Tutela della salute e sicurezza degli operatori l approccio a strutture danneggiate

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1 Corso di Formazione La gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell agibilità Tutela della salute e sicurezza degli operatori l approccio a strutture danneggiate Modulo 3: il D.Lgs. 81/08 per le ATTIVITA di P.C.

2 L APPROCCIO ALLE STRUTTURE DANNEGGIATE Il Nucleo Tecnico Nazionale: premesse, istituzione e regolazione mediante il DPCM 8/7/2014 Scenari operativi e contesti territoriali nell attività del tecnico NTN: l approccio alle strutture danneggiate, le procedure di base e le regole comportamentali per la prevenzione e la sicurezza Il D.lgs 81/2008 per le attività di Protezione Civile 2

3 In Italia: gerarchia delle fonti del diritto per la sicurezza sui luoghi di lavoro Costituzione - principio base art. 41, c. 2 : L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali D.Lgs 81/2008: regola le condotte specifiche attinenti alla sicurezza, alla prevenzione ed all organizzazione del lavoro. Articoli del cod. penale e civile Art reato di omicidio colposo Art reato di lesioni colpose gravi o gravissime Art Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro («chiunque omette») Art Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro CODICE CIVILE - Art L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Esempio: DPCM, DM, decreti direttoriali : non possono contrastare con norme di rango superiore, ma limitarsi ad attuarne ed eseguirne le disposizioni nei limiti ben definiti e delineati 3

4 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile DEFINIZIONE DI LAVORATORE dal D.lgs. 81/2008 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, (.) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere ( ) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 4

5 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO (Art. 2) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice DEFINIZIONE DI COMMITTENTE (Titolo IV-Cantieri) soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto AZIENDA il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato 5

6 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile Il personale che svolge attività e compiti di protezione civile nell ambito dei c.d. eventi emergenziali, è soggetto a determinate tipologie di rischio che, a causa delle peculiarità e delle circostanze in cui tali attività vengono svolte, non possono essere classificate utilizzando le consuete categorie di valutazione del rischio. 6

7 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile Per tali ragioni il legislatore, nell emanare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha espressamente inserito anche la materia dei servizi di protezione civile tra quelle per le quali le disposizioni del medesimo decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze, connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (art. 3, comma 2, del D.lgs. 81/2008) da esplicitare mediante apposito regolamento attuativo. I decreti sono emanati dai Ministri competenti di concerto con: - Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali; - Ministero per la pubblica amministrazione (Funzione pubblica); - acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, - sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 7

8 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile DECRETI FINORA EMANATI ai sensi dell art. 3 comma 2 del D.lgs. 81/2008 Forze armate e di Polizia Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Servizi di protezione civile D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231 strutture giudiziarie, penitenziarie D.M. 18 novembre 2014, n. 201 istituti di istruzione universitaria istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado uffici all'estero D.M. 16 febbraio 2012, n. 51 archivi, le biblioteche e i musei sottoposti a particolari vincoli di tutela 8

9 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile Un veloce cenno al volontariato di protezione civile Art. 3 comma 3-bis D.lgs.81/2008 Nei riguardi delle cooperative sociali ( ) e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. decreto direttoriale 13 aprile

10 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile: il decreto direttoriale 13/04/2011 Il decreto 13 aprile 2011 ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano. Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile Art. 5 Sorveglianza sanitaria Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fioco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'aosta Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 10

11 Il D.Lgs. 81/08 per le attività di Protezione Civile Il regolamento per il personale del : D.P.C.M. 231/2011 Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Particolari esigenze Art. 4 Misure generali di tutela Art. 5 Formazione, informazione ed addestramento Art. 6 Sorveglianza sanitaria Art. 7 Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali Art. 8 Valutazione dei rischi Art. 9 Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n

12 D.P.C.M. 231/2011 Art. 2 Campo di applicazione Il Decreto Pres. Cons. Ministri si applica al personale così come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), cioè al personale in servizio al DPC (di ruolo, comandato o comunque contrattualizzato) nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., prestate fuori dall'ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui alla medesima legge Art. 3 Previsione e Prevenzione Soccorso Superamento emergenza 12

13 D.P.C.M. 231/2011 Art. 3 Particolari esigenze Tempestività e flessibilità dell intervento in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse Esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto Intervento in situazioni di rischio prevedibile ma anche in contesti di rischio non preventivamente valutabili (Es.: crisi sismica in atto > repliche) 13

14 D.P.C.M. 231/2011 Art. 4 Misure generali di tutela 1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., sono applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n

15 D.P.C.M. 231/2011 Art. 4 Misure generali di tutela 2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in relazione all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso: - Corsi di formazione, attività divulgativa e informativa, nonché attività addestrative periodiche, al fine di migliorare la capacità di autotutela e autoprotezione - Sorveglianza sanitaria - Utilizzo dei D.P.I. 15

16 D.P.C.M. 231/2011 Art. 5 Formazione, informazione ed addestramento Compete al datore di lavoro, con particolare riguardo al corretto uso dei D.P.I. ed alla capacità di guida degli autoveicoli di servizio. A valle (90 gg) della definizione del documento di cui all art. 8 (procedure operative per tipologia di emergenza) verrà definito un piano di formazione, informazione ed addestramento. Art. 6 Sorveglianza sanitaria Entro 90 gg dal presente Regolamento il datore di lavoro, attraverso la struttura del medico competente, accerta l idoneità del personale impiegato in emergenza 16

17 D.P.C.M. 231/2011 Art. 7 Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali I D.P.I. sono forniti dal datore di lavoro ed è fatto obbligo utilizzarli, in ragione della specifica tipologia di rischio. Per eventi caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili, si continuano a ritenere idonei i D.P.I. in dotazione. Evoluzione - Integrazione D.P.I. 17

18 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi Esistono singoli DVR (documenti di valutazioni del rischio) per le sedi del Dipartimento della Protezione Civile, con relative pianificazioni per la gestione emergenziale. Pagina Intranet DPC In aggiunta esiste un documento «rischi esterni» per le ordinarie attività di missione 18

19 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) Per le attività prestate fuori sede, in occasione di eventi emergenziali, l art. 8 comma 2 prevede l elaborazione di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione. NATURALI ANTROPICI GRANDI EVENTI Suddivisione sulla base dell emergenze passate 19

20 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) Sono state quindi elaborate le PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE (in fase di formale approvazione) Partendo dall analisi delle attività e dei compiti del personale addetto e dal presumibile stato dei luoghi in cui il personale stesso si troverà ad operare, per procedura operativa si intende un complesso di schematiche prescrizioni, istruzioni ed indicazioni in merito alla tipologia di misure tecniche di tutela e al protocollo sanitario da attuare, alla formazione, informazione e addestramento da impartire ed ai dispositivi di protezione individuale da fornire in dotazione al personale. 20

21 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE Schede specifiche per: Attività tecniche con sopralluoghi in esterno inerenti i vari rischi 21

22 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE Schede specifiche per: Attività tecniche con sopralluoghi in esterno inerenti i vari rischi 22

23 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE Schede specifiche per: Attività tecniche con sopralluoghi in esterno inerenti i vari rischi 23

24 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE Schede specifiche per: Attività tecniche con sopralluoghi in esterno inerenti i vari rischi 24

25 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE Schede specifiche per: Attività tecniche con sopralluoghi in esterno inerenti i vari rischi 25

26 LIVELLI DI GRAVITA (del danno) 26

27 LIVELLI DI PROBABILITA 27

28 MATRICE DEL RISCHIO 28

29 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (per attività esterne) PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTO EMERGENZIALE Schede specifiche per: Attività tecniche con sopralluoghi in esterno inerenti i vari rischi 29

30 Commi 3 e 4: D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi Non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell' Allegato IV del d.lgs. 81/2008 Le sedi provvisorie di servizio Le aree nelle quali si svolgono le attività di formazione, addestramento ed esercitazioni di protezione civile le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza alla popolazione Attenzione! Secondo lo spirito della norma, con la frase «non costituiscono luoghi di lavoro» non si intende una deroga generale a tutto il d.lgs. 81/2008, ma solo alle specifiche disposizioni richiamate, che possono essere derogate, in tutto o in parte, quando le particolari esigenze (Art.3) non ne permettano il rispetto 30

31 Comma 5 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi (cd. clausola di «salvaguardia» ) Nelle attività di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal d.lgs 81/2008. Gli adempimenti restano a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore. PROT.CIV. REGIONE x DPC VVF CRI 31

32 D.P.C.M. 231/2011 Art. 8 Valutazione dei rischi Comma 6 (Rapporto conclusivo) Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell' art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attività svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attività svolte durante le attività emergenziali, analizzando le criticità riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio. 32

33 D.P.C.M. 231/2011 Art. 9 Cantieri temporanei e mobili 1. Nelle attività di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08 poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare né del progetto di tali interventi né del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza. Il CSE assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il CSE, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo dell opera di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista. NO SI 33

34 D.P.C.M. 231/2011 Art. 9 Cantieri temporanei e mobili - Comma 3: La notifica preliminare agli Enti dell inizio lavori può essere fatta anche dopo l avvio delle attività - Comma 4: Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV d.lgs. 81/08 34

35 D.P.C.M. 231/2011 Si è visto che il DPCM 231/2011, pur affrontando il problema della sicurezza e salute nelle attività emergenziali, allo stato attuale si applica solo al personale del Dipartimento della Protezione Civile (Art.2 campo di applicazione) Le norme che regolano i sopralluoghi di agibilità (come il DPCM 5 maggio 2011) e la norma istitutiva del NTN (come il DPCM 8 luglio 2014) non possono invece derogare in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Esse però possono come è stato ampiamente illustrato possono delimitare e definire i requisiti degli operatori, il contesto operativo, il campo d azione, l approccio alle strutture danneggiate, i compiti specifici, le istruzioni di lavoro. Per arrivare alla definizione di un regolamento specifico per la sicurezza degli operatori del NTN (sulla stregua del DPCM 231/ 2011), occorrerà emanare un nuovo regolamento attuativo, secondo le procedure previste dall art. 3 comma 2 del D.lgs. 81/

36 Tutela salute e sicurezza operatori del NTN L art. 1 comma 6 del DPCM 8 luglio 2014, di istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, prevede l emanazione di un Regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale Il Gruppo di lavoro interno del DPC, incaricato della redazione del citato Regolamento, ha ultimato la redazione di una bozza, nel quale vi è un apposito articolato per disciplinare la «Tutela della salute e della sicurezza degli operatori» Nelle more dell emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella proposta di Regolamento per l Elenco Centrale NT- DPC si è cercato di prevedere, per quanto possibile, disposizioni per i tecnici del NTN simili a quelle del DPCM 231/2001 che valgono per il personale DPC che svolge analoga funzione. 36

37 Tutela salute e sicurezza operatori del NTN L iter per la definizione del Regolamento ha una tempistica incerta e, pertanto, al momento si possono soltanto richiamare i punti cardine delle misure generali di tutela che sono alla base della proposta di Regolamento e che hanno una valenza anche attuale: a) i tecnici impiegati necessitano di adeguata preparazione tecnica professionale e formazione, da ottenersi anche mediante la partecipazione ad adeguati corsi di formazione, affinché sia assicurata la capacità di iniziativa consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell attività svolta, anche con riferimento all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti, alla riduzione ed alla gestione dei rischi; b) i tecnici impiegati in fase emergenziale sono tenuti a partecipare all erogazione delle attività divulgative ed informative sulle specificità dello scenario e della crisi sismica in atto, promosse dai soggetti coordinatori; c) ai tecnici impiegati è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali; d) è opportuno che i tecnici impiegati si siano sottoposti agli accertamenti medici basilari finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione in relazione all idoneità sotto il profilo sanitario allo svolgimento della specifica attività. 37

38 Tutela salute e sicurezza operatori del NTN Problematica datore di lavoro: Chi è il datore di lavoro sulla base delle norme attuali e del contesto esaminato? Si è del parere che, al momento, il datore di lavoro dei tecnici operanti nelle attività di agibilità e rilievo del danno, sia da identificarsi nei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovvero nel tecnico stesso per i tecnici professionisti non dipendenti da Pubbliche amministrazioni. Per i tecnici iscritti alle Sezioni Organizzazioni di Volontariato è naturale il rimando alla specifica disciplina di settore. 38

39 Tutela salute e sicurezza operatori del NTN 39

40 Conclusioni Nel D.lgs. 81/2008 il legislatore ha inserito una clausola volta a regolamentare le particolari esigenze di alcuni specifici settori, tra cui quello dei servizi di protezione civile, ferma restando la necessità di assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati. Ad oggi, proprio il settore della protezione civile risulta tra quelli che hanno correttamente adempiuto al compito di redigere specifiche norme di settore in materia di sicurezza e salute. Tali norme sono applicabili ai volontari di protezione civile e al personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato in attività emergenziali. Le figure dei tecnici dipendenti da altre Amministrazioni e dei liberi professionisti, al momento, non sono ricomprese nel quadro normativo citato. Esse, pertanto, restano legate alla più generale disciplina di settore dettata dal D.lgs. 81/2008. Le norme istitutive del NTN e l emanando Regolamento di organizzazione per la gestione ed il coordinamento degli Elenchi del NTN definiscono i programmi formativi, con riferimento all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti, sia dal lato preventivo (reciproca informazione e previsione/valutazione dei rischi) che protettivo (DPI, ecc..) nonché le regole comportamentali per un corretto e sicuro approccio alle strutture danneggiate, per assicurare la capacità di iniziativa consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell attività svolta, finalizzando il tutto alla riduzione ed alla gestione dei rischi. Restano sul campo alcune problematiche, probabilmente più formali che sostanziali, non ancora completamente risolte o chiarite le quali dovranno essere affrontate negli adeguati ed opportuni contesti (produzione normativa) 40

41 Conclusioni Le norme, anche se spesso possono essere percepite come opprimenti, hanno l unico fine di guidarci «in sicurezza» lungo le strade che dobbiamo percorrere Al di là dei singoli articoli e dei commi, pur importanti, a noi spetta soprattutto il compito di comprenderne gli obiettivi fondamentali e di tradurli (o farli tradurre) correttamente in pratica GRAZIE PER L ATTENZIONE 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231 Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo

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