In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

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1 Circolare 10 ottobre 2013, n. 50 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio Premessa Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione. 1. Liquidazione delle prestazioni 1.1. Rendite per inabilità permanente In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 76,11 (NOTA 1): Retribuzione annua minima euro ,10 Retribuzione annua massima euro ,90 Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro ,02 (NOTA 2). In particolare: Lavoratori subordinati a Su retribuzione annua convenzionale tempo determinato euro ,02 Lavoratori subordinati a Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti euro ,10 euro tempo indeterminato per il settore industriale: minimo massimo ,90 Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro ,10 (NOTA 3)

2 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue: Eventi anni 2005 precedenti euro ,11 X1,0302 =euro ,69 Eventi anno 2006 euro ,94 X1,0302 =euro ,86 Eventi anno 2007 euro ,97 X1,0302 =euro ,92 Eventi anno 2008 euro ,43 X1,0302 =euro ,75 Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 euro ,87 X1,0302 euro ,99 Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua: Retribuzione convenzionale euro , Assegno una tantum in caso di morte Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.108,62. Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro ,59 secondo le seguenti percentuali: - un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; - un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; - un sesto negli altri casi. 1.3 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati: Lavoratori subordinati a tempo determinato (NOTA 4) Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il euro 41,87 Lavoratori subordinati a tempo limite minimo di (NOTA 5) indeterminato Su retribuzione giornaliera minima prevista per il euro 47,07 Lavoratori autonomi settore industriale: (NOTA 6) 2. Riliquidazione delle prestazioni in corso Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni (NOTA 7), secondo i seguenti criteri:

3 2.1 Rendite per inabilità permanente: Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono (NOTA 8): per l'anno 2011 e precedenti 1,0302 per l'anno 2012 e I semestre ,0000 Nel settore agricolo la riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato: Lavoratori subordinati a tempo euro ,02 Su retribuzione annua convenzionale determinato (NOTA 9) Lavoratori subordinati a tempo Su retribuzione effettiva compresa entro i euro ,10 indeterminato: rendite con decorrenza dal limiti previsti per il settore industriale: euro ,90 1 gennaio 1982 minimo massimo Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con Su retribuzione annua euro ,02 decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 convenzionale Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al Su retribuzione annua euro ,02 1 giugno 1993 convenzionale Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1 giugno Su retribuzione minimale del euro , settore industriale (NOTA 10) 2.2. Integrazione rendita Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2013 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (20 settembre 2013), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato Assegno per assistenza personale continuativa L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 526,26(NOTA 11) Assegni continuativi mensili Gli importi degli assegni continuativi (NOTA 12) vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: INABILITÀ (%) Settore industrialesettore agricolo Da 50 a 59 euro 295,31 euro 369,89 Da 60 a 79 euro 414,31 euro 516,15 Da 80 a 89 euro 769,24 euro 886,12

4 Da 90 a 100 euro 1.185,10 euro 1.256, a.p.c. euro 1.712,07 euro 1.782,33 3. Indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione. Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni: a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (NOTA 13); b) speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale" (NOTA 14), che al 1 luglio 2013 dovranno essere adeguati (NOTA 15) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (NOTA 16); c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni, riguardanti le: 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3); 2. rendite cessate successivamente al 1 luglio 2013 per i settori industria e agricoltura e medici radiologi; 3. rendite unificate. Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2012 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole (NOTA 17). In occasione della rivalutazione decorrente dal 1 luglio 2013 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite. 3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore Con effetto dall'anno 2006 (NOTA 18) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (NOTA 19) (cod ), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore (NOTA 20). Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2013, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano. 3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/1 e 171/1. Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

5 Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. 3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite. Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1 luglio Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello. --- Note: 1) D.M. 10 giugno ) D.M. 10 giugno ) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. 4) Decreto legge 2 del 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni in legge 81 dell' 11 marzo ) Legge 54/1982 e circolare Inail 24/ ) Legge 243/1993, art. 14, lettera d). 7) Allegato 5. 8) Testo unico, art. 116 e decreto ministeriale del 15 ottobre ) D.p.r. 448 del 27 aprile ) Legge 243/1993, art. 14, lettera d). 11) Testo unico, artt. 76 e 218 e legge 251/ ) Testo unico, artt. 124 e 235 e legge 780/ ) Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso. 14) Legge 248/ ) Legge 251/1982, art ) Circolare Inail 41/ ) Testo unico, art. 80.

6 18) Legge 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma ) Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, art ) Decreto legge 115 del 30 giugno 2005, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 168 del 17 agosto Allegato 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 10 giugno 2013 Allegato 2 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 10 giugno 2013 Allegato 3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 10 giugno 2013 Allegato 4 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 10 giugno 2013 Allegato 5 Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate (NOTA 1) - sono riliquidate, a decorrere dal 1 luglio 2013, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti (NOTA 2), entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro ,10 ed euro ,90. Artigiani Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive.

7 Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite. Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1 gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva") (NOTA 3). 1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 2013, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro ,10 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2013 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro ,90. Studenti e alunni In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1 luglio conformemente a quanto disposto (NOTA 4) - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail 49/2012: a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro ,52; b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16 anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro ,56; c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22 anno di età in poi: euro ,70. Lavoratori portuali Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione: a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica (NOTA 5). Tali rendite vengono riliquidate dal 1 luglio 2013, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2013; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro ,90 (euro ,20 x 1,0302) e sulla retribuzione di euro ,10 (euro ,80 x 1,0302). b) Rendite per eventi verificatisi dal 1 gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro ,90 (NOTA 6). c) Rendite relative a: - lavoratori portuali del ramo industriale - carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova - lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica

8 - lavoratori merci varie vengono riliquidate sul massimale di euro ,90. Allievi di corsi aziendali Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro ,10 (NOTA 7). Lavorazioni meccanico-agricole Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate (NOTA 8) sono riliquidate sul minimale di euro ,10. Lavori domestici e familiari Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro ,10, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni. Familiari partecipanti all'impresa familiare Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare (NOTA 9), per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0568) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 51,94 in essere al 1 gennaio 2012, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro ,80. Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali (NOTA 10), ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria. Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro , Gestione agricola

9 Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 3 della presente circolare. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro , Gestione per conto dello stato I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati (NOTA 11) alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo (NOTA 12), nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge. In particolare si precisa che: 1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania (NOTA 13) sono riliquidate sul minimale di euro ,10; 2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato (NOTA 14); 3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale (NOTA 15) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate; 4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato (NOTA 16) sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro ,10) e del massimale (euro ,90) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della sottocitata convenzione (NOTA 16) sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro ,02); 5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1 maggio dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro ,10; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo; 6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont (NOTA 17) sono riliquidate come segue: - a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (NOTA 18), - per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (NOTA 19), secondo i seguenti criteri: a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro ,10; b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro

10 15.983,10 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro ,90; c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro ,10; 7) le rendite attribuite: - ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 (NOTA 20); - ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (NOTA 21); - ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (NOTA 22); - ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (NOTA 23); - ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria (NOTA 24); sono riliquidate come segue: - per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo; - per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro ,02; - per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri: a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro ,10, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro ,90; b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro ,10; c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro ,02. 8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976 (NOTA 25) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,10 (NOTA 26); 9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980 (NOTA 27) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,10; 10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme (NOTA 28) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,10;

11 11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (NOTA 29) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,10; 12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 (NOTA 30) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,10; 13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (NOTA 31) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge; 14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (NOTA 32) sono riliquidate sul minimale di euro ,10 o sulla retribuzione di euro ,02 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico. Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circolari Inail 113/1970 e 1/1975. Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione convenzionale di euro ,02 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle Unità operative, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi; 15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (NOTA 33) sono soggette all operatività dell'art. 116 del Testo unico, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro ,90. La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative per: - le rendite per le quali, al 1 luglio 2013, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita32 e quella erogata dal Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles; - le rendite unificate (NOTA 34) attualmente segnalate come "prestazioni particolari" (NOTA 35). Le stesse Unità operative devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1 luglio 2013, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento. --- Note: 1) Art. 116 del Testo unico e successive modifiche. 2) D.m. 10 giugno ) Circolare Inail 70/ ) D.m. 12 dicembre 1968, art. 2.

12 5) D.m vedi circolare Inail 52/ ) Cfr. lettera del ai Dirigenti delle Unità periferiche con oggetto "Aggiornamento circolari n. 27/1996 e n. 70/1996". 7) D.m. 26 ottobre ) Titolo I del Testo unico. 9) Circolari Inail 42/1989 e 24/ ) Circolare Inail n. 2/ ) Art. 190 del Testo unico. 12) Art. 127 del Testo unico. 13) Art. 10, Legge 251/ ) D.lgs luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche. 15) D.M. 12 dicembre ) Convenzione stipulata il 1 giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia - vedi circ. Inail 10/ ) Legge 31 maggio 1964, n. 357, art ) regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni 19) D.m. 5 febbraio ) Dl 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n ) Legge 12 febbraio 1969, n ) Legge 12 dicembre 1970, n ) Legge 26 maggio 1971, n ) Legge 23 marzo 1973, n ) Legge 29 maggio 1976, n. 336 e legge 30 ottobre 1976, n ) Legge 336/76, art ) Legge 22 dicembre 1980, n ) Legge 21 novembre 1985, n ) Legge 19 novembre 1987, n ) Legge 21 gennaio 1995, n ) Circolare Inail 42/ ) Legge 19 ottobre 1970, n d.m. 6 novembre 1973.

13 33) Legge 27 luglio 1962, n ) Art. 80 del Testo unico. 35) Lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998.\

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