NORME IN MATERIA AMBIENTALE

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1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante nuove NORME IN MATERIA AMBIENTALE Vicenza, 25 maggio 2006

2 Decreto legislativo n. 152/2006 Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed è entrato in vigore il 29 aprile 2006, salvo che per la parte relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di impatto ambientale (VIA), che entrerà in vigore il 12 agosto 2006 (120 giorni dalla pubblicazione).

3 Contenuti del d.lgs.. n. 152/2006 Il nuovo decreto legislativo costituisce attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e contiene tutta una serie di nuove Norme in materia ambientale ossia in materia di V.A.S., di V.I.A., di difesa del suolo, di tutela e gestione delle acque, di gestione dei rifiuti, di bonifiche, di emissioni e combustibili, di danno ambientale

4 Contenuti e termini della delega La legge n. 308/2004 ha delegato il Governo ad emanare: entro diciotto mesi (11/7/2006) uno o più d.lgs. nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette; e) tutela risarcitoria contro i danni all ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

5 Contenuti e termini della delega La legge n. 308/2004 prevede inoltre che: entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive. Quindi: da qui al 29 aprile 2008 tutta la normativa ambientale (eccettuati i parchi) può essere ulteriormente rivista dal Governo senza necessità di nuova legge parlamentare di delega.

6 Dimensione e articolazione Il nuovo decreto legislativo è costituito da: 318 articoli, suddivisi in: 6 parti I: disposizioni generali II: VAS, VIA (ed IPCC) III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque IV: rifiuti e bonifiche V: tutela dell aria VI: danno ambientale 45 allegati

7 Norme abrogate e sostituite Sono espressamente abrogati (e sostituiti) in particolare: l art. 6 della legge n. 349/1986 (VIA statale) il d.p.r. 12 aprile 1996 (VIA regionale) la legge n. 183/1989 (difesa del suolo) la legge n. 36/1994 (risorse idriche) il d.lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque) il d.m. n. 367/2003 (standard per le sostanze pericolose) il d.lgs. n. 22/1997 (rifiuti) il d.p.r. 203/1988 (emissioni industriali) il d.m. 12 luglio 1990 (linee guida per le emissioni industriali) il d.m. n. 44/2004 (composti organici volatili) quel che restava della legge n. 615/1966 (antismog) il d.p.r. n. 1391/1970 (emissioni degli impianti termici) il d.p.c.m. 8 marzo 2002 (caratteristiche dei combustibili)

8 Norme non abrogate Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: in materia di autorizzazioni in generale: il d.lgs. n. 59/2005 (IPPC AIA)

9 Norme non abrogate Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: in materia di tutela delle acque: il d.p.r. n. 470/1982 (acque di balneazione) il d.lgs. n. 31/2001 (acque destinate al consumo umano) la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia

10 Norme non abrogate Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: in materia di rifiuti: mezzo d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) il d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) il d.lgs. n. 209/1999 (policlorodifenili e policlorotrifenili) il d.lgs. n. 36/2003 (discariche) il d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) il d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) il d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) il d.p.r. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) il d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento e coincenerimento) il d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)

11 Norme non abrogate Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: in materia di tutela dell aria: il d.lgs. n. 351/1999 (gestione della qualità dell aria) il d.m. n. 69/2002 (valori limite di qualità dell aria) la disciplina per la tutela dell ozonosfera il d.l. n. 273/2004 (emission trading)

12 Norme non abrogate Restano in vigore, fino all emanazione dei previsti nuovi decreti attuativi, i corrispondenti decreti adottati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate e sostituite: Sono stati firmati 19 decreti, di cui 17 già pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

13 Decreti attuativi firmati 1. Disciplina per l esecuzione del monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell art Definizione dei limiti esterni dell estuario, area di transizione tra acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell art. 74, comma 1, lettera e) 3. Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell art. 99, comma 1 4. Aggiudicazione S.I.I. ai sensi dell art Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi dell art Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell art. 186, comma 3 7. Modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell art. 190

14 Decreti attuativi firmati 8. Modalità per l aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell art. 202, comma 1 9. Norme sulla gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti ai sensi dell art 212, comma Decreto di cui all art. 184, comma 4. Istituzione dell elenco dei rifiuti conformemente all art. 1, comma 1, lett. a), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1 par. 4, della direttiva 91/689/CE 11. Decreto di cui all art 189. Riorganizzazione del Catasto dei rifiuti 12. Decreto di cui all'art 226, comma 3. Aggiornamento degli Stand Europei fissati dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all art. 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 13.Decreto di cui all art 234, comma 2. Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell art. 234 del d.lgs. 152/2006

15 Decreti attuativi firmati 14. Decreto di cui all'art 231 comma 13. Norme tecniche per i veicoli fuori uso non disciplinati dal DLGS 24 giugno 2003 n Decreto di cui all'art 212 comma 16. Gestione delle entrate derivanti dall'albo dei gestori di rifiuti 16. Decreto di cui all'art 266 comma 7. Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale 17. Schema-tipo degli Statuti dei consorzi di cui all'articolo 223 comma Decreto di cui all'art 195 comma 2 lett s). Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al Pb presso gli impianti destinati alla loro gestione 19. Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

16 mappa dei CONTENUTI DEL DECRETO

17 Parte Prima Disposizioni comuni Art. 1 Art. 2 Art. 3 Ambito di applicazione (sarebbe stato più corretto titolarlo Contenuti : Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: ) Finalità Criteri per l adozione dei provvedimenti successivi Non ci sono altre norme intersettoriali

18 Parte Seconda VAS VIA (ed IPPC) Titolo I Norme generali (artt. 4-6) Titolo II Valutazione ambientale strategica (artt. 7-22) disciplina totalmente nuova Titolo III Valutazione di impatto ambientale (artt ) resta ripartita tra Stato e regioni viene ridotta la competenza statale vengono sostanzialmente confermate le norme di indirizzo alle regioni Titolo IV Disposizioni transitorie e finali (artt ) abroga e sostituisce l art. 6 della legge n. 349/1986 ed il d.p.r. 12 aprile 1996 entra in vigore 120 gg dopo la pubblicazione

19 Parte Seconda Allegati allegato I allegato II allegato III Informazioni da inserire nel rapporto ambientale Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull ambiente Individuazione dei progetti sottoposti a VIA allegato IV Elementi di verifica per l assoggettamento a VIA di progetti dell allegato III, elenco B, non ricadenti in aree naturali protette allegato V Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale

20 Art. 52, comma 2 Parte Seconda Disposizione transitoria I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all epoca della presentazione di detta istanza.

21 Parte Terza Suolo e acque Sezione I Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (artt ) Sezione II Tutela delle acque dall inquinamento (artt ) Sezione III Gestione delle risorse idriche (artt ) Sezione IV Disposizioni transitorie e finali (artt )

22 Parte Terza Sezione I Difesa del suolo Abroga e sostituisce la Prevede: legge n. 183/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo la suddivisione dell intero territorio nazionale in otto distretti idrografici; la soppressione delle vecchie autorità di bacino; nuove autorità di bacino distrettuale governate da conferenze presiedute dal Ministro dell ambiente; l adozione di piani di bacino da sottoposti a VAS statale ed approvati con d.p.c.m.

23 Parte Terza Sezione II Tutela delle acque dall inquinamento Abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 152/1999 Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento È suddivisa in 5 titoli ed è corredata da 11 allegati.

24 Parte Terza Sezione II Principali novità Nuovo sistema di pianificazione Variazione delle definizioni di scarico e di acque reflue industriali Deroghe durante l avviamento e guasti dei depuratori Competenza dell Autorità d ambito per gli scarichi in fognatura

25 Parte Terza Sezione II Nuovo sistema di pianificazione Art. 117 Per ciascun distretto idrografico deve essere adottato un piano di gestione, che costituisce piano stralcio del piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest ultimo, quindi dallo Stato (VAS e d.p.c.m.). Art. 121 I piani di tutela delle acque sono approvati dalle regioni su parere vincolante delle autorità di bacino.

26 Art. 74 scarico : Parte Terza Sezione II Definizione di scarico Qualsiasi immissione [diretta tramite condotta] di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Peraltro (art. 125): La domanda di autorizzazione deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare... dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico... e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo.

27 Parte Terza Sezione II Definizione di acque reflue industriali Art. 74 acque reflue industriali : Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

28 Parte Terza Sezione II Deroghe Art. 101 Premesso (e confermato) che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti, all autorità preposta al rilascio dell autorizzazione è stata attribuita la potestà di stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

29 Parte Terza Sezione II Competenza dell Autorità d ambito Art. 124 Autorità competente al controllo e rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi in acque superficiali resta la Provincia, mentre per gli scarichi in pubblica fognatura la competenza passa all Autorità d ambito.

30 Parte Terza Sezione III Gestione delle risorse idriche Abroga e sostituisce la legge n. 36/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche È suddivisa in 4 titoli. In particolare prevede che: Gli enti locali obbligatoriamente partecipano all Autorità d ambito trasferendole l esercizio delle loro competenze in materia di gestione delle risorse idriche (art. 148). La gestione del servizio idrico integrato deve essere aggiudicata, tramite gara, in modo unitario per ciascun ambito territoriale ottimale (art. 150).

31 Parte Quinta Tutela dell aria Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt ) abroga e sostituisce: il d.p.r. n. 203/1988 i d.p.c.m. 21 luglio 1989 e 25 luglio 1991 il d.m. 12 luglio 1990 il d.m. n. 107/2000 il d.m. n. 44/2004 Titolo II Impianti termici civili (artt ) abroga e sostituisce quel che restava della legge 615/1966 e il d.p.r. 1391/1970 Titolo III Combustibili ( ) abroga e sostituisce il d.p.c.m. 8 marzo 2002

32 Parte Quinta Titolo I Autorizzazioni Campo di applicazione del regime autorizzatorio: fatte salve le espresse esclusioni, impianti di incenerimento e coincenerimento (disciplinati dal d.lgs. n. 133/2005), impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (di cui al d.lgs. n. 59/2005), impianti elencati all art. 269, comma 14, impianti con emissioni scarsamente rilevanti (all. IV, p. I), per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta l autorizzazione (art. 269, comma 1).

33 Parte Quinta Titolo I Deroghe Vengono sostanzialmente confermati i regimi in deroga : per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (all. IV, parte I, quasi completamente riconducibile all all. I del d.p.r. 25/7/1991): esenzione dall autorizzazione; comunicazione preventiva, se richiesta dall autorità competente; per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (all. IV, parte II, praticamente sovrapponibile all all. II del d.p.r. 25/7/1991): autorizzazioni generali.

34 Parte Quinta Titolo I Principali novità Nuova definizione di impianto oggetto di autorizzazione Obbligo di comunicare le modifiche Durata delle autorizzazioni

35 Parte Quinta Titolo I Principali novità Nuova definizione di impianto oggetto di autorizzazione: il macchinario o il sistema o l insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui é destinato l impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio (art. 268), a fronte della definizione contenuta nel d.p.r. n. 203/1988: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico (art. 2, punto 9).

36 Parte Quinta Titolo I Principali novità Obbligo di comunicare le modifiche agli impianti autorizzati: il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili, ne dà comunicazione all autorità competente o, presenta una domanda di aggiornamento dell autorizzazione, se la modifica è sostanziale, se la modifica comunicata è sostanziale, l autorità competente ordina di presentare una domanda di aggiornamento; se la modifica non è sostanziale, l autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l autorizzazione; se l autorità competente non si esprime entro 60 giorni, il gestore può procedere alla modifica (art. 269, comma 8).

37 Parte Quinta Titolo I Principali novità Durata dell autorizzazione: fissata in quindici anni (art. 269, comma 7), con conseguente regime transitorio per il rinnovo delle autorizzazioni (espresse o tacite) degli impianti esistenti: impianti ante 1988 entro 31/12/2010 impianti ante 2000 tra 01/01/2011 e 31/12/2014 impianti dopo 2000 tra 01/01/2015 e 31/12/2018

38 Parte Quinta Titolo I Termini di adeguamento Oltre ai termini per il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, ed a parte le disposizioni per i soli grandi impianti di combustione, sono previste le seguenti (prime) scadenze: 29 ottobre 2006: domanda di autorizzazione all emissione di COV per le attività soggette in esercizio esercitate con macchinari e sistemi non fissi o con operazioni manuali; 29 luglio 2007: domanda di autorizzazione per gli impianti esistenti che erano e non sono più classificati ad inquinamento atmosferico poco significativo o a ridotto inquinamento atmosferico; 29 ottobre 2007: domanda di autorizzazione per gli impianti esistenti che non erano soggetti al d.p.r. n. 203/1988 e che ora sono soggetti ad autorizzazione.

39 Parte Quinta Titolo II Impianti termici civili Definizione di impianto termico civile : impianto la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi (art. 283). Campo di applicazione del Titolo II della Parte Quinta: impianti termici civili non sottoposti ad autorizzazione (ai sensi del Titolo I della Parte Quinta, in quanto sotto le soglie di cui all art. 269, comma 14).

40 Parte Quinta Titolo II Impianti termici civili Prescrizioni Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW: denuncia di installazione o modifica ed, entro il 29 aprile 2007, denuncia per quelli in esercizio (art. 284); caratteristiche tecniche (art. 285); valori limite di emissione con verifica annuale e, dal 26 ottobre 2006, verifica all atto dell istallazione (art. 286). Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW: patentino per i conduttori (art. 287).

41 Disciplina: Parte Quinta Titolo III Combustibili le caratteristiche merceologiche dei combustibili consentiti (art. 293 ed allegati relativi); le prescrizioni per il rendimento di combustione (rilevatori di t, O 2, CO, regolazione automatica rapporto aria combustibile) (art. 294).

42 Parte Sesta Risarcimento del danno ambientale Costituita dagli articoli da 299 a cinque allegati, abroga: l articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 l articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recepisce: la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

43 Parte Sesta Danno ambientale Titolarità del diritto al risarcimento Le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all ambiente sono esercitate dal Ministro dell ambiente. Titolare dell azione risarcitoria nei confronti del responsabile del danno ambientale individuato ed univocamente accertato, è sempre il Ministro dell ambiente, qualsiasi sia l entità del danno e la tipologia dello stesso. L azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

44 Parte Sesta Danno ambientale Definizione La definizione di danno ambientale delimita in senso oggettivo l ambito di applicazione della Parte Sesta del d.lgs. n. 152/2006. In termini generali È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell utilità assicurata da quest ultima. In dettaglio, costituisce danno ambientale il deterioramento provocato: alle specie e agli habitat e alle aree naturali protette; alle acque interne; alle acque costiere ed a quelle del mare territoriale; al terreno.

45 LE NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

46 Parte Quarta Gestione rifiuti e Bonifica siti inquinati Espressamente abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 22/1997 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Nonché, implicitamente, il: decreto ministeriale n. 471/1999 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni

47 Disciplina nazionale dei rifiuti La disciplina nazionale dei rifiuti era costituita da: decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e provvedimenti di attuazione testi normativi complementari (anteriori e posteriori): d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) d.lgs. n. 209/1999 (PCB) d.lgs. n. 36/2003 (discariche) d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) d.p.r. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento) d.lgs. n. 151/2005 (RAAE)

48 Disciplina nazionale dei rifiuti La disciplina nazionale dei rifiuti è ora costituita da: nuovo decreto legislativo Norme in materia ambientale e provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 22/1997 testi normativi complementari (anteriori e posteriori): d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) d.lgs. n. 209/1999 (PCB) d.lgs. n. 36/2003 (discariche) d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) d.p.r. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento) d.lgs. n. 151/2005 (RAAE)

49 Il nuovo Ronchi Salvo che per l art. 17 (bonifiche), la Parte quarta del nuovo decreto è una sorta di rivisitazione del d.lgs. n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, lo riscrive con una serie di modifiche ed integrazioni finalizzate (nell ambito della delega) a: risolvere alcuni problemi e difficoltà di applicazione, ad iniziare dalle incertezze sulla linea di confine tra rifiuti e non; semplificare, ove possibile, adempimenti e procedure; aumentare le opportunità e la praticabilità del recupero; migliorare la ripartizione dei ruoli e delle competenze; adeguare la normativa agli indirizzi comunitari; coordinare la disciplina generale con le discipline specifiche, particolari o complementari intervenute per determinati rifiuti

50 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E DISTINZIONE FRA RIFIUTO E NON RIFIUTO

51 Definizione di rifiuto... si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi (art. 183 lett. a) d.lgs. n. 152/2006) si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi (art. 6, lett. a), d.lgs. n. 22/1997)... sono abrogati...: l) l art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 ( Interpretazione autentica della definizione di rifiuto ) (art. 264, comma 1)

52 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Definizione di non rifiuto Vengono introdotte le definizioni di: materia prima secondaria combustibile da rifiuti di qualità elevata CDR-Q materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale sottoprodotto e vengono rideterminati i criteri che individuano: i prodotti di recupero (che non sono più rifiuti) le terre e rocce da scavo (che non sono rifiuti fin dall origine)

53 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Materie prime secondarie Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell articolo 181 (art. 183, comma 1, lett. q)

54 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Materie prime secondarie Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell articolo 181 (art. 183, comma 1, lett. q) Art. 181, comma 6: I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell ambiente... Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 5 febbraio 1998 ed al d.m. 12 giugno 2002, n Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 (ex 27 e 28).

55 Art. 181, comma 7: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Accordi di programma Prevede che i soggetti interessati o le associazioni di categoria possono stipulare anche con il Ministro dell ambiente appositi accordi di programma per definire: i metodi di recupero dei rifiuti per l ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti, le modalità per la raccolta, la messa in riserva, il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova, le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all ingresso nell impianto di effettivo impiego.

56 Art. 181, comma 9: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Accordi di programma Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall autorizzazione...

57 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Accordi di programma Art. 181, comma 10: I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritti presso un apposita sezione da costituire presso l Albo di cui all articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.

58 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Accordi di programma Art. 181, comma 11: Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati con decreto del Ministro dell ambiente, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono aperti all adesione di tutti i soggetti interessati.

59 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Applicazione della disciplina La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare (art. 181, comma 12)

60 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Applicazione della disciplina La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l obbligo, di disfarsene (art. 181, comma 13)

61 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto CDR-Q Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l articolo 229 (art. 183, comma 1, lett. s) Art. 229, comma 2:... è escluso dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il CDR-Q... prodotto nell ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all effettivo utilizzo in co-combustione... in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel d.p.c.m. 8 marzo (che però viene abrogato e sostituito: Parte Quinta, Titolo III)

62 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto MPS per siderurgia e metallurgia MPS per siderurgia e metallurgia: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro 180 giorni dall entrata in vigore... con decreto del Ministro dell ambiente...; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1).... (art. 183, comma 1, lett. u)

63 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto MPS per siderurgia e metallurgia MPS per siderurgia e metallurgia: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro 180 giorni dall entrata in vigore... con decreto del Ministro dell ambiente...; 2)... I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1) (art. 183, comma 1, lett. r)

64 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (definizione): i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggetto dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.... (art. 183, comma 1, lett. n)

65 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (esclusione dal campo di applicazione):... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi... (art. 183, comma 1, lett. n)

66 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (esempio):... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessa direttamente per il consumo o per l impiego... (art. 183, comma 1, lett. n)

67 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (prima condizione):... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi... per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine, per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo... (art. 183, comma 1, lett. n)

68 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (seconda condizione):... L utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale... Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore... (art. 183, comma 1, lett. n)

69 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (terza condizione):... L utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale... e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo... (art. 183, comma 1, lett. n)

70 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (quarta condizione):... L utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive (art. 183, comma 1, lett. n)

71 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto conforme alla definizione non è rifiuto se utilizzato senza trasformazioni risponde a standard dichiarazione congiunta non aggravio

72 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (caso particolare):... Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale... (art. 183, comma 1, lett. n)

73 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Corte di Giustizia 8 settembre 2005 (C-121/03):... In determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l impresa non cerca di «disfarsi», ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari....

74 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Corte di Giustizia 8 settembre 2005 (C-121/03):... Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione...

75 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle ARPA, sempreché la composizione media dell intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 (art. 186, comma 1)

76 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle ARPA, sempreché la composizione media dell intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 (art. 186, comma 1)

77 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero secondo le modalità previste nel progetto approvato dall autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle ARPA, sempreché la composizione media dell intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti (art. 186, comma 1)

78 Art. 186, comma 5: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall autorità amministrativa competente, qualora ciò sia previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere delle ARPA, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

79 Art. 186, comma 6: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare l effettiva destinazione all uso autorizzato dei materiali; a tal fine l utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

80 Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Art. 186, comma 7: Ai fini del parere delle ARPA per i progetti non sottoposti a VIA alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

81 Art. 186, comma 9: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Il parere di cui al comma 5 [e cioè il parere dell ARPA] deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell interessato.

82 Art. 186, comma 8: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell interessato.

83 Art. 266, comma 7: Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Terre e rocce da scavo Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale. Si veda il: decreto 2 maggio 2006 «Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.» (GU n. 112 del )

84 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

85 Classificazione dei rifiuti I rifiuti sono classificati: secondo l origine, in: rifiuti urbani rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità, in: rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi (art. 184, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell elenco di cui all Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. (art. 184, comma 5) I rifiuti sono classificati: secondo l origine, in: rifiuti urbani rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità, in: rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 22/1997) sono pericolosi i rifiuti non domestici [precisati nell elenco di cui all allegato D sulla base degli allegati G, H ed I] contrassegnati nell elenco allegato D - con un asterisco * (art. 7, comma 4)

86 Classificazione dei rifiuti Rifiuti urbani Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g); (art. 184, comma 2, d.lgs. n. 152/2006) Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 21, comma 2, lettera g); (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 22/1997)

87 Classificazione dei rifiuti Criteri e limiti di assimilazione Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (art. 195, comma 2, lett. e)

88 Classificazione dei rifiuti Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; (art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi dalle attività di scavo c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 22/1997)

89 Classificazione dei rifiuti Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali: g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Sono rifiuti speciali: g) i rifiuti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; l bis) il combustibile derivato da rifiuti

90 PRINCIPALI ADEMPIMENTI

91 Deposito temporaneo In base al d.lgs.. n. 22/1997 Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) ; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3) i rifiuti non pericolosi (art. 6, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 22/1997)

92 Deposito temporaneo In base al d.lgs.. n. 152/2006 Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) ; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, non può avere durata superiore ad un anno (art. 183, comma 1, lett. m)

93 Deposito temporaneo In base al d.lgs.. n. 152/2006 Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) ; 2) ; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, non può avere durata superiore ad un anno (art. 183, comma 1, lett. m)

94 Deposito temporaneo In base al d.lgs.. n. 152/2006 Allegato C alla Parte Quarta: Operazioni di recupero R R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

95 MUD Rifiuti Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle CCIAA territorialmente competenti.. le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. (art. 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25/1/1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. (art. 11, comma 3, d.lgs. n. 22/1997)

96 MUD Imballaggi Art. 220, comma 2: Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il MUD di cui all art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

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