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1 ll presente documento contiene: Fascicolo Informativo ASSICURAZIONE VITA GENWORTH di Financial Assurance Company Limited con: a) Nota Informativa - Garanzia Decesso b) Nota Informativa - Garanzia Aggiuntiva Opzionale Invalidità Totale Permanente da Infortunio c) Glossario d) Condizioni di Assicurazione e) Certificato di Assicurazione (facsimile) f) Informativa Privacy Documentazione relativa alla copertura LIETO EVENTO con: a) Scheda prodotto b) Condizioni di Assicurazione

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3 ASSICURAZIONE VITA GENWORTH Riservato ai clienti ING DIRECT Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch (di seguito ING DIRECT) titolari di Conto Arancio / Conto Corrente Arancio CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE E PREMI MENSILI COSTANTI Per fumatori/non Fumatori Con garanzia aggiuntiva opzionale Invalidità Totale Permanente da Infortunio Il presente Fascicolo Informativo contenente : a) Nota Informativa - Garanzia Decesso b) Nota Informativa - Garanzia Aggiuntiva Opzionale Invalidità Totale Permanente da Infortunio c) Glossario d) Condizioni di Assicurazione e) Certificato di assicurazione (facsimile) f) Informativa Privacy deve essere trasmesso al Contraente prima della conclusione del presente contratto di assicurazione offerto mediante tecniche di comunicazione a distanza. AVVERTENZA - Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima che lo stesso sia vincolato al Contratto proposto mediante tecniche di comunicazione a distanza. Fascicolo Informativo GNWING01C

4 Avvertenza preliminare Il presente contratto di assicurazione prevede la possibilità di attivare, in aggiunta alla Garanzia Principale vita per il caso di Decesso, anche la Garanzia Aggiuntiva Opzionale infortuni per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, pagando un importo di Premio mensile aggiuntivo. La durata delle garanzie è sempre pari a 10 anni. NOTA INFORMATIVA GARANZIA DECESSO (ultimo agg ) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di prestare consenso alla conclusione del Contratto offerto mediante tecnica di comunicazione a distanza e di essere vincolato. La presente Nota Informativa, in conformità all Art. 8 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 34/2010, contiene altresì tutte le informazioni di cui agli articoli 67-quater e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sulla vendita a distanza di servizi assicurativi. SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza della Società GENWORTH, denominazione commerciale di FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL), impresa di assicurazione di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito, appartenente al gruppo Genworth Financial b) Sede legale e Rappresentanza Generale in Italia Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, con Rappresentanza Generale per l Italia, sede in Via San Gregorio, Milano c) Recapiti e sito internet telefono: 02/ fax: 02/ [email protected] sito internet: d) Informazioni di vigilanza assicurativa FACL è una impresa di assicurazione autorizzata dalla Prudential Regulatory Authorithy del Regno Unito ( co.uk) ed è vigilata dalla stessa Prudential Regulatory Authorithy e dalla Financial Conduct Authorithy del Regno Unito (www. fca.org.uk). FACL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto di FACL è pari a 595 milioni di Euro (di cui 20% di capitale sociale e 80% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di FACL che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari al 396%. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano delle compagnie SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La Garanzia Principale vita del Contratto per il caso di Decesso dell Assicurato prevede Prestazioni in caso di premorienza del Contraente/Assicurato rispetto alla scadenza contrattuale, e consistono: nel pagamento in un unica soluzione del Capitale Assicurato (Prestazione Base). Sono assicurabili i seguenti importi fissi di capitale: , , , ,00. oltre al pagamento di una Prestazione-Extra parametrata al saldo medio registrato sul Conto Arancio (o Conto Corrente Arancio) del Contraente, sulla base dei criteri di cui all Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Si rinvia all Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle Prestazioni. Avvertenza La Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di ,00. Ai fini dell assunzione del rischio della Garanzia Principale vita (caso Decesso), non è prevista visita medica nè la compilazione di un questionario medico, ma ai fini di una corretta assunzione del rischio la Società richiede al Contraente, che è anche Assicurato, di dichiarare: a) il proprio status di fumatore o non fumatore; b) di essere in buono stato di salute rendendo una apposita dichiarazione di conferma di tutti i requisiti di salute in essa contenuti. Avvertenza Si richiama l attenzione del Contraente sull importanza di tali dichiarazioni e sulla loro veridicità ed esattezza, in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alle Prestazioni. Si rinvia agli Artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività dell assicurazione, che possono dar luogo al mancato pagamento delle Prestazioni. Si rinvia all Art. 26 delle Condizioni Particolari di Assicurazione per l elenco completo delle esclusioni. NOTA INFORMATIVA - Garanzia Decesso Pagina 1 di 4

5 Avvertenza - In caso di liquidazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio), cessa anche la Garanzia Principale vita (caso Decesso). Si rinvia all art. 1.6 e 9.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Premi L assicurazione viene prestata dalla Società dietro versamento di Premi mensili ricorrenti di pari importo per tutta la durata contrattuale. Il Premio viene versato dal Contraente, a propria scelta, mediante addebito diretto sul Conto Corrente Arancio oppure sul Conto Arancio accesi presso ING DIRECT (non sono previsti altri mezzi di pagamento). Gli importi di Premio mensile ricorrente sono riportati nell Allegato 1 e sono stati calcolati in funzione: a) dell importo del Capitale Assicurato b) dell età dell Assicurato alla data di perfezionamento del Contratto; c) dello stato di fumatore / non fumatore dell Assicurato d) del buono stato di salute dell Assicurato alla data di perfezionamento del Contratto, accertato mediante autodichiarazione resa dall Assicurato. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente Contratto non prevede l esistenza di meccanismi di partecipazione agli utili. SEZIONE C - INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul Premio Al Premio sono applicati i seguenti Caricamenti (espressi in percentuale del Premio imponibile): Costi amministrativi della Società di emissione e gestione del Contratto 15% Provvigioni riconosciute all Intermediario 20% Costi per riscatto e per erogazione della rendita Non sono previsti, in quanto il presente Contratto non prevede diritti di riscatto né pagamenti di rendite. 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Non sono previsti, in quanto il presente Contratto non prevede partecipazioni agli utili. 7. Sconti La Società e/o l Intermediario potranno concedere sconti di Premio, anche sotto forma di una o più mensilità gratuite di copertura, in occasione di apposite iniziative promozionali, con le modalità ed i criteri che saranno appositamente resi noti al Contraente sul sito internet di ING DIRECT. 8. Regime fiscale I premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Il premio corrisposto dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, entro i limiti previsti dalla normativa fiscale vigente. Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell assicurazione sulla vita sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del Contratto Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza dell assicurazione. 10. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei Premi Il Contraente può cancellare in ogni momento la propria polizza, risolvendo così il Contratto ed interrompendo il pagamento dei Premi mensili, collegandosi on-line al sito web di ING DIRECT nell apposita area dedicata. In tal caso, l Assicurato rimane in copertura per tutta la mensilità, e l assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno corrispondente alla successiva scadenza mensile. Non è prevista la possibilità di riprendere il versamento dei Premi e di richiedere la riattivazione del Contratto. Si rinvia all Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 11. Riscatto e riduzione Il presente Contratto non prevede alcun diritto di riduzione di riscatto. NOTA INFORMATIVA - Garanzia Decesso Pagina 2 di 4

6 12. Revoca della proposta Il presente Contratto non prevede come modalità di conclusione lo scambio di proposta ed accettazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso, inviando alla Società apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. In tal caso, l assicurazione cessa alle ore 24:00 della ricezione della comunicazione da parte della Società (farà fede il timbro postale), e al Contraente verrà restituito per il tramite di ING DIRECT ed entro i successivi 30 giorni l intero importo del Premio mensile addebitato, al netto delle tasse che non sono rimborsabili. La comunicazione di recesso va inviata al seguente indirizzo: Financial Assurance Company Limited c/o Bamado Servizi Assicurativi s.r.l. Via della Liberazione n Corsico (MI). 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle Prestazioni e termini di prescrizione In caso di Sinistro, va dato tempestivo avviso scritto alla Società all indirizzo Financial Assurance Company Limited (Ufficio Sinistri) - Via San Gregorio n Milano, utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti della Società al numero telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi). In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione elencata all Art. 27 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art c.c.). In particolare, il diritto dei Beneficiari di incassare la somma assicurata si prescrive al decorso del termine di dieci anni, dalla data del verificarsi del decesso dell Assicurato, conformemente a quanto previsto dalla disciplina sulle polizza vita c.d. dormienti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e sue successive modificazioni e integrazioni. 15. Legge applicabile al Contratto Al Contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti ne concordino la redazione in un altra lingua. 17. Reclami e procedure extra-giudiziali di risoluzione delle controversie Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o , ai seguenti recapito: Financial Assurance Company Limited (Ufficio Reclami) Via San Gregorio, Milano fax: [email protected] specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax o , e deve contenere copia del reclamo già inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Avvertenza - É fatto comunque salvo ogni caso il diritto del Contraente e degli aventi diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, qualora previsto obbligatoriamente dalla normativa in vigore. Sarà possibile far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Financial Assurance Company Limited, Ufficio Sinistri, via San Gregorio 24, 20124, Milano, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo italy.produzione@ genworth.com ovvero a mezzo fax al n Informativa in corso di contratto La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il Contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società. 19. Comunicazioni del Contraente alla Società Nel caso di modifica dello stato di non-fumatore e di fumatore dell Assicurato, intervenuta nel corso della durata del Contratto, il Contraente è tenuto a cancellare la propria polizza dal sito web di ING DIRECT e ad attivarne una nuova, dichiarando il nuovo NOTA INFORMATIVA - Garanzia Decesso Pagina 3 di 4

7 status, ed ottenendo così l applicazione del nuovo importo di Premio mensile. Si rinvia all Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 20. Conflitto di interessi Il presente Contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi tra il Contraente e la Società. 21. Informativa sull Intermediario che colloca a distanza il Contratto e sul Contratto concluso a distanza L Intermediario assicurativo che promuove e colloca a distanza il Contratto è ING BANK N.V., con sede legale in Milano, Via Arbe n. 49, Milano. ING BANK N.V. è intermediario assicurativo dell Unione Europea, ed è iscritta all Elenco degli intermediari dell Unione Europea tenuto da IVASS. Per l intermediazione del Contratto tramite canale telemarketing outbound ING BANK N.V. si avvale degli addetti telefonici del call center CALL E CALL HOLDING S.P.A., società iscritta alla sezione E del registro degli intermediari assicurativi (RUI). ING BANK N.V. è l intermediario responsabile dell attività di telemarketing outbound del call center e dei relativi addetti telefonici. Il soggetto incaricato del coordinamento e del controllo dell attività di promozione e collocamento del Contratto svolta dal call center per conto di ING BANK N.V. è Claudio Fiorillo. Il Contraente, a richiesta, ha diritto in ogni momento di essere messo in contatto con tutti gli intermediari sopra indicati contattando il numero telefonico Per ulteriori informazioni sull Intermediario e sui suoi addetti (interni ed esterni) all attività di intermediazione a distanza si rinvia all informativa pre-contrattuale dell Intermediario contenuta negli Allegati 7A e 7B. Si informa altresì il Contraente di quanto segue. a) il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere la documentazione pre-contrattuale e contrattuale su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole - In particolare: I. canale WEB tramite il portale di ING DIRECT: prima della conclusione del Contratto on-line (canale WEB tramite il portale di ING DIRECT), il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare sul proprio pc tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi comunque trasmessa al Contraente, entro 5 giorni dalla conclusione del Contratto, via posta elettronica ( ) o via posta cartacea (posta prioritaria) sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente al Certificato di Assicurazione; II. canale TELEFONO outbound: prima della conclusione del Contratto, il Contraente potrà scegliere il formato III. in cui ricevere tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa in vigore; canale TELEFONO inbound: subito dopo la conclusione del Contratto via telefono (canale TELEFONO inbound), al Contraente sarà trasmessa, entro e non oltre 5 giorni, tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa in vigore, unitamente al Certificato di Assicurazione. b) il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento e senza oneri la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza - Per esercitare tale diritto, il Contraente può contattare il Servizio Clienti della Società ai recapiti di cui all Art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione; c) la Società richiederà la sottoscrizione e ritrasmissione del Certificato di Assicurazione: per la sottoscrizione e restituzione del contratto, potrai utilizzare a tua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole - Dopo la conclusione del Contratto, al Contraente sarà trasmesso il Certificato di Assicurazione emesso dalla Società dove sono indicate le modalità (via posta cartacea, fax o ) con le quali il Contraente può restituire il certificato sottoscritto ed i relativi recapiti. Financial Assurance Company Limited è responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. La Rappresentante Generale della sede italiana di Financial Assurance Company Limited (Dr.ssa Valeria Picconi) NOTA INFORMATIVA - Garanzia Decesso Pagina 4 di 4

8 NOTA INFORMATIVA GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO (ultimo agg ) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di prestare consenso alla conclusione del Contratto offerto mediante tecnica di comunicazione a distanza e di essere vincolato.la presente Nota Informativa, in conformità all Art. 8 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 34/2010, contiene altresì tutte le informazioni di cui agli articoli 67-quater e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sulla vendita a distanza di servizi assicurativi. SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza della Società GENWORTH, denominazione commerciale di FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL), impresa di assicurazione di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito, appartenente al gruppo Genworth Financial b) Sede legale e Rappresentanza Generale in Italia Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, con Rappresentanza Generale per l Italia, sede in Via San Gregorio, Milano c) Recapiti e sito internet telefono: 02/ fax: 02/ [email protected] sito internet: d) Informazioni di vigilanza assicurativa FACL è una impresa di assicurazione autorizzata dalla Prudential Regulatory Authorithy del Regno Unito ( co.uk) ed è vigilata dalla stessa Prudential Regulatory Authorithy e dalla Financial Conduct Authorithy del Regno Unito (www. fca.org.uk). FACL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto di FACL è pari a 595 milioni di Euro (di cui 20% di capitale sociale e 80% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di FACL che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari al 396%. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano delle compagnie SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Se attivata, la presente garanzia prevede le seguenti prestazioni assicurative in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio dell Assicurato. Le Prestazioni consistono: nel pagamento in un unica soluzione del Capitale Assicurato (Prestazione Base). Sono assicurabili i seguenti importi fissi di capitale: , , , ,00 oltre al pagamento di una Prestazione Extra parametrata al saldo medio registrato sul Conto Arancio (o Conto Corrente Arancio) del Contraente/Assicurato, sulla base dei criteri di cui all Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione Si rinvia all Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle Prestazioni. Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività dell assicurazione, che possono dar luogo al mancato pagamento delle Prestazioni. Si rinvia all Art. 31 delle Condizioni Particolari di Assicurazione per l elenco completo delle esclusioni. Avvertenza Sono altresì previste le seguenti limitazioni di garanzia: a) l Invalidità Totale Permanente da Infortunio dà diritto alle Prestazioni qualora sia di grado pari o superiore al 50%; b) le Prestazioni saranno liquidate qualora l Invalidità Totale Permanente sia certificata entro 12 mesi data del verificarsi dell Infortunio che l ha provocata. Avvertenza La Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di , Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanze del rischio Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. NOTA INFORMATIVA - Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio Pagina 1 di 3

9 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione La Società esonera il Contraente dall obbligo di comunicare l attività professionale svolta dall Assicurato in sede di perfezionamento del Contratto e, conseguentemente, il Contraente è altresì esonerato dall obbligo di comunicare le eventuali variazioni nella professione in corso di Contratto. 6. Premi La Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio viene prestata dalla Società dietro versamento di un importo di Premio mensile ricorrente aggiuntivo rispetto a quello previsto per la Garanzia Principale (Decesso), di pari importo per tutta la durata contrattuale. Il Premio viene addebitato al Contraente unitamente a quello previsto per la Garanzia Principale sullo stesso Conto Corrente Arancio o Conto Arancio accesi presso ING DIRECT (verrà fatto un unico addebito). La Società e/o l Intermediario potranno concedere sconti di Premio, anche sotto forma di una o più mensilità gratuite di copertura, in occasione di apposite iniziative promozionali, con le modalità ed i criteri che saranno appositamente resi noti al Contraente sul sito internet di ING DIRECT. 7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate Le Prestazioni assicurate ed il Premio non sono soggetti ad adeguamento. 8. Diritto di recesso Non è prevista la possibilità di recedere dalla Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio in modo disgiunto dalla Garanzia Principale (Decesso). Si rinvia quindi al paragrafo 13 della Nota Informativa Garanzia Decesso per le modalità di esercizio del diritto di recesso dal Contratto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art c.c.). 10. Legge applicabile al Contratto Al Contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Il Premio della Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è soggetto ad un imposta del 2.5%. Il premio corrisposto dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, entro i limiti previsti dalla normativa fiscale vigente. SEZIONE C - INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione delle Prestazioni Avvertenza In riferimento alla Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio si precisa che l individuazione del momento di insorgenza del Sinistro ai fini dell accertamento dell operatività (o meno) dell assicurazione coincide con la data di accadimento dell Infortunio. Tuttavia, poiché il diritto alle Prestazioni sorge esclusivamente qualora sia riconosciuto lo stato di Invalidità Totale Permanente, si richiama l attenzione del Contraente sulla circostanza che le Prestazioni saranno liquidate qualora l Invalidità Totale Permanente sia riconosciuta entro 12 mesi data del verificarsi dell Infortunio che l ha provocata. In caso di Sinistro, va dato tempestivo avviso scritto alla Società all indirizzo Financial Assurance Company Limited (Ufficio Sinistri) - Via San Gregorio n Milano, utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti della Società al numero telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi). In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione elencata all Art. 32 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 13. Reclami Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o , ai seguenti recapito: Financial Assurance Company Limited (Ufficio Reclami) Via San Gregorio, Milano fax: [email protected] specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax o , e deve contenere copia del reclamo già inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro. NOTA INFORMATIVA - Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio Pagina 2 di 3

10 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Sul sito dell IVASS (HYPERLINK sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami, unitamente a dei facsimile di reclamo da potere utilizzare. Avvertenza - É fatto comunque salvo ogni caso il diritto del Contraente e degli aventi diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, qualora previsto obbligatoriamente dalla normativa in vigore. Sarà possibile far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Financial Assurance Company Limited, Ufficio Sinistri, via San Gregorio 24, 20124, Milano, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo italy.produzione@ genworth.com ovvero a mezzo fax al n Arbitrato È prevista la possibilità di attivare una procedura di arbitrato in caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità delle Prestazioni. L arbitrato avrà luogo nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia all Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza - In ogni caso, resta salva la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Informativa sull Intermediario che colloca a distanza il Contratto e sul Contratto concluso a distanza Si rinvia al paragrafo 21 della Nota Informativa Garanzia Decesso. Financial Assurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. La Rappresentante Generale della sede italiana di Financial Assurance Company Limited (Dr.ssa Valeria Picconi) NOTA INFORMATIVA - Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio Pagina 3 di 3

11 GLOSSARIO (ultimo agg ) Assicurato: la persona fisica, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, per la quale è prestata l assicurazione e in riferimento alla quale rileva il verificarsi degli eventi oggetto dell assicurazione. Nel presente Contratto coincide con il Contraente Beneficiario: la persona fisica o giuridica che ha diritto alle Prestazioni previste dal Contratto. Capitale Assicurato: la somma che la Società si impegna a pagare al verificarsi degli eventi oggetto di assicurazione, scelta dal Contraente ed indicata nel Certificato di Assicurazione. Caricamenti: costi gravanti sui premi per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze da parte della Società. Certificato di Assicurazione: il documento emesso dalla Società che prova l assicurazione. Conclusione (o perfezionamento) del Contratto: momento in cui avviene il pagamento del primo Premio mensile. Contraente: la persona fisica con la quale è stipulato il Contratto, e che è obbligata al pagamento del Premio alla Società. Nel presente Contratto coincide sempre con l Assicurato. Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello del Contraente Contratto: il presente contratto di assicurazione Conto Arancio: il conto di deposito aperto dal Contraente con ING DIRECT e ad esso intestato Conto Corrente Arancio: il conto corrente bancario aperto dal Contraente con ING DIRECT e ad esso intestato Decesso: la premorienza dell Assicurato avvenuta prima della scadenza contrattuale. Detraibilità fiscale (del premio versato): Ammontare del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Evento: l evento attinente la vita e/o l integrità fisica dell Assicurato, il cui verificarsi è oggetto di assicurazione. Nel presente Contratto, viene assicurato l evento Decesso dell Assicurato e, su richiesta del Contraente, anche l evento Invalidità Totale Permanente da Infortunio dell Assicurato. Garanzia Aggiuntiva Opzionale: è una garanzia abbinata facoltativamente alla Garanzia Principale. In questo Contratto è la garanzia di Invalidità Totale Permanente da Infortunio. Garanzia Principale: è la garanzia temporanea caso morte prevista nel Contratto Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l asfissia di origine non morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; 3. l annegamento; 4. l assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Intermediario: Soggetto (persona fisica o giuridica) autorizzato all esercizio dell attività di intermediazione assicurativa in Italia, incaricato dalla Società dell offerta dei propri prodotti assicurativi, nonché, se previsto dall incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. Nel presente Contratto è ING BANK N.V., intermediario assicurativo dell Unione Europea, iscritto all Elenco degli intermediari dell Unione Europea tenuto da IVASS, che si avvale dei propri addetti interni ed esterni all attività di intermediazione per la promozione ed offerta del Contratto. Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio, purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà riconosciuta ai fini del Contratto quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 50% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R n denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA (di cui all Allegato 2) - e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ex ISVAP), che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Premio: la somma di denaro comprensiva di eventuali imposte dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per le garanzie assicurative prestate. Nel presente Contratto il Premio è mensile ricorrente. I relativi ammontari sono previsti nell Allegato 1. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione/i: la somma dovuta dalla Società ai Beneficiari al verificarsi degli Eventi oggetto di assicurazione. Nel presente Contratto, è prevista una Prestazione Base sotto forma di capitale (pari al Capitale Assicurato), ed una ulteriore Prestazione Extra. Sinistro: verificarsi dell evento di rischio oggetto dell assicurazione, per il quale viene prestata l assicurazione ed erogate le Prestazioni assicurate. Società: l impresa di assicurazione Financial Assurance Company Limited. GLOSSARIO Pagina 1 di 1

12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ultimo agg ) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le Condizioni Generali di Assicurazione si applicano sia in riferimento alla Garanzia Principale (Decesso) sia in riferimento alla Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio) eventualmente attivata. Art. 1 - Oggetto dell assicurazione 1.1 Con il presente Contratto di assicurazione la Società si obbliga, a fronte del buon fine dei pagamenti di Premi mensili ricorrenti, a pagare ai Beneficiari il Capitale Assicurato in caso di premorienza dell Assicurato qualora quest ultimo deceda prima della scadenza contrattuale (Garanzia Principale). 1.2 Oltre al Capitale Assicurato, in caso di Sinistro la Società liquiderà ai Beneficiari una Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art Il Contraente può decidere di integrare la Garanzia Principale con la Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio dell Assicurato, pagando un Premio mensile ricorrente aggiuntivo. Solamente in tale circostanza, la Società sarà pertanto altresì obbligata a pagare ai Beneficiari il Capitale Assicurato anche in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio dell Assicurato. 1.4 Oltre al Capitale Assicurato, anche in caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio la Società liquiderà al Beneficiario una Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art Se alla scadenza contrattuale l Assicurato è in vita, il Contratto si risolve e i Premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell assicurazione prestata. In caso di attivazione della Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio), se alla scadenza l Assicurato è in vita e non gli è stata riconosciuta l Invalidità Totale Permanente da Infortunio, il Contratto si risolve e i Premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell assicurazione prestata. 1.6 In caso di liquidazione delle Prestazioni per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, l assicurazione cessa e nulla quindi sarà dovuto per il caso di Decesso dell Assicurato (le Prestazioni delle due garanzie non sono pertanto cumulabili), fermo quanto previsto al successivo Art L assicurazione non opera per i Sinistri verificatisi quali conseguenza di uno degli eventi qualificati come esclusioni, elencati nei successivi Att. 26 e 31 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Art. 2 Prestazione Base e Prestazione Extra Prestazione Base 2.1 L ammontare della Prestazione Base, e cioè del Capitale Assicurato che la Società si impegna a liquidare, è indicato nel Certificato di Assicurazione ed è scelto dal Contraente in sede di stipula del Contratto tra i seguenti importi: a) Euro ,00; b) Euro ,00; c) Euro ,00; d) Euro , Qualora il Contraente decida di attivare anche la Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio) può scegliere di assicurare, in riferimento a tale garanzia, un capitale diverso (maggiore, minore od uguale) da quello della Garanzia Principale (Decesso), scegliendo tra gli importi di cui al precedente Art Prestazione Extra 2.3 L ammontare della Prestazione Extra che la Società si impegna a liquidare sia in caso di sola attivazione della Garanzia Principale (Decesso) sia in caso di attivazione anche della Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio) - viene calcolata in base a quanto previsto nella seguente tabella: Mesi di titolarità del Conto Arancio del Contraente da 24 mesi o più da meno di 24 mesi e più di 6 mesi da meno di 6 mesi Zero (Contraenti non titolari di Conto Arancio) Ammontare Prestazione Extra saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro saldo contabile medio registrato sul Conto Arancio del Contraente dalla sua data di apertura alla data di accadimento del Sinistro saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro saldo contabile medio registrato sul Conto Corrente Arancio del Contraente nei 2 anni antecedenti la data di accadimento del Sinistro o nel minor periodo di titolarità del Conto Corrente Arancio Si precisa che, nella presente tabella, per data di accadimento del Sinistro si intende la data di Decesso dell Assicurato o la data di accadimento dell Infortunio che ha generato l Invalidità Totale Permanente. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 11

13 2.4 Qualora un Contraente/Assicurato sia titolare di più di un Conto Arancio e/o più di un Conto Corrente Arancio, per il calcolo dell ammontare della Prestazione Extra verrà preso in considerazione il saldo contabile medio del conto aperto da più tempo o, a parità di tempo, il saldo contabile medio di importo maggiore. Art. 3 Requisiti di assicurabilità L assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad Assicurati, residenti in Italia, che: a) siano clienti di ING DIRECT ed abbiano attivi con quest ultima, alla data di perfezionamento del Contratto, il Conto Arancio e/o il Conto Corrente Arancio; b) abbiano una età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti alla data di perfezionamento del Contratto; c) siano in possesso di tutti i requisiti di salute contenuti nella la dichiarazione di buono stato di salute di cui al successivo Art Art. 4 Assunzione del rischio: status di fumatore / non fumatore e dichiarazione di buono stato di salute 4.1 Ai fini dell assunzione del rischio relativo alla Garanzia Principale (caso Decesso), la Società richiede al Contraente, che è anche Assicurato, di dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1893 del codice civile: a) il proprio status di fumatore o non fumatore alla data di perfezionamento del Contratto; b) di essere in buono stato di salute alla data di perfezionamento del Contratto, dando atto e confermando che il Contraente/ Assicurato stesso: a) NON abbia mai, negli ultimi 24 mesi, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure o trattamenti in merito alle seguenti malattie i. disturbi cardiaci o della circolazione, infarto ii. ictus / attacco ischemico transitorio iii. HIV/AIDS iv. leucemia v. tumore/cancro vi. dialisi vii. diabete viii. altre malattie acute o croniche che comportino o abbiano comportato un trattamento medico regolare o continuato b) NON sia a conoscenza di essere affetto da una delle predette malattie o di una loro possibile insorgenza; c) NON sia stato sottoposto negli ultimi 24 mesi a indagini diagnostiche particolari (quali ad esempio risonanza magnetica, TAC, ecografia, scintigrafia, elettroencefalogramma, radiografie, mammografie, biopsie), al di fuori dai normali controlli di routine a puro scopo preventivo, che abbiano dato esito fuori dalla norma, né sia in attesa dei relativi risultati medici, in riferimento a malattie o sintomi non ancora diagnosticati d) NON sia in attesa di ricovero ospedaliero o in istituto di cura e) NON sia titolare di una pensione di invalidità o inabilità né abbia fatto domanda per ottenerla. 4.2 Il soggetto che non è in grado di rendere la dichiarazione di buono stato di salute non è assicurabile. Il soggetto che invece rende la dichiarazione di buono stato di salute è automaticamente assicurabile, fermo quanto previsto al successivo Art. 6. Art. 5 Variazione dello stato di fumatore e non fumatore in corso di Contratto 5.1 In riferimento alla Garanzia Principale, il Contratto prevede importi di Premio diverso per soggetto fumatori e non-fumatori. Nel caso di modifica di tale status, intervenuta nel corso della durata del Contratto, il Contraente è tenuto a cancellare la propria polizza dal sito web di ING DIRECT e ad attivarne una nuova, dichiarando il nuovo status, ed ottenendo così l applicazione del nuovo importo di Premio mensile. 5.2 In caso di aggravamento del rischio (passaggio da non-fumatore a fumatore), la Società qualora il Contraente ometta di adempiere a quanto previsto dal precedente Art pagherà le Prestazioni per il caso di Decesso in misura ridotta, in funzione del rapporto tra il Premio versato e il Premio dovuto per i soggetti fumatori (in applicazione di quanto previsto all Art c.c.). Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio 6.1 Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. 6.2 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 7 Modalità di perfezionamento del Contratto e decorrenza dell assicurazione 7.1 Il presente Contratto di assicurazione viene offerto e collocato dall Intermediario al Contraente tramite i seguenti canali di vendita e le seguenti tecniche di comunicazione a distanza, a) canale WEB home banking, tramite il portale internet di ING DIRECT (anche con modalità self presso le filiali ING DIRECT); b) canale TELEFONO in modalità inbound, su iniziativa del Contraente che contatta ING DIRECT al numero verde dedicato c) canale TELEFONO in modalità outbound, su iniziativa di ING DIRECT che contatta il Contraente. 7.2 Il Contratto si intende perfezionato con l espresso consenso alla stipula del Contratto manifestato dal Contraente via WEB o via TELEFONO e contestuale addebito del primo importo di Premio mensile. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 11

14 7.3 La Società emetterà e trasmetterà al Contraente il Certificato di Assicurazione, una cui copia il Contraente è tenuto a firmare e restituire alla Società (a sua scelta su supporto cartaceo o altro supporto durevole). Tale onere è ai soli fini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora il Contraente omettesse di eseguire tale adempimento. 7.4 L assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di addebito del primo importo di Premio mensile, salvo il caso in cui la Società debba provvedere nei confronti del Contraente all assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). In tal caso (fermo restando che idonea informativa sarà resa al Contraente): a) il primo importo di Premio mensile verrà stornato dall Intermediario e la copertura assicurativa rimarrà sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, durante il quale la Società provvederà all adeguata verifica a distanza del Contraente mediante invio e richiesta di restituzione di apposito modulo di adeguata verifica della clientela e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile; b) l assicurazione inizierà a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società comunica al Contraente il completamento dell assolvimento agli obblighi di adeguata verifica. Qualora il Contraente ometta di restituire alla Società, entro il predetto termine di 20 giorni, tutta la documentazione richiesta, la Società in adempimento alla legge - non darà esecuzione al contratto di assicurazione, che si intenderà risolto. 7.5 Si precisa che la Società osserverà sempre e comunque, nei confronti del Contraente, gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 qualora i Premi mensili dovuti annualmente superino l importo di Euro, nonchè in ogni altro caso previsto dalla legge. Art. 8 Durata del Contratto e diritto di recesso 8.1 Il presente Contratto ha una durata decennale. Per durata del Contratto si intende l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza dell assicurazione e quella di scadenza. 8.2 Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso, inviando alla Società apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. In tal caso, l assicurazione cessa alle ore 24:00 della ricezione della comunicazione da parte della Società (farà fede il timbro postale), e al Contraente verrà restituito per il tramite di ING DIRECT ed entro i successivi 30 giorni l intero importo del Premio mensile addebitato. 8.3 La comunicazione di recesso va inviata al seguente indirizzo: Financial Assurance Company Limited c/o Bamado Servizi Assicurativi s.r.l. Via della Liberazione n Corsico (MI). Art. 9 Cancellazione della polizza ed altri casi di cessazione dell assicurazione 9.1 Il Contraente può comunque cancellare in ogni momento la propria polizza, risolvendo così il Contratto ed interrompendo il pagamento dei Premi mensili, collegandosi on-line al sito web di ING DIRECT nell apposita area dedicata o, in alternativa, inviando alla Società apposita comunicazione di recesso a mezzo di Raccomanda A.R. all indirizzo di cui al precedente Art In tal caso, l Assicurato rimane in copertura per tutta la mensilità, e l assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno corrispondente alla successiva scadenza mensile. Non è prevista la possibilità di riprendere il versamento dei Premi e di richiedere la riattivazione del Contratto risolto (tuttavia, il Contraente può attivare un nuovo Contratto). 9.2 L assicurazione cessa altresì: a) alle ore 24:00 del giorno di compimento del 10 anno di durata del Contratto; b) in caso di omesso pagamento, per due mesi consecutivi, dell importo di Premio mensile, sulla base delle previsioni di cui al successivo Art. 11; c) in caso di Decesso dell Assicurato; d) in caso di chiusura (su iniziativa del Contraente o di ING DIRECT) del Conto Arancio e del Conto Corrente Arancio 9.3 Infine, in caso di attivazione della Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio), l assicurazione cessa in caso di liquidazione delle Prestazioni per tale garanzia, e nulla sarà dovuto dalla Società qualora in seguito sopravvenga il Decesso dell Assicurato. Tuttavia, qualora sia stata riconosciuta all Assicurato l Invalidità Totale Permanente da Infortunio, se sopravviene il Decesso dell Assicurato prima che la Società abbia liquidato le Prestazioni dovute per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, la Società liquiderà le eventuali maggiori Prestazioni dovute per il caso di Decesso qualora il Contraente non abbia nel frattempo interrotto il pagamento dei Premi e sia quindi in regola con il versamento degli stessi. Art. 10 Beneficiari 10.1 In riferimento alla Garanzia Principale (caso Decesso), il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento (al recapito di cui al successivo art. 17). dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo che si sia verificato l evento che fa sorgere l obbligo in capo alla Società di eseguire le Prestazioni assicurate; dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell Assicurazione (Art del codice civile). In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del Decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 11

15 10.3 In riferimento alla Garanzia Aggiuntiva Opzionale (caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio) eventualmente attivata, Beneficiario delle Prestazioni è il Contraente/Assicurato. Art Premi Versamento dei Premi ed importo 11.1 L assicurazione viene prestata dalla Società dietro versamento di Premi mensili ricorrenti di pari importo per tutta la durata contrattuale. Gli importi di Premio sono elencati nell Allegato I Premi mensili vengono versati dal Contraente mediante addebito diretto sul Conto Corrente Arancio oppure sul Conto Arancio accesi presso ING DIRECT. Il Contraente autorizza pertanto ING DIRECT ad effettuare i relativi addebiti di Premi mensili. Il primo importo di Premio mensile viene versato contestualmente al perfezionamento del Contratto (fermo restando quanto previsto al precedente Art. 7.4), ed i successivi a ciascuna successiva corrispondente scadenza mensile. Se la corrispondente scadenza mensile successiva si verifica in un giorno festivo o non esistente a calendario (es.: 30 o 31 Febbraio), l addebito verrà effettuato al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo (senza pregiudizio sull operatività dell assicurazione). Mancato pagamento dei Premi 11.3 Salvo il caso di cancellazione volontaria della polizza ai sensi del precedente Art. 9.1, in caso di mancato pagamento di un Premio mensile per insufficienza di fondi sul Conto Arancio o sul Conto Corrente Arancio, l assicurazione resta in vigore sino alla successiva scadenza mensile, alla quale sarà addebitato al Contraente anche l importo di Premio mensile precedentemente insoluto. Se il mancato pagamento persiste, l assicurazione cessa automaticamente ed i Premi pagati restano acquisiti dalla Società A giustificazione del mancato versamento del Premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società e/o l Intermediario non gli abbiano inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso con altri mezzi. Art. 12 Denuncia di Sinistro 12.1 In caso di Sinistro va dato tempestivo avviso scritto alla Società al seguente recapito: Financial Assurance Company Limited (Ufficio Sinistri) Via San Gregorio n Milano utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti della Società al numero telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi) In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione elencata all Art. 27, in riferimento alla Garanzia Principale (Decesso) e all Art. 32, in riferimento alla Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Invalidità Totale Permanente da Infortunio). La Società potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere di fornire ulteriori prove documentali, diverse da quelle elencate, in ordine all effettiva esistenza del diritto alle Prestazioni, in caso di particolari esigenze istruttorie sorte in sede di Sinistro In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell Italia, il modulo di denuncia di Sinistro deve comunque essere redatto da un medico italiano, che certificherà la documentazione sanitaria allegata allo stesso. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell istituto di cura presso cui l Assicurato ha ricevuto le cure all estero Il Contraente/Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima La Società si impegna ad esaminare con tempestività tutti i documenti ricevuti necessari per la liquidazione del Sinistro e in ogni caso procederà alla liquidazione delle Prestazioni, attraverso bonifico bancario sulle coordinate che verranno comunicate, non oltre decorsi 30 giorni dal ricevimento dell ultimo dei documenti necessari per la liquidazione. Art. 13 Riscatto e riduzione La presente assicurazione non prevede un valore di riduzione o di riscatto. Art. 14 Oneri fiscali Le imposte e le tasse relative ai Premi del presente Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventi diritto. Art Validità territoriale L assicurazione vale per i Sinistri avvenuti in ogni Paese del mondo, con l intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia. Art. 16 Attività professionali, altre assicurazioni 16.1 Ai fini dell assunzione dei rischi assicurati, la Società non dà rilevanza all attività professionale svolta dall Assicurato Resta convenuto che le garanzie assicurative prestate in base al presente Contratto possono cumularsi con altre prestate da altri assicuratori sui medesimi rischi senza che il Contraente sia tenuto a dare avviso alla Società dell esistenza di queste ultime. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 11

16 Art. 17 Comunicazioni e richiesta di informazioni Servizio Clienti - Tecnica di comunicazione a distanza 17.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto devono essere inoltrate alla Società al seguente recapito, salvo ove diversamente indicato nelle presenti Condizioni di Assicurazione: Financial Assurance Company Limited Via San Gregorio, Milano 17.2 La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta Il presente recapito è utilizzabile inoltre per ogni generica informazione relative al presente Contratto, unitamente al Servizio di Customer Care della Società contattabile al numero telefonico Ogni comunicazione della Società al Contraente sarà inviata utilizzando la tecnica di comunicazione a distanza scelta dal Contraente in sede di conclusione del Contratto. E in ogni caso diritto del Contraente modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione a distanza contattando la Società al numero telefonico Art. 18 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, abbia emesso apposita appendice. Art. 19 Prescrizione Ai sensi dell Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 20 Legge e giurisdizione 20.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto ha giurisdizione esclusivamente l autorità giudiziaria italiana. Art. 21 Foro competente Per le controversie relative al presente Contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell Contraente/Assicurato o del Beneficiario parte in causa. Art Arbitrato irrituale per le controversie di natura medica 22.1 In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Le seguenti Condizioni Particolari di Assicurazione si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali che precedono in relazione a ciascuna specifica garanzia. GARANZIA PRINCIPALE (DECESSO) Art Rischio Decesso - Delimitazione Il rischio di Decesso dell Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni previste dal successivo Art. 26. Art Prestazioni In caso di Sinistro, la Società liquida in favore dei Beneficiari designati: a) il Capitale Assicurato (Prestazione Base), ed inoltre b) la Prestazione Extra, sulla base dei criteri di cui al precedente Art. 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 5 di 11

17 Art Massimale della Prestazione Extra La Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di Euro ,00. Art. 26 Esclusioni 26.1 È esclusa dall assicurazione il Decesso dell Assicurato causato da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell Assicurato, nonché le conseguenze dirette da essi derivanti, insorte prima della data di perfezionamento del Contratto È altresì esclusa dall assicurazione il Decesso dell Assicurato causato da: a) attività dolosa dell Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi; c) suicidio dell Assicurato, se avvenuto prima che sia decorso 1 anno dalla data di conclusione del Contratto; d) partecipazione attiva dell Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l assicurazione si intende esclusa anche se l Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; e) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); f) etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte dell Assicurato; non si considera abuso l utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell Assicurato; g) atti di autolesionismo dell Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio; h) incidente di volo, se l assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell equipaggio; i) pratica da parte dell Assicurato di attività sportive professionistiche (per attività sportive professionistiche si intendono quelle attività svolte titolo oneroso con carattere di continuità, da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica); j) pratica da parte dell Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia. Art Documentazione da presentare in caso di Sinistro 27.1 In caso di Sinistro, unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente Art. 11 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata alla Società la documentazione seguente: a) copia fronte/retro di un documento di identità e del codice fiscale dell Assicurato; b) copia fronte/retro della carta di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario; c) copia del certificato di morte rilasciato dal Comune; d) copia fronte/retro della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (se come Beneficiari sono indicati gli eredi); e) copia dell autorizzazione del giudice tutelare (solo in caso di beneficiari minorenni) f) copia autentica del Testamento (solo se esistente); g) copia del referto medico attestante le cause patologiche del Decesso; h) copia del referto autoptico (se è stata eseguita autopsia); i) in caso di morte da malattia, copia completa della cartella clinica con evidenza della diagnosi INIZIALE della malattia che ha condotto al Decesso; j) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, o altro), copia del verbale delle Forze dell Ordine o di altro documento rilasciato dalle autorità competenti, da cui si desumano le precise circostanze del Decesso; k) copia del rapporto del 118 o del pronto soccorso se intervenuti Ai fini di permettere alla Società la determinazione della Prestazione Aggiuntiva, il Contraente dovrà altresì allegare al modulo di denuncia sinistro gli estratti conto del Conto Arancio o del Conto Corrente Arancio necessari al calcolo della stessa. GARANZIA AGGIUNTIVA OPZIONALE (INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO) ATTENZIONE LA PRESENTE GARANZIA È OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 6 di 11

18 Art.28 Rischio di Invalidità Totale Permanente da Infortunio - Delimitazione 28.1 Il rischio di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è coperto solo qualora la causa dell invalidità sia un Infortunio verificatosi nel corso della durata del Contratto, senza limiti territoriali, salve le esclusioni previste al successivo Art Ai fini dell operatività della garanzia, per Invalidità Totale Permanente da Infortunio si intende la perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio, purché indipendente dalla propria volontà ed oggettivamente accertabile L Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà riconosciuta ai fini del Contratto quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 50% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R n 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA (di cui all Allegato 2), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente Le Prestazioni saranno liquidate qualora la domanda per il riconoscimento dell Invalidità Totale Permanente sia stata presentata entro 12 mesi data del verificarsi dell Infortunio che l ha provocata. Art Prestazioni In caso di Sinistro, la Società liquida in favore del Beneficiario (che coincide con il Contraente/Assicurato): a) il Capitale Assicurato (Prestazione Base), ed inoltre b) la Prestazione Extra, sulla base dei criteri di cui all Art. 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art Massimale della Prestazione Extra La Prestazione Extra è soggetta ad un massimale di Euro ,00. Art Esclusioni 31.1 È esclusa dall assicurazione l invalidità Totale Permanente causata da Infortuni verificatisi prima della data di perfezionamento del Contratto È altresì esclusa dall assicurazione l invalidità Totale Permanente da Infortunio causata da: a) attività dolosa dell Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; l assicurazione si intende esclusa anche se l Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; d) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); e) etilismo, stato di ebbrezza o ubriachezza, uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di psicofarmaci da parte dell Assicurato; non si considera abuso l utilizzo a scopo terapeutico nei limiti di prescrizione da parte di un Medico e sempre che tale utilizzo non sia collegabile a stati di dipendenza dell Assicurato; f) atti di autolesionismo dell Assicurato, posti in essere volontariamente o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere (anche transitoria) da esso procurato, ivi incluso il tentato suicidio; g) incidente di volo, se l assicurato viaggiava a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggiava in qualità di membro dell equipaggio; h) pratica da parte dell Assicurato di attività sportive professionistiche (per attività sportive professionistiche si intendono quelle attività svolte titolo oneroso con carattere di continuità, da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica); i) pratica da parte dell Assicurato delle seguenti attività sportive: sport da combattimento; immersioni subacquee; volo nelle sue varie forme, paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero; scalata di roccia o ghiaccio; atletica pesante, speleologia. Art. 32 Documentazione da presentare in caso di Sinistro 32.1 In caso di Sinistro, unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente Art. 11 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione delle Prestazioni, dovrà essere inviata alla Società la documentazione seguente: a) copia fronte/retro di un documento di identità e del codice fiscale dell Assicurato b) notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) e relativo verbale della commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente; o, in difetto, di relazione del medico legale attestante l Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli dell evento che l ha generata La Società si riserva altresì il diritto di accertare lo stato di invalidità con medici di sua fiducia. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 7 di 11

19 Allegato 1 Importi di premio IMPORTI PREMI MENSILI (espressi in Euro) - COPERTURA CASO MORTE non CAPITALI ASSICURATI CAPITALI ASSICURATI fumatori fumatori Età Età 18 2,00 4,10 6,10 7, ,80 7,80 11,00 14, ,10 4,20 6,30 8, ,00 8,00 11,30 14, ,30 4,30 6,40 8, ,30 8,10 11,50 15, ,40 4,40 6,50 8, ,50 8,30 11,70 15, ,50 4,50 6,60 8, ,70 8,50 11,90 15, ,60 4,60 6,70 8, ,90 8,70 12,10 15, ,70 4,70 6,80 8, ,10 8,90 12,20 15, ,80 4,80 6,90 9, ,20 9,00 12,40 16, ,90 4,90 7,10 9, ,50 9,20 12,80 16, ,00 5,10 7,30 9, ,70 9,70 13,10 17, ,10 5,30 7,60 9, ,90 10,00 13,70 17, ,20 5,50 7,90 10, ,10 10,40 14,20 18, ,30 5,80 8,30 10, ,20 10,90 14,90 19, ,40 6,10 8,80 11, ,40 11,60 15,80 20, ,70 6,50 9,30 12, ,00 12,30 16,70 21, ,90 6,90 9,90 12, ,40 13,00 17,80 23, ,20 7,40 10,60 13, ,00 14,00 19,10 24, ,50 7,90 11,30 14, ,20 14,90 20,30 26, ,80 8,50 12,20 15, ,50 16,10 22,00 28, ,20 9,10 13,10 17, ,90 17,20 23,60 30, ,60 9,90 14,20 18, ,50 18,70 25,60 33, ,10 10,70 15,40 20, ,00 20,30 27,70 36, ,60 11,70 16,70 21, ,50 21,00 30,10 39, ,20 12,70 18,20 23, ,50 22,80 32,80 42, ,80 13,80 19,80 25, ,50 24,70 35,60 46, ,60 15,10 21,70 28, ,70 27,20 39,10 50, ,40 16,60 23,90 31, ,50 29,80 43,00 56, ,30 18,30 26,20 34, ,70 30,40 44,80 58, ,30 20,00 28,70 37, ,70 30,70 49,10 63, ,40 22,00 31,50 41, ,10 34,00 53,90 70, ,70 24,20 34,70 45, ,60 37,20 59,40 77, ,00 26,60 38,20 49, ,70 41,00 65,40 85, ,50 27,00 40,00 52, ,90 47,60 72,00 93, ,00 29,20 44,20 57, ,30 52,50 79,50 103, ,00 32,10 48,60 63, ,10 57,90 87,60 114, ,00 35,30 53,40 69, ,80 63,50 96,10 125,20 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 8 di 11

20 IMPORTI PREMI MENSILI (espressi in Euro) - COPERTURA CASO MORTE non CAPITALI ASSICURATI CAPITALI ASSICURATI fumatori fumatori Età Età 54 21,00 38,60 58,40 76, ,90 69,50 105,20 137, ,00 42,40 64,20 83, ,30 76,30 115,60 150, ,00 46,60 70,70 92, ,20 83,90 127,20 165, ,00 51,40 77,80 101, ,50 92,50 140,00 182, ,00 56,40 85,50 111, ,10 101,60 153,90 200, ,00 62,10 94,00 122, ,20 111,80 169,10 220, ,00 68,10 103,20 134, ,60 122,70 185,70 242, ,00 74,90 113,40 147, ,70 134,80 204,20 266, ,00 82,50 124,90 162, ,60 148,60 224,90 293, ,00 91,00 137,70 179, ,20 163,80 248,00 323, ,00 100,40 152,10 198, ,90 180,80 273,80 356, ,00 110,70 167,70 218, ,10 199,30 301,80 393,30 IMPORTI PREMI MENSILI (espressi in Euro) - COPERTURA CASO INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO CAPITALI ASSICURATI IMPORTI DI PREMIO , , , ,50 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 9 di 11

21 Allegato 2 Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 n 1124) DESCRIZIONE PERCENTUALI D. - S. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore 11% 30% 50% 40% 40% 30% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% 85% 80% 30% 35% 45% 25% 75% 70% 25% 30% 40% 20% CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 10 di 11

22 Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: 18% 15% 40% 45% 55% 35% 35% 40% 50% 30% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% 22% 25% 35% 18% 22% 30% Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio articolato 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall Assicurato.In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. GENWORTH è la denominazione commerciale della seguente impresa di assicurazione: Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( [email protected] - tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano: R.E.A. n FACL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FACL appartiene al gruppo Genworth Financial. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 11 di 11

23 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE VITA GENWORTH Fascicolo Informativo Mod. GNWING01C NUMERO DI POLIZZA Nome e Cognome Data di nascita C.F. Indirizzo Numero di telefono DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO GARANZIE PRESTATE E CAPITALI ASSICURATI Garanzia Principale (Caso Decesso) GARANZIA ATTIVA Capitale Assicurato Garanzia Aggiuntiva Opzionale (Inv. Tot. Perm. da Infortunio) GARANZIA ATTIVA/NON ATTIVA Capitale Assicurato Ore 24:00 della seguente data * Durata DATA DI DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE 10 anni *Salvo il caso in cui il Contraente sia soggetto ad adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 (in tal caso, in conformità all art. 7.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione l assicurazione inizierà a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società comunica al Contraente il completamento dell assolvimento agli obblighi di adeguata verifica). Importo di Premio mensile Modalità di pagamento Data addebito del primo Premio mensile * Sconti / promo attive Status tabagico dichiarato PREMIO MENSILE E STATUS TABAGICO Addebiti mensili diretti sul Conto Arancio o Conto Corrente Arancio, come da scelta effettuata dal Contraente in sede di acquisto on-line della polizza. FUMATORE / NON-FUMATORE * I successivi Premi mensili saranno addebitati alle successive scadenze mensili. Il presente Certificato di Assicurazione non ha valore di quietanza di pagamento dei Premi mensili successivi al primo. Resta fermo quanto previsto all Art. 7.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i Contraenti soggetti ad adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231/2007. BENEFICIARI DESIGNATI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 3

24 Io sottoscritto Contraente/Assicurato DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO 1) DICHIARO E CONFERMO I. di avere prestato consenso alla stipula del contratto Assicurazione Vita Genworth II. di aver autorizzato ING DIRECT ad addebitarmi i Premi mensili secondo le modalità ed alle scadenze indicate nel presente Certificato di Assicurazione III. di avere fornito a ING DIRECT tutte le informazioni necessarie alla verifica sull adeguatezza del contratto rispetto alle mie esigenze (e, in ogni caso, di essere stato avvisato da ING DIRECT che il mio rifiuto a fornire tali informazioni precludeva la suddetta verifica)* IV. di essere consapevole che, così come previsto all art. 7.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la Società debba provvedere, nei miei confronti, all assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), la copertura è sospesa sino alle ore 24:00 del giorno in cui la Società mi comunicherà il completamento dell assolvimento agli obblighi di adeguata verifica. *Ti ricordiamo che è tuo diritto acquisire su supporto durevole le informazioni richieste e quelle fornite sull adeguatezza del contratto, contattando la Società al numero Data Firma del Contraente/Assicurato 2) DICHIARO E CONFERMO, AI FINI DELLA CORRETTA ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLA SOCIETA, ai sensi degli artt e 1893 c.c., e nella piena consapevolezza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti da me rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla liquidazione delle prestazioni da parte della Società: 2.1 di avere dichiarato, via internet o via telefono, il mio status di fumatore come indicato nel certificato di assicurazione; 2.2 di avere reso, via internet o via telefono, la seguente dichiarazione di buono stato di salute : a) NON ho mai, negli ultimi 24 mesi, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure o trattamenti in merito alle seguenti malattie; i. disturbi cardiaci o della circolazione, infarto; ii. ictus / attacco ischemico transitorio; iii. HIV/AIDSiv. Leucemia; v. tumore/cancro; vi. Dialisi; vii. Diabete: viii. altre malattie acute o croniche che comportino o abbiano comportato un trattamento medico regolare o continuato b) NON sono a conoscenza di essere affetto da una delle predette malattie o di una loro possibile insorgenza; c) NON sono stato sottoposto negli ultimi 24 mesi a indagini diagnostiche particolari (quali ad esempio risonanza magnetica, TAC, ecografia, scintigrafia, elettroencefalogramma, radiografie, mammografie, biopsie), al di fuori dai normali controlli di routine a puro scopo preventivo, che abbiano dato esito fuori dalla norma, né sia in attesa dei relativi risultati medici, in riferimento a malattie o sintomi non ancora diagnosticati d) NON sono in attesa di ricovero ospedaliero o in istituto di cura e) NON sono titolare di una pensione di invalidità o inabilità né ho fatto domanda per ottenerla. + Data Firma del Contraente/Assicurato 3) DICHIARO E CONFERMO di aver ricevuto e di aver preso visione prima di essere vincolato al contratto ASSICURAZIONE VITA GENWORTH (o, in caso di adesione telefonica, avvenuta tramite il canale TELEFONO inbound, entro 5 giorni dalla conclusione del Contratto: a) del Fascicolo Informativo mod. GNWING01C, comprensivo di a) Glossario; b) Nota Informativa Garanzia Decesso; c) Nota Informativa Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio; d) Condizioni di Assicurazione; e) Certificato di Assicurazione in facsimile; f) Informativa Privacy - di averlo ben letto, ben compreso e di averne accettato accettati integralmente il contenuto; b) dell Allegato 7A e dell Allegato 7B di ING DIRECT, Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch. + Data Firma del Contraente/Assicurato CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 3

25 Consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili (Art.13 D.lgs. 30 Giugno 2003 n 196) Io sottoscritto Contraente/Assicurato dopo aver letto l Informativa Privacy redatta ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e contenuta nel Fascicolo Informativo; preso atto dell identità dei Titolari e dei Responsabili al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasferiti, dei miei diritti ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy, nonché di ogni altra informazione contenuta nell Informativa Privacy predetta; con l apposizione della firma che segue presto il mio espresso consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità ed entro i limiti descritti nell Informativa Privacy, ed in favore dei soggetti ivi indicati. + Data Firma del Contraente/Assicurato Financial Assurance Company Limited (l impresa di assicurazione) legale rappresentante GENWORTH è la denominazione commerciale di Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( [email protected] tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano: R.E.A. n FACL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FACL appartiene al gruppo Genworth Financial. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 3

26 NOTA INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento del Garante Privacy del 26 aprile 2007 (informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa) L impresa di assicurazione Titolare del trattamento dei dati Financial Assurance Company Limited (il Titolare ), al fine di fornire la copertura assicurativa e di adempiere alle obbligazioni previste dal contratto di assicurazione, necessita di raccogliere, sia in sede di stipula del Contratto che in sede di sinistro, e di successivamente trattare, dati personali, anche sensibili, dell Assicurato (i Dati ) e, a tal fine, è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato stesso, in qualità di Interessato, precise informazioni sul trattamento dei suoi dati e sui suoi diritti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (il Codice Privacy ) e del Provvedimento del Garante Privacy del 26 aprile 2007 (informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa). Si informa anzitutto l Interessato che i Dati vengono comunicati dall Intermediario incaricato dell offerta e collocamento del prodotto (ING BANK N.V. Milan Branch con sede legale in Milano via Arbe 49, autonomo Titolare del trattamento) al Titolare Financial Assurance Company Limited solo successivamente all effettivo collocamento del Contratto. a) Finalità del trattamento. I Dati sono o possono essere trattati per le seguenti finalità: 1) intermediazione, conclusione ed esecuzione del Contratto, ivi compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 2) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative comunitarie, di disposizioni eventualmente impartite da organismi di vigilanza e controllo e/o da altre autorità competenti. Il mancato conferimento dei Dati necessari per conseguire le finalità indicate di cui al punto 1 preclude l instaurazione e l esecuzione del rapporto assicurativo, nonché la gestione e liquidazione dei sinistri. b) Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti manuali o informatici, in forma cartacea e/o elettronica, con logiche strettamente legate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. c) Categorie di Dati trattati. I Dati dei quali si chiede la comunicazione da parte dell Interessato, e che quindi formano oggetto di trattamento, sono dati comuni essenzialmente necessari per l identificazione personale dell Interessato (quali, ad esempio, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, data di nascita, ecc.) e per la gestione del rapporto assicurativo. il Titolare, nel corso dell esecuzione del contratto (ad esempio, in sede di denuncia sinistro) può avere la necessità di richiedere all Interessato la comunicazione di dati anche sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo (ai sensi del Codice Privacy sono sensibili quei dati cioè idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di un individuo). d) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati e ai quali i Dati possono essere comunicati. Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, possono venire a conoscenza dei Dati soggetti all interno dell organizzazione del Titolare, quali dipendenti o collaboratori, i quali agiscono in qualità di incaricati e/o responsabili del loro trattamento. Per le medesime finalità, i Dati possono essere altresì comunicati dal Titolare a soggetti terzi per essere sottoposti a trattamento, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento di competenza. Tali soggetti terzi sono: a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione, produttori diretti, addetti all attività di intermediazione, società di call center; legali, medici, periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, oppure società di servizi a cui sia affidata l attività di back-office relativa alle operazioni di pagamento dei premi; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; b) società del gruppo Genworth Financial (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); c) tutti quei soggetti ai quali il trasferimento di tali dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell attività relativa al rapporto assicurativo. I Dati possono essere trasferiti a soggetti ubicati nei paesi dell Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all Unione Europea, in conformità con quanto previsto agli 42 e 43 del Codice Privacy. I Dati trattati non sono oggetto di diffusione. e) Diritti dell interessato. L Art. 7 del Codice Privacy conferisce all Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell Art. 5 comma 2 del Codice Privacy, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L Interessato ha inoltre diritto di ottenere a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L Interessato può esercitare tutti i diritti sopra menzionati contattando il Titolare (Financial Assurance Company Limited, Via San Gregorio n. 34, Milano - [email protected] telefono ), il quale è tenuto a fornire idoneo e tempestivo riscontro. Responsabile interno del trattamento dei Dati nella sede italiana del Titolare è il Capo Ufficio Sinistri pro-tempore, Via San Gregorio n Milano - [email protected]. L elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Financial Assurance Company Limited è disponibile presso la sede del Titolare. INFORMATIVA PRIVACY Pagina 1 di 1

27 DOCUMENTAZIONE DELLA COPERTURA LIETO EVENTO Riservata ai clienti di GENWORTH che hanno attivato Assicurazione Vita GENWORTH dal sito di ING DIRECT ll presente documento contiene: a) Scheda prodotto b) Condizioni di Assicurazione

28 Che cos è A chi è rivolta Chi presta la copertura Quali spese sono rimborsate SCHEDA PRODOTTO LIETO EVENTO Massimale di rimborso Fino ad un massimo di 500,00. Limitazioni di copertura Decorrenza e durata E una copertura assicurativa aggiuntiva offerta gratuitamente da Genworth che Ti permette di ottenere il rimborso delle spese da Te sostenute in occasione di un Lieto Evento, quali la nascita di un figlio/a o l adozione di un/a minore (di massimo 14 anni compiuti). A tutti coloro che hanno sottoscritto Assicurazione Vita di Genworth tramite il canale ING DIRECT e sono in regola con il pagamento dei premi ai sensi della polizza. La compagnia di assicurazione danni di Genworth (Financial Insurance Company Limited). Vengono rimborsate le spese appartanenti alle seguenti categorie: a) spese per abbigliamento (ad esempio: vestiti e calzature); b) spese per accessori (ad esempio: carrozzina, fasciatoio, seggiolino, culla, biberon, ciuccio); c) spese per prodotti sanitari e spese mediche (ad esempio: pannolini, bagnetti, creme); d) spese per alimentazione (ad esempio: latte, biscotti). Vengono rimborsate le spese sostenute entro e non oltre 12 mesi dalla data del Lieto Evento. È coperto UN Lieto Evento per assicurato, verificatosi almeno 12 mesi dopo la data di decorrenza della copertura. È possibile richiedere a Genworth il rimborso delle spese sostenute una sola volta per Lieto Evento e fino al raggiungimento del massimale di rimborso. Coincidono con quelle di Assicurazione Vita di Genworth. Cosa fare in caso di lieto evento Contatta Genworth al numero telefonico numero telefonico per chiedere l apposito Modulo di Denuncia del Lieto Evento. Una volta ricevuto, devi semplicemente compilarlo ed inviarlo a Genworth, allegando un documento comprovante il Lieto Evento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa (scontrini, fatture, etc.). Entro 30 giorni ti verranno rimborsate le spese sostenute, sino a concorrenza del massimale di rimborso. SCHEDA PRODOTTO Lieto Evento Pagina 1 di 1

29 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA LIETO EVENTO GLOSSARIO ASSICURATO: LA PERSONA FISICA, PER CONTO DELLA QUALE VIENE STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA DAL CONTRAENTE, CHE HA SOTTOSCRITTO LA POLIZZA ASSICURAZIONE VITA DI GENWORTH TRAMITE ING DIRECT ED È IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI PREMI CONTRAENTE: FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, CHE STIPULA LA POLIZZA COLLETTIVA CON LA SOCIETÀ PER CONTO ED IN FAVORE DEGLI ASSICURATI; Figlio/a: il figlio o la figlia dell Assicurato; IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo; Minore: il/la minore (di età fino a 14 anni compiuti) adottato dall Assicurato; POLIZZA ASSICURAZIONE VITA DI GENWORTH: IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATO DALL ASSICURATO CON FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED TRAMITE ING DIRECT; POLIZZA COLLETTIVA: LA POLIZZA COLLETTIVA LIETO EVENTO SOTTOSCRITTA DA FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN QUALITÀ DI CONTRAENTE) CON LA SOCIETÀ FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED; PREMIO: IN RIFERIMENTO A CIASCUN ASSICURATO, LA SOMMA DI DENARO COMPRENSIVA DI EVENTUALI IMPOSTE DOVUTA DAL CONTRAENTE ALLE SOCIETÀ QUALE CORRISPETTIVO PER L ASSICURAZIONE PRESTATA; SINISTRO: IL VERIFICARSI DELL EVENTO DANNOSO PER IL QUALE È PRESTATA L ASSICURAZIONE; SOCIETÀ: L IMPRESA DI ASSICURAZIONE FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL). CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1.1 Il Contraente stipula la Polizza Collettiva con la Società, ai sensi dell art c.c., per conto dei propri clienti sottoscrittori della Polizza Assicurazione Vita di GENWORTH. 1.2 Con la sottoscrizione della Polizza Collettiva, la Società si obbliga a rimborsare a ciascun Assicurato le spese documentate ed effettivamente sostenute in connessione con un Lieto Evento, quali la nascita di un/a Figlio/a o l adozione di un/a Minore, entro i limiti ed i massimali di cui alle presenti condizioni di assicurazione. 1.3 Le spese rimborsabili sono elencate al successivo Art. 2. Art. 2 Spese rimborsabili Sono indennizzabili le seguenti spese documentate ed effettivamente sostenute dall Assicurato in connessione alla nascita di un/a Figlio/a oppure all adozione di un/a Minore: a) spese per abbigliamento (vestiti e calzature); b) spese per accessori (ad esempio: carrozzina, fasciatoio, seggiolino, culla, biberon, ciuccio); c) spese per prodotti sanitari e spese mediche (ad esempio: pannolini, bagnetti, creme); d) spese per alimentazione (ad esempio: latte, biscotti). Art. 3 Limitazioni ed esclusioni di copertura 3.1 Sono indennizzabili le spese sostenute entro e non oltre 12 mesi dalla data della nascita di un/a Figlio/a o dalla data di adozione di un/a Minore. 3.2 Sono escluse dall assicurazione: a) le spese relative a Figli/e nati/e entro 12 mesi la data di stipula di Assicurazione Vita di GENWORTH; b) le spese relative a Minori adottati entro 12 mesi la data di stipula di Assicurazione Vita di GENWORTH (farà fede la data del decreto di adozione emesso dal competente Tribunale); c) le spese relative a minori adottati a distanza. 3.3 È possibile richiedere rimborso delle spese sostenute una sola volta per Lieto Evento, e fino al raggiungimento del massimale di rimborso. Art. 4 Massimali di indennizzo La Società rimborsa le spese indennizzabili di cui al precedente art. 2 sino a concorrenza del massimale di 500,00 (cinquecento) per Assicurato. Art. 5 Decorrenza e durata della Polizza Collettiva Lieto Evento 5.1 La Polizza Collettiva ha efficacia dalla data di sottoscrizione delle Parti (Contraente e Società), ed ha durata indeterminata sino alla data di risoluzione consensuale delle Parti stesse. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Lieto Evento Pagina 1 di 2

30 5.2 Dalla data di risoluzione o cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Collettiva, nessun Assicurato potrà più entrare in copertura. Resta tuttavia inteso che la risoluzione, o cessazione per qualsiasi causa, della Polizza Collettiva non pregiudica l efficacia della garanzia nei confronti degli Assicurati già esistenti, salvo diverso accordo tra Contraente e Società. Art. 6 Decorrenza, durata e cessazione dell assicurazione per ciascun Assicurato 6.1 Per ogni Assicurato la data di decorrenza della presente assicurazione (e quindi di entrata in copertura nella Polizza Collettiva) coincide con la data di decorrenza della Polizza Assicurazione Vita di GENWORTH. 6.2 Ciascun Assicurato resta in copertura per tutta la durata della Polizza Assicurazione Vita di GENWORTH e, pertanto, la data di cessazione della presente assicurazione (e quindi di uscita dalla copertura della Polizza Collettiva) coincide con la data di cessazione della Polizza Assicurazione Vita di GENWORTH. Art. 7 Obblighi del Contraente: pagamento del Premio e comunicazione alla Società degli Assicurati 7.1 Il Premio in favore della Società per l assicurazione prestate in favore di ciascun Assicurato è corrisposto dal Contraente. Nessun onere è posto a carico dell Assicurato in relazione al Premio. 7.2 Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i nominativi degli Assicurati in copertura, con le tempistiche e modalità operative concordate. Art. 8 Richiesta di rimborso (liquidazione Sinistri) 8.1 L Assicurato è tenuto ad inoltrare la richiesta di rimborso alla Società al seguente indirizzo: Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri) Via San Gregorio n Milano utilizzando l apposito modulo reperibile contattando il Servizio Clienti della Società al numero (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi). 8.2 Alla richiesta di rimborso l Assicurato è tenuto ad allegare i documenti giustificativi delle spese rimborsabili (es.: scontrini, fatture, ricevute, etc.). 8.3 La Società si riserva di richiedere altresì un documento comprovante l effettivo accadimento del Lieto Evento (quali l atto di nascita, lo stato di famiglia, il decreto di adozione del Tribunale, etc.). Art. 9 Oneri fiscali Le imposte e le tasse relative ai Premi della presente Polizza sono a carico del Contraente. Art. 10 Rinvio delle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Art. 11 Reclami 11.1 Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente recapito (qualunque sia il Sinistro denunciato): Financial Insurance Company Limited Ufficio Reclami - Via San Gregorio, Milano fax: , [email protected], specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax o , e deve contenere copia del reclamo già inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro È fatto comunque salvo in ogni caso il diritto dell Assicurato e del Contraente di adire l Autorità Giudiziaria competente. Art 12 Prescrizione I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui possono essere fatti valere. Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( [email protected] tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano R.E.A. n FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FICL appartiene al gruppo Genworth Financial. FIAS_140507_V.06 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Lieto Evento Pagina 2 di 2

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