Provincia di Pesaro e Urbino. Protocollo d Intesa

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1 Provincia di Pesaro e Urbino Protocollo d Intesa per la costituzione di un Fondo di garanzia per il sostegno a lavoratori colpiti dalla crisi economica La Provincia di Pesaro e Urbino Gli Istituti di Credito Le Organizzazioni Sindacali e con l adesione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale

2 PREMESSO: che l attuale congiuntura economica sta determinando condizioni finanziarie particolarmente gravose anche sulle famiglie del nostro territorio provinciale; che in risposta ai bisogni evidenziati appare indispensabile elaborare ed attivare strumenti, tramite la collaborazione di tutti quei soggetti che a diverso titolo sono investiti dal problema sopradescritto, al fine di verificare e promuovere soluzioni che rispondano il più possibile alle esigenze emergenziali dei nuclei familiari del territorio; che tra gli intenti prioritari della Provincia di Pesaro e Urbino vi è senz altro quello di supportare le famiglie del proprio territorio in difficoltà economica, con l obiettivo di contrastare i disagi provocati dalla riduzione del potere di acquisto determinata dalla contrazione o dalla perdita di lavoro; che, pertanto, la Provincia di Pesaro e Urbino si è attivata - unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle associazioni di categoria datoriali, nell ambito del Tavolo Operativo Permanente anticrisi - per valutare l impatto della suddetta congiuntura su cittadini e famiglie residenti nel proprio territorio, ed ha elaborato un progetto di Finanza Sociale e solidale che prevede l attivazione di strumenti integrati per favorire l accesso al micro-credito per determinate categorie di lavoratori; che, al medesimo scopo, sono stati attivati contatti e coinvolte nell iniziativa tutte le banche presenti sul territorio provinciale, che sono state invitate ad un incontro tenutosi in data 06/02/2009 presso la sede della Provincia; che successivamente sono stati effettuati ulteriori incontri con le banche interessate per pervenire ad un testo condiviso; che, in particolare, si prevede di stipulare un protocollo d intesa quadro per la gestione di un Fondo di garanzia di finanza sociale, pari ad ,00 (quattrocentoventimila/00) costituito dalla Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di intervenire a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, con perdita del proprio lavoro o collocati in cassa integrazione, comprensivo anche di risorse finalizzate al pagamento di interessi passivi legati al micro-prestito agevolato; con la presente Intesa i Soggetti sottoscrittori e congiuntamente definiti di seguito le Parti : 2

3 1. si danno reciprocamente atto di condividere le finalità illustrate nelle premesse, ciascuna nell ambito delle proprie attività; 2. si impegnano a collaborare ciascuna nell ambito delle proprie competenze istituzionali ed attività per la definizione degli interventi di cui al protocollo allegato che costituisce parte integrante della presente intesa; 3. mettono a disposizione le rispettive strutture al fine di dare la massima informazione ai cittadini circa i contenuti del suddetto protocollo, utilizzando i diversi canali di contatto di cui le parti dispongono. PROTOCOLLO DI INTESA Art.1 (Oggetto del protocollo d intesa) Il presente protocollo d intesa ha come obiettivo di contrastare i disagi provocati dalla riduzione del potere di acquisto determinata dalla contrazione o dalla perdita di lavoro, nonché dalla collocazione in cassa integrazione, attraverso la concessione di micro-prestiti a condizioni agevolate. Art.2 (Beneficiari) Possono beneficare delle agevolazioni previste dal presente protocollo d intesa, il lavoratori che siano residenti nonché domiciliati nei Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino da almeno due anni, anche se non cittadini italiani purché, ove necessario, con regolare permesso di soggiorno avente durata residua di almeno anni uno, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) disoccupati alla data di presentazione della domanda a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa intervenuti dopo il 01/01/2009; b) disoccupati alla data di presentazione della domanda a causa della scadenza di un contratto di lavoro a termine non rinnovato/prorogato o di apprendistato, compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di somministrazione dopo il 01/01/2009; c) collocati in cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria e in deroga, o sospesi dal lavoro a partire dal 01/01/2009, per almeno 160 ore effettuate al momento della domanda. d) interessati da una riduzione dell orario pari almeno al 30% del limite contrattuale individuale. I suddetti beneficiari possono accedere alle agevolazioni previste dal successivo art. 3 a condizione che l ISEE del nucleo familiare - calcolato ai sensi del D.Lgs. N. 109/98 e s. m. - attualizzato al nuovo status occupazionale/reddituale sia inferiore od uguale a ,00. 3

4 Il ricalcolo per l attualizzazione dell ISEE sarà riferito alla situazione in essere al momento della presentazione della domanda secondo la tabella sottoindicata: DISOCCUPAZIONE SOSPENSIONE Nota operativa: Perc.di riduzione SENZA INDENNITA' 100 IND. DI MOBILITA' IN DEROGA 80 IND. DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA 60 IND. DI MOBILITA' 40 SETT. ARTIG.-COMM. CON ENTE BILATERALE 50 SETT. ARTIG.-COMM. SENZA ENTE BILATERALE 60 CIG ZERO ORE 35 CIG PARZIALE E CONTRATTI DI SOLIDARIETA' 25 CIGS 40 RIDUZIONE DELL'ORARIO INDIVIDUALE 50 CIGS IN DEROGA 50 SENZA INDENNITA' L abbattimento delle percentuali sopraindicate avverrà sul reddito da lavoro del soggetto che si trova nelle condizioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell art Si specifica che l attualizzazione dell ISEE avverrà tenuto conto dell abbattimento dei redditi 2008 e valutando il patrimonio al 31/12/ Con D.G.P. n. 114/12 è stata aggiunta la seguente frase: Previa acquisizione di accordo sindacale sottoscritto al tavolo istituzionale promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in ragione dell eccezionalità del caso e di specifiche situazioni emergenziali che possono coinvolgere le maestranze di aziende del territorio provinciale interessate da grave crisi economica/finanziaria/occupazionale, nonché in presenza di ritardi nella autorizzazione degli ammortizzatori sociali da parte degli enti preposti, ovvero in ragione di perduranti ritardi nel pagamento di salari, è data facoltà al Dirigente del Servizio 1.2 di intervenire con proprio atto in deroga al limite ISEE attualizzato individuato per l accesso ai benefici previsti dal presente protocollo. ; NB - Con D.G. P. n. 27/11 è stato precisato che i soggetti indicati nei punti a) e b) possono presentare una seconda richiesta di microcredito se ricorrono le seguenti condizioni: 1. seconda espulsione dal mercato del lavoro (o secondo mancato rinnovo di un contratto di lavoro attivato dopo la prima richiesta di microcredito); 2. Isee attualizzato alla luce dell ultimo rapporto di lavoro; 3. congruità dei requisiti previsti dall art 5 del protocollo in oggetto. In caso di diniego operato da una banca in occasione di precedente richiesta, la seconda va indirizzata ad altro istituto di credito. 4

5 1. Prestiti chirografari Art.3 (Agevolazioni) Ai lavoratori che al momento della presentazione della domanda si trovano nelle condizioni di cui all art. 2, è concesso un prestito chirografario individuale a tasso fisso, in unica soluzione, da parte degli Istituti aderenti al presente protocollo d intesa, fino ad un massimo di 3.000,00 (tremila/00). Il periodo di ammortamento del debito è previsto in 24 mesi dalla data di prima erogazione del prestito, con rateizzazione mensile o semestrale e con facoltà di posticipare la prima rata di restituzione a partire dal sesto mese. Il plafond complessivo per l iniziativa, messo a disposizione dagli Istituti di credito aderenti al presente protocollo, ammonta ad ,00 (quattromilioni/00), [quota base del Fondo di garanzia messa a disposizione dalla Provincia per un moltiplicatore pari a 16]. I costi di gestione della pratica di finanziamento presso l Istituto di credito aderente al protocollo, quelli di eventuale apertura di conto corrente e le eventuali spese di bollo sono a totale carico dell Istituto stesso. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento sarà fisso per l intera durata del finanziamento e sarà determinato sulla base del tasso BCE vigente al momento dell erogazione, maggiorato di uno spread di 300 basis points. La Provincia di Pesaro e Urbino si accollerà l onere della restituzione degli interessi passivi fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari ad ,00 (centosettantamila/00) compresi nel Fondo di garanzia di finanza sociale. L importo a carico della Provincia relativo agli oneri in conto interessi, in valore attualizzato, viene erogato integralmente all atto della concessione del prestito. In caso di estinzione anticipata del prestito, ovvero di suo passaggio a sofferenza, l Istituto di credito aderente al protocollo restituirà gli interessi percepiti dalla Provincia al momento dell erogazione per la quota parte che decorre dalla data dell estinzione sino a quella di scadenza originaria del prestito. 2. Garanzie La Provincia, inoltre, si impegna con gli Istituti di credito aderenti al presente protocollo ad intervenire, a garanzia dell eventuale mancata restituzione del capitale erogato a titolo di micro-prestito, anche in caso di perdita dei requisiti da parte del beneficiario, per un massimo del 50% delle somme non restituite, fino alla concorrenza complessiva di ,00 (duecentocinquantamila/00) disponibili nella quota complessiva del Fondo di garanzia, fermo restando da parte degli anzidetti Istituti l attivazione, in via ordinaria e preventiva, delle normali procedure di recupero crediti delle quali fornirà idonea documentazione. L eventuale ulteriore rischio di insolvenza sarà assunto dagli Istituti di credito aderenti al protocollo. Le somme messe a disposizione del Fondo troveranno apposita evidenza contabile in stanziamenti e capitoli del Bilancio/PEG della Provincia di Pesaro e Urbino e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità delineate in premessa. 5

6 3. Impegno sociale alla sospensione temporanea di eventuali rate di mutui prima casa Gli Istituti di credito che aderiscono al protocollo si impegnano - a semplice richiesta dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al micro-prestito - a partire dal mese di concessione dell agevolazione, senza alcun onere o spesa aggiuntiva a carico dei beneficiari, a concedere la sospensione delle rate relative a contratti di mutuo prima casa per un periodo di 6 (sei) mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori mesi 6 (sei), previa verifica da parte dei competenti uffici provinciali, del permanere dei requisiti iniziali di accesso ai benefici. Gli Istituti di credito - nel caso di concessione della sospensione della rata - potranno continuare a conteggiare gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione (calcolati applicando il tasso contrattuale al debito residuo della rata in corso al momento della richiesta di sospensione). Detti interessi di sospensione potranno essere ripartiti in parti uguali su tutte le rate di ammortamento ancora da versare, ferma restando la validità del piano di ammortamento originario. La durata del mutuo potrà pertanto allungarsi di un periodo pari alla durata del periodo di sospensione. Art. 4 (Avvertenze) In caso di indebita acquisizione di somme non dovute, anche a titolo di interessi, i lavoratori saranno tenuti alla loro restituzione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale in ordine all illecita fruizione di agevolazioni non spettanti. La valutazione del merito creditizio relativa alla concessione del prestito, e alla connessa sospensione del pagamento delle rate di mutuo prima casa, eventualmente richiesta, rimane in ogni caso in capo ai singoli Istituti di credito aderenti al presente protocollo. Art. 5 (Compiti e funzioni delle parti) Per realizzare l informazione, la raccolta, l istruzione e la valutazione delle pratiche presentate ai fini dell ammissione alle agevolazioni economiche previste dal presente protocollo è necessaria la realizzazione di una azione di sistema e di un coordinamento funzionale tra la Provincia, gli Istituti bancari ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) aderenti. In particolare: la Provincia di Pesaro e Urbino : o Tramite i propri CIOF di Pesaro, Fano e Urbino e i PIL di Montelabbate, Novafeltria, Fossombrone, Pergola, Cagli, Macerata Feltria, Urbania provvede ad acquisire le istanze direttamente dal lavoratore; o Verifica la congruenza della documentazione ISEE attualizzata in riferimento ai limiti reddituali previsti dal presente protocollo all art. 2 ; o Verifica lo status occupazionale per i lavoratori licenziati o sospesi o in riduzione d orario di lavoro, di cui alle lett. a, b, d dell art. 2 del presente protocollo, rilasciando il quadro sintetico estratto dalla procedura informatizzata Job Agency, aggiornato alla data di presentazione allo sportello. 6

7 I C.A.A.F.: I lavoratori dovranno presentarsi presso i CIOF o PIL competenti territorialmente in riferimento alla propria residenza e domicilio (entrambe le condizioni riferite all ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino); I lavoratori cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro,con validità residua di almeno anni uno. I CIOF ed i PIL provvedono a seguito della dichiarazione di disponibilità al lavoro - attesa occupazione ad aggiornare la specifica posizione nell elenco anagrafico. Il lavoratore mantiene l inserimento nell elenco per tutta la durata del permesso. residua I lavoratori invece interessati da CIG o CIGS (lett. c) dovranno presentare attestazione dell Impresa o autocertificazione attestante di essere percettore d integrazione salariale al CIOF o PIL competente territorialmente in riferimento alla residenza e domicilio del lavoratore. Le domande, unitamente ai documenti di cui sopra, saranno inoltrate per il tramite dei CIOF (che provvederà a raccoglierle anche per i PIL ad esso collegati) a mezzo o Intranet all Area finanziaria - P.O di questa Amministrazione. o Elabora, attraverso il suddetto Ufficio, in accordo con gli Istituti bancari, apposita modulistica di accompagnamento della pratica di accesso alle agevolazioni che varrà come autorizzazione per la concessione dei trattamenti. o Provvede a comunicare direttamente al lavoratore richiedente l eventuale mancato accoglimento dell istanza. o La modulistica sarà resa disponibile presso gli sportelli dei CIOF, dei PIL, le sedi delle Organizzazioni sindacali, le filiali degli Istituti di credito e le sedi dei C.A.A.F. aderenti, inoltre tramite il proprio servizio CED provvederà a predisporre idonei applicativi telematici ed informatici per l invio on line delle domande che confluiranno in un archivio (repository) condiviso. LE OO.SS. (CGIL CISL UIL): o Provvedono al ricalcolo attualizzato dell ISEE in riferimento alla nuova condizione occupazionale di cui all art. 2 accertata d ufficio o tramite documentazione; o Provvedono ad apporre ben chiaro su tutte le pagine del nuovo ISEE la dicitura ATTUALIZZATO FONDO DI GARANZIA PROVINCIA PESARO E URBINO ; o Informano gli interessati sugli adempimenti necessari e successivi di competenza dei CIOF e degli Istituti bancari; 7

8 Gli Istituti Bancari: o Promuovono e pubblicizzano l iniziativa informando i lavoratori sulle condizioni e caratteristiche del prestito e sulle modalità di acceso al beneficio. o attivano gli sportelli della rete per la diffusione e promozione dell iniziativa rafforzando il diritto di tutti i cittadini alla conoscenza, rivolgendo specialmente l attenzione su coloro che risultano versare in condizioni di particolare difficoltà e disagio sociale. o Hanno il compito di valutare il merito creditizio di coloro che, possedendo i requisiti previsti, richiedono l erogazione del prestito alle condizioni agevolate convenute; o Monitorano l andamento delle richieste e l esito delle stesse; o Comunicano mensilmente all Ufficio competente della Provincia il flusso e l andamento dei movimenti finanziari attraverso un modello informatizzato che deve contenere almeno le seguenti informazioni: Cognome e nome del beneficiario - importo erogato decorrenza e durata del finanziamento; o Predispongono ed attivano iniziative di comunicazione presso la propria rete nel territorio provinciale per incentivare e sostenere con un informazione adeguata l iniziativa a carattere sociale. Art. 6 (Ulteriori successive adesioni) L adesione al Protocollo rimane comunque aperta ad eventuali altri soggetti, pubblici e privati, interessati. La domanda di adesione, se successiva alla stipula del protocollo, dovrà essere presentata alla Provincia di Pesaro e Urbino, che provvederà unilateralmente ad una valutazione dell opportunità all ampliamento dei soggetti partecipanti, sentite le parti firmatarie. Art. 7 (Recesso) Le parti firmatarie potranno recedere dal protocollo previa comunicazione di recesso da comunicare alla Provincia con almeno 30 giorni di preavviso. Restano comunque salvi gli impegni già assunti dalle parti firmatarie. Nel caso di recesso da parte della Provincia il protocollo cessa di avere validità anche per le altri parti firmatarie. Art. 8 (Norme Finali) Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente regolamento resteranno in vigore, in forma sperimentale, fino ad esaurimento fondi (DGP n. 89/12) e potranno essere prorogati, previa verifica fra le parti sottoscrittrici, in rapporto alle condizioni occupazionali del territorio ed alle risorse reperibili. 8

9 Addì, Letto, approvato e sottoscritto Provincia di Pesaro e Urbino Istituti di Credito BANCA DELLE MARCHE BANCA DELL ADRIATICO BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI BCC DEL METAURO BCC DI FANO BCC DI GRADARA BCC DI PERGOLA BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DELL ETRURIA E DEL LAZIO 9

10 BANCA POPOLARE DI ANCONA BANCA POPOLARE DI LODI BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA POPOLARE VALCONCA BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO CARIFANO CASSA DI RISPARMIO CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA CREDITO EMILIANO TERCAS CASSA DI RISPARMIO PROV. DI TERAMO UNICREDIT BANCA DI ROMA OO.SS. C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. E con l adesione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale CAAF ENTE FIRMA 10

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