Il quadro F è destinato all indicazione di acconti, eccedenze da precedenti dichiarazioni, alcune ritenute alla fonte, come quelle operate dagli

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1 Il quadro F è destinato all indicazione di acconti, eccedenze da precedenti dichiarazioni, alcune ritenute alla fonte, come quelle operate dagli intermediari immobiliari sui canoni di locazione breve indicati in F8) e all effettuazione di opzioni (riduzione o eliminazione degli acconti, rateizzazione dei versamenti). 1

2 SEZ. I F1 acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca versati per il 2017 SEZ.II F2 ritenute per IRPEF e addizionali diverse da quelle indicate nei quadri C e D SEZ. III-A F3 eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione SEZ. III-B F4 eccedenze da dichiarazioni integrative a favore ultrannuali SEZ.IV F5 Imposte sospese per eventi eccezionali SEZ.V SEZ.VI SEZ.VII SEZ.VIII SEZ.VIII ALTRI DATI F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 -opzione per non versare acconti per il acconti 2018 da trattenersi in misura inferiore rispetto a quella calcolata -numero di rate in cui versare le imposte risultanti dalla dichiarazione Soglie di esenzione deliberate ai fini dell addizionale comunale 2017 e/o 2018 Locazioni brevi: ritenute operate da intermediari immobiliari sui canoni riversati a proprietari (quadro B) e sublocatari/comodatari (D4, cod. 10) Importi rimborsati dal sostituto d imposta Crediti utilizzati con F24 per il pagamento dell IMU (*) sezione da compilare solo nel 730 integrativo ) F11: detrazioni rimborsate dal sostituto per incapienza in sede di conguaglio (per famiglie numerose e canoni di locazione) F12: restituzione di bonus indebitamente percepiti in passato F13: pignoramento presso terzi F1 - ACCONTI RELATIVI AL 2017 CHE COS Ė L ACCONTO I contribuenti hanno l obbligo di versare, nel corso di ogni periodo d imposta, un acconto sulle imposte dovute sui redditi in via di maturazione, per avvicinare il momento della percezione del reddito a quello del pagamento dell imposta. I dipendenti e i pensionati pagano già l IRPEF mese per mese con aliquote progressive: ogni mensilità è trattata come una frazione dell ipotetico reddito annuale; se il conguaglio è corretto, nessuna imposta è più dovuta. I titolari di più trattamenti pensionistici subiscono un conguaglio globale tramite il Casellario delle pensioni. I lavoratori autonomi scontano una ritenuta alla fonte del 20%. Sui redditi fondiari e su molti redditi diversi (ovunque non sia un sostituto d imposta a erogarli), invece, non è prevista né tecnicamente possibile alcuna ritenuta d acconto in corso d anno. Così è per la cedolare secca : senza la previsione dell acconto, il prelievo tarderebbe di oltre un anno rispetto alla percezione dei primi canoni. L OBBLIGO DI ACCONTO: scatta se l imposta dovuta è pari o superiore a 52 euro, ed è - in linea generale- pari: - IRPEF: al 100% del rigo Differenza (imposta dovuta in sede di dichiarazione per il periodo d imposta precedente = rigo 60 del 730/3) - cedolare secca: al 95% dell imposta dovuta per il Se l acconto dovuto non supera 257 euro, si versa in unica soluzione nel mese di novembre. Se l acconto dovuto è pari o superiore a 258 euro, si versa in due rate: il 40% in sede di dichiarazione per il periodo d imposta precedente; il restante 60% a novembre. 2 L acconto viene trattato nel mod.730 sotto due profili: -acconto versato nel corso del 2017 per il 2017: va indicato per scomputarlo dall imposta dovuta per il 2017; -acconto eventualmente dovuto per il 2018: viene calcolato dalla procedura in base ai risultati contabili di questa dichiarazione (righi 60 e 81 del 730/3). Il contribuente può calcolarne e indicarne una diversa e inferiore misura (F6).

3 LA COMPILAZIONE DEL RIGO F1 Se il contribuente ha presentato lo scorso anno il mod. 730 con sostituto, indicare: Colonna 1: l acconto IRPEF indicato al punto 121 della CU 2018 (prima rata) Colonna 2: l acconto IRPEF indicato al punto 122 della CU 2018 (seconda o unica rata) Nelle stesse colonne vanno indicate le somme direttamente pagate tramite F24 (sezione Erariocodici 4033 e 4034 anno di riferimento: 2017) dai contribuenti che hanno presentato Unico 2017 o che hanno effettuato versamenti di acconto integrativi. NB: in caso di versamenti effettuati tramite F24 tra il 17 giugno e il 18* luglio 2017, occorre scomputare la maggiorazione dello 0,40% dall importo versato. (*il 16 luglio cadeva di sabato) Colonna 3: l acconto di addizionale comunale -trattenuto con mod.730/2017 (punto 124 CU; punto 78 del 730/3) -versato con F24 (sezione IMU e altri tributi locali, codice 3843, anno 2017) dai contribuenti che hanno presentato Unico 2017 o hanno effettuato versamenti di acconto integrativi. Colonna 5: prima rata di acconto cedolare secca 2017 (punto 126 CU; se il versamento è stato eseguito autonomamente: F24, codice tributo 1840, anno 2017); Colonna 6: seconda o unica rata di acconto cedolare secca (punto 127 CU; se il versamento è stato eseguito autonomamente: F24, cod. tributo 1841, anno 2017). 730/2017 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO Gli importi vanno rilevati dal 730/2017, verificando che le somme indicate dal Caf come Da versare mod.f24 siano state effettivamente versate (tra parentesi, punti per il coniuge dichiarante) (*) coniuge con domicilio diverso dal dichiarante Tributo in acconto Liquidazione delle imposte 730/3 Irpef I rata 94 (114) 234 Irpef II o unica rata 95 (115) se versati con F24 Add. Comunale (117) 236 (243*) Cedolare secca I 100 (120) 239 Cedolare II o unica 101 (121) 245 GLI ACCONTI DEL CONIUGE DICHIARANTE I coniugi che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello - il rigo F1, indicando l importo degli acconti versati con riferimento alle proprie imposte della precedente dichiarazione. Se anche il precedente 730 era congiunto, la CU 2018 rilasciata dal sostituto che ha operato i conguagli da assistenza fiscale espone: - gli acconti del dichiarante ai punti da 121 a 127, al netto di eventuali maggiorazioni per rateazione; - quelli del coniuge nei punti da 321 a 327.L esposizione autonoma dei dati li rende importabili direttamente dalla procedura (rigo F1; F5 per gli acconti sospesi) L IMPORTAZIONE DEGLI ACCONTI DALLA CU F1 col.1 F1 col.2 F1 col.3 F1 col.5 F1 col.6 3

4 F2 ALTRE RITENUTE SUBITE Al rigo F2 vanno le ritenute alla fonte diverse da quelle indicate nei singoli quadri: Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subìta: il codice 1 - operate su trattamenti assistenziali erogati dall Inail; il codice 2 - sui contributi erogati dall Unire agli allevatori come incentivi all allevamento e altro. Colonne 2,3 e 4: ritenute d acconto Irpef, addizionale regionale e comunale diverse da quelle indicate nei quadri C e D della dichiarazione SPORTIVI DILETTANTI (D4, cod.7-causale CU: N): Colonna 5: addizionale regionale trattenuta: somma dei punti 12 e 13- CU lavoro autonomo Colonna 6: addizionale comunale trattenuta somma dei punti 15 e 16- CU lavoro autonomo LSU (con regime agevolato in sede di ritenuta alla fonte): Colonna 7: ritenute Irpef su compensi corrisposti per lavori socialmente utili: punto 498 CU Colonna 8: addizionale regionale trattenuta : punto 499 CU NB: la procedura riporterà le ritenute sui compensi per LSU ai righi 59 e 73 del 730/3 solo se il reddito da LSU concorrerà alla formazione del reddito complessivo. F3/F4 ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI redditi 2016 ante 2016 LA FORMAZIONE DELLE ECCEDENZE Se Unico/Redditi termina a credito, si può scegliere se chiedere il rimborso oppure indicare il credito in tutto o in parte come eccedenza, un fondo da utilizzare per compensare imposte che saranno dovute in seguito. Se il 730 termina a credito, il rimborso viene effettuato dal sostituto o dall Agenzia. Tuttavia, in casi rari, anche dal 730 può nascere un eccedenza, se il rapporto col sostituto si interrompe prima del conguaglio oppure se il sostituto non effettua il rimborso per difficoltà economiche o logistiche: indicherà nella CU l importo del credito non rimborsato. Inoltre, se l anno scorso si è chiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato in tutto o in parte, si può ora indicare come eccedenza la parte di credito non utilizzato. Se nel 2017, dopo la presentazione della dichiarazione per i redditi del 2017 e scaduti i termini per presentare un mod. Unico correttivo nei termini (30 settembre 2017) il contribuente ha prodotto una dichiarazione integrativa a favore per il 2016 entro il termine previsto per la presentazione del mod. Redditi 2017 (fino al 30/9/2017),il credito risultante dall integrativa e non chiesto a rimborso deve essere indicato al rigo F3. Se nel 2017 il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa a favore ultrannuale, cioè per annualità anteriori al 2016 (non prescritte: 2012, 2013, 2014 e 2015; l integrazione si può presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da rettificare), l importo a credito, se non chiesto a rimborso, può essere utilizzato a compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa : se è stata presentata nel 2017, si utilizza ora, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stata presentata l integrativa (2017) per compensare imposte dovute in base al 730/2018. Questi importi 4 vanno ora esposti al rigo F4.

5 La compilazione del rigo F3 Indicare le eccedenze (IRPEF, addizionali, cedolare secca) risultanti: da REDDITI 2017 per i redditi 2016 (compreso Redditi correttivo nei termini e integrativo a favore per il 2016, presentato oltre il 30/9/2017 ma entro il termine per la presentazione del Modello REDDITI 2018): - colonne 4 rigo RX1 per l IRPEF; RX2 per l addizionale regionale (indicando al rigo F3 col.7l codice della Regione di domicilio fiscale al 1 /1/2017); RX3 per la comunale (a rigo F3, col.10, del comune di domicilio fiscale al 1 gennaio 2017); RX15, colonna 4 per la per la cedolare secca. - se l eccedenza è già stata utilizzata in tutto o in parte per effettuare compensazioni, gli importi di credito già utilizzati vanno indicati nelle colonne di cui già compensata in F24 - se in Redditi 2017 non è stato indicato alcun importo né a riporto né a credito, la scelta si intende fatta per il riporto. dalla CU 2018, in presenza di un mod.730/2017 non conguagliato dal sostituto d imposta: punto 64 (IRPEF), punti 74 e 84 (add. regionale e comunale, indicando i codici della regione di domicilio fiscale al 1 /1/2017 e del comune di domicilio fiscale al 1 /1/2017), 94 (cedolare secca) Se nel 2017 è stato presentato il modello 730 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: - richiesta di utilizzo del credito da 730 per compensare con F24 imposte non comprese nel 730, - presentazione di un 730 senza sostituto, e presenza di un credito non superiore a 12 euro, e questi crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, occorre riportare dal 730/3 2017: F3, colonna 1 (eccedenza Irpef): la somma degli importi di col. 4 e 5 del rigo 191 (211 per il coniuge); a col.2, l eventuale credito utilizzato in compensazione con F24; F3, colonna 5 (eccedenza cedolare secca): la somma degli importi di col.4 e 5 del rigo 194 (214 per il coniuge); a col.6, l eventuale credito utilizzato in compensazione con F24; F3, colonna 8 (eccedenza add.regionale): la somma degli importi di col. 4 e 5 del rigo 192 (212 per il coniuge); a col.9, l eventuale credito utilizzato in compensazione con F24; F3, colonna 11 (eccedenza add.comunale): la somma degli importi di col. 4 e 5 del rigo 193 (213 per il coniuge); a col.12, l eventuale credito utilizzato in compensazione con F24 F3, colonna 13 : eccedenze di premi di risultato dalla precedente dichiarazione; a col. 14, l eventuale credito già utilizzato in compensazione con F24 dalla comunicazione di rettifica del credito indicato nella precedente dichiarazione mod.redditi 2017 per i redditi 2016 ricevuta dall Agenzia delle Entrate. Se il credito riconosciuto dall Agenzia in sede di liquidazione è maggiore del dichiarato in RX, indicare come eccedenza quella riconosciuta; se il credito riconosciuto è inferiore a quello dichiarato in RX, riportare l importo inferiore; se il contribuente ha versato la differenza tra il credito dichiarato e quello riconosciuto tramite F24, indicare come eccedenza quella originariamente dichiarata in RX. da dichiarazioni per periodi d imposta anteriori al 2016, se il contribuente, dopo aver presentato una dichiarazione che esponeva un eccedenza, è stato esonerato per uno o più anni dalla presentazione della dichiarazione e non ha presentato istanza di rimborso. La compilazione del rigo F4: eccedenze da integrative ultrannuali L eccedenza a credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore per annualità anteriori al 2016, presentata nel 2017, va esposta al rigo F4, sempre che nell integrativa il contribuente non abbia chiesto il rimborso del credito da essa risultante. In caso di presentazione di dichiarazioni integrative a credito per più anni (ad es: per il 2013 e il 2014), il rigo si moltiplica e verranno stampati più modelli. Col. 1: anno (2012, 2013, 2014, 2015) per cui è stata presentata l integrativa a favore Col. 2: eccedenza di Irpef per il periodo d imposta di col. 1 Col. 3: eccedenza di imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria Col. 4: eccedenza a credito di cedolare secca Col. 5 e 6: codice regione di domicilio fiscale al 1 /1 dell anno di col.1; credito di addizionale regionale Col. 7 e 8: codice comune di domicilio fiscale al 1 /1 dell anno di colonna 1 e credito di addizionale comunale Col. 9: credito di imposta sostitutiva sui premi di produttività. 5

6 F5 RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI Al rigo F5 vanno indicati: colonna 1: codice che individua la situazione che ha ammesso al beneficio colonna 2: ritenute (punto 30 CU) e acconti IRPEF sospesi (punto 131 CU, 331 per il coniuge), per i contribuenti che l anno scorso hanno presentato il mod.730 colonna 3: addizionale regionale sospesa (punto 31 CU) colonna 4: addizionale comunale sospesa (punti 33, 34 CU; 332 per l acconto sospeso del coniuge) colonna 5: imposta sostitutiva sui premi di risultato sospesa colonna 6: cedolare secca sospesa (punto 133 CU, 333 per il coniuge) NB: questi importi sono già stati ricompresi nelle somme indicate nei diversi quadri della dichiarazione e non hanno rilevanza alcuna nei conteggi. CODICI EVENTI ECCEZIONALI 1 - vittime di richieste estorsive (sospensione per tre anni dalla data dell evento estorsivo); 2 - per i contribuenti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (sospensione prorogata al 30/12/2017 per i contribuenti persone fisiche); 3 - residenti alla data del 12 febbraio 2011, nei comuni di Lampedusa e Linosa interessati all emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal nord Africa (sospensione fino al 15/12/2017) 4 - per i contribuenti residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell allegato 2 del DL 17/10/2016 n.189; sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26/10/2016 e il 30/12/2017 (per non titolari di redditi d impresa e lavoro autonomo); 5 - residenti al 18 gennaio 2017 nei comuni colpiti dal sisma (elenco in allegato 2-bis DL 189/2017) 6 - residenti alla data del 9/9/2017 nelle zone colpite da eccezionali eventi metereologici (Livorno) 7 - residenti alla data del 21/8/2017 nei comuni dell isola d Ischia colpiti da eventi sismici 8 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. NB: a questi contribuenti che voglio usufruire dell assistenza fiscale non si applicano eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni. La legge di StabIlità 2016 prevede che la ripresa dei versamenti avvenga senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori relativi al periodo della sospensione F6 ACCONTI 2018 E RATEAZIONE DEL SALDO 2017 RICALCOLO PREVISIONALE DELL ACCONTO IRPEF 2018 L'importo dell'acconto Irpef, se dovuto, sarà calcolato in modo automatico dalla procedura. Se il contribuente ha una Differenza (rigo 60) pari o superiore a euro 52, ma ritiene che non sarà tenuto a versare acconti Irpef per il 2018, deve barrare la casella di colona 1 del rigo F6. Se il contribuente pensa che sarà tenuto all acconto, ma lo dovrà in una misura minore di quella calcolata dalla procedura, deve indicare a colonna 2 del rigo F6 l importo del minor acconto IRPEF che intende versare. Ad esempio: se si è certi che il contribuente avrà al rigo Differenza del modello 730 del prossimo anno un imposta dovuta di euro, a fronte di un rigo 60 di quest anno nettamente superiore, è possibile indicare a colonna 2 del rigo F6 (1.000 X 100%= = minor acconto dovuto). A) se rigo Differenza è pari o superiore a 52 euro, la procedura ne calcola il 100%; B) se il valore indicato dal contribuente nel rigo F6, col.2, è inferiore all acconto calcolato in automatico, la procedura tiene conto di questo minor importo come acconto che il contribuente intende versare; C) poiché l acconto che il contribuente intende versare non è inferiore a euro 258, la procedura lo ripartirà in due rate, pari rispettivamente al 40 e al 60%. 6

7 RICALCOLO PREVISIONALE DELL ACCONTO DI ADDIZIONALE COMUNALE 2018 Se si ritiene che il contribuente non sarà tenuto a versare acconto di addizionale comunale per il 2018, occorre barrare la casella di colonna 3 del rigo F6; Se si ritiene che sarà dovuto un minore acconto dell addizionale comunale per il 2018 rispetto a quello calcolato in modo automatico dalla procedura, occorre indicare a colonna 4 la minore somma che si intende versare. RICALCOLO PREVISIONALE DELL ACCONTO DI CEDOLARE SECCA 2018 Colonna 5: barrare la casella se si ritiene che il contribuente non sarà tenuto al versamento di acconto di cedolare secca per il 2018; Colonna 6: indicare il minor importo di acconto di cedolare secca che si ritiene dovuto per il L ACCONTO DI CEDOLARE SECCA La cedolare secca è dovuta per anno solare, entro i termini annualmente previsti per i versamenti dell Irpef a saldo e in acconto, e va calcolata sul reddito imponibile dell anno cui si riferisce il versamento. L acconto è stato fissato nella misura dell 85% per il 2011 (importo poi ridotto di fatto al 68%) e del 95% dal 2012 in poi. La misura non ha subito variazioni per il E dovuto se al rigo 81 del 730/3 ( Cedolare secca dovuta ) c è un importo pari o superiore a 52 euro. Deve essere versato in unica soluzione o in due rate, come previsto per l acconto Irpef: - a novembre in unica soluzione, se l acconto dovuto non supera 257 euro; - in due rate (40% in sede di dichiarazione per il periodo d imposta precedente e il restante 60% a novembre) se l acconto dovuto è pari o superiore a 258 euro. Gli importi calcolati in automatico dalla procedura verranno annullati o ridotti in base alle indicazioni eventualmente fornite dal contribuente al rigo F6, colonne 5 e 6. Gli importi della prima e seconda rata di acconto verranno riportati rispettivamente nei righi 100 (prima rata) e 101 (seconda o unica rata) del prospetto di liquidazione. Il contribuente potrà sempre richiedere al proprio sostituto d imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite apposita comunicazione da presentarsi nel settembre IL RICALCOLO PRESUNTIVO DEGLI ACCONTI. Il ricalcolo manuale, volontario e in via presuntiva, degli acconti per il periodo d imposta in corso è operazione rischiosa e da sempre sconsigliata in sede di dichiarazione: il periodo d imposta è appena iniziato e permangono incertezze su una normativa fiscale in continua trasformazione. L errore nella determinazione presuntiva degli acconti comporta l applicazione della sanzione del 30% per omesso o insufficiente versamento (sanabile tramite ravvedimento operoso anche dopo aver effettuato i conteggi dell imposta effettivamente dovuta per il periodo d imposta successivo). Una volta calcolati gli acconti in automatico, ed eventualmente versata una prima rata eccessiva, il contribuente può sempre inviare entro il 30 settembre 2018 una comunicazione al proprio sostituto d imposta chiedendo di ridurre o di annullare l importo della seconda o unica rata comunicata dal Caf. 7

8 COLONNA 7 LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI Il contribuente può optare per la rateizzazione: del saldo di IRPEF, di addizionale regionale e comunale, di cedolare secca dell acconto del 20% sui redditi a tassazione separata dell imposta sostitutiva sulle somme percepite per incremento della produttività della prima rata degli acconti di IRPEF e di cedolare secca, dell acconto di addizionale comunale La scelta si esprime indicando nella casella 7 del rigo F6 il numero delle rate in cui vuole effettuare il pagamento: da 2 a 4 per i pensionati, perché le operazioni di conguaglio degli enti pensionistici iniziano a partire dal mese di luglio; a 2 a 5 per la generalità dei contribuenti I versamenti rateali, infatti, non possono protrarsi oltre il mese di novembre La rateazione è onerosa: il sostituto d imposta calcolerà, sui versamenti successivi al primo, l interesse mensile dello 0,33% (=4% annuo). NB: La scelta del pagamento rateale riguarda il complesso delle somme a debito; non è possibile effettuare scelte diverse con riferimento a singoli tributi a debito (ad es: rateizzare solo il saldo Irpef e pagare la prima rata di acconto in unica soluzione) 8

9 F7 SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD.730 Il rigo va compilato solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, per l addizionale comunale dovuta per il 2017 e/o per il 2018, una soglia di esenzione legata a particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione. Con la compilazione del rigo, il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell agevolazione. Col.1: se l esenzione spetta nel 2017, indicare la soglia di esenzione deliberata dal comune. A col.2 va indicato il codice 1 in presenza di un esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice 2 in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative. Col.3: se l esenzione spetta nel 2018, indicare la soglia di esenzione deliberata dal comune. A col.4 va indicato il codice 1 in presenza di un esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice 2 in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative. Lo stato ha obbligato i Comuni che vogliono applicare più di una aliquota a utilizzare gli scaglioni dell IRPEF statale. Alcuni comuni, tuttavia, continuano a personalizzare il tributo con riferimento condizioni soggettive del contribuente. Il calcolo dell addizionale comunale non può essere in questi casi del tutto automatico. F7 non compilato: agevolazioni legate all importo di rigo 71 Soglia di esenzione: se il comune ha deliberato una soglia di esenzione legata al solo reddito imponibile (rigo 71), l operatore non deve compilare F7. Se rigo 71 è inferiore o uguale alla soglia di esenzione, l importo dell addizionale comunale dovuta è pari a zero. Per facilitare la lettura dei conteggi, la procedura riporterà la soglia di esenzione nel campo utilizzata (automatica), che compare esclusivamente a video. Più aliquote con riferimento a diverse fasce reddituali: l operatore non deve compilare F7; la procedura applicherà ad ogni scaglione di imponibile (rigo 71) la corrispondente aliquota; F7 compilato: agevolazioni legate a condizioni soggettive del contribuente o comunque non rilevabili in automatico dal rigo 71 colonne 1/3- il contribuente ha i requisiti per beneficiare della soglia di esenzione che l operatore inserisce manualmente a col.1; se l imponibile di rigo 71 risulterà inferiore o uguale alla soglia, l addizionale verrà azzerata; colonne 2/4 codice 1- esenzione totale : il contribuente ha i requisiti per fruire dell esenzione totale; l addizionale comunale viene azzerata. colonne 2/4 codice 2 - altre agevolazioni : il contribuente ha i requisiti per fruire di un agevolazione diversa sia dall applicazione di una soglia di esenzione sia dall esenzione totale. Il supervisore, verificata la presenza dell agevolazione nella delibera del comune di domicilio fiscale segnalerà la casistica aprendo un ticket di assistenza dalla dichiarazione stessa, salvo diverse indicazioni in prima pagina della procedura. Per applicare le soglie di esenzione addizionale comunale si deve tener conto dell imponibile dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. Ad esempio: imponibile addizionale comunale (rigo 71 del 730/3): euro; imponibile assoggettato a cedolare secca: euro; rigo 137 del 730/3: euro. Il comune ha deliberato una soglia di esenzione di euro L esenzione non trova applicazione in quanto il rigo 137 supera la soglia di esenzione. L aliquota deliberata dal comune si applica sull importo di rigo 71, pari a euro. 9

10 F7 SEZIONE VII LOCAZIONI BREVI Rigo F8: indicare l importo delle ritenute indicato dall intermediario immobiliare intervenuto nella stipulazione del contratto (o dei contratti) di locazione breve e nel riversamento dei canoni al locatore (punto 15 della CU-Locazioni brevi). NB: se il contribuente possiede più CU-Locazioni brevi, oppure se nella stessa CU sono stati compilati più righi (punti etc) indicare a F8 la somma delle ritenute NB: i canoni sono stati dichiarati nel quadro B (Utilizzo 3) oppure nel rigo D4, codice Se nel quadro B o D il contribuente non ha optato per la cedolare secca, la procedura considererà la ritenuta come d acconto Irpef, e la farà confluire nel totale ritenute (rigo 59 del 730/3). - Se ha optato per la cedolare secca, la ritenuta sarà detratta dalla cedolare dovuta (rigo 80 del 730/3) e l eventuale eccedenza verrà indicata al rigo 59, come ritenuta d acconto Irpef. F9 IMPORTI RIMBORSATI DAL SOSTITUTO D IMPOSTA F10 CREDITI UTILIZZATI CON F24 PER IL VERSAMENTO DELL IMU O DI ALTRE IMPOSTE Questa sezione deve essere compilata solo in caso di presentazione del mod.730/2018 integrativo (codice 1 nella casella 730 integrativo sul frontespizio). Nel rigo F9 indicare: nella colonna 1 credito Irpef rimborsato dal sostituto d imposta e risultante dal mod. 730/3 originario (rigo 91, col. 5 - per il coniuge dichiarante: rigo 111, colonna 5). nella colonna 2 credito di addizionale regionale all Irpef rimborsato dal sostituto d imposta e risultante dal prospetto di liquidazione mod.730-3/2018 originario (rigo 92, colonna 5 - per il coniuge dichiarante: rigo 112, colonna 5). nella colonna 3 credito di addizionale comunale all Irpef rimborsato dal sostituto d imposta e risultante dal mod.730-3/2018 originario (rigo 93, col.5 - per il coniuge dichiarante: rigo 113, col.5). nella colonna 4 importo del credito per cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d imposta che risulta dal mod.730-3/2018 originario (rigo 99,col. 5 - per il coniuge: rigo 119,col. 5). Nel rigo F10 indicare i crediti già utilizzati in compensazione per il versamento di IMU o altre imposte da versarsi con mod.f24: nella colonna 1 credito IRPEF utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa tramite mod. F24 per il versamento dell IMU risultante dal mod.730-3/2018 originario (rigo 91, colonna 3 per il coniuge: rigo 111, col.4) o di altre imposte; nella colonna 2 credito di addizionale regionale utilizzato col mod.f24 per il versamento dell IMU risultante dal mod.730-3/2018 originario (rigo 92, colonna 4 - per il coniuge dichiarante: rigo 112, colonna 4) o di altre imposte. nella colonna 3 credito di addizionale comunale utilizzato col mod.f24 per il versamento dell IMU risultante dal mod.730-3/2018 originario (rigo 93, colonna 4 - per il coniuge dichiarante, rigo 113, colonna 3) o di altre imposte. nella colonna 4 l importo del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del mod.730-3/2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell IMU o di altre imposte. 10 Il credito che risulta dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione per pagare tutte le imposte da versarsi tramite F24

11 F11/F12/F13 ALTRI DATI Rigo F11 (detrazioni incapienti rimborsate) Deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d imposta ha rimborsato per l anno 2017 somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell imposta lorda (punto 364 e/o punto 370 CU 2018 compilati). colonna 1: deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto per l ulteriore detrazione per almeno 4 figli a carico che non ha trovato capienza nell imposta lorda (è al punto 364 della CU 2018, Credito riconosciuto per famiglie numerose ). colonna 2: deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto in relazione alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell imposta lorda (è indicato nel punto 370 della CU 2018, Credito riconosciuto per canoni di locazione ). Rigo F12 Deve essere compilato solo dai dichiaranti che hanno indebitamente percepito dal sostituto d imposta il bonus fiscale o il bonus straordinario (famiglia) e intendono restituirlo tramite la dichiarazione (senza incorrere in sanzioni): colonna 1: indicare l importo relativo al bonus fiscale fruito con riferimento ai redditi posseduti nell anno 2006 (art. 44 DL n.159/2007, convertito dalla L. n.222/2007). colonna 2: indicare l importo relativo al bonus straordinario, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all anno 2007 o 2008 (art. 1 DL n.185/2008). La procedura terrà conto degli importi indicati in questi righi nel prospetto di liquidazione delle imposte dovute dal dichiarante e dal coniuge dichiarante. Si tratta in tutti i casi di somme da conteggiare a debito. NB: Se permane anche in sede di dichiarazione l incapienza per le detrazioni del rigo F11, il residuo - ricalcolato dalla procedura - verrà riportato a credito (righi 91 dichiarante e 111 coniuge del 730/3). BONUS FISCALE art. 44 DL n. 159/07 Si trattava di un erogazione una tantum di -150 euro per il contribuente con imposta netta/dovuta pari a zero nel euro per ciascun familiare a suo carico nel 2006 effettuata di norma nel dicembre 2007 dal sostituto d imposta. Se non erogato in tutto o in parte dal sostituto, era possibile chiedere il bonus anche tramite la dichiarazione per i redditi del 2007 (quadro R del 730/2008). Il contribuente che ha incassato il bonus e poi si è accorto di non averne diritto, poteva restituire la somma indebitamente percepita tramite il sostituto oppure tramite i precedenti modd.730. Se la restituzione non è ancora avvenuta, può essere usato adesso il rigo F12, colonna 1. BONUS STRAORDINARIO ( FAMIGLIA ) art. 1 DL n. 185/08 L agevolazione poteva essere richiesta direttamente al sostituto d imposta (che l ha indicata al punto 65 del CUD 2010), con istanza all Agenzia delle Entrate o tramite il quadro R del Mod. 730/2009. Il contribuente che ha incassato il bonus famiglia e poi si è accorto di non averne diritto, poteva restituire la somma indebitamente percepita tramite il sostituto, tramite i precedenti modd. 730; se esonerato dalla presentazione della dichiarazione, tramite F24. Se la restituzione non è ancora avvenuta, può essere usato adesso il rigo F12, colonna 2. 11

12 Rigo F13 : PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il creditore che è riuscito a recuperare somme dovutegli tramite pignoramento presso terzi (ad esempio: pignorando somme depositate sul conto corrente bancario del debitore) deve indicare nella propria dichiarazione annuale le somme incassate tramite il terzo, se queste ultime hanno rilevanza reddituale. Il terzo, se è un sostituto d imposta e se è al corrente che le somme rivestono natura reddituale, opera una ritenuta alla fonte (normalmente, a titolo d acconto nella misura del 20%) e rilascia una certificazione a fini fiscali. Le ritenute operate su somme erogate nel 2017 e dichiarate in altri quadri del mod. 730/2018 possono essere indicate al rigo F13 e scomputate dall imposta risultante dalla dichiarazione. F13, colonna 1 Codice del tipo di reddito già dichiarato nel 730/ reddito di terreni 2 - reddito di fabbricati 3 - reddito di lavoro dipendente 4 - reddito di pensione 5 - redditi di capitale 6 - redditi diversi F13, colonna 2 Ritenute ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1 In caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. TFR e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta oppure a imposta sostitutiva, i contribuenti che presentano il modello 730 devono produrre anche il quadro RM di Redditi, compilando l apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi. In caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non siano compresi nel mod.730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Redditi PF 2018, compilando l apposita sezione del quadro RM. Assegno per il coniuge oggetto di pignoramento presso terzi Parecchie perplessità sta suscitando l obbligo di operare ritenute e rilasciare la CU in caso di pignoramento presso un terzo (che rivesta la natura di sostituto d imposta) degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge. La circolare n. 8/E del 2011 stabiliva che il terzo erogatore non era tenuto a individuare la parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli, e lo esonerava dall obbligo di operare la ritenuta d acconto Irpef (le somme andavano comunque indicate nel suo 770). Successivamente (Circ. 6/E/2015) l Agenzia, che vuole entrare in possesso, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, di quanti più dati possibile sui redditi compatibili con il 730, ha cambiato orientamento: se il terzo erogatore è a conoscenza della natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché è il datore di lavoro del coniuge obbligato al versamento dell assegno), deve applicare le ordinarie ritenute previste per questa tipologia di reddito e compilerà anche la CU, indicando le somme corrisposte all ex coniuge nel campo 5 CU. 12

13 QUADRO F - DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE AI FINI DELL APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA In linea generale, vanno controllati tutti i documenti che certificano il pagamento di imposte da far valere in dichiarazione (acconti, eccedenze, ritenute d acconto). RIGO CONTENUTO DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE F1 acconti Irpef per il 2017 acconto addizionale comunale per il 2017 acconti di cedolare secca F2 ritenute per IRPEF e addizionali diverse da quelle già indicate nei quadri C e D F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione, crediti da assistenza fiscale non rimborsati dal datore di lavoro Eccedenze da dichiarazione integrativa ultrannuale ritenute, acconti, addizionali e cedolare sospesi per eventi eccezionali ricalcolo dell acconto IRPEF - CU 2018 e modelli F24 - Certificazione unica lavoro autonomo per i l addizionale regionale ritenuta agli sportivi dilettanti - CU dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili - quadro RX di UNICO 2017(anche correttivo nei termini, integrativa a favore per il 2016 presentata dopo la scadenza dei termini) -comunicazione di mancata effettuazione del conguaglio da parte del sostituto; CU 2018, punti 64, 74, 84 e 94; - comunicazione di rettifica della precedente dichiarazione ricevuta dall Agenzia Entrate - Mod. Unico con eccedenza per annualità anteriore al 2016 (se nel frattempo il contribuente è stato esonerato dala presentazione della dichiarazione) Dichiarazione integrativa presentata nel 2017 per rettificare a favore dichiarazioni relative alle annualità 2012, 2013, 2014 o 2015 CU 2018 rateizzazione dei versamenti = Soglie di esenzione per addizionale comunale 2017 e/o 2018 Ritenute su canoni da locazione breve Importi rimborsati dal sostituto Crediti utilizzati con F24 per compensare IMU o altre imposte Importi rimborsati dal sostituto a contribuenti incapienti Nessuna documentazione è necessaria se l agevolazione spetta in base al reddito complessivo; se l agevolazione spetta in base a dati che non emergono dalla dichiarazione, occorre acquisire la documentazione che attribuisce l agevolazione in base alla specifica delibera comunale (stato di famiglia, prospetto ISEE, autocertificazioni di utilizzo esclusivo dell abitazione principale, etc) Certificazione redditi - Locazione breve mod.730/2018 originario Mod.F24 recante la compensazione NB: solo per 730 integrativo CU 2018 punto 364 (ulteriore detrazione per almeno 4 figli a carico) CU 2018 punto 370 (detrazioni per canoni di locazione) F12 Restituzione bonus indebitamente verificare che il contribuente abbia riscosso percepiti indebitamente il beneficio che intende restituire F13 Pignoramento presso terzi Certificazione rilasciata dal terzo/sostituto d imposta attestante reddito e ritenuta 13

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