REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI VINCOLATI

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1 Doumento di onsultazione (approvato il 27 novembre 1999) REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI VINCOLATI Doumento per la onsultazione per la formazione di provvedimenti di ui all artiolo 2, omma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481 Premessa Il presente doumento per la onsultazione illustra le proposte he l Autorità per l energia elettria e il gas formula per un nuovo ordinamento delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati, ivi ompresi i lienti idonei he provvisoriamente non faiano riorso al merato libero. Il doumento propone riteri e metodi per la determinazione dei osti del servizio, delle tariffe e delle relative opzioni e omponenti in relazione alle diverse tipologie di utenza. La struttura delle tariffe e i riavi previsti per i soggetti eserenti sono onformi ai riteri generali e all impostazione presentati dalla stessa Autorità nella Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettrihe per la liberalizzazione del merato, approvata in data 4 agosto Le proposte dell Autorità sono formulate ai sensi dell artiolo 5, omma 2, della deliberazione dell Autorità per l energia elettria e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97, nell ambito del provvedimento avviato on delibera 30 maggio 1997, n. 57/97, ai fini della formazione dei provvedimenti di ui all artiolo 2, omma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n Le proposte ontengono anhe un possibile alendario di suessivi adempimenti previsti per l Autorità per l energia elettria e per le imprese distributrii, ed esempi di quantifiazione dei diversi orrispettivi he aratterizzano il nuovo ordinamento tariffario. Il doumento per la onsultazione segue le Linee guida per la regolamentazione dei servizi di vettoriamento e fornitura dell energia elettria e dei ontributi di allaiamento he, diffuse dall Autorità nel mese di marzo 1998, sono state oggetto di una prima onsultazione dei soggetti interessati, tramite audizioni speiali e osservazioni sritte. Il presente doumento viene diffuso per offrire l opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti, prima he l Autorità provveda all emanazione di provvedimenti. L Autorità prevede di tenere audizioni speiali delle assoiazioni dei onsumatori e degli utenti, delle assoiazioni ambientaliste, delle assoiazioni sindaali delle imprese e dei lavoratori, delle imprese eserenti i servizi e delle loro formazioni assoiative. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni e suggerimenti per isritto all Autorità improrogabilmente entro il 17 diembre 1999.

2 1 Introduzione 1.2 Il proesso di definizione del nuovo ordinamento tariffario L Autorità per l energia elettria e il gas (di seguito: l Autorità) ha avviato nel mese di giugno 1997 la onsultazione on i soggetti interessati nell ambito di un proedimento finalizzato a definire un nuovo ordinamento tariffario, ai sensi dell artiolo 2, omma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), diffondendo il doumento Criteri per la definizione del nuovo ordinamento tariffario (di seguito: doumento Criteri) ontenente gli obiettivi del nuovo ordinamento ed i riteri he si intendono seguire. Nello stesso mese di giugno si sono tenute le audizioni speiali delle assoiazioni di onsumatori e utenti, delle assoiazioni ambientaliste e delle assoiazioni sindaali delle imprese e dei lavoratori, nonhé gli inontri on gli eserenti. Coerentemente on gli obiettivi di inremento dell effiienza nel settore elettrio enuniati nel doumento Criteri, l Autorità, on la deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97) ha adottato un nuovo sistema per la determinazione dei osti di ombustibile rionosiuti alle imprese produttriidistributrii, ponendo termine al preedente sistema di rimborsi a piè di lista e sostituendolo on il rionosimento di un osto medio del ombustibile orrispondente a livelli raggiungibili di effiienza. Sulla base delle indiazioni emerse dalla prima onsultazione e dopo ulteriori elaborazioni, nel mese di marzo 1998 l Autorità ha diffuso il doumento per la onsultazione Linee guida per la regolazione delle tariffe dei servizi di vettoriamento e fornitura dell energia elettria e dei ontributi di allaiamento (di seguito: Linee guida), ontenente una prima proposta di riordino del sistema tariffario del settore elettrio italiano. Anhe in questo aso i soggetti interessati sono stati invitati a formulare osservazioni e ommenti: audizioni ed inontri hanno avuto luogo nel suessivo mese di aprile. Il doumento Linee guida e i ontributi emersi dalla seonda onsultazione hanno ostituito il punto di partenza per l impostazione della raolta di dati e verifia dei osti del servizio, he è stata operata on riferimento alle prinipali imprese distributrii e on il grado di approfondimento neessario per la determinazione dei osti rionosiuti per le attività di generazione, trasporto e vendita dell energia elettria e la loro attribuzione alle tipologie di utenza. Con riferimento al servizio di vettoriamento dell energia elettria e ad aluni servizi di rete, nel mese di diembre 1998, l Autorità ha diffuso, per la onsultazione, uno shema di provvedimento sui presupposti e fondamenti della nuova disiplina delle 2

3 ondizioni tenio-eonomihe di aesso e uso della rete. Questa ulteriore onsultazione è stata ritenuta opportuna in quanto la proposta oggetto della preedente onsultazione aveva subito in aluni punti modifihe signifiative in seguito ai ommenti pervenuti all Autorità. L Autorità ha quindi adottato la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), reante la nuova disiplina delle ondizioni tenio-eonomihe del servizio di vettoriamento dell energia elettria e di aluni servizi di rete. Quasi ontemporaneamente il Governo ha approvato il dereto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: dereto legislativo n. 79/99) per l attuazione della direttiva 96/92/CE reante norme omuni per il merato interno dell'energia elettria, riformando il quadro istituzionale e normativo entro ui il nuovo ordinamento tariffario deve inserirsi, armonizzandosi on un sistema di prezzi di merato. Assieme all analisi dei osti, il nuovo quadro normativo ostituise la base per la presente proposta di regolazione delle tariffe di fornitura agli utenti finali vinolati. Nel giugno 1999, il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia e il Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato hanno omuniato all Autorità l intenzione di pervenire entro la fine dell anno al olloamento sui merati dei apitali di una prima tranhe dell Enel Spa ed hanno rihiesto he venissero omuniati i riteri della nuova regolazione tariffaria in tempi ompatibili on tale quotazione. In risposta alla rihiesta avanzata dal Governo, nel mese di settembre 1999 l Autorità ha diffuso la Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettrihe per la liberalizzazione del merato (di seguito: Nota informativa), he illustra i riteri e l impostazione della regolazione tariffaria he l Autorità intende adottare nel settore dell energia elettria. I riteri tengono onto delle esigenze di sviluppo del servizio di pubblia utilità orrispondenti agli interessi generali del Paese ome indiate nel Doumento di programmazione eonomio - finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblia per gli anni , tra ui l esigenza di gradualità nella transizione verso il nuovo ordinamento. Il presente doumento per la onsultazione Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettria ai lienti vinolati si basa su quanto già esposto nella Nota informativa on riferimento ai lienti finali vinolati; espone i riteri di attribuzione alle tipologie di utenza dei osti rionosiuti; sviluppa le proposte già avanzate nelle Linee guida on alune modifihe, in parte determinate da onsiderazioni emerse nelle preedenti onsultazioni ira la pratiabilità delle soluzioni proposte e in parte finalizzate a rendere il nuovo ordinamento tariffario oerente on l assetto del settore determinato dal dereto legislativo n. 79/99. L Autorità sta inoltre predisponendo un doumento di onsultazione sulle modalità della perequazione dei osti di distribuzione e di altri oneri a ario delle imprese distributrii, he prevede di diffondere nei prossimi mesi. Tale perequazione non avrà effetti sulle tariffe pagate dai lienti. L Autorità onferma i dati ontenuti nella Nota informativa riguardo alla progressiva riduzione delle tariffe per la parte non indiizzata ai prezzi dei ombustibili. La Nota informativa indiava una riduzione omplessiva dei riavi dell Enel del 17 per ento ira nell aro del quadriennio Una parte importante della riduzione, 3

4 stimabile tra il 5% e il 7%, avrà effetto all 1 gennaio 2000 e i parametri ontenuti nel presente doumento sono proposti in misura oerente on tale riduzione. Peraltro, il forte aumento del prezzo internazionale del petrolio e dei suoi derivati e il deprezzamento dell euro rispetto al dollaro, fanno prevedere un ulteriore aumento, stimato prossimo al 4%, della parte indiizzata delle tariffe elettrihe all 1 gennaio prossimo. La riduzione della parte non indiizzata sarà suffiiente ad assorbire l aumento della parte indiizzata e a determinare una lieve riduzione della tariffa media all inizio dell anno. La variazione sarà differenziata per le diverse lassi tariffarie, in relazione alle determinazione dei osti imputabili a iasuna lasse, he sarà operata seondo i riteri proposti nel presente doumento, he saranno definiti in seguito alla onsultazione. 1.3 Guida alla lettura del doumento per la onsultazione Il presente doumento per la onsultazione illustra le proposte dell Autorità per la regolazione della fornitura del servizio elettrio a: a) lienti finali legittimati a stipulare ontratti di fornitura eslusivamente on il distributore he eserita il servizio nell area territoriale dove essi sono loalizzati (i lienti vinolati ai sensi dell artiolo 2, omma 7, del dereto legislativo n. 79/99); b) lienti finali he hanno la apaità di stipulare ontratti di fornitura on un qualsiasi produttore, distributore e grossista, in Italia e all estero (i lienti idonei, ai sensi dell artiolo 2, omma 6, del dereto legislativo n. 79/99) e he rihiedano, ai sensi dell artiolo 4, omma 3, del dereto legislativo n. 79/99, di essere provvisoriamente ompresi nel merato dei lienti vinolati; nel seguito del doumento tali lienti saranno definiti lienti potenzialmente idonei. Tutte le proposte sono susettibili di variazioni, integrazioni e formulazioni alternative. Per aiutare e stimolare il lettore vengono posti in evidenza aluni spunti per la onsultazione. Allo stesso fine sono poste in evidenza, in appositi riquadri, le prinipali differenze tra il presente doumento e le proposte ontenute nelle Linee guida del Nella sezione 2 vengono esposti, sintetiamente e on linguaggio non tenio, i meanismi di regolazione delle tariffe proposti ed i riteri he li hanno ispirati. L esposizione viene sviluppata nelle restanti parti del doumento prima on riferimento ai lienti vinolati non domestii (sezione 3), per i quali è previsto un regime più flessibile, e poi ai lienti domestii per i quali l Autorità propone un regime di maggior salvaguardia (sezione 4). Per i lienti vinolati non domestii l Autorità propone un meanismo di regolazione basato su limiti massimi (vinoli) ai riavi tariffari delle imprese 4

5 distributrii, desritti nella sezione 3.1. I dettagli tenii dei vinoli tariffari sono sviluppati nelle sezioni 3.2 e 3.4, on spiegazione delle prinipali differenze tra questa proposta e quella ontenuta nelle Linee Guida (sezione 3.2.2). Le proedure di ontrollo del rispetto dei vinoli tariffari ed un possibile alendario dei relativi adempimenti per le imprese distributrii sono esposti nelle sezioni 3.3 e 3.5. Tra i lienti non domestii un trattamento separato è riservato ai osiddetti regimi tariffari speiali, ioè a quelle ategorie di utenza o singoli lienti he attualmente godono di ondizioni tariffarie partiolari stabilite per legge (sezione 5). Per i lienti domestii l Autorità propone un meanismo di regolazione di maggior tutela in ui l Autorità fissa direttamente una tariffa he le imprese devono obbligatoriamente offrire. Questo regime è desritto nelle sezioni 4.1 e 4.2. L Autorità ritiene neessario assiurare ondizioni tariffarie favorevoli per le fase disagiate della popolazione e propone un regime di maggior favore per questi lienti, disusso nella sezione 4.3. I vinoli tariffari per i lienti non domestii e le tariffe per i lienti domestii sono fissate in modo da assiurare alle imprese la opertura dei osti rionosiuti per la fornitura e degli oneri sostenuti nell interesse generale, avviinando per ogni tipologia di utenza i prezzi ai osti. Le modalità di identifiazione dei osti rionosiuti alle imprese distributrii sono oggetto della sezione 7, on riferimento ai osti di aquisto dell'energia elettria (sezioni 7.2), ai osti di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale (sezione 7.3) e sulle reti di distribuzione (sezione 7.4). Nella sezione 7.5 sono esposti i riteri per la determinazione dei osti rionosiuti per la fornitura, a partire dai osti effettivamente sostenuti dalle imprese di distribuzione. Gli oneri sostenuti nell interesse generale e ariati in tariffa attraverso speifihe omponenti sono desritti nella sezione 7.6. Per la ostruzione dei vinoli tariffari per le tipologie di utenza non domestia e delle tariffe per i lienti domestii, i osti rionosiuti osì ome definiti nella sezione 7 vengono attribuiti alle tipologie di utenza in funzione della loro responsabilità nella formazione dei osti (sezione 8). I prinipi generali he guidano l attribuzione dei osti sono desritti nella sezione 8.1, mentre le sezioni 8.2 e 9 entrano nei dettagli tenii delle modalità di determinazione dei parametri dei vinoli on riferimento ad ogni omponente di osto. La ostruzione dei vinoli tariffari e delle tariffe in funzione delle responsabilità di osto delle diverse tipologie di utenza potrà omportare per aluni utenti variazioni anhe sensibili degli esborsi sostenuti per fruire del servizio di fornitura di energia elettria, rispetto ai livelli attuali. L Autorità ritiene opportuno he tali variazioni siano introdotte on gradualità, seondo modalità desritte nella sezione 3.6 per i lienti non domestii ed alla sezione 4.2 per i domestii. Nella sezione 10 sono desritti i meanismi di aggiornamento delle tariffe durante il primo periodo (quadriennale) di regolazione e le modalità di fissazione dei nuovi livelli tariffari all inizio del seondo. Il passaggio dall attuale al nuovo ordinamento tariffario omporterà anhe per le imprese distributrii ambiamenti radiali, rihiedendo tra l altro un non indifferente 5

6 sforzo organizzativo iniziale. L Autorità ritiene neessario modulare nel tempo il passaggio al nuovo ordinamento, on tempi e modalità desritti nella sezione 11. La sezione 12 onlude analizzando le impliazioni del nuovo ordinamento tariffario per la tutela dell ambiente e per l uso effiiente delle risorse naturali. Il doumento per la onsultazione è integrato da otto appendii ad ausilio della omprensione della parte metodologia e propositiva. L appendie 1 definise gli introiti tariffari soggetti a regolazione. L appendie 2 riassume i prinipali adempimenti he il nuovo ordinamento tariffario a regime porrà a ario dell Autorità e delle imprese distributrii. L appendie 3 ontiene esempi di appliazione dei meanismi di regolazione proposti, fornendo una prima indiazione approssimativa dei livelli tariffari del nuovo ordinamento per l anno L appendie 4 esemplifia i meanismi di regolazione on riferimento alle opzioni tariffe multiorarie. L appendie 5 fornise una prima quantifiazione approssimativa dei livelli delle omponenti tariffarie a opertura dei osti relativi al finanziamento di finalità di interesse generale per l anno L appendie 6 offre una sintesi delle relazioni tra l ordinamento tariffario proposto e la struttura del settore elettrio. Le appendii 7 e 8 ontengono rispettivamente l eleno dei simboli utilizzati nel testo ed un glossario dei prinipali termini tenii. Le definizioni dei prinipali termini utilizzati nel doumento sono nel glossario, riportato nell appendie 8. Si noti he, ove non diversamente speifiato: a) l e spressione tariffa india il prezzo massimo unitario dei servizi, al netto delle imposte; b) l espressione opzione tariffaria si riferise ad una struttura di prezzi he determina l esborso a ario del liente per la fruizione del servizio elettrio, al netto delle imposte; ) l espressione fornitura india l insieme delle attività di distribuzione e di vendita; d) l espressione lienti vinolati individua tutti i lienti ompresi nel merato vinolato, quindi anhe i lienti potenzialmente idonei; e) l espressione tipologia di utenza india l insieme dei lienti ai quali dovranno essere offerte, in maniera non disriminatoria, le stesse opzioni tariffarie; 6

7 f) l espressione distributore o impresa distributrie si riferise all impresa he eserita l attività di distribuzione ai lienti finali, vinolati e idonei, e l attività di vendita ai lienti vinolati. 1.4 Contesto normativo e finalità Tra le finalità e le funzioni primarie del mandato attribuito alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblia utilità dall artiolo 1, omma 1, della legge n. 481/95 vi è la definizione di un sistema tariffario erto, trasparente e basato su riteri predefiniti, he promuova la tutela degli interessi di utenti e onsumatori. Lo stesso omma stabilise he il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi eonomiofinanziari dei soggetti eserenti il servizio on gli obiettivi generali di arattere soiale, di tutela ambientale e di uso effiiente delle risorse. Nel delineare i prinipi della riforma del settore dei servizi di pubblia utilità la legge n. 481/95 vengono fissate alune aratteristihe fondamentali del regime tariffario he dovrà essere determinato dalle Autorità ompetenti nei diversi settori onsiderati: in partiolare si pone in evidenza la onfigurazione di una potestà tariffaria he, oerentemente on l esigenza di sviluppare effiienza e onorrenza, deve garantire, anhe nelle fasi del servizio dove il prezzo è amministrato, suffiienti margini di flessibilità pur garantendo la neessaria tutela dell utenza. L esigenza di un nuovo ordinamento tariffario per il servizio elettrio deriva da più ordini di motivazioni. In primo luogo il sistema tariffario attuale nella sua struttura, risalente nell impianto all epoa della nazionalizzazione del settore elettrio, mal si adegua ad una prospettiva di graduale liberalizzazione ed apertura al merato del settore elettrio, osì ome delineato dalla direttiva 96/92/CE, he ha trovato attuazione on il dereto legislativo n. 79/99. Un sistema di prezzi dei servizi fissati in via amministrativa non permette infatti quei margini di flessibilità ed imprenditorialità neessari per una seppur graduale liberalizzazione dell offerta del servizio. D altra parte la regolazione di tali prezzi è neessaria, laddove il servizio stesso non sia offerto in regime di vera onorrenza, per prevenire l eserizio di potere di merato da parte delle imprese eserenti il servizio, a danno dei lienti. Lo sviluppo di tale onorrenza, in prinipio possibile nella generazione e nella vendita del servizio elettrio, rihiederà tempo e ambiamenti di assetto; le altre fasi, in primo luogo la trasmissione, avendo forti onnotazioni di monopolio tenio, diffiilmente potranno essere aratterizzate, anhe in prospettiva, dalla presenza di più operatori in onorrenza tra loro. In seondo luogo il sistema tariffario vigente è aratterizzato da prezzi he in molti asi non riflettono adeguatamente i osti della fornitura del servizio alle diverse tipologie di utenza. Per iasun onsumatore la tariffa deve essere il "segnale" del osto del proprio utilizzo del servizio elettrio. Infine la determinazione delle tariffe è avvenuta nel passato on l obiettivo di oprire i osti omplessivi dei servizi forniti, on un riterio sostanzialmente di rionosimento a piè di lista. La garanzia di opertura dei osti non fornise adeguati inentivi per l impresa al ontenimento dei osti stessi in quanto un loro 7

8 aumento viene riflesso nelle tariffe e non dà luogo ad una minore redditività dell impresa e, simmetriamente, i benefii di una riduzione dei osti non sono goduti dall impresa, nella forma di più elevata redditività, ma sono trasferiti ai onsumatori attraverso una riduzione delle tariffe. Nel quadro di tale disiplina, e in linea on le esigenze di ui si è detto, l Autorità di regolazione deve operare attraverso la determinazione di una ornie di riteri e parametri nell ambito della quale deve svilupparsi, attraverso le determinazioni degli eserenti, un sistema tariffario oerente on gli interessi generali. Questa impostazione trova ulteriore onferma nelle suessive disposizioni della legge n. 481/95 he speifiamente riguardano i profili tariffari. Al riguardo oorre rihiamare e valutare la portata delle seguenti disposizioni: artiolo 2, omma 12, lettera e), nel quale si prevede he l Autorità stabilise e aggiorna, in relazione all andamento del merato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe ; artiolo 2, omma 17, nel quale si prevede he per tariffa deve intendersi il prezzo massimo unitario al netto delle imposte; artiolo 3, omma 2, nel quale si prevede he per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell energia elettria i prezzi unitari da appliare per tipologia di utenza sono identii sull intero territorio nazionale ; artiolo 2, omma 12, lettera e) e artiolo 3, omma 4, nei quali si prevede he gli eserenti presentano all Autorità entro il mese di settembre di ogni anno le proposte aventi ad oggetto le tariffe da appliare nell anno suessivo e he l Autorità si pronunia su tali proposte entro un termine predefinito, intendendosi le stesse approvate qualora la pronunia non intervenga nel suddetto termine. Dalle suddette norme si riavano gli elementi portanti della struttura delle determinazioni tariffarie previste dalla legge n. 481/95: a) l Autorità di regolazione deve predisporre una ornie di riteri e parametri (tariffa base, e.); b) entro la ornie sub a) gli eserenti determinano le ondizioni eonomihe da pratiare all utenza; ) le suddette ondizioni eonomihe, per poter entrare in vigore debbono essere sottoposte all approvazione dell Autorità di regolazione; d) nel ontesto sopra desritto si può inquadrare hiaramente il prinipio dell uniità della tariffa he deve essere inteso nel senso di uniità dei riteri e dei vinoli di determinazione per ogni tipologia di utenza sul territorio nazionale, diversamente essendo inappliabile tanto la finalità generale di garantire la neessaria 8

9 flessibilità quanto la previsione, he ne ostituise diretta espressione, seondo ui gli eserenti determinano, nei limiti della ornie regolatoria, le diverse opzioni tariffarie sottoponendole all approvazione dell Autorità; L esame delle disposizioni della legge n. 481/95 onsente altresì di riavare i riteri ai quali l Autorità deve uniformare le determinazioni di propria ompetenza. Dai prinipi generali dell artiolo 1, omma 1, della legge n. 481/95, nel quale si prevede he l Autorità debba assumere le proprie deisioni salvaguardando l eonomiità e la redditività degli eserenti, si desume he i parametri e i riteri he danno forma alla ornie regolatoria devono essere determinati on riferimento ai osti. Il prinipio seondo ui le determinazioni tariffarie devono omunque promuovere l effiienza onsente di riavare due riteri omplementari: da una parte, l esigenza di garantire effiienza nella produzione e nella erogazione del servizio determinerà la neessità di riorrere al riterio dei osti standard; dall altra, l esigenza di garantire effiienza nella fruizione del servizio, impone la neessità di strutturare un sistema he garantisa la neessaria flessibilità tariffaria (in tal senso sarebbe ineffiiente, ad esempio, un sistema he imponesse il osto di un ontatore multiorario a hi ha una urva di prelievo piatta osì ome un sistema he imponesse una tariffa piatta ad un liente he si trovi nella possibilità di modulare il prelievo). In questo ontesto, nel determinare la tariffa base, ioè la parte dell esborso a ario dei lienti del servizio elettrio al netto degli oneri sostenuti per finalità di interesse generale e dei osti relativi all'energia elettria aquistata da produttori nazionali e importata, l Autorità fa riferimento a: obiettivo dell effiienza, attraverso: i) la determinazione dei riavi omplessivi he i distributori possono ottenere dalla fornitura del servizio elettrio sulla base dei osti rionosiuti, in luogo dei osti effettivamente sostenuti utilizzati ome riferimento nel regime attuale; ii) la onessione di margini di flessibilità per i distributori nell artiolazione delle opzioni tariffarie offerte ai lienti finalizzata a onsentire l allineamento dei prezzi del servizio elettrio ai osti sostenuti per la sua fornitura, in funzione delle aratteristihe del prelievo di energia elettria di iasun liente; livelli di qualità del servizio, seondo le modalità illustrate nel doumento di onsultazione Regolazione della ontinuità del servizio di distribuzione dell energia elettria ; ondizioni di eonomiità e redditività delle imprese attraverso: i) l inlusione tra i osti rilevanti per le determinazioni tariffarie di una adeguata redditività per le imprese eserenti il servizio elettrio; ii) l introduzione di elementi di gradualità nell allineamento ai osti rionosiuti dei riavi tariffari ammessi, in iò tenendo onto delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblia utilità del settore dell energia elettria he orrispondono agli interessi generali del Paese ome indiate nel Doumento di programmazione eonomio - finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblia per gli anni , presentato dal Presidente 9

10 del Consiglio dei ministri l 1 luglio 1999 e nelle risoluzioni on ui il Senato della Repubblia in data 28 luglio 1999 e la Camera dei deputati in data 29 luglio 1999 lo hanno approvato; adeguata diffusione del servizio, tenendo onto del vinolo di uniformità tariffaria sull'intero territorio nazionale, stabilito dall artiolo 3, omma 2, della legge n. 481/95, reso ompatibile on la garanzia delle ondizioni di eonomiità e redditività delle imprese di distribuzione aventi osti unitari diversi in quanto operanti in aree diverse del territorio nazionale attraverso un sistema di perequazione le ui aratteristihe saranno oggetto di onsultazione nel prossimo futuro; prinipio della gradualità, prevedendo he le variazioni degli esborsi a ario dei lienti per la fruizione del servizio elettrio dovute all introduzione del nuovo ordinamento abbiano luogo on gradualità. Con riferimento ai osti relativi all'energia elettria aquistata da produttori nazionali e importata l Autorità determina il meanismo di trasferimento ai lienti vinolati dei osti di aquisto dell energia elettria dai produttori ai sensi dell artiolo 3, omma 5, della legge n. 481/95. Il nuovo ordinamento tariffario dovrà altresì onsentire l aquisizione di risorse eonomihe per realizzare finalità generali, determinando puntualmente le prestazioni patrimoniali ui saranno tenuti i lienti vinolati per finalità diverse dalla remunerazione del servizio fruito. Al riguardo l artiolo 2, omma 12, lettera e), della legge n. 481/95 dispone he l Autorità determina le modalità per il reupero dei osti del servizio elettrio eventualmente sostenuti nell interesse generale in modo da assiurare la qualità, l effiienza del servizio e l adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonhé la realizzazione degli obiettivi generali di arattere soiale, di tutela ambientale e di uso effiiente delle risorse. A tale proposito l Autorità dispone di una ulteriore potestà avente ad oggetto l imposizione di prestazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di finalità di interesse generale, in questo aso anhe nei onfronti della lientela idonea. Il dereto legislativo n. 79/99, rionose infatti all Autorità la potestà di adeguare la misura del orrispettivo per l aesso e l uso della rete di trasmissione nazionale al fine di garantire la opertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrio, in altri termini di imporre prestazioni patrimoniali attraverso le quali aquisire le risorse eonomihe neessarie al sostenimento dei osti di finalità generali del sistema. Costituisono quindi oneri generali afferenti il sistema elettrio quegli oneri funzionali al perseguimento di finalità di interesse generale he si ritiene debbano gravare sia sui lienti vinolati he su quelli idonei, sia su altri utenti della rete. Costituisono invee osti sostenuti nell interesse generale quegli oneri funzionali al perseguimento di finalità di interesse generale he si ritiene debbano gravare solo sui lienti vinolati. 10

11 Gli oneri generali afferenti il sistema elettrio debbono essere preventivamente individuati in base ad un dereto del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato di onerto on il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia, adottato su proposta dell Autorità, proposta he è stata formalmente adottata, e inoltrata al Ministro ompetente, in forza della delibera 20 settembre 1999, n. 138/99. A parità di ontenuto patrimoniale, le modalità di opertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrio devono ovviamente essere diverse per i lienti idonei e per quelli vinolati. Mentre nel primo aso l imposizione deve avvenire mediante maggiorazioni dei orrispettivi dovuti al gestore per l aesso e l uso della rete di trasmissione nazionale, per i lienti vinolati he non aquistano direttamente il servizio di trasporto dell energia elettria bisogna prevedere espliite omponenti tariffarie. Di seguito nel doumento queste omponenti sono indiate on la lettera A. Nella propria proposta l Autorità ha individuato i seguenti oneri: a) la reintegrazione alle imprese produttrii-distributrii dei osti sostenuti per l attività di generazione di energia elettria, limitatamente alla quota non reuperabile a seguito dell attuazione della direttiva europea 96/92/CE; b) la ompensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall attuazione della direttiva 96/92/CE, dell energia elettria prodotta da impianti idroelettrii e geotermoelettrii, già realizzati alla data del 19 febbraio 1997, di proprietà di imprese produttrii-distributrii e non ammessi a ontribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito rispettivamente provvedimento CIP n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992); ) i osti onnessi allo smantellamento delle entrali elettronuleari dismesse, alla hiusura del ilo del ombustibile nuleare e alle attività onnesse e onseguenti, in quanto svolte dalla soietà ostituita a tal fine dall Enel Spa a norma dell artiolo 13 del dereto legislativo n. 79/99; d) i osti relativi all attività di riera e sviluppo finalizzata all innovazione tenologia di interesse generale per il sistema elettrio; e) i osti derivanti dalla realizzazione di obiettivi speifii di tutela ambientale; f) gli oneri derivanti dall appliazione di ondizioni tariffarie speiali per le forniture di energia elettria previste dalle norme primarie rihiamate nell artiolo 2, omma 2.4 della deliberazione n. 70/97, e dal dereto 19 diembre 1995 del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato. Hanno natura di oneri generali afferenti al sistema elettrio, in base all artiolo 3, omma 13, del dereto legislativo n. 79/99, gli oneri onnessi alla promozione dell energia elettria prodotta da fonti rinnovabili, anhe se non riompresi nella proposta dell Autorità. 11

12 L Autorità ritiene he debba invee gravare sui soli lienti domestii, e ostituisa quindi un osto sostenuto nell interesse generale, l onere della protezione dei lienti domestii eonomiamente disagiati. La omponente tariffaria a opertura di questo onere è nel seguito del doumento indiata on la lettera C. Il quadro normativo di riferimento deve essere ompletato on il rihiamo delle disposizioni della legge n. 481/95 he disiplinano le modalità per l aggiornamento delle tariffe. Anhe gli aggiornamenti risulteranno dall interazione tra Autorità di regolazione ed eserenti ome sopra desritta. Più in partiolare, ai sensi dell artiolo 3, omma 5, della legge n. 481/95, l'aggiornamento in relazione ai osti dei ombustibili fossili e dell energia elettria aquistata da produttori nazionali e importata sulla base sarà operato seondo meanismi di alolo automatii definiti dall Autorità. Per la parte non operta dalla suddetta disposizione l aggiornamento deve avvenire in appliazione del metodo del prie-ap sulla base dei seguenti parametri: a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodii mesi preedenti dei prezzi al onsumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall Istat; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale. Nel definire la disiplina del metodo del prie-ap l Autorità dovrà fare riferimento ad ulteriori elementi individuati nell artiolo 2, omma 19, della legge n. 481/95, iò omportando la possibilità di modulare regimi di deroga alla struttura ordinaria del metodo. Tali elementi sono in partiolare: a) reupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale; b) osti derivanti da eventi imprevedibili ed eezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; ) osti derivanti da interventi volti al ontrollo e alla gestione della domanda attraverso l uso effiiente delle risorse. 2 Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria al merato vinolato 2.1 Criteri di regolazione Il nuovo ordinamento tariffario intende sostituire il sistema tariffario attualmente vigente, basato su prezzi dei servizi fissati amministrativamente, on uno aratterizzato da margini di flessibilità nell offerta del servizio elettrio, assiurando la tutela dell utenza. 12

13 Il nuovo ordinamento è artiolato per tipologia di utenza. Nel sistema tariffario vigente le lassi tariffarie sono numerose e aratterizzate da elementi estranei rispetto ai parametri elettrii della fornitura. Ad esempio, si prevede oggi una differenziazione tariffaria in funzione dell uso he il liente fa dell energia elettria. L Autorità intende ridurre le tipologie di utenza a nove, definendole generalmente in funzione di parametri aratteristii del onsumo di elettriità, in modo he iasuna di esse identifihi un utenza suffiientemente omogenea dal punto di vista del onsumo elettrio. Le tipologie osì definite ontengono gruppi di lienti on esigenze differenziate, in relazione ai diversi usi finali dell energia, alle diverse potenze impegnate, alle diverse aspettative di qualità del servizio, ai diversi profili orari del onsumo, ai diversi livelli di onsumo. Proprio per rispondere alle esigenze dei lienti, e per permettere soluzioni tariffarie più adeguate ai osti ausati da ogni singolo liente, le imprese distributrii potranno offrire diverse opzioni tariffarie ai lienti di una stessa tipologia di utenza. Le differenze di tali opzioni tariffarie potranno riguardare qualunque aspetto di natura ommeriale e di servizio. Potranno per esempio essere proposte ai lienti opzioni tariffarie differenti, in relazione ai livelli di onsumo, nella ripartizione tra quota fissa e quota variabile. Oppure, potrebbero essere offerte opzioni tariffarie differenziate in relazione ad esempio alla qualità del servizio, alle fase orarie in ui avviene il onsumo, alle forme di lettura e fatturazione dei onsumi, alle modalità di pagamento. Ogni eserente sarà libero di offrire le opzioni tariffarie he ritiene più opportune, ma dovrà rispettare alune regole stabilite dall Autorità. In primo luogo, ogni eserente dovrà offrire le medesime opzioni tariffarie a tutti i lienti della stessa tipologia, osì he ogni liente possa segliere tra tutte le opzioni tariffarie offerte alla tipologia di appartenenza quella he più orrisponde alle proprie esigenze. Tale regola ontribuise alla protezione dei onsumatori rispetto alla possibilità per l impresa di operare sussidi inroiati, ioè di pratiare a qualhe gruppo di lienti tariffe troppo elevate allo sopo di poter offrire tariffe molto vantaggiose ad altri gruppi di lienti. In questo modo infatti il distributore potrà disriminare tra i onsumatori solo rispetto alle aratteristihe del prelievo di energia elettria (in termini ad esempio di profilo di ario e tensione di allaiamento), e nel far questo dovrà tenere onto della possibilità per ogni onsumatore di modifiare le aratteristihe della propria fornitura per aedere ad una opzione tariffaria più favorevole. In seondo luogo, tutte le opzioni tariffarie dovranno orrispondere alla prestazione di un servizio on aratteristihe qualitative e ondizioni di fornitura he soddisfino standard fissati dall Autorità. Infine, le opzioni tariffarie offerte dovranno essere ompatibili on il meanismo di regolazione he l Autorità intende introdurre. Tale meanismo è basato su un sistema di vinoli ai prezzi pratiati dalle imprese distributrii per le forniture ai lienti vinolati, on un regime generale appliabile a tutte le tipologie di utenza, ad eezione delle utenze domestihe per le quali è previsto un regime di maggiore salvaguardia. 13

14 Il regime generale, appliabile a tutte le tipologie di utenza ad eezione dell utenza domestia allaiata in bassa tensione, prevede he, per iasuna impresa: a) gli introiti omplessivi derivanti da vendite a lienti appartenenti ad una tipologia siano non superiori ad un valore massimo o tetto fissato dall Autorità; tale tetto è definito ome limite agli introiti in modo da onsentire la opertura dei osti rionosiuti all impresa per la fornitura a quella tipologia di utenza e dei osti per il finanziamento di finalità di interesse generale (vinolo V1); b) tra le opzioni tariffarie offerte ai lienti di iasuna tipologia ve ne sia almeno una, definita opzione tariffaria base, he onsenta a iasun liente di non pagare più di un valore massimo o tetto fissato dall Autorità (vinolo V2). I vinoli tariffari hanno in omune le seguenti aratteristihe: a) il tetto he essi speifiano dipende dalle aratteristihe (in termini di energia prelevata, potenza impegnata, numero di lienti) delle forniture ui si riferisono; b) i parametri he le definisono sono uniformi sul territorio nazionale 1 ; ) il loro aggiornamento è: predeterminato per un periodo inizialmente di quattro anni (metodo del prie-ap) per la quota relativa ai osti di distribuzione e vendita sostenuti direttamente dalle imprese distributrii; annuale per la quota relativa al osto dei servizi di trasporto aquistati dall impresa distributrie; ontinuo per la quota relativa al osto dell energia elettria all ingrosso aquistata dall impresa distributrie e disrezionale, sulla base delle neessità di gettito, per i osti per il finanziamento di finalità di interesse generale. Il riterio di regolazione tariffaria basato su vinoli rispettivamente agli introiti omplessivi per tipologia di lienti e agli esborsi per iasun liente della tipologia he seglie una opzione tariffaria base è finalizzato a raggiungere un ompromesso tra flessibilità per l impresa nell offerta di opzioni tariffarie he si adattino alle diverse aratteristihe delle forniture rihieste dai lienti appartenenti alla tipologia e protezione dei onsumatori da eventuali sussidi inroiati he l impresa possa avere interesse ad operare tra gruppi di lienti serviti. Per illustrare gli effetti del riterio di regolazione proposto è utile onfrontarlo on soluzioni alternative. Può essere onsiderato un meanismo he nella selta tra flessibilità e protezione dei onsumatori privilegi il primo obiettivo. Ciò può essere ottenuto imponendo un solo vinolo agli introiti dell impresa, senza artiolazione per tipologie di lienti e senza tutela espliita per i singoli lienti. All impresa verrebbe ioè imposto solo un tetto agli introiti ottenibili dall insieme dei lienti serviti. In questo aso la flessibilità dell impresa nel ripartire i osti rionosiuti omplessivi tra i diversi lienti sarebbe massima in quanto la valutazione della ompatibilità delle opzioni offerte on il vinolo avrebbe per oggetto l introito omplessivo, senza alun 1 In partiolare, il vinolo V2 assiura, per iasuna tipologia di utenza, una tariffa relativa ai servizi di fornitura di energia elettria, intesa ome prezzo massimo unitario dei servizi al netto delle imposte ai sensi dell artiolo 2, omma 17, della legge n. 481/95, identia su tutto il territorio nazionale, osì ome rihiesto dall artiolo 3, omma 2, della stessa legge. 14

15 riferimento a ome esso è ottenuto da singoli lienti o da gruppi omogenei di lienti, onsentendo quindi la realizzazione di ampi sussidi inroiati. Dall altro lato può essere onsiderato un meanismo he nella selta tra flessibilità e protezione dei onsumatori privilegi il seondo obiettivo. Ciò può essere ottenuto imponendo solo un vinolo sulla spesa massima per liente, ioè un tetto all introito massimo he l impresa può ottenere dalla prestazione del servizio elettrio a iasun onsumatore, espresso ovviamente in funzione delle aratteristihe del prelievo del liente stesso. Questa soluzione rigida ha il vantaggio di evitare i sussidi inroiati, ma lo svantaggio di impedire alle imprese di offrire opzioni tariffarie adeguate ai vari gruppi di lienti sulla base delle loro esigenze. Tale ompito graverebbe sull Autorità he dovrebbe disegnare un numero molto elevato di tariffe, nell illusione di poter operare questa artiolazione meglio delle imprese distributrii. Inoltre, in questo aso l impresa distributrie non avrebbe, in generale, alun interesse a pratiare riduzioni di prezzo rispetto al massimo ammesso dal vinolo, in quanto una riduzione dell introito ottenuto da un liente on date aratteristihe della fornitura non onsentirebbe all impresa, a differenza di quanto suede on un vinolo sugli introiti omplessivi, di realizzare maggiori introiti da lienti on diverse aratteristihe della fornitura. Il riterio di regolazione tariffaria proposto dall Autorità presenta aratteristihe intermedie tra quelle dei due riteri estremi appena illustrati. Il primo vinolo (V1) fissa un riavo massimo omplessivo pari ai osti rionosiuti di fornitura, ontrollando quindi l eserizio di potere di merato da parte dell impresa monopolista sull insieme dei lienti serviti. Il seondo vinolo (V2) pone un tetto al riavo massimo he l impresa può ottenere da iasun liente e quindi limita la flessibilità dell impresa nell innalzare i prezzi pratiati per alune forniture (e ridurre, ome è neessario per il rispetto del vinolo V1, il prezzo per altre). Per i lienti domestii è opportuno prevedere un regime di maggior protezione. A questo fine si propone di imporre a tutte le imprese distributrii l offerta di opzioni tariffarie fissate dall Autorità. L Autorità ritiene prioritario assiurare tutela alle fase disagiate della popolazione, mantenendo ondizioni tariffarie e di fornitura dell energia elettria più favorevoli. L Autorità ha peraltro rilevato la neessità di rendere progressivamente più mirato l intervento, in modo he a queste ondizioni più favorevoli possano in futuro aedere solo i lienti in reali ondizioni di disagio eonomio. Per tutte le tipologie di utenza è fatta salva la possibilità per i distributori di offrire opzioni tariffarie ulteriori (speiali). Per quanto onerne infine le ondizioni tariffarie di ui godono attualmente alune utenze non domestihe l Autorità propone di espliitare e separare il trattamento speiale ad esse riservato dalla tariffa elettria. Ciò può essere ottenuto assoggettando tali utenze alle normali ondizioni tariffarie e orrispondendo ad esse un ontributo sostitutivo determinato dall Autorità. Prinipali differenze rispetto alle Linee guida : 15

16 Nuova terminologia: opzioni tariffarie base (he nella terminologia del Linee guida venivano hiamate opzioni tariffarie regolamentate) e opzioni tariffarie speiali (he nelle Linee guida venivano hiamate opzioni tariffarie non regolamentate) 2.2 Tipologie di utenza Ai fini della regolazione viene definito un numero limitato di lassi di fornitura, denominate tipologie di utenza. La suddivisione dei lienti per tipologie proposta si basa su due riteri: a) sul livello di tensione a ui avviene la fornitura; b) sul tipo di uso, limitatamente alla distinzione tra usi domestii e usi di illuminazione pubblia. L Autorità propone di suddividere ulteriormente le tipologie di utenza diverse dagli usi per illuminazione pubblia e dagli usi domestii sulla base della possibilità o meno dei lienti di segliere di approvvigionarsi di energia elettria da un distributore diverso dal distributore loale, seondo quanto stabilito dal dereto legislativo n. 79/99. La distinzione tra due tipologie di utenza, una riferita ai lienti vinolati e una riferita ai lienti potenzialmente idonei, permette di evitare he la presenza all interno di una stessa tipologia di utenza di lienti he devono rimanere nel merato vinolato e di lienti potenzialmente idonei indua il distributore ad attuare disriminazioni di prezzo a favore di questi ultimi. È quindi proposta la suddivisione dei lienti in nove tipologie: 1. utenza alimentata in bassa tensione per uso di illuminazione pubblia; 2. utenza alimentata in bassa tensione per usi domestii; 3. utenza alimentata in bassa tensione per tutti gli altri usi/ lienti BT vinolati; 4. utenza alimentata in bassa tensione per tutti gli altri usi/ lienti BT potenzialmente idonei; 5. utenza alimentata in media tensione per uso di illuminazione pubblia; 6. utenza alimentata in media tensione per tutti gli altri usi / lienti MT vinolati; 7. utenza alimentata in media tensione per tutti gli altri usi / lienti MT potenzialmente idonei; 8. utenza alimentata in alta tensione/ lienti AT vinolati; 9. utenza alimentata in alta tensione/ lienti AT potenzialmente idonei. Prinipali differenze rispetto alle Linee guida : raggruppamento dei lienti potenzialmente idonei in apposite tipologie di utenza Spunto per la onsultazione T-1 16

17 Si ritiene he, malgrado l uniformità del profilo di ario, anhe le tipologie di utenza per usi di illuminazione pubblia debbano essere differenziate separando i lienti potenzialmente idonei? 3 Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati (ad eezione dell utenza domestia alimentata in bassa tensione) 3.1 Opzioni tariffarie Come illustrato nelle Linee guida e nella sezione 2 del presente doumento, l Autorità propone di regolare le ondizioni eonomihe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti diversi da quelli domestii in bassa tensione attraverso un sistema di vinoli agli introiti tariffari, artiolati per tipologia di utenza. Gli introiti tariffari sono destinati alla opertura dei osti del servizio elettrio, ivi inlusi i osti eventualmente sostenuti nell interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrio. Gli introiti tariffari inludono altresì ulteriori omponenti finalizzate ad assiurare ondizioni di eonomiità e redditività ai soggetti eserenti, nonhé la gradualità nella transizione al nuovo ordinamento ome illustrato nelle sezioni 3.6 e 7.6 in relazione: a) alla gradualità nella transizione al nuovo ordinamento tariffario delle variazioni degli esborsi per i lienti a ui nel sistema preedente erano pratiate tariffe signifiativamente diverse dai osti attribuibili; b) ai differenziali nei osti rionosiuti dell attività di distribuzione nei diversi ambiti territoriali; ) al trasferimento sui onsumatori dei osti sostenuti dai distributori per l aquisto dell energia elettria e dei servizio del trasporto sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione; d) alla gradualità nel passaggio al nuovo assetto organizzativo dell attività di generazione dell energia elettria. Le omponenti degli introiti tariffari destinati alla opertura dei osti eventualmente sostenuti nell interesse generale, degli oneri generali afferenti al sistema elettrio, nonhé le ulteriori omponenti finalizzate ad assiurare ondizioni di eonomiità e redditività ai soggetti eserenti, ostituisono per il distributore delle partite di giro e quindi non sono inluse nei riavi tariffari (si veda l appendie 1). Tali omponenti sono evidenziate individualmente nei vinoli e nelle opzioni tariffarie in quanto fissate dall Autorità e appliate obbligatoriamente a tutti i lienti vinolati. 17

18 Per iasuna tipologia di utenza, eslusi i lienti domestii alimentati in bassa tensione le imprese distributrii dovranno offrire almeno un opzione tariffaria base, definita ome una opzione tariffaria he non possa omportare per il liente una spesa totale (al netto delle imposte) superiore ad un tetto fissato dall Autorità (vinolo V2). Il vinolo V2 assiura per iasuna tipologia di utenza una tariffa relativa ai servizi di fornitura di energia elettria, intesa ome prezzo massimo unitario dei servizi al netto delle imposte ai sensi dell artiolo 2, omma 17, della legge n. 481/95, identia su tutto il territorio nazionale, osì ome rihiesto dall artiolo 3, omma 2, della stessa legge. Verrà lasiata ai distributori la faoltà di offrire ai lienti ulteriori opzioni tariffarie non soggette al vinolo V2, definite opzioni tariffarie speiali. Per ogni impresa distributrie, on riferimento a iasuna tipologia di utenza, gli introiti tariffari effettivi da opzioni tariffarie, base e speiali, non dovranno inoltre superare un tetto (vinolo V1) alolato a partire dai orrispettivi unitari fissati dall Autorità. Tali orrispettivi sono identii per tutte le imprese distributrii. Tutte le opzioni tariffarie, base e speiali, definite dai distributori dovranno: a) essere offerte a ondizioni non disriminatorie a tutti i lienti appartenenti alla stessa tipologia; b) essere offerte a fronte di un servizio on livelli qualitativi o ondizioni di fornitura migliori o ulteriori rispetto agli standard fissati dall Autorità. Possibili esempi di opzioni tariffarie speiali sono: a) una opzione tariffaria he preveda l aquisto da parte del distributore di diritti relativi ad energia elettria prodotta da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili (ai sensi dell artiolo 11, omma 3, del dereto legislativo n. 79/99) per un ammontare proporzionale all energia elettria prelevata dal liente; b) una opzione tariffaria in ui la omponente relativa al osto di aquisto dell energia elettria all ingrosso sia fissa, in modo da assiurare al liente la stabilità del prezzo di aquisto dell energia elettria rispetto alle variazioni dei prezzi all ingrosso; ) una opzione tariffaria on un livello di ontinuità della fornitura sensibilmente superiore a quello minimo imposto dall Autorità, on rimborsi elevati qualora tale impegno non fosse rispettato; d) una opzione tariffaria on modalità di lettura del misuratore o di fatturazione personalizzate oerenti on il sistema ontabile del liente; e) opzioni tariffarie multiorarie anhe per i lienti domestii. Queste opzioni tariffarie dovranno omunque: a) essere offerte on modalità oerenti on un Codie di omportamento ommeriale he le imprese distributrii, sentite le assoiazioni dei 18

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