IL DANNO DA MORTE: Riflessioni sulla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile III Sezione, n del 23 Gennaio 2014
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- Maurizio Fedele
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1 IL DANNO DA MORTE: Riflessioni sulla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile III Sezione, n del 23 Gennaio 2014
2 Cass, Civ., Sez. III, Sent. n del 23 Gennaio 2014
3 Il caso: In seguito ad un incidente stradale, muore la signora G.P., dopo un breve intervallo temporale dallo scontro (tre ore e mezzo), ed il marito M.S. riporta gravi lesioni. A distanza di circa due anni M.S. si suicida.
4 Agiscono quindi avanti al Tribunale di Milano i due figli (C.S. e M.S.), oltre alla sorella ed alla madre di G.P. al fine di vedersi riconoscere, tra l altro: a) i danni sofferti iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della madre G.P. e delle gravi lesioni del padre, sig. M.S., da questi riportate in seguito a sinistro stradale. b) i danni sofferti iure proprio e iure successionis in conseguenza del successivo decesso del padre G.P., il quale, in conseguenza della depressione indotta dalla perdita della moglie, vittima diretta del sinistro stradale de quo, circa due anni dopo si suicidava.
5 Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente le doglianze degli istanti, respingendo le richieste relative al danno lamentato iure e proprio e iure hereditatis per la perdita della vita. Anche in sede di gravame, la Corte d Appello, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, non accoglieva tali richieste.
6 Veniva quindi proposto ricorso in cassazione lamentando gli istanti che tre ore e mezza dal sinistro fosse stato considerato «un lasso di tempo insufficiente a far sorgere in capo alla vittima il diritto ad indennizzi di sorta e che comunque non fosse stato riconosciuto il danno da perdita della vita.
7 DECISIONE RIVOLUZIONARIA DELLA CORTE 110 PAGINE, DI CUI: - Le prime 59 sono una premessa dedicata al danno non patrimoniale - Le Pagine da 60 a 104 sono dedicate al danno da perdita della vita
8 La premessa costituisce un nuovo statuto del danno alla persona (vedi Ponzanelli in Danno e Resp. N. 4/2014).
9 Due principi rilevanti in premessa: -1) il danno biologico, il danno morale (da intendersi sia come sofferenza che come lesione della dignità umana) ed il danno esistenziale (da intendersi come sconvolgimento dell esistenza), sono aspetti diversi e differenti tra loro del danno non patrimoniale che devono essere sempre integralmente risarciti
10 Due principi rilevanti in premessa : -2) il principio dell integralità del risarcimento del danno non patrimoniale non tollera astratte limitazioni massime
11 Due principi rilevanti: - 2) Critiche dunque rivolte sia alle Tabelle Milanesi (perché non sembrano tener conto di tutti i pregiudizi che costituiscono il danno non patrimoniale, come quello all integrità morale come massima espressione della dignità umana, e perché fissano un tetto massimo alla personalizzazione) che a quelle di legge (art. 139 che prevede il tetto del 20%, per cui posta questione di legittimità costituzionale)
12 DANNO DA PERDITA DELLA VITA
13 La Corte di Cassazione cassa la decisione della Corte d Appello, non solo perché è stata: immotivatamente rigettata confermando la decisione del giudice di prime cure la: domanda di risarcimento danni iure hereditatis formulata per il ristoro dei danni personali (da... lesioni mortali) subiti dalla loro madre P.G., in quanto deceduta dopo circa tre ore e mezzo dal sinistro, dopo cioè un lasso di tempo insufficiente a far sorgere in capo alla vittima il diritto ad indennizzi di sorta, ma anche, tra l altro, perché è stato negato il risarcimento del danno da perdita della vita.
14 Sul danno iure proprio e iure hereditatis da perdita della vita La Corte inizia il discorso ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto, partendo dalla nota decisione della Suprema Corte n del 1925.
15 Sul danno iure proprio e iure hereditatis da perdita della vita La risarcibilità del danno da perdita della vita in particolare è stata negata dalla Corte Costituzionale Sent. 372 del Diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento del cd. "danno biologico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi, in ragione non già del carattere non patrimoniale del danno suddetto bensì del limite strutturale della responsabilità civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa.
16 Sul danno iure proprio e iure hereditatis da perdita della vita In accoglimento di tale principio, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata concorde nell affermare che: la lesione dell'integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo non è configurabile quale danno biologico, giacchè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi.
17 Sul danno iure proprio e iure hereditatis da perdita della vita Non rileva: la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (invero protetto con il diverso strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (vedi, tra le altre, Cass n ).
18 Sul danno iure proprio e iure hereditatis da perdita della vita La giurisprudenza di legittimità, quindi, sino ad oggi, ha ammesso la risarcibilità iure hereditatis solo del: - DANNO BIOLOGICO TERMINALE - DANNO MORALE TERMINALE (O CATASTROFALE)
19 Sul danno iure proprio e iure hereditatis da perdita della vita DANNO BIOLOGICO TERMINALE Muovendo dalla distinzione tra danno biologico da invalidità permanente e temporanea ricorda la Corte si è infatti pervenuti ad affermare che "quando la morte è causata dalle lesioni", e tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo", è invero risarcibile il danno biologico terminale ed a considerare il diritto di credito al relativo risarcimento trasmissibile iure hereditatis.
20 Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pur limitato ma apprezzabile lasso di tempo si è ravvisato come sempre esistente, per effetto della percezione, anche non cosciente della gravissima lesione dell integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita.
21 DANNO MORALE TERMINALE O DANNO CATASTROFALE Per la configurabilità del danno morale terminale, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, assume rilievo il diverso criterio dell intensità della sofferenza provata. Sofferenza provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni. Di recente Cass., 21/3/2013, n. 7126: "danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne"
22 Questi danni c.d. terminali (biologico, morale o da lucida agonia) costituirebbero il frutto, secondo la dottrina, di acrobazie logiche e concettuali e di intenzioni sostanzialmente compensative della totale assenza di risarcimento per la perdita della vita.
23 DANNO DA PERDITA DELLA VITA O C.D. DANNO TANATOLOGICO
24 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA Sul c.d. danno tanatologico, in primo luogo, secondo la Suprema Corte, le Sezioni Unite del 2008 non si sono espresse al riguardo, limitandosi a fare il punto in ordine all orientamento interpretativo maturato
25 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA In verità l ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, conteneva infatti un quesito specifico (sub. 7) al danno da perdita della vita: quid iuris in ordine a quella peculiare categoria di danno c.d. tanatologico (o da morte immediata), la cui risarcibilità è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero obiter dictum, con la sentenza n del 2006, della terza sezione di questa corte? (Ordinanza n. 4712, Dott. Travaglino).
26 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA La risposta delle Sezioni Unite fu perentoria: Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n /1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n /2004), ed a questo lo commisura non può, d'altra parte, in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso (Cass. Sezioni Unite n ).
27 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA A parte isolate sentenze di merito (vedi Tribunale di Venezia ), l unico precedente registrato in sede di legittimità è stato infatti un mero obiter dictum: questa Corte ha peraltro sottolineato la ristorabilità anche del danno da morte, inteso come lesione del diritto inviolabile alla vita, in favore di chi la perde, si appalesi in realtà imprescindibile, in quanto tutelato dall'art. 2 Cost., e ora anche dalla Costituzione Europea (v. Cass., 12/7/2006, n ).
28 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA Dal 2008 ad oggi nessun mutamento è stato registrato sul in sede di legittimità. Cfr, fra tutte, Cass n (secondo cui l obiettivo del riconoscimento di tale ulteriore voce risarcitoria è quello contingente di far conseguire più denaro ai congiunti con funzione punitiva e non risarcitoria e non in linea con il comune sentire o con il principio di solidarietà ) e Cass n
29 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA Secondo la Corte, peraltro, vi sarebbe oggi una esigenza di superare in qualche modo il recepito assunto della irrisarcibilità del danno da perdita della vita
30 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA La perdita della vita, bene massimo della persona: non può lasciarsi invero priva di tutela (anche) civilistico Il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente orientamento giurisprudenziale appare non del tutto rispondente all effettivo sentire sociale nell attuale momento storico. Il ricorso a soluzioni indirette, la cui strumentalità appare evidente, testimonia la necessità di ammettersi senz altro la diretta ristorabilità del bene vita in favore di chi l ha perduta in conseguenza del fatto illecito altrui.
31 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA La Corte, dopo aver riconosciuto come sia inconfutabile che: il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute quest ultima rappresentando un minus rispetto alla prima, che ne costituisce altresì il presupposto, afferma altresì che: siffatta distinzione non comporta tuttavia necessariamente la conclusione che della perdita della vita debba negarsi la ristorabilità.
32 DANNO TANATOLOGICO DA PERDITA DELLA VITA E la dottrina che suggerisce soluzioni alla Corte. Vi sono esponenti della dottrina che hanno proposto di superare le tradizionali categorie giuridiche, soprattutto per risolvere problemi nuovi, mutando la prospettiva.
33 Tesi del DANNO COLLETTIVO : perdita del bene vita quale danno non già del singolo individuo che la subisce bensì dell intera collettività. La morte rappresenta certo un danno (il più grave fra quelli possibili) per la persona, ma anche un costo per la società al quale deve corrispondere un risarcimento capace di trasmettere ai consociati il disvalore dell'uccisione e la deterrenza della reazione dell'ordinamento. Tesi suggestiva, ma non adottata presentando aspetti di indubbia problematicità.
34 Altra parte della dottrina, invece, propone di non abbandonare i tradizionali schemi argomentativi, ma piuttosto di trarre da essi nuovi e differenti corollari.
35 Il problema maggiore da superare, sempre secondo la Corte, sarebbe dato dal principio affermato dalle Sezioni Unite del 2008, secondo cui: solamente il danno conseguenza è risarcibile, non anche il danno evento.
36 Argomentando alla stregua della logica interna di tale principio, peraltro, la S.C. arriva a sostenere che: esso non appare di per sè idoneo ad escludere la ristorabilità del danno da perdita della propria vita Ogni principio, infatti, ha invero le sue eccezioni. Non è chi non veda: che il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danniconseguenza.
37 La morte ha infatti per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto. Non solo di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo, la vita, che tutto il resto racchiude. Non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze
38 La perdita della vita va valutata del resto ex ante e non già ex post rispetto all evento che la determina. E allora proprio l eccezione che conferma la regola
39 Dal momento che: negare alla vittima il ristoro per la perdita della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà rimorde alla coscienza sociale, per rispondere al comune sentire sociale dell attuale momento storico, bisogna abbandonare gli escamotages interpretativi per superare le iniquità scaturenti dalla negazione del risarcimento di tale voce di danno (vedi i c.d. danni terminali) e quindi procedere al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita
40 La Corte afferma dunque in conclusione che: il danno non patrimoniale da perdita della vita consiste nella perdita del bene vita, bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto e inviolabile dall'ordinamento garantito in via primaria, anche sul piano della tutela civile.
41 Trattasi di: danno altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se, nella sua oggettività di perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile.
42 La perdita della vita pertanto va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo nè il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento nè il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
43 Il diritto al ristoro si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento delle lesione mortale, e quindi anteriormente all exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danniconseguenza, giacchè la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto.
44 Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis, non patrimoniale essendo il bene protetto (la vita), e non già il diritto al ristoro della relativa lesione.
45 COME QUANTIFICARE IL DANNO DA PERDITA del BENE VITA? IL C.D. CAPITALE UMANO Tale voce di danno, come del resto il danno biologico e morale terminale, non è contemplata da alcuna Tabella (neppure dalle Tabelle di Milano).
46 QUANTIFICAZIONE del DANNO DA PERDITA del BENE VITA SOLUZIONE fornita dalla Suprema Corte valutazione equitativa ai sensi dell art c.c. il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice.
47 QUANTIFICAZIONE del DANNO DA PERDITA del BENE VITA L autonomia del bene vita peraltro rispetto al bene salute impone peraltro di individuarsi un sistema di quantificazione particolare e specifico, diverso da quello dettato per il danno biologico.
48 QUANTIFICAZIONE del DANNO DA PERDITA del BENE VITA La Corte si limita tuttavia a mere indicazioni di massima: - è iniqua una soluzione di carattere meramente soggettivo; - è altrettanto iniqua la determinazione di un ammontare uguale per tutti senza alcuna personalizzazione (che dovrebbe tener conto in particolare dell'età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima) - vanno evitate le duplicazioni risarcitorie, ma va garantita l integralità del ristoro
49 REAZIONI
50 Ordinanza interlocutoria n del 4 marzo 2014: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite
51 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del Il caso: La Corte di Appello di Torino, confermando la decisione del Tribunale di Cuneo, stabilisce che non è risarcibile a titolo di danno ereditario il danno biologico in caso di morte sopraggiunta nell immediatezza come conseguenza del fatto illecito (persona deceduta dopo tre ore dall incidente stradale).
52 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del Il Collegio evidenzia che: Con la sentenza n del 23 gennaio 2014, questa stessa sezione ha affermato il principio secondo il quale deve ritenersi risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito dei un incidente stradale.
53 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del Tale sentenza si pone in consapevole contrasto con la propria, precedente giurisprudenza, che più volte ha avuto modo di pronunciarsi in senso opposto in subiecta materia, (Cass. 6754/2011; Cass. ss.uu. n del 1925; Cass. civ del 2012; Cass. civ. n del 2010), affermando il principio di diritto della irrisarcibilità per via ereditaria del danno da morte immediata.
54 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del Il Collegio ricorda altresì come il principio dell irrisarcibilità sia stato posto a fondamento anche della nota decisione n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale, che aveva respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt e 2059 c.c, che non prevedevano il diritto al risarcimento della perdita della vita, accogliendo la tesi del riconoscimento del danno biologico da morte iure hereditario solo in ipotesi di morte non immediata (l apprezzabile lasso di tempo).
55 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del nonché della pronuncia delle SS. UU. n del 2008 che: Nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita
56 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del e della Sent. Cass. n /2011 secondo la quale quando all estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo di tempo brevissimo [ ], la morte, non può essere risarcito il danno biologico terminale connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull intensa sofferenza d animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.
57 Ord. Cass. Civ. Sez. III, n del Il Collegio, quindi, con un stringata riflessione, rilevando come la sentenza n. 1361/2014 abbia generato un contrasto giurisprudenziale, rimette gli atti al Primo Presidente per valutare l investimento delle Sezioni Unite al fine di definire il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008 alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto alla risarcibilità iure hereditario del danno da morte immediata.
58 NEL FRATTEMPO LA GIURISPRUDENZA DI MERITO? Corte d Appello di Milano Sez. III civile Sent n. 495
59 Corte d Appello di Milano Sez. III civile Sent. n. 495 del 2014 Il caso: Gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale Sez. X - Dott. Spera che escludeva la sussistenza di elementi che affermassero che F.C. e N.M., deceduti in un incidente stradale, avessero, negli istanti precedenti la morte, subito un danno non patrimoniale trasmissibile jure hereditatis, essendo deceduti sul colpo.
60 Corte d Appello di Milano Sez. III civile Sent. n. 495 del 2014 La Corte: Condivide appieno la motivazione del primo giudice, pur essendo nota la recentissima sentenza contraria della Suprema Corte (cfr. Cass. n del 2014), peraltro contrastata da altre pronunce conformi all indirizzo seguito dal primo giudice e che questa Corte condivide.
61 Corte d Appello di Milano Sez. III civile Sent. n. 495 del 2014 La Corte ritiene infatti che: il danno biologico jure hereditatis costituisca danno biologico risarcibile (inteso come danno conseguenza rispetto al danno evento della lesione) collegato alla perdita per il danneggiato di utilità dell esistenza, determinata dalla lesione del bene della salute.
62 Corte d Appello di Milano Sez. III civile Sent. n. 495 del 2014 Mentre: Non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita cosicché perché sia ipotizzabile un danno biologico, risarcibile agli eredi iure hereditatis (essendo esso pur sempre una perdita del patrimonio del defunto delle utilità economiche che gli spettavano a compensazione delle minorazioni subite), occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell obbligazione risarcitoria.
63 Il caso: Tribunale di Roma Sent. n del 2014 K.K. deceduta, a seguito di investimento, durante il trasporto in Ospedale. Agiscono in giudizio i prossimi congiunti Oggetto della domanda è: il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali questi ultimi iure proprio e iure hereditatis da loro subiti a causa del decesso di K.K. In particolare il marito ed i figli di K.K. chiedono il riconoscimento del danno catastrofale ed il danno tanatologico derivato alla K.K. dalle lesioni subite e dalla perdita della vita, loro asseritamente riconoscibile iure hereditatis.
64 SUL DANNO CATASTROFALE Tribunale di Roma Sent. n del 2014 Il Tribunale nega la risarcibilità di tale posta di danno. Aderendo alla giurisprudenza di legittimità.. consolidata, afferma il Giudice che: in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del c.d. danno catastrofale può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento. Nel caso di specie erano decorsi solo 20 minuti tra le gravissime lesioni subite ed il decesso.
65 SUL DANNO TANATOLOGICO Tribunale di Roma Sent. n del 2014 Il Tribunale richiama espressamente la sentenza n del 2014 Cass. Civ. Il Giudice rileva infatti che: un isolato recentissimo orientamento afferma la sussistenza del danno tanatologico come autonoma voce in relazione alla perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile risarcibile ex se, nella sua oggettività ed a prescindere, quindi, dalla consapevolezza che il danneggiato vittima ne abbia
66 SUL DANNO TANATOLOGICO Tribunale di Roma Sent. n del 2014 Il Tribunale, tuttavia pur apprezzando il complesso lavoro ermeneutico volto ad affermare la supremazia del bene della vita in relazione alla salute ed a tutti gli altri beni ritiene che la pronuncia non riesca a superare in modo convincente il problema dell assenza del centro di imputazione del danno in capo ad un soggetto non più in vita.
67 Tribunale di Roma Sent. n del 2014 Conseguentemente, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza sul punto, anche in relazione alla soluzione giuridica del problema testè sollevato, si ritiene che allo stato non ci si debba discostare dai consolidati arresti di poco precedenti (ultimo dei quali Cass. 7126/2013) tendenti ad escludere il risarcimento del danno tanatologico nei casi di morte verificatasi senza la piena percezione del suo sopravvenire. Anche la richiesta de qua viene dunque rigettata.
68 RIFLESSIONI Fino alla pronuncia delle Sezioni Unite prevedibili incertezze in sede di giurisprudenza di merito. Intervento del Legislatore?
69 Gennaro Giannini: RIFLESSIONI L ucciso una vittima dimenticata in Il risarcimento del danno alla persona, Ed. Giuffrè, 1991, 95 e seguenti
70 RIFLESSIONI Le questioni riprese dalla Corte sono quasi tutte contenute in quel testo: - non si può ignorare l evento mortale in sede risarcitoria; - il danno primario sta nell evento lesivo (dannoevento) - la lesione mortale rappresenta il pregiudizio totale, il danno biologico nella sua massima estensione «toglie tutto e per sempre»
71 RIFLESSIONI Le condizioni di allora, tuttavia, erano diverse, nel senso che veniva riconosciuto esclusivamente il danno patrimoniale ed il danno morale dei congiunti (la sofferenza, il pretium doloris). Giannini sosteneva che il risarcimento del danno biologico da morte (totale distruzione della persona): è da attribuire una sola volta o iure hereditario o iure proprio (come lesione del rapporto parentale). A partire dal 2004, tuttavia, i Tribunali (vedi Milano) hanno riconosciuto anche il danno da lesione del rapporto parentale.
72 RIFLESSIONI Rischio: Duplicazioni di danni e di risarcimenti in un settore in cui, come ha detto, proprio di recente la stessa Suprema Corte: la rete di tutela predisposto dall ordinamento giuridico italiano consente un elevato standard di tutela anche per i parenti che subiscono il c.d. danno parentale (Cass n , che non ha tenuto conto della questione di legittimità costituzionalità prospettata dai ricorrenti, essendo identiche le lesioni mortali con exitus immediato e quelle no, perchè posta in termini di non rilevanza rispetto al tema decidendum ed al sistema organizzato dalla giurisprudenza italiana sia di merito che di legittimità)
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