumentano le deduzioni previste dall art. 11 co. 4-bis del DLgs. 446/97 per i soggetti la cui base imponibile IRAP non supera determinate soglie. Base imponibile Sino al 2013 Dal 2014 BI < euro euro euro < BI < euro euro < BI < euro euro < BI < euro euro Ritoccate anche le deduzioni aggiuntive per società di persone, imprese individuali e professionisti. 23
24 ALTRE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI ALTRE NOVITÀ Dal 2014, è prevista l istituzione di un fondo per l esclusione da IRAP delle persone fisiche senza autonoma organizzazione. 24
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