Anno 2013 N. RF068. La Nuova Redazione Fiscale DEDUCIBILITÀ IRAP SPESE PERSONALE: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Anno 2013 N. RF068. La Nuova Redazione Fiscale DEDUCIBILITÀ IRAP SPESE PERSONALE: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA"

Transcript

1 Anno 2013 N. RF068 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO DEDUCIBILITÀ IRAP SPESE PERSONALE: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA RIFERIMENTI CM N.8 DEL 03/04/2013; DLGS 446/97; ART.2 DL 201/2011 CIRCOLARE DEL 05/04/2013 Sintesi: l'agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità analitica dell'irap relativa alle spese per il personale dipendente ed alle istanze di rimborso riferite ad annualità pregresse. Nel confermare in via sostanziale i conteggi effettuati per le istanze di rimborso, ha precisato che: cumulabilità deduzioni: la deducibilità analitica dell'irap e quella forfettaria del 10% sono cumulabili in presenza di interessi passivi; la deduzione non può superare il 100% dell Irap versata nell esercizio costo del personale: vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo e gli accantonamenti al TFR o altre eventuali retribuzioni differite ravvedimento operoso: nella determinazione dell imposta versata vanno comprese le somme corrisposte in sede di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo istanze rimborso: in caso di errori il contribuente può presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31/05/2013, una nuova istanza di rimborso barrando la casella "correttiva dei termini" società di comodo: se per effetto della deduzione risulta un reddito inferiore al minimo presunto, tale circostanza rileverà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica Come noto, l art. 2 DL 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia) ha modificato la deducibilità dell Irap dalle imposte sui redditi, operando le seguenti modifiche: modificando l art. 6 del DL185/2008, che continua comunque a trovare applicazione per la quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi introducendo dal periodo d imposta in corso al 31/12/2012 (dal 2012 per i soggetti con periodo d imposta solare) la deduzione dalle imposte sui redditi dell IRAP afferente alle spese per il personale dipendente inserendo nell articolo 2 del DL 201/2011 il c. 1-quater1, in base al quale è ammesso il rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione spettante a fronte dell IRAP generata dal costo del lavoro riferibile ai periodi d imposta per i quali risulti ancora pendente il termine di 48 mesi (art. 38, DPR 609/73). Con la recente CM 8/2013 l Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di: fruizione della deduzione analitica dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse. DEDUZIONE DELL IRAP SUL COSTO DEL LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTI INTERESSATI La misura in esame interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole previste dagli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del DLgs 446/97, quali: Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - società di capitali ed enti commerciali società di persone ed imprese individuali banche e altri enti ed società finanziari imprese di assicurazione persone fisiche, società semplici ed equiparati esercenti arti e professioni

2 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 2 / 11 Possono, inoltre, beneficiare della deduzione in esame anche soggetti diversi da quelli indicati, purché determinino la base imponibile IRAP ai sensi dell art 5 del DLgs 446/97: - per opzione (imprenditori agricoli e PA per l attività commerciale eventualmente esercitata) - per regime naturale (enti privati non commerciali per l attività commerciale svolta) Soggetti esclusi: la deduzione non spetta ai soggetti che determinano l Irap col metodo retributivo (es: enti pubblici). CONDIZIONE: la deduzione può essere fruita solo a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese : per redditi di lavoro dipendente (art. 49 Tuir) per redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 Tuir). Si ritiene che tale concetto vada riferito alla deduzione di tali costi dal reddito, in accordo alle disposizioni che ne disciplinano la determinazione (dunque secondo il criterio di cassa per i professionisti ad eccezione del TFR e per competenza per le imprese). REDDITO LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO: nell ambito di tali spese vanno considerate anche le seguenti voci: le indennità di trasferta gli accantonamenti al fondo TFR e ogni altra tipologia di accantonamento attinente al rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effettuarsi in esercizi successivi (eventuali erogazioni inferiori agli accantonamenti eseguiti comporteranno una corrispondente variazione in aumento del reddito per recuperare la quota di Irap dedotta in eccesso) le somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo Rimborsi chilometrici: l Agenzia non chiarisce se tra le indennità di trasferta siano incluse le indennità chilometriche sulla base delle tariffe ACI; a tal fine si deve ritenere che: come tali indennità si ritengono indeducibili dall Irap allo stesso modo esse devono rilevare per attribuire la deducibilità dall Irpef/Ires. Costo del personale dipendente (voce B.9 Conto Economico) Retribuzioni Contributi previdenziali e assistenziali Quota TFR (anche destinata all INPS) Quota previdenza complementare Indennità di trasferta Rimborsi chilometrici Costo del personale assimilato (voce B.7 Conto Economico) Compensi amministratori Compensi co.co.pro. Contributi Inps Quota TFM Indennità di trasferta Rimborsi chilometrici MODALITÀ DI FRUIZIONE La deduzione analitica dell IRAP per spese del personale può essere fruita per i soggetti: a) con periodo d imposta coincidente con l anno solare (oppure non solare per il periodo chiuso successivamente al 31/12/2012): per la prima volta in Unico 2013 b) con periodo d imposta non solare chiuso ante 31/12/2012: possono avvalersi della deduzione solo tramite presentazione dell istanza di rimborso.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 3 / 11 L istanza può essere presentata anche prima della presentazione dell Unico del periodo chiuso ante 31/12/2012 sulla base dei dati di cui dispongono (dunque provvisori), fermo restando l obbligo di ripresentare nuova istanza ove i dati definitivi differiscano da quelli comunicati con la prima istanza. Esempio: Srl che ha chiuso l esercizio al 30/09/2012: - la deduzione sarà applicabile in Unico per la prima volta nell esercizio 01/10/ /09/ per l esercizio 01/10/ /09/2012 non rimane che la presentazione dell istanza di rimborso. PERIODO D'IMPOSTA CHIUSO AL 31/12/2012 IRAP SUL COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE IN UNICO 2013 CHIUSO ANTE 31/12/2012 ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER IRAP DEDUCIBILE DEDUZIONE ANALITICA IRAP La deduzione analitica dell IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, va calcolata al netto delle relative deduzioni spettanti. DEDUZIONI DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO: trattasi delle deduzioni relative a: Assicuraz. obbligatorie "CUNEO FISCALE" "ALTRE DEDUZIONI" deduzione dei contributi INAIL deduzione forfetaria di (o ) per ciascun dipendente impiegato a tempo indeterminato deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro (CFL) e per addetti alla ricerca e sviluppo deduzione di per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti se componenti positivi Irap < Autotrasporto deduzione forfettaria per l'autotrasporto Deduzione forfettaria deduzione a scaglioni da ad per imponibile Irap DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE comma 1, lett. a), n. 1) comma 1, lett. a), n. 2) e n. 3) comma 1, lett. a), n. 4) comma 1, lett. a), n. 5) comma 4 bis.1 comma 1 bis comma 4 bis Per determinare la deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre procedere al calcolo analitico dell IRAP afferente alle spese per il personale dipendente e assimilato. L agenzia conferma i criteri già adottati per l istanza di rimborso (v. Info Fisco 008/2013): ai versamenti Irap effettuati nel periodo d imposta nei limiti dell imposta effettivamente dovuta va applicata la percentuale di incidenza del costo del lavoro rispetto al valore della produzione. Irap versata x (Costo del lavoro - Deduzioni Irap) Valore della produzione VERSAMENTO DELL IRAP CON RAVVEDIMENTO, AVVISO BONARIO O CARTELLA L imposta rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata a titolo: di saldo del periodo di imposta precedente di acconto del periodo successivo, nei limiti dell imposta effettivamente dovuta.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 4 / 11 Si può tener conto anche dell IRAP versata nell esercizio a seguito di: ravvedimento operoso iscrizione a ruolo dell Irap per effetto della riliquidazione della dichiarazione (pagamento spontaneo di avvisi bonari) o di attività di accertamento (pagamento in acquiescenza con F24 o tramite cartella di pagamento). Tali versamenti devono tener conto della percentuale di incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione relativi al periodo di imposta in oggetto. Esempio: se nel 2012 si è effettuato il versamento di una maggiore Irap accertata per il periodo di imposta 2009, la deduzione spettante nel 2012 va determinata sulla base dell incidenza del costo del lavoro rispetto al valore della produzione relativi all anno QUOTA ESTERO: il costo del lavoro e il valore della produzione da considerare ai fini del calcolo della deduzione analitica vanno assunti al netto della quota estero (posto che su tale quota non è stata scontata alcuna Irap). In particolare, occorre considerare: il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, ottenuto applicando i criteri di riparto previsti per le diverse categorie di contribuenti (ad es. ammontare delle retribuzioni per le imprese industriali, dei premi raccolti per le imprese di assicurazione, ecc.); il costo del lavoro analitico afferente al personale impiegato nel territorio dello Stato. COORDINAMENTO DELLE DEDUZIONI L Agenzia conferma che la deduzione analitica da costo del lavoro coesiste con la deduzione forfetaria del 10% riferita alla quota imponibile di interessi passivi e oneri assimilati. In merito viene precisato che il contribuente: può assumere, ai fini del calcolo della deduzione forfetaria, l IRAP complessiva procede al calcolo analitico dell IRAP sul costo del lavoro, senza applicare alcun correttivo. In pratica, è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre a regime, ai fini IRES/IRPEF: 1) la quota IRAP complessivamente versata commisurata all incidenza del costo per lavoro dipendente e assimilato contabilizzato 2) il 10% dell IRAP complessiva versata, a condizione che siano contabilizzati nel periodo d imposta degli interessi passivi e/o oneri assimilati. LIMITE DELL IRAP VERSATA In ogni caso, l IRAP complessiva di cui ai punti precedenti non può eccedere l imposta complessivamente versata/dovuta. Esempio1 ESEMPIO MINISTERIALE Nel periodo 2012 il contribuente abbia rilevato una IRAP versata (nel limite dell imposta dovuta) pari a. 200 una deduzione per spese di lavoro dipendente/assimilato pari a.199. Rilevando una deduzione riferibile agli oneri finanziari pari a. 20 (200 x10%), è di tutta evidenza che l IRAP ammessa in deduzione, teoricamente pari a.219, non potrà essere superiore a quella versata/dovuta (. 200). Nota: la situazione (piuttosto rara) si verifica in presenza di valore della produzione < costo del lavoro

5 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 5 / 11 ESEMPIO MINISTERIALE Un contribuente con periodo d imposta coincidente con l anno solare ha conseguito nel 2012 un imponibile IRAP (al netto delle deduzioni) pari a sostenendo: costi per lavoro dipendente per oneri finanziari per Le deduzioni spettanti risultano pari a A fronte di un IRAP dovuta per il 2012 pari a.6.240, gli acconti versati si considerano, ad es. pari a.6.500, risultando pertanto eccedenti l imposta di periodo. In relazione al 2011, il medesimo contribuente disponeva: - di una base imponibile IRAP di di costi per lavoro dipendente per di oneri finanziari per Le deduzioni ammontavano a L IRAP dovuta risultava pari a.5.655, versata in acconto per un importo pari a e per la restante quota a saldo nel Esempio2 ANNO Base imponibile IRAP [A] Costo del lavoro [B] Deduzioni spettanti [C] Oneri finanziari indeducibili netti Incidenza costo lavoro/base imponibile IRAP [D] 24,13% [(B C)/A] 28,12% [(B C)/A] IRAP dovuta [E] Acconto [F] Saldo [G] In tal caso, il contribuente deve: determinare l incidenza [compresa, in percentuale, in un range da 0 a 100] delle spese per il personale sulla base imponibile IRAP in relazione ai due periodi d imposta; applicare le rispettive percentuali di incidenza sulla quota IRAP relativa al saldo del periodo d imposta 2011 e agli acconti relativi al periodo d imposta 2012, facendo attenzione a considerare, per quanto riguarda gli acconti, l IRAP dovuta se inferiore, come nell esempio (6.240), all imposta versata (6.500). Sulla base dei dati riportati in tabella, è pertanto possibile procedere al calcolo delle deduzioni spettanti. In particolare, per il 2012, il contribuente ha diritto a fruire di una deduzione: analitica, pari a ,03, determinata sommando l IRAP sul costo del lavoro relativa alla quota saldo del 2011 e l IRAP sul costo del lavoro relativa alla quota acconti 2012, secondo la formula di seguito indicata: [(1.655 x 24,13%) + (6.240 x 28,12% )] = 399, ,68 = 2.154,03 forfetaria, pari a. 789,50, ottenuta calcolando il 10% dell IRAP versata nel periodo di riferimento, secondo la formula di seguito indicata: [10% x ( )] = 789,50 Tali deduzioni potranno essere fatte valere in sede di Unico Diversamente, per ottenere il rimborso delle imposte sui redditi relative all IRAP afferente al

6 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 6 / 11 costo del lavoro versata in sede di acconto 2011 (nell es. pari a.4.000) dovrà essere presentata apposita istanza di rimborso. ANNO Deduzione analitica [A] ,03 Deduzione forfettaria [A]. 789,50 Deduzioni complessiva [C] ,53 [A + B] Risparmio IRES. 809,47 [27,5% x C] PERDITE FISCALI La deduzione analitica dell IRAP compete anche nell ipotesi in cui nel periodo d imposta di riferimento sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso, la maggiore perdita derivante dalla deduzione analitica può essere utilizzata in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 8 e 84 del TUIR. Esempio3 ESEMPIO MINISTERIALE Un soggetto IRES costituitosi nel 2012 (primo periodo di applicazione a regime ) e con esercizio coincidente con l anno solare, ha riportato una perdita di Ipotizzando che il contribuente sostenga spese per il personale dipendente ed abbia, dunque, diritto ad una deduzione analitica di.200, la perdita fiscale IRES rideterminata e compensabile negli esercizi successivi risulterà pari a Assumendo un reddito imponibile nel 2013 pari a , occorrerà: calcolare la deduzione analitica spettante nel 2013 (in ipotesi pari a.300) compensare il reddito relativo al 2013 con la perdita fiscale maggiorata per effetto della deduzione analitica spettante per l anno In tal caso, la perdita è integralmente compensabile in quanto realizzata nel periodo d imposta di costituzione della società (art. 84, TUIR). ANNO Reddito imponibile (al lordo deduzione analitica) Perdita fiscale Deduzione analitica Perdita rideterminata Perdita utilizzabile Reddito imponibile (al netto deduzione analitica) Reddito imponibile (al netto della perdita) Risparmio d imposta complessivo ,50 [27,5% x ( )]

7 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 7 / 11 ISTANZE DI RIMBORSO Numerosi sono i chiarimenti forniti dall Agenzia riguardo le istanze di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell IRAP relativa al personale. Istanze che, nella maggior parte dei casi, sono state già presentate dai contribuenti secondo il programma di invio stabilito dal provvedimento delle Entrate del 17/09/2012. CORREZIONE ISTANZE GIÀ INVIATE Al fine di evitare l inapplicabilità dei chiarimenti forniti, l Agenzia stabilisce che: le istanze già tramesse al 03/04/2013 (data di pubblicazione della CM 8/2013) si considerano validamente presentate in presenza di errori, il contribuente può presentare: prima della scadenza del termine ordinario (60 gg successivi all apertura del canale telematico) o se più favorevole, entro il 31/05/2013 una nuova istanza (completa in tutte le sue parti e con l indicazione dei dati rettificati) avendo cura di barrare la casella Correttiva nei termini. Sulla base della nuova istanza l Agenzia procederà: a liquidare l importo effettivamente spettante a titolo di rimborso al riconoscimento della perdita rideterminata nel caso in cui nel periodo d imposta considerato sia stato conseguito un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. Nota: la presentazione di una nuova istanza non determina la decadenza dall ordine cronologico acquisito con l invio della prima istanza DEDUZIONE FORFETTARIA DEL 10% In linea con le modalità di calcolo dell IRAP a regime, l Agenzia precisa che: nel calcolo delle imposte sui redditi rimborsabili, in relazione all IRAP afferente al costo del lavoro per le annualità pregresse, non si tiene conto della deduzione forfetaria del 10% di cui si è già beneficiato, qualora abbiano concorso al valore della produzione anche interessi passivi e oneri assimilati indeducibili. se il contribuente ha beneficiato nei periodi d imposta pregressi della deduzione forfetaria del 10% dell IRAP esclusivamente in relazione alle spese per il personale (non sono sostenuti oneri finanziari) l importo massimo ammesso a rimborso va calcolato tenendo conto dell IRAP già dedotta in relazione al medesimo periodo d imposta. Esempio4 Se un contribuente ha già presentato istanza telematica per richiedere il rimborso dell IRAP nella misura del 10% per il 2007 (assumendo, dunque, il saldo IRAP 2006 versato nel 2007 e gli acconti IRAP 2007 versati in corso d anno) ma non ha avuto nel 2006 oneri passivi indeducibili nel calcolare il rimborso delle imposte sui redditi per l IRAP sul costo del lavoro indeducibile per il dovrà necessariamente scomputare il 10% del saldo trattandosi di IRAP afferente esclusivamente alle spese per il personale già chiesta a rimborso.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 8 / 11 Analogo principio trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia beneficiato della deduzione forfetaria del 10% in sede di dichiarazione per gli anni dal 2008 al Operativamente, l Agenzia ritiene che il contribuente debba confrontare: l imposta rideterminata a seguito della deduzione analitica con l imposta già ricalcolata per effetto delle deduzione forfetaria del 10% VERSAMENTI CON RAVVEDIMENTO O RUOLO Anche per il calcolo del rimborso relativo ai periodi d imposta antecedenti al 31/12/2012, si può tener conto dell IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso ovvero iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento sempreché afferenti alle spese per il personale. Nota: l ammontare IRES/IRPEF rimborsabile va calcolato considerando che l IRAP ammessa in deduzione non può comunque eccedere l imposta effettivamente versata o dovuta. MAGGIORI PERDITE La deduzione analitica spetta anche nell ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito una perdita nel periodo d imposta considerato; in particolare: se la perdita è stata impiegata in un periodo d imposta per il quale risulta già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata mediante la presentazione dell istanza telematica. se la perdita non è stata ancora compensata, sarà possibile utilizzarla nella prima dichiarazione utile successiva; e, dunque, per i contribuenti con esercizio solare già in Unico Nota: resta inteso che è possibile procedere alla rideterminazione della perdita fino a tutto il periodo di imposta 2007 ovvero, per i soggetti con esercizio non solare, fino al periodo di imposta per il quale il saldo è versato in data non anteriore al 28/12/2007. Tale soluzione risulta coerente con il trattamento, altrimenti più sfavorevole, riservato ai contribuenti che, in presenza di redditi imponibili, possono ottenere a rimborso l eccedenza IRPEF/IRES relativa a periodi d imposta non anteriori al 2007, stante il limite temporale stabilito dall art. 38, DPR 602/73 SOCIETÀ DI COMODO Nel caso in cui, per effetto del riconoscimento della deduzione IRAP afferente alle spese per il personale, il contribuente consegua un reddito < minimo presunto previsto dalla disciplina delle società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini del computo delle perdite sistematiche nel triennio Nota: in tal modo rischiano di diventare di comodo società che, senza saperlo, hanno inviato l istanza di rimborso al fine di recuperare quanto indebitamente versato. L agenzia ritiene comunque correttamente effettuati gli acconti per il 2012 determinati sulla base dei dati dichiarati, senza tener conto delle rettifiche derivanti dal riconoscimento della deduzione IRAP in periodi di imposta rilevanti per il calcolo degli stessi.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 9 / 11 DEDUZIONE ANALITICA IRAP: CASI PARTICOLARI La CM 8/2013 effettua una analisi delle problematiche riferite: ai soggetti in trasparenza fiscale alle operazioni straordinarie. Si riporta un indicazione tabellare dei chiarimenti dell Agenzia: SOGGETTI IRES IN TRASPARENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE spetta al soggetto partecipato a partire dal 2012 (e per quelli successivi): procedere al calcolo della deduzione analitica imputare, per trasparenza, ai soci, un reddito imponibile già ridotto della deduzione analitica IRAP sul costo del lavoro. Relativamente ai periodi d imposta antecedenti al 2012 è comunque il soggetto trasparente a rideterminare il proprio reddito imponibile mediante presentazione dell istanza telematica e a comunicare ai soci la quota di rispettiva spettanza al fine di consentire agli stessi di ricalcolare la propria base imponibile e di presentare, ricorrendone i presupposti, istanza di rimborso per la maggiore imposta assolta. CONFERIMENTO D AZIENDA FUSIONE in tale ipotesi l istanza di rimborso va presentata dal soggetto conferente, ancorché lo stesso non possieda più la qualifica di imprenditore. Fusione per incorporazione (estinzione dante causa): spetta all avente causa (incorporante) presentare un autonoma istanza per conto del soggetto estinto, nel caso in cui sia necessario: chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell IRAP afferente alle spese per il personale della incorporata; rideterminare le perdite maturate prima della estinzione della società incorporata. Tali perdite, se trasferite all incorporante, possono da questa essere scomputate da eventuali redditi prodotti anteriormente al 2012, a fini della richiesta di rimborso, ovvero utilizzate nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva. Fusione con retrodatazione contabile al 01/01/2012: i versamenti a saldo relativi al 2011 riferibili alla società incorporata e effettuati dalla incorporante concorrono al calcolo della deduzione analitica spettante in capo a quest ultima, fermo restando che i dati da utilizzare ai fini del calcolo della deduzione sono quelli della società incorporata. Gli acconti della società incorporata relativi al 2011 assumeranno, invece, rilievo ai fini del calcolo del rimborso spettante per il 2011 o della maggiore perdita rideterminata in caso di esercizio chiuso in perdita ai fini delle imposte sui redditi; l istanza verrà, in ogni caso, presentata dalla incorporante per conto della incorporata (trattandosi di soggetto estinto). Resta fermo che l importo delle imposte sui redditi

10 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 10 / 11 SCISSIONE rimborsabile, ovvero la rideterminazione della maggiore perdita per tale annualità, andrà comunque calcolato/a considerando i dati relativi alle spese per il personale e al valore della produzione della incorporata. Scissione totale: spetta alle beneficiarie per conto del soggetto estinto (società scissa) presentare istanza telematica al fine di ottenere il riconoscimento delle perdite maturate in capo al soggetto estinto. Nel caso in cui si debba procedere a presentare istanza di rimborso in relazione alle annualità pregresse, la stessa verrà trasmessa dalla beneficiaria appositamente designata nell atto di scissione (art. 173, TUIR) Scissione parziale: spetta unicamente alla scissa presentare istanza telematica nel caso in cui intenda: chiedere il rimborso delle imposte sui redditi spettanti per le annualità pregresse rideterminare le maggiori perdite qualora nell esercizio interessato dalla misura sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. UTILIZZO DELLE ECCEDENZE PER IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO L Agenzia conclude affrontando le problematiche create dalle istanze di rimborso in materia di calcolo del credito di imposta estera; infatti, come precisato dalla circolare, se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all estero, le imposte ivi pagate possono essere portate in detrazione in Italia (art. 165,TUIR): fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa al reddito estero nel limite dell imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Di conseguenza: se imposta estera < imposta italiana: il contribuente dovrà versare all Erario la relativa differenza se imposta estera > imposta italiana: l eccedenza non potrà essere restituita. Tuttavia, i disallineamenti sono attenuati dalla possibilità di riportare all indietro e in avanti (carry back o carry forward) l eccedenza di imposta estera affinché possa generare un credito. In particolare: la deduzione dell IRAP implica una riduzione della quota d imposta italiana riferibile al reddito estero che, rappresenta il limite massimo di detraibilità dell imposta estera alla riduzione dell imposta italiana, consegue una diminuzione dell imposta estera accreditabile nell esercizio e, pertanto, un aumento dell eccedenza dell imposta estera che può essere riportata in avanti o indietro per essere compensata. Pertanto, la gestione della maggiore eccedenza d imposta estera (formata a seguito della riduzione dell imposta italiana) varia a seconda che si verifichino le seguenti ipotesi: ECCEDENZA ESTERA CAPIENTE IN QUOTA IMPOSTA ITALIANA se l eccedenza estera trova capienza in uno o più esercizi antecedenti al 2012 nella quota d imposta italiana, il contribuente può utilizzare il credito a riduzione dell imposta relativa al periodo in cui l eccedenza d imposta estera trova capienza. A tal fine, invia l istanza di rimborso (art.38, DPR 602/73) evidenziando: il periodo d imposta cui si riferisce l eccedenza d imposta estera

11 Redazione Fiscale Info Fisco 068/2013 Pag. 11 / 11 ECCEDENZA ESTERA NON CAPIENTE IN QUOTA IMPOSTA ITALIANA l eventuale IRAP versata che giustifica detta maggiore eccedenza la maggiore imposta sui redditi versata, che si intende chiedere a rimborso, relativa al periodo d imposta (o ai periodi d imposta) per il quale l eccedenza estera trova capienza (totale o parziale). se l eccedenza d imposta estera non trova capienza in uno o più esercizi antecedenti al 2012, il contribuente presenta una comunicazione cartacea (secondo le modalità di cui all art. 38, DPR 602/73 e nei termini previsti per le istanze di rimborso) con la quale evidenzia la maggiore eccedenza d imposta estera maturata; questa verrà riportata nel quadro CE di Unico (sezione II C), da presentare successivamente alla presentazione della comunicazione, avendo cura di barrare la casella Casi particolari. Nota: quest ultima procedura riguarda solo i soggetti che per il periodo d imposta di maturazione della maggiore eccedenza d imposta estera non sono tenuti a presentare l istanza di rimborso, in quanto per tale periodo non determinano alcun importo rimborsabile o alcuna maggiore perdita riportabile. L agenzia precisa, infine, che la deduzione IRAP potrebbe determinare, in altri casi, una minore eccedenza d imposta nazionale; in tale ipotesi, il contribuente: rettifica, nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva, il dato relativo all eccedenza d imposta nazionale riportabile terrà conto, nel presentare istanza di rimborso, delle imposte sui redditi che è tenuto a restituire in relazione all annualità nella quale ha utilizzato tale eccedenza (qualora l eccedenza non spettante sia stata utilizzata in uno dei periodi antecedenti al 31/12/2012). Giornata di studio UNICO 2013 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VICENZA - ALFA FIERA HOTEL - Uscita Autostrada Vicenza Ovest - Giovedì 18 aprile 2013 TREVISO - PARK HOTEL VILLA FIORITA - Monastier (TV) - Venerdì 19 aprile 2013

Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate n 15 del 19 aprile 2013 circolare n 292 del 16 aprile 2013 referente BERENZI/mr Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle entrate ha fornito

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 10.06.2015 Deducibilità dell Irap riferita al costo del lavoro Ex art. 2, D.L. N. 201/2011 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 19 26.05.2014 La doppia deduzione Irap dall Ires in Unico SC2014 Come per il 2012, anche quest anno Unico 2014 deve tener conto dello sgravio

Dettagli

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013 Fisco e Tributi Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro e Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al 2012 Indice 1. Deduzione analitica dell Irap 2. Soggetti interessati 3. Spese del personale

Dettagli

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PERIODI PRECEDENTI AL 2008 COME COMPILARE LA DICHIARA- ZIONE DEI REDDITI IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF Art. 6, cc. 1-4 D.L.

Dettagli

Milano, 18 aprile 2013 CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2013

Milano, 18 aprile 2013 CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2013 Milano, 18 aprile 2013 CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2013 OGGETTO: DEDUCIBILITÁ ANALITICA DALLE IMPOSTE SUI REDDITI DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTEE CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE

Dettagli

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità

Dettagli

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi In data 17 dicembre 2012 è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per l istanza di rimborso

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 05.11.2014 Stabilità 2015: le novità in materia di Irap La nuova deduzione Irap dal 2015 e la conferma delle vecchie aliquote per il 2014.

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP E IL MOD. UNICO 2015

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP E IL MOD. UNICO 2015 INFORMATIVA N. 151 22 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP E IL MOD. UNICO 2015 Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Circolare Agenzia Entrate 3.4.2013, n. 8/E Istruzioni

Dettagli

Circolare Ministeriale n. 16/E del 14 aprile 2009 Il quadro normativo Soggetti ammessi

Circolare Ministeriale n. 16/E del 14 aprile 2009 Il quadro normativo Soggetti ammessi La parziale deducibilità dell IRAP dalle imposte sul reddito (IRES/IRPEF) è riconosciuta, a decorrere dal periodo d`imposta 2008, in misura forfetariamente pari al 10% dell IRAP versata, a condizione che

Dettagli

Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia.

Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia. Dr. Prof. Franco Vernassa Ordine di Torino e Università di Torino Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia. 1 Novità IRAP del 2011 e 2012 Le novità che hanno interessato l IRAP: Art. 23,

Dettagli

DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DETERMINAZIONE QUOTA IRAP DEDUCIBILE DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DEDUZIONE INTEGRALE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO AL NETTO DELLE

Dettagli

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI INDICE 1. PREMESSA 2. IL RIMBORSO IRPEF/IRES 2.1 I soggetti interessati 2.2

Dettagli

LE PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 8/E/2013 SULLA DEDUZIONE IRAP PER LA COMPONENTE COSTO DEL LAVORO a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

LE PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 8/E/2013 SULLA DEDUZIONE IRAP PER LA COMPONENTE COSTO DEL LAVORO a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi LE PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 8/E/2013 SULLA DEDUZIONE IRAP PER LA COMPONENTE COSTO DEL LAVORO a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi Con la circolare 8/E dello scorso 3 aprile, l Agenzia

Dettagli

CIRCOLARE n. 1/2013. Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012

CIRCOLARE n. 1/2013. Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012 CIRCOLARE n. 1/2013 Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012 Con la presente circolare informativa si ritiene opportuno affrontare il tema

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite

Dettagli

L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO RAG. GUIDO BERARDO TORINO, 7 FEBBRAIO 2013 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI VARESE VIA LUIGI SACCO N. 14 TEL FAX

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI VARESE VIA LUIGI SACCO N. 14 TEL FAX STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI 21100 VARESE VIA LUIGI SACCO N. 14 TEL 0332-288494-288522 - FAX 0332-234241 segreteria2@studiocastelli.com Varese, 8 giugno 2009 OGGETTO: Rimborso IRAP anni precedenti

Dettagli

MODELLO UNICO 2013: LA DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE

MODELLO UNICO 2013: LA DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE MODELLO UNICO 2013: LA DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la deducibilità

Dettagli

Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap

Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico

Dettagli

Focus di pratica professionale di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino

Focus di pratica professionale di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Focus di pratica professionale di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Irap sul costo del lavoro: precisazioni sulla deduzione a regime e chiarimenti (tardivi) per le istanze di rimborso Premessa Con

Dettagli

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO 5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti di cui all articolo 54 determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività

Dettagli

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento di Maria Benedetto Il contributo di solidarietà è un imposta straordinaria introdotta con quella che è stata definita

Dettagli

MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE

MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE Le Guide Ancl MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,

Dettagli

Studio Denti & Associati Via Aspromonte 55 Nuoro

Studio Denti & Associati Via Aspromonte 55 Nuoro Egr. Clienti Loro sedi Nuoro, 07 novembre 2016 OGGETTO: Acconti d imposta 2016. Entro il prossimo mercoledì 30 novembre 2016 andrà versata la seconda rata d acconto relativa alle imposte sui redditi ed

Dettagli

IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015

IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015 IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015 Dott. Paolo Meneguzzo Confindustria Vicenza, Area Fiscale Schio, 11 febbraio

Dettagli

Studio Colella Associato

Studio Colella Associato Dott. Luigi Dottore Commercialista Dott.ssa Alessandra Lecchi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Dottore Commercialista Dott. Gaetano Scordo Dottore Commercialista CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Dettagli

GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E LA RIDUZIONE DELL ACCONTO IRPEF 2009

GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E LA RIDUZIONE DELL ACCONTO IRPEF 2009 Circolare N. 81 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 17 novembre 2009 GLI ACCONTI DI NOVEMBRE E LA RIDUZIONE DELL ACCONTO IRPEF 2009 Con il mese di novembre torna l obbligo di versamento della

Dettagli

ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la deducibilità dal reddito

Dettagli

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati.

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. Nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha chiarito come, in presenza di una mancata contabilizzazione

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato

Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato Ai Gentili Clienti Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato 1 La Manovra Monti ha modificato le modalità applicative

Dettagli

Roma, 3 aprile 2013 CIRCOLARE N. 8/E

Roma, 3 aprile 2013 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Roma, 3 aprile 2013 CIRCOLARE N. 8/E OGGETTO: Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell imposta regionale

Dettagli

Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011);

Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011); Prot. n. F08/RNS dell 11/01/2013 1 1. Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011); 2. Art. 4, comma 12, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (per rimborso

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 289 17.10.2014 Canoni di locazione non percepiti Il credito d imposta per gli immobili ad uso abitativo. Categoria: Contribuenti Sottocategoria:

Dettagli

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014: INFORMATIVA N. 142 14 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IMU 2014 Art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, comma 508, Legge n. 190/2014 Art. 1, comma 9-quater, DL n. 4/2015 Circolare Agenzia Entrate

Dettagli

IRAP 2016 : FOCUS SU ALCUNE DEDUZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2015

IRAP 2016 : FOCUS SU ALCUNE DEDUZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2015 IRAP 2016 : FOCUS SU ALCUNE DEDUZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2015 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Le deduzioni del costo del personale vanno indicate in dichiarazione

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMATIVA N. 092 05 APRILE 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL

Dettagli

Novità e criticità nella determinazione dell Irap: Soggetti IRES e IRPEF

Novità e criticità nella determinazione dell Irap: Soggetti IRES e IRPEF S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Novità e criticità nella determinazione dell Irap: Soggetti IRES e IRPEF Dott. Davide Campolunghi 14 maggio 2014 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/B Milano

Dettagli

MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO (articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011) ISTRUZIONI

Dettagli

ISTANZA DI RIMBORSO PER IRAP NON DEDOTTA: ANALISI E ISTANZA a cura di Giancarlo Modolo Dottore Commercialista in Milano

ISTANZA DI RIMBORSO PER IRAP NON DEDOTTA: ANALISI E ISTANZA a cura di Giancarlo Modolo Dottore Commercialista in Milano ISTANZA DI RIMBORSO PER IRAP NON DEDOTTA: ANALISI E ISTANZA a cura di Giancarlo Modolo Dottore Commercialista in Milano Generalità Con l art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, era stata riconosciuta,

Dettagli

1. Modello Modello Unico ENC 3. IRAP. 1. Modello 770

1. Modello Modello Unico ENC 3. IRAP. 1. Modello 770 N. 4 Marzo 2016 In questo numero: 1. Modello 770 2. Modello Unico ENC 3. IRAP 1. Modello 770 Il modello 770 è un documento dichiarativo che riguarda i sostituti d imposta e cioè quelle entità che per legge

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente

Dettagli

Anno 2013 N.RF145. La Nuova Redazione Fiscale CONTRIBUENTI MINIMI - I DUBBI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Anno 2013 N.RF145. La Nuova Redazione Fiscale CONTRIBUENTI MINIMI - I DUBBI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Anno 2013 N.RF145 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO CONTRIBUENTI MINIMI E UNICO PF 2013 CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI ART. 1 C. DA 96 A 177 L. 244/2007; ART.

Dettagli

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI La determinazione del fondo imposte Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI Novità dei bilanci 2007 fra redazione e controllo RIDUZIONE DELL IRES E DELL IRAP La Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n. 244) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N. 66/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 66/E QUESITO RISOLUZIONE N. 66/E Roma, 6 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Adempimenti dichiarativi in caso di liquidazione di società

Dettagli

MONOGRAFIA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

MONOGRAFIA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR MONOGRAFIA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR Indice Introduzione Soggetti obbligati Calcolo della rivalutazione del TFR Imposta sostitutiva Acconto Saldo Termini di versamento Modalità di

Dettagli

Anno 2014 N. RF173. La Nuova Redazione Fiscale ACCONTI IRPEF E IRES 2014 OBBLIGHI DI RIDETERMINAZIONE

Anno 2014 N. RF173. La Nuova Redazione Fiscale ACCONTI IRPEF E IRES 2014 OBBLIGHI DI RIDETERMINAZIONE Anno 2014 N. RF173 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO ACCONTI IRPEF E IRES 2014 OBBLIGHI DI RIDETERMINAZIONE RIFERIMENTI L. 147/2013; Art. 34, L.183/2011;

Dettagli

Il rimborso di Ires/Irpef per l intervenuta deducibilità dell Irap dovuta sul costo del lavoro Procedure

Il rimborso di Ires/Irpef per l intervenuta deducibilità dell Irap dovuta sul costo del lavoro Procedure ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 9 15 GENNAIO 2013 Il rimborso di Ires/Irpef per l intervenuta deducibilità dell Irap dovuta

Dettagli

MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR Indice Introduzione Soggetti obbligati Calcolo della rivalutazione del TFR Imposta sostitutiva Acconto Saldo Termini di versamento Modalità

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite NOTA OPERATIVA N. 4/2012 OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite - Definizione Al fine di procedere all esame delle imposte anticipate e differite da un punto di vista contabile

Dettagli

Comunicazione dei contributi di previdenza complementare versati nel 2014 ma non dedotti

Comunicazione dei contributi di previdenza complementare versati nel 2014 ma non dedotti CIRCOLARE A.F. N.176 del 17 Dicembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Comunicazione dei contributi di previdenza complementare versati nel 2014 ma non dedotti Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

IRAP. Determinazione Base imponibile Deduzioni IRAP Aliquota ordinaria/maggiorata IRAP DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

IRAP. Determinazione Base imponibile Deduzioni IRAP Aliquota ordinaria/maggiorata IRAP DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE Determinazione Base imponibile Deduzioni Aliquota ordinaria/maggiorata I Confidi determinano la base imponibile sulla base dell art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/1997 «Per gli enti privati non commerciali di

Dettagli

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta Indice Capitolo 1- La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti IRES: il principio di derivazione dal bilancio pag.9 Società di capitali Principio di inerenza Base imponibile Voci di corrispondenza

Dettagli

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito: (fonte Agenzia Entrate) Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell acconto

Dettagli

La Manovra di Ferragosto ed il contributo di solidarietà per i redditi superiori a

La Manovra di Ferragosto ed il contributo di solidarietà per i redditi superiori a Numero 230/2011 Pagina 1 di 6 La Manovra di Ferragosto ed il contributo di per i redditi superiori a 300.000 Numero : 230/2011 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : NOVITÀ CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ART.

Dettagli

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il relativi all anno 2007;

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il relativi all anno 2007; PROSPETTO ST - ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il 12.01.2008 relativi all anno 2007; - versamenti effettuati entro marzo 2008 relativi alle operazioni di conguaglio di fine anno

Dettagli

IMPOSTE DIRETTE IRPEF IRES IRAP Cedolare secca Acconti 2016

IMPOSTE DIRETTE IRPEF IRES IRAP Cedolare secca Acconti 2016 IMPOSTE DIRETTE IRPEF IRES IRAP Cedolare secca Acconti 2016 PERSONE FISICHE E SOCIETA DI PERSONE Misura del versamento L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 354 02.12.2014 Società di persone: nuove modalità di presentazione e versamento delle imposte In caso di operazioni straordinarie, cambiano le

Dettagli

Cesare Tomassetti, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Civitanova Marche

Cesare Tomassetti, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Civitanova Marche Rimborsi IRAP: ecco la check list dei controlli da eseguire prima (e post) invio Calcoli complessi e molte insidie, dalla superdeduzione IRAP alla reviviscenza di perdite già utilizzate, fino alle eccedenze

Dettagli

Circolare N.12 del 22 Gennaio La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi. Le istanze di rimborso

Circolare N.12 del 22 Gennaio La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi. Le istanze di rimborso Circolare N.12 del 22 Gennaio 2013 La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi. Le istanze di rimborso La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi: le istanze di rimborso Gentile cliente con

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 450

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 450 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 450 11 novembre 2016 167/ER/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare secca - Acconti 2016 RN61 Mod. Unico2016PF Inferiore o uguale a 51,65 Superiore a 51,65

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 59/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle indennità assistenziali erogate dall INAIL ai coadiuvanti

Dettagli

Le novità del modello Unico ENC

Le novità del modello Unico ENC Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli

Dettagli

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC Deduzione ACE Autore: Dott. P. Pirone Nel modello UNICO SC Il c.d. decreto salva Italia ha istituito l ACE, consistente nel riconoscimento di un beneficio fiscale a favore di quelle imprese che decidono

Dettagli

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 INFORMATIVA N. 163 03 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 Art. 1, DL n. 201/2011 DM 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 23.5.2014, n. 12/E Istruzioni mod. UNICO

Dettagli

B R B G D E 4 7 M 1 4 M K. 21 VENETO Dichiarazione BRBGDE47M14M048K BARBON EGIDIO VILLORBA TV M048 VIA GUIZZE N TIPO DI DICHIARAZIONE

B R B G D E 4 7 M 1 4 M K. 21 VENETO Dichiarazione BRBGDE47M14M048K BARBON EGIDIO VILLORBA TV M048 VIA GUIZZE N TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE FISCALE B R B G D E M M 0 K TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA VENETO Dichiarazione

Dettagli

Roma, 14/02/2014 INDICE

Roma, 14/02/2014 INDICE Roma, 14/02/2014 Società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria - Determinazione dell IRAP relativa al triennio 2014-2016 in base al bilancio - Opzione entro il 3.3.2014 INDICE

Dettagli

Chi può richiedere il rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata. IAF & Partners srl

Chi può richiedere il rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata. IAF & Partners srl L art. 2 co. 1 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione dell'irap dalle imposte sui redditi (introdotta dall'art. 6 del DL 185/2008)

Dettagli

Lettera per il Cliente 4 novembre 2016 RICALCOLO ACCONTI D IMPOSTA 2016

Lettera per il Cliente 4 novembre 2016 RICALCOLO ACCONTI D IMPOSTA 2016 Lettera per il Cliente 4 novembre 2016 RICALCOLO ACCONTI D IMPOSTA 2016 [Carta intestata dello Studio] Spett.le [Fare clic qui e digitare] [Fare clic qui e digitare la sede] [Fare clic qui e digitare luogo

Dettagli

ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER RICONOSCIMENTO DELLA DEDUCIBILITA IRAP AFFERENTE AL COSTO DEL LAVORO

ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER RICONOSCIMENTO DELLA DEDUCIBILITA IRAP AFFERENTE AL COSTO DEL LAVORO ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER RICONOSCIMENTO DELLA DEDUCIBILITA IRAP AFFERENTE AL COSTO DEL LAVORO a cura di Maria Chiara Ronzani Funzionario Ufficio Fiscale APINDUSTRA VICENZA 24/01/2013 - Sala Convegni

Dettagli

Circolare N.158 del 24 novembre Ridotto l acconto Irpef di novembre. Il versamento di mercoledì prossimo scende dal 99% all'82%

Circolare N.158 del 24 novembre Ridotto l acconto Irpef di novembre. Il versamento di mercoledì prossimo scende dal 99% all'82% Circolare N.158 del 24 novembre 2011 Ridotto l acconto Irpef di novembre. Il versamento di mercoledì prossimo scende dal 99% all'82% Ridotto l acconto Irpef di novembre: il versamento di mercoledì prossimo

Dettagli

Contenuto in sintesi

Contenuto in sintesi DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 105 09.11.2012-105/GD/om TITOLO: Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare Secca Acconti. Contenuto in sintesi Con la presente comunicazione si illustrano

Dettagli

Anno 2013 N.RF027. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2013 N.RF027. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2013 N.RF027 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO NOVITÀ PER IL MODELLO IRAP 2013 RIFERIMENTI PROVV. ENTRATE N. 13138 DEL 01/02/2013 CIRCOLARE DEL 08/02/2013

Dettagli

F.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

F.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio F.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio 2 DICEMBRE 2013 - IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - IRES - IRAP - CEDOLARE SECCA - ACCONTI Si ricorda la scadenza del 2 dicembre

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

IRAP - DEDUZIONI IRAP SUL COSTO DEL LAVORO - DICHIARAZIONE E RIMBORSI - DEDUZIONE ANALITICA DELL'IRAP - ISTANZA DI RIMBORSO

IRAP - DEDUZIONI IRAP SUL COSTO DEL LAVORO - DICHIARAZIONE E RIMBORSI - DEDUZIONE ANALITICA DELL'IRAP - ISTANZA DI RIMBORSO www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Circolare 3 aprile 2013, n.8/e Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle

Dettagli

ACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI)

ACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Avv. MAURIZIO VILLANI PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA CAVOUR, 56 TEL. 0832 247510 73100 LECCE LECCE, 10/11/2004 ACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI) Il 30 novembre p.v. scade

Dettagli

UBI Previdenza DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Gruppo Aviva. Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato. Aviva Vita S.p.A.

UBI Previdenza DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. Gruppo Aviva. Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato. Aviva Vita S.p.A. fondo pensione aperto UBI Previdenza Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. e gestito da AVIVA VITA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2015

CERTIFICAZIONE UNICA2015 CERTIFICAZIONE UNICA0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA fiscale Telefono, fax CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n., RELATIVA

Dettagli

Rimborsi per versamenti in eccedenza

Rimborsi per versamenti in eccedenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 58 20.02.2015 Rimborsi per versamenti in eccedenza Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere

Dettagli

Prot.n Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell anno 2012 Versamento acconto entro il 17 dicembre 2012.

Prot.n Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell anno 2012 Versamento acconto entro il 17 dicembre 2012. Prot.n. 1458 CIRC.n. 305 del 05.12.2012 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell anno 2012 Versamento acconto entro il 17 dicembre 2012. Come noto, le

Dettagli

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI Dott. M A U R O R O V I D A 16128 GENOVA - Via Corsica 2/18 Dott. F R A N C E S C A R A P E T T I Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Dott. L U C A

Dettagli

PARZIALE DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CIRCOLARE DELL AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE

PARZIALE DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CIRCOLARE DELL AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE PARZIALE DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CIRCOLARE DELL AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE 2009. Con la Circolare n. 16/E del 14 aprile u.s. l Agenzia delle Entrate

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel

Dettagli

Deducibilità IMU e TASI

Deducibilità IMU e TASI Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 140 04.05.2015 Deducibilità IMU e TASI Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di

Dettagli

L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale trova specifiche limitazioni in base all ammontare dello stesso.

L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale trova specifiche limitazioni in base all ammontare dello stesso. L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014 RIFERIMENTI - Art. 10, DL n. 78/2009 - Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n. 1/E; 12.3.2010, n. 12/E; 3.6.2010, n. 29/E e 19.9.2014,

Dettagli

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE Circolare n. 11 del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa...2 2 Esclusione della tassazione

Dettagli

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo 1 oggetto della lezione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione

Dettagli

Circolare N.176 del 13 Dicembre Rivalutazione TFR. Appuntamento al per il versamento dell acconto

Circolare N.176 del 13 Dicembre Rivalutazione TFR. Appuntamento al per il versamento dell acconto Circolare N.176 del 13 Dicembre 2012 Rivalutazione TFR. Appuntamento al 17.12.2012 per il versamento dell acconto Rivalutazione TFR: appuntamento al 17.12.2012 per il versamento dell acconto Gentile cliente,

Dettagli

I chiarimenti degli esperti

I chiarimenti degli esperti Gianluca Cristofori (Dottore Commercialista) I chiarimenti degli esperti 1 Errata imputazione economico -temporale di componenti negativi di reddito Nell eventualità in cui a causa di errori materiali

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 249 26.09.2013 Unico 2012: integrativa entro il 30.09 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Il termine del 30.09.2013 incide anche

Dettagli

Dichiarazioni Fiscali/730 INTEGRAZIONE I ACCONTO. Nota operativa 25 OTTOBRE 2012 PREMESSA NORMATIVA

Dichiarazioni Fiscali/730 INTEGRAZIONE I ACCONTO. Nota operativa 25 OTTOBRE 2012 PREMESSA NORMATIVA Nota operativa Dichiarazioni Fiscali/730 25 OTTOBRE 2012 INTEGRAZIONE I ACCONTO PREMESSA NORMATIVA Nell ambito delle diverse disposizioni normative di carattere retroattivo che incidono sulla determinazione

Dettagli