AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI MINORI

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1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI MINORI CAPO I - LA SEGNALAZIONE La segnalazione è la comunicazione dei servizi titolari del caso, con le finalità di informare l Autorità Giudiziaria di una situazione di pregiudizio di un minore. La legge stabilisce l obbligo della segnalazione per i Servizi, nei seguenti casi, negli altri può essere facoltativa: Il minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9 comma 1 L 184/1983) Il minore viene collocato in luogo sicuro in quanto moralmente e materialmente abbandonato, o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone incapaci di provvedere alla sua educazione per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi. A seguito di ciò l autorità giudiziaria deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione ai sensi dell art. 403 del cc. Il minore esercita la prostituzione (L. 269/1998 sfruttamento sessuale minori) Minori stranieri privi di assistenza in Italia, vittime di reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (RDL n. 1404/1934 art 25 c2) Occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (L. 184/1983 art.4 c.5) E compito dei Servizi sociali o sanitari procedere alla segnalazione quando, venuti a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano interventi sociali o sanitari, occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori. Tale provvedimento può disporre: l allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare; la decadenza della potestà genitoriale sul minore la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore la regolamentazione della potestà divisa dei genitori; l imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi, necessarie alla cura del minore. I Servizi Sociali hanno propri doveri e possibilità di intervento per i minori, senza dover necessariamente chiedere degli ordini all autorità giudiziaria. Questi sono infatti tenuti ad attivarsi autonomamente per arrivare alla formulazione di una valutazione e approntare gli interventi di competenza a livello di prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi. Pertanto la competenza dell autorità giudiziaria sui casi sociali e/o sanitari riveste carattere di eccezionalità, quando: l intervento sociale è insufficiente e solo l intervento giudiziario può sbloccare una situazione ritenuta dannosa; l intervento sociale non è realizzabile a causa della mancanza di collaborazione o mancanza di consenso dei genitori, e occorre quindi l intervento giudiziario che vincoli i genitori; si può motivatamente ritenere che il consenso dei genitori all intervento di protezione predisposto dai servizi, sia solo apparente e possa essere revocato a danno del minore.

2 L autorità giudiziaria non va investita in attività o progetti di esclusiva competenza del servizio sociale, anche se attivati in collaborazione con le agenzie del territorio fornite di specifiche competenze (assistenziali, psicologiche, sanitarie, psicopedagogiche, sanitarie), in quanto gli stessi verrebbero snaturati. Chiunque può segnalare fatti di rilievo penale o di pregiudizio relativi a minori di anni 18. Il potere/dovere generale di segnalazione è attribuito dalla legge ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio e agli esercenti un servizio di pubblica necessità nonché, specificatamente a fini di protezione dei minori, ai Servizi Sociali, agli Enti Locali, alle istituzioni scolastiche e all Autorità di pubblica sicurezza. In particolare il Servizio Sociale può venire a conoscenza di minori che versano in presunta situazione pregiudizievole, sulla base di : a) Segnalazione anonima (telefonica o scritta) b) Segnalazione di cittadini che si generalizzano c) Segnalazione di cittadini che richiedono l anonimato pur fornendo le loro generalità d) Segnalazione da parte di altre organizzazioni (servizi, istituzioni, enti) La segnalazione può riguardare: fatti di possibile rilevo penale in tal caso la denuncia all Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o tramite polizia giudiziaria) da parte del Servizio è obbligatoria (sanzione penale per mancata denuncia) fatti di possibile rilievo civile in tal caso la segnalazione scritta va formulata da parte del Servizio con massima tempestività (Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni), è obbligatoria e sanzionabile penalmente in caso di omissione. Di norma viene comunicato ai genitori che si è provveduto alla segnalazione nei termini di cui sopra. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni decide, anche in base ai contenuti della segnalazione, se promuovere l iniziativa del Tribunale dei Minorenni o procedere all archiviazione. Nella segnalazione devono essere evidenziati i seguenti elementi: Dati fondamentali di tipo anamnestico se ed in quanto conosciuti I fatti oggettivi che inducono a ritenere che vi siano elementi di rischio per il minore Inoltre per i casi già noti e/o in carico: La valutazione tecnica professionale Le proposte Rispetto alle competenze stabilite nel presente regolamento, la segnalazione di competenza dei Servizi Sociali, riguardante minori residenti nei Comuni dell ATS n.5 viene predisposta dal Referente dell Equipe minori. Il Comune di residenza del minore provvede alla trasmissione all autorità giudiziaria.

3 CAPO II - AFFIDAMENTO FAMILIARE ART.1 NORMATIVA L'affidamento familiare dei minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n L'affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo, in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia. Si fa ricorso all affidamento familiare unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione del problema nell ambito della stessa famiglia, anche attraverso forme ordinarie e straordinarie di sostegno psicosociale ed economico. L affido si realizza attraverso: a) il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni: affido consensuale b) disposizione del Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario: affido giudiziario (o coattivo). Si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) o di rischio di pregiudizio e quando i genitori abbiano una condotta pregiudizievole ai sensi artt c.c. e non siano d accordo nel dare in affido il proprio figlio. c) Poteri tutelari della Pubblica Amministrazione ai sensi art. 403 c.c. Affidamento urgente, ossia disposto con ordinanza del Sindaco. Si ricorre a tale procedura qualora si debba intervenire per il collocamento protettivo di minori d età abbandonati o in situazione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica, che possa determinare sofferenza e pregiudizio. La situazione si caratterizza per l urgenza dell intervento (prime ore) nelle quali occorre mettere in sicurezza il minore attivando le risorse, anche residenziali, ritenute più convenienti. L intervento riveste carattere provvisorio fino a che si possa provvedere in modo definitivo con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni in caso di abbandono o pericolo psico-fisico Giudice Tutelare in caso di apertura di Tutela) ART. 2 FINALITÀ DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE L'affido eterofamiliare consiste nell'inserire temporaneamente un minore e con modalità diverse (affido diurno o residenziale) in un nucleo familiare diverso da quello originario. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d'origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori in vista del suo rientro nel nucleo d'origine. Scopo generale dell'affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in struttura comunitaria di tipo familiare inteso pertanto, quale intervento residuale. L affidamento familiare deve essere: a) inderogabilmente temporaneo; b) privo di prospettive di adozione;

4 ART. 3 MINORI AFFIDATI I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori (0-18 anni), temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico, a causa di: -malattie del/i genitore/i; -morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo; -disgregazione del nucleo familiare; -difficoltà educative da parte dei genitori; -ogni altra situazione in cui il servizio sociale comunale competente o il servizio sociale associato d Ambito, ne ravvisi l'opportunità. ART. 4 DIRITTI DEI MINORI AFFIDATI Il minore ha diritto: a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare; a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi individualizzati; ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido; ad avere uno spazio di ascolto modulato secondo l'età; a mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell'affido, salvo specifiche controindicazioni. ART. 5 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA D ORIGINE La famiglia d'origine ha diritto: a mantenere i rapporti con il proprio figlio; ad essere informata circa le finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto; ad essere coinvolta e supportata dal Servizio Sociale competente in tutte le fasi del progetto di affidamento; ad essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari. La famiglia d'origine deve: aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido; tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni impartite dal servizio competente, partecipando all'educazione del figlio affidato; realizzare il programma definito con gli operatori del Servizio Sociale competente al fine di favorire la riacquisizione delle capacità genitoriali ed il superamento delle cause alla base del disagio familiare rispettare le prescrizioni concordate (nel caso di affidamento consensuale) o dettate dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento giudiziario o giudiziale). collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria; favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido; contribuire alle spese per il mantenimento del minore proporzionalmente alle proprie possibilità economiche, se proposto dal servizio competente; accettare le disposizioni del presente regolamento.

5 ART. 6 AFFIDATARI Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie preferibilmente con figli minori, sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato, anche con vincoli di parentela, che collaborino con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine alla crescita e maturazione del minore Di norma ad ogni affidatario non può essere affidato più di un minore contemporaneamente, salvo si tratti di fratelli o situazioni particolarissime per le quali l equipe minori formuli specifica richiesta. Fatte salve le situazioni in cui si renda necessario l allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare ed ambientale, saranno privilegiati gli abbinamenti tra la famiglia affidataria e minore residenti nello stesso ambito territoriale e in condizioni culturali, economiche e socio ambientali simili a quelle del nucleo familiare di origine. ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI Gli affidatari hanno diritto: di essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto che riguarda il minore; di essere coinvolti in tutte le fasi del progetto; di avere un sostegno individuale e di gruppo, compreso un supporto sociale che faciliti l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali; Gli affidatari hanno il dovere di: accettare l incompatibilità dell affidamento familiare con le prospettive di adozione del minore affidato in coerenza con la temporaneità del Servizio; accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la potestà; accettare e rispettare l individualità dell affidato e del suo modello di vita nelle sue componenti culturali, sociali e religiose; mantenere e agevolare validi rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine; osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante; assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine; assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia d'origine; garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi competenti; prendere i necessari provvedimenti urgenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al servizio competente e a chi esercita la potestà; accettare la possibilità di variazione dei tempi programmati per l affidamento e le verifiche periodiche anche domiciliari da parte degli operatori competenti; non richiedere, né accettare denaro dalla famiglia del minore in affido; rispondere per eventuali danni cagionati al minore durante l affidamento; accettare le disposizioni del presente regolamento. All affidatario può essere riconosciuto un contributo economico per il mantenimento del minore, da erogarsi direttamente a cura del Comune di residenza del minore, sulla base degli atti amministrativi regionali di settore e/o delle disposizioni del Comitato dei Sindaci e/o del Comune interessato. Altresì, la famiglia di origine è chiamata a partecipare alla spesa proporzionalmente alle proprie possibilità economiche, in una prospettiva di condivisione e accettazione del progetto di intervento, qualora si tratti di

6 affido consensuale, o di volontà di riacquisizione delle capacità genitoriali nel caso in cui l affido sia stato disposto dal Tribunale per i Minorenni. Gli affidatari esercitano la potestà parentale rispetto ai rapporti quotidiani (ordinaria amministrazione) con l'istituzione Scolastica e con le Autorità Sanitarie. La selezione degli affidatari viene effettuata dall Equipe Minori d Ambito in base ai seguenti requisiti: idoneità psicofisica; vicinanza territoriale al nucleo familiare d origine, al fine di mantenere il minore nel suo contesto sociale; abitazione con caratteristiche tali da permettere l inserimento del minore; autosufficienza economica. La famiglia affidataria può essere reperita: nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti - intrafamiliare); tramite selezione di soggetti disponibili (affido eterofamiliare). ART. 8 TIPOLOGIE DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE L affido si distingue in: a tempo pieno diurno (limitato ad alcune ore del giorno) o part time (fine settimana, vacanze,ecc) ART. 9 ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI Le funzioni inerenti l'affido familiare sono poste in capo: al Comune di residenza del minore per quel che concerne gli aspetti giuridico-amministrativi ed economici all Equipe integrata minori d Ambito circa gli aspetti tecnico-professionali ART. 10 COMPETENZE DELL ENTE CAPOFILA L Ente capofila dell ATS n.5 provvede alla: definizione dell'organico necessario per l'espletamento delle funzioni inerenti l'affido, sulla base delle indicazioni del Comitato dei Sindaci; definizione di forme di collaborazione con i servizi dell ASUR Marche, ZT n.2 Urbino - Distretto Sanitario di Macerata Feltria, o con altri servizi specialistici, per le prestazioni di competenza, attraverso la stipula di appositi accordi. trasmissione al Comune competente, alle famiglie e agli organi preposti, della documentazione relativa all affido, secondo le modalità previste nel presente regolamento. ART COMPETENZE DELL EQUIPE MINORI I rapporti con l ASUR Marche- Distretto sanitario di Macerata Feltria sono disciplinati con apposito protocollo d intesa per la costituzione ed il funzionamento dell Equipe integrata d ambito per adozione internazionale e nazionale, affidamento familiare e minori fuori della famiglia.

7 Oltre a quanto previsto dal citato protocollo d intesa, rispetto al singolo intervento di affido l equipe Minori provvede: 1) alla formulazione del progetto di affido per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare (fac simile all. A o B) 2) alla trasmissione per il tramite dell Ente capofila, del progetto di affido al Comune di residenza, per l adozione dei necessari provvedimenti (eventualmente anche economici) 3) alla raccolta dell eventuale consenso scritto delle famiglie e all'avvio, gestione e verifica del progetto di affido familiare; 4) all attività di monitoraggio del rispetto dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di affido; 5) ad assicurare ai minori in affido e agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido; 6) ad intervenire sulla famiglia d'origine al fine di supportarla nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, finalizzati al superamento delle difficoltà e riacquisizione delle capacità genitoriali, creando, altresì, le condizioni adeguate per il rientro definitivo del minore; 7) a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l'andamento dell'affido, inviando contestualmente copia delle relazioni al Servizio sociale del Comune competente titolare della funzione tutela minori. 8) alla gestione della fase conclusiva dell'affido. ART COMPETENZE DEI COMUNI Al Comune di residenza del minore è attribuita la responsabilità del progetto di affido predisposto dall'équipe minori, trasmesso dall'ente capofila dell ATS n.5 e adottato tramite apposito provvedimento (ordinanza). In mancanza di tale atto, l Equipe minori è impossibilitata a proseguire con l intervento di allontanamento. Qualora vi sia il coinvolgimento del Tribunale per i minorenni, il Comune di residenza del minore risponderà direttamente di eventuali ritardi od omissioni riferibili alle proprie funzioni. Se l'affido consensuale proposto è della durata inferiore ai sei mesi ovvero è un affido a parenti entro il quarto grado, lo stesso viene reso esecutivo con ordinanza del Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore, che lo trasmette all'equipe Minori d Ambito. Sarà cura del Referente dell Equipe notificare l atto di affido alla famiglia. Diversamente, se l'affido consensuale proposto è della durata superiore ai sei mesi viene disposto con ordinanza del Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare territorialmente competente. Nel caso in cui l affidamento del minore da parte del Tribunale per i minorenni, avvenga nei confronti del Servizio Sociale del Comune di residenza, questo si impegna ed obbliga a trasmettere immediatamente il provvedimento all Ente capofila dell ATS n.5, per consentire all Equipe Minori d Ambito l assolvimento delle disposizioni per conto del Comune stesso. Spetta al Comune di residenza del minore, trasmettere all Equipe Minori il provvedimento del Sindaco o di un suo delegato. L Equipe provvederà agli invii successivi al Giudice Tutelare territorialmente competente, della seguente documentazione: il provvedimento del Sindaco o di un suo delegato inviato dal Comune la relazione psico-sociale redatta dall'équipe minori; il consenso sottoscritto dalla famiglia d'origine raccolta dall equipe minori; l'impegno sottoscritto dagli affidatari raccolta dall equipe minori;

8 La notifica dovrà avvenire anche nei confronti del Comune interessato. Una volta in possesso del decreto emesso dal Giudice Tutelare (ricevimento diretto o per il tramite del Comune) il Referente dell Equipe ne invia copia alla famiglia affidataria unitamente al provvedimento del Sindaco. L'affido consensuale può essere rinnovato o prorogato nelle modalità previste dalla legge. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni (affido giudiziario) L'affido non consensuale è proposto dall'équipe minori, prescritto con Provvedimento del Giudice Minorile e disposto con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune affidatario del minore, da inviarsi in copia alla famiglia affidataria e all'equipe minori. Spetta al Comune la presentazione dell istanza di contributo a valere sulle normative Regionali e Nazionali in tema di affido, per l abbattimento degli oneri posti a suo carico in tema di tutela minori. Art PRASSI PROCEDURALE PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE A. AFFIDAMENTO CON IL CONSENSO DEI GENITORI 1) Accertamento della necessità e opportunità di ricorrere all affidamento Equipe Minori d ambito eterofamiliare o intrafamiliare per supportare la famiglia d origine del minore 2) Comunicazione al Comune di residenza del minore Equipe Minori d ambito 3) Consenso, degli esercenti la potestà, all affidamento eterofamiliare Equipe Minori d ambito 4) Colloquio con il minore che ha compiuto 12 anni e acquisizione del consenso Equipe Minori d ambito (fac simile all. E). È previsto, ad ogni modo, il colloquio con il minore anche se in età inferiore ai 12 anni 5) individuazione della famiglia disponibile, considerata idonea e abbinamento Equipe Minori d ambito con il minore con sottoscrizione dell impegno all affido (fac simile all. D) 6) Assenso scritto (fac simile all. C) degli esercenti la potestà genitoriale Equipe Minori d ambito all affido e predisposizione di un piano di regolamentazione dei rapporti fra minore, famiglia di origine, famiglia affidataria e Servizi 7) Formulazione del progetto educativo individualizzato (fac simile all. A) e invio Equipe Minori d ambito al Comune 8) Formulazione di un articolato progetto di intervento a firma delle due parti Equipe Minori d ambito (origine/affidataria); 9) Provvedimento di affidamento Eventuale impegno di spesa, se prevista, Sindaco o suo delegato anche con separato atto 10) Invio del provvedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente Equipe Minori d ambito 11) Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento Giudice Tutelare 12) Sostegno e controllo sull andamento dell affido e comunicazione al Servizio Sociale del Comune competente 13) Obbligo di tenere periodicamente informato il Giudice Tutelare, come da cadenza prescritta dal Giudice stesso, con relazione scritta trasmessa per conoscenza al Servizio Sociale del Comune competente Equipe Minori d ambito Equipe Minori d ambito

9 B. AFFIDAMENTI IN ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL AUTORITA GIUDIZIARIA MINORILE 1) Rilevazione del contesto pregiudizievole e della contrarietà della famiglia del Equipe Minori d ambito minore al progetto di affido familiare; contestuale segnalazione al Tribunale per i minorenni della necessità di allontanamento del ragazzo dal nucleo familiare d origine; 2) Decreto del Tribunale per i minorenni, che dispone l allontanamento del Tribunale Minorenni minore dalla famiglia e il suo collocamento in affidamento eterofamiliare 3) Comunicazione al Comune di residenza del minore Equipe Minori d ambito 4) Formulazione di un articolato progetto di intervento (fac simile all. B) e invio Equipe Minori d ambito al Comune 5) Individuazione della famiglia disponibile, ritenuta idonea come da art.7 del Equipe Minori d ambito presente Regolamento e abbinamento minore-famiglia affidataria 6) Segnalazione al Tribunale per i Minorenni della famiglia ritenuta idonea Equipe Minori d ambito 7) Provvedimento di affidamento secondo le prescrizioni del decreto del Sindaco o suo delegato Tribunale Eventuale impegno di spesa, se prevista, anche con separato atto 8) attuazione del decreto di allontanamento emanato dal Tribunale per i Equipe Minori d ambito minorenni; comunicazione degli obiettivi da perseguire, indicati nel progetto di cui al punto 3, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria 9) Sostegno e controllo sull andamento dell affido: sostegno psico-sociale del Equipe Minori d ambito nucleo familiare d origine e verifica dell effettiva attuazione del progetto educativo da parte della famiglia affidataria e delle eventuali difficoltà affrontate dal minore 10) verifica dell effettiva attuazione del progetto educativo da parte della famiglia Equipe Minori d ambito affidataria e delle eventuali difficoltà affrontate dal minore 11) Relazione periodica di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni e Equipe Minori d ambito comunicazione al Servizio Sociale del Comune competente C. ALLONTANAMENTO MINORI URGENTE AI SENSI DELL ART. 403 C.C. 1) Accertamento della necessità e opportunità di ricorrere all affidamento urgente ex art. 403 c.c. 2) In caso di accertamento da parte dell Equipe d ambito, comunicazione dell urgenza di attivare l intervento al Comune di residenza del soggetto, con ogni mezzo ritenuto idoneo (riunione d urgenza, comunicazione telefonica, via fax, e ogni altro mezzo ritenuto utile) A tale comunicazione seguirà un verbale, da inserire nella cartella sociale dell utente, relativo al mezzo utilizzato per la comunicazione ed ai soggetti consultati; 3) In caso di impossibilità a contattare il Comune competente (orario di chiusura, festività, ecc) viene effettuato l intervento di urgenza con formale segnalazione al Comune, che prendendo atto dell urgenza, assumerà gli atti conseguenti. 4) Provvedimento di allontanamento di minore/i d urgenza Eventuale impegno di spesa, se prevista, anche con separato atto 5) collocamento del minore presso un luogo sicuro (centro di pronta accoglienza, una comunità per minori d tipo familiare, famiglia affidataria disponibile all accoglienza di minori in situazioni di urgenza) 6) Tempestiva comunicazione al Tribunale per i minorenni e successiva ampia relazione che illustra le motivazioni che hanno spinto il servizio all esecuzione Comune o Equipe Minori d ambito Equipe Minori d ambito Equipe Minori d ambito Sindaco o suo delegato Equipe Minori d ambito

10 di allontanamento urgente ai sensi dell art.403 c.c. 7) Formulazione di un articolato progetto di intervento (fac simile all. B) e invio al Equipe Minori d ambito Comune 8) Decreto del Tribunale per i minorenni, che dispone l allontanamento del minore Tribunale Minorenni dalla famiglia e il suo collocamento in affidamento eterofamiliare o l eventuale rientro del minore al domicilio 12) Individuazione della famiglia disponibile, ritenuta idonea come da art.7 del Equipe Minori d ambito presente Regolamento e abbinamento minore-famiglia affidataria 13) Segnalazione al Tribunale per i Minorenni della famiglia ritenuta idonea Equipe Minori d ambito 14) Provvedimento di affidamento secondo le prescrizioni del decreto del Tribunale Sindaco o suo delegato 15) Attuazione dell affidamento familiare emanato dal Tribunale per i minorenni, Equipe Minori d ambito con comunicazione alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria del progetto articolato di cui al punto 7. 16) Sostegno e controllo sull andamento dell affido Equipe Minori d ambito 17) supporto psico-sociale al nucleo familiare d origine, finalizzato al Equipe Minori d ambito raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di intervento ed alla riacquisizione delle capacità genitoriali; 18) sostegno alla famiglia affidataria e verifica dell effettiva attuazione del Equipe Minori d ambito progetto d affido; 19) Relazione periodica di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni e Equipe Minori d ambito comunicazione al Servizio Sociale del Comune competente Art TERMINE DELL AFFIDO Affido consensuale: qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l'affido, lo stesso può cessare anticipatamente mediante adozione di apposito provvedimento da parte del Comune di residenza del minore, con le medesime procedure di cui all'articolo 12 del presente regolamento. Affido giudiziale: il termine dell affido deve essere predisposto dal Tribunale per i Minorenni con apposito provvedimento, anche su eventuale proposta dell equipe minori.

11 CAPO III - INSERIMENTI DI MINORI IN COMUNITÀ (LR20/02 e LR 20/00). Art FINALITA E OBIETTIVI DELL INSERIMENTO IN COMUNITA Ai sensi della LR. 20/02, la Comunità è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario. Si individuano le seguenti tipologie Comunità Familiare, Comunità Educativa, Comunità di pronta accoglienza, Comunità alloggio per adolescenti. L inserimento in Comunità viene proposto quando la famiglia del minore si trovi nell incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. La finalità dell inserimento è garantire al minore un contesto di protezione e la possibilità di proseguire nel suo percorso evolutivo, attraverso adulti/operatori che a turno assumono le funzioni di adulto di riferimento. L obiettivo è garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare. Tuttavia l inserimento del minore può avvenire anche in strutture di riabilitazione e strutture educativoassistenziali previste dalla LR 20/00. In tal caso l inserimento dovrà essere concordato preventivamente con la Zona Territoriale sanitaria competente per gli adempimenti di competenza (eventuale invio, compartecipazione retta, ecc). A tal fine il Comune interessato, convocherà apposito tavolo di lavoro al quale parteciperanno i rappresentanti del Comune, dell Equipe minori e della Sanità (Distretto Sanitario o DSM, DDP, UMEE-UMEA) ai fini di formalizzare un articolato progetto di intervento in forma scritta e condivisa dai soggetti coinvolti nell intervento, con l individuazione del soggetto inviante. Art. 16 DESTINATARI Minori che si trovano in situazioni di grave disagio psicofisico e/o relazionale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia. Minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia. Minori stranieri non accompagnati e/o non residenti privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura. Ragazzi/e oltre il 18 anno di età e comunque non oltre il 21, che per situazioni particolari necessitino di un ulteriore accoglienza protetta. ART CONDIZIONI D INSERIMENTO Per inserire un minore in comunità necessita la presenza del consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, e la presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ne decreti l inserimento.

12 ART 18 ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI e COMPETENZE Le funzioni inerenti l'inserimento di minori in comunità e le competenze poste in capo all Ente capofila, all Equipe Minori e ai Comuni sono le stesse di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 del presente regolamento ART 19 - PRASSI PROCEDURALE PER INSERIMENTO IN COMUNITA A. INSERIMENTO CON IL CONSENSO DEI GENITORI 1) Accertamento della necessità e opportunità di ricorrere all inserimento in Equipe Minori d ambito struttura per supportare le difficoltà della famiglia d origine; 2) Comunicazione al Comune di residenza del minore Equipe Minori d ambito 3) Colloquio con il minore che ha compiuto 12 anni e acquisizione del consenso Equipe Minori d ambito (fac simile all. E). È previsto, ad ogni modo, il colloquio con il minore anche se in età inferiore ai 12 anni 4) Assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale (fac simile all. C) Equipe Minori d ambito 5) Individuazione della struttura, considerata idonea rispetto alle esigenze Equipe Minori d ambito educative e/o terapeutiche del minore; (Carta dei Servizi, Definizione costi, in collaborazione con il ecc) Comune di residenza 6) Formulazione di un articolato progetto di intervento (fac simile all. A) e invio al Equipe Minori d ambito Comune 7) Provvedimento di inserimento - Impegno di spesa anche con separato atto Sindaco o suo delegato 8) Trasmissione provvedimento del Comune al Giudice Tutelare Equipe Minori d ambito 9) Decreto del Giudice che rende esecutivo il provvedimento Giudice Tutelare 10) sostegno psico-sociale per minore e famiglia d origine; verifica dell effettiva Equipe Minori d ambito attuazione del progetto educativo da parte della comunità 11) Relazione scritta periodica di aggiornamento al Giudice Tutelare e Equipe Minori d ambito comunicazione al Servizio Sociale del Comune competente B. INSERIMENTO IN ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL AUTORITA GIUDIZIARIA MINORILE 1) Decreto del Tribunale per i minorenni, che dispone l allontanamento del minore Tribunale Minorenni dalla famiglia d origine e il suo collocamento in struttura 2) Comunicazione del provvedimento al Comune di residenza del minore Equipe Minori d ambito 3) Formulazione di un articolato progetto di intervento (fac simile all. B) e invio al Equipe Minori d ambito Comune 4) Individuazione della struttura, considerata idonea rispetto alle esigenze Equipe Minori d ambito educative e/o terapeutiche del minore; (Carta dei Servizi, Definizione costi, in collaborazione con il ecc) Comune di residenza 5) Segnalazione al Tribunale per i Minorenni della struttura ritenuta idonea Equipe Minori d ambito 6) Provvedimento di inserimento da parte del Sindaco secondo le prescrizioni del Sindaco o suo delegato decreto del Tribunale - Impegno di spesa anche con separato atto 7) Trasmissione provvedimento del Comune al Tribunale per i minorenni Equipe Minori d ambito 8) sostegno psico-sociale per minore e famiglia d origine; verifica dell effettiva Equipe Minori d ambito attuazione del progetto educativo da parte della comunità 9) Relazione scritta periodica di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni e Equipe Minori d ambito comunicazione al Servizio Sociale del Comune competente

13 D. ALLONTANAMENTO MINORI URGENTE AI SENSI DELL ART. 403 C.C 1) Accertamento della necessità e opportunità di ricorrere all affidamento urgente Comune o Equipe Minori d ambito 2) In caso di accertamento da parte dell Equipe d ambito, comunicazione Equipe Minori d ambito dell urgenza di attivare l intervento al Comune di residenza del soggetto, con ogni mezzo ritenuto idoneo (riunione d urgenza, comunicazione telefonica, via fax, e ogni altro mezzo ritenuto utile, con relativa verbalizzazione del mezzo adottato e dei soggetti sentiti nella cartella utente); 3) In caso di impossibilità a contattare il Comune competente (orario di chiusura, Equipe Minori d ambito festività, ecc) viene effettuato l intervento di urgenza con formale segnalazione al Comune, che prendendo atto dell urgenza, assumerà gli atti conseguenti. 4) Provvedimento di allontanamento di minore/i d urgenza - Impegno di spesa Sindaco o suo delegato anche con separato atto 5) Individuazione della struttura, considerata idonea rispetto alle esigenze Equipe Minori d ambito educative e/o terapeutiche del minore; (Carta dei Servizi, Definizione costi, ecc) in collaborazione con il 6) tempestiva comunicazione al Tribunale per i minorenni e successiva relazione contenente le motivazioni che hanno spinto il servizio all esecuzione del provvedimento di allontanamento urgente ai sensi dell art.403 c.c. 7) Formulazione di un articolato progetto di intervento (fac simile all. B) e invio al Comune 8) Decreto del Tribunale per i minorenni, che conferma l allontanamento del minore dalla famiglia e il suo collocamento in struttura o dispone il rientro del minore al domicilio 9) Eventuale nuovo provvedimento secondo le prescrizioni del decreto del Tribunale 20) Attuazione delle disposizioni impartite dal Tribunale per i minorenni, con comunicazione alla famiglia di origine del progetto articolato di cui al punto.7 Comune di residenza Equipe Minori d ambito Equipe Minori d ambito Tribunale Minorenni Sindaco o suo delegato Equipe Minori d ambito 21) Sostegno e controllo sull andamento del collocamento in struttura Equipe Minori d ambito 22) Relazione periodica di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni e Equipe Minori d ambito comunicazione al Servizio Sociale del Comune competente ART CONCLUSIONE DELL INSERIMENTO IN COMUNITA L inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l attivazione, a giudizio dell Autorità che l aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell interesse preminente del minore. Nella predisposizione della conclusione dell inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all acquisizione dell autonomia personale e socio economica.

14 CAPO IV NORME FINALI Art. 15 RISERVATEZZA Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure oggetto del presente regolamento, sono tenuti ad adottare in ogni fase la massima riservatezza, nel rispetto della privacy del minore e delle famiglie, al fine di garantirne la tutela ed evitare fughe di notizie che possano arrecare ostacolo all esecuzione dell affido e dell inserimento in Comunità. Art. 16 TENUTA DELLE CARTELLE UTENTI Tutta la documentazione relativa alle attività di cui al presente regolamento, sono depositate agli atti presso l Ente capofila dell ATS n.5. L invio di relazioni e documenti ai Comuni potrà avvenire nei casi previsti dal presente regolamento. Art. 17- ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 24 ottobre 2012, data di approvazione

15 all.a) AFFIDAMENTO FAMILIARE progetto individualizzato 1. analisi della condizione familiare e personale del bambino (elementi descrittivi) 2. interventi posti in essere per evitare l allontanamento dalla famiglia d origine 3. motivazioni che rendono necessario l allontanamento del bambino dal nucleo familiare di origine (elementi valutativi), comprendenti i contenuti delle eventuali deliberazioni del tribunale per i Minorenni 4. definizione degli obiettivi che il servizio sociale intende far raggiungere al minore e nucleo familiare d origine e delle risorse che si intendono utilizzare o attivare per il perseguimento di tali obiettivi; 5. modalità, i tempi d attuazione e la presumibile durata dell affidamento familiare; 6. preventivo di spesa (se prevista da disposizioni adottate dal singolo Comune o dal Comitato dei Sindaci) con indicazioni sulle possibili forme di cofinanziamento per l abbattimento dei costi (Regione Marche, Provincia, ATS n.5, ZT n.2) 7. interventi psico-sociali, educativi ed assistenziali che si intendono disporre nei confronti della famiglia d origine, finalizzati alla rimozione e/o contenimento delle cause del disagio e al raggiungimento delle condizioni idonee al rientro del minore in famiglia; 8. interventi psico-sociali, educativi e assistenziali degli affidatari e del bambino; 9. modalità e frequenza dei rapporti tra minore e genitori (cui potranno eventualmente partecipare gli affidatari); 10. momenti di verifica periodica dell affidamento in atto. 11. lavoro di rete con altre agenzie formali e informali 12. altro

16 All. B) AFFIDAMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE piano di intervento 1) analisi della condizione familiare e personale del bambino (elementi descrittivi) 2) interventi posti in essere per evitare l allontanamento del minore dal nucleo familiare d origine; 3) motivazioni che rendono necessario l allontanamento del bambino dal nucleo familiare di origine (elementi valutativi), comprendenti i contenuti delle deliberazioni del tribunale per i Minorenni. 4) obiettivi educativi che il servizio sociale intende far raggiungere al minore, tenendo conto del contesto familiare di appartenenza; 5) modalità, tempi d attuazione e presumibile durata dell affidamento in struttura, che rimane, comunque, finalizzato al rientro del minore nella propria famiglia, qualora sia possibile, o in altro contesto familiare e sociale; 6) preventivo di spesa con indicazioni sulle possibili forme di cofinanziamento per l abbattimento dei costi della retta (Regione Marche, Provincia, ATS n.5, ZT n.2) 7) definizione di modalità di valutazione dell intervento e di verifiche di risultato da effettuare con cadenza periodica; 8) interventi socio-educativi-assistenziali che si intendono disporre nei confronti della famiglia d origine; 9) definizione di modalità e frequenza dei rapporti tra minore e genitori; 10) ruoli e competenze di Servizi Sociali d Ambito, Comune di residenza, Asur Marche (se di competenza) e Comunità in cui è inserito il minore; 11) conclusione dell inserimento e monitoraggio della situazione del minore dopo l uscita dalla Comunità (rientro presso la famiglia d origine o verso l autonomia personale e socioeconomica) 12) Altro

17 All. C) IMPEGNO DEI GENITORI AFFIDANTI I sottoscritti genitori Sig. nato a il residente a ( ) in via n tel. Sig.ra nata a il residente a ( ) in via n tel. DICHIARANO di dare il proprio consenso e accordo perchè il figlio/a minore nato/a a il, sul quale esercitano la potestà genitoriale, sia affidato, ai sensi dall art. 4 della L.185/1983, così come modificato dalla L.149/2001, alla famiglia residente a ( ) in via n. Tel Il progetto di affidamento familiare previsto durerà per il periodo di tempo dal al, ed in seguito la situazione sarà rivalutata dal servizio sociale. Dichiarano, altresì, di assumersi i seguenti impegni: 1. aderire al progetto educativo individualizzato previsto dal servizio sociale referente, impegnandosi a perseguire l obiettivo di superare le cause che hanno determinato l allontanamento del minore e favorirne il rientro in famiglia; 2. collaborare con la famiglia affidataria, concordando atteggiamenti e comportamenti, a fine di garantire coerenza e continuità educativa; 3. concordare con la famiglia affidataria e il servizio sociale referente le modalità di visita o di rientro in famiglia del minore, tenendo conto delle esigenze dello stesso; 4. collaborare con gli operatori del servizio sociale referente e partecipare agli incontri che si rendessero necessari; 5. autorizzare la famiglia affidataria al trasporto del minore con i propri mezzi; 6. autorizzare la famiglia affidataria, in caso di assoluta urgenza, ad attuare interventi medici e sanitari; 7. osservare le indicazioni contenute nel regolamento sull affidamento familiare e le forme di solidarietà familiare dell A.T.S. n.5 8. ALTRO:, lì Per presa visione, gli affidatari I genitori Per il servizio sociale referente

18 All. D) IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI I sottoscritti Sig. e Sig,ra residenti a ( )in via n, tel., DICHIARANO di accogliere presso la propria famiglia il/la minore nato/a a il, figlio del Sig. e della Sig.ra, residenti a ( ) in via n. Tel Il provvedimento di affido familiare durerà per il periodo di tempo dal al al termine del quale la situazione sarà rivalutata dal servizio sociale. In base a quanto previsto dall art. 5 della legge 184/1983, così come modificato dalla legge 149/2001, i sottoscritti dichiarano di assumersi i seguenti impegni: - accogliere presso di sé il/la minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, in base alle modalità e ai tempi previsti dal progetto educativo individualizzato; - mantenere e curare i rapporti con i famigliari del minore e sostenere il minore a mantenere i rapporti con la sua famiglia d origine sulla base delle indicazioni fornite dal servizio sociale; - esercitare i poteri normalmente spettanti ai genitori nei rapporti ordinari con l istituzione scolastica e le autorità sanitarie; - collaborare con gli operatori referenti e informarli circa eventuali difficoltà, fornendo tutte le notizie necessarie; - prendere i necessari provvedimenti, in caso d assoluta urgenza, diretti ad attuare interventi medici e chirurgici dandone poi immediata comunicazione ai genitori e al servizio sociale; - garantire la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia di origine. ALTRO, lì Gli affidatari Per presa visione, i genitori Il servizio sociale referente

19 All. E) MODULO PER ACQUISIRE IL CONSENSO ALL AFFIDAMENTO DEL MINORE CHE HA COMPIUTO IL 12 ANNO DI ETÀ Ai sensi della L. 184/1983così come modificata dalla L. 149/2001 L operatore, in ordine a affidamento familiare intervento di solidarietà familiare del/della minore nato/a a il, che ha già compiuto il 12 anno di età, dichiara di aver sentito il minore e che lo stesso ha manifestato il proprio consenso al suo collocamento presso la famiglia residente a in via n., lì L operatore

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