Chiaravalli, Reali e Associati Commercialisti
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1 Chiaravalli, Reali e Associati Commercialisti GIUSEPPE CHIARAVALLI Milano Ragioniere Commercialista Via San Primo 4, Italia Tel Fax ANDREA CHIARAVALLI info@chrea.com DAVID REALI ALESSANDRO MARUFFI FABIO MAINARDI Ragioniere Commercialista PAOLA CASSARO MATTIA BOCK NADIA BRAMBILLASCA Ai Sigg. Clienti loro Uffici Amministrativi 22 gennaio 2013 Circolare n. 02/2013 OGGETTO: RIMBORSO IRES DA IRAP (PER EFFETTO DELLA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D IMPRESA DI UN IMPORTO PARI ALL IRAP RELATIVA ALLA QUOTA IMPONIBILE DELLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO) Gentile Cliente, come anticipato nella nostra Circolare n , l art. 2, comma 1, D.L. n. 201/2011 ha previsto a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità dal reddito d impresa di un importo pari all IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. In particolare, è ammesso in deduzione dal reddito d impresa un importo pari all IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle vecchie deduzioni già previste e relative ai contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro (art. 11, comma 1, lettera a), per le imprese autorizzate all autotrasporto di merci (art. 11, comma 1-bis), forfetarie (art. 11, comma 4-bis) e per i lavoratori dipendenti, in misura pari a euro per ciascun lavoratore Circolare n rimborso IRES da IRAP 22 gennaio 2013 pag.1
2 sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione netta inferiore a euro (art. 11, comma 4-bis1). La precedente deduzione del 10% (art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008) continua ad essere applicata ma viene limitata, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, alla sola imposta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (non è più possibile, dunque, usufruire di tale detrazione forfetaria per le spese per il personale dipendente e assimilato). Poiché la decorrenza della nuova norma è il 1 gennaio 2012, per i periodi d imposta precedenti, il D.L. n. 16/2012 ha previsto la possibilità per i contribuenti di presentare un istanza di rimborso dell IRES e dell IRPEF corrispondente alla mancata deduzione dell IRAP relativa ai costi di cui si discute, a condizione che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi (termine previsto dall art. 38, D.P.R. n. 602/1973 per chiedere il rimborso di versamenti diretti). Come calcolare il rimborso Come detto, il rimborso riguarda le maggiori imposte sui redditi (non solo IRES e IRPEF ma anche le addizionali) versate anteriormente all esercizio che inizia il 1 gennaio 2012 (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) sulla quota di costi del personale indeducibile ai fini IRAP. Per procedere al calcolo del rimborso spettante va fatta particolare attenzione ai seguenti aspetti: - occorre riferire il calcolo sia all IRAP versata in acconto che a quella versata a saldo tenendo ben presente lo slittamento temporale che è previsto tra il versamento dell acconto e quello del saldo; - se il contribuente ha già usufruito della deduzione forfetaria del 10% prevista, dal D.L. n. 185/2008, per la quota di IRAP afferente i costi per il personale e gli oneri finanziari, la quota IRAP deducibile in base alle nuove disposizioni deve essere quantificata al netto della parte già dedotta nei casi in cui tale deduzione forfetaria fosse stata giustificata esclusivamente dalla partecipazione al valore della produzione imponibile di spese per il personale dipendente e assimilato; - viceversa, se il contribuente si è avvalso della deduzione forfetaria in presenza sia di costi del personale che di oneri finanziari, la deduzione analitica non deve tenere conto di quanto già fruito a titolo di deduzione forfetaria; - l istanza può essere presentata anche nel caso in cui la deduzione IRAP non comporta il diritto al rimborso delle imposte sui redditi pagate in quanto tale deduzione incide su esercizi dai quali è emersa una perdita ai fini delle imposte sui redditi: in tali casi, con la presentazione del modello si comunica la rideterminazione delle perdite. Fissati questi principi, l iter di calcolo da seguire può essere così sintetizzato: 1) individuazione del costo del personale; Circolare n rimborso IRES da IRAP 22 gennaio 2013 pag.2
3 2) calcolo dell IRAP deducibile; 3) quantificazione delle imposte sui redditi da chiedere a rimborso. 1 passo - Individuazione del costo del personale Sul primo aspetto, va detto che i costi del personale cui si fa riferimento sono composti non solo dalle retribuzioni correnti maturate dai dipendenti nell'esercizio e dalle spese di trasferta e simili, ma anche dai costi imputati a titolo di accantonamento per TFR e da ogni altra tipologia di accantonamento attinente al rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effettuare in esercizi successivi. 2 passo - Calcolo dell IRAP deducibile Individuata la quota di costo del personale, il passaggio successivo riguarda il calcolo del rapporto tra questa, al netto delle deduzioni previste, e l intero valore della produzione imponibile, sempre al netto delle deduzioni. La percentuale così determinata va applicata all'ammontare, sia dell'imposta versata a saldo che di quella versata in acconto. Si tenga anche presente che l'imposta deducibile va calcolata al netto di quella già dedotta forfettariamente solo se non sono stati sostenuti interessi passivi; in caso contrario le deduzioni (su interessi passivi e costo del lavoro) si cumulano. 3 passo - Calcolo dell IRES/IRPEF a rimborso L ultimo passaggio porta all esatta quantificazione del rimborso spettante. In particolare, se non si è in presenza di situazioni particolari (esempio, consolidato fiscale, società di persone, imprese in perdita fiscale), dall'imposta IRPEF/IRES iscritta a debito nell'unico originario si sottrae quella rideterminata. La differenza rappresenta il rimborso spettante che costituirà per l istante una sopravvenienza attiva a fronte di minori imposte di periodi precedenti, ovviamente non imponibile. Software e modulistica L Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul sito internet il software Rimborso Irap Spese Personale per l invio dell istanza. Il Provvedimento 17 dicembre 2012 ha approvato il modello di istanza (e le relative istruzioni). Termini di presentazione Le istanze di rimborso vanno presentate, utilizzando i canali telematici dell Agenzia delle entrate: o in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); o entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60 giorno successivo alla predetta data di attivazione. Pertanto, riguardo all ultimo punto sopra evidenziato, per le istanze relative alle maggiori imposte versate dal 28 dicembre 2007 al 28 dicembre 2011, l inoltro delle domande è possibile dal 18 gennaio al 15 marzo Per le istanze pervenute entro le ore Circolare n rimborso IRES da IRAP 22 gennaio 2013 pag.3
4 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo quanto detto sopra, l Agenzia provvede a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d imposta più remoti e, nell ambito del medesimo periodo d imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo un preciso ordine. Infatti, le istanze di rimborso si considerano presentate all Agenzia delle Entrate secondo l ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l attivazione della procedura telematica e l invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella sopra prevista, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per l area geografica di riferimento, l ultima posizione dell ordine sopra citato. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. Tali pagamenti saranno integrati, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi. Un ultimo aspetto meritevole di attenzione riguarda una accortezza presa per evitare che, allo scoccare del click day si registri un intasamento del canale telematico. Infatti, al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, è stato disposto un piano di invio ( ALLEGATO C del provvedimento), in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda dell area geografica in cui il soggetto ha il domicilio fiscale (vedi allegato). Il servizio che il nostro Studio Vi offre Il nostro Studio è a Vostra disposizione per l elaborazione dell istanza di rimborso, i documenti necessari per la sua predisposizione sono: 1. Files di calcolo delle imposte (IRES ed IRAP) degli esercizi Copia delle dichiarazioni (Mod. Unico e Mod. IRAP) degli esercizi Copia dei Modd. F24 relativi ai pagamenti IRAP effettuati negli esercizi Ove tali documenti non fossero già in nostro possesso, sarà nostra cura richiederveli in caso di assegnazione dell incarico. Restiamo a disposizione e porgiamo distinti saluti CHIARAVALLI, REALI E ASSOCIATI Circolare n rimborso IRES da IRAP 22 gennaio 2013 pag.4
5 Circolare n rimborso IRES da IRAP 22 gennaio 2013 pag.5
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