BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

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1 BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS 1. Procedure comunali Rientrano all interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o una procedura abilitativa semplificata, corredata dall opportuna documentazione, al Comune nel cui territorio si intende realizzare l impianto. 1.1 Comunicazione Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale anche per via telematica. Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): operanti in assetto cogenerativo; aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe (microgenerazione) Rientrano nella presente casistica anche gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas non rientranti nella precedente classifica ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (200 kw). Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all art. 6, comma 2 lettera a), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione straordinaria, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; i dati identificativi dell impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori 1

2 sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per titolo abilitativo si intende il permesso di costruire di cui all art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) Sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli assoggettabili a semplice comunicazione aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009): operanti in assetto cogenerativo; aventi una capacità di generazione massima inferire a 1000 kwe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kwt. Sono soggetti a P.A.S. anche gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas non ricadenti tra quelli precedentemente indicati ed aventi capacità di generazione inferiori alle seguenti soglie (indicate nella Tabella A allegata al D. Lgs. 387/2003 introdotta dall art. 2, comma 161, della Legge 244/2007): biomasse: 200 kw gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 kw Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l ottenimento di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità le stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all art.1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l autorità competente non può richiedere l attivazione del procedimento unico, illustrato nel paragrafo successivo. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico. 2

3 2. Procedure provinciali 2.1 L autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i. Ai sensi del D.Lgs. 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite Legge Regionale 44/00, è delegata alle Province l autorizzazione alla costruzione ed all esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell istanza, fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell autorizzazione. Va infatti sottolineato come l autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla Costruzione ed all esercizio dell impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere attraverso un procedimento ed un autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l impianto. Come espressamente indicato al paragrafo 10.1 del D.M. 10 settembre 2010, in tutti i casi per cui non sussistono le condizioni di applicazione della semplice comunicazione o della P.A.S. (vedi paragrafo precedente), sarà necessario avviare il procedimento unico così come normato dall art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi del art. 10 della L.R. 40/98 ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tale fase, risultando preliminare, dovrà essere esperita prima dell avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato decreto, come indicato nell art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) quest ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall articolo 24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/ Condizioni di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Gli impianti in oggetto qualora presentino le caratteristiche indicate negli Allegati A2 e B2 della L.R. 40/98 e s.m.i., sono soggetti a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell art. 10 della suddetta L.R. Quest ultima prevede, inoltre, che le soglie dimensionali debbano essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta. 3

4 Se l impianto sarà soggetto a Verifica, tale procedura dovrà essere esperita prima dell avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs 387/03 e, se il progetto risulterà da assoggettare a Valutazione, l iter, ai sensi del D.Lgs 387/03, verrà svolto contestualmente alla V.I.A. Nel caso in cui sia necessaria la Verifica dovrà essere presentata la documentazione indicata nell art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. nonché nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvedendo a consegnare: a) n. 1 copia in formato cartaceo del Progetto preliminare; b) n. 1 copia in formato cartaceo dello Studio preliminare ambientale contenente gli elementi di verifica di cui all allegato E della L. R. 40/98 e s.m.i. così come modificato dalla DCR n del ; c) l elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell esercizio dell opera o intervento; d) n. 3 copie conformi in formato elettronico - cd (files in formato standard pubblicabile su web -.pdf) del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui ai punti a) e b). e) l attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso il/i Comune/i sede/i di intervento. È facoltà del proponente decidere, eventualmente, di non esperire la fase di Verifica ma di effettuare direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale. 4

5 3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.) FASE A: ricevimento dell istanza di autorizzazione L istanza, così come prevista dalla modulistica allegata, deve essere presentata alla Provincia di Cuneo, provvista di marca da bollo da 14,62. Il gestore che intende installare un impianto nuovo presenta, in allegato all istanza, così come disposto al punto 13 della Parte Terza del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 e all Allegato1 della D.G.R. n del 30 gennaio 2012, la documentazione sotto riportata in un unica copia cartacea e in un unica copia su supporto informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti caratteristiche: grandezza dei files inferiore a 14 Mb; formato dei files.pdf; nome del file non superiore a 25 caratteri; nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette ); dovrà essere presente un file contenente l elenco dei documenti tecnici presenti sul supporto informatico, numerati in ordine progressivo; il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita all elenco di cui al punto precedente. Dovrà inoltre essere indicato l indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al procedimento e, se presente, l indirizzo di posta elettronica certificata. DOCUMENTAZIONE GENERALE a) il progetto definitivo dell impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Detto progetto dovrà contenere anche gli eventuali interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso all impianto) nonché le opere di mitigazione (es. predisposizione di una barriera verde a mascheramento dell impianto); b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui siano riportati: 1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia; 2. la verifica che il sito in cui si intende realizzare l opera non rientri nelle aree non idonee all installazione di impianti a biomassa e biogas, individuate nella D.G.R. del 30 gennaio 2012, n ; 3. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l analisi della producibilità attesa ovvero delle modalità di approvvigionamento e la provenienza della risorsa utilizzata. In particolare la relazione deve indicare quali delle biomasse utilizzate provengono da boschi, colture dedicate, da reflui zootecnici, da scarti e sottoprodotti agricoli e loro trasformati. Nel caso di colture dedicate, coltivate nel territorio regionale, deve essere individuata anche la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero l elenco delle particelle catastali interessate. Per garantire la producibilità dell impianto le biomasse utilizzate devono essere effettivamente disponibili almeno nella misura del 70% dell approvvigionamento necessario al funzionamento dell impianto stesso. Qualora l approvvigionamento avvenga da colture dedicate coltivate nel territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata attraverso idonei contratti preliminari o definitivi. La relazione tecnica deve inoltre 5

6 illustrare il piano di utilizzo e spandimento del digestato. Nel caso in cui lo spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della superficie necessaria all utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale, ovvero l elenco delle particelle catastali interessate. Qualora parte del digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul territorio regionale, la relazione deve indicare il differente utilizzo previsto (es. utilizzo extra-agricolo, depurazione, ecc.) e il relativo quantitativo; 4. le caratteristiche principali dell impianto ossia la costituzione di massima dello stesso, la potenza termica immessa con il combustibile con particolare riguardo alla definizione dei poteri calorifici inferiori ed alla produzione energetica relativa ad ogni fonte, la potenza elettrica e la potenza termica cogenerate con la distinzione delle due differenti modalità di generazione (solo produzione elettrica ed assetto cogenerativo), il Bilancio di energia e di massa, il rendimento globale di impianto (da valutare sia in condizione di regime elettrico che in fase cogenerativa), la specificazione delle modalità di funzionamento cogenerative dell impianto in conformità alla Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas, ai sensi dell art. 2 comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, nonchè tutte le sue successive modificazioni, con particolare riguardo al calcolo dei parametri di IRE (Indice di Risparmio Energetico) e LT (Limite Termico), dell indice PES (Primary Energy Saving) calcolato come indicato nell Allegato III del D.Lgs. 20/2007 così come modificato dal D.M. 4 agosto 2011 e, infine, la data prevista di entrata in esercizio; 5. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento ed i componenti principali, i combustibili utilizzati ed i relativi consumi, il paragone tra la tecnologia installata e la miglior tecnologia disponibile (producibilità, costo di installazione e di esercizio ); 6. la descrizione dell intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi; 7. una stima dei costi di dismissione dell impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, attualizzato all anno di dismissione, in cui dovranno essere conteggiati anche i costi di smaltimento delle attrezzature; 8. un analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW; c) l elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell esercizio dell opera o dell intervento; d) l indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari all acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e dell estratto dei mappali, delle norme d uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; e) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori che, sulla base di quanto determinato con D.G.P. n. 356 del 30/11/2010 Spese di istruttoria per procedure relative allo sfruttamento delle risorse idriche, minerarie ed energetiche, dovranno essere pari allo 0,03% dell importo dell investimento. Dovrà pertanto essere allegato anche il computo metrico estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l importo dell investimento; il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN IT91T , presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Cuneo, Piazza Galimberti, inserendo come causale D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al progetto di 6

7 f) l impegno alla corresponsione, all atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 /kw) per assicurare l effettiva realizzazione dell impianto; g) una copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza: nei casi in cui l impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve, infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell istanza di autorizzazione unica; AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (AI SENSI DELL ART. 269 DEL D.LGS. 152/06) L art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, al comma 14, che siano escluse dall autorizzazione alle emissioni in atmosfera le seguenti tipologie di impianti: impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; impianti di combustione, ubicati all interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l attività di recupero e soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate; impianti di combustione alimentati a biogas di cui all Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW. Per gli impianti, soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rientranti nel Titolo I alla parte V del D.Lgs. 152/06, fermo restando che non possono essere superati i limiti previsti alla parte III dell allegato I alla parte V dello stesso decreto per le biomasse, viene richiesta la valutazione dell applicazione delle MTD (o BAT) per quanto riguarda gli impianti di combustione ed i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alle emissioni di NOx, polveri, CO. A tal fine risulta fondamentale specificare che, anche tenendo conto del rapporto tra costi e benefici complessivi, è data facoltà all amministrazione autorizzante di stabilire limiti più severi di quelli previsti dalla Legislazione Nazionale. Nei comuni ricadenti nella classificazione di Zona di Piano Ambientale, così come riportato nella Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005: Piano d Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell aria e s.m.i., oltre a dimostrare un bilancio positivo alle emissioni, deve essere altresì effettuato, da parte del proponente, uno studio relativo alle simulazioni modellistiche della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi, comprensivo delle condizioni locali di dispersione delle emissioni, nonché di valutazioni sito-specifiche di impatto sulla matrice atmosferica rispetto al quadro ante operam. Per i punti di emissione a servizio degli impianti di cui sopra con potenza termica nominale maggiore a 6 MW, devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di polveri totali, NOX (come 7

8 NO2), O2 libero, nonché la temperatura, l umidità, il CO e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. Per i punti di emissione a servizio degli impianti con potenza termica nominale inferiore a 6 MW, verrà valutata la necessità di monitorare in continuo gli inquinanti sopraccitati e/o altri eventualmente prodotti sulla base delle biomasse utilizzate e sulla localizzazione dell impianto. Si rimanda all allegato 2 per quanto concerne la modulistica e gli elaborati tecnici necessari per l ottenimento dell Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO h) una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell art. 8, comma 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 redatta in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n ; qualora siano presenti nell impianto macchinari funzionanti anche nel periodo notturno, sarà necessario che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche per tale periodo; la VPIA, infine, dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, per consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al rispetto dei limiti vigenti; tale deroga dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune, contenente i limiti temporali della deroga, nonché le prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo (art. 9, L.R. 52/00); DISPONIBILTA DEL SITO i) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell area su cui realizzare l impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione di entrambi debitamente registrato, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all esproprio, corredata dalla documentazione riportante l estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione dovrà essere aggiornata dal proponente nel caso in cui il progetto subisca delle modifiche durante la fase istruttoria; j) nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d uso agricola, l istanza deve essere corredata da una relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all individuazione delle aree e dei siti non idonei all installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre La relazione dovrà quindi riportare le seguenti informazioni: o classe di capacità d uso dei suoli dei terreni interessati dalla realizzazione dell impianto, indicando la superficie complessiva occupata dall impianto e dalle strutture ad esso connesse e specificando la quota di superficie impermeabilizzata; o presenza di impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico; o verifica del fatto che i terreni rientrino o meno nell area geografica di produzione di prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.; o tipi di coltura effettuati nell anno precedente e in atto, con particolare riferimento a prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.; o nel caso di impianti a biogas, verifica del fatto che i terreni rientrino o meno in un comune individuato nell elenco dei comuni ad elevato carico zootecnico; k) entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, deve fornire la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l impianto;; 8

9 CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA l) il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato; al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico allegata (allegato 1); m) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall azienda in riferimento all area in cui è prevista la localizzazione dell impianto, comprensiva dell istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l estensione complessiva e contenere l impatto ambientale delle infrastrutture di rete; n) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) a cui l induzione magnetica scende a 3 µt, secondo le indicazioni del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello necessario per l allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto D.M.; dovrà quindi essere verificato che all interno di tale Dpa non ricadano abitazioni, ambienti gioco per l infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio Si ritiene utile che la Ditta produca una rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende consegnare l energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa quella necessaria per l allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di trasformazione e riporti in tale planimetria anche l indicazione delle fasce corrispondenti alla Dpa per tali manufatti; MODULISTICA PER PARERE IGIENICO-SANITARIO Nel caso di costruzione di un nuovo impianto risulta necessario presentare, ai fini dell ottenimento del parere igienico-sanitario, la seguente documentazione: modulistica di igiene edilizia (Allegato 4); notifica Spresal ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/08 e s.m.i (Allegato 5). La prima deve essere compilata in tutti i casi in cui risulti necessario acquisire: il parere igienico-sanitario preventivo ai sensi dell'art. 48 L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i. per progetti edili/insediamenti/attività produttive/modifiche di lavorazioni definite insalubri (D.M. Sanità ); oppure il parere igienico-edilizio ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera A del D.P.R. 380/01. Il modulo di notifica Spresal per nuovi impianti ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere compilato esclusivamente in caso di lavorazioni con più di tre addetti in totale. 9

10 EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI Qualora sull area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura, dovrà essere presentata in allegato all istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche correttamente. A titolo esemplificativo: Comunicazione ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 2007: è necessaria qualora il digestato venga assimilato all effluente zootecnico. La normativa di riferimento è riconducibile al Regolamento Regionale 10/R/2007 Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e Programma d azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed alla D.G.R. n del 23/02/2009 Condizioni e modalità per l utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola ; Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992 Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (istanza reperibile sul sito modello I): è necessaria qualora il digestato venga assimilato come rifiuto non pericoloso a beneficio dell agricoltura. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Nel caso in cui l impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto di cui alla lettera a) quale, ad esempio: lo Studio di Impatto ambientale e la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA, quali, a mero titolo esemplificativo, la pubblicazione di avviso dell avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso l Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Poiché la ratio del procedimento unico è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un istanza unica, così come allegata alla presente modulistica, nonché tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza. In caso di modifica di un impianto esistente sarà cura dell ente competente individuare se si tratta di modifica sostanziale, e quindi soggetta a nuova autorizzazione, o non sostanziale. FASE B: verifica documentale Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio nomina il responsabile del procedimento. Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di quest ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell istanza la Provincia, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l esito di tale verifica che potrà essere: o positivo: verrà pertanto avviato l iter procedurale e convocata la prima conferenza dei servizi 10

11 o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con: Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale Richiesta integrativa ai fini dell avvio del procedimento qualora la carenza non sia ritenuta sostanziale FASE C: convocazione della Conferenza dei Servizi C.1) La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell istanza in esame è convocata a cura dell Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai soggetti che dovranno intervenire, l indirizzo internet e l apposita password per accedere alla copia digitale di tutta la documentazione pervenuta ed il nominativo del responsabile del procedimento. C.2) Copia della lettera di convocazione è pubblicata all Albo Pretorio (online) della Provincia per darne pubblicità a chiunque vi abbia interesse. FASE D: Conferenza dei Servizi La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i., e ad essa partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti. Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l impianto in esame. Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti: predisposizione del verbale a cura del Segretario della Conferenza; predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza. La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente Conferenza. FASE E: rilascio o diniego di autorizzazione Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all esercizio dell impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei motivi ostativi. 11

12 ALLEGATO 1 Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D AOSTA Settore III Reti e servizi di comunicazione elettronica Oggetto: Procedimento per il rilascio dei Nulla Osta ai sensi dell art. 95 D. L.vo 259/03 per linee elettriche aeree ed interrate di classe zero, I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel D.P.R , n 1062; tenuto conto delle Linee guida per l autorizzazione degli impianti da fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre Procedimento 1) Il proponente per il rilascio di autorizzazione unica invia al/ai gestore/i di Comunicazioni Elettroniche (Telecom, Wind, Fastweb etc) n. 3 planimetrie in scala 1:25000 e n. 3 planimetrie in scala 1:2.000, con sopra riportato il progetto completo (impianto di rete e impianto di utenza) riferito ai tracciati delle condutture elettriche che si intende costruire, modificare o spostare, al fine di acquisire dati e notizie sulla posizione delle linee telefoniche che eventualmente verranno ad interferire per effetto della costruzione del nuovo elettrodotto modifica e/o spostamento di quello esistente. Detta richiesta con allegata n.1 planimetria dovrà essere inviata, per conoscenza, anche a questo Ministero. 2) Il/i gestore/i di Comunicazioni Elettroniche, dopo aver riportato sulle planimetrie la posizione dei propri impianti ed i tipi di protezione adottate, restituisce/scono due delle tre copie al proponete di autorizzazione unica. 3) Il proponente di autorizzazione unica può inviare anche tramite la Provincia o Regione deputata ad indire la conferenza dei servizi, ai sensi della 387/2003, la seguente specifica documentazione, a corredo/integrazione dell istanza per il rilascio dell autorizzazione unica: n. 1 copia in bollo (attualmente di 14,62) della richiesta del Nulla Osta; n. 1 copia in bollo (attualmente di 0,52) della planimetria di cui al punto 2 unitamente alla documentazione relativa alla presenza di eventuali interferenze del gestore di Comunicazione Elettroniche; n. 1 Dichiarazione d impegno sulle norme tecniche da osservare per la realizzazione dell impianto; originale o copia conforme all originale dell atto di sottomissione per le società che producono per la prima volta istanza per il rilascio del nulla osta; attestazione originale di un versamento di euro 114,00 (centoquattordici/00) quali oneri di istruttoria, salvo conguaglio, su c.c.p. n intestato alla Tes. Viterbo Prestazioni Conti Terzi art.6 co.2, d.lgs 366/2003 con la causale Art.2 comma 1 let. E) del D.M Capo 18 Capitolo 2569/0 fatto salvo eventuale conguaglio finale. 4) Il proponente o la Provincia o la Regione competente trasmette detta documentazione a questo Ispettorato per il rilascio del nulla osta. 5) L Ispettorato comunica alle parti l avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., esamina la documentazione ricevuta al fine rilasciare l eventuale nulla osta nei termini previsti, attualmente 90 giorni al netto del tempo richiesto per 12

13 l effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici e/o amministrativi a carico dell istante (D.P.C.M. n. 273 del ). 6) Comunicazione formale a mezzo Fax di inizio lavori e fine presunta dei lavori da parte del gestore elettrico. 7) Dichiarazione sostitutiva della società elettrica e/o produttore di energia elettrica dell atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle norme osservate per la realizzazione dell impianto, con allegata la copia di un documento valido del Legale rappresentante o procuratore o produttore della relativa società ai sensi dell art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 ). N.B. eventuale modulistica da produrre può essere richiesta. Si precisa che tutti gli allegati all istanza ( compreso le planimetrie con sopra riportato il tracciato dell impianto) devono essere firmati dal Legale Rappresentante della società. Sulla planimetrie oltre che riportare il tracciato della conduttura elettrica in maniera inequivocabile è necessaria anche una legenda con colorazioni diverse. 13

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