DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. 184
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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. 184 Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre (GU n.111 del ) Visto l'art. 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente; il seguente decreto: EMANA Art Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di emendamento alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6 del protocollo medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1987 COSSIGA ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
2 DE LORENZO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 29 [PROTOCOLLO] TRADUZIONE NON UFFICIALE LE PARTI CONTRAENTI, Considerando che, ai fini dell'efficacita' della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, in particolare quali habitat della selvaggina, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (qui di seguito designata "la convenzione"), sia necessario aumentare il numero delle Parti contraenti; Consapevoli del fatto che l'aggiunta di versioni originali agevolerebbe una piu' vasta partecipazione alla convenzione; Considerando, inoltre, che il testo della convenzione non prevede una procedura di emendamento, cio' che rende difficile qualsivoglia emendamento del testo che potrebbe essere ritenuto necessario; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Tra l'articolo 10 e l'articolo 11 della convenzione sara' inserito il seguente articolo: "Articolo 10-bis 1. La presente convenzione potra' essere emendata in una riunione delle Parti contraenti, a tal fine convocata in conformita' al presente articolo.
3 2. Proposte di emendamenti potranno essere presentate da ciascuna Parte contraente. 3. Il testo di ogni proposta di emendamento e le motivazioni di detta proposta saranno comunicate all'organismo o al Governo facente funzione di ufficio permanente ai sensi della convenzione (qui di seguito denominata "l'ufficio"), e saranno immediatamente comunicate dall'ufficio a tutte le Parti contraenti. Ogni osservazione concernente il testo, emanata da una Parte contraente, sara' comunicata all'ufficio nei tre mesi successivi alla data in cui gli emendamenti sono stati comunicati dall'ufficio alle Parti contraenti. L'ufficio, subito dopo la data limite di presentazione delle osservazioni, comunichera' alle Parti contraenti tutte le osservazioni ricevute fino a tal data. 4. L'ufficio convochera', su richiesta scritta di un terzo del numero delle Parti contraenti, una riunione delle Parti contraenti, al fine di esaminare ogni emendamento comunicato in conformita' al paragrafo 3. L'ufficio consultera' le Parti riguardo alla data ed al luogo della riunione. 5. Gli emendamenti saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. 6. Dopo essere stato adottato, un emendamento entrera' in vigore, per le Parti contraenti che lo abbiano accettato, il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione presso il depositario. Per ciascuna Parte contraente che depositera' uno strumento di accettazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione, l'emendamento entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di deposito dello strumento di accettazione di detta Parte". Articolo 2. Le parole "in caso di divergenze d'interpretazione, si dovra' far riferimento al testo inglese" contenute nella clausola successiva all'articolo 12 della convenzione, sono sostituite dalle parole "tutti i testi sono ugualmente autentici". Articolo 3. Il testo riveduto della versione originale francese della convenzione e' riprodotto in allegato al presente protocollo.
4 Articolo 4. Il presente protocollo sara' aperto alla firma a partire dal 3 dicembre 1982 presso la sede dell'unesco a Parigi. Articolo Ogni Stato di cui all'art. 9, paragrafo 2 della convenzione, potra' divenire Parte contraente al protocollo mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominata "il depositario"). 3. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente alla convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, sara' considerato come Parte alla convenzione, cosi' come emendata dal protocollo, a meno che non abbia manifestato una diversa intenzione al momento del deposito dello strumento cui si riferisce l'art Ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo senza essere Parte contraente alla convenzione, sara' considerato come Parte alla convenzione, cosi' come emendata dal presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore per detto Stato del presente protocollo. Articolo Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi degli Stati che sono Parti contraenti alla convenzione, alla data in cui il presente protocollo e' aperto alla firma, l'abbiano firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o l'abbiano ratificato, accettato o approvato o vi abbiano aderito.
5 2. Nei confronti di ciascun Stato che divenga Parte contraente del presente protocollo, dopo la data della sua entrata in vigore secondo le modalita' illustrate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 summenzionato, il protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o alla data della sua ratifica, accettazione approvazione o adesione. 3. Nei confronti di ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo, secondo le modalita' illustrate ai paragrafi 1 e 2 del precedente art. 5, durante il periodo che va dall'apertura alla firma del presente protocollo fino alla sua entrata in vigore, il presente protocollo avra' effetto alla data stabilito dal paragrafo 1 precedente. Articolo Il testo originale del presente protocollo, in lingua inglese e francese, ciascuna delle versioni essendo ugualmente autentica, sara' depositato presso il depositario che ne trasmettera' copie autenticate conformi a tutti gli Stati che lo avranno firmato o che abbiano depositato uno strumento di adesione. 2. Il depositario informera' al piu' presto tutte le Parti contraenti alla convenzione, nonche' tutti gli Stati che hanno firmato ed hanno aderito al presente protocollo: a) delle firme del presente protocollo; b) del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo. [CONVENZIONE] TESTO RIVEDUTO DELLA VERSIONE ORIGINALE FRANCESE Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale in particolare quali habitats degli uccelli acquatici. LE PARTI CONTRAENTI Riconoscendo l'interdipendenza dell'uomo e del suo ambiente; Considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide in quanto regolatrici del regime delle acque, ed in quanto habitats di una flora e di una fauna caratteristiche ed in particolare degli uccelli acquatici;
6 Convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui scomparsa sarebbe irreparabile; Desiderose di arginare, ora ed in futuro, i graduali sconfinamenti in dette zone umide, nonche' la scomparsa di dette zone; Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere e devono, di conseguenza, essere considerati come una risorsa internazionale; Convinte che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, possa essere assicurata abbinando politiche nazionali a lungo termine ad un'azione internazionale coordinata; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1, Ai sensi della presente convenzione, per zone umide si intendono distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua e' stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese distese di acqua marina la cui profondita' a marea bassa non superi sei metri. 2. Ai sensi della presente convenzione, per uccelli acquatici si intendono uccelli la cui esistenza dipende, ecologicamente, dalle zone umide. Articolo Ciascuna Parte contraente dovra' indicare le zone umide appropriate del suo territorio da includere nella lista delle zone umide d'importanza internazionale, qui di seguito denominata "la lista", conservata presso l'ufficio istituito in conformita' all'articolo 8. I confini di ogni zona umida dovranno essere descritti in maniera precisa e riportati su di una mappa, essi potranno includere delle zone rivierasche o costiere contigue alla zona umida, ed isole o distese di acqua marina di profondita' superiore a sei metri a marea bassa, circondate dalle zone umide, in particolare allorche' dette zone, isole o distese d'acqua, abbiano un'importanza in quanto habitats degli uccelli acquatici. 2. La scelta delle zone umide da includere nella lista dovrebbe basarsi sulla loro importanza internazionale sotto il profilo ecologico, botanico, zoologico, limnologico o
7 idrologico. Dovrebbero innanzitutto essere incluse nella lista le zone umide che rivestono importanza internazionale, in tutte le stagioni, per gli uccelli acquatici. 3. L'inclusione di una zona umida nella lista avviene senza pregiudizio dei diritti esclusivi di sovranita' della Parte contraente, sul cui territorio essa e' ubicata. 4. Ciascuna Parte contraente indica almeno una zona umida da iscrivere nella lista al momento di firmare la convenzione o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, in conformita' alle disposizioni dell'art Ciascuna Parte contraente ha diritto di aggiungere alla lista altre zone umide ubicate sul suo territorio, di ampliare quelle gia' incluse, oppure, per motivi urgenti di interesse nazionale, di togliere dalla lista, o ridurre, la distesa delle zone umide gia' incluse. Essa informera' di dette modifiche, il piu' rapidamente possibile, l'organizzazione o il Governo responsabile dell'ufficio permanente come specificato dall'articolo Ciascuna Parte contraente terra' conto dei suoi impegni a livello internazionale, ai fini della conservazione, della gestione e di un razionale uso delle popolazioni migratorie di uccelli acquatici, sia quando designa le zone del suo territorio da includere nella lista, sia quando esercita il suo diritto di modificare dette inclusioni. Articolo Le Parti contraenti elaboreranno ed applicheranno i loro piani regolatori, in modo da favorire la conservazione delle zone umide incluse nella lista, e per quanto possibile, l'uso razionale delle zone umide del loro territorio. 2. Ciascuna Parte contraente adottera' le disposizioni necessarie per essere informata al piu' presto delle modifiche relative alle caratteristiche ecologiche delle zone umide situate sul suo territorio ed incluse nella lista, che si sono verificate, o siano in atto o suscettibili di verificarsi, a seguito di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o altri interventi dell'uomo. Le informazioni relative a dette modifiche verranno mmediatamente trasmesse all'organismo o al Governo responsabile dell'ufficio permanente specificato all'articolo 8. Articolo Ciascuna Parte contraente favorira' la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, creando riserve naturali nelle zone umide, sia che queste figurino o no nella lista, e provvedera' in maniera adeguata alla loro sorveglianza.
8 2. Se una Parte contraente, per motivi urgenti d'interesse nazionale, toglie una zona umida inclusa nella lista, o ne riduce l'estensione, essa dovrebbe compensare, per quanto possibile, qualsiasi diminuzione di risorse di zone umide, ed in particolare dovrebbe creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una parte adeguata del loro habitat primitivo. 3. Le Parti contraenti incoraggeranno la ricerca e lo scambio di dati e di pubblicazioni relative alle zone umide, alla loro flora ed alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti faranno il possibile, mediante una adeguata gestione, per aumentare le popolazioni di uccelli acquatici nelle zone umide appropriate. Articolo 5. Le Parti contraenti si consulteranno in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare nel caso di una zona umida che si estende sui territori di piu' Parti contraenti o qualora un bacino idrografico sia suddiviso tra varie Parti contraenti. Esse cercheranno di coordinare ed allo stesso tempo di favorire le loro politiche e normative presenti e future, relative alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna. Articolo Le Parti contraenti organizzeranno, qualora necessario, delle conferenze riguardo alla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici. 2. Dette conferenze saranno di natura consultiva; avranno in particolare competenza: a) per discutere l'applicazione della convenzione; b) per discutere delle aggiunte e delle modifiche da apportare alla lista; c) per esaminare le informazioni relative alle modifiche delle caratteristiche ecologiche delle zone umide incluse nella lista, fornite in applicazione del paragrafo 2 dell'art. 3; d) per fare raccomandazioni, di ordine generale o particolare, alle Parti contraenti, riguardo alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna;
9 e) per domandare agli organismi internazionali competenti di elaborare relazioni e statistiche su temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide. 3. Le Parti contraenti notificheranno, ai responsabili ad ogni livello della gestione delle zone umide, le raccomandazioni delle predette conferenze relative alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, ed esse prenderanno in considerazione le predette raccomandazioni. Articolo Le Parti contraenti dovranno includere, nella loro delegazione presso dette conferenze, persone con la qualifica di esperti di zone umide o di uccelli acquatici acquisita mediante conoscenze ed esperienze derivanti da funzioni scientifiche, amministrative od altri incarichi o da altre funzioni specifiche. 2. Ciascuna delle parti contraenti rappresentate ad una conferenza dispone di un voto, essendo le raccomandazioni adottate a maggioranza semplice dei voti espressi con riserva che la meta' almeno delle Parti contraenti partecipi alle votazioni. Articolo In virtu' della presente convenzione, l'unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse, svolge le funzioni dell'ufficio permanente, fino al momento in cui un'altra organizzazione o un altro Governo vengano designati da una maggioranza di due terzi di tutte le Parti contraenti. 2. Le funzioni dell'ufficio permanente sono in particolare: a) di aiutare a convocare ed organizzare le conferenze di cui all'art. 6; b) di tenere la lista delle zone umide d'importanza internazionale, e di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste dal paragrafo 5 dell'art. 2, concernenti ogni aggiunta, estensione, soppressione o diminuzione, relativa alle zone umide incluse nella lista; c) di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 3, concernenti ogni modifica delle condizioni ecologiche delle zone umide incluse nella lista; d) di notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica della lista, o ogni cambiamento delle caratteristiche delle zone umide incluse, e di adottare disposizioni affinche' queste questioni siano discusse alla prossima conferenza;
10 e) di informare la Parte contraente interessata delle raccomandazioni delle conferenze, per quanto riguarda le modifiche della lista o i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide incluse. Articolo La convenzione e' aperta alla firma per una durata indeterminata. 2. Ciascun membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni specializzate, o dell'agenzia internazionale per l'energia atomica, od ogni Parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia, potra' divenire Parte contraente alla presente convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica; b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica; c) adesione. 3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il "depositario"). Articolo La convenzione entrera' in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti alla convenzione, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo Successivamente, la convenzione entrera' in vigore, per ognuna delle Parti contraenti, quattro mesi dopo la data della sua firma, senza riserva di ratifica, o dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo La convenzione rimarra' in vigore per una durata indeterminata. 2. Ogni Parte contraente potra' denunciare la convenzione dopo un periodo di cinque anni successivo alla data alla quale essa e' entrata in vigore per detta Parte,
11 inviandone notifica per iscritto al depositario. La denuncia avra' effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sara' stata ricevuta dal depositario. Articolo Il depositario informera' al piu' presto tutti gli Stati firmatari della convenzione o che vi abbiano aderito: a) delle firme della convenzione; b) dei depositi degli strumenti di ratifica della convenzione; c) dei depositi degli strumenti di adesione alla convenzione; d) della data di entrata in vigore della convenzione; e) delle notifiche di denuncia della convenzione. 2. Quando la Convenzione sara' entrata in vigore, il depositario la fara' registrare presso il segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'art. 102 dello statuto. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente delegati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Ramsar il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale in lingua inglese, francese, tedesca e russa; il testo inglese servira' da riferimento in caso di divergenze d'interpretazione, ed un esemplare sara' affidato al depositario il quale ne rilascera' copie autenticate conformi a tutte le parti contraenti.
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