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1 NWR 05/2014 del RRRB R N NN MR orte d ppello di enezia, sez. iv., 19 marzo 2014, onsigliere Relatore iovanni allegarin onsigliere Marina icognani onsigliere isa Micochero 2. NN NZ NRÀ NN NN RMN ass. civ., sez., 14 marzo 2014, n. 5958, res. Russo Rel. Rubino 3. RNBÀ M R. 3 N. 189/2012 RNBÀ XRNR N (R. 3 N. 189/2012) ass. civ., sez., rd. 17 aprile 2014, n. 8940, res. Finocchiaro Rel. Frasca 4. RZN R ZZ NR RZZ R RZ RR M RR ass. civ., sez., 13 marzo 2014, n. 5795, res. Berruti Rel. irillo 5. RRMN NN RMN NN R M N FMR ass. civ., sez., 10 aprile 2014, n. 8407, res. Berruti Rel. Rossetti 6. RZN R RRZN R RM NN RRZN M RRMN N FRM F ass. civ., sez., 18 marzo 2014, n. 6195, res. egreto Rel. irillo 7. NN NN R MRNBÀ MN RQ X R ribunale di Milano, X sez. civ., 21 febbraio 2014, n. 2567, iudice Maddaloni galleria a. de gasperi, 4 - pd r.a. info@studiolocatelli.it

2 1. RRRB R N NN MR orte d ppello di enezia, sez. iv., 19 marzo 2014, onsigliere Relatore iovanni allegarin onsigliere Marina icognani onsigliere isa Micochero a recentissima sentenza si pone a diretta conferma di quell orientamento giurisprudenziale in tema di danno da morte iure successionis promosso dalla orte ostituzionale nell ormai lontano 1994 e, proprio di recente, messo fortemente in discussione dalla pronuncia della assazione ivile del 23 gennaio 2014, n a pronuncia in commento dimessa dalla orte d ppello veneziana è chiara nel ribadire, a sostegno dell impossibilità di riconoscere il danno c.d. tanatologico che diritto alla salute e diritto alla vita sono beni diversi, così come diverse sono le forme di risarcimento in ipotesi di lesione di detti diritti, ulteriormente precisando come del resto era stato sottolineato dalle pronunce gemelle delle.. nel 2008 che la lesione dell integrità fisica con il verificarsi dell evento letale immediatamente o a breve distanza dall evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico. a ratio del predetto assunto, secondo la prospettiva assunta dalla orte, sarebbe da rinvenirsi proprio nella natura riparatoria e non sanzionatoria del risarcimento che deve essere proclamata in ambito civile con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso (il risarcimento) operi quando la persona (titolare di quel diritto) abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste. smentire tali considerazioni, secondo i iudici dell appello, non può essere invocata la pronuncia n del 23 gennaio 2014, tesa, si ricorda, a riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita, che viene acquisito istantaneamente dalla vittima al momento della lesione, così configurandosi come una eccezione alla sola risarcibilità dei danni- conseguenza. ale sentenza, infatti, andrebbe considerata non già quale valida ragione per discostarsi da un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, bensì una decisione isolata, che peraltro non impone alcun valido criterio liquidativo rimettendosi alla pura equità. vidente come sulla scorta di quanto contenuto anche in questa recentissima pronuncia della orte d ppello di enezia non possa che evincersi la necessità che le ezioni nite il cui intervento è stato invocato con l ordinanza n. 5056/ forniscano quanto prima una risposta chiara ed omogenea ai tanti dubbi che caratterizzano questa importantissima tematica. 2. NN NZ NRÀ NN NN RMN ass. civ., sez., 14 marzo 2014, n. 5958, res. Russo Rel. Rubino on la decisione in esame la orte torna a pronunciarsi in ordine al danno esistenziale, pregiudizio al centro di un annoso dibattito giurisprudenziale che si ricollega alla tassatività espressa dall art c.c. econdo la prospettiva assunta dalla orte sarebbe contrario al principio del carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art c.c. domandare la liquidazione del danno esistenziale come voce autonoma, che si aggiunge a quanto già liquidato come danno non patrimoniale, costituendo una vera e propria duplicazione risarcitoria. n altri termini, la pronuncia sembrerebbe voler ribadire il dictum espresso dalle note sentenze gemelle del 2008 statuendo l inammissibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche sofferenze patite dalla persona che si aggiungano alla liquidazione del danno non patrimoniale comprensivo delle sue varie componenti. 3. RNBÀ M R. 3 N. 189/2012 RNBÀ XRNR N (R. 3 N. 189/2012) ass. civ., sez., rd. 17 aprile 2014, n. 8940, res. Finocchiaro Rel. Frasca a pronuncia in esame torna ad esprimersi, pur se incidentalmente, sulla natura della responsabilità medica, come delineatasi a seguito dell art. 3, comma, della legge n. 189 del a recentissima ordinanza, infatti, pur trattando principalmente di altra differente tematica inerente la possibilità di ricorrere in assazione avverso l ordinanza emessa ai sensi dell art. 348 ter

3 c.p.c., ha il pregio di chiarire l interpretazione dell inciso contenuto nell art. 3 della legge c.d. Balduzzi. ome sappiamo, la norma relativa all esercizio della professione sanitaria nella prima parte si riferisce alla responsabilità penale; la seconda parte dell inciso, è dedicata all ambito civile, con la previsione che resta comunque fermo l obbligo ex art c.c.. e prime pronunce giurisprudenziali succedutesi all entrata in vigore della novella (ad esempio ribunale di arese sentenza del 26 gennaio 2013 e ribunale di orino sentenza del 14 febbraio 2013, quest ultima citata anche dalla ricorrente nel caso sottoposto all attenzione della orte), hanno ravvisato nel richiamo all art c.c. l intenzione del legislatore di restaurare il regime di responsabilità aquiliano anteriore all orientamento giurisprudenziale promosso nel 1999, con tutte le evidenti conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori. ordinanza in commento, invece, offre una differente spiegazione. econdo la prospettiva assunta dalla orte, infatti, il legislatore, con il rimando al predetto articolo del codice civile, non avrebbe inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della natura della responsabilità medica (nel senso, del resto, di un valore del tutto neutro del riferimento all art c.c. si era espresso il ribunale di rezzo con sentenza del 14 febbraio 2013, concetto poi riaffermato da ass. N del 2013). n buona sostanza, sembrerebbe essere intendimento della orte affermare che il senso del disposto legislativo sia piuttosto quello di chiarire come la colpa lieve - penalmente irrilevante laddove il professionista sanitario si attenga alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica - non possa invece essere ignorata ai fini risarcitori in sede civile. n conclusione, dunque, l inciso contenente l art c.c. andrebbe inteso come precisazione della rilevanza o meno da dare alla colpa lieve e non già come superamento dell orientamento tradizionale sulla responsabilità ex art c.c., con tutte le sue implicazioni in tema di riparto di oneri probatori e di termini di prescrizione del diritto. 4. RZN R ZZ NR RZZ R RZ RR M RR ass. civ., sez., 13 marzo 2014, n. 5795, res. Berruti Rel. irillo on la sentenza in esame la.., ribadendo il principio secondo il quale in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare la presunzione di cui all'art c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, in considerazione del fatto che la norma citata enuncia principi che assumono carattere generale e, dunque, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque subiscano danni, e quindi anche ai trasportati, a prescindere dal titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, ha confermato la decisione assunta in grado d appello dalla orte territoriale, che aveva affermato spettare al danneggiante-conducente l onere di fornire la prova del fatto che il terzo trasportato non indossava le cinture di sicurezza al momento dell incidente (onere, nel caso di specie, non assolto da parte del conducente). onseguentemente, con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dal trasportato, la orte di assazione ha inoltre precisato che alla risarcibilità di tale pregiudizio non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.a sentenza inoltre si segnala perché ribadisce l ulteriore principio, già in precedenza affermato dai giudici di legittimità, per il quale con riferimento al caso di mala gestio propria dell assicuratore, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trova fondamento nella violazione da parte dell assicuratore stesso dell obbligo contrattuale di comportarsi secondo buona fede, l assicurato è tenuto a formulare una specifica e autonoma domanda, con relativo onere di allegazione e prova dei comportamenti che ne costituiscono il fondamento, senza che possa ritenersi sufficiente la semplice domanda di garanzia. 5. RRMN NN RMN NN R M N FMR ass. civ., sez., 10 aprile 2014, n. 8407, res. Berruti Rel. Rossetti a rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita delle opere di

4 ausilio domestico che la vittima d un fatto illecito avrebbe prestato in favore del familiare superstite, in assenza della prova sia d una particolare situazione di indigenza del superstite, tale da rendere plausibile il ricorso all aiuto dei familiari per il disbrigo dei servizi domestici; sia della prova della natura, del contenuto e della frequenza delle opere che la vittima si assume svolgeva o avrebbe svolto in favore del superstite. o ha stabilito la orte di assazione con la sentenza n del 2014, rigettando il ricorso promosso avverso la sentenza della orte d ppello di erugia da una donna che, avendo perso la madre in un incidente stradale, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle utilità economiche che la madre defunta, se fosse rimasta in vita, le avrebbe potuto offrire in futuro. a uprema orte, infatti, ha evidenziato che, nel caso di specie, la donna non aveva mai allegato, nel corso del giudizio, un proprio particolare stato di bisogno ovvero una situazione di indigenza tale da rendere necessario il ricorso all aiuto materno nella gestione domestica, né aveva mai dimostrato l estensione, il contenuto e la frequenza dei servizi che la madre prestava o avrebbe potuto prestare in futuro, mancando, dunque, la prova sia dell an che del quantum debeatur. Nella stessa sentenza, infine, la orte ha ribadito il principio secondo cui nella stima del danno alla persona, il iudice di merito, quando sia chiamato a compiere la cosiddetta personalizzazione del danno, non può prendere in esame circostanze di fatto che non siano state tempestivamente allegate sin dall'atto introduttivo del giudizio. 6. RZN R RRZN R RM NN RRZN M RRMN N FRM F ass. civ., sez., 18 marzo 2014, n. 6195, res. egreto Rel. irillo on la sentenza n del 2014, la orte di assazione ha riaffermato il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell art. 2058, comma secondo, c.c. di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione della somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore del veicolo (ass. civ. 12 ottobre 2010, n ; ass. 4 marzo 1998, n. 2402). ale affermazione trova il suo fondamento nel fatto che, atteso che il veicolo ha un determinato valore di mercato al momento in cui si verifica l'incidente, conseguentemente il costo delle riparazioni non può superare tale valore, posto che altrimenti si produrrebbe un indebito vantaggio per il danneggiato che, così facendo, potrebbe ottenere il rimborso di una somma superiore al valore stesso del veicolo (usato) nel momento in cui è avvenuto il sinistro. giudici di legittimità hanno, pertanto, ritenuto di superare le doglianze del danneggiatoricorrente che aveva sostenuto che può ammettersi il risarcimento per equivalente solo ove il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del bene, precisando che la orte d appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva sufficientemente motivato il rigetto della domanda dando conto del fatto che il giudice di prime cure si era attenuto, nel riconoscimento del diritto al rimborso, al criterio della economicità delle riparazioni, criterio sotteso alla decisione confermata in entrambi i gradi di giudizio, osservando peraltro che il giudizio sulla economicità o antieconomicità delle riparazioni è di competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vizio che nella fattispecie non era stato prospettato. 7. NN NN R MRNBÀ MN RQ X R ribunale di Milano, X sez. civ., 21 febbraio 2014, n. 2567, iudice Maddaloni l ribunale di Milano, nella pronuncia segnalata, ha dichiarato l improponibilità della domanda di risarcimento del danno da lesioni fisiche svolta dal conducente di un motociclo a seguito di un incidente stradale, per mancanza di una condizione di procedibilità, ritenendo che l attoredanneggiato non avesse rispettato le disposizioni di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass.

5 l iudice ha motivato la propria decisione muovendo dalla sentenza della orte ostituzionale n. 111 del 2012, con la quale è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all istituto dell improponibilità della domanda emergente dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., ritenuto del tutto compatibile con il precetto di cui all art. 24 cost. e, dunque, rispettoso del diritto di difesa e dell accesso alla giurisdizione: i giudici delle leggi hanno, infatti, precisato come la ratio del meccanismo ha lo scopo di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, evidenziando come all onere di diligenza imposto a quest ultimo corrisponda l obbligo di cooperazione previsto a carico dell assicuratore, il quale è tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. l ribunale di merito, esaminando le domande proposte dall attore, ha rilevato come, nel caso di specie, lo stesso, pur in possesso di una perizia medico legale di parte dalla quale, dunque, era possibile desumere la precisa quantificazione del danno biologico e nonostante espressa richiesta di integrazione documentale formulata dalla compagnia di assicurazioni alla quale la pretesa risarcitoria era stata avanzata, avesse omesso di dare riscontro alle richieste dell assicuratore, violando così le prescrizioni delle richiamate norme del codice delle assicurazioni. parere del iudice, non può, infatti, ritenersi sufficiente il mero invio di una richiesta risarcitoria alla compagnia, ma occorre che questa rispetti le prescrizioni di contenuto indicate dall art. 148 cod. ass., a nulla rilevando, peraltro, al fine di poter escludere gli oneri a carico del danneggiato, la circostanza dell intervenuta offerta di una somma da parte dell assicuratore, in quanto concernente, nel caso specifico, il solo danno materiale e non anche il danno da lesioni fisiche, in relazione alla domanda di risarcimento del quale era stata rilevata la mancanza della condizione di procedibilità.

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