C O N V E N Z I O N E. tra L AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.3 ALTO FRIULI e L ENTE GESTORE DEL
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1 C O N V E N Z I O N E tra L AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.3 ALTO FRIULI e L ENTE GESTORE DEL L anno duemila, il giorno. del mese di.. presso la sede dell Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli in Piazzetta Portuzza 2 a Gemona del Friuli (UD), tra il dott. che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del.. e di legale rappresentante del C.F., successivamente indicato come Ente Gestore e il dott. Beppino Colle che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli, d ora in poi ASS, C.F e nell interesse dell anzidetta, PREMESSO a) che spetta al Servizio Sanitario Nazionale fornire l Assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture residenziali e che la responsabilità dell erogazione fa capo alla ASS territorialmente competente; b) che la Struttura Residenziale. ha ottenuto, sulla base della vigente normativa (L.R. n.33/1988 e successive modifiche ed integrazioni) la necessaria idoneità al funzionamento e al convenzionamento della struttura; c) che la Struttura Residenziale. ha attualmente una capacità ricettiva e operativa di numero.. (.) posti letto per ospiti non autosufficienti; d) che per svolgere i compiti oggetto della presente Convenzione l Ente Gestore mette a disposizione i locali siti in e le attrezzature tecniche in essi contenute, così come risulta da apposita documentazione depositata agli atti; e) che nel corso degli esercizi precedenti alla stipula della presente Convenzione l A.S.S. n.3 Alto Friuli ha fornito alla Struttura Residenziale. le risorse professionali e i presidi necessari ad un adeguata assistenza sanitaria agli ospiti della Struttura, nel rispetto degli schemi di Convenzione vigenti tra Aziende per i Servizi Sanitari e Case di Riposo; f) che nel caso in cui l Ente gestore affidi a terzi la gestione completa dell assistenza dovrà prontamente
2 comunicarlo all ASS n.3 le parti, come sopra costituite, CONVENGONO quanto segue: Art. 1 Oggetto della Convenzione L ASS e l Ente Gestore si convenzionano per l esercizio dell attività di assistenza, cura e riabilitazione di persone non autosufficienti certificati dall ASS secondo le modalità previste nei successivi articoli. Art. 2 Ammissione, programma di intervento e dimissione Le procedura di ammissione, e dimissione degli utenti avvengono nel rispetto della libera scelta della persona, dei familiari o di altro soggetto che ne cura gli interessi. La procedura di ammissione degli utenti avviene secondo modalità e criteri condivisi dalle parti, in ossequio alle vigenti disposizioni regionali, fatta salva la possibilità di formalizzare in merito un apposito Protocollo operativo. L Ente Gestore, sulla base delle indicazioni provenienti dall Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), si impegna a predisporre e ad attuare il Piano di Assistenza Personalizzato (PAI) nel quale vengono specificate le prestazioni finalizzate al mantenimento/recupero funzionale e sociale dell assistito ovvero al contenimento dei processi involutivi in atto nonché ad aderire ai protocolli sanitari ed assistenziali aziendali. Art. 3 Valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG Con riferimento alle disposizioni regionali di cui agli artt del Decreto del Presidente della Regione , n. 0333/Pres., le parti confermano che: a) l accesso alla Struttura Residenziale deve avvenire previa compilazione della scheda di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, effettuata da parte del Distretto sanitario competente per territorio secondo il principio dell integrazione sociosanitaria e con le modalità previste dall Allegato A alla D.G.R. 2147/07. Al fine di garantire una presa in carico integrata sociosanitaria, la valutazione multidisciplinare deve essere effettuata secondo le modalità di raccordo stabile tra Distretto e Servizio sociale dei Comuni e prevedere la partecipazione della persona anziana interessata e, per quanto possibile, dei familiari.
3 b) l Ente Gestore della Struttura Residenziale : valuta i bisogni di ciascun residente con lo strumento Val.Graf. FVG, secondo il principio della multiprofessionalità e nel rispetto della periodicità indicata nell allegato A alla D.G.R. 2147/07, provvedendo ad imputare i relativi dati nel software regionale GENeSys. La valutazione può prevedere la collaborazione/consulenza del personale sanitario del distretto. È facoltà di quest ultimo effettuare eventuali approfondimenti e verifiche; trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale, per il tramite del Distretto sanitario competente, un documento di sintesi relativo ai profili di bisogno di ciascuna persona residente in struttura. Tale documento deve essere trasmesso con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio) secondo modalità definite a livello regionale. Art. 4 Funzioni e servizi messi a disposizione dalla A.S.S. n.3 Alto Friuli L A.S.S., con riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. n.1966 del e successive note esplicative regionali, provvede a garantire le seguenti funzioni e servizi: a) l assistenza medico generica: il Medico dei Medicina Generale, scelto liberamente dall ospite della Struttura Residenziale. o da chi ne cura gli interessi, assicura ai propri assistiti tutte le prestazioni sanitarie previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN). Agli assistiti non autosufficienti vengono inoltre garantite le forme di assistenza programmata secondo quanto previsto dall Accordo Integrativo Regionale con i MMG del , recepito con D.G.R. n.3237 dd ; il medico di continuità assistenziale assicura l assistenza nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi; b) le funzioni igienico organizzative: vengono assicurate da un Medico di Medicina Generale incaricato sulla base delle previsioni di cui al D.G.R. n.3237/1997, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione del Direttore Generale ASS3 n.86/2001; c) l assistenza farmaceutica attraverso la prescrizione medica, relativa ai medicinali presenti nel Prontuario Terapeutico Territoriale di cui alla DGR 10 febbraio 2006, n.199 recepita con Deliberazione del Direttore Generale ASS3 n.42/2010, ivi compresi i dispositivi medici necessari all attività sanitaria ed assistenziale, e i prodotti AFIR (assistenza farmaceutica integrativa regionale). Per particolari esigenze connesse all urgenza assistenziale, alla reperibilità del farmaco o ai doveri relativi all atto prescrittivo la soddisfazione della prescrizione potrà avvenire anche tramite il ricorso alla Farmacia esterna; d) l assistenza specialistica in loco, nei limiti delle disponibilità e nel rispetto del protocollo sulla continuità delle cure specialistiche a domicilio presso le RSA e le Strutture residenziali adottato con Deliberazione del Direttore Generale ASS3 n.406/2008;
4 e) l'assistenza riabilitativa (erogata in forma di rimborso) commisurata al fabbisogno riabilitativo rilevato, è definita nella misura di 1,5 unità a tempo pieno equivalente nella figura del fisioterapista. Le 1,5 unità dovranno garantire un monte ore anno equivalente a ore anno di presenza effettiva del personale della riabilitazione (fisioterapista e, quando necessario, terapista occupazionale) a fronte di una presenza capitaria effettiva pari a ore/anno. L attività deve garantire 36 ore settimanali continuative escluse le festività infrasettimanali. È preferibile che il programma si svolga nelle ore del mattino contemplando, tuttavia, l attività in almeno due pomeriggi settimanali non consecutivi. A tal proposito l Ente Gestore produrrà apposita documentazione per il rimborso che non deve superare il costo di 23,20 euro/ora + IVA se dovuta. Per le ore di presenza mensile farà fede il tabulato orario mensile degli operatori (informatizzato/cartaceo). f) l'assistenza infermieristica (erogata in forma di rimborso), commisurata al fabbisogno assistenziale rilevato, è definita nella misura di 6,03 unità a tempo pieno equivalenti (36 ore settimanali) nella figura dell'infermiere, equivalenti ad almeno 13 ore di assistenza diurna/ die in tutti i giorni dell anno; le rimanenti 46 ore settimanali saranno distribuite nell arco della settimana secondo un piano di lavoro concordato con l ASS. Le 6,03 unità dovranno garantire un monte ore annuo equivalente a ore di assistenza a fronte di una presenza capitaria effettiva pari a ore/anno. A tal proposito l Ente Gestore produrrà apposita documentazione per il rimborso che non deve superare il costo di 23,20 euro/ora + IVA se dovuta. Per le ore di presenza mensile farà fede il tabulato orario mensile degli operatori (informatizzato/cartaceo). g)l assistenza protesica, secondo le modalità ed i criteri definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia; h) i servizi di trasporto con ambulanza di trasporto secondario degli ospiti allettati e affetti da patologie che impediscono il trasporto in altro modo, previa dichiarazione del MMG. Eventuali modifiche ai contenuti del presente articolo, derivanti da variazioni nella valutazione del fabbisogno assistenziale degli ospiti o della disponibilità di risorse professionali, saranno tempestivamente notificate dall ASS all Ente Gestore. Art.5 Promozione della qualità Le parti si impegnano a garantire percorsi di miglioramento e di implementazione della qualità e della sicurezza assistenziale condividendo alcuni indicatori di processo e di esito dell assistenza erogata. Tali indicatori saranno rivalutabili con cadenza annuale al fine di adeguarli a sopraggiunte necessità organizzative, nonché per renderli coerenti con le indicazioni regionali e con le evidenze scientifiche disponibili.
5 Si allega documento. ART. 6 Formazione e aggiornamento del personale I programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario sono predisposti in collaborazione con l'ass. Art.7 Trasferimenti e debito informativo minimo L Ente Gestore, con riferimento agli ospiti non autosufficienti, dovrà comunicare almeno con cadenza trimestrale al Distretto Socio Sanitario competente il movimento complessivo degli accoglimenti, delle dimissioni e dei decessi. Con riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui all art.19 Decreto del Presidente della Regione , n. 0333/Pres. l Ente Gestore ha l obbligo di fornire alla Direzione regionale e al Distretto territorialmente competente le seguenti informazioni: a) dati di offerta residenziale, ossia informazioni relative ai dati generali di struttura, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, nonché informazioni di carattere economico, comprese quelle relative alla retta di degenza. Tali informazioni devono essere aggiornate trasmesse con cadenza annuale; b) dati sui flussi delle persone residenti, ossia informazioni relative al movimento delle persone residenti da e verso la Struttura Residenziale... (ingressi, sospensioni e dimissioni). Tali informazioni devono essere trasmesse con cadenza trimestrale; c) dati finalizzati al monitoraggio delle liste d attesa, ossia informazioni riguardanti tutte le persone che richiedono di accedere ad una struttura residenziale e che vengono inserite in lista d attesa. L Ente Gestore è tenuto a trasmettere le informazioni relative al debito informativo minimo implementando le specifiche funzionalità attivate nell ambiente GENeSys ( Gestione utenza e Liste d attesa ) ed inviando trimestralmente i report prodotti dal sistema debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o suo delegato. Art.8
6 Contributi per l abbattimento delle rette Il contributo a favore degli ospiti non autosufficienti per l abbattimento della retta giornaliera, previsto dall art.13 della L.R. n.10/97 nella misura e con i criteri individuati a livello regionale, sono corrisposti dall ASS agli ospiti non autosufficienti secondo le seguenti modalità: a) l Ente Gestore comunicherà trimestralmente al Distretto Socio Sanitario di riferimento i nominativi degli ospiti non autosufficienti e le relative giornate di degenza fruite nell arco del trimestre, con la distinzione delle giornate in cui l ospite è tenuto a pagate l intera retta e delle giornate in cui è applicata una riduzione della retta con conservazione del posto letto; b) l ASS procederà alla erogazione di anticipi, trimestrali o semestrali, calcolati sulla base dei dati consolidati riferiti all anno precedente a quello di riferimento relativi alla presenza di ospiti non autosufficienti; c) al ricevimento dell ultimo riepilogo trimestrale, l ASS provvede all eventuale conguaglio dei contributi dovuti. L Ente Gestore si impegna a fatturare le rette di degenza al netto del contributo regionale per l abbattimento delle rette. Art. 9 Gestione rifiuti sanitari L Ente Gestore è direttamente responsabile della gestione dei rifiuti sanitari. L ASS provvede a rimborsare i costi di smaltimento dei rifiuti speciali previa presentazione di idonea documentazione. Art. 10 Gestione documentazione ed accesso agli atti Per quanto concerne la gestione della documentazione sanitaria e socio assistenziale degli ospiti della Struttura Residenziale. nonché il diritto di accesso agli atti, si fa espresso rinvio allo specifico allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 11 Inadempienze Eventuali inadempienze dell Ente Gestore alla presente Convenzione ed in generale alla normativa
7 vigente devono essere contestate dall ASS per iscritto ed indirizzate al legale rappresentante dell Ente con la fissazione del termine di trenta giorni perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione della Convenzione. Decorso inutilmente il termine concesso, l ASS ha facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di: a) cambiamenti di gestione della Struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente Convenzione; b) carenze ed irregolarità nella conduzione che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi attribuiti alla Struttura dalla pianificazione regionale. Eventuali inadempienze dell ASS, riferite in particolare agli impegni citati all art.4 della presente Convenzione, devono essere contestate per iscritto da parte dell Ente Gestore al legale rappresentante dell ASS. Trascorsi trenta giorni senza alcun riscontro l Ente Gestore può avviare la procedura di revoca della convenzione. Art. 12 Controversie Il giudizio su eventuali controversie che dovessero sorgere nell applicazione della presente Convenzione è affidato ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell ASS, da un rappresentante dell Ente Gestore e dal presidente nominato dalle parti oppure, in caso di non accordo, dal presidente del Tribunale di Tolmezzo. Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all impugnativa per nullità o revoca. Art. 13 Norma di rinvio Le parti, nel richiamare le disposizioni di cui all art.16 del Decreto del Presidente della Regione , n. 0333/Pres. per quanto concerne l assetto organizzativo del Struttura Residenziale., il sistema delle responsabilità e le funzioni che devono essere individuate e garantite da parte dell Ente Gestore, fanno espresso rinvio ai tempi e le modalità di realizzazione della funzione di vigilanza di cui all Art. 27 del medesimo Decreto che saranno disciplinate con apposito provvedimento regionale. Art. 14 Durata, modifiche e validità della Convenzione
8 La presente Convenzione ha la durata di anni uno dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, la convenzione potrà essere espressamente rinnovata per un uguale periodo, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, fermo restando la possibilità per ciascuna delle due parti di proporre modifiche. Art. 15 Registrazione La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d uso. Luogo, data IL SINDACO Legale rappresentante della Struttura Residenziale.. Dott.ssa Daniela Marcoccio IL DIRETTORE GENERALE A.S.S. n.3 Alto Friuli Dott. Beppino Colle
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