AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO Villa Rey Strada Val San Martino TORINO COMMISSIONE CLUB

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1 AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO Villa Rey Strada Val San Martino TORINO COMMISSIONE CLUB REGOLAMENTO Su delibera del C.F. è istituita, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, la Commissione Club cui vengono attribuite le funzioni dirette: - all'esame delle domande di federazione per nuovi club od associazioni. - al controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento dello Status di socio di quelli già federati, nonché sull'attività di questi ultimi al fine di evitare comportamenti in contrasto con le finalità dell'asi e di verificare l osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Federale. Il presente Regolamento si articola nei seguenti Capi: CAPO I - Condizioni e requisiti per ottenere lo status di socio ASI; CAPO II - Funzioni e poteri di controllo della Commissione Club (C.C.); CAPO III - Procedure per la richiesta dello status di socio e per la concessione dello stesso. CAPO IV - Norme esplicative al fine di regolamentare una corretta ed omogenea operatività dei club nel proprio ambito e nei rapporti con gli altri club e con l'asi. CAPO V - Enti Aderenti. NORMA DI CHIUSURA CAPO I: CONDIZIONI PER OTTENERE LO "STATUS" DI SOCIO ASI. Potranno essere soci dell'asi: - Le Associazioni propriamente dette, aventi come scopo principale la salvaguardia del motorismo e della locomozione storica in Italia. - I Registri di Marca (RdMC). - I Registri di Modello (rdmd), intendendosi per questi ultimi unicamente quelli che si interessano al modello base ed a tutti i suoi derivati. Essi dovranno possedere i seguenti requisiti essenziali (Art. 3 del vigente Statuto): - assenza di scopo di lucro; - coincidenza dei fini con quelli dell'asi e assenza di comportamenti in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e le direttive dell'asi; - un numero minimo di tesserati alla Federazione non inferiore a 120, di cui almeno il 50% in possesso di veicoli storici, compresi quelli d epoca e di interesse collezionistico (i nuovi club e/o associazioni dovranno presentare un numero minimo di 120 nuovi iscritti, mai stati registrati in ASI). Solo per particolari situazioni (notoria inesistenza sul territorio nazionale di un numero di esemplari sufficienti) oppure nei casi in cui non è possibile raggiungere i 120 iscritti, è fatta salva la possibilità di federazione con un numero inferiore. In tal caso in seguito ad autorizzazione del Consiglio Federale (C.F.); nonché i seguenti ulteriori requisiti, integrativi di quelli previsti dallo Statuto; - la dislocazione della sede legale ed operativa, ad una distanza non inferiore a 30 km da quella di altro Club federato; - il parere alla federazione da parte dei club limitrofi già federati (vedere CAPO II-B2); - la costituzione dell associazione da almeno 2 anni con operatività per pari periodo;

2 - l operatività di un territorio con popolazione di almeno abitanti. Non esistono vincoli numerici territoriali di popolazione per le associazioni e club con sede nei capoluoghi di Provincia. I Registri di Marca, dovranno richiedere ed ottenere il nulla osta all utilizzo del marchio da parte dei titolari dello stesso. I Registri di modello, dovranno ottenere il nulla osta all utilizzo del marchio da parte del relativo Registro di marca federato. Per i Registri sia di marca che di modello non è richiesto il parere dei club limitrofi, in quanto sono strutture che operano sull intero territorio nazionale e non soggetti al criterio del numero di abitanti e della distanza minima. Potranno, inoltre, ottenere la federazione all'asi anche quelle associazioni ed organizzazioni costituite da possessori di veicoli con caratteristiche peculiari ma omogenee e chiaramente individuate con denominazione univoca (ad esempio barchette ) che abbiano almeno 120 iscritti, possessori ciascuno di almeno 1 di tali veicoli, anche se già tesserati all'asi tramite altro Club, i soci di tali Club saranno tenuti a versare il 50% della quota annuale prevista dall ASI. Tali Club avranno diritto di voto proporzionalmente al numero dei solo tesserati diretti e non per quelli con tessera secondaria, qualora riescano a raggiungere il numero mimino di 120. CAPO II: FUNZIONI E POTERI DI CONTROLLO DELLA C.C. La Commissione Club provvederà ad esaminare le domande e gli allegati che le perverranno dalla segreteria dell'asi con particolare attenzione alle seguenti condizioni: A1) - Lo Statuto e l'atto costitutivo del club devono contenere finalità e requisiti che non siano in contrasto con i principi ispiratori dell'asi. L ASI stessa fornirà una copia di statuto-tipo alle associazioni che presentano domanda di federazione e che sono prive di uno statuto adeguato; A2) - I nominativi dei nuovi tesserati iscritti al club, non devono comparire negli elenchi degli iscritti all'asi in altri club; A3) - Il numero dei veicoli dichiarati in proprietà dei tesserati del Club o del Registro debbano essere veramente tali; A4) - Il proprietario del veicolo o famigliare deve essere effettivamente quello indicato dal Club nei documenti allegati alla domanda e/o al nucleo famigliare rilevato dalla stato di famiglia; A5) - La sede legale ed operativa del Club si deve trovare a distanza non inferiore a 30 km dalla sede di altro club federato; A6) - Il Club stesso deve operare su un territorio con popolazione di almeno abitanti; A7) -L atto costitutivo del Club, richiedente la federazione, deve recare una data risalente ad almeno 2 anni antecedenti quella della richiesta di federazione e operatività del Club e deve essere documentata per pari periodo. La Commissione Club verificato quanto indicato al punto A, dovrà istruire la pratica per la federazione mediante: B1) Verifica dello statuto sociale del sodalizio. Qualora non corrispondente ai fini statutari dell ASI verranno richieste le opportune modifiche che dovranno essere regolarmente effettuate e registrate. B2) - Richiesta ed esame del parere che i club limitrofi già federati saranno tenuti a dare sulle domande di federazione dei club istanti. Il parere non sarà vincolante, ma sarà tenuto in debita considerazione. Il mancato parere entro 40 giorni solari, sarà inteso come favorevole.

3 B3) - Esame dell'esistenza del nulla osta per l'utilizzo del marchio che i Registri di Marca dovranno-potranno ottenere dal titolare, e di qualsiasi diritto connesso con l'uso del medesimo. Esame dell autorizzazione esistente all utilizzo del nome che i Registri di Marca e Modello dovranno-potranno ottenere dal titolare qualsiasi diritto connesso all uso del medesimo B4) - Richiesta di tutte le informazioni necessarie, ed effettuazione delle indagini suppletive anche direttamente sul territorio, al fine di conoscere in modo approfondito la realtà associativa del club istante. La Commissione Club dovrà esercitare il controllo mediante: C1) La verifica dell osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, nonché delle delibere dell'asi e di quelle dei Club federati. La Commissione Club informerà il Consiglio Federale ad ogni eventuale violazione di dette norme e nell'esercizio di tale controllo, avrà la facoltà di esperire tutte le indagini necessarie sul funzionamento dei Club. In ogni caso la stessa deve riferire e proporre al Consiglio Federale i provvedimenti che riterrà opportuni nei riguardi dei club che abbiano violato le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere nonché le regole comportamentali che presiedono alla vita associativa. CAPO III: PROCEDURE PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DELLO STATUS DI SOCIO ASI. La domanda deve essere redatta su apposito modulo (fac-simile) fornito dall Ente e sottoscritta dal Presidente. Su di esso si devono riprodurre e/o indicare logo, sigla, indirizzo, recapiti telefonici, eventuale posta elettronica. Essa dovrà essere rivolta al Presidente dell ASI e pervenire completa dei dati richiesti, con i relativi allegati, presso l indirizzo della segreteria dell'asi. Gli allegati, costituenti parte essenziale e inscindibile della domanda, sottoscritti dal Presidente del Club che ne certifica con tale sottoscrizione l'autenticità e veridicità del contenuto, sono: - copia atto costitutivo; - copia Statuto; - dichiarazione di impegno da parte del Presidente istante, in qualità di legale rappresentante del Club, di accettazione integrale dello Statuto, Regolamenti e di tutte le delibere dell'asi; - organigramma del Consiglio Direttivo completo (citare anche i Commissari tecnici auto e moto); - indirizzo eventuale sede operativa (se diversa dalla sede ufficiale); - elenco iscritti in ordine alfabetico completo di tutti i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita e cod. fisc.); - elenco veicoli con intestazioni di proprietà (cdp) o di titolo equivalente (se esistente); - presentazione della documentazione inerente le manifestazioni organizzate ed effettuate nel corso dei precedenti due anni con eventuale relazione. Ricevuta la domanda, verificata la presenza degli allegati, la Segreteria dell'asi la trasmetterà, unitamente a questi ultimi al Presidente della Commissione Club. In caso di carenza di documentazione, la Segreteria comunicherà la circostanza al Presidente del Club istante con invito ad integrare la produzione degli allegati mancanti che dovrà pervenire entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della domanda, sotto pena della archiviazione della stessa, con la conseguenza della improponibilità di una nuova domanda se non sono decorsi due anni dalla precedente presentazione.

4 Ricevuta la domanda da parte della Segreteria, il Presidente della Commissione Club provvederà a riunire la Commissione stessa per l'esame della domanda e l'istruzione della pratica, al termine della quale dovrà esprimere un parere, sia sulla correttezza formale dei documenti presentati, sia sulla sussistenza dei requisiti formali e/o sostanziali necessari per ottenere la federazione. Nella riunione stessa potrà-dovrà essere sentito il club istante nella persona del Presidente e dei propri consiglieri o responsabili. Della riunione e dell'attività svolta dalla Commissione Club verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che sarà allegato al registro dei verbali. Dell'operato e delle opinioni della Commissioni Club il Presidente relazionerà il Consiglio Federale proponendogli la federazione, se sussistono i requisiti necessari, oppure l archiviazione per mancanza degli stessi. Il Consiglio Federale delibererà su tali proposte. I Club, RdMC, rdmd,etc. in possesso dei requisiti previsti dallo statuto ASI e del presente Regolamento e che avranno ottenuto parere favorevole dalla maggioranza dei club limitrofi (ove necessario), nonché l autorizzazione per l'uso del nome dalle persone legittimate a concederlo, laddove necessario, saranno federati, se il Consiglio Federale lo delibererà. La domanda del club non federato, sarà archiviata e non potrà essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni dalla precedente delibera del Consiglio Federale. Un Club, RdMC, rdmd che ha ricevuto la Federazione acquista immediatamente tutti gli stessi diritt degli altri club, RdMC e rdmd federati (diritto di voto in assemblea, proposizione di candidato alla Presidenza ed al Consiglio Federale dell'asi, Presidenza di Commissione, Componente di commissione, ecc.). A parità di requisiti nella richiesta di federazione di club residenti e operanti nella stessa area geografica, o di RdMC o rdmd analoghi, sarà federato quello di più antica costituzione (con riferimento all'atto costitutivo), purché coincidente anche una effettiva operatività. Il parere favorevole dei club limitrofi non è condizione necessaria per l ottenimento della federazione, poiché il C.F. potrà introdurre delle eccezioni motivate, a seguito di dettagliata relazione da parte della Commissione Club. Qualora un Registro di marca già federato intenda modificare o rinnovare la sua struttura, lo Status di club federato verrà trasferito solo nel caso in cui il nuovo atto costitutivo faccia confluire il vecchio registro nel nuovo senza modificare le reali finalità ed in questo caso sarà sufficiente un semplice esame preventivo dello statuto, che verrà effettuato dalla Commissione Club con conseguente approvazione. Nel caso invece di modifica sostanziale sia del nome che delle finalità, lo Status di club federato non verrà trasferito, ma sarà necessaria una nuova ripresentazione della richiesta con apposita documentazione, come da presente regolamento. Le stesse regole saranno valide anche per tutte le altre Associazioni per le motivazioni sopra indicate. OMOGENEA OPERATIVITÀ' DEI CLUB NEL PROPRIO AMBITO, NEI RAPPORTI CON GLI CAPO IV: NORME ESPLICATIVE AL FINE DI REGOLAMENTARE UNA CORRETTA ED ALTRI CLUB E CON L'A.S.I. Dislocazione della sede. Ogni club non può avere sede operativa diversa da quella dichiarata nell'atto costitutivo, che deve comparire su ogni documento del club stesso. E' consentito il solo spostamento nell'ambito comunale. Ogni altro spostamento deve essere autorizzato dal Consiglio Federale previa relazione della Commissione Club.

5 I club, qualora per esigenze specifiche di funzionamento abbiano bisogno di una sede operativa o di segreteria diversa da quella ufficiale, potranno richiedere l autorizzazione alla Commissione Club la quale, verificatene le esigenze relazionerà per l approvazione al Consiglio Federale. La sede legale od operativa dovrà essere ubicata in locale idoneo con un orario di apertura di almeno 2 ore settimanali. E sconsigliato il recapito postale presso un numero di casella postale. Non sono consentite sedi inserite all interno di strutture espressamente adibite ad attività commerciali o presso enti dalle finalità non coincidenti con quelle dell Automotoclub Storico Italiano. In caso di comprovata necessità di operare in una sede diversa da quella ufficiale, si potrà autorizzare lo spostamento previa richiesta alla Commissione Club che relazionerà il Consiglio federale per la decisione. Competenza territoriale. I Club federati, nell ambito della propria provincia e/o province limitrofe, possono raccogliere soci singoli e soci appartenenti ad altre organizzazioni non federate, purchè aventi fini statutari analoghi a quelli dell ASI. Divieto di apertura e sussistenza di sedi sussidiarie e/o delegazioni (solo nell ambito territoriale e per servizi) I Club federati non possono svolgere attività alcuna, in forma decentrata (fuori dalla propria zona territoriale), presso sedi secondarie o delegazioni che raggruppino tesserati locali, anche se aventi limitata autonomia operativa e gestionale. I Registri di Marca ed i registri di Modello potranno costituire sino ad un massimo di 3 Sedi secondarie (nord, centro e sud), la cui costituzione dovrà essere approvata dal Consiglio Federale. Anche per i citati registri, lo spostamento della sede principale, se prevista dallo statuto, per divenire operativa ed essere riconosciuta a tutti gli effetti, dovrà essere stata approvata dal Consiglio Federale dell ASI. Obblighi particolari. Tutte le Associazioni federate sono tenute a comunicare all'asi i rispettivi organigrammi ad ogni rinnovo delle cariche sociali, in applicazione dei propri Statuti, entro 30 giorni dalla data delle avvenute elezioni. I RdMC e rdmd, i Club di sole motociclette, di veicoli militari, utilitari, di macchine agricole o di veicoli speciali come anche le associazioni di natanti ed aeromobili, non sono soggetti al criterio della distanza minima dagli altri Club multimarca e multi modello. Essi possono organizzare unicamente manifestazioni per i veicoli di loro competenza. Per eventi particolari si dovrà consultare il Regolamento della Commissione Manifestazioni. Possono eventualmente accettare l iscrizione di mezzi diversi da quelli indicati nello statuto solo nel caso in cui siano di proprietà di un socio già iscritto con il mezzo specifico di competenza. Perdita del requisito del numero minimo di tesserati per la federazione. La Segreteria annualmente comunicherà alla Commissione Club il numero di tesserati di ogni associazione. La Commissione Club riferirà in Consiglio Federale ogni qualvolta le associazioni federate abbiano perso il numero minimo di tesserati, presenti all atto della federazione, per i provvedimenti del caso. Tali provvedimenti consistono nell obbligo alla ricostituzione del numero legale entro 1 anno, o in mancanza, nella pronuncia della decadenza dallo Status di socio da deliberarsi a norma di Statuto.

6 Rappresentanza In ogni Club, RdMC e rdmd il Presidente sarà il Legale Rappresentante dello stesso sia nei rapporti esterni sia in quelli con l'asi. Pertanto il Presidente stesso dovrà essere tesserato ASI, tramite il Club che presiede. Parimenti in Assemblea ASI, i delegati dei Club potranno essere soltanto gli iscritti ai Club rappresentati Le situazioni non previste nel presente Regolamento, connesse con la materia trattata, saranno demandate dalla Commissione Club, con allegato parere, al Consiglio Federale per le deliberazioni necessarie. CAPO V : ENTI ADERENTI. Il Consiglio Federale su specifica domanda potrà deliberare lo status di Ente Aderente (Art. 4 del vigente Statuto), a soggetti che svolgono attività conformi alle finalità dell ASI. L Ente richiedente dovrà presentare domanda redatta su carta intestata con logo, sigla, indirizzo, recapiti telefonici, eventuale posta elettronica sottoscritta dal richiedente o Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Essa dovrà essere rivolta al Presidente dell ASI e indirizzata, con i relativi allegati, alla Segreteria. Alla domanda dovranno essere allegati atto costitutivo e relazione delle attività svolte dal Club o Ente richiedente e quelle che intende svolgere, con le motivazione della domanda. La Commissione Club eseguirà un indagine sommaria sui documenti, eserciterà tutte le verifiche sull attività dei soggetti richiedenti e relazionerà al Consiglio Federale per le decisioni finali. L adesione non comporta, per il soggetto aderente, l acquisizione dello Status di socio (non avrà diritto di voto in Assemblea). La qualifica di Ente Aderente è concessa a tempo indeterminato, ma può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Federale qualora non vengano rispettati lo spirito e le finalità dell A.S.I. NORMA DI CHIUSURA Ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale, nell interesse dell A.S.I., possono essere applicati criteri discrezionali per l accoglimento e reiezione della domanda di federazione o di soggetto aderente, sia in presenza che in assenza dei necessari requisiti.

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