i due saranno una sola carne per cui l uomo non separi ciò che Dio ha unito (Don Giovanni Celi)

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1 i due saranno una sola carne per cui l uomo non separi ciò che Dio ha unito (Don Giovanni Celi) 1. Premessa La conversazione, odierna, verte sul sacramento del matrimonio e su alcune conseguenze come parte integrante di ogni unione tra uomo e donna. Non si può parlare di matrimonio-sacramento senza premettere alcune nozioni circa i sacramenti strumenti voluti da Gesù Cristo, nostro redentore, come mezzi di trasmissione della Sua vita agli uomini. Questa vita è un dono del Padre, nello Spirito Santo, attraverso il Figlio. Con questo dono, chiamato grazia, il cristiano viene incorporato a Cristo e, per esso, entra a far parte della Vita della SS. Trinità. In una parola, l uomo viene elevato alla vita soprannaturale, viene a trovarsi nella condizione di avere non semplicemente la vita umana, ma anche la vita divina, quella stessa vita che il Figlio di Dio, Gesù, ebbe sulla terra. Gesù infatti era vero Dio e vero uomo per virtù dell unione ipostatica, noi invece siamo veri uomini e veniamo a partecipare alla divinità, non per una unione ipostatica, ma per una unione di trasmissione di divinità da Cristo all uomo: è Cristo infatti che ci trasmette la sua divinità; questa divinità trasmessa e partecipata ha un nome: grazia. Gesù indica questa partecipazione alla sua vita con la parabola della vite e dei tralci: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano[1]». San Paolo, riferendosi alla conversione degli ebrei, riprende lo stesso concetto, ma in un modo ancora più significativo, egli paragona la natura umana ad un olivo selvatico, che non può dare alcun frutto, solo capace di essere usato per ardere nel forno, arriva Gesù e su questo olivo= natura umana, innesta la Sua natura divina; da quel momento, la natura dell uomo cambia: diventa divina! «Se tu infatti sei stato reciso dall oleastro che eri secondo la tua natura e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo![2]». 2. Il sacramento L innesto in Cristo avviene tramite un segno esterno a cui Gesù ha voluto annettere la trasmissione della Sua vita, è questo segno che si chiama sacramento. La trasmissione quindi della vita divina all uomo, non dipende dalla volontà o dalla dignità dell uomo, ma deriva dall onnipotenza divina di Gesù Cristo che ha voluto immettere la sua onnipotenza creatrice nel gesto compiuto, per sua autorità, da una persona a ciò autorizzata. Richiamo, brevemente, alcune nozioni per la valida celebrazioni di un sacramento.

2 La volontà di compiere ciò che Gesù ha compiuto; La disposizione a ricevere il sacramento; Utilizzare i segni sensibili usati dal Signore o stabiliti dalla Chiesa. La volontà di compiere ciò che Gesù ha compiuto. Significa che chi è ministro del sacramento deve avere la volontà, almeno implicita, di compiere un atto voluto da Cristo o dato dalla Chiesa, come segno di grazia (es. anche un miscredente, un ateo o un fedele di un altra religione può amministrare un sacramento). La validità del sacramento non dipende dalla santità del ministro celebrante, santità, in questo caso, significa essere nello stato di grazia, quindi anche il peccatore può celebrare il sacramento, però, se è cristiano, la sua celebrazione è illecita, ma sempre valida. La disposizione a ricevere il sacramento. Disposizione a ricevere il sacramento significa avere la fede in Cristo morto e risorto e nella Chiesa depositaria e amministratrice dei sacramenti stessi, credere che l atto sacramentale trasmette la grazia che deve essere accolta e ricevuta nelle condizioni interiori e nella forma liturgica stabilita dall autorità ecclesiastica. Essere in stato di peccato rende il sacramento illecito, ma non nullo. Utilizzare i segni sensibili usati dal Signore o stabiliti dalla Chiesa. Questi segni vengono chiamati materia del sacramento, come l acqua per il battesimo e il pane ed il vino per l Eucaristia, la materia del sacramento nel matrimonio sono i corpi dei nubendi, spiegherò meglio questo punto più avanti. 3. Il matrimonio. «Così l`uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l`uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull`uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all`uomo, una donna e la condusse all`uomo. Allora l`uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall`uomo è stata tolta». Per questo l`uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l`uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.[3]» Il racconto della Genesi ci fa vedere la solitudine dell uomo che viene colmata dalla creazione della donna, donna che viene donata all uomo e,a sua volta, l uomo viene donato alla donna in questo reciproco dono i due saranno una sola carne. Da queste parole scaturisce l origine naturale per cui esso «non è quindi effetto del caso o prodotto della evoluzione di inconscie forze naturali: è stato sapientemente e provvidenzialmente istituito da Dio Creatore per realizzare nell'umanità il suo disegno di amore. Per mezzo della reciproca donazione personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla comunione delle loro persone, con la quale si perfezionano a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione ed alla educazione di nuove vite. Per i battezzati, poi, il matrimonio riveste la dignità di segno sacramentale della grazia, in quanto

3 rappresenta l'unione di Cristo e della Chiesa. In questa luce appaiono chiaramente le note e le esigenze caratteristiche dell'amore coniugale, di cui è di somma importanza avere un'idea esatta. E' prima di tutto amore pienamente umano, vale a dire sensibile e spirituale. Non è quindi semplice trasporto di istinto e di sentimento, ma anche e principalmente è atto della volontà libera, destinato non solo a mantenersi ma anche ad accrescersi mediante le gioie e i dolori della vita quotidiana; così che gli sposi diventino un cuor solo ed un'anima sola, e raggiungano insieme la loro perfezione umana. E' poi amore totale, vale a dire una forma tutta speciale di amicizia[4] personale, in cui gli sposi generosamente condividono ogni cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici. Chi ama davvero il proprio consorte, non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, ma per se stesso, lieto di poterlo arricchire del dono di sé. E' ancora amore fedele ed esclusivo fino alla morte. Così infatti lo concepiscono lo sposo e la sposa nel giorno in cui assumono liberamente ed in piena consapevolezza l'impegno del vincolo matrimoniale. Fedeltà che può talvolta essere dif ficile, ma che sia sempre possibile, e sempre nobile e meritoria, nessuno lo può negare. L'esempio di tanti sposi attraverso i secoli dimostra non solo che essa è consentanea alla natura del matrimonio, ma altresì fonte di felicità profonda e duratura. E' infine amore fecondo, che non si esaurisce tutto nella comunione tra i coniugi, ma è destinato a continuarsi, susci tando nuove vite. «Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione e alla educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del matri monio e contribuiscono sommamente al bene degli stessi geni tori[5]»[6]. Questa unione naturale, come afferma Papa Paolo VI e tutta la teologia cattolica, Per i battezzati il matrimonio riveste la dignità di segno sacramentale della grazia, in quanto rappresenta l'unione di Cristo e della Chiesa. Cosa significa che il matrimonio è sacramento? Ho detto precedentemente che il corpo dei nubendi è la materia del sacramento, cioè l unione per cui i due diventano una sola carne è lo strumento della trasmissione della grazia è il mezzo con cui Cristo si dona. Ecco come esprimevo questa realtà durante l omelia per la celebrazione di un matrimonio: «Dio infatti, avendo risuscitato suo Figlio per amore nostro e avendolo donato a noi nella Santissima Eucaristia, questa sera lo stesso Gesù si dona a voi due non semplicemente nel sacramento dell'eucaristia, anche voi infatti riceverete la Comunione come tutti i fedeli, ma questo ricevere Gesù è una partecipazione del nostro essere con la vita di Cristo Gesù; invece il Signore, questa sera, si dà a voi in un modo del tutto particolare: M. darà Gesù ad A. e A. darà Gesù a M., cioè a dire voi questa sera nel momento in cui compirete l'atto coniugale non darete semplicemente voi stessi come uomo e donna, ma darete voi stessi come strumento di grazia, come strumento di dono di Dio all'uomo: è questa la realtà teologica del sacramento del matrimonio. Ciò significa che mentre io sacerdote darò a voi Gesù Eucaristia tu, M. darai lo stesso Gesù ad A. ed A. darà lo stesso Gesù a te M. nel momento in cui vi unirete come marito e moglie; è questo non solo per oggi, domani, dopodomani, ma per tutte le volte che il vostro amore si fonde in una sola carne. Questa realtà teologica la ricordino gli sposi qui presenti: tutte le volte che un marito ama sua moglie avviene un atto divino[7]». N.B. L atto coniugale è apportatore di grazia se compiuto secondo natura e senza

4 strumenti che impediscono la generazione (es. profilattici, pillola ecc.) 4. Conseguenze Perché dono di Dio all uomo e perché dono dell uomo all altro uomo il matrimonio ha delle conseguenze: Unità e indissolubilità. L ha detto Gesù nel vangelo di San Matteo che così viene commentato dal Papa Giovanni Paolo II: L'uomo lascerà suo padre e sua madre: «Due volte, durante il colloquio con i farisei, che gli ponevano il quesito sulla indissolubilità del matrimonio, Gesù Cristo si è riferito al «principio». Il colloquio si è svolto nel modo seguente: «... gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla pro va e gli chiesero: " È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?". Ed egli rispose: "Non avete letto che il Creatore `da principio' li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi". Gli obiettarono: "Per ché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via?". Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma `da principio' non fu così"» (Mt 19, 3 ss.; cfr. anche Mc 10, 2 ss.). Cristo non accetta la discussione al livello nel quale i suoi interlocutori cercano di introdurla, in certo senso non approva la dimensione che essi hanno cercato di dare al problema. Evita dì impigliarsi nelle controversie giuridico-casistiche; e invece si richiama due volte al «principio». Agendo così, fa chiaro riferimento alle relative parole del libro della Genesi, che anche i suoi interlocutori conoscono a memoria. Da quel le parole dell'antichissima rivelazione, Cristo trae la conclu sione e il colloquio si chiude.» L'uomo non separi ciò che Dio unisce «Principio» significa quindi ciò di cui parla il libro della Genesi. È dunque la Genesi 1, 27 che Cristo cita, in forma riassuntiva: «Il Creatore da principio li creò maschio e femmina», mentre il brano originario completo suona te stualmente così: «Dio creò l'uomo a sua immagine, a imma gine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò». In seguito, il Maestro si richiama alla Genesi 2, 24: «Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne». Citando queste parole quasi «in extenso», per intero, Cristo dà loro un ancor più esplici to significato normativo (dato che sarebbe ipotizzabile che nel Libro della Genesi suonino come affermazioni di fatto: «abbandonerà... si unirà... saranno una sola carne»). Il significato normativo è plausibile in quanto Cristo non si limi ta soltanto alla citazione stessa, ma aggiunge: «Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi». Quel «non lo separi» è determinante. Alla luce di questa parola di Cristo, la Genesi 2, 24 enuncia il principio dell'unità ed indissolubilità del matrimonio come il contenuto stesso della parola dì Dio, espressa nella più antica rivelazione. Li creò maschio e femmina Si potrebbe a questo punto sostenere che il problema sia esaurito, che le parole di Gesù Cristo confermino l'eterna legge formulata e istituita da Dio da «principio» come la creazione dell'uomo. Potrebbe anche sembrare che il Mae stro, nel confermare questa primordiale legge del Creatore, non faccia altro che stabilire esclusivamente il suo proprio senso normativo, richiamandosi all'autorità stessa del primo legislatore. Tuttavia, quella espressione significativa: «da principio», ripetuta due

5 volte, induce chiaramente gli inter locutori a riflettere sul modo in cui nel mistero della creazione è stato plasmato l'uomo, appunto, come «maschio e femmina», per capire correttamente il senso normativo delle parole della Genesi. E questo non è meno valido per gli interlocutori di oggi quanto non sia stato per quelli di allora»[8]. 5. Libertà per la scelta del coniuge «E' naturale che ogni papà ed ogni mamma, anche se spesso ciò viene contestato dai figli, sappia e veda quali siano le compagnie dei propri figli e con quali persone intendano unire la loro vita. E' naturale che i genitori abbiano a dare i propri consigli e i propri avver timenti per quanto riguarda la felicità futura della propria prole; però è contrario, alla legge naturale e divina, imporre la propria volontà nella scelta del coniuge. Dio infatti, ha creato ogni essere libero di costruirsi la propria vita e decidere della propria salvezza o dannazione eterna! Agiscono male quindi quei genitori che, quando il figlio o la figlia è ormai maggiorenne, si oppongono ad una scelta fatta che non è secondo il proprio piacere ed il proprio modo di vedere. I figli, d'altro canto, agiscono imprudentemente a non ascoltare un consiglio giusto, disinteressato ed amorevole, dei propri genitori. Questa libertà di scelta da parte dei giovani ci pone di fronte al quesito: «Come deve comportarsi un giovane od una giovane di anni che vorrebbero frequentarsi per conoscersi e poi sposare, se i genitori non intendono dare loro il permesso? Prima di rispondere, premetto subito che l'età di anni è ancora prematura per parlare di fidanzamento; l'età giusta e buona sarebbe sui anni. Dico subito ai genitori che, per la loro responsabilità di genitori cristiani, devono far di tutto perché questi incontri, anche se non fatti in casa, il che sarebbe desiderabile, ci siano, e siano svolti in massima serenità e sincerità. Devono guidare i giovani stessi in modo che l'inesperienza giovanile che sottostà a questi contatti non abbia a giocare dei brutti tiri e non si abbia a maledire, poi, il giorno dei primi incontri. Se i genitori non intendessero assolutamente permettere la mutua conoscenza, allora saranno i giovani stessi che, ponendosi nelle migliori condizioni di fronte a Dio, alla propria coscienza e alla responsabilità che si assumono, faranno in modo di vedersi e di scambiarsi le idee ed i propositi per la vita futura. Questo modo di agire, all'insaputa dei genitori, sarà tanto più permesso quanto più alta sarà l'età dei giovani; per cui, se a anni potrebbe dare ansia ad una coscienza di figlio rispettoso ed ubbidiente ai comandi del padre; all'età di anni sarebbe una libertà legittima concessa ai giovani direttamente dall'autore del matrimonio stesso. Leone XIII, così si esprime a questo riguardo nell'enciclica Rerum novarum: «Libera all'uomo è l'elezione del proprio stato: egli può a suo grado o seguire il consiglio evangelico della verginità, o legarsi in matrimo nio. Naturale e primitivo è il diritto al coniugio e, nessuna legge umana può abolirla, nessuna limitarne come che sia lo scopo a cui Iddio l'ha ordinato quando disse: «crescete e moltiplicatevi.» (Col. Documenti Pontifici Vol. I N. 210)[9]»

6 6. Perpetuità del dono [10] Il dono del proprio corpo che è, come abbiamo visto, dono di Cristo all altro, termina con la morte del coniuge. Il sacramento infatti è perpetuo in ogni momento della sua realizzazione, così come è perpetuo il sacramento del Battesimo, dell Eucaristia e del sacerdozio: i coniugi si scambiano Cristo sempre! Anche quando questo scambio avviene in età matura e ciò secondo uanto afferma San Paolo 1 Corinti 7,3-11 Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente anche la moglie verso il marito. La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché satana non vi tenti nei momenti di passione. [11] Il rifiuto all atto coniugale, secondo quanto insegna San Paolo, è una forma di separazione che non è voluta dal Signore. Ecco un commento del Papa Giovanni Paolo II relativamente a questo scambio: «La conoscenza nel matrimonio è corporale e sessuale. Così, infatti, attraverso il termine «conoscenza» usato in Genesi 4, 1-2 e spesso nella Bibbia, il rapporto coniugale dell'uomo e della donna, cioè il fatto che essi diventano, attraverso la dualità del sesso, una «sola carne», è stato elevato e introdotto nella dimensione specifica delle persone. Genesi 4, 1-2 parla soltanto della «conoscenza» della donna da parte dell'uomo, quasi per sottolineare soprattutto l'attività di quest'ultimo. Si può, però, anche parlare della reciproci tà di questa «conoscenza», a cui uomo e donna partecipano mediante il loro corpo e il loro sesso. Aggiungiamo che una serie di successivi testi biblici, come, del resto, lo stesso capi tolo della Genesi (cfr. ad esempio Gen 4, 17; 4, 25), parlano con lo stesso linguaggio. E ciò fino alle parole pronunziate da Maria di Nazaret nell'annunciazione: «Come è possibile? -Non conosco uomo» (Lc 1, 34). L'essenza profonda del matrimonio: darsi in dono Così, con quel biblico «conobbe», che per la prima volta appare in Genesi 4, 1-2, da una parte ci troviamo di fronte alla diretta espressione dell'intenzionalità umana (perché essa è propria della conoscenza) e, dall'altra, a tutta la realtà della convivenza e dell'unione coniugale, in cui uomo e donna diventano «una sola carne». Parlando qui di «conoscenza», sia pur a causa della po vertà della lingua, la Bibbia indica l'essenza più profonda della realtà della convivenza matrimoniale. Questa essenza appare come una componente ed insieme un risultato di quei significati, la cui traccia cerchiamo di seguire fin dall'inizio del nostro studio; essa infatti fa parte della coscienza del significato del proprio corpo. In Genesi 4, 1, diventando «una sola carne», l'uomo e la donna sperimentano in modo particolare il significato del proprio corpo. Insieme, essi di ventano, così, quasi l'unico soggetto di quell'atto e di quell'e sperienza, pur rimanendo, in quest'unità, due soggetti real mente diversi. Il che ci autorizza, in certo senso, ad affermare che «il marito conosce la moglie» oppure che entrambi «si conoscono» reciprocamente. Allora essi si rivelano l'uno al l'altra, con quella specifica profondità del proprio «io» uma no, che appunto si rivela anche mediante il loro sesso, la loro mascolinità e femminilità. E allora, in maniera singolare, la donna «è data» in modo conoscitivo all'uomo, e lui a lei. La conoscenza biblica attinge alle più profonde radici della identità umana. Se dobbiamo mantenere la continuità rispetto alle analisi finora fatte (particolarmente riguardo alle ultime, che inter pretano l'uomo nella dimensione di dono), bisogna osservare che, secondo il libro della Genesi, «datum» e «donum» si equivalgono. Tuttavia, Genesi 4, 1-2 accentua soprattutto il «datura». Nella «conoscenza» coniugale, la donna «è

7 data» all'uomo e lui a lei, poiché il corpo e il sesso entrano direttamente nella struttura e nel contenuto stesso di questa «conoscenza». Così, dunque, la realtà dell'unione coniuga le, in cui l'uomo e la donna diventano «una sola carne», contiene in sé una scoperta nuova e, in certo senso, definitiva del significato del corpo umano nella sua mascolinità e fem minilità. Ma, a, proposito di tale scoperta, è giusto parlare soltanto di «convivenza sessuale»? Bisogna tener conto che ciascuno di loro, uomo e donna, non è soltanto un oggetto passivo, definito dal proprio corpo e sesso, e in questo modo determinato «dalla natura». Al contrario, proprio per il fat to di essere uomo e donna, ognuno di essi è «dato» all'altro come soggetto unico e irripetibile, come «io», come perso na. Il sesso decide non soltanto della individualità somatica dell'uomo, ma definisce nello stesso tempo la sua personale identità e concretezza. E proprio in questa personale identità e concretezza, come irripetibile «io» femminile-maschile, l'uomo viene «conosciuto» quando si verificano le parole di Genesi 2, 24; «l'uomo... si unirà a sua moglie e i due saran no una sola carne». La «conoscenza», di cui parlano Gene si 4, 1-2 e tutti i successivi testi biblici, arriva alle più intime radici di questa identità e concretezza, che l'uomo e la donna debbono al loro sesso. Tale concretezza significa tanto l'unici tà quanto l'irripetibilità della persona»[12]. Questo dono perpetuo però dovrà tenere conto delle condizioni psico-fisiche del coniuge così come ci suggerisce Papa Paolo VI: «Giustamente infatti si avverte che un atto coniugale imposto al coniuge senza nessun riguardo alle sue condizioni ed ai suoi giusti desideri non è un vero atto di amore e nega pertanto un'esigenza del retto ordine morale nei rapporti tra gli sposi»[13]. Fecondità dell atto coniugale. «Chi ben riflette dovrà anche riconoscere che un atto di amore reciproco, che pregiudichi la disponibilità a trasmettere la vita che Dio creatore di tutte le cose secondo particolari leggi vi ha immesso, è in contraddizione sia con il disegno divino, a norma del quale è costituito il coniugio, sia con il volere dell'autore della vita umana. Usare di questo dono divino distruggendo, anche soltanto parzialmente, il suo significato e la sua finalità è contraddire alla natura del l'uomo come a quella della donna e del loro più intimo rap porto, e perciò è contraddire anche al piano di Dio e alla sua santa volontà. Usufruire invece del dono dell'amore coniu gale rispettando le leggi del processo generativo significa ricono scersi non arbitri delle sorgenti della vita umana, ma piuttosto ministri del disegno stabilito dal Creatore. Infatti, come sul suo corpo in generale l'uomo non ha un dominio illimitato, così non lo ha, con particolare ragione, sulle sue facoltà generative in quanto tali, a motivo della loro ordinazione intrinseca a suscitare la vita, di cui Dio è principio. «La vita umana è sacra, ricordava Giovanni XXIII; fin dal suo affiorare impegna diret tamente l'azione creatrice di Dio[14]». Certamente ogni atto coniugale è lecito anche se non finalizzato alla procreazione, ma sempre nel rispetto della paternità e maternità responsabile, ogni atto coniugale è un atto di grazia tenendo conto di quanto insegna l humane vitae: «Se dunque per distanziare le nascite esistono seri motivi, derivanti o dalle condizioni fisiche o psicologiche dei coniugi, o da circostanze esteriori, la Chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni generative per l'uso del matrimonio nei soli periodi infecondi e così regolare la natività senza offendere minimamente i princìpi morali che abbiamo ora ricordato. La Chiesa è coerente con se stessa sia quando ritiene lecito il ricorso ai periodi infecondi, sia quando condanna come sempre illecito l'uso dei mezzi direttamente contrari alla fecon dazione, anche se ispirato da ragioni che possano apparire oneste e gravi. In realtà, i due casi differiscono completamente La regolazione delle nascite tra di loro: nel primo caso i coniugi usufruiscono legittima mente di una disposizione naturale; nell'altro caso essi impedi scono lo svolgimento dei processi naturali. E' vero che, nel l'uno e nell'altro caso, i coniugi concordano con mutuo e certo consenso di evitare la prole per ragioni plausibili cercando la sicurezza che essa non verrà; ma è altresì vero che soltanto nel primo

8 caso essi sanno rinunciare all'uso del matrimonio nei periodi fecondi quando, per giusti motivi, la procreazione non è desiderabile, usandone, poi, nei periodi agenesiací a manifesta zione di affetto ed a salvaguardia della mutua fedeltà. Così fa cendo essi danno prova di amore veramente ed integralmente onesto»[15]. 7. Quando il matrimonio è nullo o illecito? Si fa una grande discussione sulla dichiarazione di nullità matrimoniale, è bene subito premettere che un matrimonio validamente celebrato non può mai essere dichiarato nullo. Un matrimonio per essere dichiarato nullo deve nascere nullo, ciò avviene nei casi contemplati dal diritto canonico che vi trascrivo: La dichiarazione di nullità viene concessa dalla Chiesa che ha autorità sui sacramenti e, quindi, anche sul matrimonio. Ogni nullità matrimoniale deve essere giuridicamente dimostrato innanzi al tribunale, non si dà nullità matrimoniale in coscienza; se poi si imbroglia l autorità del tribunale, anche quando fosse stata emessa sentenza di dichiarazione di nullità matrimoniale, il vincolo sacramentale rimane e chi passa a nuove nozze è concubino e quindi in peccato mortale. GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI [16] IN GENERE Can L'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio. Can L'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto. Can Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio. 2. È pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati. Can È riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia contraria a quelli esistenti. Can L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che questa perduri. 2. Solo l'autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola dirimente. Can L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica. 2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, sono: 1) l'impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio; 2) l'impedimento di crimine, di cui al can Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale. Can In urgente pericolo di morte, l'ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato. 2. Nelle medesime circostanze di cui al 1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all'ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro

9 legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale. 4. Nel caso di cui al 2, si ritiene impossibile il ricorso all'ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono. Can Ogni qualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui al can. 1078, 2, n. 1, l'ordinario del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al can. 1079, 2-3, alle condizioni ivi determinate. 2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all'ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può dispensare. Can Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al can. 1079, 2, informi subito l'ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni. Can Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico. GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE Can L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio. 2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. Can L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio. (per impotenza copulativa si intende l incapacià della penetrazione vaginale e ciò può avvenire per cause fisiche, es. vagina infantile, pene piccolo oppure asportazione delle ghiandole prostatiche; o per cause psicologiche es. blocco innanzi a quella donna o a quell uomo). 2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo. 3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can Can Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato. 2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente. Can È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata. 2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann e Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata. Can Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini. Can Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico

10 perpetuo di castità emesso in un istituto religioso. Can Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio. Can Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. 2. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge. Can Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali. 2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso. 3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica. 4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale. Can L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado. Can L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa. Can Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione. IL CONSENSO MATRIMONIALE Can Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. (Per quanto attiene al numero due, si può fare l esempio di chi non sa che il matrimonio comporta l atto coniugale, oppure desidera un matrimonio solo per compagnia escludendo qualsiasi atto intimo ecc.) Can Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. 2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà. Can L'errore di persona rende invalido il matrimonio. 2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente. (es. si ha l errore di persona quando si crede di sposare una vergine ed invece non lo è, oppure quando si è convinti che il patner non sia omosessuale e invece lo è, così come quando si crede di sposare un uomo o una donna onesta ed invece si è di fronte ad un assassino, un mafioso oppure un ladro, credo di sposare una persona sana e non malata ed invece è affetta da una malattia incurabile o contagiosa, ecc.) Can Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente. (Ho detto sopra che si ha errore di persona quando si crede, si ha invece il dolo, quando espressamente si chiede all altra parte di manifestare una sua qualità e questa la nega per timore di perdere il fidanzato, la fidanzata es. io non ti sposo se tu non sei vergine, oppure io non ti sposo se tu sei implicato in un losco affare ecc.) Can L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.

11 (es. se una persona è fermamente convinta che il divorzio è permesso dalla chiesa e si sposa perché ha questa convinzione se infatti sapesse che la chiesa non ammette il divorzio non si sposerebbe, oppure una persona non crede nei sacramenti e neppure che il matrimonio è un sacramento infatti se lo sapesse non si sposerebbe ecc.) Can Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale. Can Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. 2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. (a quanto detto al commento del canone 1099, qui si può aggiungere il caso di chi si sposa con la volontà ben ferma di divorziare se le cose non andranno secondo i suoi disegni oppure di non volere, per sempre i bambini, ecc.) Can Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura. (es. se entro un anno non nasce il bambino il nostro matrimonio è da ritenersi nullo, oppure ci si sposa solo perché aspetto un eredità, se questa non arriva il matrimonio è da ritenersi nullo ecc) 2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione. 3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui al 2, se non con la licenza scritta dell'ordinario del luogo. Can E invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio. (per esterno si intende, oltre a quanto comunemente si intende per violenza o timore, bisogna considerare anche il timore che assale la donna incinta prima delle nozze, di essere ripudiata dai genitori oppure di non essere capace di continuare la propria vita con un bimbo; può essere violenza anche il matrimonio che una persona si impone, dopo lunghi anni di fidanzamento, per la paura di non trovare un altra persona con cui spsarsi.) Can Per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore. 2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole; se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti. Can Per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede: 1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata; 2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico. 2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall'ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile. 3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido. 4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l'altra parte contraente. Can È consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi assista se non gli consta della fedeltà dell'interprete. Can Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non consti della sua revoca. LA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO Can Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché

12 alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, 1, 1116 e 1127, Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa. Can L'Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall'ufficio oppure dichiarati tali, in forza dell'ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino. Can L'Ordinario e il parroco personale, in forza dell'ufficio assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell'ambito della loro giurisdizione. Can L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio. 2. Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate; e se si tratta di delega speciale, deve essere data anche per un matrimonio determinato; se poi si tratta di delega generale, deve essere concessa per iscritto. Can Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni. 2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio. Can Prima di concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò che stabilisce il diritto per provare lo stato libero. Can L'assistente al matrimonio agisce illecitamente se non gli consti dello stato libero dei contraenti a norma del diritto e, se è possibile, del permesso del parroco, ogni volta che assiste in forza della delega generale. Can I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove. Can Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: 1) in pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese. 2. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni. Can La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, salve le disposizioni del can. 1127, 2. Can Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell'ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio. 2. L'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente. 3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente. Can Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti

13 dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini. Can La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano, a condizione però che l'assistente al matrimonio, di persona, chieda e riceva la manifestazione del consenso dei contraenti. Can Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o chi ne fa le veci, anche se nessuno dei due fu presente, annoti quanto prima nel registro dei matrimoni i nomi dei coniugi, dell'assistente e dei testimoni, il luogo e il giorno della celebrazione, secondo le modalità determinate dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano. 2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del can. 1116, il sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all'ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio. 3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica, l'ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima all'ordinario e al parroco di cui sopra l'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata. Can Si annoti anche l'avvenuta celebrazione del matrimonio nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo dei coniugi. 2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo. Can Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati. I MATRIMONI MISTI Can Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità. Can L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti. Can Spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata. Can Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto.

14 2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l'ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell'ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni. 3. È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica a norma del 1, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l'assistente cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle parti. Can Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d'anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l'unione della vita coniugale e familiare. Can Le disposizioni dei cann e 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, 1. EFFETTI DEL MATRIMONIO Can Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento. Can Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale. Can I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa. Can Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo. Can Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti. 2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale. Can I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede. Can I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente. LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI Articolo 1 - Lo scioglimento del vincolo Can Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte[17]. (rato significa celebrato in chiesa e non consumato nell atto coniugale, si badi bene che ogni copula antecedente al matrimonio effettuato in chiesa, anche in presenza di figli non ha valore per invocare la consumazione del matrimoni, l atto coniugale infatti, anche in presenza di un matrimonio civile è un atto peccaminoso: è concubinario) Quanto segue, comunemente non si riscontra in Italia, ma poiché anche nella nostra nazione aumentano i bambini non battezzati, in futuro ci si può trovare in una delle situazioni contemplate dai canoni che seguono. Can Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria. Can Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino[18] si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un

15 nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata. 2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi. Can Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure ricevere il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore. 2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l'ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla. Can Di regola l'interpellazione va fatta per autorità dell'ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all'altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa. 2. È valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita. 3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno. Can La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1) se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cann e Can Tuttavia l'ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti. Can Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati. 2. Nei casi di cui al 1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto. 3. L'Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e dell'equità naturale. Can Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del can Can Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto. Articolo 2 - La separazione con permanenza del vincolo Can I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima. In caso di impossibilità di convivenza, il cristiano prima di ricorrere al giudice civile o agli avvocati, farebbe bene a rivolgersi al proprio vescovo.

16 Can Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio. 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile. 3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione. Can Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa. 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica. Can Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli. Can Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione. CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO Articolo 1 - La convalidazione semplice Can Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si richiede che l'impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole dell'impedimento. 2. Questa rinnovazione del consenso per diritto ecclesiastico è richiesta per la validità della convalidazione, anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito. Can La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall'inizio. Can Se l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, Se l'impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell'impedimento, purché l'altra perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l'impedimento è noto ad ambedue. Can Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell'altra. 2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in segreto. 3. Se il vizio di consenso può essere provato, è necessario che questo venga dato secondo la forma canonica. Can Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per diventare valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, 2. Articolo 2 - La sanazione in radice Can La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza

17 rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici. 2. La convalidazione avviene al momento della concessione della grazia; la retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro espressamente. 3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale. Can Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall'inizio, sia che, dato all'inizio, sia stato revocato in seguito. 2. Che se invece, il consenso era mancato all'inizio, ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso. Can Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima, può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti. 2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale o divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato l'impedimento. Can La sanazione può essere concessa validamente anche all'insaputa di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda se non per una grave causa. Can La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica. 2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al can. 1125, per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c'è un impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del can. 1078, 2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato. 8. La condizione degli sposati civilmente e dei separati Richiamo quanto stabilito nell esortazione apostolica post-sinodale dal papa Giovanni Paolo II e confermato nel direttorio per la pastorale familiare dai vescovi italiani: c) Cattolici uniti con il solo matrimonio civile «E' sempre più diffuso il caso di cattolici che, per motivi ideologici e pratici, preferiscono contrarre il solo matrimonio civile, rifiutando o almeno rimandando quello religioso. La loro situazione non può equipararsi senz'altro a quella dei semplici conviventi senza alcun vincolo, in quanto vi si riscontra almeno un certo impegno a un preciso e probabilmente stabile stato di vita, anche se spesso non è estranea a questo passo la prospettiva di un eventuale divorzio. Ricercando il pubblico riconoscimento del vincolo da parte dello Stato, tali coppie mostrano di essere disposte ad assumersene, con i vantaggi, anche gli obblighi. Ciò nonostante, neppure questa situazione è accettabile da parte della Chiesa. L'azione pastorale tenderà a far comprendere la necessità della coerenza tra la scelta di vita e la fede che si professa, e cercherà di far quanto è possibile per indurre tali persone a regolare la propria situazione alla luce dei principi cristiani. Pur trattandole con grande carità, e interessandole alla vita delle rispettive comunità, i pastori della Chiesa non potranno purtroppo ammetterle ai sacramenti. d) Separati e divorziati non risposati Motivi diversi, quali incomprensioni reciproche, incapacità di aprirsi a rapporti interpersonali, ecc. possono dolorosamente condurre il matrimonio valido a una frattura spesso irreparabile. Ovviamente la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano.

18 La solitudine e altre difficoltà sono spesso retaggio del coniuge separato, specialmente se innocente. In tal caso la comunità ecclesiale deve più che mai sostenerlo; prodigargli stima, solidarietà, comprensione ed aiuto concreto in modo che gli sia possibile conservare la fedeltà anche nella difficile situazione in cui si trova; aiutarlo a coltivare l'esigenza del perdono propria dell'amore cristiano e la disponibilità all'eventuale ripresa della vita coniugale anteriore. Analogo è il caso del coniuge che ha subito divorzio, ma che - ben conoscendo l'indissolubilità del vincolo matrimoniale valido - non si lascia coinvolgere in una nuova unione, impegnandosi invece unicamente nell'adempimento dei suoi doveri di famiglia e delle responsabilità della vita cristiana. In tal caso il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa, rendendo ancor più necessaria, da parte di questa, un'azione continua di amore e di aiuto, senza che vi sia alcun ostacolo per l'ammissione ai sacramenti. e) I divorziati risposati L'esperienza quotidiana mostra, purtroppo, che chi ha fatto ricorso al divorzio ha per lo più in vista il passaggio ad una nuova unione, ovviamente non col rito religioso cattolico. Poiché si tratta di una piaga che va, al pari delle altre, intaccando sempre più largamente anche gli ambienti cattolici, il problema dev'essere affrontato con premura indilazionabile. I Padri Sinodali l'hanno espressamente studiato. La Chiesa, infatti, istituita per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che - già congiunti col vincolo matrimoniale sacramentale - hanno cercato di passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza. Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. Insieme col Sinodo, esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza. La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio. La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, «assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi» (Giovanni Paolo PP. II, Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi, 7 [25 Ottobre 1980]: AAS 72 [1980] 1082).

19 Similmente il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli proibisce ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, cerimonie di qualsiasi genere. Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto. Agendo in tal modo, la Chiesa professa la propria fedeltà a Cristo e alla sua verità; nello stesso tempo si comporta con animo materno verso questi suoi figli, specialmente verso coloro che, senza loro colpa, sono stati abbandonati dal loro coniuge legittimo. Con ferma fiducia essa crede che, anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità»[19]. 9. Conclusione La coppia Giuseppe e Maria, pur non vivendo il matrimonio come sacramento, né tanto meno come matrimonio consumato, ma semplicemente rato, nella vita e nella storia della Chiesa sono stati sempre esempio di fedeltà e di rispetto reciproco. Giuseppe accetta e rispetta la verginità della sposa e Maria accetta di essere la fedele sposa di un uomo che non avrebbe mai conosciuto. Entrambi si offrono al Padre nell opera nutritiva ed educativa della seconda persona della SS. Trinità; a Nazareth «Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini»[20]. Siano le tre persone della Sacra Famiglia il vostro esempio, conforto e sostegno nelle difficoltà, nelle gioie e nelle, pur inevitabili, incomprensioni. Un utilissimo suggerimento. Il Sacro Cuore di Gesù, apparendo a Santa Margherita Maria Alacoque a Paray le Monial, fece 12 promesse per i devoti del Suo Cuore, tra queste, due riguardano la famiglia: la seconda dice: «Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie» la nona dice: «la mi benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata l immagine del mio Cuore.» Per attuare la nona promessa, fin dall inizio della devozione al Sacro Cuore, si introdusse la devozione di consacrare la famiglia. Io vi esorto, caldamente, a fare questa consacrazione se ancora non è stata fatta[21]. Anche il Papa Giovanni Paolo II nell esortazione apostolica Familiaris consotio al n. 61 raccomanda questa consacrazione: «Oltre alla preghiera del mattino e della sera, sono espressamente da consigliare, seguendo anche le indicazioni dei Padri Sinodali: la lettura e la meditazione della Parola di Dio, la preparazione ai sacramenti, la devozione e consacrazione al Cuore di Gesù, le varie forme di culto alla Vergine Santissima, la benedizione della mensa, l'osservanza della pietà popolare.»

20 IL RITO DELLA CONSACRAZIONE Al S. CUORE DI GESU [22] I. Benedizione della casa S. Pace a questa casa. R. e a tutti i suoi abitanti. S. (mentre asperge gli ambienti principali della casa) Purificami, o Signore, e sarò mondo: lavami, e sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio, secondo la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Purificami o Signore, e sarò mondo; lavami, sarò più bianco della neve. S. Signore, ascolta la mia preghiera. R E il mio grido giunga a te. S. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito. S. Preghiamo. Signore Padre santo. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra preghiera: manda dal cielo il tuo santo angelo, a custodire, confortare, proteggere, visitare e di fendere tutti gli abitanti di questa casa. Per Cristo no stro Signore. Amen. li. Benedizione della Immagine del S. Cuore S. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. R. Egli ha fatto cielo e terra. S. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito. S. Preghiamo Padre Santo, degnati di bene+dire e di santi+ficare questa immagine del cuore SS.mo del tuo Figlio Unige nito e Signore Nostro Gesù Cristo; e a coloro che pre gheranno con fede davanti a questa immagine e le ren deranno devotamente onore, concedi, in vista dei Suoi meriti, la grazia in questa vita e l'eterna gloria nell'al tra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Sacerdote asperge l'immagine con acqua benedetta. III. Atto di consacrazione O Gesù Redentore e nostro adorabile Capo, che nel tuo Cuore divino ci mostri l'espressione più commoven te del tuo amore, volgi il tuo sguardo su questa famiglia, che è Tua per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo nel Battesi mo dei suoi membri. Costituita nel Sacramento del matrimonio indissolubi le, a somiglianza della tua unione con la Chiesa, essa vuole oggi, nella sua unità totale, consacrarsi solenne mente e totalmente al Tuo Cuore adorabile. Con questo atto ispirato dal desiderio di rispondere al tuo amore per la famiglia, noi intendiamo:- rinnovare il nostro «Credo» in tutte le verità che tu hai rivelato e la santa Chiesa propone a credere; - impegnarci a rendere testimonianza al tuo Vangelo, nella nostra vita familiare e sociale: nel

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