Studio ingegneria Mollo
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- Giorgiana Simone
- 5 anni fa
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1 Trasporto stradale di rifiuti sanitari: obblighi degli speditori Il trasporto, e in particolare quello stradale, è un elemento centrale nel complesso sistema di gestione dei rifiuti e come tale è soggetto alle specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006. Nel caso particolare di rifiuti pericolosi il trasporto è inoltre soggetto alle disposizioni delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, che regolamentano il trasporto delle merci pericolose. Ciò naturalmente nel caso che i rifiuti siano classificati come pericolosi ai sensi di tali normative: ciò accade per i rifiuti sanitari presentanti un rischio d infettività annoverati dagli allegati del D.P.R. 15 luglio 2003, n 254. Per quanto riguarda il trasporto stradale le disposizioni applicabili ai rifiuti pericolosi sono contenute nell ADR (l accordo europeo sul trasporto stradale di merci pericolose) che, secondo quanto previsto dalla Direttiva 94/55/CE e successive modifiche, si applica anche ai trasporti nazionali. A fronte di questa situazione, la presente brochure è dedicata alla conoscenza delle norme relative al trasporto stradale di rifiuti sanitari a rischio infettivo con l obiettivo di fornire agli operatori del settore le informazioni in merito ad obblighi e responsabilità specifiche per gli speditori di tali rifiuti e le nozioni di base necessarie per garantire una corretta applicazione delle disposizioni dell ADR. 1. Obblighi generali Per poter smaltire i rifiuti pericolosi prodotti/detenuti dall azienda è necessario conferirli ad un trasportatore abilitato, di fatto, diventando speditori ai fini ADR qualora il rifiuto generato sia identificato come merce pericolosa ADR. Tale classificazione è sotto la responsabilità dell azienda produttrice/detentrice/speditrice del rifiuto, non del trasportatore, né tantomeno della discarica o dell eventuale laboratorio d analisi che ha effettuato la campionatura del rifiuto in oggetto per l assegnazione del codice CER ai sensi del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). L esistenza di figure giuridiche terze a cui lo speditore abbia affidato parte o tutti i servizi legati alle operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi, pur comportando obblighi e responsabilità a carico degli assuntori di tali servizi, non può costituire una delega di responsabilità e, pertanto, non modifica sostanzialmente gli obblighi e le responsabilità insite nella figura dello speditore (inteso come intestatario del documento di trasporto), nella persona fisica del legale rappresentante. Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 1/8
2 In base a quanto sopra citato, i gestori delle strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca o comunque i soggetti che producono rifiuti speciali (a rischio infettivo secondo il D.P.R. 15 luglio 2003, n 254) come ambulatori, studi medici e dentistici, laboratori d analisi, ecc., devono applicare la normativa ADR almeno per quanto concerne le disposizioni previste per gli speditori di merci pericolose. Nel capitolo 1.4 dell ADR sono descritti i principali obblighi degli operatori del trasporto di merci pericolose (e quindi anche di rifiuti sanitari). Secondo quanto previsto al paragrafo dell ADR lo speditore deve: - assicurarsi della corretta classificazione delle merci pericolose; - fornire al trasportatore le informazioni e i documenti richiesti; - utilizzare gli imballaggi e le cisterne appropriate; - osservare le disposizioni per l inoltro e le restrizioni alla spedizione; - assicurare che le cisterne e i veicoli vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e con garanzia di tenuta. Lo speditore può far ricorso ai servizi d altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), ma deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell ADR. Inoltre quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all esecuzione dei suoi obblighi. Purtroppo le disposizioni previste nel capitolo non esauriscono gli obblighi dello speditore. Non vi sono infatti menzionati diversi obblighi generali che devono essere rispettati da tutti gli operatori, quali quelli di garantire la necessaria formazione del personale, di nominare un consulente per la sicurezza, ecc. Si ritiene quindi utile fornire un elenco più completo e commentato degli obblighi dello speditore, con riferimento alla spedizione dei rifiuti sanitari. Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 2/8
3 2. Nomina del Consulente ADR Lo speditore di rifiuti sanitari deve provvedere a nominare il consulente per la sicurezza trasporti (Consulente ADR), salvo per i casi di esenzione citati al paragrafo dell ADR e nella normativa nazionale. Al paragrafo , la normativa ADR prescrive che: Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l ambiente inerenti a tali attività. Tale prescrizione è ripresa dall articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010, in questi termini: Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. Il legale rappresentante ha l obbligo di dare conferma comunicazione all Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile, competente per territorio, entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente. All art. 12 del D.Lgs. 35/2010 sono riportate le sanzioni nel caso di inottemperanza alla norma: Le sanzioni previste per il legale rappresentante dell impresa sono: - da a per omessa nomina del consulente; - da a per mancata comunicazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti della nomina del consulente. Inoltre, l esenzione della nomina del consulente non esula il legale rappresentante dal rispetto e dall applicazione della normativa ADR. Anzi per usufruire dell esenzione è necessario che il legale rappresentante comunichi annualmente all Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile quantità e tipologia di merce pericolosa trattata. Nel caso specifico della normativa ADR la funzione basilare del Consulente è di coadiuvare il capo dell impresa nell esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto il trasporto, e le prestazioni ad esso connesse quali l imballaggio, il riempimento, il carico o scarico di merci pericolose, nel rispetto della Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 3/8
4 normativa applicabile ed allo scopo di prevenire i rischi per le persone, i beni o l ambiente, derivanti dallo svolgimento di tali attività. Compito primario del Consulente sarà quindi di verificare: le prassi, e cioè il modo di agire e di affrontare i problemi correnti relativi alle operazioni svolte dall impresa; le procedure, cioè i metodi adottati dall impresa per la gestione sistematica delle diverse problematiche (identificazione merci pericolose, verifica materiale utilizzato durante il trasporto o carico/scarico merci). Le prassi e procedure ADR, e molto altro non espressamente dettagliato, sono oggetto della relazione annuale, che insieme alla relazione d incidente costituisce uno dei principali obblighi del Consulente. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 35/2010, il Consulente, verificate le prassi e le procedure concernenti l attività dell impresa presso la quale opera, è tenuto a redigere una relazione entro 60 gg. dalla nomina, e successivamente con cadenza annuale, nella quale sono indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. Il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose è in possesso di un certificato di formazione professionale, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed ha una validità di 5 anni, rinnovabili previo superamento di una prova di controllo nel corso dell anno immediatamente precedente al termine di ciascun quinquennio. Va comunque sottolineato che il consulente per la sicurezza trasporti opera sotto la responsabilità dello speditore, il quale non può quindi ritenersi sollevato da tutti i suoi obblighi con la nomina del consulente. Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 4/8
5 3. Formazione del personale Come previsto dal capitolo 1.3 dell ADR, tutto il personale coinvolto nella gestione (ai fini del trasporto) dei rifiuti pericolosi deve ricevere una formazione adeguata ai suoi compiti e alle sue responsabilità. Lo speditore deve quindi provvedere a formare tale personale (addetti alla classificazione, alla documentazione, alla scelta degli imballaggi, ecc.), sia prima dello svolgimento delle attività, sia quando intervengano variazioni nelle regolamentazioni o nelle prassi operative dell impresa. Deve essere tenuta una registrazione di tale formazione e tale documentazione deve essere conservata dallo speditore e resa disponibile per gli addetti e per l autorità competente. Si ricorda che la formazione del personale è obbligatoria anche nei casi di esenzione da alcune disposizioni dell ADR previsti alla sottosezione e ai capitoli 3.4 e 3.5. La formazione in ambito ADR, istituzionalmente, è intesa anche come un approfondimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in riferimento al rischio chimico e, nel caso dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, anche al rischio biologico. Quindi, in quest ottica, la formazione ADR va ad integrarsi all attività svolta dal datore di lavoro in merito ad informazione/formazione del personale come previsto agli artt. 36 e 37 ed agli articoli specifici dei Titoli IX e X del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 4. Security Il personale coinvolto nella gestione (ai fini del trasporto) dei rifiuti pericolosi deve ricevere una formazione anche in materia di Security e tener conto delle disposizioni in materia. Lo speditore deve inoltre assicurare che i rifiuti pericolosi siano consegnati soltanto a trasportatori debitamente identificati. Qualora i rifiuti da spedire siano in quantità superiori ai valori riportati nella tabella dell ADR (e siano quindi classificate come merci pericolose ad alto rischio ), lo speditore deve adottare, attuare e seguire un Piano di Security contenente le misure per prevenire atti terroristici dovuti all uso improprio delle merci pericolose quali perdita di numerose vite umane, distruzioni di massa o sconvolgimenti socio-economici. Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 5/8
6 I rifiuti sanitari comuni non entrano nella casistica delle merci pericolose ad alto rischio a meno che tali materie non contengono una materia infettante (di Categoria A), trasportata in una forma che può, quando si verifica un esposizione (es. rottura dall imballaggio di protezione con fuoriuscita e contatto fisico con persone o animali), causare un invalidità permanente o una malattia letale o potenzialmente letale alle persone o agli animali, fino ad allora in buona salute. 5. Classificazione Lo speditore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l incarico di classificare i rifiuti pericolosi da spedire, non solo per la normativa ambientale (attribuzione del codice CER), ma anche, eventualmente, per la normativa ADR (attribuzione del codice ONU). Per la classificazione ADR dei rifiuti medicali/ospedalieri a rischio infettivo esistono criteri specifici. Infatti, i rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate oppure provenienti da maternità, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie dell uomo e degli animali, la cui raccolta ed eliminazione sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni, sono considerate rifiuti pericolosi (a rischio infettivo) anche secondo la normativa ADR. In questa tipologia di rifiuti sanitari rientrano i rifiuti medicali ed ospedalieri assegnati al numero CER * e * secondo la lista dei rifiuti allegata alla Decisione della Commissione Europea n 2000/532/CE e s.m.i.; tali rifiuti, di cui si sa o si ritiene che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti, sono assegnati al n ONU Esenzioni Lo speditore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l incarico di verificare se i rifiuti pericolosi da spedire sono, anche parzialmente, esenti dalle disposizioni dell ADR. Le esenzioni, parziali o totali dall ADR, sono contenute in: sezione 1.1.3, con particolare riferimento alla tabella , per quanto riguarda l esenzione parziale da alcune disposizioni dell ADR (Security, istruzioni scritte, CFP-ADR, ecc.); Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 6/8
7 capitolo 3.3 (alcune disposizioni speciali, ove assegnate alla rubrica nella quale è stato classificato il rifiuto pericoloso, prevedono, in particolari condizioni, un esenzione dall ADR); capitolo 3.4, per quanto riguarda i rifiuti spediti in quantità limitate; capitolo 3.5, per quanto riguarda i rifiuti spediti in quantità esenti. Le informazioni relative alle esenzioni devono essere comunicate all imballatore (nel caso, ad esempio, di quantità limitate) e/o al trasportatore (nel caso, ad esempio, di esenzione parziale ai sensi della sezione 1.1.3, ai fini della verifica del carico complessivo sul veicolo). 7. Scelta degli imballaggi Lo speditore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l incarico di definire gli imballaggi appropriati per i rifiuti pericolosi da spedire. Su tali basi si deve quindi provvedere all acquisto di imballaggi, avendo cura di garantire (salvo quanto previsto per le quantità limitate e per le quantità esenti) che gli imballaggi siano omologati secondo l ADR. Nello specifico dei rifiuti sanitari, gli imballaggi destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni e trattenere i liquidi nelle condizioni di prova previste dalla stessa omologazione. Attenzione: anche se l imballaggio è fornito, di solito, dalla ditta di trasporto responsabile del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti, la scelta dell idoneo imballaggio deve essere sempre effettuata sotto indicazione di chi ha classificato il rifiuto (e ne conosce la natura e pericolosità), cioè dallo speditore. Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 7/8
8 8. Operazioni di imballaggio, carico e riempimento Normalmente il riempimento degli imballaggi, successiva chiusura/sigillatura e conferimento nel deposito temporaneo rifiuti avviene in ogni struttura dove si producono rifiuti sanitari. L imballatore è identificato, di fatto, tra gli operatori della stessa struttura da dove vengono spediti i rifiuti sanitari. In questi casi speditore, imballatore/riempitore e caricatore (non nel senso pratico, ma da intendersi come operazione che avviene nel sito da cui parte la spedizione) coincidono. In questo caso lo speditore deve farsi carico, sia direttamente che indirettamente (avendone comunque la responsabilità) delle attività dell imballatore, del caricatore e del riempitore delle merci pericolose previste dalla norma ADR al capitolo Documentazione Lo speditore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l incarico di predisporre la documentazione necessaria (es. il documento di trasporto) e di consegnare al trasportatore tali documenti ed altri dati necessari. Tra le informazioni che lo speditore deve fornire al trasportatore si ricordano quelle relative alla massa lorda dei rifiuti da trasportare per usufruire delle eventuali esenzioni. Per quanto riguarda il documento di trasporto può essere utilizzato il documento richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (il Formulario Identificativo Rifiuti e/o Scheda SISTRI), purché vi siano riportate tutte le informazioni richieste dalla sezione (in particolare: numero ONU e denominazione ADR). La documentazione può essere predisposta anche in formato elettronico; in tal caso tuttavia lo speditore deve essere in grado di fornire le informazioni al trasportatore come documento cartaceo. Copia del documento di trasporto e la documentazione aggiuntiva devono essere conservate per un periodo minimo di tre mesi. Tel.: Cell.: Fax: PEC: nicola.mollo@ordingna.it Pag. 8/8
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