Lezione 5 La tutela del consumatore

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1 N O E Percorso A L imprenditore e l azienda Lezione 5 La tutela del consumatore Cosa studieremo Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ha riunito in un unico testo le più importanti disposizioni legislative a tutela del consumatore, che viene messo così in condizione di conoscere i propri diritti e le tutele che gli spettano. Il Codice, infatti, si occupa di tutte le fasi in cui il consumatore instaura rapporti con il professionista (soggetti della catena di produzione e distribuzione), dal momento in cui nasce la sua volontà di acquistare il bene o il prodotto fino alla stipula del contratto, per finire poi con le norme di tutela nel caso in cui siano lesi gli interessi dei consumatori. Tutto ciò perchè il consumatore è la parte debole nell ambito dei rapporti di consumo, per cui la funzione del Codice è proprio quella di controbilanciare questa debolezza strutturale e informativa che caratterizza il consumatore. Prerequisiti Conoscere la disciplina generale del contratto. Conoscere il concetto di clausola e, in particolare, di clausola vessatoria. Conoscenze e abilità Conoscere la disciplina dei rapporti di consumo e le nozioni di consumatore e professionista. Riconoscere le clausole vessatorie inserite nei contratti stipulati mediante moduli o formulari. Conoscere le forme di tutela riconosciute al consumatore nel caso in cui siano lesi i suoi diritti. percorso A L imprenditore e l azienda 1

2 Lezione 5 La tutela del consumatore 1 Il Codice del consumo Con l emanazione del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), per la prima volta l ordinamento italiano ha riunito all interno di un unico atto le più importanti disposizioni vigenti in tema di tutela dei consumatori, armonizzandole con il diritto europeo. i tratta di un provvedimento legislativo che rafforza la tutela del cittadino aumentando sensibilmente, per i consumatori, la possibilità di conoscere i propri diritti e le tutele previste dalla legge. Le materie riunite all interno del Codice, riferibili a ben 21 provvedimenti normativi precedenti, riguardano: la corretta informazione all utente, il diritto di recesso, la trasparenza del mercato, la correttezza della negoziazione contrattuale e gli standard di qualità. truttura del Codice Il Codice del consumo si prefigge di disciplinare ogni momento in cui il consumatore entra in relazioni giuridiche con i soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi. Il momento centrale di tali rapporti è rappresentato dalla fase contrattuale, ma il Codice disciplina anche la fase anteriore alla formazione del contratto stesso. È proprio in questa fase, infatti, che avviene il contatto sociale tra produttori e consumatori e che nasce la volontà di contrarre. Il Codice è articolato in 6 parti, suddivise per categorie tematiche: Parte I (artt. 1-3): contiene l enunciazione dei diritti fondamentali e le nozioni di consumatore e professionista; Parte II (artt. 4-32): sono contenute le norme relative all educazione ed informazione del consumatore; Parte III (artt ): è dedicata espressamente ai rapporti di consumo e contiene le norme relative ai contratti; Parte IV (artt ): è destinata alla disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità del produttore per i danni da prodotto difettoso; Parte V (artt ): contiene le norme relative alle associazioni dei consumatori, alla tutela inibitoria che tali associazioni possono invocare nel caso in cui siano violati gli interessi collettivi dei consumatori da parte dei professionisti e ai rimedi alternativi di composizione delle controversie; Parte VI (artt ): contiene le disposizioni finali. I diritti fondamentali dei consumatori Ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti, dall art. 2 del Codice del consumo, i seguenti diritti: alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad un adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità; all educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza e all equità nei rapporti contrattuali; alla promozione e allo sviluppo dell associazionismo libero, volontario e democratico tra consumatori e utenti; all erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. Tali diritti, anche se non sembrano riconducibili ai diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, devono ritenersi «fondamentali» in quanto diritti che non possono essere lesi nell esercizio delle attività economiche. 2 Il rapporto di consumo I soggetti dei rapporti di consumo: il professionista ed il consumatore Il Codice del consumo, all art. 3, individua i soggetti del rapporto di consumo: consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. 2 percorso A L imprenditore e l azienda

3 Lezione 5 La tutela del consumatore La Parte III del Codice (artt ) è espressamente dedicata al rapporto di consumo. Questa fondamentale parte del Codice si apre con una serie di norme di carattere generale che riguardano i contratti del consumatore. ono vessatorie quelle clausole contenute nei contratti che vengono formulate in modo da risultare particolarmente sfavorevoli per il consumatore e creano uno squilibrio a vantaggio del debitore. Contratto concluso tra il consumatore ed il professionista: questi contratti, detti anche contratti di adesione, sono particolarmente meritevoli di attenzione perché si tratta di moduli o formulari prestampati il cui contenuto è predisposto da una sola delle parti, con cui vengono definite a priori le condizioni che regoleranno i rapporti tra un soggetto e l altro. ono diffusi soprattutto nel commercio su larga scala, in particolare, nei servizi bancari, assicurativi, nelle società di telecomunicazioni o di fornitura di servizi (gas, luce, acqua). Le clausole vessatorie nel Codice del consumo L art. 33 individua le clausole che alla luce del Codice vengono classificate come vessatorie. Il Codice stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista debbano essere considerate vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, comma 1). L abusività di una clausola appare, quindi, come la conseguenza di uno squilibrio giuridico significativo delle rispettive prestazioni, a prescindere dalla buona fede. Il secondo comma dell art. 33 del Codice stabilisce una presunzione semplice di vessatorietà (che ammette, quindi, prova contraria) rispetto alle clausole che abbiano per oggetto, o per effetto: a) l esclusione, o la limitazione, della responsabilità del professionista per il caso di morte o danno alla persona del consumatore, che sia conseguenza di un fatto o di un omissione del professionista; b) l esclusione, o la limitazione, delle azioni o dei diritti del consumatore nei confronti del professionista, o di un altra parte, per le ipotesi di inadempimento totale o parziale, o di inesatto adempimento da parte del professionista; c) l esclusione, o la limitazione, dell opportunità da parte del consumatore, di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest ultimo; d) la previsione di un impegno definitivo per il consumatore mentre l esecuzione della prestazione, da parte del professionista, risulta subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla volontà del professionista stesso; e) la possibilità per il professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest ultimo non conclude il contratto, o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta nel caso in cui sia quest ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) l imposizione al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell adempimento, del pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d importo manifestamente eccessivo; g) il riconoscimento al solo professionista della facoltà di recedere dal contratto, nonché la previsione della possibilità per il professionista di trattenere, anche solo in parte, la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h) la possibilità per il professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso (tranne, ovviamente, i casi di recesso per giusta causa); in pratica Quando allacciamo un servizio (gas, luce, telefono) o acquistiamo un pacchetto turistico ecc. sottoscriviamo contratti inseriti in moduli prestampati. pesso, per eccesso di fiducia o soltanto per pigrizia, non leggiamo i documenti e finiamo per sottoscrivere condizioni che poi si rivolgono contro di noi. Tali clausole vessatorie, ad esempio, si hanno tutte le volte in cui non ci viene concesso il diritto di cambiare idea subito dopo l acquisto di un bene o un servizio e quindi di esercitare il recesso con le dovute modalità. O ancora quando è prevista a nostro carico una penale elevatissima quando non adempiamo o ritardiamo ad adempiere ai nostri obblighi. Oppure quando il professionista stabilisce, per qualsiasi controversia dovesse sorgere, il foro competente in luogo diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore. i tratta di situazioni che non permettono di offrire quelle cautele necessarie per tutelare la parte contrattualmente più debole e pertanto ci mettono in una situazione di svantaggio. i) la previsione di un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per la comunicazione della disdetta, al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l) l estensione dell adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m) la possibilità per il professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo, indicato nel contratto stesso; percorso A L imprenditore e l azienda 3

4 Lezione 5 La tutela del consumatore n) l introduzione di meccanismi che permettano di determinare il prezzo dei beni o dei servizi al momento della consegna o della prestazione; o) la possibilità per il professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza prevedere la possibilità per il consumatore di recedere ove il prezzo finale risulti eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p) l attribuzione al professionista del potere esclusivo di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o il diritto esclusivo d interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) la limitazione della responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o la subordinazione dell adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) la limitazione o l esclusione per il consumatore di opporre dell eccezione d inadempimento; s) la possibilità per il professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest ultimo; t) la previsione, a carico del consumatore, di decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria, limitazioni all adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) l indicazione di un foro competente sulle controversie in una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v) la previsione dell alienazione di un diritto o l assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un obbligazione immediatamente efficace del consumatore. w) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un unica tipologia di organismi ADR (cioè risoluzione alternativa delle controversie) o ad un unico organismo ADR; z) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V. question time A chi spetta l onere della prova in caso di controversia? L onere di dimostrare che non si tratta di una clausola vessatoria spetta sempre al professionista, che deve dimostrare che la clausola è stata oggetto di una trattativa tra le due parti. Egli deve dimostrare, quindi, che il consumatore che ha sottoscritto la condizione contrattuale era consapevole dei suoi diritti e doveri. Le clausole inserite nei contratti dei consumatori devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. econdo alcuni, la clausola incomprensibile è inefficace, mentre secondo altri l ambiguità della clausola comporta solo l applicazione della regola secondo cui, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l interpretazione più favorevole al consumatore. Le clausole vessatorie sono colpite da nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto. 4 percorso A L imprenditore e l azienda

5 Lezione 5 La tutela del consumatore Facsimile di prospetto informativo concernente i dati che l operatore deve rendere relativamente ad ogni piano tariffario per i contratti di telefonia fissa ezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in cent, IVA inclusa) Fonia vocale 1 minuto 3 minuti Locale Nazionale Verso mobile Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti Connessione a banda stretta Connessione a banda larga ezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa) a) Condizioni generali Denominazione offerta Denominazione opzione / promozione collegata all offerta Durata minima contratto (n.ro mesi) Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (e) Tariffazione a consumo effettivo (i/no) Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) Necessità carrier preselection (CP) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (i/no) Unità di misura cfr. box 1 Condizioni economiche di offerta b) Prezzi indipendenti dal consumo Costo di attivazione e Costo una tantum e Costo mensile e c) Prezzi unitari catto alla risposta e cent Chiamate vocali nazionali Verso rete mobile rete mobile dell operatore chiamante e cent/min altre reti mobili e cent/min Verso rete fissa locale e cent/min nazionale e cent/min percorso A L imprenditore e l azienda 5

6 Lezione 5 La tutela del consumatore Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate) reti mobili e cent/min reti fisse e cent/min Connessione ad internet banda stretta e cent/min larga banda a consumo e cent/min larga banda flat e/mese Box 1 - Dettaglio fasce orarie Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c) Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all art. 4, comma 1, lett. b) della Delibera AGCOM n. 96/07/CON 3 La tutela giurisdizionale Il titolo II della quinta Parte del Codice (artt ) disciplina gli strumenti relativi alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dei consumatori. Detto Titolo è ora rubricato, a seguito della riforma operata dalla L. 244/2007, «Accesso alla giustizia». L art. 139 («Legittimazione ad agire») dispone che le associazioni dei consumatori e degli utenti, come tali rappresentative degli interessi di classe ed inserite nell apposito elenco di cui all art. 137, sono legittimate ad agire, ai sensi dell articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Le associazioni che rispondono a queste caratteristiche sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal Codice del consumo. i tratta, in particolare, dei diritti fondamentali dei consumatori solennemente enunciati dall art. 2, comma 2, del Codice. Inoltre, il primo comma dell art. 139 riconosce a dette associazioni la legittimazione ad agire nell interesse dei consumatori anche rispetto a questioni che riguardano: a) qualsivoglia ipotesi di violazione degli interessi dei consumatori protetti dal Codice; b) l esercizio delle attività televisive; c) la pubblicità dei medicinali per uso umano. L inibitoria ul piano generale, nel nostro ordinamento l attività degli organi giurisdizionali svolge due differenti funzioni: L azione inibitoria è, in generale, un azione diretta ad impedire il verificarsi o il ripetersi degli effetti di un comportamento illecito. funzione ripristinatoria della situazione sostanziale violata; funzione inibitoria di ogni possibile reiterazione dell illecito. Il nostro ordinamento prevede quest ultima forma di tutela rispetto a diverse fattispecie. 6 percorso A L imprenditore e l azienda

7 Lezione 5 La tutela del consumatore La tutela inibitoria, a differenza di quella ripristinatoria che tende ad eliminare, per quanto possibile, gli effetti dell evento lesivo, si caratterizza per il prevalente carattere preventivo: l azione inibitoria ha lo scopo di impedire il verificarsi di violazioni future. L inibitoria, quindi, nella maggior parte dei casi, ottiene un duplice risultato pratico: la cessazione del comportamento illecito; l impedimento della reiterazione, per il futuro, dei comportamenti vietati. È proprio tra queste fattispecie che si inserisce lo strumento inibitorio disciplinato dell art. 140 del Codice del consumo (rubricato procedura), il quale descrive gli strumenti che l ordinamento mette a disposizione dei soggetti a cui il precedente art. 139 riconosce la legittimazione ad agire, per invocare la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. L art. 140, in realtà, istituisce un doppio binario prevedendo, accanto agli strumenti di natura giurisdizionale, anche la possibilità di attivare, prima del ricorso al giudice, procedure di carattere conciliativo. La norma, infatti, recita espressamente che i legittimati ad invocare la tutela dei consumatori ed utenti possono attivare le procedure di conciliazione. Emerge, quindi, il carattere alternativo e concorrente della conciliazione laddove è espressamente affermato che il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l esito della procedura di composizione extragiudiziale. Inoltre, l avvio della procedura di conciliazione non sembra rappresentare un presupposto necessario per il ricorso alla tutela giurisdizionale, che potrà, quindi, anche essere invocata direttamente. La procedura di conciliazione ha luogo dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, o agli altri organismi di composizione extragiudiziale e deve essere definita entro sessanta giorni. Riguardo al fronte giurisdizionale, i soggetti individuati dal precedente art. 139 del Codice del consumo sono legittimati a richiedere al Tribunale competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. L esperimento dei rimedi previsti in sede giurisdizionale è, in ogni caso, subordinato ad un particolare adempimento. Il quinto comma dell art. 140 del Codice, richiede, infatti, che le associazioni che vogliano proporre azione avverso comportamenti tenuti da un impresa debbano chiedere, con raccomandata con ricevuta di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti al soggetto da esse ritenuto responsabile. olo quando sia decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario è possibile per le associazioni proporre la domanda in sede giudiziale. L azione di classe L art. 140bis del Codice del consumo riconosce la tutelabilità, anche attraverso l azione di classe, dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti. A tal fine qualsiasi consumatore componente della classe di riferimento, autonomamente o mediante un associazione dei consumatori, può chiedere l accertamento della responsabilità dell impresa e la condanna al risarcimento del danno. È sufficiente anche un solo consumatore per attivare il giudizio collettivo. In seguito, i consumatori e utenti che intendono avvalersi dell azione di classe potranno poi aderire all azione. Tale adesione comporta la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale proposta per lo stesso motivo. percorso A L imprenditore e l azienda 7

8 Percorso A L imprenditore e l azienda Lezione 5 La tutela del consumatore N O E Riepilogo Il Codice del consumo ha riunito in un unico testo le più importanti disposizioni a tutela del consumatore, considerato la parte debole nei rapporti di consumo. oggetti dei rapporti di consumo Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta Professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario Devono considerarsi vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinato a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La parte V del Codice del consumo disciplina gli strumenti relativi alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dei consumatori. L art. 140 del Codice del consumo prevede, accanto agli strumenti di natura giurisdizionale, anche la possibilità di attivare, prima del ricorso al giudice, procedure di conciliazione. 8 percorso A L imprenditore e l azienda

9 Percorso A L imprenditore e l azienda Lezione 5 La tutela del consumatore N O E Area operativa Verifiche sommative a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione: 1 Qual è la funzione del Codice del consumo? 2 Quali sono i diritti tutelati dal Codice del consumo? 3 Chi è il consumatore? 4 Cosa sono le clausole vessatorie? 5 In cosa consiste l azione inibitoria? 6 Cosa si intende per doppio binario? 7 Chi può attivare l azione di classe? percorso A L imprenditore e l azienda 9

10 N O E Lezione 5 La tutela del consumatore area operativa verifiche b) cegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta: 1 La funzione del Codice del consumo è quella di: Riunire in un unico atto le disposizioni a tutela del consumatore Incentivare il consumo dei prodotti Tutelare i professionisti nell esercizio della loro attività Dettare norme di comportamento a favore dell economia 2 Di quante parti si compone il Codice del consumo? Quali sono i soggetti dei rapporti di consumo? I consumatori I professionisti I consumatori e i professionisti I professionisti e gli enti pubblici 4 Da quale sanzione sono colpite le clausole vessatorie? Nullità Annullabilità Inefficacia Inesistenza 5 Qual è la funzione della tutela inibitoria? Far cessare il comportamento illecito e impedire che si ripeta olo far cessare il comportamento illecito olo impedire che un comportamento illecito si ripeta Riparare le conseguenze di un comportamento illecito (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo: 1 Le clausole vessatorie sono colpite da nullità e, di conseguenza, tutto il contratto sarà nullo perché 2 Il consumatore è la persona fisica che agisce nell esercizio della propria attività imprenditoriale perché (V) (V) (F) (F) 3 L onere di provare la vessatorietà di una clausola spetta sempre al consumatore (V) (F) perché 4 Il consumatore, in caso di violazione dei suoi diritti, può ricorrere al Giudice solo dopo aver tentato la conciliazione perché (V) (F) 10 percorso A L imprenditore e l azienda

11 N O E Lezione 5 La tutela del consumatore area operativa verifiche 5 Il consumatore che aderisce ad un azione di classe per un danno subìto può anche proporre un azione di risarcimento individualmente per lo stesso danno (V) (F) perché d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati: 1 ono considerate vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio... derivanti dal contratto Dei diritti Dei diritti e degli obblighi Degli obblighi 2 Le clausole inserite nei contratti dei consumatori devono essere redatte... In modo chiaro In modo chiaro e comprensibile A tutela degli interessi di chi le predispone 3 Le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela... Degli interessi individuali dei consumatori e degli utenti Degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti Degli interessi collettivi dei professionisti 4 L azione innanzi al Tribunale può essere proposta... Dopo aver tentato la conciliazione Decorsi 15 giorni dalla ricezione della raccomandata con cui si chiede all impresa la cessazione del comportamento lesivo Dopo aver tentato l azione di classe 5 Per attivare l azione di classe... È sufficiente anche un solo consumatore È necessaria l attivazione di tutti i consumatori della classe di appartenenza È necessaria l attivazione di almeno 10 consumatori Verifiche d eccellenza Privacy e tutela del consumatore Le relazioni commerciali comportano, normalmente, lo scambio di una serie di informazioni a carattere personale tra le parti, il cui contenuto può variare in funzione della specifica relazione commerciale che le parti pongono in essere. La stessa compilazione dei contratti richiede l indicazione di una serie di informazioni tali da consentire l individuazione univoca del contraente (generalità, residenza, stato civile, codice fiscale ecc.); inoltre, a volte, la stessa natura del bene acquistato potrebbe essere l indice rivelatore di ulteriori informazioni sulla personalità o su altre caratteristiche dell acquirente (si pensi, ad esempio, all acquisto di particolari presidi medici che può rivelare, seppur indirettamente, la presenza di particolari patologie dell acquirente). Nella realtà, i dati acquisiti dai professionisti nell ambito delle relazioni commerciali, sempre più spesso, finiscono per essere archiviati e trattati in forma telematica, e quindi sono immediatamente disponibili per ogni possibile elaborazione. otto questo profilo, la tematica del consumo appare fortemente intrecciata con quella della privacy e la normativa predisposta dal legislatore nel Codice della privacy (D.Lgs. 11 percorso A L imprenditore e l azienda 11

12 N O E Lezione 5 La tutela del consumatore area operativa verifiche 196/2003) rappresenta un efficace strumento di tutela dei consumatori. L art. 11 del Codice della privacy detta le linee guida per il trattamento dei dati. In particolare, i dati personali oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Ai sensi dell art. 23 del Codice della privacy il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell interessato. Nel caso di dati sensibili il consenso deve essere sempre manifestato in forma scritta. Inoltre, il titolare del trattamento è tenuto a fornire alla persona interessata le opportune informazioni in merito all utilizzo dei suoi dati personali. La legge, quindi, vuole che il cittadino (e, quindi, anche il consumatore) al momento in cui comunica alla controparte i propri dati venga messo a conoscenza dell importanza dell atto che sta compiendo e dei futuri, possibili utilizzi cui andranno incontro questi dati. In particolare, l interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati (commerciali, statistici, amministrativi ecc.); la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello tato e del responsabile. Il titolare del trattamento, quindi, raccoglie i dati personali annotando i dati forniti dallo stesso interessato, nel momento in cui si formalizza il contatto con il consumatore. Normalmente questo momento coincide con la sottoscrizione del contratto ma sono frequenti i casi in cui, per poter accedere ai siti web di e-commerce (commercio elettronico) si rende necessaria una previa iscrizione al sito stesso. Attraverso questa iscrizione il gestore del sito acquisisce già informazioni sul potenziale acquirente. a) Perché le norme a tutela del consumatore si intrecciano con quelle a tutela della privacy? Clausole onerose (art c.c.) e clausole vessatorie (artt. 33 ss. Codice del consumo): differenze Nonostante l aggettivo «vessatorie» sia utilizzato anche con riferimento alle condizioni generali del contratto per indicare le clausole riconducibili a una delle categorie previste dall art. 1341, co. 2, c.c., occorre precisare che in tale norma il legislatore non ha utilizzato l aggettivo «vessatorie», che andrebbe pertanto riservato soltanto alle clausole dei contratti dei consumatori che determinino un significativo squilibrio a norma dell art. 33 del Codice del consumo, mentre per quelle rientranti nell ambito di applicazione dell art. 1341, co. 2, c.c. sarebbe più opportuno parlare di clausole onerose (TRABUCCHI). Inoltre, diversamente dall elenco di clausole contenuto nell art. 1341, co. 2, c.c., l elenco delle clausole vessatorie contenuto nell art. 33 del Codice del consumo non è tassativo, per cui anche clausole diverse da quelle indicate in tale norma possono essere considerate vessatorie, qualora comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. Infine, diversamente dagli artt e 1342 c.c., le norme sui contratti del consumatore (artt. 33 ss. del Codice del consumo) non si applicano anche ai contratti per adesione individuali, il cui contenuto cioè è stato unilateralmente predisposto da una parte per disciplinare un unico, specifico rapporto. a) Qual è la differenza tra le clausole onerose disciplinate dal codice civile e le clausole vessatorie disciplinate dal Codice del consumo? 12 percorso A L imprenditore e l azienda

13 N O E Lezione 5 La tutela del consumatore area operativa verifiche Verifiche di recupero viluppa il seguente argomento Le clausole vessatorie nei rapporti tra consumatori e professionisti. Risolvi la seguente problematica Francesco acquista, un anno prima della partenza, un pacchetto turistico all inclusive per un soggiorno in ardegna che comprende il viaggio con la nave all andata e al ritorno, l albergo con pensione completa e il noleggio dell auto, tutto per una settimana. Francesco, entusiasta dell offerta vantaggiosissima con cui gli viene offerto il pacchetto, firma subito il contratto senza leggere bene le varie clausole che lo compongono. Qualche mese prima della partenza Francesco comincia ad avere problemi al lavoro che non gli consentiranno di partire, per cui decide di disdire tutto e rinviare il viaggio quando sarà più libero. In agenzia, però, gli dicono che dovrà pagare per la disdetta il triplo del prezzo al quale aveva acquistato il pacchetto e, in realtà, nel contratto firmato da Francesco c è una clausola che conferma quanto detto dall agenzia. È lecita una clausola del genere? Come può tutelarsi Francesco? percorso A L imprenditore e l azienda 13

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