A tutti i FATTURA ELETTRONICA
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1 Dott. Giovanni Anitori Modena, 03/01/2019 -COMMERCIALISTA Modena Viale Verdi n. 96 tel. 059/ fax 059/ Reggio Emilia Via Einstein n.9 tel. 0522/ fax 0522/ CIRCOLARE A tutti i Signori Clienti FATTURA ELETTRONICA In considerazione degli inevitabili disagi connessi alla fatturazione elettronica ritengo opportuno fornire alcune indicazioni utili: a) Sul sito dell Agenzia delle Entrate sono pubblicate numerose FAQ in cui potrete trovare gratuitamente risposte ufficiali. b) Digitando su GOOGLE : numero verde fattura elettronica agenzia entrate si viene indirizzati in un sito (delle Entrate) dal quale e possibile inviare per quesiti. c) L Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un numero verde gratuito attivo dal lunedi al venerdi dalle alle e il sabato dalle alle Scopo della presente circolare e fornire un ulteriore strumento in cui potete trovare alcune informazioni in tema di fatturazione elettronica. ALTERNATIVA FATTURA / SCONTRINO Qualora sia richiesta l'emissione della fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, per i soggetti passivi non esonerati l'invio della fattura elettronica deve avvenire contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione. Nella situazione di cui sopra, resta possibile, in alternativa, emettere subito lo scontrino o la ricevuta fiscale e, in un momento successivo, la fattura elettronica indicando nella stessa l'identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta fiscale. Scontrino e ricevuta fiscale sono equiparati al DDT e consentono di emettere fattura differita. I corrispettivi certificati da scontrino o ricevuta fiscale per i quali viene poi emessa fattura vanno scorporati dal totale giornaliero. Sulla fattura elettronica emessa successivamente allo scontrino vanno indicati: - nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");
2 - nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); FATTURA DATATA 2018 E RICEVUTA NEL 2019 L obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio Pertanto, il momento da cui decorre l obbligo è legato all effettiva emissione della fattura. Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. FATTURA ELETTRONICA EMESSA IN RITARDO Nel primo semestre 2019 la fattura elettronica emessa tardivamente ma entro il termine della liquidazione IVA non e sanzionata; il cessionario pero non puo detrarre l IVA finche non riceve la fattura elettronica. NOTA PROFORMA Come previsto dall articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. fattura proforma, contenente la descrizione dell operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, sembra essere idoneo a supportare il differimento dell emissione della fattura elettronica. FATTURE FUORI CAMPO IVA Per le operazioni fuori campo di applicazione dell IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all art. 74 del d.p.r. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI
3 utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è N2. FATTURA DI ACQUISTO CONTESTATA La contestazione va fatta al cedente. Va valutata l opportunita o l obbligo di non detrarre l IVA e il costo. Tali considerazioni sono a carico dei Signori Clienti e vanno comunicate allo Studio tramite PEC. CASSETTO FISCALE. E uno strumento molto utile non solo per la fattura elettronica. Suggerisco ai Signori Clienti di dotarsi quanto prima di questo strumento. REGISTRAZIONE DELL INDIRIZZO TELEMATICO. I soggetti passivi IVA possono comunicare all Agenzia delle Entrate l indirizzo telematico (indirizzo PEC o codice destinatario) presso il quale intendono ricevere le fatture elettroniche, registrando tale indirizzo mediante un apposito servizio reso disponibile dalla stessa Agenzia. In caso di registrazione, le fatture saranno sempre recapitate all indirizzo preregistrato indipendentemente dal valore indicato dal soggetto trasmittente nel campo codice destinatario o PEC Destinatario nella fattura. È fatto salvo il caso di mancato recapito per cause tecniche. Prerequisito: avere il cassetto fiscale. DATI OBBLIGATORI PER LA TRASMISSIONE SUL SISTEMA DI INTERSCAMBIO All interno del file fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni obbligatorie previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate n , ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Fra queste si menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti: il tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito); il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell editoria, IVA per cassa, ecc.); l eventuale applicazione della ritenuta, dell imposta di bollo e della cassa previdenziale; i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita; la natura dell operazione ove l imposta non sia indicata in fattura (operazione esclusa, esente, non imponibile, ecc.); l identificativo fiscale del soggetto trasmittente; il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al file per l invio al Sistema di Interscambio
4 RIFERIMENTO NORMATIVO Va indicato quando non si applica l IVA. La mancata compilazione non produce lo scarto della fattura ma provoca problemi in sede di registrazione contabile (perdite tempo, costi ecc.) FATTURE A PRIVATI Se la fattura viene emessa nei confronti di privati, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il campo codice destinatario viene valorizzato con il codice convenzionale e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario. Il SdI, di conseguenza, mette a disposizione: la fattura elettronica sul sito web dell Agenzia delle Entrate, nell area riservata al soggetto ricevente; un duplicato informatico della fattura elettronica nell area riservata del cedente o prestatore. In caso di operazioni verso privati consumatori sussiste comunque l obbligo, per il cedente o prestatore, di consegnare direttamente al cliente finale una copia analogica della fattura. Contestualmente, il cedente o prestatore comunica che il documento elettronico è messo a disposizione dal SdI nell area riservata. FATTURE A MINIMI E FORFETTARI Se la fattura viene emessa nei confronti: di soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL 98/2011 (minimi) di soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli altri soggetti che hanno esercitato l opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che non hanno conseguito dall esercizio di attività commerciali proventi superiori a ,00 euro nel periodo d imposta precedente, le modalità di messa a disposizione del documento sono analoghe a quelle previste per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori. Anche in tal caso, il campo codice destinatario viene valorizzato con il codice convenzionale e il SdI mette a disposizione: la fattura elettronica sul sito web dell Agenzia delle Entrate, nell area riservata al cessionario o committente; un duplicato informatico della fattura elettronica nell area riservata del cedente o prestatore. Il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario o committente che l originale della fattura elettronica è disponibile nell apposita area riservata del sito web dell Agenzia delle Entrate, anche mediante la consegna di una copia analogica della fattura.
5 MINIMI E FORFETTARI Questi contribuenti potranno continuare ad emettere fatture cartacee e pretendere dai loro fornitori una copia della fattura in modalita analogica (cartacea). In caso di fatture emesse alla pubblica amministrazione resta pero obbligatoria la fattura elettronica. E possibile anche per i contribuenti in regime forfettario aderire alla fatturazione elettronica su base volontaria. Nel caso in cui comunichino al fornitore la pec o il codice destinatario scatta anche l obbligo di conservazione elettronica. Una modalita di conservazione delle fatture elettroniche ricevute abbastanza semplice e la conservazione tramite PEC (ovviamente bisogna tenere la pec senza farla scadere fino al termine di prescrizione fiscale). A questi Clienti suggerisco di continuare ad emettere fatture cartacee e non fornire il proprio indirizzo pec ai propri fornitori per evitare che scatti l obbligo di conservazione delle fatture elettroniche eventualmente ricevute. FATTURE ELETTRONICHE A PERSONE FISICHE CHE AGISCONO COME PRIVATI MA SONO TITOLARI ANCHE DI PARTITA IVA INDIVIDUALE In caso di persona fisica che si rivolge, come privato, ad un fornitore che e fornitore anche della propria attivita individuale come ditta individuale o professionista sembra che alcuni software di fatturazione elettronica utilizzino la stessa anagrafica cliente con partita IVA. La fattura in questione viene quindi veicolata tra le fatture dallo SDI tra le fatture di acquisto dell attivita. In attesa che il problema venga risolto (si spera) a livello informatico si possono prendere alcune precauzioni: - Chi emette la fattura deve evitare di inserire la partita IVA del Cliente (che pur titolare di partita IVA agisce come privato) e possibilmente inserire un annotazione che si tratta di operazione con cliente privato; - Chi registra la fattura (di acquisto) deve evitare di farla concorrere alla liquidazione dell IVA e di dedurre il costo. I Signori Clienti che ricevono fatture elettroniche per acquisti relativi alla sfera privata devono segnalarlo allo Studio tramite pec al fine di non tenerne conto in sede di deduzione del costo e detrazione dell IVA. FATTURE AD ESPORTATORI ABITUALI La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".
6 FATTURE A SOGGETTI ESTERI L Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti o identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia possono essere inviate al SdI. In tal caso, il campo codice destinatario della fattura viene valorizzato con il codice XXXXXXX. I dati delle fatture così trasformate si intenderanno già acquisiti dall Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere introdotta dalla legge di bilancio Non è ammessa, invece, la trasmissione al SdI delle fatture ricevute da soggetti esteri, per cui queste ultime dovranno comunque essere oggetto della suddetta comunicazione. AUTOFATTURA PER PASSAGGIO DI BENI ALL USO PERSONALE Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo per passaggio beni all uso personale o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI. FATTURA A PARTITA IVA INESISTENTE O CESSATA Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell articolo 21 del D.P.R. 633/1972. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell operazione REVERSE CHARGE Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.p.r. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un
7 altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. FATTURE RICEVUTE DA MINIMI E FORFETTARI. Per le fatture cartacee ricevute da minimi e forfettari non occorre predisporre e trasmettere lo spesometro che e stato definitivamente abrogato. Ultimo spesometro quello relativo al secondo semestre 2018 da trasmettere nel Non occorre richiedere attestazioni comprovanti l esonero da fattura elettronica. La dimostrazione di essere esonerati dalla fatturazione elettronica e nella stessa fattura (cartacea) che indica l esclusione da IVA coi relativi riferimenti normativi. NUMERAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE. In caso di emissione di fatture elettroniche e cartacee si segue un'unica numerazione e non occorre utilizzare registri sezionali. Per effetto delle modifiche apportate dall art. 12 del DL 119/2018 all art. 23 del DPR 633/72, il soggetto passivo deve effettuare l annotazione delle fatture emesse, nell ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e con riferimento al medesimo mese. La suddetta disposizione è entrata in vigore il DIRITTO ALLA DETRAZIONE In considerazione della definizione di nuovi termini per l emissione delle fatture e dei tempi di ricezione della fattura elettronica, che potrebbe venire recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l imposta diviene esigibile, l art. 14 del DL 119/2018 ha modificato l art. 1 co. 1 del DPR 100/98, con il fine di evitare che lo stesso cessionario/committente possa subire un pregiudizio finanziario in conseguenza del rinvio della detrazione. La norma novellata, in vigore dal , prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. In sostanza, laddove una fattura sia ricevuta il 10 di aprile da un soggetto passivo, ad esempio, mensile, questi potrebbe esercitare la detrazione della relativa imposta per il mese di marzo, a condizione di annotare il documento nel registro degli acquisti entro il 15 aprile. Si rende possibile, dunque, la retroimputazione della detrazione dell imposta al mese di marzo.
8 Va, peraltro, rimarcato il fatto che le nuove disposizioni non si applicano con riferimento ai documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell anno precedente. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI L art. 13 del DL 119/2018 ha modificato l art. 25 co. 1 del DPR 633/72, il quale, nella sua nuova stesura, dispone che il soggetto passivo è tenuto ad annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell esercizio dell impresa, arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell art. 17 co. 2 del DPR 633/72. Viene quindi abrogata la numerazione progressiva delle fatture di acquisto prevista dalla norma previgente. L adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio, attesa l immodificabilità del documento elettronico inviato tramite SdI. La disposizione del DL 119/2018 è entrata in vigore il Tuttavia sembra opportuno continuare a inserire il numero di protocollo nelle fatture ricevute che peraltro resta obbligatorio per le fatture cartacee CONSERVAZIONE DDT Si conservano in maniera cartacea. Possono essere allegati alla fattura differita e usufruire della conservazione sostitutiva, pero in tal caso si corre il rischio di superare i limiti dimensionali del singolo file (5 MB). LETTERE DI INTENTO Inserire gli estremi in uno dei campi facoltativi, ALTRI DATI GESTIONALI Particolare attenzione va dedicata alla compilazione di questo blocco. Oltre ai dati obbligatori da indicare in fattura ai sensi della normativa Iva, vi sono altre informazioni obbligatorie da indicare sulle fatture elettroniche derivanti dal Codice Civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessioni di prodotti alimentari e agricoli. Vanno indicate tra l altro: le spese anticipate, il contributo ENASARCO, i contributi alle casse professionali ecc.. RIMBORSI SPESE EX ART. 15/633 Ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'iva, purchè opportunamente documentate. La modalita suggerita per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").
9 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA Sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente. Pertanto il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l apposito campo e pagare l imposta in modalità telematica. È sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, il contribuente versi in un unica soluzione, l ammontare dell imposta di bollo da assolvere. Il contribuente deve indicare nel modello F24 l esercizio di riferimento ed il codice tributo Sulla fattura elettronica deve essere riportata la dicitura: Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM Per le fatture cartacee si puo continuare a pagare l imposta di bollo con la consueta applicazione della marca. OPERAZIONI ESONERATE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE L obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Tali operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all Amministrazione Finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere. Detta comunicazione risulta, peraltro, facoltativa: a) per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale; b) per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. È consentita, infatti, l adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. SCONTRINO ELETTRONICO Con il DL 119/2018, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva dalla Camera il , viene introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, con decorrenza: - dall' per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a ,00 euro; - dall' per la generalità dei commercianti al minuto. Il decreto prevede anche un contributo per l'adeguamento tecnologico dei registratori di cassa per gli anni 2019 e 2020, in misura pari al 50% della spesa sostenuta per ogni strumento, con un massimo: - di 250,00 euro in caso di acquisto; - di 50,00 euro in caso di adattamento. Il contributo sarà erogato mediante l'applicazione di uno sconto sul prezzo di acquisto degli strumenti da parte del fornitore, il quale, a sua volta, otterrà il rimborso della somma anticipata sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
10 Le modalità per usufruire dell'agevolazione saranno definite mediante un provvedimento dell'agenzia delle Entrate. 10 CONDOMINI Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un consumatore finale. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018: 1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell identificativo fiscale CF del cessionario/committente; 2. valorizzeranno il campo codice destinatario della fattura elettronica con il codice convenzionale e invieranno la fattura elettronica al SdI; 3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa in formato analogico o elettronico al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa Si coglie l occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA. Cordiali saluti. Giovanni Anitori
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