Terre, rocce da scavo e sedimenti portuali. Ancona 10 e 11 Novembre 2005
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1 Terre, rocce da scavo e sedimenti portuali Ancona 10 e 11 Novembre 2005 Auditorium Ancona Congressi
2 Indirizzi per le autorizzazioni al riutilizzo di terre e rocce da scavo da parte di ARPA Marche Dott. Massimo Mariani - Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro
3 Il quadro normativo (a) D.Lgs n.22/97 3. Sono rifiuti speciali: a)..; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; Art. 8 Esclusioni f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti;
4 Il quadro normativo (b-1) Legge n.443/01 art.1 c Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
5 Il quadro normativo (b-2) Legge n.443/01 art.1 c Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 e' verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
6 Il quadro normativo (b-3) Legge n.443/01 art.1 c Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalita' di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
7 Il quadro normativo vigente Con la Legge 31 Ottobre 2003 n.306 (Comunitaria 2003) sono state introdotte alcune novità che hanno meglio dettagliato il regime giuridico delle terre e rocce di scavo; in particolare i commi 17, 18 e 19 dell art. 1 della L.443/2001 sono stati modificati nel modo seguente
8 Il testo vigente dei cc (Sono indicate le cancellature ed in neretto sono indicate le aggiunte operate dalla Comunitaria 2003) Articolo 1 (omissis) 17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a Via ovvero, qualora non sottoposto a Via, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'arpa, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
9 Il testo vigente dei cc Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. 19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a Via, parere dell'arpa, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.(omissis).
10 Il parere dell ARPA E una delle poche norme in cui si parla espressamente di un parere rilasciato dall ARPA
11 Il parere dell ARPA -1 FAC-SIMILE DI DOMANDA Ditta.. All ARPAM Dip Prov.le di ANCONA/ PESARO, MACERATA/ ASCOLI PICENO Servizio Rifiuti-Suolo Oggetto: Richiesta di parere per l esclusione delle terre di scavo dal regime dei rifiuti, ai sensi delle modifiche apportate dalla legge 31 ottobre 2003 n. 306 ai commi 17,18 e 19 dell art. 1 della legge 443/2001 Il sottoscritto... nato a...(..) il../.../.. residente a (..) Via. n. Tel. . richiede il parere ai sensi delle norme indicate all oggetto Chi fa la domanda A chi è indirizzata
12 Il parere dell ARPA -2 a) per utilizzare la quantità di (indicare i m3) di terre di scavo nel sito di cui al permesso di costruire ( o altra autorizzazione amministrativa) n.. del.., rilasciato da. (indicare l ubicazione di eventuali accumuli intermedi se diversi dal sito di produzione e destinazione).. b) Per utilizzare la quantità di. (indicare i m 3 ) di terre di scavo destinate a differenti cicli industriali (indicare il sito ed il ciclo industriale di destinazione) Tali terre sono prelevate dal sito di cui al permesso di costruire( o altra autorizzazione amministrativa) n.. del.., rilasciato da. Dichiara inoltre che l utilizzo delle terre di scavo avverrà nel periodo dal.... al. Allega i seguenti documenti: Il problema dei siti di accumulo intermedi Permesso di costruire (o altra autorizzazione amministrativa) relativo al sito di destinazione delle terre di scavo, comprensivo dell identificazione cartografica scala 1:2000 Permesso di costruire (o altra autorizzazione amministrativa) relativo al sito di origine delle terre di scavo comprensivo dell identificazione cartografica scala 1:2000 Cronoprogramma con il dettaglio delle attività di scavo progetto approvato dall'autorità amministrativa competente
13 Il parere dell ARPA -3 Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammesso l uso delle terre di cui alla richiesta ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall art. 483 del codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato, attesta che:
14 Il parere dell ARPA - 4 i casi particolari 1. il sito di ricevimento è classificato, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche, come: area a verde pubblico, privato, residenziale, agricola area commerciale o industriale I materiali provengono da aree classificate, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche, come: area a verde pubblico, privato, residenziale, agricola area commerciale o industriale 2. L area di provenienza non è un sito inquinato, così come definito all art.2 del DM 471/99 3. Nell area di provenienza non sono o non sono state presenti cisterne o serbatoi interrati dismessi o in uso che contengano o abbiano contenuto le sostanze di cui alla Direttiva 67/548/CEE 4. L area di provenienza non è o non è stata interessata da attività che rientrano nella definizione di siti potenzialmente contaminati così come definiti dalla L.349/86 o dal DM 471/99. Nel caso specificare se trattasi di area bonificata in modo definitivo 5. L area di provenienza non è o non è stata interessata da attività che rientrano nel DLgs n.334/99 Continua
15 Il parere dell ARPA - 5 i casi particolari 6. L area di provenienza non è o non è stata interessata da attività che rientrano nel DLgs n.59/ L area non è o non è stata interessata dalla presenza di apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99 8. L area di provenienza non è o non è stata interessata da attività che riguardano il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 27,28,29, 31 e 33 del D.Lgs n.22/97 9. Le terre e rocce non sono state ottenute utilizzando tecnologie di scavo/perforazione con impiego di prodotti tali da contaminare le terre e rocce 10. Lo scavo non riguarda aste fluviali o canali su cui insistono scarichi potenziali fonte di contaminazione 11. Le terre e rocce di scavo saranno conferiti al sito di utilizzo sopra specificato senza subire trasformazioni preliminari 12. I siti di accumulo intermedi (diversi dal sito di produzione e destinazione) non rientrano nelle aree a rischio sopra indicate.
16 Il parere dell ARPA - 6 il costo del parere Si allega copia dell attestazione di versamento per anticipo delle spese istruttorie.. senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.. (art.1 c.19 della L.443/01 e s.m.i.)
17 Due percorsi distinti per il rilascio del parere A) Se lo scavo non rientra in nessuno dei casi elencati, si rilascia il parere previa semplice ispezione del sito di scavo B) Se lo scavo rientra nei casi elencati, il soggetto che richiede il parere produce anche analisi di campioni del terreno prelevati da cumuli, a condizioni prestabilite, con cui dimostra l assenza di contaminazione del terreno stesso
18 Perché due percorsi distinti Per non gravare inutilmente sulla maggioranza di casi che si presume non presentino criticità Perché le analisi, seppure possibili in quanto previste dalla normativa, non sono sempre necessarie ed hanno costi spesso elevati Perché, dato il quadro normativo sulla materia, si cerca di non frapporre altri ostacoli all attività delle imprese
19 Cosa ci attende (a) Il nuovo testo unico ambientale Nell art.10 ( o n.186 se si andrà, come sembra, all accorpamento con gli altri decreti) si ricalca abbastanza fedelmente l impostazione attuale dettagliando alcuni aspetti che sinora non erano stati oggetto di trattazione analitica (ad es. i tempi di rilascio del parere, il problema del deposito intermedio, etc.) già in parte preventivati nel parere ARPAM
20 Cosa ci attende (b-1) Il Ricorso della Commissione Europea Nella GUCE C 182/24 del è pubblicato il ricorso della Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica Italiana (causa C-194/05) per la seguente motivazione:
21 Cosa ci attende (b-2) Il Ricorso della Commissione Europea Motivi e principali argomenti La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, nella misura in cui ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 (a) della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CE.
22 Fine
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